ALLEGATO 1
Disposizioni in materia di piani particolareggiati o di lottizzazione convenzionata e di interventi di ristrutturazione edilizia connessi a interventi di rigenerazione urbana. C. 1987 Mattia.
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
ART. 1.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 1.
(Interpretazione autentica delle disposizioni dell'articolo 41-quinquies, sesto comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e dell'articolo 8 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, in materia di piani particolareggiati o di lottizzazione convenzionata)
1. L'articolo 41-quinquies, sesto comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e l'articolo 8 del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, si interpretano nel senso che l'approvazione preventiva di un piano particolareggiato o di lottizzazione convenzionata non è obbligatoria nei casi di realizzazione di immobili su singoli lotti situati in ambiti edificati e urbanizzati ovvero di sostituzione di edifici esistenti in ambiti caratterizzati da una struttura urbana definita e urbanizzata, ferma restando la verifica di adeguatezza delle dotazioni territoriali e degli standard sulla base dei piani urbanistici comunali.
2. La norma di interpretazione autentica del comma 1 si applica anche in caso di interventi su edifici esistenti in ambiti caratterizzati da una struttura urbana definita e urbanizzata che determinino la creazione di altezze e volumi eccedenti i limiti massimi previsti dall'articolo 41-quinquies, sesto comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ferma restando l'osservanza della normativa tecnica delle costruzioni.
1.1. Braga, Simiani, Curti, Ferrari, Roggiani, Peluffo, Quartapelle Procopio, Mauri, Girelli, Guerini, Cuperlo.
Sostituire i commi da 1 a 6 con i seguenti:
1. A decorrere dall'entrata in vigore del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, la lettera d) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, si interpreta nel senso che costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia anche quelli di totale o parziale demolizione e ricostruzione nonché quelli di ripristino di edifici crollati o demoliti, che portino alla realizzazione di edifici che presentino sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche, funzionali e tipologiche integralmente differenti ed in completa discontinuità con quelli originari.
2. L'articolo 41-quinquies, sesto comma della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e l'articolo 8 del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 devono essere interpretati nel senso che l'approvazione preventiva di un piano particolareggiato o di lottizzazione convenzionata o di un piano o programma di livello attuativo comunque denominato, nonché di un permesso di costruire convenzionato ai sensi dell'articolo 28-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sostitutivo del piano attuativo ove previsto dalle leggi regionali o dagli strumenti comunali, non è obbligatoria nei casi di:
a) realizzazione di nuovi immobili su singoli lotti ricadenti in ambiti edificati e urbanizzati e sostituzione di edifici ricadenti negli stessi ambiti;
b) interventi su edifici esistenti in ambiti edificati e urbanizzati che determinino Pag. 141la creazione di altezze e volumi eccedenti i limiti massimi previsti dall'articolo 41-quinquies, sesto comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ferma restando l'osservanza della normativa tecnica delle costruzioni;
c) interventi ricadenti nelle zone e fattispecie per le quali gli strumenti urbanistici generali dei comuni non prevedano espressamente la necessità di piani attuativi o di permesso di costruire convenzionato ai sensi dell'articolo 28-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
3. Restano ferme le disposizioni, comprese quelle emanate prima dell'entrata in vigore della presente legge, delle Regioni a Statuto ordinario e di quelle a Statuto speciale che, ai sensi degli articoli 116 e 117 della Costituzione, nell'esercizio delle rispettive competenze legislative, concorrenti o esclusive in materia di governo del territorio, disciplinano direttamente ovvero indirettamente attribuendone la potestà agli strumenti urbanistici locali, le altezze degli edifici, le densità fondiarie, i rapporti tra destinazione d'uso e dotazioni territoriali, anche attraverso il ricorso alla monetizzazione delle dotazioni di standard e le modalità attuative degli interventi edilizi, a decorrere dalla data di emanazione delle medesime leggi regionali ovvero dei medesimi strumenti urbanistici locali.
1.2. Fabrizio Rossi.
Sopprimere il comma 1.
