ALLEGATO 1
Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali. C. 30 Brambilla, C. 468 Dori, C. 842 Rizzetto, C. 1109 Bruzzone e C. 1393 Zanella.
PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE
ART. 2.
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
2.100. La Relatrice.
ART. 4.
Sopprimerlo.
4.2. (nuova formulazione) Varchi.
ART. 5.
Sostituirlo con il seguente
Art. 5.
(Circostanze aggravanti nei reati contro gli animali)
1. Dopo l'articolo 544-sexies del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 544-septies.
(Circostanze aggravanti)
Le pene previste dagli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies, e 638 sono aumentate:
a) se i fatti sono commessi alla presenza di minori;
b) se i fatti sono commessi nei confronti di più animali;
c) se il fatto viene diffuso attraverso strumenti informatici e telematici.».
*2.1. (Nuova formulazione) Dori
*5.2. (Nuova formulazione) Varchi
*5.3. (Nuova formulazione) Bruzzone, Bisa, Bellomo, Matone, Morrone, Sudano
*5.4. (Nuova formulazione) Buonguerrieri, Dondi
*5.5. (Nuova formulazione) Nevi, Pittalis, Calderone, Patriarca.
ART. 6.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 6.
(Modifiche agli articoli 544-bis, 544-ter, 638 e 727 del codice penale)
1. All'articolo 544-bis del codice penale:
a) al primo comma, le parole «da quattro mesi a due anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000»;
b) dopo il primo comma è aggiunto il seguente: «se il fatto è commesso adoperando sevizie o prolungando volutamente le sofferenze dell'animale, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 10.000 a euro 60.000»
2. All'articolo 544-ter del codice penale:
a) al primo comma le parole «da tre a diciotto mesi o» sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi a due anni e»;
Pag. 36b) al terzo comma dopo le parole «al primo» sono inserite le seguenti: «e al secondo»;
3. L'articolo 638 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 638. (Uccisione o danneggiamento di animali altrui)
Chiunque senza necessità uccide o rende inservibili o comunque deteriora tre o più animali raccolti in gregge o in mandria, ovvero compie il fatto su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria, è punito con la reclusione da uno a quattro anni».
4. All'articolo 727 del codice penale le parole: «da mille euro a 10.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da 5.000 euro a 10.000 euro»;
6.1. (Nuova formulazione) Bruzzone, Bisa, Bellomo, Matone, Morrone, Sudano.
ART. 10.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
(Modifiche alla legge 4 novembre 2010, n. 201, in materia di protezione degli animali di affezione e da compagnia)
1. Alla legge 4 novembre 2010, n. 201, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4:
1) al comma 1, le parole: «privi di sistemi per l'identificazione individuale e delle necessarie certificazioni sanitarie e non muniti, ove richiesto, di passaporto individuale» sono sostituite dalle seguenti: «privi di sistemi per l'identificazione individuale o delle necessarie certificazioni sanitarie o non muniti, ove richiesto, di passaporto individuale» e le parole: «con la reclusione da tre mesi a un anno e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000» sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione da quattro a diciotto mesi e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000»;
b) all'articolo 5:
1) al comma 1, le parole: «da euro 100 a euro 1.000 per ogni animale introdotto» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 200 a euro 2.000 per ogni animale introdotto»;
2) al comma 2, le parole: «da euro 500 a euro 1.000 per ogni animale introdotto» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 1.000 a euro 1.500 per ogni animale introdotto»;
3) al comma 4, le parole: «da euro 1.000 a euro 2.000 per ogni animale introdotto» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 1.500 a euro 3.000 per ogni animale introdotto»;
c) all'articolo 6:
1) al comma 1, primo periodo, le parole: «commette tre violazioni» sono sostituite dalle seguenti: «commette due violazioni» e le parole: «da uno a tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «da due a sei mesi»;
2) al comma 2, primo periodo, le parole: «commette tre violazioni» sono sostituite dalle seguenti: «commette due violazioni» e le parole: «da uno a tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «da due a sei mesi»;
3) al comma 3, le parole: «commette cinque violazioni», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «commette tre violazioni» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, senza possibilità di conseguirla nuovamente».
10.014. La Relatrice.
Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente
Art. 10-bis.
(Divieto di detenzione di animali d'affezione a catena)
1. Al proprietario o al detentore, anche temporaneo, di animali di affezione è fatto Pag. 37divieto di custodirli nel luogo di detenzione e dimora tenendoli legati con la catena o con altro strumento di contenzione similare che ne impediscano il movimento, salvo che ciò sia imposto da documentate ragioni sanitarie, certificate dal medico veterinario, o da temporanee esigenze di sicurezza.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, a chiunque viola il divieto di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 5000 euro.
