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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 16 ottobre 2024
385.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
ALLEGATO
Pag. 133

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante costituzione dell'Albo nazionale delle attività commerciali, delle botteghe artigiane e degli esercizi pubblici, tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale, ai fini della valorizzazione turistica e commerciale di dette attività. Atto n. 183.

PARERE APPROVATO

  La X Commissione (Attività produttive, commercio e turismo),

   premesso che l'articolo 27, comma 1, lettera l-bis), della legge n. 118 del 2022 delega il Governo a prevedere che le regioni e gli enti locali possano adottare misure per la salvaguardia del decoro urbano o delle caratteristiche commerciali specifiche o tradizionali dei centri storici o di delimitate aree, d'intesa con le associazioni degli operatori e senza discriminazioni tra essi, mediante limitazioni all'insediamento di determinate attività in talune aree o l'adozione di specifiche misure di tutela e valorizzazione di talune tipologie di esercizi di vicinato e di botteghe artigiane, tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale, anche tramite costituzione di specifici Albi;

   rilevato che il principale strumento mediante il quale tale obiettivo viene perseguito è l'istituzione di albi delle attività commerciali, delle botteghe artigiane e degli esercizi pubblici storici e che, ai sensi dell'articolo 2, comuni, unioni di comuni e regioni possono istituire albi per censire le attività storiche presenti sul loro territorio, i quali vengono a costituire collettivamente considerati un Albo nazionale, previsto dall'articolo 5 dello schema;

   osservato che, per ottenere l'iscrizione, le attività devono rispettare specifici criteri dimensionali, avere almeno cinquant'anni anni di storia e un particolare valore merceologico o culturale;

   valutato altresì che, nell'ambito delle attività storiche, alcune possono essere qualificate come «attività di eccellenza», ove soddisfino requisiti più stringenti, previsti dall'articolo 3, ossia avere alle spalle settant'anni anni di attività caratterizzata da continuità nella gestione familiare e associata a un valore storico-culturale elevato;

   preso atto che ai gestori di attività storiche l'articolo 4 riconosce il diritto di prelazione sull'immobile in cui svolgono l'attività, in caso di vendita dello stesso e che le attività storiche possono essere classificate come beni culturali, ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio;

   tenuto conto che l'articolo 6 demanda al Ministero del turismo l'adozione di misure di valorizzazione e campagne informative rivolte al turismo nazionale e internazionale in favore dei negozi e delle botteghe storici e di eccellenza iscritti all'Albo nazionale;

   preso atto altresì dell'intesa in Conferenza unificata e del parere del Consiglio di Stato;

   valutate le audizioni svolte congiuntamente alla 9a Commissione del Senato,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:

   a) all'articolo 2, alla rubrica, ove si parla di «imprese» commerciali e artigiane storiche con l'aggiunta della locuzione «di qualità», valuti il Governo l'opportunità di sopprimere tale locuzione in quanto non c'è alcun riferimento a questa definizione nell'articolo;

Pag. 134

   b) al medesimo articolo 2, comma 1, dopo i comuni e le unioni di comuni, dovrebbero essere menzionate anche le province autonome di Trento e Bolzano, citate infatti nei commi 2, 6, 7 e 8;

   c) al medesimo articolo 2, comma 1, il Governo valuti attentamente il requisito dei cinquant'anni tra quelli necessari per individuare la storicità delle attività commerciali, delle botteghe artigiane e degli esercizi pubblici, anche alla luce della normativa regionale esistente;

   d) sempre all'articolo 2, comma 2, ove si fa riferimento, solo per gli albi regionali e provinciali, alla possibilità di una indicazione delle attività di eccellenza, che poi confluiranno nella sezione specifica dell'albo nazionale, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, valuti il Governo l'opportunità di prevedere una analoga possibilità per gli albi comunali;