1.3. Ilaria Fontana, Santillo, L'Abbate, Morfino.
Al comma 1 sostituire le parole da: entro sei mesi fino alla fine del comma con le seguenti: in attuazione degli articoli 9, 41, 42, 44 e 117, terzo comma, della Costituzione, degli articoli 11 e 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, della Convenzione europea sul paesaggio ratificata ai sensi della legge 9 gennaio 2006, n. 14, nonché dei principi fondamentali della materia del governo del territorio e dei vincoli desumibili dalla normativa nazionale, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Governo, le regioni e i comuni coordinano l'esercizio delle rispettive competenze, con riferimento ai casi in cui è necessario adottare un piano particolareggiato o di lottizzazione convenzionata ai sensi dell'articolo 41-quinquies, sesto comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e all'articolo 8 del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, e agli interventi qualificati come ristrutturazione edilizia ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come modificato ai sensi del presente articolo, tenuto conto delle esigenze di attivare processi di rigenerazione urbana funzionali all'ordinato sviluppo del territorio, di riqualificazione di aree urbane degradate, di recupero e valorizzazione di immobili e spazi urbani dismessi o in via di dismissione e perseguire, nel contempo, la coesione sociale, la tutela dell'ambiente e del paesaggio e la salvaguardia delle funzioni ecosistemiche del suolo.
Conseguentemente:
a) sopprimere i commi 2, 3, 5 e 6;
b) sostituire il comma 4, con il seguente:
4. All'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo le parole: «efficientamento energetico» sono aggiunte le seguenti: «purché presentino elementi di continuità con l'edificio oggetto di demolizione e non comportino variazioni significative del carico urbanistico.».
1.4. Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.
Al comma 1, sostituire le parole: il Governo, le regioni, le province, i comuni e le Pag. 142comunità montane coordinano l'esercizio delle rispettive competenze al fine di individuare, con le seguenti: sono individuati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera b) del medesimo decreto legislativo n. 281 del 1997,.
1.5. Montemagni, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti.
Al comma 1, sostituire le parole da: , le regioni fino alla fine del comma con le seguenti: è delegato ad adottare un decreto legislativo per individuare, nell'ambito dei vincoli desumibili dalla normativa nazionale, i casi in cui è necessario adottare un piano particolareggiato o di lottizzazione convenzionata di cui all'articolo 41-quinquies, sesto comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e all'articolo 8 del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, e gli interventi qualificati come ristrutturazione edilizia ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e dell'Allegato A, Sezione II – Edilizia, n. 8, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222.
Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) riconoscimento delle esigenze di attivare processi di rigenerazione urbana e di riduzione del consumo di suolo, di riqualificazione di aree urbane degradate, di recupero di immobili e spazi urbani dismessi o in via di dismissione, favorendo nel contempo la promozione e lo sviluppo di iniziative economiche, sociali, culturali e recupero ambientale, con elevati standard bioclimatici e misure di adattamento agli effetti dei cambiamenti climatici;
b) definizione dei diversi strumenti attuativi comunque denominati, nonché dei casi in cui sia possibile il ricorso al permesso di costruire convenzionato, ai sensi dell'articolo 28-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in luogo dei piani ove previsto dalle leggi regionali o dagli strumenti urbanistici comunali;
c) individuazione dei criteri finalizzati a valutare la compatibilità degli interventi di sostituzione edilizia con la tutela dell'interesse culturale e paesaggistico dei centri storici e degli agglomerati di valore storico, quali beni identitari costitutivi del più ampio patrimonio storico culturale della nazione.
1.6. Bonelli.
Al comma 1, sostituire le parole: un piano particolareggiato o di lottizzazione convenzionata con le seguenti: strumenti urbanistici per soddisfare le esigenze.
1.7. Bof, Zinzi, Benvenuto, Montemagni, Pizzimenti.
Al comma 1, dopo le parole: pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, aggiungere le seguenti: o un piano attuativo, comunque denominato, un programma integrato di intervento, nonché i casi in cui sia possibile il ricorso al permesso di costruire convenzionato ai sensi dell'articolo 28-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 in luogo dei piani ove previsto dalle leggi regionali o dagli strumenti urbanistici comunali.