10.015. (Nuova formulazione) La Relatrice.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
(Modifiche all'articolo 20 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134 in materia di sanzioni amministrative)
1. All'articolo 20 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:
«1-bis. Il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 non è dovuto nelle ipotesi in cui il proprietario, il detentore o l'operatore di un animale da compagnia adempia volontariamente all'obbligo di identificazione previsto all'articolo 16, comma 1, sempreché la violazione non sia stata già constatata».
10.0100. La Relatrice.
ART. 11.
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
Conseguentemente, sopprimere i commi 2, 3 e 4.
11.1. Varchi
ART. 14.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 14.
(Modifiche agli articoli 727-bis e 733-bis del codice penale)
1. All'articolo 727-bis, primo comma, del codice penale: le parole: «da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da tre mesi a un anno e con l'ammenda fino a 8.000 euro»;
2. All'articolo 733-bis, comma 1, del codice penale le parole «fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da tre mesi a due anni e con l'ammenda non inferiore a 6.000 euro»;
*14.1. (Nuova formulazione) Bruzzone, Bisa, Bellomo, Matone, Morrone, Sudano.
*14.3. (Nuova formulazione) Nevi, Pittalis, Calderone, Patriarca.
ART. 15.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 15.
(Modifiche alla legge 20 luglio 2004 n. 189)
1. All'articolo 2 della legge 20 luglio 2004 n. 189, al comma 1, dopo le parole: «Felis silvestris» sono inserite le seguenti: «e Felis catus»;
15.1. (Nuova formulazione) Di Lauro, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
ALLEGATO 2
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali. Atto n. 196.
NUOVA PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO – ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA
La II Commissione,
premesso che:
l'intervento normativo in esame introduce disposizioni «integrative» in merito all'applicazione della presunzione di innocenza nell'ambito dei procedimenti penali, in attuazione della direttiva (UE) 2016/343; la presunzione di innocenza e il diritto a un equo processo sono sanciti negli articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nell'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali «CEDU», nell'articolo 14 del Patto internazionale sui diritti civili e politici («ICCPR») e nell'articolo 11 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo;
come evidenziato anche dagli autorevoli auditi in merito, è necessario notare come la direttiva 2016/343, che con tale, ulteriore, intervento normativo si intenderebbe rafforzare, non contenga disposizioni che impongano, ma nemmeno suggeriscano, un divieto di pubblicazione dell'ordinanza di custodia cautelare; la presunzione di innocenza deve essere infatti tutelata impedendo che soggetti pubblici, attraverso atti compiuti nell'esercizio delle proprie funzioni, o pubbliche dichiarazioni, rappresentino o presentino un soggetto non ancora condannato in via definitiva come colpevole: la direttiva pone, invece, un tema di rappresentazione del materiale investigativo che non deve mai essere fuorviante rispetto alla presunzione di innocenza di chiunque sia sottoposto ad un procedimento penale;
l'inciso dell'attuale articolo 114 sulle modalità di pubblicazione degli atti che viene soppresso, «fatta eccezione per l'ordinanza di cui all'articolo 329», fu introdotto al fine di chiarire che le ordinanze non erano, e non sono tuttora, atti coperti da segreto ex articolo 329, al fine di fare chiarezza anche in raccordo con la normativa del 2017, intervenuta ad innovare la disciplina delle intercettazioni, dunque sancendone la pubblicabilità secondo la più stringente disciplina relativa alla loro pubblicabilità unicamente laddove strettamente essenziali, anche con riferimento ai brani di intercettazione presenti nella medesima ordinanza; con il provvedimento in esame viene meno proprio l'inciso relativo alla pubblicabilità e si conserva la possibilità della pubblicazione per contenuto;
nella sistematica del codice la pubblicazione per contenuto non risponde assolutamente ad esigenze di tutela dell'onorabilità e dell'immagine del soggetto sottoposto a procedimento penale; il segreto degli atti rappresenta dunque un'eccezione nel sistema, poiché l'interesse della collettività e del soggetto sottoposto a procedimento penale, in una democrazia, va ritrovato invece nella piena conoscenza degli atti;