   e) al medesimo articolo 2, comma 6, primo periodo, dopo le parole: «e per i casi di cui ai commi 4 e 5», valuti il Governo l'opportunità di inserire le seguenti: «ferme restando le procedure e le modalità autonomamente definite», tenuto conto che molti comuni hanno già adottato modalità e procedure per la verifica della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione agli albi istituiti a livello locale;

   f) sempre all'articolo 2, comma 9, valuti il Governo l'opportunità di sostituire il riferimento ai «Ministeri» con il riferimento ai «Ministri» e di introdurre un termine per l'adozione del decreto;

   g) all'articolo 3, comma 1, lettera b), il Governo valuti attentamente il vincolo riferito alla gestione da tre generazioni da parte di una medesima famiglia, incentrando maggiormente l'attenzione sulla continuità dell'attività storica e sul mantenimento della qualità e dell'eccellenza originaria dell'attività medesima, indipendentemente da eventuali trasferimenti della titolarità, così come già previsto dalla normativa regionale in materia;

   h) sempre all'articolo 3, comma 1, lettera f), si invita il Governo a rivalutare il riferimento dell'eccellenza legata al vincolo dell'ubicazione in determinate aree come il centro storico o le aree di pregio commerciale, che potrebbe rappresentare un elemento di discriminazione tra le imprese aventi comunque caratteri di storicità ed eccellenza;

   i) all'articolo 5, comma 1, ove si fa riferimento al fatto che l'Albo nazionale è costituito dagli «elenchi di cui agli albi regionali e comunali», segnalato in proposito che all'articolo 2 non viene alcun cenno ad elenchi ma si menzionano solo gli albi comunali, delle province autonome e delle regioni, valuti il Governo l'opportunità di sostituire le parole: «elenchi di cui agli albi regionali e comunali» con le seguenti: «albi regionali, comunali e delle province autonome», e, laddove si fa riferimento agli albi «periodicamente aggiornati dalle regioni e dalle province autonome», valuti, in questo caso, di aggiungere il riferimento ai comuni, quali soggetti che aggiornano gli albi ai sensi dell'articolo 2, comma 7;

   l) al medesimo articolo 5, comma 2, alinea, valuti il Governo l'opportunità di sostituire il riferimento ai «Ministeri» con il riferimento ai «Ministri», di introdurre un termine per l'adozione del decreto e di sostituire le parole: «Conferenza Stato-regioni» con le seguenti: «Conferenza Unificata»;

   m) al medesimo articolo 5, comma 2, lettere a) e d), ove viene fatto riferimento, rispettivamente, a scambio di informazioni e modalità di raccordo solo con le regioni e le province autonome valuti il Governo di integrare tali disposizioni menzionando anche i comuni;

   n) all'articolo 6, comma 1, valuti il Governo se sostituire la locuzione: «dei negozi e botteghe storici e di eccellenza», che non trova riscontro nell'articolato, con la seguente: «delle attività commerciali, delle botteghe artigiane ed esercizi storici e di eccellenza».

Pag. 135

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante costituzione dell'Albo nazionale delle attività commerciali, delle botteghe artigiane e degli esercizi pubblici, tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale, ai fini della valorizzazione turistica e commerciale di dette attività. Atto n. 183.

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVA DEL
GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE

  La X Commissione,

   in sede di esame dello schema di decreto legislativo recante la costituzione dell'Albo nazionale delle attività commerciali, delle botteghe artigiane e degli esercizi pubblici, tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale, ai fini della valorizzazione turistica e commerciale di dette attività in attuazione della Delega al Governo di cui all'articolo 27, della legge n. 118 del 2022 (legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021) e, in particolare, della lettera l-bis) del comma 1;

   premesso che:

