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CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 31 ottobre 2024
394.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e II)
ALLEGATO
Pag. 5

ALLEGATO

Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, al codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, e altre disposizioni in materia di funzioni di controllo e consultive della Corte dei conti e di responsabilità per danno erariale. C. 1621 Foti e C. 340 Candiani.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: come modificato dall'articolo 1 della presente legge.
1.1. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Sopprimerlo.
1.2. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20)

  1. All'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1:

    1) dopo il secondo periodo, sono inseriti i seguenti: «Costituisce colpa grave l'evidente e inescusabile violazione di norme di diritto e degli auto-vincoli amministrativi, nonché la palese macroscopica violazione di regole di prudenza, perizia e diligenza e l'omissione delle cautele, verifiche e informazioni preventive normalmente richieste nell'attività amministrativa, in quanto esigibili dal soggetto agente in base alle specifiche competenze e in relazione al caso concreto. Non costituisce colpa grave la violazione o l'omissione determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri obbligatori per legge delle autorità competenti»;

    2) al terzo periodo, sono soppresse le seguenti parole: «limitatamente ai profili presi in considerazione nell'esercizio del controllo»;

    3) il quarto periodo è soppresso;

   b) al comma 1-bis, le parole: «deve tenersi conto» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1-octies e 1-novies, il giudice nella quantificazione del danno deve tenere conto dell'eventuale concorso dell'amministrazione danneggiata nella produzione del danno e»;

   c) al comma 1-quinquies, il secondo periodo è soppresso;

   d) al comma 1-septies, le parole: «aventi ad oggetto atti o fatti di cui al comma 1-sexies» sono soppresse;

   e) dopo il comma 1-septies sono aggiunti il seguente:

   «1-octies. Salvo i casi di danno cagionato con dolo o di illecito arricchimento, il giudice esercita il potere di riduzione dell'addebito ponendo a carico dei responsabili parte del danno accertato o del valore perduto, valutando le seguenti circostanze:

   a) situazioni di grave disorganizzazione amministrativa non imputabile al presunto responsabile;

Pag. 6

   b) ammontare degli ulteriori danni che l'amministrazione avrebbe potuto evitare ai sensi dell'articolo 52, comma 6, del codice della giustizia contabile, di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174;

   c) complessità applicativa delle norme di settore;

   d) ravvedimento operoso del presunto responsabile.

   1-novies. Il giudice può esercitare, altresì, in ogni grado di giudizio, il potere riduttivo anche in presenza di ogni altra circostanza di carattere oggettivo o soggettivo rilevata d'ufficio in quanto risultante dagli atti di causa ovvero dedotta dalle parti. In tale ultimo caso, il mancato accoglimento della richiesta di riduzione deve costituire oggetto di specifica motivazione.»;

   f) i commi 2-bis e 2-ter sono abrogati.
1.3. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Guerini, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche in materia di azione di responsabilità della Corte dei conti)

  1. All'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «Ai fini della responsabilità amministrativa costituisce colpa grave la violazione di norme di diritto e degli auto-vincoli amministrativi, nonché la palese violazione di regole di prudenza, perizia e diligenza e l'omissione delle cautele, verifiche ed informazioni preventive normalmente richieste nell'attività amministrativa, in quanto esigibili nei confronti dell'agente pubblico in base alle specifiche competenze e in relazione al caso concreto. Non costituisce colpa grave la violazione o l'omissione determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti».
  2. All'articolo 21 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, il comma 2 è abrogato.
1.4. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. Su ogni piano, programma o progetto, comunque denominato, previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza la Corte dei conti, mediante apposita sezione centrale a ciò dedicata, assicura l'immediato svolgimento del controllo concomitante di cui all'articolo 22 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. In caso di segnalazione, da parte del magistrato addetto al controllo concomitante sul singolo piano, programma o progetto, di gravi ritardi o di gravi violazioni, la sezione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, della legge 4 marzo 2009, n. 15, può nominare un commissario ad acta, che sostituisce, ad ogni effetto, il dirigente responsabile dell'esecuzione, informandone contestualmente il Ministro competente.
1.5. Auriemma, Alfonso Colucci, Alifano, Penza, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Rafforzamento dell'azione amministrativa e del controllo concomitante della Corte dei conti)

  1. Al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 21, il comma 2 è abrogato;

Pag. 7

   b) all'articolo 22, comma 1, le parole: «, ad esclusione di» sono sostituite dalle seguenti: «con particolare riferimento e priorità per».
1.6. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Rafforzamento del controllo concomitante)

  1. All'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2020, n. 120, le parole: «, ad esclusione di» sono sostituite dalle seguenti: «con particolare riferimento e priorità per».
1.7. Alifano, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. All'articolo 21 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, il comma 2 è abrogato.
1.8. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. All'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, le parole: «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «dieci anni»;

   b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

   «4-bis. L'esecuzione forzata delle decisioni di condanna per danno erariale pronunciate dalla Corte dei conti spetta alla Procura regionale che ha promosso il giudizio contabile. Giudice dell'esecuzione è la sezione giurisdizionale regionale competente. La Corte dei conti ha giurisdizione esclusiva nella materia di cui al presente articolo. La procedura esecutiva si svolge nelle forme del codice di procedura civile secondo il rinvio di cui all'articolo 26 del Regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038 (regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti). Resta fermo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 260. A tal riguardo il responsabile del procedimento, individuato ai sensi dell'articolo 214, comma 1, del codice della giustizia contabile di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016 n. 174, comunica con frequenza trimestrale al procuratore regionale lo stato della procedura amministrativa di recupero prevista dal citato decreto del Presidente della Repubblica, al fine di valutare le iniziative da intraprendere. Gli atti posti in essere ai sensi di tale disposizione sono esenti dal pagamento di imposte, tasse e contributi a qualunque titolo previste».
1.9. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1).
1.10. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:

    1) al comma 1, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: «Costituisce colpa grave la violazione di norme di diritto e delle auto vincoli amministrativi, nonché la palese violazione di regole di prudenza, perizia e diligenza e l'omissione delle cautele, verifiche ed informazioni preventive normalmente richieste nell'attività amministrativa, in quanto esigibili nei confronti dell'agente pubblico in base alle specifiche Pag. 8competenze e in relazione al caso concreto. Non costituisce colpa grave la violazione o l'omissione determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti».

