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CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 22 ottobre 2024
387.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO
Pag. 43

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata. Atto Governo n. 137-bis.

PARERE APPROVATO

  La Commissione II,

   esaminato il provvedimento in titolo;

   premesso che:

    il provvedimento è adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 206 del 2021, contiene disposizioni correttive e di coordinamento del decreto legislativo n. 149 del 2022, cosiddetta «riforma Cartabia del processo civile»;

    la citata legge n. 206 del 2021, analogamente alla parallela riforma del processo penale (legge n. 134 del 2021), presenta un duplice contenuto: da una parte delega il Governo alla riforma del processo civile, dettando specifici principi e criteri direttivi, e dall'altra modifica direttamente alcune disposizioni sostanziali e processuali relative ai procedimenti in materia di diritto di famiglia, esecuzione forzata e accertamento dello stato di cittadinanza;

    il medesimo schema di decreto legislativo era già stato trasmesso alle Commissioni Giustizia di Camera e Senato in data 6 marzo 2024 e la Commissione Giustizia della Camera ha espresso parere favorevole con osservazioni il 6 agosto 2024;

    il provvedimento viene quindi nuovamente all'esame della Commissione in virtù del meccanismo del «doppio parere parlamentare» previsto dalla citata norma di delega, secondo cui «qualora il Governo non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione»;

   ricordato che sul testo legislativo, il parere reso lo scorso 6 agosto recava numerose osservazioni, articolate in 31 punti;

   preso atto degli elementi di valutazione del Governo – desumibili dalla relazione illustrativa – relativi alle 14 osservazioni che non sono state recepite dall'Esecutivo, segnatamente quelle ai numeri 2, 5, 6,13, 15, 16, 18, 19, 21, 24, 25, 27, 30 e 31 del citato parere del 6 agosto 2024,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 44

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata. Atto Governo n. 137-bis.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE
DEL GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE

  La II Commissione, in sede di esame dello schema di decreto legislativo recante Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata, ai sensi dell'articolo 1, commi 2, quinto e sesto periodo, e 3, della legge 26 novembre 2021, n. 206 (Atto del Governo 137-bis);

   premesso che:

    lo schema di decreto legislativo in esame (AG 137-bis), adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 206 del 2021, contiene disposizioni correttive e di coordinamento del decreto legislativo n. 149 del 2022, c.d. «riforma Cartabia del processo civile»;

    la legge n. 206 del 2021 presenta un duplice contenuto: da una parte delega il Governo alla riforma del processo civile, dettando specifici principi e criteri direttivi, e dall'altra modifica direttamente alcune disposizioni sostanziali e processuali relative ai procedimenti in materia di diritto di famiglia, esecuzione forzata e accertamento dello stato di cittadinanza;

   considerato che:

    in attuazione della delega, è stato approvato in via preliminare dal Governo, in data 15 febbraio 2024, lo schema di decreto legislativo – AG 137, trasmesso per il parere parlamentare alle Camere;

    il provvedimento è stato assegnato alle Commissioni giustizia di Camera e Senato in sede consultiva e alle Commissioni bilancio di Camera e Senato in sede consultiva per i profili finanziari;

    successivamente all'espressione dei suddetti pareri parlamentari il Governo ha ritenuto di non accogliere integralmente le osservazioni ivi contenute, pertanto, in attuazione di quanto previsto dalla legge delega, ha quindi trasmesso nuovamente lo schema di decreto legislativo (n. 137-bis) alle Camere per l'espressione di un ulteriore parere da parte delle Commissioni giustizia e bilancio di Camera e Senato;

   considerato ancora che:

    all'articolo 2, l'atto in esame modifica l'articolo 38 disp. att. c.c., relativo alla competenza per i procedimenti in materia di famiglia per l'irrogazione di sanzioni in caso di inadempienze o violazioni;

    in particolare, lo schema di decreto correttivo introduce una modifica dell'articolo 38 del codice di procedura civile che prevede che il rilievo dell'incompetenza avvenga, non più in occasione dell'udienza di cui all'articolo 183 del codice di procedura Pag. 45civile, ma in sede di verifiche ex articolo 171-bis del codice di procedura civile;

    tuttavia, data la natura generale della norma, che opera in relazione a tutti i riti e non solo rispetto al processo ordinario di primo grado, appare opportuno differenziare le diverse ipotesi, così da prevedere che nel rito ordinario di cognizione l'incompetenza per materia, per valore e per territorio (nei casi previsti dall'articolo 28 del codice di procedura civile), siano rilevate d'ufficio con il decreto previsto dall'articolo 171-bis e, negli altri casi, non oltre la prima udienza di comparizione;

    l'articolo 3 del provvedimento reca una pluralità di modifiche al codice di procedura civile, al fine di adeguare il codice di rito al processo telematico e ad altri mutamenti legislativi nel frattempo intervenuti, allo stesso tempo introducendo disposizioni volte a chiarire o prevenire dubbi interpretativi e disposizioni di coordinamento;

    segnatamente, il comma 1 interviene sugli articoli 127-ter e 128 in materia di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza – al fine, secondo quanto precisato nella relazione illustrativa, di risolvere talune questioni sorte circa la compatibilità della trattazione scritta con il rito del lavoro e con le udienze che, anche nel rito ordinario, prevedono la comparizione delle parti – prevedendo: che l'udienza non possa essere sostituita quando la presenza personale delle parti è prescritta dalla legge o disposta dal giudice (lettera g, n. 1); la facoltà del giudice di sostituire l'udienza pubblica con la trattazione scritta salvo che una delle parti si opponga (in tale ultimo caso il giudice revoca il provvedimento e fissa l'udienza pubblica) (lettera g, n. 2, e lettera h); nonché l'aggiunta, all'articolo 127-ter, della previsione per cui il provvedimento depositato entro il giorno successivo alla scadenza del termine assegnato per il deposito delle note si considera letto in udienza (lettera g, n. 3);

    come testé anticipato, con la modifica dell'articolo 127 del codice di procedura civile e l'introduzione dell'articolo 127-ter del codice di procedura civile si è prevista anche la possibilità per il giudice di disporre che le udienze civili possano essere sostituite dal deposito telematico di note scritte. La maggiore flessibilità nelle forme dell'udienza deve, tuttavia, essere accompagnata necessariamente dalla garanzia del diritto di ciascuna parte alla trattazione in presenza;