    secondo quanto emerge dalla relazione illustrativa, il provvedimento in esame, nel rispetto del riparto di competenze costituzionale in materia di commercio, è preordinato a dare attuazione ai criteri direttivi della delega legislativa di cui all'articolo 27 della Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 ai quali non è stata data attuazione con il decreto legislativo n. 103 e, segnatamente, alla lettera l-bis) del comma 1, inserita nell'articolato a seguito delle modifiche apportatevi dalla legge n. 214 del 2023 (legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022) al fine di fornire alle regioni e agli enti locali strumenti idonei, d'intesa con le associazioni degli operatori e senza discriminazioni tra essi, per la salvaguardia del decoro urbano o delle caratteristiche commerciali specifiche o tradizionali dei centri storici, mediante limitazioni all'insediamento di determinate attività in talune aree o l'adozione di specifiche misure di tutela e valorizzazione di talune tipologie di esercizi di vicinato e di botteghe artigiane, con l'obiettivo di ridurre il rischio di estromissione di tali attività dal tessuto produttivo-commerciale cittadino, ad opera di grandi gruppi industriali e commerciali o di esercizi di basso livello qualitativo, tale da determinare la «standardizzazione» del tessuto commerciale o, in altra ipotesi, l'impoverimento dello stesso;

   considerato che:

    nonostante il dichiarato intento, in astratto condivisibile, di istituire un sistema di tutela e valorizzazione degli esercizi di vicinato e delle botteghe artigiane storiche, al fine di preservarne il valore storico, culturale e commerciale e di promuovere il turismo locale, lo schema di decreto legislativo de quo sconta una serie di criticità;

    giova, innanzitutto, riportare alcuni rilievi contenuti nel parere reso dalla Sezione per gli Atti Normativi del Consiglio di Stato del 28 agosto 2024 che evidenziano la presenza di numerose disfunzionalità di stampo tecnico. Per quanto concerne le tempistiche, viene precisato che la delega legislativa è stata esercitata, relativamente alla «semplificazione dei controlli sulle attività economiche», con il decreto legislativo 12 luglio 2024, n. 103. Nel testo del parere, è quindi evidenziato che «lo schema di decreto legislativo all'esame è, per tal via, ancorato esclusivamente alla richiamata lettera l-bis), la quale ha operato [...] una integrazione dei “principi e criteri direttivi” a fondamento della delega normativa, senza nondimeno incidere sul relativo vincolo temporale, che è rimasto ancorato, ai sensi del Pag. 136comma 2 dell'articolo 27 della legge n. 188 del 2022, ai “ventiquattro mesi alla data di entrata in vigore” della medesima (vale a dire al termine ne post quem del 27 agosto 2024)». Lecitamente, dunque, sono avanzate «perplessità in ordine alla tempestività dell'intervento normativo, non essendo plausibile, con evidenza, ritenere che la integrazione, ad opera di una legge successiva, di un (mero) criterio per l'esercizio della delega legislativa, sia in grado di operare una implicita (e, come tale, automatica) proroga dei termini concessi al legislatore delegato»;

    sotto il profilo della documentazione trasmessa, il Consiglio di Stato rileva, in prima istanza, la mancata acquisizione della proposta – «direttamente imposta dal paradigma normativo e, come tale, non defettibile» – del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio per l'Innovazione. Tale omissione integra «un vizio di violazione di legge, atteso che “il mancato concorso alla elaborazione e formulazione della proposta equivale ad una attribuzione non esercitata” (cfr. il parere n. 440/2024 cit.)». Un altro adempimento di tipo sostanziale non posto in essere è quello relativo alla mancata acquisizione della preventiva intesa in sede di Conferenza Unificata. Lungi dall'essere un mero tassello procedimentale formalmente necessario, infatti, l'espressione dell'assenso che essa è destinata a recepire «orienta, conforma e definisce [...] il tenore definitivo della proposta ministeriale, sulla quale il Consiglio di Stato è chiamato ad esprimere, in funzione consultiva, il proprio parere»;