  Conseguentemente, alla medesima lettera a), sopprimere il numero 2).
1.11. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:

    1) al comma 1, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: «Costituisce colpa grave la violazione di norme di diritto e delle auto vincoli amministrativi, nonché la palese violazione di regole di prudenza, perizia e diligenza e l'omissione delle cautele, verifiche ed informazioni preventive normalmente richieste nell'attività amministrativa, in quanto esigibili nei confronti dell'agente pubblico in base alle specifiche competenze e in relazione al caso concreto. Non costituisce colpa grave la violazione o l'omissione determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti».
1.12. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:

    1) al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «quando il fatto dannoso tragga» è inserita la seguente: «immediata» e le parole: «limitatamente ai profili presi in considerazione nell'esercizio del controllo» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero da uno degli atti che ne costituiscono presupposti diretti, tenuto conto delle osservazioni poste a corredo del testo».
1.13. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: ovvero da uno degli atti o documenti a tal fine sottoposti a controllo con le seguenti: limitatamente alla responsabilità per atto amministrativo sottoposto a visto e registrazione.
1.14. Zaratti, Dori.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).
*1.15. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
*1.16. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente:

    2) il comma 1.1. è sostituito dal seguente:

   «1.1. Nei casi di conclusione di accordi di conciliazione nel procedimento di mediazione o in sede giudiziale da parte dei rappresentanti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero nei casi di conclusione di procedimenti di accertamento con adesione, di accordi di mediazione, di conciliazioni giudiziali e di transazioni fiscali in materia tributaria, la responsabilità per colpa grave viene in rilievo nelle sole ipotesi di negligenza inescusabile derivante dalla grave violazione della legge o dal travisamento dei fatti».
1.17. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), al capoverso «1.1.», alinea, premettere le seguenti parole: Fermo restando il controllo giurisdizionale della Corte dei conti sulle transazioni che eccedono dai parametri di Pag. 9ragionevolezza e congruità rispetto al danno da risarcire,.
1.18. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso «1.1.», alinea, dopo le parole: con dolo aggiungere le seguenti: o colpa grave.
1.19. Zaratti, Dori.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso «1.1.», lettera a), dopo le parole: conclusione di aggiungere le seguenti: transazioni stragiudiziali o.
1.20. Paolo Emilio Russo.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 3) con i seguenti:

    3) al comma 1-bis, dopo le parole: «deve tenersi conto dei vantaggi comunque conseguiti dall'amministrazione di appartenenza, o da altra amministrazione, o dalla comunità amministrata» sono inserite le seguenti: «nonché dell'eventuale concorso causale delle stesse ai sensi dell'articolo 1227 del codice civile»;

    3-bis) al comma 1-quinquies, il secondo e il terzo periodo sono soppressi;

    3-ter) al comma 1-sexies, le parole: «commissione di un reato contro la stessa pubblica amministrazione» sono sostituite con le seguenti: «commissione di un reato contro o in danno della stessa pubblica amministrazione»;

    3-quater) al comma 1-septies, le parole: «aventi ad oggetto atti o fatti di cui al comma 1-sexies,» sono soppresse;

  Conseguentemente, al medesimo comma:

   al numero 4), sostituire il capoverso 1-octies con il seguente:

   1-octies. Salvi i casi di danno cagionato con dolo o di illecito arricchimento, la Corte dei conti valuta ogni altra circostanza oggettiva e soggettiva, anche con riferimento alla complessità applicativa della disciplina normativa o regolamentare di settore, alla grave disorganizzazione amministrativa o all'inerzia della medesima, sempre che essa non derivi dalla negligenza del soggetto chiamato a risponderne innanzi alla Corte, anche rilevandola d'ufficio in ogni grado di giudizio, ai fini dell'esercizio del potere riduttivo. Qualora la richiesta di riduzione sia stata avanzata dalle parti, il giudice è obbligato a motivare il diniego dell'accoglimento dell'istanza.;

   b) dopo il numero 4), aggiungere il seguente:

    4-bis) i commi 2-bis e 2-ter sono soppressi;
1.21. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole: e l'obbligo di esercizio del potere riduttivo nei casi previsti dal comma 1-octies del presente articolo con le seguenti: il giudice è obbligato a motivare il mancato esercizio del potere riduttivo e.
1.22. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 3) aggiungere il seguente:

    3-bis) al comma 1-ter, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il precedente periodo si interpreta nel senso che la buona fede dei titolari degli organi politici si presume, in via assoluta, fatti salvi i casi di dolo, quando gli atti adottati dai medesimi titolari, nell'esercizio delle proprie competenze, sono vistati, sottoscritti o ratificati dai responsabili degli uffici tecnici o amministrativi, in assenza di pareri, interni o esterni, di contrario avviso».
*1.23. Montaruli, Sbardella.
*1.24. Steger.

