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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 2 ottobre 2024
376.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
ALLEGATO
Pag. 279

ALLEGATO 1

DL 113/24: Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico. C. 2066 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione,

   esaminato per i profili di competenza il disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico (C. 2066 Governo, approvato dal Senato);

   rilevato, in particolare, che:

    l'articolo 1 interviene sulle modalità per l'erogazione del credito d'imposta per gli investimenti nella zona economica speciale (ZES) unica per il Mezzogiorno, previsto dall'articolo 16 del decreto-legge n. 124 del 2023, nel rispetto della normativa europea sul divieto di aiuti di Stato alle imprese e della Carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia 2022-2027, di cui alla decisione della Commissione europea C(2021)8655;

    l'articolo 3 stabilisce che fino al 31 dicembre 2024 le società sportive dilettantistiche possano continuare ad esentare dall'IVA le proprie prestazioni secondo la normativa vigente, mentre a far data dal 1° gennaio 2025, troverà applicazione la disposizione di cui al comma 15-quater dell'articolo 5 del decreto-legge n. 146 del 2021, che ha adeguato la disciplina interna sulle esenzioni IVA ai rilievi mossi con la procedura d'infrazione n. 2008/2010;

    l'articolo 5 prevede l'applicazione dell'aliquota ridotta al 5 per cento per l'erogazione di corsi di attività sportiva invernale e alle cessioni di cavalli vivi destinati a finalità diverse da quelle alimentari effettuate entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello della nascita, in linea con la direttiva (UE) 2022/542, che ha modificato la direttiva IVA 2006/112/CE;

    l'articolo 10, commi 3-12, detta disposizioni in materia di adempimenti relativi alla fase pilota della riforma del sistema di contabilità pubblica del PNRR (riforma 1.15, componente M1C1 del PNRR), avente la finalità d'implementare un sistema di contabilità economica basato sul principio c.d. accrual unico per il settore pubblico, in attuazione della direttiva 2011/85/UE del Consiglio relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri, così come modificata dalla direttiva 2024/1265 del Consiglio ed in linea con le modifiche approvate al PNRR dal Consiglio dell'Unione europea (UE) con decisione dell'8 dicembre 2023 e con decisione del 14 maggio 2024;

   valutato che il provvedimento si pone in piena coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, nel presupposto che eventuali sostegni alle imprese siano subordinati al rispetto della vigente normativa europea in materia di aiuti di Stato,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 280

ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e lo Stato di Libia per evitare le doppie imposizioni, fatta a Roma il 10 giugno 2009, con Scambio di Note emendativo fatto a Roma il 7 e il 22 agosto 2014. C. 2031 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione,

   esaminato per i profili di competenza il disegno di legge in titolo recante ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e lo Stato di Libia per evitare le doppie imposizioni, fatta a Roma il 10 giugno 2009, con Scambio di Note emendativo fatto a Roma il 7 e il 22 agosto 2014 (C. 2031 Governo, approvato dal Senato);

   considerato che l'intesa bilaterale, basata in larga parte sul modello di convenzione fiscale dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), è volta anche a rispondere agli sviluppi delle relazioni con la Libia da parte di alcuni segmenti del mondo imprenditoriale italiano e a regolare alcuni aspetti relativi agli investimenti libici in Italia, nel quadro del più generale ampliamento della rete di trattati internazionali bilaterali stipulati dall'Italia in materia di fiscalità diretta;

   atteso che la Convenzione costituirà la nuova base giuridica per le relazioni economiche poste in essere tra gli operatori residenti nei due Stati, oltre che in materia di ripartizione delle basi imponibili, anche nel settore della cooperazione fra amministrazioni, in vista di una più efficace azione di contrasto all'evasione fiscale, nonché ad eventuali pratiche di abuso dei trattati (Treaty Shopping);

   evidenziato che l'intesa non presenta incompatibilità con l'ordinamento dell'UE,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 281

ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali. Atto del Governo n. 196.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,

   esaminato per i profili di competenza lo schema di decreto legislativo recante disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (Atto del Governo n. 196);

   considerato che il provvedimento è stato redatto in conformità alla delega legislativa prevista dall'articolo 4 della legge 21 febbraio n. 15 del 2024 (legge di delegazione europea 2022-2023);

   rilevato altresì che tale articolo 4 prevede un principio ed un criterio direttivo specifico per modificare l'articolo 114 del codice di procedura penale, nel rispetto degli articoli 21, 24 e 27 della Costituzione, introducendo il divieto di pubblicazione, integrale o parziale, del testo dell'ordinanza di custodia cautelare fino alla conclusione delle indagini preliminari o al termine dell'udienza preliminare, in conformità agli articoli 3 e 4 della suddetta direttiva.

   valutato che, nel complesso, il provvedimento è inteso a garantire una più precisa e completa conformità del nostro ordinamento alla direttiva 2016/343/UE,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.