    con riferimento all'articolo 2, sotto il profilo formale, il Consiglio di Stato evidenzia che è operato un richiamo alle unioni ma non alle città metropolitane. Questione che risulta, tra l'altro, in distonia rispetto alla previsione dell'articolo 12, comma 3, lettera b) della legge n. 214 del 2023. È poi sollevato dal detto organo che la possibilità di tenere distinti gli albi è concessa solo alle Regioni (e alle province autonome), non essendo chiaro perché la medesima facoltà non sia concessa ai comuni (che istituiscono gli albi in proprio). Con precipuo riferimento alle partizioni del detto articolo 2, viene rilevato che: al comma 3 non è chiaro perché la richiesta alla regione possa essere fatta solo quando non sia costituito l'albo a livello comunale (ben potendo sussistere un interesse all'inserimento in entrambi gli albi); al comma 9, si ritiene infine di dover chiarire che si tratti di regolamento, (attratto in sussidiarietà a livello governativo);

    quanto alla portata applicativa dell'articolo 2, si segnala la disposizione di cui al comma 4, la quale stabilisce che, in caso di subentro nella titolarità e nei locali sede di attività commerciali, di botteghe artigiane ed esercizi pubblici storici, la qualificazione di «impresa commerciale e artigiana storica e di qualità» può essere mantenuta «a condizione che i soggetti subentranti garantiscano la continuità nell'attività per quanto concerne il settore merceologico, le modalità di vendita o di produzione e, ove possibile, le caratteristiche strutturali dei locali». A tal proposito, si ritiene necessario garantire la continuità merceologica, alla base del riconoscimento di storicità e, ove possibile, non mantenere necessariamente il mantenimento stabile delle modalità di vendita: queste ultime, infatti, potrebbero già essere cambiate o dover cambiare nel tempo, quanto meno per adeguare l'attività a nuove esigenze che possono nascere dalle mutate condizioni di fatto e/o da nuove norme che richiedano un adattamento;

    con riguardo all'articolo 3, comma 1, sono definite «Attività commerciali, botteghe artigiane ed esercizi pubblici storici di eccellenza» le attività commerciali ed esercizi pubblici storici che siano gestite da almeno tre generazioni consecutive da una medesima famiglia. Sotto questo aspetto, si ritiene sia da eliminare il vincolo della gestione da tre generazioni da parte di una medesima famiglia e, con esso, la deroga relativa al subentro consentito solo nel caso del dipendente che abbia operato nell'azienda per almeno dieci anni e che sia in possesso di adeguata qualificazione;

    sempre con riguardo la definizione di «attività di eccellenza», l'accostamento di tale titolo solo ad attività ubicate in determinate aree «di pregio commerciale» Pag. 137o nei centri storici discriminerebbe imprese ed attività che comunque possiedono caratteristiche di storicità ed eccellenza, come ad esempio certi esercizi pubblici o alberghi storici che spesso non sono situati nei centri urbani, ma in località turistiche o di spiccato valore paesaggistico, che comunque contribuiscono all'indotto turistico rappresentando un polo di attrattività e di promozione della nostra cultura anche in dette località;

    il comma 2 dell'articolo 4, poi, attribuisce alle Regioni la facoltà di emanare «provvedimenti» che dispongono «percorsi conciliativi» volti ad «agevola[re] la conclusione di accordi tra gli esercenti di attività commerciali, botteghe artigiane ed esercizi pubblici storici o di eccellenza e i proprietari dei locali». Questo, al fine di «evitare fenomeni di espulsione di operatori commerciali qualificati dai centri storici e dalle aree commerciali classificate di pregio». Tali provvedimenti regionali, disciplinando le modalità di esternazione della volontà delle parti in relazione alla disposizione del bene oggetto di attività commerciale, incidono sulla scelta dei contraenti, quindi sulla loro autonomia negoziale, con ciò intervenendo nell'ambito riguardante l'ordinamento civile, dunque in materia di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117 Costituzione;