Pag. 10

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 4).
1.25. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 4) con il seguente:

    4) dopo il comma 1-septies è inserito il seguente:

   «1-octies. Salvi i casi di danno cagionato con dolo o di illecito arricchimento, la Corte dei conti esercita il potere di riduzione, previa adeguata motivazione, ponendo a carico del responsabile persona fisica, in quanto conseguenza diretta ed immediata della sua condotta, parte del danno accertato o del valore perduto, commisurandolo, in particolare, alle condizioni soggettive del debitore, al livello di complessità organizzativa dell'ente, alla adeguatezza quali-quantitativa delle relative risorse umane, nonché ad ogni altra circostanza alla quale il giudice riconosca efficacia concausale nella produzione del danno».
1.26. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  All'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 4), capoverso 1-octies, primo periodo, dopo le parole: cagionato con dolo aggiungere le seguenti: o colpa grave.
1.27. Zaratti, Dori.

  Al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso 1-octies, primo periodo, sostituire le parole: euro 150 e massimo non superiore a due annualità del trattamento economico complessivo annuo lordo spettante al responsabile medesimo con le seguenti: euro 1.000.
1.28. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso 1-octies, primo periodo, sostituire le parole: euro 150 e massimo non superiore a due annualità con le seguenti: euro 1.500 e massimo trenta mensilità.
1.29. Zaratti, Dori.

  Al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso 1-octies, primo periodo, sostituire le parole: euro 150 con le seguenti: euro 1.000.
1.30. Zaratti, Dori.

  Al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso 1-octies, sopprimere il secondo periodo.
1.31. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso 1-octies, secondo periodo, sostituire le parole: in misura superiore al minimo deve essere motivata con le seguenti: pari al minimo deve essere adeguatamente e specificamente motivata.
1.32. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Al comma 1, lettera a), numero 4), sopprimere il capoverso 1-novies.
1.33. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso 1-novies, primo periodo, dopo le parole: al dirigente inserire le seguenti: o al funzionario.
*1.34. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
*1.35. Zaratti, Dori.

Pag. 11

  Al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso 1-decies, primo periodo, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: un anno.
1.36. Zaratti, Dori.

  Al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso 1-decies, primo periodo, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: nove mesi.
1.37. Zaratti, Dori.

  Al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso 1-decies, secondo periodo, sostituire le parole: ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con le seguenti: disciplinare.
1.38. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Al comma 1, lettera a), numero 5), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nei procedimenti per i danni patrimoniali, l'assicurazione è litisconsorte necessario.
1.39. Montaruli, Sbardella.

  Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 1) con il seguente:

    1) al comma 1, lettera g), le parole da: «di appalto d'opera» fino alla fine della lettera, sono sostituite dalle seguenti: «di appalto di lavori, servizi o forniture, se di importo superiore alle soglie previste dall'articolo 14 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; altri contratti passivi, se di importo superiore ad un decimo del valore dei contratto di appalto lavori».
1.40. Alifano, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), aggiungere, in fine, le parole: compresa la fase dell'esecuzione contrattuale.
1.41. Zaratti, Dori.

  Al comma 1, lettera b), numero 2), sopprimere il capoverso 1-ter.
1.42. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso 1-ter, sopprimere le parole da: i termini di cui al comma 2 sono dimezzati fino alla fine del capoverso.
1.43. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso 1-ter, primo periodo, sopprimere le parole da: ; i termini di cui al comma 2 fino a: dell'esclusione di responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1
1.44. Zaratti, Dori.

  Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso 1-ter, primo periodo, sopprimere le parole: , anche provvisori,

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera b), numero 2):

   al capoverso 1-ter, primo periodo, sopprimere le parole: ; i termini di cui al comma 2 sono dimezzati;

   al capoverso 1-quater, sopprimere le parole: , anche provvisori,;

   sopprimere il capoverso 1-quinquies.
1.45. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso 1-ter, primo periodo, sopprimere le Pag. 12parole: i termini di cui al comma 2 sono dimezzati.
*1.46. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
*1.47. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso 1-ter, primo periodo, sostituire le parole: sono dimezzati con le seguenti: sono ridotti di un terzo.
1.48. Penza, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso 1-ter, secondo periodo, sopprimere le parole: ; qualora alla scadenza non sia intervenuta la deliberazione, l'atto si intende registrato anche ai fini dell'esclusione di responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1

  Conseguentemente, alla medesima lettera b), numero 2), capoverso 1-quinquies, dopo le parole: a ogni altro soggetto aggiungere la seguente: pubblico.
1.49. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Guerini, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Al comma 1, lettera b), numero 2), sopprimere i capoversi 1-quater, 1-quinquies e 1-sexies.
1.50. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso 1-quater, sopprimere le parole: , con norma di legge o di statuto adottata previo parere delle sezioni riunite della Corte dei conti,
1.51. Auriemma, Alfonso Colucci, Alifano, Penza, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, lettera b), numero 2), sopprimere i capoversi 1-quinquies e 1-sexies.
1.52. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso 1-quinquies, dopo le parole: a ogni altro soggetto aggiungere la seguente: pubblico.
1.53. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso 1-quinquies, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A tali fini il controllo di cui al comma 1-quater è eseguito dalla Sezione regionale di controllo territorialmente competente in base alla sede del soggetto attuatore.
1.54. Alifano, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

ART. 2.

  Al comma 1, sostituire i periodi primo e secondo con i seguenti: Le amministrazioni centrali possono sottoporre alla sezione centrale della Corte dei conti ai fini del controllo preventivo di legittimità fattispecie concrete connesse all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC), di valore complessivo non inferiore a due milioni di euro, purché estranee ad atti soggetti al controllo preventivo di legittimità ovvero a fatti già avvenuti o per i quali la competente procura contabile abbia notificatoPag. 13 un invito a dedurre. Le sezioni regionali della Corte dei conti si esprimono sulle fattispecie di cui al primo periodo, su richiesta dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni.
2.1. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: La sezione centrale della Corte dei conti con le seguenti: La Corte dei conti.