    alla luce degli effetti applicativi derivanti dagli articoli su menzionati e rilevati dagli addetti ai lavori, appare opportuno un intervento legislativo per chiarire che sia l'udienza a trattazione scritta, che quella da remoto, non possano rappresentare la regola, ma l'eccezione, di guisa che si proceda in questo senso solo ove vi sia richiesta delle parti e non sia, invece, disposta dal giudice inaudita altera parte: ciò in considerazione del fondamentale contributo derivante dall'interlocuzione personale col giudice in udienza, talvolta illuminante anche ai fini dell'evoluzione della causa;

    in particolare, lo svolgimento dell'udienza da remoto andrebbe sempre autorizzata per il difensore che la richieda e sempre che si tratti di un'udienza che non richieda la partecipazione di altri soggetti. Mentre, per la udienza a trattazione scritta, è opportuno che questa sia disposta solo quando, all'esito della precedente udienza celebrata in modalità ordinaria o da remoto, i difensori delle parti abbiano ciò richiesto o abbiano aderito alla proposta del giudice. In alternativa, sarebbe possibile prevedere un meccanismo in cui il giudice con provvedimento possa stabilire la specifica modalità fuori udienza, ma garantendo a ciascuna parte la facoltà di opporvisi, senza la necessità di alcuna motivazione a sostegno, dando impulso in tale ultimo caso alla udienza in presenza;

    in tal modo si riaffermerebbe che la modalità ordinaria di trattazione della causa sia rappresentata dall'udienza in presenza e che sussista un vero e proprio diritto all'udienza di ogni parte, rientrante fra le garanzie ad un equo processo, funzionali ad assicurare la trasparenza dell'operato e della decisione finale del giudice. Il diritto all'udienzaPag. 46 preserva «la fiducia nelle Corti e nei Tribunali da parte della collettività, rassicurata sul fatto che lo sforzo di stabilire la verità sarà massimo», impedendo «una giustizia segreta, sottratta al controllo del pubblico» (da ultimo, CEDU, 14 novembre 2000, Riepan c. Austria, paragrafo 27). La giurisprudenza CEDU chiarisce anche che tale principio può essere derogato solo a fronte di significative esigenze fondate sulla natura altamente tecnica delle questioni da decidere, nelle quali rilevi il sapere specialistico del giudice o degli ausiliari, ovvero nei giudizi di impugnazione in cui, a fronte dei precedenti gradi, il giudice superiore è chiamato ad affrontare e risolvere questioni di puro diritto, senza che si proceda a nuovi accertamenti di fatto o all'assunzione di prove;

    appare imprescindibile, dunque, modificare la disposizione in esame, riducendo l'ambito di applicazione dell'udienza svolta mediante collegamenti audiovisivi a distanza, e dell'udienza a trattazione scritta nei termini sopra precisati;

    sotto altro profilo, il comma 1 interviene anche sulla disciplina della notificazione mediante PEC eseguita dall'ufficiale giudiziario ex articolo 149-bis, al fine di semplificare gli adempimenti, omogeneizzare la disciplina con quella della notificazione effettuata con le modalità tradizionali e disciplinare il caso in cui la notifica a mezzo PEC non vada a buon fine, distinguendo le ipotesi in cui ciò avvenga per causa non imputabile al destinatario o a lui imputabile. In questo ultimo caso si prevede che l'ufficiale giudiziario la esegua mediante inserimento dell'atto da notificare nel portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia (comma 1, lettera o);

    tuttavia, si rileva una incongruenza, tra la disciplina nuova prevista dall'articolo 149-bis – che prevede che, quando la notificazione tramite PEC non possa essere eseguita o non abbia esito positivo, la notificazione si esegua tramite inserimento dell'atto nel portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della Giustizia – e quella relativa alle notificazioni ordinarie previste dal penultimo comma dell'articolo 170 del codice di procedura civile, che stabilisce che «Le notificazioni e le comunicazioni alla parte che si è costituita personalmente si fanno all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o al domicilio digitale speciale indicato o, in mancanza, nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto.» In particolare, si introduce un doppio binario che distingue tra le notificazioni eseguite alla parte costituita personalmente priva di un domicilio digitale e l'ipotesi disciplinata dal nuovo articolo 149-bis secondo cui, in assenza di un domicilio digitale da rinvenire negli elenchi ufficiali, la notificazione possa essere eseguita tramite inserimento dell'atto nel portale dei servizi telematici. Tuttavia, a ben guardare, non vi è ragione di distinguere le due ipotesi, in quanto tale doppio binario porterebbe – tra l'altro – al paradosso per cui si garantirebbe maggiormente la parte che si è costituita personalmente e quindi che è a conoscenza dell'esistenza del giudizio, piuttosto che la parte che non si sia costituita. Resterebbe, inoltre, un'asimmetria tra il regime di notifica destinato alla parte costituita tramite avvocato e quello destinato alla parte costituita in giudizio personalmente, con il rischio di strumentalizzazioni volte a ostacolare il perfezionamento delle procedure di notifica;

    ancora, con la modifica dell'articolo 137 del codice di procedura civile è stato previsto l'obbligo per il difensore di eseguire ogni notificazione esclusivamente a mezzo della posta elettronica certificata e qualora la notificazione non sia possibile o abbia esito negativo per causa imputabile al destinatario di richiedere l'inserimento nell'area web riservata (di cui all'articolo 359 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14); si introduce, inoltre, un divieto per l'ufficiale giudiziario di eseguire le notificazioni che debbano essere eseguite a mezzo di posta elettronica certificata o mediante inserimento nell'area web riservata, salvo le espresse deroghe previste (destinatario privo di indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi oppure la notifica non ha avuto esito positivo Pag. 47perché non possibile o per cause non imputabili al destinatario);

    questa disposizione viene completata con una serie di oneri a carico del difensore notificante, tra cui: la valutazione della possibilità o meno della notificazione tramite posta elettronica certificata; la valutazione circa la causa dell'esito negativo della notificazione se imputabile o meno al destinatario; l'assunzione di dichiarazione pro veritate circa la disponibilità del destinatario di un indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi; l'assunzione di dichiarazione pro veritate circa la possibilità o meno della notificazione tramite posta elettronica certificata. In questo modo, tuttavia, si espone il difensore ad un ingiustificato rischio personale, in relazione alla possibile non corrispondenza della dichiarazione a fatti oggettivamente accertabili e la conseguente imputazione di dichiarazioni mendaci. È evidente anche il rischio della instaurazione di contenziosi di lunga durata con esiti incerti nei tre gradi di giudizio;

