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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 9 ottobre 2024
381.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
Pag. 45

ALLEGATO 1

Modifiche alla legge 21 luglio 2016, n. 145, recante disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali. C. 2049 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 2049, approvato dal Senato, recante «Modifiche alla legge 21 luglio 2016, n. 145, recante disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali»;

   rilevato che:

    il provvedimento, nel quadro del più ampio processo di semplificazione normativa, apporta alcune modifiche alla legge quadro sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali, con la finalità di rendere il procedimento di autorizzazione e finanziamento delle missioni internazionali più snello e più rispondente alle rapide evoluzioni del contesto geo-politico internazionale;

    resta comunque confermato il ruolo centrale del Parlamento nel processo di autorizzazione e di verifica delle missioni internazionali;

   evidenziato che:

   per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

    il provvedimento è riconducibile alle materie «politica estera e rapporti internazionali dello Stato» e «difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi», attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, rispettivamente lettere a) e d), della Costituzione,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 46

ALLEGATO 2

Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti. C. 107-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminata la proposta di legge C. 107-B recante «Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti», approvata in prima lettura dalla Camera il 19 luglio 2023 e approvata, con modificazioni, dal Senato il 18 settembre 2024;

   rammentato che:

    ai sensi del secondo comma dell'articolo 70 del Regolamento della Camera, il Comitato permanente per i pareri – che, nel corso dell'esame in prima lettura, nella seduta del 22 giugno 2023, espresse un parere favorevole sul provvedimento – è chiamato a esprimere il parere esclusivamente sulle parti del testo modificate dal Senato;

   rilevato che:

    il testo in esame interviene sulle agevolazioni fiscali e sui finanziamenti in favore delle start-up e delle PMI innovative (articoli 1-4) e sui requisiti di capitale delle SiS, società di investimento semplice (articolo 5);

    nel corso dell'esame in Senato è stato introdotto ex novo l'articolo 3 – che modifica la disciplina del Patrimonio Destinato, ampliandone le facoltà operative – ed è stato modificato l'articolo 4, aggiornando i riferimenti normativi relativi alle disposizioni europee in materia di aiuti di Stato, prevedendo l'iscrizione dei laboratori di ricerca pubblici e privati in apposita sezione dell'Anagrafe nazionale delle ricerche ed introducendo al riguardo la clausola di invarianza finanziaria;

   ritenuto che:

   per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

    il contenuto della proposta di legge è riconducibile alla materia «sistema tributario e contabile dello Stato», attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 47

ALLEGATO 3

Istituzione del Museo del Ricordo in Roma. C. 1980, approvato dalla 7ª Commissione del Senato.

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 1980, approvata, in sede deliberante, dalla 7ª Commissione del Senato, recante «Istituzione del Museo del Ricordo in Roma»;

   rilevato come il provvedimento preveda l'istituzione del Museo del Ricordo, con sede in Roma, al fine di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, dei fiumani e dei dalmati nel secondo dopoguerra, nonché di ricostruire e narrare la storia degli italiani dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia e della più complessa vicenda del confine orientale italiano, anche in coerenza con le finalità di cui alla legge 30 marzo 2004, n. 92 (Istituzione del «Giorno del ricordo» in memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale e concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati);

   rilevato altresì come il disegno di legge preveda, ai fini della gestione del Museo, l'istituzione di una Fondazione ai sensi degli articoli 112 e 113 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sottoposta alla vigilanza del Ministero della cultura e alla quale possono partecipare, oltre al Ministero della cultura, la regione Lazio, la regione Friuli Venezia Giulia, Roma Capitale e altri soggetti pubblici e privati;

   evidenziato, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento appaia riconducibile alla materia «valorizzazione dei beni culturali», attribuita alla competenza legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

   osservato, al riguardo, che la gestione del Museo è rimessa a una Fondazione istituita ai sensi degli articoli 112 e 113 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e che tali disposizioni disciplinano rispettivamente la valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica e la valorizzazione dei beni culturali di proprietà privata ripartendo le competenze fra lo Stato e le regioni sulla base del criterio dell'appartenenza del bene all'uno o all'altro livello territoriale, nonché alla luce della dimensione dell'interesse perseguito;

   osservato, altresì, come sia prevista, dall'articolo 1, comma 2, la possibilità di partecipazione alla predetta Fondazione della regione Lazio, della regione Friuli Venezia Giulia e di Roma Capitale, nonché di altri soggetti pubblici e privati,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 48

ALLEGATO 4

Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità.
C. 1632 Governo.

PARERE APPROVATO

  La I Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 1632, recante «Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità»;

   rilevato che:

    il disegno di legge in esame, modificato nel corso dell'esame in sede referente, reca una disciplina quadro in materia di coordinamento delle procedure e delle attività di ricostruzione nei territori colpiti da eventi calamitosi di origine naturale o antropica per i quali sia cessato o sia stato revocato lo stato di emergenza di rilievo nazionale e per i quali ricorrano le condizioni per la deliberazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale;

    il disegno di legge consta – all'esito dell'esame in sede referente – di 28 articoli, suddivisi in cinque capi, recanti rispettivamente: princìpi organizzativi per la ricostruzione post-calamità (articoli da 1 a 7); misure per la ricostruzione (articoli da 8 a 17); misure per la tutela ambientale (articoli 18 e 19); disposizioni in materia di controllo, trasparenza, tutela dei lavoratori, assicurazioni private e sistema produttivo (articoli da 20 a 25); disposizioni transitorie e finali (articoli 26 e 27);

   ritenuto che:

   per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

    le disposizioni del disegno di legge sono prevalentemente riconducibili alla materia «protezione civile», ascritta, dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, alla legislazione concorrente dello Stato e delle regioni;

    in relazione alle singole disposizioni, assumono inoltre rilievo le materie «governo del territorio», attribuita alla competenza legislativa concorrente dello Stato e delle regioni dall'articolo 117, terzo comma della Costituzione, e «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali», attribuita alla legislazione esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione;

    a fronte del carattere concorrente delle materie della «protezione civile» e del «governo del territorio», il disegno di legge in esame prevede diverse forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, in particolare: agli articoli 2, commi 1, 2 e 3; all'articolo 3, commi 1 e 6; all'articolo 4, comma 1; all'articolo 5, comma 2; all'articolo 8, comma 12; all'articolo 13, commi 4 e 5; all'articolo 15, comma 1;

    con riferimento ad ulteriori materie, sono inoltre previste forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali agli articoli 19, comma 1, 24, comma 2 e 24-bis, comma 2,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.