  Conseguentemente, dopo le parole: di contabilità pubblica, anche su inserire le seguenti: disposizioni di legge applicabili a.
2.2. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Guerini, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: La sezione centrale della Corte dei conti per il controllo di legittimità su atti con le seguenti: le sezioni riunite della Corte dei conti.
*2.3. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
*2.4. Zaratti, Dori.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: e degli altri organismi nazionali di diritto pubblico.
2.5. Auriemma, Alfonso Colucci, Alifano, Penza, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: degli altri organismi nazionali di diritto pubblico con le seguenti: delle società e dei gruppi di cui all'allegato A del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

  Conseguentemente:

   al comma 1, primo periodo, sopprimere la parola: concrete;

   al comma 2, sopprimere il secondo periodo.
2.6. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: degli altri organismi nazionali di diritto pubblico con le seguenti: delle società e dei gruppi di cui all'allegato A del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.
2.7. Auriemma, Alfonso Colucci, Alifano, Penza, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: in materia di contabilità pubblica fino alla fine del periodo con le seguenti: in relazione a ogni piano, programma o progetto, comunque denominato, previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché dal Piano complementare allo stesso, nelle materie di contabilità pubblica, su fattispecie di valore complessivo non inferiore a due milioni di euro.
2.8. Auriemma, Alfonso Colucci, Alifano, Penza, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: anche su fattispecie concrete connesse con le seguenti: su fattispecie concrete relative
2.9. Alifano, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: anche su con le seguenti: anche Pag. 14mediante l'indicazione dei principi contabili applicabili alle.
2.10. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere la parola: concrete.
2.11. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: un milione di euro con le seguenti: 500.000 euro.
2.12. Zaratti, Dori.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: ovvero a fatti inserire le seguenti: già avvenuti o
2.13. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente: È esclusa la gravità della colpa per gli atti di amministrazione conformi ai pareri resi, ai sensi dell'articolo 69, comma 2 e dell'articolo 95, comma 4, del codice di giustizia contabile di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174.
2.14. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 2, primo periodo, sopprimere la parola: perentorio.

  Conseguentemente, al secondo periodo sopprimere le parole: nel termine di cui al primo periodo.
2.15. Zaratti, Dori.

  Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.
2.16. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Misure per l'efficienza della Corte dei conti)

  1. L'azione di responsabilità amministrativa o contabile innanzi alle competenti sezioni è esercitata, in via esclusiva, dalla procura generale presso la Corte dei conti, con sede in Roma e articolazioni territoriali in tutte le regioni e province autonome. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge qualsiasi disposizione normativa relativa alle procure territoriali della Corte dei conti si intende riferita alla medesima procura generale, cui sono assegnati, oltre al procuratore generale con funzioni di vertice, otto procuratori generali aggiunti, con funzioni di coordinamento, e ottanta viceprocuratori generali, con funzioni istruttorie. Qualsiasi atto, istruttorio o processuale, è valido ed efficace soltanto se reca le sottoscrizioni digitali del viceprocuratore generale territorialmente competente, del procuratore generale aggiunto di coordinamento e del procuratore generale. I magistrati assegnati alla procura generale non possono essere trasferiti alle sezioni centrali o regionali. In sede di prima attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, i magistrati attualmente assegnati alla procura generale o alle procure territoriali possono chiedere l'assegnazione a una sezione della Corte dei conti ubicata in regioni diverse da quelle in cui hanno esercitato le funzioni di pubblico ministero.
  2. In ogni capoluogo di regione o di provincia autonoma la locale sezione della Corte dei conti, articolata in collegi con provvedimento annuale del rispettivo presidente, svolge funzioni consultive, di controllo, referenti e giurisdizionali. Le attuali sezioni centrali di controllo sono soppresse e sono sostituite dalla sezione centrale per Pag. 15gli atti e le gestioni dello Stato, dalla sezione centrale per gli atti e le gestioni di enti e società pubbliche nazionali, dalla sezione centrale per gli atti degli organismi sovranazionali, dalla sezione centrale per gli atti e i contratti classificati; esse svolgono funzioni consultive, di controllo e referenti. Le tre sezioni giurisdizionali centrali di appello sono trasformate in unica sezione giurisdizionale centrale di appello. Le sezioni riunite svolgono unitariamente le funzioni di controllo, giurisdizionali, referenti e consultive, in unico collegio, garantendo l'interpretazione nomofilattica vincolante per la procura generale e per tutte le sezioni della Corte dei conti. Ogni magistrato assegnato alle sezioni svolge, a rotazione, tutte le funzioni e non può essere trasferito alla procura generale. A ciascuna sezione della Corte dei conti è assegnato un presidente di sezione e un numero di consiglieri non inferiore a tre. Alle sezioni centrali e alle sezioni regionali per il Lazio, il Piemonte, la Lombardia, la Campania e la Sicilia è assegnato anche un presidente di sezione aggiunto. Alla sezione centrale per gli atti e le gestioni dello Stato sono assegnati non meno di sei presidenti di coordinamento, non meno di quindici consiglieri delegati e non meno di quaranta consiglieri istruttori; ciascun presidente aggiunto coordina più ministeri, ciascun consigliere delegato ha competenza su un solo ministero, l'assegnazione dei consiglieri istruttori è effettuata secondo i carichi di lavoro dei consiglieri delegati. Il controllo concomitante su piani, programmi o progetti può essere attivato dalla Corte dei conti soltanto a richiesta del Parlamento, del Governo o dell'amministrazione pubblica interessata.
  3. Il ruolo organico del personale di magistratura della Corte dei conti resta confermato in complessive 636 unità, di cui un presidente della Corte, un presidente aggiunto della Corte, un procuratore generale, un segretario generale, 50 presidenti di sezione, 8 procuratori generali aggiunti, 494 consiglieri e 80 viceprocuratori generali. Restano invariate la progressione giuridica e la progressione economica attualmente vigenti per le qualifiche ridenominate.
  4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche a tutti gli incarichi direttivi, semidirettivi, apicali e subapicali attualmente in corso. Eventuali esuberi nella qualifica di presidente di sezione risultanti alla data di entrata in vigore della presente legge sono progressivamente riassorbiti mediante gli ordinari collocamenti a riposo. Fino al completo riassorbimento non si procede a nuove promozioni nella medesima qualifica di presidente di sezione.
  5. Nelle procedure concorsuali per l'accesso alla carriera di magistratura, terminata la valutazione degli elaborati scritti, i candidati ammessi alla prova orale, esclusivamente ai fini dello svolgimento di un apposito colloquio psico-attitudinale, sostengono i test psico-attitudinali individuati dal Consiglio di presidenza, per le medesime finalità, nel rispetto delle linee guida e degli standard internazionali di psicometria. Il colloquio psico-attitudinale, diretto dal presidente della seduta con l'ausilio di un esperto psicologo, si svolge dinanzi alla commissione competente per la prova orale, cui è rimessa la valutazione anche dell'idoneità psico-attitudinale.
  6. All'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo le parole: «fatto dannoso» sono aggiunte le seguenti: «indipendentemente dal momento in cui l'amministrazione o la Corte dei conti sono venuti a conoscenza del danno» e dopo le parole: «occultamento doloso del danno» sono aggiunte le seguenti: «purché realizzato con una condotta attiva,».
  7. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2.01. Paolo Emilio Russo.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Misure per l'efficienza della Corte dei conti)