Conseguentemente:
a) al comma 1, dopo le parole: tenuto conto aggiungere la seguente: anche;
b) al comma 2, alinea, dopo le parole: pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968 aggiungere le seguenti: o di un piano attuativo, comunque denominato, un programma integrato di intervento, nonché i casi in cui sia possibile il ricorso al permesso di costruire convenzionato ai sensi Pag. 143dell'articolo 28-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,;
c) al comma 2, alinea, sopprimere le parole: , nel rispetto delle condizioni di cui al comma 3,;
d) al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: c-bis) interventi in conformità ai piani regolatori generali comunali comunque denominati, a convenzioni urbanistiche o ad atti d'obbligo approvati con apposito provvedimento amministrativo;
e) sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Resta fermo quanto previsto in tema di dotazioni territoriali e parametri urbanistici dalla legislazione regionale e dagli strumenti urbanistici comunali.
*1.14. Manes.
*1.15. Semenzato, Mattia, Zinzi, Cortelazzo.
Al comma 1, dopo le parole: pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, aggiungere le seguenti: o un piano attuativo, comunque denominato, un programma integrato di intervento, nonché i casi in cui sia possibile il ricorso al permesso di costruire convenzionato ai sensi dell'articolo 28-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sostitutivo del piano attuativo ove previsto dalle leggi regionali o dagli strumenti urbanistici comunali.
Conseguentemente:
a) al comma 1, dopo le parole: tenuto conto aggiungere la seguente: anche;
b) al comma 2, alinea, dopo le parole: del 16 aprile 1968, aggiungere le seguenti: o di un piano attuativo comunque denominato, un programma integrato di intervento, nonché i casi in cui sia possibile il ricorso al permesso di costruire convenzionato ai sensi dell'articolo 28-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2011, n. 380,.
1.16. Pastorella, Ruffino.
Al comma 1, dopo le parole: pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968 aggiungere le seguenti: o un piano attuativo, comunque denominato, un programma integrato di intervento, nonché i casi in cui sia possibile il ricorso al permesso di costruire convenzionato ai sensi dell'articolo 28-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 in luogo dei piani, ove previsto dalle leggi regionali o dagli strumenti urbanistici comunali,.
Conseguentemente, al medesimo comma 1, dopo le parole: tenuto conto aggiungere la seguente: anche.
*1.17. Ruffino, Pastorella.
*1.18. Simiani, Roggiani, Peluffo, Quartapelle Procopio, Mauri, Girelli, Guerini, Cuperlo, Braga, Curti, Ferrari.
Al comma 1, dopo le parole: pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968 aggiungere le seguenti: o un piano attuativo, comunque denominato, un programma integrato di intervento, nonché i casi in cui sia possibile il ricorso al permesso di costruire convenzionato ai sensi dell'articolo 28-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 in luogo dei piani, ove previsto dalle leggi regionali o dagli strumenti urbanistici comunali,.
1.19. Manes.
Al comma 1, sostituire le parole: dell'articolo 3, comma 1, lettera d) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con le seguenti: dell'articolo 10, comma 1, lettera c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del PresidentePag. 144 della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e dell'Allegato A, Sezione II – Edilizia, n. 8, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222.
1.20. Bonelli.
Al comma 1, dopo le parole: tenuto conto aggiungere la seguente: anche.
*1.21. Manes.
*1.22. Bof, Zinzi, Benvenuto, Montemagni, Pizzimenti.
Sopprimere i commi 2, 3, 5 e 6.
Conseguentemente, sostituire il comma 4, con il seguente:
4. All'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo le parole: «efficientamento energetico» sono aggiunte le seguenti: «purché presentino elementi di continuità con l'edificio oggetto di demolizione e non comportino variazioni significative del carico urbanistico.».
1.23. Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.
Sopprimere i commi 2 e 3.
1.24. Bonelli.
Sopprimere il comma 2.
1.25. Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Fino alla data di entrata in vigore della disciplina di riordino del settore di cui al comma 1 del presente articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 41-quinquies, sesto comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e all'articolo 8 del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968.
1.26. Bonelli.
Al comma 2, alinea, premettere le seguenti parole: Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,.