    sempre in merito all'articolo 4, il Consiglio di Stato in sede consultiva segnala «l'ambigua e non perfetta formulazione della disciplina (affidata all'articolo 4 dello schema di decreto) del diritto di prelazione esteso anche alle cc.dd. vendite in blocco». L'organo, infatti, rileva che «come formulata, la disposizione appare poco perspicua, non essendo chiaro: a) se la prelazione si debba intendere, in ogni caso, limitata ai locali destinati all'esercizio dell'attività economica o riguardi l'intero complesso immobiliare alienato; b) come, nella prima – ed invero più plausibile – ipotesi, si determini in concreto il prezzo di acquisto (che, nelle fattispecie prelazionarie, è definito per relationem dalla proposta negoziale di terzi, che nel caso delle vendite in blocco riguarda l'intero compendio immobiliare)»;

    all'articolo 5, al comma 2, in considerazione del ruolo centrale che i Comuni sono chiamati a svolgere ai fini della definizione degli albi, si ritiene opportuno che per l'adozione del decreto che disciplina le modalità attuative del comma 1 sia previsto parere in Conferenza Unificata anziché in Conferenza Stato-regioni;

   ritenuto altresì che:

    non si può non sottolineare l'assenza, nel testo dello schema di decreto, al di là delle previsioni di cui all'articolo 6 sulle «Misure di valorizzazione» – che tuttavia si limitano a possibili iniziative di tipo promozionale (creazione di specifici circuiti merceologici o territoriali) –, di indispensabili misure di vantaggio fiscale. È auspicabile prevedere che i Comuni possano intervenire esentando i titolari delle aziende iscritte agli Albi che riconoscono le qualificazioni di storicità ed eccellenza dal pagamento del canone sulla pubblicità per l'insegna storica, oltre a prevedere la riduzione dell'IMU, della TARI e del canone patrimoniale per l'occupazione del suolo pubblico per almeno il 50 per cento, oltre alla possibile esenzione dal pagamento di quest'ultimo in caso di eventi e manifestazioni organizzate dalle imprese storiche;

    si osserva inoltre che mentre le norme assegnano le attività di promozione di cui all'articolo 5 e di valorizzazione e informazione di cui all'articolo 6 al Ministero del turismo, le risorse di cui al capitolo 5150 sono invece destinate all'ENIT, per cui andrebbe confermato che il Ministero possa svolgere tali compiti avvalendosi del citato ente, indicando altresì l'ammontare delle somme che si prevede di utilizzare, onde valutarne la disponibilità, anche rispetto alla necessità di evitare pregiudizi a carico di iniziative già avviate o programmate da ENIT S.p.A. a valere sulle medesime risorse,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:

   recepire operosamente – nei singoli rilievi di tipo sostanziale e formale, ivi Pag. 138incluse le carenze procedimentali – il parere reso dalla Sezione per gli Atti Normativi del Consiglio di Stato (numero 01125/2024 del 28.08.2024);

  nonché con le seguenti osservazioni:

   con riguardo alle imprese storiche e di eccellenza iscritte all'Albo, di prevedere:

    a) detrazioni fiscali per specifici investimenti in innovazione/digitalizzazione/sostenibilità ambientale, al fine di promuovere l'innovazione, garantendo al contempo la conservazione dell'identità delle imprese;

    b) un credito d'imposta, pari al 50 per cento delle spese sostenute, per interventi di restauro, manutenzione straordinaria e conservazione dei locali, al fine di incentivare le medesime a investire nella preservazione del patrimonio culturale;

    c) l'incremento della deducibilità delle spese sostenute per la locazione dei locali destinati all'esercizio dell'impresa artigiana.

Cappelletti, Pavanelli, Appendino,
Ferrara.

Pag. 139

ALLEGATO 3

Programma di lavoro della Commissione per il 2024 – Trasformare il presente e prepararsi al futuro (COM(2023) 638 final).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2024. Doc. LXXXVI, n. 2.