  1. L'azione di responsabilità amministrativa o contabile innanzi alle competenti Pag. 16sezioni della Corte dei conti è esercitata, in via esclusiva, dalla procura generale presso la Corte dei conti, anche a seguito di segnalazione della procura regionale. Alla procura generale sono assegnati, oltre al procuratore generale, con funzioni di vertice, otto procuratori generali aggiunti, con funzioni di coordinamento, e ottanta viceprocuratori generali, con funzioni istruttorie. A seguito della riduzione del numero dei magistrati che esercitano funzioni requirenti, è aumentato in misura corrispondente l'organico dei magistrati che svolgono funzioni giurisdizionali, consultive, di controllo e referenti. La carriera dei magistrati che esercitano funzioni requirenti è distinta e separata da quella dei magistrati che svolgono funzioni giurisdizionali, consultive, di controllo e referenti.
  2 Le sezioni regionali della Corte dei conti sono sostituite da sei sezioni locali. Le sedi ed i criteri per la determinazione della competenza territoriale sono individuati con legge ordinaria. Le sezioni locali sono articolate in collegi formati con provvedimento annuale del rispettivo presidente e svolgono funzioni consultive, di controllo, referenti e giurisdizionali. Ogni magistrato assegnato alle sezioni svolge, secondo un criterio di rotazione temporale, tutte le funzioni. A ciascuna sezione è assegnato un presidente di sezione e un numero di consiglieri non inferiore a tre. Il controllo concomitante su piani, programmi o progetti può essere attivato dalla Corte dei conti soltanto a richiesta del Parlamento, del Governo o dell'amministrazione pubblica interessata.
  3 Il ruolo organico del personale di magistratura della Corte dei conti resta confermato in complessive 636 unità, di cui un presidente della Corte, un presidente aggiunto della Corte, un procuratore generale, un segretario generale, 40 presidenti di sezione, 8 procuratori generali aggiunti, 504 consiglieri e 80 viceprocuratori generali. Restano invariate la progressione giuridica e la progressione economica attualmente vigenti per le qualifiche ridenominate.
  4. All'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo le parole: «fatto dannoso» sono aggiunte le parole: «indipendentemente dal momento in cui l'amministrazione o la Corte dei conti sono venuti a conoscenza del danno» e dopo le parole: «occultamento doloso del danno» sono aggiunte le seguenti: «purché realizzato con una condotta attiva,».
  5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2.02. Montaruli, Sbardella.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Rafforzamento della funzione di controllo concomitante della Corte dei conti)

  1. Su ogni piano, programma o progetto di sostegno e rilancio dell'economia nazionale, comunque denominato, la Corte dei conti, mediante apposita sezione centrale, assicura, in via esclusiva, l'immediato svolgimento del controllo concomitante di cui all'articolo 22 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. In caso di segnalazione, da parte del magistrato addetto al controllo concomitante, di gravi ritardi o di gravi violazioni concernenti il piano, programma o progetto, la sezione centrale di cui al primo periodo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, della legge 4 marzo 2009, n. 15, può nominare un commissario ad acta, che sostituisce, a ogni effetto, il dirigente responsabile dell'esecuzione del piano, programma o progetto, informandone contestualmente il Ministro competente. Le relative deliberazioni della sezione sono impugnabili dall'amministrazione interessata dinanzi alle sezioni riunite della Corte dei conti in speciale composizione, ai sensi dell'articolo 11, comma 6, lettera f), del Codice di giustizia contabile di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174.
2.03. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

Pag. 17

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

  1. Sui principali piani, programmi o progetti, comunque denominati, previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza nonché dal Piano complementare allo stesso, la Corte dei conti assicura l'immediato svolgimento del controllo concomitante di cui all'articolo 22 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. In caso di segnalazione, da parte del magistrato addetto al controllo concomitante sul singolo piano, programma o progetto, di gravi ritardi o di gravi violazioni, la Corte dei conti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, della legge 4 marzo 2009, n. 15, ne dà comunicazione all'amministrazione competente ai fini dell'adozione dei necessari provvedimenti correttivi, di procedimenti disciplinari nonché ai fini della responsabilità dirigenziale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2.04. Penza, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Rafforzamento della funzione di controllo concomitante della Corte dei conti)