Conseguentemente, al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) rispetto dei limiti di distanza tra fabbricati previsti dal D.M. n. 1444 del 1968, derogabili nel caso di gruppi di edifici oggetto di strumenti urbanistici con previsioni planovolumetriche funzionali a conformare un assetto complessivo e unitario di determinate zone del territorio;.
1.27. Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.
Al comma 2, alinea, sostituire le parole: fino alla data di entrata in vigore della disciplina di riordino del settore di cui al comma 1 del presente articolo con le seguenti: fino a sei mesi successivi alla data di adozione dell'intesa di cui al comma 1, e comunque a non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge,.
Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: fino alla data di entrata in vigore della disciplina di riordino del settore di cui al comma 1 del presente articolo con le seguenti: fino a sei mesi successivi alla data di adozione dell'intesa di cui al comma 1, e comunque a non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge,.
*1.28. Montemagni, Benvenuto, Bof, Pizzimenti.
*1.29. Mattia, Zinzi, Cortelazzo, Semenzato.
Al comma 2, alinea, dopo le parole: Gli interventi realizzati o assentiti fino alla data di entrata in vigore della disciplina aggiungere la seguente: legislativa.
Pag. 145Conseguentemente:
a) al medesimo comma 2, alinea, dopo le parole: riordino del settore di cui al comma 1 del presente articolo aggiungere le seguenti: , nonché quelli per i quali sia stata protocollata la relativa istanza fino a novanta giorni precedenti l'entrata in vigore della predetta legislazione di riordino,;
b) al comma 4, primo periodo:
dopo le parole: testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, aggiungere la seguente: anche;
dopo le parole: fino alla data di entrata in vigore della disciplina aggiungere la seguente: legislativa;
dopo le parole: riordino del settore di cui al comma 1 del presente articolo aggiungere le seguenti: ,nonché quelli per i quali sia stata protocollata la relativa istanza fino a novanta giorni precedenti l'entrata in vigore della predetta legislazione di riordino,.
**1.30. Manes.
**1.31. Cortelazzo, Mattia, Zinzi, Semenzato.
Al comma 2, alinea, dopo le parole: al comma 1 del presente articolo aggiungere le seguenti: , conformi agli strumenti urbanistici vigenti, sebbene.
1.32. Bonelli.
Al comma 2, alinea, dopo le parole: pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968 aggiungere le seguenti: o di un piano attuativo comunque denominato, un programma integrato di intervento, nonché i casi in cui sia possibile il ricorso al permesso di costruire convenzionato ai sensi dell'articolo 28-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.
Conseguentemente, al medesimo comma 2:
a) all'alinea, sopprimere la parola: considerati;
b) dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) interventi realizzati in conformità ai piani regolatori generali comunali comunque denominati, a convenzioni urbanistiche o ad atti d'obbligo approvati con apposito provvedimento amministrativo.
*1.33. Ruffino, Pastorella.
*1.34. Manes.
Al comma 2, alinea, dopo le parole: Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968 aggiungere le seguenti parole: o di un piano attuativo comunque denominato, un programma integrato di intervento, nonché i casi in cui sia possibile il ricorso al permesso di costruire convenzionato ai sensi articolo 28-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.
Conseguentemente, al medesimo comma 2, alinea, sopprimere la parola: considerati.
1.35. Simiani, Roggiani, Peluffo, Quartapelle Procopio, Mauri, Girelli, Guerini, Cuperlo, Braga, Curti, Ferrari.
Al comma 2, alinea, dopo le parole: Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968 aggiungere le seguenti: o di un piano attuativo comunque denominato, un programma integrato di intervento, nonché i casi in cui sia possibile il ricorso al permesso di costruire convenzionato ai sensi dell'articolo 28-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,.
1.36. Montemagni, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti.
Al comma 2, alinea, sostituire la parola: definitivo, con le seguenti: non più impugnabile o confermato in via definitiva in sede giurisdizionale,.
Conseguentemente, al comma 5, sostituire la parola: definitivo, con le seguenti: Pag. 146non più impugnabile o confermato in via definitiva in sede giurisdizionale,.