l'impedimento dunque di pubblicare l'atto per intero rischia di risultare, dunque, non soltanto del tutto inidoneo allo scopo, non rispondente all'obiettivo, in più crea irragionevolmente delle asimmetrie tra ordinanze pubblicabili e ordinanze non pubblicabili; si corre il rischio dunque di risultare persino per molti aspetti controproducentePag. 39 e sistematicamente contraddittorio; non si comprende per quale ragione, infatti, dovrebbe risultare meno pregiudizievole per l'immagine dell'indagato una sintesi dei motivi che ne hanno determinato la custodia cautelare rispetto alla motivazione del giudice, tanto più se si considera che il decreto legislativo 188/2021, emanato in attuazione della stessa direttiva europea, vieta all'autorità giudiziaria (e non all'operatore dell'informazione) di indicare pubblicamente come colpevole l'indagato «fino a quando la colpevolezza non sia stata accertata con sentenza irrevocabile» e se si considera altresì che il medesimo decreto legislativo 188/2021 ha introdotto l'art. 115-bis c.p.p. (Garanzia della presunzione di innocenza) che dispone tra l'altro: «nei provvedimenti diversi da quelli volti alla decisione in merito alla responsabilità penale dell'imputato, che presuppongono la valutazione di prove, elementi di prova o indizi di colpevolezza, l'autorità giudiziaria limita i riferimenti alla colpevolezza della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato alle sole indicazioni necessarie a soddisfare i presupposti, i requisiti e le altre condizioni richieste dalla legge per l'adozione del provvedimento»;
i rischi dunque non derivano dalla pubblicazione integrale del provvedimento (peraltro nel caso di specie non cancellata ma rinviata), viste le modalità di redazione, che debbono escludere nel testo espressioni o elementi che la escludano;
con lo schema di decreto legislativo in esame, dunque, lungi dall'addivenire ad una maggiore coerenza nell'interpretazione e nello spirito della direttiva, si compie invece un – ulteriore – passo nella direzione della limitazione di quegli imprescindibili bilanciamenti che caratterizzano uno Stato di diritto, non rafforzando dunque in alcun modo la presunzione di non colpevolezza, ma serrando invece ancora di più le maglie della libera, puntuale e corretta informazione, così come non viene tutelato il diritto di essere informati da parte dei cittadini, previsto dall'articolo 21 della Costituzione; la direttiva europea fa, inoltre, esplicito riferimento alle dichiarazioni pubbliche rilasciate da pubbliche autorità escludendo, non a caso, gli organi di informazione; la direttiva UE n. 343/2016, ispiratrice del provvedimento in esame, infatti non si occupa di questioni attinenti all'esercizio dell'attività giornalistica: al contrario, nella parte introduttiva, al Considerando numero 19 della medesima, precisa che dalla applicazione del principio di presunzione d'innocenza viene «fatto salvo il diritto nazionale a tutela della libertà di stampa e dei media»;
le modifiche proposte dunque non appaiono affatto coerenti con il dettato degli articoli 3 e 4 della direttiva e vanno oltre al dato letterale, e allo spirito, della medesima, che non dispone affatto limitazioni all'informazione, tanto meno censure: invero, non solo l'articolo 4 si riferisce, come detto in precedenza, alle dichiarazioni pubbliche rilasciate da autorità pubbliche, bensì fa salvi gli «atti della pubblica accusa volti a dimostrare la colpevolezza dell'indagato o imputato e le decisioni preliminari di natura procedurale adottate da autorità giudiziarie o da altre autorità competenti e fondate sul sospetto o su indizi di reità», in concordanza con il Considerando n. 16 della direttiva, secondo cui «La presunzione di innocenza sarebbe violata se dichiarazioni pubbliche rilasciate da autorità pubbliche o decisioni giudiziarie diverse da quelle sulla colpevolezza presentassero l'indagato o imputato come colpevole fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente provata. Tali dichiarazioni o decisioni giudiziarie non dovrebbero rispecchiare l'idea che una persona sia colpevole. Ciò dovrebbe lasciare impregiudicati gli atti della pubblica accusa che mirano a dimostrare la colpevolezza dell'indagato o imputato, come l'imputazione, nonché le decisioni giudiziarie in conseguenza delle quali decorrono gli effetti di una pena sospesa, purché siano rispettati i diritti della difesa. Dovrebbero altresì restare impregiudicate le decisioni preliminari di natura procedurale, adottate da autorità giudiziarie o da altre autorità competenti e fondate sul sospetto o su indizi di reità, quali le decisioni riguardanti la custodia cautelare, purché non presentino l'indagato o imputato come colpevole. Prima di prendere una decisione preliminarePag. 40 di natura procedurale, l'autorità competente potrebbe prima dover verificare che vi siano sufficienti prove a carico dell'indagato o imputato tali da giustificare la decisione e la decisione potrebbe contenere un riferimento a tali elementi»; il parere di maggioranza contiene inoltre osservazioni molto gravi che intervengono a peggiorare divergendo ulteriormente dall'interpretazione dei principi della direttiva (Ue) 2016/343, prevedendo l'estensione del divieto a tutte le ordinanze cautelari, incluse quelle personali e introducendo anche sanzioni e multe più elevate per i giornalisti e per gli editori, con un'ulteriore, inaccettabile compressione delle libertà costituzionalmente tutelate.
esprime
PARERE CONTRARIO.