    appare opportuno quindi prevedere che la dichiarazione di cui al settimo comma non sia necessaria nel caso delle notifiche svolte in proprio a norma della legge 21 gennaio 1994, n. 53;

    il comma 2 introduce talune modifiche al rito semplificato, al fine di chiarire dubbi interpretativi, di incentivare il ricorso a tale rito e di snellire la procedura. In particolare, al fine di evitare interpretazioni restrittive dell'ambito di applicazione del rito semplificato, viene modificato il secondo comma dell'articolo 281-decies specificando espressamente come il rito semplificato possa essere sempre utilizzato nella cause di competenza del tribunale monocratico, anche quando non ricorrano i presupposti di cui al primo comma dell'articolo 281-decies e viene aggiunto al medesimo articolo un terzo comma volto a precisare che le disposizioni di cui al primo e al secondo comma si applicano anche alle cause di opposizione al precetto, agli atti esecutivi e al decreto d'ingiunzione (comma 2, lettera ff);

    inoltre, si introducono modifiche all'articolo 281-duodecies, prevedendo che alla prima udienza le parti possano proporre non solo le eccezioni, ma anche le domande conseguenza delle domande riconvenzionali e delle eccezioni proposte dalle altre parti e vengono modificati i presupposti per la concessione da parte del giudice di un termine per precisare domande o eccezioni e dedurre nuovi mezzi istruttori, sostituendo il generico riferimento;

    a tal riguardo, appare opportuno migliorare il coordinamento del su citato articolo 281-decies, con l'articolo 281-duodecies, comma 1, del codice di procedura civile. Infatti, se, da un lato, l'articolo 281-decies del codice di procedura civile introduce al secondo comma la possibilità per l'avvocato di accedere al procedimento semplificato di cognizione anche in mancanza dei requisiti prescritti al primo comma, dall'altro lato, rimanendo tali requisiti obbligatori solo per i procedimenti collegiali, il giudice potrà procedere a mutare il rito semplificato in ordinario ai sensi dell'articolo 281-duodecies, comma 1, del codice di procedura civile esclusivamente qualora rilevi la mancanza dei requisiti nei giudizi di natura collegiale;

    manca, ancora, una proposta di eliminazione del richiamo dell'avvertimento di cui al comma 3, n. 7, dell'articolo 163 del codice di procedura civile che appare ad oggi incoerente e incompatibile con le caratteristiche e la funzione del rito semplificato. Infatti, non appare possibile né ragionevole prevedere che il ricorso per rito semplificato contenga l'indicazione del giorno di udienza per la comparizione, né l'invito a costituirsi entro 70 giorni prima della udienza indicata, posto che l'udienza di comparizione viene fissata dal tribunale, così come il termine di costituzione del resistente;

    per quel che riguarda il procedimento semplificato di cognizione, introdotto dall'articolo 3, comma 21 decreto legislativo n. 149 del 2022, si consideri che nell'attuale disciplina del procedimento semplificato, nel caso di domanda riconvenzionale proposta dal convenuto, l'attore è chiamatoPag. 48 ad articolare le proprie difese nella prima udienza (e nelle eventuali successive memorie, ove concesse);

    appare invece opportuno mutuare la previsione presente nel rito lavoro (all'articolo 418 del codice di procedura civile), per la quale in caso di riconvenzionale l'udienza viene differita e all'attore viene assegnato termine per depositare una comparsa in risposta alla riconvenzionale del convenuto;

    pertanto, a parere degli scriventi, occorre prevedere che in caso di domanda riconvenzionale il convenuto debba richiedere lo spostamento dell'udienza, con conseguente termine per il deposito di una nuova comparsa di risposta da parte dell'attore che abbia subito la domanda riconvenzionale;

    al comma 2, lettera h), relativo alle verifiche preliminari (come introdotte dall'articolo 3, comma 12, decreto legislativo n. 149 del 2022), il provvedimento in esame ha inteso riformulare l'articolo 171-bis al fine, secondo quanto precisato nella relazione illustrativa, «di dirimere perplessità ed eliminare alcuni inconvenienti verificatisi nella prassi giudiziaria»;

    con la modifica degli articoli da 163 a 183 del codice di procedura civile e in particolare l'introduzione degli articoli 171-bis e 171-ter del codice di procedura civile è stata totalmente riformata la fase introduttiva del giudizio di cognizione, anticipando la definizione del thema decidendum e del thema probandum alla fase anteriore all'udienza di prima comparizione. In particolare: viene esplicitato l'obbligo del giudice istruttore di verificare d'ufficio la regolarità del contraddittorio entro 15 giorni dalla scadenza del termine per la costituzione del convenuto di cui all'articolo 166; viene modificato l'elenco dei provvedimenti adottabili dal giudice istruttore, espungendo, a fini di coordinamento il riferimento alla dichiarazione di contumacia e inserendo la chiamata del terzo da parte del terzo chiamato; viene chiarito che, a seguito dell'adozione di taluno dei predetti provvedimenti, il giudice fissa nuova udienza per la comparizione delle parti e procede nuovamente alle verifiche preliminari almeno 55 giorni prima della nuova udienza; si anticipa dalla prima udienza di comparizione alla fase delle verifiche preliminari il momento in cui il giudice, ricorrendone i presupposti, può disporre il passaggio al rito semplificato (fissando in tal caso un termine perentorio alle parti per il deposito di memorie e documenti integrativi); si prevede che la fase delle verifiche preliminari debba comunque concludersi con un decreto del giudice istruttore e viene precisato che i termini di cui all'articolo 171-ter per il deposito di memorie integrative iniziano a decorrere dalla data del decreto e si computano rispetto all'udienza fissata nell'atto di citazione o dal giudice istruttore;

    come emerso anche in sede di audizione di esperti, la nuova struttura della fase introduttiva ha determinato in realtà una pesante riduzione degli spazi difensivi delle parti, senza dispiegare una reale efficacia sulla riduzione dei tempi processuali, dimostrandosi poco funzionale. Ne consegue che appare necessario un radicale ripensamento della relativa disciplina, posto che il nuovo sistema rischia paradossalmente di determinare un appesantimento del processo e un allungamento dei suoi tempi;