  1. Su ogni piano, programma o progetto di sostegno e rilancio dell'economia nazionale, comunque denominato, la Corte dei conti, mediante apposita sezione centrale, assicura, in via esclusiva, l'immediato svolgimento del controllo concomitante di cui all'articolo 22 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.
2.05. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

ART. 3.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: al pubblico ufficiale responsabile con le seguenti: ai dirigenti e ai funzionari pubblici responsabili.
*3.2. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
*3.3. Zaratti, Dori.
*3.4. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: euro 150 fino a due annualità con le seguenti: euro 1.000 fino a trenta mesi.
3.5. Zaratti, Dori.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: euro 150 con le seguenti: euro 1.000.
3.6. Zaratti, Dori.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: da euro 150 con le seguenti: da una mensilità.
3.7. Penza, Auriemma, Alfonso Colucci, Alifano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

ART. 4.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 23, comma 3, del codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole: «può essere affidato» sono sostituite dalle seguenti: «è affidato preferibilmente»;

Pag. 18

   b) il secondo periodo è soppresso.
4.1. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Al comma 1, capoverso 6-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con la sentenza che esclude definitivamente la responsabilità amministrativa per accertata insussistenza del danno, ovvero, della violazione di obblighi di servizio, del nesso di causalità, del dolo o della colpa grave, il giudice non può disporre la compensazione delle spese del giudizio e liquida, a carico dell'amministrazione di appartenenza, l'ammontare degli onorari e dei diritti spettanti alla difesa.
4.2. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 51 del codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

   «7-bis. Il provvedimento irrevocabile che accoglie la domanda di cui agli articoli 314 e 315 del codice di procedura penale è comunicato al competente procuratore generale della Corte dei conti, ai fini dell'eventuale avvio del procedimento di responsabilità.».
4.3. Enrico Costa, Calderone, Patriarca.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Dopo l'articolo 67 del codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, sono inseriti i seguenti:

«Art. 67-bis.
(Definizione alternativa a seguito di invito a dedurre)

   1. Con funzione deflattiva del contenzioso di responsabilità e allo scopo di garantire un più immediato e certo incameramento di somme risarcitorie all'erario, il presunto responsabile, al quale sia stato notificato atto di invito a dedurre, al fine di definire la contestazione oggetto dell'atto di invito a dedurre in alternativa all'emissione dell'atto di citazione, può proporre al pubblico ministero, a pena di decadenza nelle deduzioni presentate ai sensi dell'articolo 72, comma 1, il pagamento in unica soluzione di una somma non superiore al 50 per cento della pretesa risarcitoria fatta valere con l'invito a dedurre. Per soggetti legati alla pubblica amministrazione da rapporto di impiego il risarcimento proposto, per ogni fatto dannoso, non può comunque superare la somma pari a tre annualità del trattamento economico complessivo annuo lordo spettante al richiedente nell'anno di inizio della condotta. Se il presunto responsabile riveste una carica onoraria, la somma proposta non può essere superiore a tre annualità del trattamento economico spettante al dirigente apicale dell'amministrazione presso cui presta servizio.
   2. Il pubblico ministero, qualora concordi con la richiesta, presenta istanza al presidente della sezione giurisdizionale per la fissazione dell'udienza ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 67-ter.
   3. La richiesta di definizione di cui al comma 1, presentata personalmente o da difensore munito di procura speciale, è inammissibile nei casi di dolo e di illecito arricchimento del danneggiante.
   4. Il pubblico ministero, qualora ritenga la richiesta inammissibile o non concordi con la somma proposta, esprime motivato avviso negativo dandone comunicazione al richiedente ed emette l'atto di citazione ai sensi dell'articolo 86.
   5. In caso di presentazione della proposta di cui al comma 1 il termine per l'emissione dell'atto di citazione di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 67 e quello di cui al comma 5 dell'articolo 74 rimangono sospesi fino al deposito dell'ordinanza di cui al comma 5 dell'articolo 67-ter.
   6. In caso di pluralità di destinatari di invito a dedurre la sospensione di cui al comma 5 opera anche nei confronti di coloro che non hanno presentato la propostaPag. 19 di cui il comma 1. Del deposito dell'ordinanza il pubblico ministero dà comunicazione ai destinatari di invito a dedurre ai soli effetti della scadenza per il deposito dell'atto di citazione.
   7. In caso di accoglimento dell'istanza, il pubblico ministero, verificato l'avvenuto tempestivo e regolare versamento della somma, dispone l'archiviazione del fascicolo istruttorio nei confronti del presunto responsabile che abbia definito la controversia in alternativa all'emissione dell'atto di citazione.
   8. In caso di rigetto dell'istanza o di mancato versamento della somma entro il termine perentorio previsto dall'articolo 67-ter, comma 6, il pubblico ministero procede alle determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione erariale.
   9. Quando il convenuto nel giudizio di responsabilità, instaurato a seguito di mancato accordo con il pubblico ministero di cui al comma 4, presenta richiesta di rito abbreviato ai sensi dell'articolo 130, il collegio, con il decreto di cui al comma 7 dell'articolo 130, determina la somma dovuta in misura non superiore a quella prevista dal comma 1, nel caso in cui valuti che il dissenso del pubblico ministero sia stato ingiustificato.