PARERE APPROVATO

  La X Commissione (Attività produttive, commercio e turismo),

   esaminati congiuntamente, per le parti di competenza, il Programma di lavoro della Commissione europea per il 2024 e la Relazione programmatica del Governo sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2024;

   premesso che:

    la procedura annuale di esame congiunto dei documenti in oggetto consente al Parlamento di partecipare in modo organico, coerente e approfondito – ed in stretto raccordo con il Governo – alla determinazione delle linee d'azione del nostro Paese in merito alle politiche dell'Unione europea per l'anno in corso;

    quest'anno, tuttavia, i due documenti risultano in larga misura privi di rilevanza, in ragione della fine, nello scorso luglio, della legislatura europea 2019-2024 e del conseguente avvio di un nuovo ciclo politico ed istituzionale dell'UE 2024-2029, tuttora in corso di definizione;

    assumono, tuttavia, rilievo, affinché la Camera contribuisca alla definizione delle priorità politiche e legislative del prossimo ciclo istituzionale dell'UE 2024-2029, l'Agenda strategica dell'UE 2024-2029, adottata dal Consiglio europeo lo scorso 27 giugno e, in modo particolare, gli orientamenti politici della nuova Commissione europea 2024-2029 presentati nello scorso luglio dalla Presidente von der Leyen e ulteriormente declinati nelle lettere di incarico indirizzate a ciascun commissario designato;

   considerato che:

    la relazione programmatica indica opportunamente tra le priorità e obiettivi di fondo della politica europea dell'Italia, che mantengono piena validità nella nuova legislatura europea, la promozione della competitività dell'industria europea e della sua autonomia strategica in settori chiave, come quelli dei semiconduttori, delle materie prime critiche e dell'intelligenza artificiale, nonché l'attuazione, da parte dell'UE, di una politica commerciale comune aperta basata su sostenibilità, resilienza e level playing field;

    è del tutto condivisibile l'esigenza, annunciata dagli orientamenti politici e dall'agenda strategica, di porre il tema della competitività al centro del dibattito e delle politiche dell'Unione europea. Le imprese europee devono essere, infatti, messe nelle condizioni di mantenersi competitive in un contesto geopolitico globale incerto e maggiormente sfidante rispetto al passato;

    al riguardo, gli orientamenti politici correttamente individuano nella riduzione del divario di produttività e tecnologico che l'UE ha accumulato negli ultimi anni rispetto ai grandi partner globali, segnatamente gli Stati Uniti e la Cina, una delle principali priorità del nuovo ciclo istituzionale europeo;

    sono pertanto da valutarsi positivamente alcune misure prospettate dagli orientamenti politici per rilanciare la produttività e la crescita dell'Europa, quali l'introduzione di un nuovo Patto per un'industria pulita a sostegno della competitività delle Pag. 140imprese e la promozione di una rinnovata centralità della ricerca e l'innovazione nell'economia europea;

    la nuova strategia industriale europea, tuttavia, per avere successo dovrà basarsi sulla piena attuazione del mercato unico, sulla stretta interazione tra politiche industriali, di concorrenza e commerciali dell'Unione e sulla riduzione degli oneri normativi e burocratici per le aziende, specie per le PMI;

    si dovrà, inoltre, combinare attentamente le transizioni ambientale, che è anche energetica, e tecnologica, con un sano pragmatismo, evitando gli eccessi ideologici del passato e sposando un approccio graduale e tecnologicamente neutrale, tale da valorizzare contemporaneamente decarbonizzazione e competitività e apportando benefici tangibili – e non penalizzazioni – a tutti i cittadini e le imprese europei;

    sono parimenti da valutarsi favorevolmente le iniziative preannunciate dagli orientamenti politici per sviluppare un nuovo Strumento di coordinamento della competitività, che opererebbe insieme al futuro Fondo europeo per la competitività e al Fondo europeo per gli investimenti e che sarebbe volto ad incrementare i finanziamenti alle imprese europee ad alto potenziale e in rapida crescita;

