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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 9 ottobre 2024
381.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
ALLEGATO
Pag. 208

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/2036, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 e la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda il trattamento prudenziale degli enti di importanza sistemica a livello mondiale con strategia di risoluzione a punto di avvio multiplo e metodi di sottoscrizione indiretta degli strumenti ammissibili per il soddisfacimento del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili. Atto del Governo n. 195.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione,

   esaminato per i profili di competenza lo schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2022/2036 che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 e la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda il trattamento prudenziale degli enti di importanza sistemica a livello mondiale con strategia di risoluzione a punto di avvio multiplo e metodi di sottoscrizione indiretta degli strumenti ammissibili per il soddisfacimento del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (Atto del Governo 195);

   considerato che il provvedimento ha l'obiettivo di adeguare l'ordinamento nazionale e, in particolare, il decreto legislativo n. 180 del 2015, alle modifiche apportate dal regolamento (UE) 2022/2036, esercitando la delega di cui all'articolo 14 della legge n. 15 del 2024 (legge di delegazione europea 2022-2023);

   considerato che il regolamento (UE) 2022/2036 modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 e la direttiva 2014/59/UE, introducendo norme riguardanti il trattamento prudenziale degli enti creditizi e di investimento di rilevanza sistemica a livello mondiale con strategia di risoluzione a punto di avvio multiplo, nonché dei metodi di sottoscrizione indiretta degli strumenti ammissibili al fine di soddisfare il requisito minimo di fondi propri e delle passività ammissibili;

   considerato, in particolare, che:

    la modifica all'articolo 16-sexies, comma 4 del decreto legislativo n. 180 del 2015, è inerente ai soggetti ai quali sarà applicata la procedura per la determinazione del requisito minimo di fondi propri e passività computabili, includendovi anche quelli aventi sede legale in un Paese terzo che sarebbero enti designati per la risoluzione se avessero sede legale nell'Unione europea;

    la modifica all'articolo 16-decies del suddetto decreto introduce i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, al fine di adeguare la normativa nazionale a quanto previsto dall'articolo 45-novies della direttiva 2014/59/UE, che detta la procedura per la determinazione del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili;

   valutato che lo schema di decreto legislativo non evidenzia profili d'incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 209

ALLEGATO 2

Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti. C. 107-B Centemero, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione,

   esaminato per i profili di competenza il provvedimento in titolo, recante disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti (C. 107-B Centemero, approvata dalla Camera e modificata dal Senato);

   considerato che, durante l'esame al Senato, sono state modificate le disposizioni di cui all'articolo 4, aggiornando il riferimento normativo al nuovo articolo 21, paragrafo 3, del regolamento UE n. 651/2014 ed inserendo altresì il riferimento all'articolo 21-bis del medesimo regolamento in materia di aiuti al finanziamento del rischio a favore delle PMI in forma d'incentivi fiscali per gli investitori privati che sono persone fisiche;

   ritenuto che le modifiche apportate dal Senato non evidenziano profili d'incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.