1.37. Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti.
Al comma 2, alinea, sostituire la parola: definitivo con le seguenti: amministrativo o giudiziario.
1.38. Bonelli.
Al comma 2, alinea, sopprimere la parola: considerati.
1.39. Bof, Zinzi, Benvenuto, Montemagni, Pizzimenti.
Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: purché non ubicati nelle zone omogenee A e B di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani regolatori generali comunali, comunque denominati;.
Conseguentemente, al medesimo comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: purché non ubicati nelle zone omogenee A e B di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani regolatori generali comunali, comunque denominati;.
1.40. Bonelli.
Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: caratterizzati da una struttura urbana definita e urbanizzata con la seguente: urbanizzati.
Conseguentemente, al medesimo comma 2, lettera c), sostituire le parole: caratterizzati da una struttura urbana definita e urbanizzata con la seguente: urbanizzati.
1.41. Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti.
Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) interventi in conformità ai piani regolatori generali comunali comunque denominati, a convenzioni urbanistiche o ad atti d'obbligo approvati con apposito provvedimento amministrativo.
Conseguentemente, sopprimere il comma 3.
1.42. Mazzetti, Fabrizio Rossi.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. La conformità degli interventi di cui al comma 2 è determinata sulla base delle previsioni dei piani regolatori generali comunali, comunque denominati, ovvero delle convenzioni urbanistiche, o di atti d'obbligo approvati con apposito provvedimento.
1.43. Pastorella, Ruffino.
Sopprimere il comma 3.
*1.44. Pastorella, Ruffino.
*1.45. L'Abbate, Ilaria Fontana, Santillo, Morfino.
Al comma 3, lettera a), dopo le parole: dotazioni territoriali, aggiungere le seguenti: , dei limiti di densità edilizia.
1.46. Bonelli.
Al comma 3, sopprimere la lettera b).
*1.47. Manes.
*1.48. Ruffino, Pastorella.
*1.49. Bonelli.
*1.50. Simiani, Roggiani, Peluffo, Quartapelle Procopio, Mauri, Girelli, Guerini, Cuperlo, Braga, Curti, Ferrari.
Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) rispetto di tutti i vincoli esistenti, con particolare riguardo a quelli idrogeologici, sismici, archeologici, paesaggistici, forestali ed ambientali.
1.51. Bonelli.
Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) rispetto delle norme dei piani di bacino e delle norme dei piani regionali e comunali in materia di difesa del suolo.
1.52. Bonelli.
Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,.
1.53. Bof, Zinzi, Benvenuto, Montemagni, Pizzimenti.
Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 10 aggiungere le seguenti: comma 1, lettera b), n. 2,.
Conseguentemente, al medesimo comma 4, primo periodo:
a) dopo le parole: testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, aggiungere la seguente: anche;
b) sostituire le parole da: da quelli originari fino alla fine del periodo con le seguenti: ed in completa discontinuità con quelli originari, purché nel rispetto delle procedure abilitative e del vincolo volumetrico previsti dalla legislazione regionale o dagli strumenti urbanistici comunali e fermo restando il rispetto delle dotazioni territoriali e dei parametri urbanistici nei termini previsti dalla legislazione regionale ovvero dagli strumenti urbanistici comunali.
*1.54. Manes.
*1.55. Mattia, Zinzi, Cortelazzo, Semenzato.
Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 10 aggiungere le seguenti: , comma 1, lettera b), numero 2),.
Conseguentemente, al medesimo comma 4, primo periodo, dopo le parole: caratteristiche planivolumetriche, funzionali e tipologiche anche integralmente differenti aggiungere le seguenti: ed in completa discontinuità e sostituire le parole: purché rispettino le con le seguenti: nel rispetto delle.