    il finanziamento degli investimenti nei settori considerati strategici per il rilancio della produttività, come quelli legati alla doppia transizione verde e digitale, necessita di notevoli risorse;

    sono altresì apprezzabili le iniziative, anch'esse annunciate negli orientamenti politici, che, con riferimento alle politiche in materia di energia, si pongono l'obiettivo di ridurre il costo per imprese e famiglie, ma anche di sviluppare la governance necessaria per l'implementazione dell'Unione dell'energia. Il costo elevato dell'energia rappresenta uno dei principali ostacoli alla competitività europea, mentre la crescente dipendenza dalla Cina nell'approvvigionamento delle tecnologie pulite rappresenta una minaccia per il sistema industriale europeo nel suo complesso;

    sempre allo scopo di assicurare la competitività dell'Unione, è essenziale, porre al centro dell'economia europea ricerca e innovazione, scienza e tecnologia e per fare dell'innovazione, specie nelle tecnologie emergenti e nell'intelligenza artificiale, il nuovo motore della crescita europea. A questo riguardo, sono da valutarsi positivamente gli orientamenti politici nella parte in cui prospettano obiettivi ed azioni volti ad aumentare la spesa per la ricerca, concentrandosi maggiormente sulle priorità strategiche, sulla ricerca pionieristica fondamentale, l'innovazione dirompente e l'eccellenza scientifica, nonché per sviluppare, insieme agli Stati membri, all'industria e alla società civile, una strategia di applicazione dell'intelligenza artificiale per promuovere nuovi usi industriali della stessa;

    è pienamente apprezzabile e condivisibile la proposta avanzata in occasione del Consiglio Competitività del 26 settembre 2024, per una nuova politica industriale europea;

    con riguardo alla politica commerciale comune, la nuova Commissione europea intende proseguire l'approfondimento dei rapporti di libero ed equo commercio in tutto il mondo, garantendo reciprocità e parità di condizioni, promuovere una nuova gamma di partnership per il commercio e gli investimenti puliti e approfondire le relazioni su minerali e materie prime critiche, al fine di costruire catene di fornitura diversificate e resilienti, nonché sostenere il miglioramento del commercio basato su regole, anche attraverso la riforma e il rafforzamento dell'Organizzazione mondiale del commercio, e utilizzare tutti gli strumenti di difesa commerciale,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:

   a) le iniziative dell'UE volte a conseguire gli obiettivi della transizione ambientale, condivisibili nelle loro finalità generali, garantiscano un percorso più graduale e flessibile, ispirato al principio di neutralitàPag. 141 tecnologica e rispettoso delle diversità dei sistemi economici e produttivi nazionali;

   b) si valuti in particolare la possibilità di rivedere, ove opportuno, nei contenuti come negli obiettivi generali, alcune normative dell'UE recentemente approvate, come quella riguardante la prestazione energetica degli edifici, che, seppur condivisibile negli obiettivi ultimi, impone oneri eccessivi in assenza di incentivi adeguati;

   c) la Commissione europea vari con urgenza il preannunciato nuovo piano per la prosperità sostenibile e la competitività dell'Europa e, più in generale, le istituzioni dell'UE definiscano prioritariamente una nuova strategia di politica industriale europea assicurando in particolare che essa:

    continui a perseguire l'obiettivo di decarbonizzazione dell'industria, puntando a far assumere all'Europa un ruolo guida nelle nuove tecnologie pulite e nelle soluzioni di circolarità, garantendo, tuttavia, che tale obiettivo non sia contrario alla competitività e alla crescita;

    tuteli la vocazione manifatturiera europea e i settori produttivi europei, specie quelli più esposti alla concorrenza sleale sui mercati globali, anche tramite una riduzione degli oneri e una semplificazione normativa e un utilizzo più energico degli strumenti di difesa commerciale, e potenzi in modo particolare l'industria per le tecnologie pulite e l'automotive;

