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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 23 ottobre 2024
388.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
Pag. 128

ALLEGATO 1

DL 131/2024: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano. C. 2038 Governo.

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 2038 di conversione in legge del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano;

   evidenziato che:

    il provvedimento, secondo quanto precisato nel preambolo, è riconducibile alla ratio unitaria di adottare misure urgenti volte a ridurre il numero di procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea nonché a prevenire l'apertura di nuove procedure di infrazione ovvero l'aggravamento di quelle esistenti attraverso l'immediato adeguamento dell'ordinamento nazionale agli atti normativi dell'Unione europea e alle sentenze della Corte di giustizia, e come a tal fine rechi interventi in una pluralità di materie;

   osservato che:

   per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

    il provvedimento, in considerazione della richiamata ratio unitaria individuata nel preambolo, è prevalentemente riconducibile alla materia, di esclusiva competenza statale, «rapporti dello Stato con l'Unione europea» (articolo 117, secondo comma, lettera a), Cost.);

    rilevano altresì, con riferimento alle specifiche disposizioni, le materie di esclusiva competenza statale «tutela della concorrenza» (articolo 117, secondo comma, lettera e), Cost.), «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali» (articolo 117, secondo comma, lettera g), Cost.), «ordine pubblico e sicurezza» (articolo 117, secondo comma, lett. h), Cost.), «giurisdizione e norme processuali» e «ordinamento civile e penale» (articolo 117, secondo comma, lettera l), Cost.), «previdenza sociale» (articolo 117, secondo comma, lettera o), Cost.), «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali» (articolo 117, secondo comma, lettera s), Cost.), nonché le materie, di competenza legislativa concorrente dello Stato e delle regioni, «porti e aeroporti civili» e «grandi reti di trasporto e di navigazione» (articolo 117, terzo comma, Cost.),

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 129

ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e la Repubblica del Kosovo per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione e l'elusione fiscale, con Protocollo, fatta a Pristina il 22 giugno 2021. C. 2029 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 2029 – approvato dal Senato l'11 settembre 2024 – di ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e la Repubblica del Kosovo per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione e l'elusione fiscale, con Protocollo, fatta a Pristina il 22 giugno 2021;

   rilevato che:

    la Convenzione, composta da 30 articoli e un Protocollo, risponde all'esigenza di disciplinare in maniera più efficiente ed equilibrata gli aspetti fiscali delle relazioni economiche fra i due Paesi, al fine di eliminare il fenomeno della doppia imposizione, di prevenire le evasioni fiscali e di porre gli investitori italiani in una posizione concorrenziale rispetto agli operatori economici di altre nazionalità;

    il disegno di legge di autorizzazione, che si compone di 4 articoli, prevede l'autorizzazione alla ratifica, l'ordine di esecuzione, la clausola di invarianza finanziaria e l'entrata in vigore della Convenzione;

   ritenuto che:

   per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

    il provvedimento s'inquadra nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato» che l'articolo 117, secondo comma, lettera a) della Costituzione demanda alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 130

ALLEGATO 3

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatto a Roma il 23 marzo 2019. C. 2030 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 2030, già approvato dal Senato, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatto a Roma il 23 marzo 2019;

   rilevato che:

    l'Accordo prevede un aggiornamento dell'attuale disciplina bilaterale sugli aspetti di fiscalità diretta nelle relazioni economiche e fiscali tra i due Paesi, adeguandone le disposizioni ai più recenti standard internazionali, conformemente al modello di convenzione elaborata nell'ambito dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), ed è volto a realizzare una più efficace azione di contrasto all'evasione fiscale internazionale e a consentire alle imprese italiane di operare in Cina in condizioni migliori e in posizione concorrenziale rispetto alle aziende di altri Paesi europei, nonché agli investitori cinesi di avere;

    il disegno di legge si compone di 4 articoli relativi, rispettivamente, all'autorizzazione alla ratifica, all'ordine di esecuzione, alle disposizioni finanziari e all'entrata in vigore;

   ritenuto che:

   per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

    il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 131

ALLEGATO 4

Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali: a) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo in merito all'approntamento congiunto e/o al cofinanziamento di progetti nei Paesi destinatari della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024; b) Accordo di garanzia (Progetto di ripristino emergenziale di centrali idroelettriche) tra il Governo dell'Ucraina, la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e il Governo della Repubblica italiana, con Allegati, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024; c) Accordo di supporto al progetto e cessione tra la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e il Governo della Repubblica italiana, con riferimento al progetto di ripristino emergenziale delle centrali idroelettriche, con Allegati, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024; d) Dichiarazione di adesione tra la Società per azioni «Ukrhydroenergo», il Governo della Repubblica italiana e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo concernente il progetto di ripristino emergenziale delle centrali idroelettriche, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024. C. 2099 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminato il disegno di legge, già approvato dal Senato, che reca la ratifica e l'esecuzione dei seguenti atti internazionali: a) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo in merito all'approntamento congiunto e/o al cofinanziamento di progetti nei Paesi destinatari della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024; b) Accordo di garanzia (Progetto di ripristino emergenziale di centrali idroelettriche) tra il Governo dell'Ucraina, la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e il Governo della Repubblica italiana, con Allegati, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024; c) Accordo di supporto al progetto e cessione tra la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e il Governo della Repubblica italiana, con riferimento al progetto di ripristino emergenziale delle centrali idroelettriche, con Allegati, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024; d) Dichiarazione di adesione tra la Società per azioni «Ukrhydroenergo», il Governo della Repubblica italiana e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo concernente il progetto di ripristino emergenziale delle centrali idroelettriche, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024 (C. 2099);