**1.56. Ruffino, Pastorella.
**1.57. Manes.
**1.58. Simiani, Roggiani, Peluffo, Quartapelle Procopio, Mauri, Girelli, Guerini, Cuperlo, Braga, Curti, Ferrari.
Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 10 aggiungere le seguenti: , lettera b), numero 2,;
Conseguentemente:
a) al medesimo comma 4, primo periodo:
1. dopo le parole: da quelli originari aggiungere le seguenti: e in assenza di elementi di continuità tra l'edificio demolito e quello ricostruito;
2. dopo le parole: previsti dalla legislazione regionale o dagli strumenti urbanistici comunali e aggiungere le seguenti: , per gli interventi previsti dall'articolo 10, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,;
b) al comma 6, dopo le parole: lettera d), aggiungere la seguente: 10,.
1.59. Pastorella, Ruffino.
Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia ai sensi dell'articolo 3 con le seguenti: rientrano tra gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3.
1.60. Montemagni, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti.
Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: dell'articolo 3 fino alla fine del comma, con le seguenti: dell'articolo 10, comma 1, lettera c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e dell'Allegato A, Sezione II – Edilizia n. 8 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, gli interventi di totale o parziale demolizione e ricostruzione assentiti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla data di entrata in vigore della disciplina di riordino del settore di cui al comma 1 del presente articolo, che portino alla realizzazione, all'interno del medesimo lotto di intervento, di organismi edilizi che presentino sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche anche integralmente differenti da quelli originari, purché nel rispetto delle procedure abilitative e delle previsioni degli strumenti urbanistici comunali e del vincolo volumetrico previsto dalla legislazione regionale o dei piani regolatori generali comunali comunque denominati e ferma restando la verifica di adeguatezza delle dotazioni territoriali e degli standard urbanistici e dei limiti di densità edilizia previsti dagli strumenti urbanistici comunali vigenti.
1.61. Bonelli.
Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: di intervento con le seguenti: o lotti su cui insistevano gli edifici oggetto di demolizione.
1.62. Pastorella, Ruffino.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 23, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli interventi realizzati ai sensi del presente comma possono essere legittimamente regolarizzati, ove necessario, tramite domanda di permesso di costruire ai sensi delle disposizioni del Titolo II del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001,».
1.63. Pastorella, Ruffino.
Al comma 5, sostituire la parola: definitivo con le seguenti: amministrativo o giudiziario.
1.64. Bonelli.
Sopprimere il comma 6.
1.65. Bof, Zinzi, Benvenuto, Montemagni, Pizzimenti.
Al comma 6, sostituire le parole da: rivolti a trasformare fino alla fine del comma con le seguenti: e nei casi previsti dalla legislazione regionale.
*1.66. Ruffino, Pastorella.
*1.67. Bonelli.
*1.69. Manes.
*1.70. Cortelazzo, Mattia, Zinzi, Semenzato.
*1.73. Simiani, Roggiani, Peluffo, Quartapelle Procopio, Mauri, Girelli, Guerini, Cuperlo, Braga, Curti, Ferrari.
Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
6-bis. Al fine di chiarire l'applicabilità delle clausole di salvaguardia sugli interventi eseguiti in aree soggette a vincoli di inedificabilità relativa, all'articolo 32, comma 27, lettera d), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo le parole: «siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli» sono aggiunte Pag. 149le seguenti: «di cui all'articolo 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47».
1.76. Battilocchio.
(Inammissibile)
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
1.77. Manes, Schullian, Steger, Gebhard.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Disposizioni per incentivare il riuso e la rigenerazione urbana)
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano disposizioni per incentivare i comuni, singoli o associati, a promuovere strategie di riuso e di rigenerazione urbana anche mediante l'individuazione, negli strumenti di pianificazione, degli ambiti urbanistici e delle aree a destinazione produttiva dismesse da sottoporre a interventi di ristrutturazione urbanistica e di rinnovo edilizio e da destinare prioritariamente a servizi pubblici, edilizia residenziale pubblica e recupero delle periferie.
2. Ai fini di cui al comma 1 è promossa l'applicazione di strumenti di perequazione, compensazione e incentivazione urbanistica, purché non determinino ulteriore consumo di suolo e siano attuati esclusivamente in ambiti definiti di aree urbanizzate.