    sostenga le grandi imprese dell'UE ad espandersi all'interno del mercato unico e a competere sulla scena mondiale, colmando il deficit dimensionale rispetto ai loro principali concorrenti globali e preservi, allo stesso tempo, il modello europeo che prospera sul legame essenziale tra grandi imprese e PMI;

    coordini efficacemente le varie politiche europee, come quelle relative al commercio, al mercato interno, all'ambiente, ai trasporti e alla difesa, e nazionali, e mobiliti tutte le soluzioni disponibili, attraverso un approccio tecnologicamente neutrale che includa le energie rinnovabili, il nucleare, l'idrogeno, la bioenergia e le tecnologie per la cattura, l'utilizzo e lo stoccaggio del carbonio;

    rafforzi l'autonomia strategica europea negli assetti geopolitici ed economici globali, costruendo catene di approvvigionamento sicure e affidabili, diminuendo le dipendenze strategiche dell'Unione, specie nei semiconduttori e nelle materie prime critiche, e colmando il ritardo dell'Europa rispetto ai principali competitors internazionali;

    sia accompagnata da adeguate risorse finanziarie europee, anche tramite la costituzione di un Fondo europeo per la competitività allo scopo, tra l'altro, di evitare che gli Stati membri debbano assicurare da soli gli investimenti richiesti, con il rischio di frammentare il mercato interno e acuire ulteriormente le divergenze all'interno dell'Unione;

    rafforzi la digitalizzazione dell'industria, sfruttando le nuove potenzialità e opportunità offerte dalle tecnologie emergenti e in particolare dall'intelligenza artificiale, al fine di rendere più competitivi i processi industriali nelle imprese europee, specie nelle PMI;

   d) tenuto conto dei massicci investimenti necessari per conseguire la duplice transizione verde e digitale dell'Europa e sostenere tutti i settori industriali, sia valutata con attenzione la proposta di emettere, sulla scorta dell'esperienza dell'iniziativa NextGenerationEU, debito comune dell'Unione per alimentare, in via prioritaria, grandi progetti infrastrutturali e, in generale, progetti di innovazione e di ammodernamento di rilevanza europea, essenziali per rilanciare la competitività e la crescita;

   e) sia dato seguito alla proposta avanzata dal Governo italiano e da altri Paesi, in occasione del Consiglio Competitività del 26 settembre 2024, per una nuova politica industriale europea. Ciò con particolare riferimento al settore dell'automotive, per il quale occorrono misure di sostegno, nel pieno rispetto del principio di neutralità tecnologica, anche mediante l'introduzione Pag. 142di un «European Automotive Act». Si ribadisca inoltre la necessità che la Commissione europea anticipi dal 2026 ai primi mesi del 2025 la presentazione dei report sul settore previsti dal regolamento sulle emissioni di CO2 per i veicoli leggeri, attivando di conseguenza la clausola di revisione dall'articolo 15, al fine di riesaminare le modalità che porteranno allo stop ai motori endotermici nel 2035;

   f) con riguardo al settore siderurgico, anch'esso strategico per la competitività europea, si assicuri che gli obiettivi previsti dal regolamento sul meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM), in vista della entrata in vigore nel 2026, non compromettano la competitività delle imprese europee. La decarbonizzazione per le industrie ad alta intensità energetica, particolarmente esposte al commercio internazionale, deve essere sostenibile dal punto di vista produttivo;

   g) in merito alla politica commerciale comune, l'Unione ne assicuri la coerenza con gli interessi del sistema economico e produttivo europeo e, in particolare, garantisca apertura ai mercati esteri e accordi di libero scambio e, nel contempo, protezione dalla concorrenza sleale esterna. Tra l'altro, si stipulino accordi commerciali preferenziali e investimenti diretti con Stati ricchi di risorse, accumulando scorte in aree critiche selezionate e creando partnership industriali per garantire la filiera di fornitura di tecnologie chiave.