    occorre, piuttosto, introdurre disposizioni che possano rendere più fluido il funzionamento della nuova fase introduttiva ed in particolare, prevedere che qualora nell'ambito delle verifiche preliminari di cui all'articolo 171-bis del codice di procedura civile sorga l'esigenza di valutare in contraddittorio con le parti le questioni che si presentano, il giudice convochi un'udienza specificamente volta all'esame di queste questioni, precedente alla prima udienza; e che tale udienza interlocutoria venga fissata dal giudice anche qualora ritenga di mutare il rito ordinario in rito semplificato, provocando il contraddittorio delle parti prima di assumere tale decisione;

    l'articolo 3, comma 6 dello schema di decreto legislativo, relativamente al dirittoPag. 49 minorile e ai riti in ambito di persone e famiglia, apporta modifiche al nuovo rito unificato in materia di stato delle persone, minori e famiglie, introdotto con il decreto legislativo n. 149 del 2022;

    in particolare, il provvedimento mira a precisare l'ambito di applicazione del nuovo rito unificato in materia di persone, minorenni e famiglie, di cui all'articolo 473-bis, ricomprendendovi, da un lato, le domande di risarcimento del danno conseguente alla violazione dei doveri familiari e sottraendovi, dall'altro, i procedimenti di scioglimento della comunione legale;

    data la portata delle modifiche introdotte dalla Riforma Cartabia, si ritiene opportuno provvedere all'adozione di norme «transitorie», di raccordo tra il vecchio processo e il nuovo, nell'attesa dell'unificazione del nuovo tribunale e della piena implementazione delle potenzialità del PCT; invero, allo stato si riscontrano notevoli difficoltà applicative del processo telematico presso i tribunali per i minorenni, sia per ragioni infrastrutturali, che di formazione del personale;

   il provvedimento, inoltre, difetta di stabilire ulteriori norme in materia di ascolto del minore:

    secondo le previsioni attualmente vigenti, l'ascolto del minore può essere svolto dal giudice e verbalizzato dallo stesso giudice, senza l'assistenza di esperti o altri ausiliari, a meno che non sia lo stesso giudice a valutarne l'opportunità. Ne deriva che la possibilità di farsi assistere da un esperto o da un ausiliario è rimessa attualmente alla sola scelta del giudice e rischia di porsi in contrasto con il principio del contraddittorio, ledendo, soprattutto, i diritti del minore nonché del genitore eventualmente pregiudicato dalla condotta pregiudizievole dell'ex coniuge;

    sarebbe utile, ai fini della ricerca della verità, che l'assistenza di un esperto durante l'ascolto del minore venga disposta dal giudice a seguito di istanza di parte. Le parti, soprattutto quella lesa, possono avere maggiore contezza dello stato emotivo e psicologico del minore, rispetto al giudice che non ha mai visto il minore, se non attraverso gli scritti difensivi delle parti costituite;

    a parere dei proponenti, occorre dunque garantire maggiori tutele al minore, prevedendo che l'ausilio di esperti che possano aiutare il giudice nell'ascolto del minore, possa essere disposto anche a seguito di specifica richiesta di una delle parti costituite, anche in relazione al rifiuto del minore a incontrare il genitore. In questa direzione, appare necessaria la modifica dell'articolo 473-bis 26 che disciplina la nomina di un esperto su richiesta delle parti, consentendola non solo su istanza congiunta, ma anche su richiesta di una sola delle parti. Infatti, è noto come il contrasto fra genitori nell'ambito della gestione dell'affido congiunto dei minori sia talvolta superabile solo con l'ausilio di un esperto. Limitare, quindi, la nomina di un esperto che possa fornire un ausilio per i minori e agevolare la ripresa o il miglioramento delle relazioni tra genitori e figli, alla sola istanza congiunta delle parti e non anche all'istanza promossa da una sola delle parti, rende, nella prassi, del tutto impraticabile la nomina dell'esperto di cui all'articolo 473-bis 26 del codice di procedura civile, atteso che i conflitti fra ex coniugi rendono impraticabile tutto ciò che possa essere fatto congiuntamente dalle parti;

    in materia di famiglia e separazione, si ritiene opportuno intervenire anche sotto un diverso profilo, al fine di favorire concretamente il componimento della controversia tra i coniugi al di fuori del giudizio. In particolare, si propone il ripristino dell'udienza presidenziale, per i motivi che seguono: considerando lo scopo di condurre le parti verso un accordo nella crisi, è fondamentale implementare una fase precedente al deposito delle memorie istruttorie e alla completa esposizione delle linee difensive, perché con l'ausilio del magistrato le parti possano ancora cercare una soluzione bonaria. Invero, è noto che una volta effettuata tutta la «discovery» della materia del contendere, attraverso la articolazione delle memorie a ritroso rispetto alla udienza di trattazione, il margine di trasformazione in separazione consensualePag. 50 si riduce sino ad annullarsi totalmente. Occorre allora creare una camera di «decompressione», una udienza all'interno della quale consentire alle parti, regolarmente costituite, di valutare una ipotesi di conciliazione;

    in tale direzione, una possibile modifica normativa potrebbe essere rappresentata dal ripristino dell'udienza presidenziale ove le parti, costituite, ma in un momento precedente alla compiuta articolazione delle difese, possano davanti al Giudice esperire il tentativo di conciliazione, con l'eventuale e successiva prosecuzione del giudizio e l'adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti;

    sotto altro profilo, vista l'introduzione dell'obbligatorietà della presenza del P.M. in tutti i procedimenti in cui sono coinvolti i minori è opportuno che sia istituita una sezione della procura dedicata in modo più strutturato agli affari civili con P.M. assegnati che possano seguire ogni caso quanto più possibile dall'inizio alla fine;

    il provvedimento in esame dovrebbe, altresì, specificare quali procedimenti siano soggetti alla sospensione feriale e quali no, atteso che la Suprema Corte di Cassazione con ordinanza n. 18044/2023 ha enunciato, quale nuovo principio di diritto, la necessità di considerare le cause relative al mantenimento del coniuge debole e dei minori come non più sottoponibili alla sospensione feriale dei termini, essendo assimilabili a quelle in materia di alimenti non soggette a pause processuali obbligatorie, per loro natura urgenti;