3. I comuni, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, eseguono il censimento delle aree e degli edifici dismessi, non utilizzati o abbandonati. Le informazioni raccolte tramite il censimento sono pubblicate e costantemente aggiornate nel sito internet istituzionale del comune interessato. Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'esecuzione del censimento previsto dal presente comma costituisce presupposto necessario per il rilascio di titoli abilitativi che comportino, nell'ambito degli strumenti urbanistici già approvati, nuovo consumo di suolo.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano disposizioni per l'esecuzione del censimento di cui al comma 3 e del suo periodico aggiornamento, al fine di creare una banca di dati del patrimonio edilizio pubblico e privato inutilizzato.
5. Sulla base del censimento di cui al comma 3 sono approvati, anche su iniziativa dei privati interessati, nel rispetto e in attuazione degli obiettivi di qualità paesaggistica definiti a livello locale, i piani attuativi di rigenerazione urbana, su cui sono acquisiti, in presenza di vincoli, i pareri delle autorità preposte alla tutela dei medesimi vincoli.
6. L'approvazione del piano attuativo per la rigenerazione urbana di cui al comma 5 costituisce vincolo preordinato all'espropriazione dei beni immobili interessati e sostituisce i titoli abilitativi edilizi, le autorizzazioni e i nulla osta, comunque denominati, delle autorità preposte alla tutela dei vincoli, il cui parere è stato acquisito per l'approvazione del piano. I lavori possono avere inizio decorsi quindici giorni dalla data di comunicazione al comune interessato del previsto avvio dei lavori medesimi.
7. Ai fini dell'attuazione degli strumenti di pianificazione per l'attuazione di processi di rigenerazione urbana i comuni, singoli o associati, possono procedere, anche mediante delega a privati con oneri a carico dei privati medesimi, all'espropriazione di beni immobili abbandonati e in condizioni di degrado, definendo il relativo indennizzo con riferimento al valore dei beni medesimi considerando l'effettivo stato in cui essi si trovano.
8. Entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'approvazione del piano di rigenerazione urbana i proprietari interessati possono dichiarare la propria disponibilitàPag. 150 a concorrere in proprio all'attuazione del piano.
9. I comuni che si associano ai fini del presente articolo sottoscrivono un atto d'intesa, approvato dai rispettivi consigli comunali. L'atto d'intesa contiene l'indicazione del comune capofila e definisce, per ciascuno dei comuni coinvolti, le modalità di partecipazione all'attuazione e gestione del piano di rigenerazione. Tutti i comuni che sottoscrivono l'intesa approvano con deliberazione consiliare il piano e provvedono alla pubblicazione dello stesso.
10. Al fine di incentivare gli interventi di riuso e i processi di rigenerazione urbana, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano prevedono la riduzione degli oneri di urbanizzazione in misura non inferiore al 50 per cento di quelli ordinariamente dovuti e degli oneri commisurati al costo di costruzione in misura non inferiore al 25 per cento di quelli ordinariamente dovuti, nonché ulteriori riduzioni in caso di destinazione delle aree rigenerate a edilizia residenziale pubblica o a servizi pubblici. Le minori entrate derivanti dal presente comma sono coperte anche mediante il concorso di finanziamenti regionali nonché prevedendo incrementi del contributo del permesso di costruire per interventi che comportino nuovo consumo di suolo.
11. I comuni che eseguono tempestivamente il censimento di cui al comma 3 hanno priorità nell'accesso ai finanziamenti pubblici per opere pubbliche e per altri interventi, comunque denominati, di loro competenza e afferenti a opere e servizi di interesse comunale.
1.01. Braga, Simiani, Curti, Ferrari.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Destinazione dei proventi di titoli abilitativi edilizi e di sanzioni in materia edilizia)