Art. 67-ter.
(Procedimento per la definizione alternativa a seguito di invito a dedurre)

   1. Il pubblico ministero deposita presso la segreteria della sezione l'istanza di cui al comma 2 dell'articolo 67-bis, unitamente al fascicolo contenente l'invito a dedurre, le fonti di prova indicate a base della contestazione, le deduzioni presentate dal destinatario dell'invito a dedurre contenenti la proposta di cui al comma 1 dell'articolo 67-bis, i documenti ad essa allegati e il proprio motivato consenso scritto.
   2. Il presidente, entro dieci giorni dal deposito della richiesta del pubblico ministero, fissa con decreto l'udienza in camera di consiglio dinnanzi al giudice monocratico, previamente designato.
   3. Tra il giorno del deposito della richiesta e l'udienza non devono decorrere più di trenta giorni.
   4. Il decreto è comunicato dalla segreteria della sezione giurisdizionale al pubblico ministero per la notifica al presunto responsabile.
   5. All'udienza il giudice monocratico, sentite le parti presenti e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, decide con ordinanza non reclamabile entro sessanta giorni dal deposito dell'istanza del pubblico ministero.
   6. Se ricorrono le condizioni di ammissibilità previste dall'articolo 67-bis, commi 1 e 3, pronuncia ordinanza di cui al comma 5 stabilendo un termine perentorio non superiore a trenta giorni per il pagamento in unica soluzione della somma concordata tra le parti e rimette gli atti al pubblico ministero per la verifica di cui al comma 7 dell'articolo 67-bis.
   7. Se la richiesta di definizione è inammissibile ai sensi dell'articolo 67-bis, commi 1 e 3, il giudice pronuncia ordinanza di cui al comma 5 con la quale rigetta la richiesta e rimette gli atti al pubblico ministero per le determinazioni di cui al comma 8 dell'articolo 67-bis.
   8. L'ordinanza di cui al comma 5 è comunicata a cura della segreteria della sezione giurisdizionale al presunto responsabile di cui al comma 1 dell'articolo 67-bis e al pubblico ministero che provvede ai sensi del comma 6 dell'articolo 67-bis.».

  1-ter. All'articolo 130 del codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 26 ottobre 2016, n. 174, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «acquisito il previo e concorde parere del pubblico ministero,» sono soppresse;

   b) al comma 2, le parole: «acquisito il previo e concorde parere del pubblico ministero» e le parole: «contestato in citazione» sono soppresse;

   c) al comma 3:

    1) alle parole: «la richiesta di rito abbreviato» sono premesse le seguenti: «Se formulata in appello»;

    2) le parole: «può essere formulata anche per la prima volta in appello,» sono sostituite dalle seguenti: «è presentata»;

Pag. 20

   d) al comma 4, la parola: «doloso» è sostituita dalla seguente: «illecito»;

   e) al comma 5, il secondo periodo è soppresso;

   f) al comma 6:

    1) al primo periodo, le parole: «alla richiesta, motivando» e le parole: «in ragione della gravità della condotta tenuta dal convenuto e dalla entità del danno» sono soppresse;

    2) il secondo periodo è soppresso;

   g) il comma 11 è abrogato.
4.4. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Guerini, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 69 del codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016 n. 174, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, la parola: «dispone» è sostituita dalla seguente: «chiede»;

   b) al comma 2, la parola: «dispone» è sostituita dalla seguente: «chiede»;

   c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

   «3. La richiesta di archiviazione, debitamente motivata, è sottoposta al visto del procuratore regionale.» ;

   d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

   «4. La richiesta di archiviazione, vistata dal procuratore generale, è comunicata al destinatario dell'invito a dedurre e alla sezione giurisdizionale regionale, unitamente al fascicolo istruttorio»;

   e) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

   «6-bis. La sezione giurisdizionale, in composizione monocratica, se accoglie la richiesta di archiviazione, decide, nella camera di consiglio a tale fine convocata, con decreto motivato e restituisce gli atti al pubblico ministero.
   6-ter. Se la sezione di cui al comma 6-bis non accoglie la richiesta, il presidente della sezione stessa, entro quarantacinque giorni, fissa la data dell'udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso al procuratore regionale, al destinatario dell'invito a dedurre e all'amministrazione danneggiata.
   6-quater. A seguito dell'udienza di cui al comma 6-ter, la sezione giurisdizionale regionale, se ritiene necessarie ulteriori indagini, le indica con ordinanza al pubblico ministero, fissando il termine indispensabile per il compimento delle stesse.
   6-quinquies. Fuori del caso previsto dal comma 6-quater, la sezione giurisdizionale regionale, quando non accoglie la richiesta di archiviazione, dispone con ordinanza che, entro quindici giorni, il pubblico ministero formuli la contestazione di responsabilità.».
4.5. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

   1-bis. All'articolo 88, comma 4, del codice di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, sulla base di criteri oggettivi e predeterminati, annualmente, dal Consiglio di presidenza della Corte dei conti».
4.6. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 130 del codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. La richiesta di rito abbreviato di cui al comma 1 può essere presentata, previo e concorde parere del pubblico ministero, dopo la notifica dell'invito a dedurre nei modi e nei termini di cui all'articolo 67, alla sezione regionale che decide Pag. 21nelle forme prescritte dai commi 5 e 6, all'udienza preliminare all'uopo fissata. In caso di accoglimento della richiesta, il collegio determina la somma dovuta e stabilisce un termine perentorio non superiore a trenta giorni per il versamento. Ove non già fissata, stabilisce l'udienza in camera di consiglio nella quale, sentite le parti, accerta l'avvenuto tempestivo e regolare versamento, in unica soluzione, della somma determinata, e definisce il giudizio con sentenza non impugnabile. In caso di non accoglimento della richiesta, ovvero in caso di omesso pagamento della somma, il collegio fissa un termine non superiore a centoventi giorni per il deposito dell'atto di citazione.».
4.7. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 130 del codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 7, il secondo periodo è soppresso;

   b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

   «8. Il presidente o il magistrato da lui delegato accerta con decreto l'avvenuto tempestivo e regolare versamento, in unica soluzione, della somma determinata».
4.8. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 170 del codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. Nei giudizi in materia di pensioni, possono essere impugnate con appello le sentenze pronunciate dalle sezioni giurisdizionali regionali, in composizione monocratica.».
4.9. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. All'articolo 213 del codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

   «3. Il pubblico ministero territorialmente competente, inoltre, notifica la sentenza con la formula esecutiva al condannato personalmente, ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, al fine di dare avvio alla esecuzione.»;

   b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

   «4. Il pubblico ministero, decorsi 180 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, senza che l'amministrazione abbia comunicato l'avvenuto pagamento ovvero la richiesta di rateizzazione da parte del debitore ai sensi dell'articolo 214, procede con l'iscrizione a ruolo del debito ai sensi della normativa concernente la riscossione dei crediti dello Stato e degli enti locali e territoriali.»;

  1-ter. L'articolo 214 del codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, è sostituito dal seguente:

«Art. 214.