    pertanto, ove siano stati già adottati provvedimenti temporanei ed urgenti allora, si ritiene che i relativi procedimenti possano essere assoggettati alla sospensione feriale, diversamente, occorre mantenere il regime di sottrazione rispetto alla sospensione dei termini feriali;

    con la lettera b) del comma 6, si interviene – inoltre – per consentire l'abbreviamento dei termini previsti dall'articolo 473-bis.17 per il deposito delle memorie integrative, stabilendo che possano essere ridotti fino alla metà se il giudice rilevi la sussistenza di ragioni di urgenza. Tuttavia, sebbene si comprenda la finalità della norma, non può non rilevarsi in tale sede come si ponga al contempo un problema di coordinamento con l'articolo 473-bis.15, relativo ai provvedimenti indifferibili, in quanto rimane nella discrezionalità del giudice l'anticipazione dell'udienza di prima comparizione delle parti o l'assunzione inaudita altera parte dei provvedimenti indifferibili, con la conseguente applicazione di una disciplina diversa. Appare opportuno riportare in questa sede come, in tema di adozione dei provvedimenti indifferibili, si siano registrate prassi molto diverse nei vari tribunali, tra le quali la fissazione di un'udienza filtro;

    inoltre, la riduzione sino alla metà anche dei termini di cui alle memorie di cui all'articolo 473-bis.17 può costituire un vulnus alla difesa delle parti, in considerazione dei tempi già di per sé ristretti (20, 10 e 5 giorni prima dell'udienza) che non consentono un agevole reperimento del materiale necessario alla redazione delle memorie (come approfondire i fatti allegati dal convenuto, contattare il cliente e ottenere in tempo utile la nuova documentazione fiscale, bancaria, provvedimenti giudiziari, scolastica dei figli, ecc., indicare altri mezzi di prova, entro pochi giorni);

    occorre, pertanto, una più corretta formulazione dei termini di costituzione in giudizio e articolazione dei mezzi istruttori, a beneficio del ricorrente. I termini, per evitare tale disfunzione e limitazione difensiva, dovranno essere ampliati oppure concessi con termini «in avanti» e non più a ritroso;

    sempre al comma 6, alla lettera e) il provvedimento intende chiarire che anche il ricorso contro i provvedimenti temporanei emessi in corso di causa che sospendono o introducono sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale, nonché quelli che prevedono sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori ovvero ne dispongono l'affidamento a soggetti diversi dai genitori, previsti dal secondo comma dell'articolo 473-bis.22, si Pag. 51propongano davanti alla corte d'appello; inoltre, alla lettera f), precisa che anche il ricorso avverso i provvedimenti indifferibili ex articolo 143-bis.15 e quelli temporanei ed urgenti ex articolo 473-bis.22 emessi in fase di appello si propone con la stessa procedura stabilita dall'articolo 473-bis.24 di fronte alla medesima corte d'appello che li ha adottati, che decide in diversa composizione; qualora ciò non fosse possibile per l'oggettiva impossibilità di formare un altro collegio specializzato in materia di stato delle persone, dei minorenni e delle famiglie, presso la stessa corte d'appello, la decisione spetta alla corte «d'appello più vicina», alla quale vengono immediatamente inviati gli atti;

    a tal riguardo, si rileva l'incertezza interpretativa del concetto di «corte d'appello più vicina», potendosi prestare a molteplici definizioni. Pertanto, appare utile una migliore articolazione del meccanismo che identifichi con chiarezza a quale corte d'appello occorre rivolgersi in caso di impossibilità di formare un ulteriore collegio con diversa composizione;

    alla lettera i), lo schema di decreto legislativo corregge due errori materiali contenuti nell'articolo 473-bis.51 relativi alla presentazione di domanda congiunta di separazione/divorzio e regolamentazione della responsabilità genitoriale per i figli nati fuori dal matrimonio, riguardanti la forma della domanda. Al contempo, si provvede anche al coordinamento del testo con i commi 1 e 2 dell'articolo 473-bis.12;

    tuttavia, appare utile rilevare in tale sede che vi sono prassi molto diverse tra loro invalse nei tribunali relativamente alla documentazione da produrre. Sarebbe opportuno chiarire se occorra produrre o meno gli estratti bancari degli ultimi tre anni, in quanto molti tribunali, ad oggi, ritengono superflua tale produzione, in considerazione dell'accordo già esistente tra le parti e ritengono sufficiente la produzione dei saldi del conto corrente degli ultimi tre anni;

    il medesimo problema si pone per la produzione in giudizio del piano genitoriale. Alcuni tribunali, nonostante non vi fosse alcun riferimento normativo, ritenevano comunque necessario allegarlo al fine di verificare che gli accordi assunti tra i genitori fossero conformi all'interesse del minore;

    pertanto, con riferimento alla documentazione da produrre, occorre disciplinare in modo diverso e più snello la separazione consensuale o di domanda congiunta di divorzio, rispetto al divorzio giudiziale; mentre, per quanto riguarda il piano genitoriale, sarebbe opportuno prevedere l'obbligo di allegazione anche in caso di separazione e divorzio consensuale, in quanto occorre salvaguardare prioritariamente l'interesse del minore;

    infine, in materia di nomina di un curatore speciale del minore, appare utile e fondamentale modificare l'articolo 473-bis 8 al fine di disciplinare in modo espresso e specifico i poteri di rappresentanza sostanziale del minore, perimetrandoli in modo adeguato allo specifico caso;

    al comma 7, si introducono modifiche al libro III, relativo al Processo di esecuzione, volte, in particolare ad adeguare al processo telematico le disposizioni in materia di forma, notificazione e presentazione del titolo esecutivo, di cui agli articoli 475, 479 e 488, le disposizioni sulla forma del precetto di cui all'articolo 480, le disposizioni di cui all'articolo 489 sulle notificazioni e comunicazioni ai creditori, nonché le disposizioni sulla forma del pignoramento di cui all'articolo 492;