   rilevato che:

    gli accordi in via di ratifica hanno ad oggetto la partecipazione dell'Italia al progetto di ripristino emergenziale di centrali idroelettriche in Ucraina, in collaborazione con la Banca Europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) e – come precisato dal Governo nella relazione illustrativa allegata al disegno di legge presentato al Senato – finalizzano l'impegno assunto dal nostro Paese in occasione della Conferenza di Roma sulla ricostruzione dell'Ucraina, tenutasi nell'aprile dello scorso anno;

    l'Accordo fra l'Italia e la BERS per il cofinanziamento di progetti nei Paesi di intervento della Banca è un accordo generale che non riguarda solo l'Ucraina, ma che fornisce la base per future collaborazioni nella definizione e cofinanziamento di progetti in aree geografiche di comune Pag. 132interesse, inclusi i Paesi dell'Africa sub-sahariana;

    l'Accordo di garanzia tra il Governo dell'Ucraina, la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e il Governo della Repubblica italiana, regolamenta il contributo a credito di aiuto da 100 milioni di euro in favore della società statale idroelettrica ucraina Ukrhydroenergo, erogato dall'Italia tramite la BERS;

    l'Accordo di supporto al progetto e cessione tra l'Italia e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) stabilisce le disposizioni in base alle quali BERS cederà il proprio contributo assegnando a Cassa Depositi e Prestiti, in qualità di gestore del fondo rotativo per la cooperazione allo sviluppo, i diritti e i benefici delle erogazioni effettuate sotto la tranche finanziata dall'Italia con il credito di aiuto, insieme al beneficio della copertura rispetto a tali prelievi fornito nell'ambito della garanzia ucraina;

    la dichiarazione di adesione tra la Società per azioni «Ukrhydroenergo», l'Italia e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) per il ripristino emergenziale delle centrali idroelettriche, è volta a disciplinare i termini della collaborazione trilaterale, prevedendo che l'azienda statale ucraina si conformi ai termini dell'Accordo di garanzia e prenda atto della garanzia sovrana ucraina sull'intero ammontare del finanziamento;

    il disegno di legge, che si compone di 4 articoli, reca l'autorizzazione alla ratifica, l'ordine di esecuzione, la quantificazione degli oneri e la relativa copertura finanziaria, e dispone in merito all'entrata in vigore;

   ritenuto che:

   per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

    le disposizioni del disegno di legge sono riconducibili alla materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 133

ALLEGATO 5

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Protocollo alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico, con allegati, firmato a Göteborg il 30 novembre 1999; b) Modifiche al testo e agli allegati da II a IX del Protocollo del 1999 per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico nonché aggiunta dei nuovi allegati X e XI, adottate a Ginevra il 4 maggio 2012. C. 1585 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminato il disegno di legge già approvato dal Senato, che reca la ratifica e l'esecuzione dei seguenti Accordi: a) Protocollo alla Convenzione sull'inquinamento atmosferico firmato a Göteborg il 30 novembre 1999; b) Modifiche al testo e agli allegati da II a IX del Protocollo del 1999 per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico nonché aggiunta dei nuovi allegati X e XI, adottate a Ginevra il 4 maggio 2012 (C. 1585);

   rilevato che:

    la finalità dei due strumenti internazionali è quella di incrementare gli sforzi per raggiungere gli obiettivi di tutela a lungo termine della salute umana e dell'ambiente, anche attraverso impegni nazionali rafforzati di riduzione delle emissioni;

    in particolare, il Protocollo sulla riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico, firmato a Göteborg il 30 novembre 1999 ed entrato in vigore nel maggio 2005, rappresenta uno degli strumenti attuativi della Convenzione di Ginevra sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, finalizzata alla definizione di impegni precisi e verificabili per il controllo delle emissioni di inquinanti atmosferici e la protezione dell'ambiente e della salute. La Convenzione, firmata a Ginevra nel novembre 1979 e ratificata dall'Italia con la legge 27 aprile 1982, n. 289, costituisce il primo trattato internazionale legalmente vincolante sull'inquinamento atmosferico;

    il Protocollo ha l'obiettivo di monitorare e ridurre le emissioni di zolfo, ossidi di azoto, ammoniaca e composti organici volatili (COV) causate dalle attività antropiche e suscettibili di avere effetti nocivi su salute, ecosistemi naturali, materiali e colture agrarie, limitando le deposizioni o le concentrazioni atmosferiche al di sotto dei livelli critici descritti nell'allegato;

    il secondo strumento internazionale di cui si prevede la ratifica è rappresentato dall'emendamento approvato nel maggio 2012 ed entrato in vigore ad ottobre 2019, contenente modifiche al testo del protocollo e agli allegati. In particolare, tale emendamento estende l'applicazione delle misure di riduzione delle emissioni e di controllo alle polveri sottili (particolato PM2,5); aggiorna gli allegati tecnici (inclusi gli obiettivi di riduzione delle emissioni) e dà priorità alle misure che riducono in maniera significativa il black carbon (ossia il nero di carbonio o nerofumo, prodotto dalla combustione di prodotti petroliferi pesanti);

    il disegno di legge, che si compone di 4 articoli, reca l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione, prevede una clausola di invarianza finanziaria e dispone in merito all'entrata in vigore;

Pag. 134

   ritenuto che:

   per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

    le disposizioni del disegno di legge sono riconducibili alla materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.