   1. A seguito della notifica del titolo esecutivo, il debitore può chiedere di procedere al versamento diretto delle somme da lui dovute presso la Tesoreria dell'amministrazione o ente titolare del credito, con imputazione all'apposita voce di entrata del bilancio.
   2. A richiesta del debitore, il pagamento o il recupero possono essere effettuatiPag. 22 a mezzo di un piano di rateizzazione. Il piano di rateizzazione è determinato dall'ufficio competente, tenuto conto dell'ammontare del credito e delle condizioni economiche e patrimoniali del debitore ed è sottoposto alla previa approvazione del pubblico ministero territorialmente competente. Il mancato versamento di cinque rate anche non consecutive determina la decadenza dal beneficio della rateizzazione.
   3. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, l'amministrazione dovrà tempestivamente comunicare al pubblico ministero l'avvenuto versamento ovvero la richiesta di rateizzazione da parte del debitore e dare comunicazione dell'eventuale decadenza dal beneficio.
   4. La riscossione del credito erariale è, in ogni caso, effettuata mediante iscrizione a ruolo ai sensi della normativa concernente, rispettivamente, la riscossione dei crediti dello Stato e degli Enti locali e territoriali.»;

  1-quater. L'articolo 215 del codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, è sostituito dal seguente:

«Art. 215.

   1. A seguito dell'iscrizione a ruolo, il concessionario della riscossione può chiedere l'iscrizione di ipoteca sui beni del debitore per un importo pari a quello liquidato nella decisione della Corte dei conti, nonché alle spese di iscrizione di ipoteca e con l'espressa indicazione della misura degli interessi legali, ai sensi dell'articolo 2855, secondo comma, del codice civile.
   2. L'Agente della riscossione è tenuto a notificare al debitore una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca di cui al comma 1.»;

  1-quinquies. L'articolo 216 del codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, è sostituito dal seguente:

«Art. 216.

   1. Il credito erariale è assistito da privilegio ai sensi dell'articolo 2750 del codice civile. Ai fini del grado di preferenza, il privilegio per il credito erariale derivante da condanna della Corte dei conti sui beni mobili e sui beni immobili segue, nell'ordine, quelli per i crediti indicati, rispettivamente, negli articoli 2778 e 2780 del codice civile.».
4.10. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Assunzione personale Corte dei conti)

  1. La Corte dei conti è autorizzata ad assumere a tempo indeterminato, anche mediante avvio di procedure concorsuali:

   a) personale dirigenziale di livello non generale e personale non dirigenziale, nel limite di spesa di euro 5.638.577 per l'anno 2025 e di euro 16.915.730 annui a decorrere dall'anno 2026;

   b) referendari della Corte dei conti, nel limite complessivo di spesa di euro 5.646.929 per l'anno 2025, di euro 9.858.687 annui per gli anni 2026 e 2027, di euro 10.215.137 per l'anno 2028, di euro 11.194.460 per l'anno 2029, di euro 11.294.027 annui per gli anni 2030 e 2031, di euro 11.700.260 per l'anno 2032, di euro 15.392.183 annui per gli anni 2033 e 2034 e di euro 15.681.574 annui a decorrere dall'anno 2035.
4.01. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Assunzione personale Corte dei conti)

  1. La Corte dei conti è autorizzata a bandire e ad assumere tutte le unità di Pag. 23personale necessarie per lo svolgimento delle funzioni istituzionali attribuite, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, nell'ambito delle risorse finanziarie annualmente al bilancio autonomo della Corte dei conti pari, a decorrere dall'anno 2025, allo 0,5 per mille delle spese finali del bilancio dello Stato.
4.02. Alfonso Colucci, Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Alifano, Auriemma, Penza.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Assunzione personale Corte dei conti)

  1. Al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni di cui alla presente legge è autorizzato l'ampliamento della dotazione organica del personale di magistratura e del personale amministrativo della Corte dei conti. La Corte dei conti può altresì avvalersi dei soggetti ammessi al tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 25-bis delle norme di attuazione del codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 2 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, e dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze» per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4.03. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Potenziamento organico Corte dei conti)

  1. Al fine di garantire la piena operatività in materia di funzioni di controllo e consultive della Corte dei conti, il Ministero della giustizia è autorizzato a indire una procedura concorsuale pubblica per l'assunzione, anche in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, di venti unità con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata una spesa di personale nei limiti di euro 1.500.000 annui a decorrere dall'anno 2025.
  2. Agli oneri di cui al presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
4.04. Zaratti, Dori.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Disposizioni transitorie)

  1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai procedimenti e ai giudizi pendenti, non definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della presente legge.
*4.05. Paolo Emilio Russo.
*4.06. Montaruli, Sbardella.

Pag. 24

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

  1. All'articolo 20, comma 32, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo le parole: «Segretario generale della Corte dei conti» sono inserite le seguenti: «, individuate anche le eventuali risorse da destinare allo sviluppo del Poliambulatorio Montezemolo per incrementare le prestazioni rese al servizio sanitario nazionale,».
4.07. Montaruli, Sbardella.