    a tal riguardo, si rileva come difetti nel provvedimento una norma di raccordo tra la fase della consegna al creditore del verbale con le risultanze delle ricerche telematiche (4° comma) e le successive fasi di esecuzione del pignoramento e di comunicazione dell'estratto del verbale al terzo, anche al fine di consentire la scelta del creditore di cui ai commi 8° e 9°, alla luce delle prassi confusionarie diffuse in fase di prima attuazione della Riforma Cartabia. Talvolta, invero, si registra l'invio di una informale comunicazione e-mail al difensore del creditore, in altri casi gli ufficiali Pag. 52giudiziari procedono telefonicamente, in altri casi ancora non viene lasciato alcun margine di scelta al creditore. Inoltre, è stato riscontrato che in alcuni tribunali, l'omessa iscrizione a ruolo da parte del creditore, preclude il rinnovamento del pignoramento entro un determinato termine successivo avvalendosi delle risultanze già ottenute;

    si rileva, inoltre, come la notifica dell'avviso di iscrizione a ruolo al debitore esecutato sia adempimento privo di qualsivoglia utilità, così come si rileva che il termine ultimo per il deposito della prova della notifica dovrebbe coincidere con la data di effettiva celebrazione dell'udienza fissata dal giudice e non con la data di udienza fissata nell'atto di pignoramento che viene sempre differita d'ufficio. Si chiede, quindi, che venga eliminato, dal comma 5, il riferimento della notifica «al debitore» e che il termine per il deposito della prova di avvenuta notifica dell'avviso di iscrizione a ruolo venga riferito alla data di effettiva celebrazione dell'udienza calendarizzata dal G.E. e non, come previsto ora, «entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento»;

    appare, inoltre, opportuna una specificazione relativamente alla previsione contenuta nell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 che prevede l'obbligo di versamento contestuale del contributo unificato per la parte che fa istanza ex articolo 492-bis, 1° comma, del codice di procedura civile, senza distinguere – tuttavia – l'ipotesi in cui non viene presentata istanza di autorizzazione al presidente del Tribunale per procedere alla ricerca dei beni prima del decorso del termine di cui all'articolo 482 del codice di procedura civile. Infatti, in mancanza di tale particolare istanza, il procedimento ex articolo 492-bis c.p,c. che si dovrebbe concludere con la restituzione del verbale contenente le risultanze al creditore, non integra i presupposti per il versamento del contributo ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2022;

    pertanto, risulta fondamentale che il decreto legislativo correttivo preveda, altresì, una riformulazione dell'articolo 492-bis del codice di procedura civile, nonché una specificazione dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, nel senso che non sia assoggettabile a contributo unificato il procedimento di ricerca telematica dei beni;

   rilevato che:

    la Riforma Cartabia è intervenuta, altresì, a modificare l'articolo 96 del codice di procedura civile, stabilendo che la parte soccombente, sia nei casi di responsabilità aggravata di cui ai primi due commi dell'articolo, sia negli ulteriori casi previsti dal terzo comma, venga anche condannata al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro non inferiore ad euro 500,00 e non superiore ad euro 5.000,00;

    orbene, questa previsione comporta una compressione del diritto di accesso alla giustizia, esponendo il cittadino che agisca in giudizio al rischio di sanzioni economicamente gravose. Oltretutto, il fatto che questa sanzione pecuniaria operi non solo nelle ipotesi dei primi due commi dell'articolo 96 del codice di procedura civile, ossia i casi di responsabilità aggravata in senso proprio (in cui risulti che la parte soccombente abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave oppure sia accertata l'inesistenza del diritto per cui è stato eseguito un provvedimento cautelare, o trascritta domanda giudiziale, o iscritta ipoteca giudiziale, oppure iniziata o compiuta l'esecuzione forzata), ma anche nell'ipotesi ulteriore del terzo comma, in cui vi è il riconoscimento di una somma equitativamente determinata in ogni caso in cui vi sia pronuncia sulle spese, pone un problema di possibile eccesso di delega;

    appare opportuno agli scriventi, dunque, limitare la responsabilità ai soli casi previsti dai primi due commi dell'articolo 96 del codice di procedura civile, prevedendo che la sanzione non operi in modo automatico, ma solo in caso di un concreto pregiudizio e comunque riducendo il possibile risarcimento a favore dell'amministrazione della giustizia, limitandolo al versamentoPag. 53 di una somma pari al contributo unificato (in modo analogo a quanto previsto dalla disposizione di cui all'articolo 13 decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, comma 1-quater);

    d'altra parte, si rileva che l'articolo 1284, comma IV, codice civile, il quale prevede che dal momento in cui è proposta la domanda giudiziale gli interessi sono dovuti nella misura degli interessi moratori di cui alla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, comporta un aggravamento della posizione debitoria oltremodo eccessivo tenuto conto che l'aspettativa del ricorrente creditore di vedere lievitare in misura considerevole il proprio credito è divenuto ostacolo concreto a qualsivoglia definizione transattiva anticipata delle cause civili ed un incentivo a «tirar per le lunghe» il processo. Tale previsione, dunque, sia pure di natura sostanziale ha notevoli ricadute processuali ed in particolare incide pesantemente sulla lunghezza dei processi civili, ponendosi, pertanto, in assoluta antitesi con le finalità sottese all'intero impianto della cosiddetta Riforma Cartabia e con gli obiettivi di smaltimento dell'arretrato civile e di abbattimento del «disposition time» imposti dagli impegni assunti dal nostro Paese con il PNRR. Si suggerisce, dunque, un ripensamento, alla prima occasione utile, della norma sostanziale in questione;

    inoltre, in materia di poteri istruttori del giudice, l'articolo 3, comma 12, decreto legislativo n. 149 del 2022 ha previsto una nuova fase introduttiva soggetta ad un sistema di preclusioni estremamente severo, con tempi gravemente compressi e che comporta un significativo rischio di scissione tra la realtà processuale e sostanziale;

    un sistema processuale imperniato su preclusioni sempre più ravvicinate e sempre più stringenti necessita di strumenti di flessibilità, che possano quantomeno mitigare il rischio che la ricerca della verità processuale si allontani sempre di più dalla realtà fattuale. Sarebbe quindi opportuno prevedere anche nel rito di cognizione ordinario uno strumento di flessibilità istruttoria, sulla falsariga di quello previsto nel rito del lavoro dall'articolo 421 del codice di procedura civile che consenta l'ammissione di mezzi di prova anche fuori delle preclusioni stabilite dal codice;

    in altre parole, si propone di inserire un nuovo articolo, nell'ambito del titolo relativo al procedimento davanti al tribunale e del capo relativo alla istruzione della causa, che consenta al giudice di disporre d'ufficio, in qualsiasi momento, l'ammissione di mezzi di prova;