1. I proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico.
1.02. Braga, Simiani, Curti, Ferrari.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
1. Al fine di garantire criteri di priorità uniformi sul territorio nazionale per l'esecuzione degli ordini di demolizione delle opere abusive disposti ai sensi dell'articolo 31, comma 9, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e degli ordini di rimessione in pristino dello stato dei luoghi disposti ai sensi dell'articolo 181, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il titolare dell'ufficio requirente è tenuto a dare adeguata considerazione:
a) agli immobili di rilevante impatto ambientale o costruiti su area demaniale o in zona soggetta a vincolo ambientale e paesaggistico o a vincolo sismico o a vincolo idrogeologico o a vincolo archeologico o storico-artistico;
b) agli immobili che per qualunque motivo costituiscono un pericolo per la pubblica e privata incolumità, nell'ambito del necessario coordinamento con le autorità amministrative preposte;
Pag. 151c) agli immobili che sono nella disponibilità di soggetti condannati per i reati di cui all'articolo 416-bis del codice penale o per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del codice penale, o di soggetti ai quali sono state applicate misure di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
2. Nell'ambito di ciascuna tipologia degli immobili di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, determinata con provvedimento del titolare dell'ufficio requirente, tenendo conto dei criteri di cui al medesimo comma 1 e delle specificità del territorio di competenza, la priorità è attribuita, di regola, agli immobili in corso di costruzione o comunque non ultimati alla data della sentenza di condanna di primo grado e agli immobili non stabilmente abitati.
1.03. Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
1. Nelle more della completa ricognizione e definitiva mappatura, ad opera dei Comuni interessati, degli insediamenti abusivi esistenti per esigenze di recupero, rigenerazione urbana e riduzione del consumo del suolo, stante, fra l'altro, la necessità e l'urgenza di favorire l'edilizia residenziale sociale anche in ragione della indiscriminata proliferazione dei bed and breakfast, delle case vacanza e delle locazioni brevi nella realtà del turismo moderno, sono temporaneamente sospese le demolizioni giudiziali, di cui all'articolo 31, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e all'articolo 181 del decreto legislativo 22 gennaio 2004. n. 42. Ai fini del primo periodo, non è consentita la disapplicazione, in ambito giurisdizionale penale, dei permessi in sanatoria a qualsiasi titolo rilasciati.
1.04. Zinzi.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Stato legittimo degli immobili)
1. All'articolo 9-bis, comma 1-bis, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica, 6 giugno 2001, n. 380, dopo le parole: «abbia verificato la legittimità dei titoli pregressi,» sono inserite le seguenti: «ovvero quello autodichiarato efficace da oltre un anno, quindi consolidato relativamente al profilo pubblicistico, ai sensi dell'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241,».
1.05. Montemagni, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti.
(Inammissibile)
ALLEGATO 2
DL 131/2024: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano. C. 2038 Governo.
PARERE APPROVATO
La VIII Commissione,
esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge n. 2038 di conversione in legge del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano;
considerato che l'articolo 1 reca disposizioni in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive, definendo altresì le nuove procedure di affidamento di tali concessioni e i criteri di aggiudicazione applicabili ai fini della valutazione delle offerte, che comprendono anche gli obiettivi di protezione ambientale;
valutato che l'articolo 8 interviene per adeguare la normativa nazionale alla direttiva 2004/54/CE in materia di sicurezza riguardante le gallerie della rete stradale transeuropea;
rilevato che l'articolo 13 reca previsioni in materia di protezione della fauna selvatica volte al superamento delle contestazioni formulate dalla Commissione europea nell'ambito della procedura di infrazione n. 2023/2187;
evidenziato che l'articolo 14 prevede misure finalizzate al miglioramento della qualità dell'aria ed alla riduzione dell'inquinamento atmosferico, tenuto conto dell'esigenza di accelerare il processo di adeguamento dell'ordinamento nazionale alle sentenze della Corte di giustizia nelle cause C-644/1812 e C-573/19,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
ALLEGATO 3
Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità.
C. 1632 Governo e abb., C. 589 Trancassini e C. 647 Braga.
CORREZIONI DI FORMA APPROVATE
All'articolo 3, comma 6, lettera f), sono soppresse le parole, inserite dagli emendamenti 3.41, 3.42 e 3.43 da: e ne dà tempestiva fino alla fine della lettera.
All'articolo 6, comma 1, ultimo periodo, inserito dalla nuova formulazione degli emendamenti 6.1, 6.2, 6.3 e 11.10, le parole: assegnati per gli interventi di ricostruzione sono sostituite dalle seguenti: di cui al primo periodo.