Gianassi, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Serracchiani.
ALLEGATO 3
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali. Atto n. 196.
PARERE APPROVATO
La Commissione II,
esaminato il provvedimento in titolo;
premesso che:
il provvedimento è adottato in attuazione dell'articolo 4 della legge di delegazione europea 2022-2023(legge 21 febbraio 2024, n. 15);
l'articolo 4 della citata legge di delega definisce l'oggetto della delega, che è volta all'adeguamento dell'ordinamento interno alla direttiva (UE) 2016/343 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, anche al fine di integrare quanto disposto dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 188, nonché di assicurare l'effettivo rispetto dell'articolo 27, secondo comma, della Costituzione;
il citato articolo 4, al comma 3 stabilisce uno specifico principio e criterio direttivo, volto a modificare l'articolo 114 del codice di procedura penale prevedendo, nel rispetto dell'articolo 21 della Costituzione e in attuazione dei principi e diritti sanciti dagli articoli 24 e 27 della Costituzione, il divieto di pubblicazione integrale o per estratto del testo dell'ordinanza di custodia cautelare finché non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare, in coerenza con quanto disposto dagli articoli 3 e 4 della direttiva (UE) 2016/343;
l'articolo 1 individua l'oggetto dell'intervento normativo nell'introduzione di disposizioni «integrative» volte a rafforzare alcuni aspetti della presunzione di innocenza nell'ambito dei procedimenti penali, in attuazione della direttiva (UE) 2016/343;
l'articolo 2 modifica l'articolo 114 del codice di procedura penale, che reca la disciplina in merito alla possibilità di pubblicare gli atti del procedimento penale, con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione;
l'articolo 3, infine, reca la clausola di invarianza finanziaria;
manifestato l'apprezzamento nei confronti di un provvedimento atto, tra l'altro, ad evitare distorsioni delle regole dibattimentali e posto a tutela di una decisione effettivamente «terza» da parte dell'organo giudicante;
preso atto degli esiti dell'attività conoscitiva svolta in Commissione e del parere favorevole espresso dalla V Commissione Bilancio il 1 ottobre 2024,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
a) nei limiti del principio di delega, valuti il Governo – sotto il profilo del limite del divieto di pubblicazione alle sole ordinanze custodiali – come i relativi presupposti applicativi siano i medesimi rispetto a quelle cautelari in generale, ovvero la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari; le ragioni tecniche della reintroduzione del divieto di pubblicazione dell'ordinanza di custodia cautelare appaiono, dunque, le medesime che Pag. 42dovrebbero portare all'estensione di tale divieto a tutte le misure cautelari personali, ovvero ad altri analoghi provvedimenti che, eventualmente, possono essere emessi nel procedimento cautelare, ovvero comunque a quei provvedimenti che, nella loro funzione, comportino una valutazione circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e la cui pubblicazione, dunque, produca analoghi effetti sovrapponibili a quelli della sola ordinanza di custodia cautelare;
b) fermo restando il significato della riaffermazione – già solo in linea di principio – della circostanza che la pubblicazione si pone in contrasto con le regole minime di tutela dei diritti dell'indagato, valuti il Governo ulteriori interventi correttivi in punto di correlato presidio sanzionatorio:
1) ferma restando l'esclusione di sanzioni detentive a carico del contravventore, il complessivo sistema sanzionatorio andrebbe comunque ripensato di modo da conferire effettività al divieto, e costituire un ragionevole argine alla sistematica violazione del medesimo, tanto alla luce della sperimentata ineffettività della attuale sanzione che presidia la violazione del divieto di pubblicazione, dettata dalla fattispecie contravvenzionale delineata dall'articolo 684 del codice penale (che si risolve nella possibilità di estinguere il reato attraverso l'oblazione con il versamento di una somma irrisoria) o dell'illecito disciplinare, raramente perseguito, previsto dall'articolo 115 del codice di procedura penale a carico degli impiegati dello Stato o di persone esercenti una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato;
2) in relazione a quanto sopra esplicitato, valuti il Governo l'individuazione di profili sanzionatori nuovi, anche attraverso il ricorso ad ulteriori strumenti, non esclusi quelli posti a presidio dal decreto legislativo n. 231 del 2001 recante la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive della personalità giuridica.