    sotto altro profilo, l'articolo 473-bis.42, introdotto dalla Riforma Cartabia, ha consentito al giudice, al fine di accertare le condotte allegate, di disporre mezzi di prova anche al di fuori dei limiti di ammissibilità previsti dal codice civile, nel rispetto del contraddittorio e del diritto alla prova contraria. In altre parole, la riforma impone di produrre copia degli accertamenti svolti, SIT, prove testi, ecc., ampliando i poteri ufficiosi del giudice nell'assunzione dei mezzi di prova. Tuttavia, spesso i giudici impongono al ricorrente l'obbligo di produzione degli atti e dei verbali del procedimento penale, amministrativo (es. ammonimento questore) generando inutilmente una situazione di difficoltà per il difensore civilista che non necessariamente ha seguito anche il procedimento penale e potrebbe non riuscire a reperire tempestivamente tutta la documentazione richiesta. Sebbene l'articolo 64-bis delle norme di attuazione del c.p.p. preveda l'obbligo per il Pubblico Ministero di dare comunicazione al giudice civile che segue il procedimento di separazione o divorzio della pendenza di un procedimento penale in caso di reati commessi in danno del coniuge o dei figli, tali comunicazioni sono spesso disattese dalla Procura;

    appare indispensabile agli scriventi, pertanto, istituire un procedimento automatico di interscambio di informazioni tra la Procura, le cancellerie del Tribunale penale e civile, così che il giudice civile possa avere tutte le informazioni necessarie in tempo utile senza necessariamente gravare le parti di tale onere probatorio. In particolare,Pag. 54 occorre prevedere che nell'ambito dei suoi poteri d'ufficio, il giudice civile, nel caso in cui sia stato dedotto il compimento di violenze domestiche, debba dare comunicazione alle Procure e al Tribunale penale della pendenza del ricorso e che, in conseguenza, vengano a lui trasmessi tutti gli atti (se non coperti dal segreto istruttorio) del procedimento penale,

PARERE FAVOREVOLE
CON LE SEGUENTI OSSERVAZIONI:

  con riferimento ai procedimenti in materia di famiglia e minori:

   a) nell'ambito di giudizi in cui sono coinvolti minori, istituire una sezione della procura dedicata in modo più strutturato agli affari civili con P.M. assegnati che possano seguire ogni caso quanto più possibile dall'inizio alla fine;

   b) relativamente al regime della sospensione feriale nei procedimenti, occorre specificare quali procedimenti siano soggetti al medesimo, mantenendo il regime di esclusione in quei casi in cui non siano stati già adottati provvedimenti temporanei e urgenti;

  con riferimento ai procedimenti innanzi al tribunale:

   c) introdurre un nuovo articolo, nell'ambito del titolo relativo al procedimento davanti al tribunale e del capo relativo alla istruzione della causa, che consenta al giudice di disporre d'ufficio, in qualsiasi momento, l'ammissione di mezzi di prova che ritenga indispensabili al fine del decidere, salvaguardando in ogni caso il principio del contraddittorio e della prova contraria;

   d) prevedere che l'udienza in presenza torni ad essere la regola mentre le udienze da remoto siano disposte solo a richiesta, anche di una sola parte, e le udienze a trattazione scritta siano disposte solo ove tutte le parti convengano tale modalità in una precedente udienza in presenza, ovvero, quando disposta dal giudice con provvedimento fuori udienza, venga assicurato alle parti il diritto di opporsi senza dover addurre alcuna motivazione;

  nonché, alle seguenti condizioni:

   1) sopprimere i limiti relativi alle tecniche di redazione degli atti processuali, al fine di prediligere un sistema in cui prevalga la sostanza sulla forma, in quanto al mancato rispetto di formalismi stilistici non può legittimamente ricollegarsi alcuna «sanzione» punitiva a carico della parte, che, per il resto, ha visto la propria domanda sostanziale integralmente accolta, riaffermando la centralità della tutela sostanziale delle ragioni delle parti che non può certamente essere in alcun modo svilita e compromessa dalla rigida e non corretta applicazione di meri formalismi redazionali;

   2) prevedere l'estensione del medesimo regime di notifica di cui all'articolo 149-bis del codice di procedura civile anche al destinatario privo di un domicilio digitale, che decida di costituirsi personalmente in giudizio, eliminando il doppio binario introdotto nello schema di decreto;

   3) eliminare i gravosi incombenti imposti agli avvocati nell'esecuzione delle notifiche a mezzo pec, con particolare riferimento ai molteplici accertamenti e conseguenti dichiarazioni richieste;

   4) in materia di responsabilità aggravata, limitare la responsabilità ai soli casi previsti dai primi due commi dell'articolo 96 del codice di procedura civile, prevedendo che la sanzione non operi in modo automatico, ma solo in caso di un concreto pregiudizio e comunque riducendo il possibile risarcimento a favore dell'amministrazione della giustizia, limitandolo al versamento di un ulteriore contributo unificato (in modo analogo a quanto previsto dalla disposizione di cui all'articolo 13 decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, comma 1-quater);

   5) rispetto all'articolo 380-bis del codice di procedura civile, eliminare la nuova procura speciale previsto dal secondo comma;

  con riferimento al nuovo rito semplificato di cognizione:

   6) in materia di fase introduttiva del giudizio, prevedere una udienza interlocutoriaPag. 55 che il giudice possa fissare all'esito delle verifiche preliminari ex articolo 171-bis ove intenda sollecitare il contraddittorio sulle questioni preliminari da trattare e che tale udienza sia sempre svolta con modalità ordinaria e preferibilmente in presenza;

   7) prevedere un migliore coordinamento delle norme sulla conversione del rito semplificato, nonché provvedere all'eliminazione dall'articolo 281-decies del codice di procedura civile del richiamo all'avvertimento di cui al comma 3, n. 7, dell'articolo 163 del codice di procedura civile in quanto il rito semplificato si introduce con ricorso e non con atto di citazione;

   8) prevedere che in caso di domanda riconvenzionale il convenuto debba richiedere lo spostamento dell'udienza, con conseguente assegnazione di un termine per il deposito di una memoria da parte dell'attore che abbia subito la domanda riconvenzionale, mutuando la previsione presente nel rito lavoro (all'articolo 418 del codice di procedura civile), per la quale in caso di domanda riconvenzionale l'udienza viene spostata e l'attore può depositare una memoria in risposta alla riconvenzionale del convenuto;

  con riferimento al processo di esecuzione:

   9) modificare l'articolo 492-bis del codice di procedura civile nel senso di prevedere espressamente che, quando vengano rinvenuti più crediti presso terzi o più beni mobili o immobili, all'esito della comunicazione dell'estratto del verbale al creditore, vi sia una interlocuzione formale tra ufficiale giudiziario e creditore che consenta al difensore del creditore di indicare quali crediti sottoporre a pignoramento;

   10) riformulare l'articolo 492-bis del codice di procedura civile e l'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, nel senso che non sia assoggettabile a contributo unificato il procedimento di ricerca telematica dei beni;

   11) in materia di procedura esecutiva, eliminare l'obbligo di notifica dell'avviso di iscrizione a ruolo nei confronti del debitore esecutato; stabilire quale termine ultimo per il deposito della prova della avvenuta notifica dell'avviso di iscrizione a ruolo la data di effettiva celebrazione dell'udienza calendarizzata dal G.E. e non, come previsto ora, «la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento»; nello specifico per le esecuzioni immobiliari, ripristinare il termine di 60 giorni per il deposito della documentazione ipocatastale, in luogo degli attuali 45;

  con riferimento ai procedimenti in materia di famiglia e minori:

   12) con riferimento alle modifiche introdotte all'articolo 473-bis, prevedere la sola possibilità di riduzione dei termini di fissazione della prima udienza e non anche i termini per le memorie successive;

   13) ampliare la possibilità di nomina di un esperto nei giudizi con minori che risolva i conflitti fra ex coniugi, anche quando sia un'unica parte a farne istanza e non solo in ipotesi di istanza congiunta;

   14) disporre la nomina di un esperto che assista il giudice durante l'ascolto del minore anche quando sia una sola parte a farne richiesta;

   15) in materia di famiglia e separazione, ripristinare l'udienza presidenziale ove le parti, costituite, ma senza articolazione dei mezzi, possano davanti al Giudice esperire il tentativo di conciliazione, con l'eventuale e successiva prosecuzione del giudizio e l'adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti; nonché, rispetto alla documentazione reddituale da produrre per la domanda congiunta di separazione/divorzio, disciplinare in modo diverso e più snello la separazione consensuale o di domanda congiunta di divorzio, rispetto al divorzio giudiziale; nonché, per quanto riguarda il piano genitoriale, prevedere l'obbligo di allegazione anche in caso di separazione e divorzio consensuale, in quanto occorre salvaguardare prioritariamente l'interesse del minore.

D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho,
Giuliano.

Pag. 56

ALLEGATO 3

Modifiche alla disciplina della magistratura onoraria del contingente ad esaurimento. C. 1950 Governo.

PROPOSTE DI RIFORMULAZIONE

ART. 1.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 5, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, le parole: «svolgono abitualmente attività professionale per conto di» sono sostituite dalle seguenti: «abbiano esercitato in maniera abituale e prevalente, nei cinque anni precedenti alla presentazione della domanda, attività di avvocato per conto di».
1.1. (Nuova formulazione) Dondi.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, in aggiunta, di uno o più giudici onorari di pace».
1.2. (Nuova formulazione) Patriarca, Calderone, Pittalis, Nevi, Bicchielli.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 29-bis, comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , tenendo conto della necessità che nell'orario complessivo siano comprese sia le attività da svolgere in udienza sia quelle preparatorie e conseguenti all'udienza medesima nonché le attività di formazione di cui all'articolo 22.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso Art. 29-bis, comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , tenendo conto della necessità che nell'orario complessivo siano comprese sia le attività da svolgere in udienza sia quelle preparatorie e conseguenti all'udienza medesima nonché le attività di formazione di cui all'articolo 22.
*1.15. (Nuova formulazione) Pittalis, Calderone, Patriarca, Enrico Costa, Nevi, Bicchielli.
*1.16. (Nuova formulazione) Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.
*1.17. (Nuova formulazione) Bisa, Bellomo, Matone, Sudano.
*1.18. (Nuova formulazione) Bonifazi, Gadda.
*1.19. (Nuova formulazione) La Salandra.
*1.23. (Nuova formulazione) La Salandra.

  Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 30-quater, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: e sia situata nel medesimo distretto di corte di appello della sede assegnata;

   b) al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: purché sia situata nel medesimo distretto di corte di appello della sede assegnata;

   c) al comma 4, primo periodo sopprimere le parole: , nell'ambito del distretto di corte di appello presso cui esercitavano le funzioni di giudice onorario di tribunale;

   d) dopo il comma 4, inserire il seguente: 4-bis. Il Consiglio superiore della magistratura individua con cadenza annuale i posti disponibili per i quali possono essere presentate le domande di trasferimento di cui ai commi da 1 a 4.
**1.35. (Nuova formulazione) Bisa, Bellomo, Matone, Sudano.

Pag. 57

**1.36. (Nuova formulazione) Bonifazi, Gadda.
**1.37. (Nuova formulazione) Pittalis, Calderone, Patriarca, Enrico Costa, Nevi, Bicchielli.
**1.38. (Nuova formulazione) Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.
**1.39. (Nuova formulazione) D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
**1.40. (Nuova formulazione) Bonifazi, Gadda.
**1.41. (Nuova formulazione) Enrico Costa, Calderone, Pittalis, Patriarca, Nevi.
**1.42. (Nuova formulazione) Michelotti.
**1.43. (Nuova formulazione) Dori.
**1.44. (Nuova formulazione) Gallo.
**1.45. (Nuova formulazione) Patriarca, Calderone, Pittalis, Nevi.
**1.51. (Nuova formulazione) Gallo.
**1.52. (Nuova formulazione) Gallo.

  Al comma 1, lettera f), capoverso «Art. 31-ter», comma 1, sostituire le parole: euro 20.000 con le seguenti: euro 25.000.
1.72. ( Nuova formulazione) Patriarca, Calderone, Pittalis, Nevi.

ART. 2.

  Al comma 2, dopo le parole: prove valutative già concluse aggiungere le seguenti: , oppure per avere rinunciato a sostenere il colloquio orale pur avendo presentato domanda di conferma,.
2.2. (Nuova formulazione) Michelotti.