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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 6 novembre 2024
397.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO
Pag. 148

ALLEGATO 1

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027. C. 2112-bis Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 24.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, dopo la lettera d) è inserita la seguente:

   «d-bis) personale di condotta ai treni; personale di accompagnamento ai treni; verificatore ai rotabili (treni); istruttori di condotta ai treni (quadri) facenti parte dell'esercizio ferroviario.».

  Conseguentemente all'articolo 121 sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 110 milioni di euro per l'anno 2025 e di 190 milioni di euro per l'anno 2026, di 180,5 milioni di euro per l'anno 2027, di 175,5 milioni di euro per l'anno 2028, di 172,8 milioni di euro per l'anno 2029, di 171,4 milioni di euro per l'anno 2030, di 169,2 milioni di euro per l'anno 2031, di 162,8 milioni di euro per l'anno 2032, di 160,4 milioni di euro per l'anno 2033 e di 157,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034.
2112-bis/XI/24.1. Soumahoro.

ART. 30.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

  10-bis. All'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Il contributo addizionale è applicato nella misura del 2,8 per cento per i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato a cui è apposto un termine di durata non superiore a tre mesi, nella misura del 4,5 per cento per i contratti a cui è apposto un termine di durata non superiore a un mese e nella misura del 7,5 per cento per i contratti a cui è apposto un termine di durata non superiore a una settimana.».
2112-bis/XI/30.1. Scotto, Sarracino, Fossi, Gribaudo, Laus, Guerra.

ART. 34.

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità per le lavoratrici e i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari)

  1. All'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Si applicano altresì le disposizioni di cui agli articoli 54 e 55. Alle lavoratrici e i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari si applica la disciplina di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22».

  Conseguentemente all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni con le seguenti: 100 milioni e le parole: 200 milioni con le seguenti: 180 milioni.
2112-bis/XI/34.01. Soumahoro.

Pag. 149

ALLEGATO 2

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027. C. 2112-bis Governo.

RELAZIONE APPROVATA

  La XI Commissione,

   esaminato, limitatamente alle parti di competenza, il disegno di legge C. 2112-bis, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e il bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027;

   ricordato che il disegno di legge di bilancio si articola nella sezione prima, recante le misure normative tese a realizzare gli obiettivi di finanza pubblica indicati nei documenti programmatici di bilancio, e nella sezione seconda, dedicata alle previsioni di entrata e di spesa e recante variazioni della legislazione vigente di spesa non determinate da innovazioni normative;

   esaminati, per quanto di competenza, gli stati di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027, di cui, rispettivamente, alle Tabelle n. 2 e n. 4, annesse al disegno di legge;

   osservato che, per quanto riguarda lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il disegno di legge di bilancio 2025-2027 autorizza spese finali, in termini di competenza, pari a 191.884,2 milioni di euro nel 2025, a 184.299 milioni di euro per il 2026 e 182.900 milioni di euro per il 2027;

   evidenziato, nel merito, che la manovra finanziaria in oggetto reca, nel suo complesso, una serie di misure volte a sostenere e promuovere la crescita del Paese ed introduce interventi finalizzati a rafforzare e migliorare il tessuto socio-economico nazionale;

   rilevato, infatti, come il provvedimento rechi misure in materia di sostegno ai redditi, interventi sui contratti dei dipendenti pubblici in base a nuove disposizioni sul trattamento accessorio e sul rifinanziamento del fondo per la contrattazione collettiva nazionale per il personale pubblico, misure in materia di trattenimento in servizio e di flessibilità in uscita, misure in materia di pensioni minime, di perequazione automatica dei trattamenti pensionistici dei residenti all'estero, di previdenza complementare, di trattamenti di disoccupazione in favore dei lavoratori rimpatriati, di ammortizzatori sociali e di formazione per l'attuazione del programma Garanzia Occupabilità Lavoratori, misure in materia di congedi parentali e di decontribuzione per le lavoratrici madri e di formazione delle donne vittime di violenza;

   considerato, in particolare, che l'articolo 23 prevede un incentivo per la prosecuzione dell'attività lavorativa da parte di lavoratori dipendenti, pubblici e privati, rientranti in alcune fattispecie di conseguimento dei requisiti per il trattamento pensionistico anticipato;

   preso atto che l'articolo 25 prevede, per i trattamenti pensionistici, in via aggiuntiva rispetto alla disciplina della perequazione automatica dei medesimi, un incremento transitorio – con riferimento alle mensilità relative agli anni 2025 e 2026 – per i casi in cui il complesso dei trattamenti pensionistici di un soggetto sia pari o inferiore al trattamento minimo del regime generale INPS;

   apprezzato il contenuto dell'articolo 30, che proroga alcune misure di sostegno al reddito, quali l'indennità per i lavoratori della pesca e dei call-center, l'integrazione al reddito per i dipendenti ex-Ilva, il trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese che operano in aree di crisi industriale complessa, che cessano Pag. 150l'attività o in caso di riorganizzazione o crisi aziendale, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale;

   considerato che l'articolo 34 prevede, con riferimento ai lavoratori dipendenti e limitatamente a un periodo o a un complesso di periodi compresi entro il sesto anno di vita del bambino – ovvero entro il sesto anno dall'ingresso in famiglia del minore nel caso di adozione o affidamento – un elevamento della misura dell'indennità per congedo parentale;

   rilevato che l'articolo 68 estende ai periodi d'imposta 2025, 2026 e 2027, la disciplina più favorevole – rispetto a quella stabilita a regime – in materia di esclusione dal computo del reddito imponibile del lavoratore per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore medesimo (fringe benefits);

   considerato che l'articolo 72 proroga fino al 31 dicembre 2024, con riferimento ai contratti di lavoro subordinato stipulati entro il 30 giugno 2024, l'esonero parziale dei contributi dovuti dai datori di lavoro del settore privato operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia (decontribuzione Sud),

  delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.

Pag. 151

ALLEGATO 3

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull'istituzione dell'organizzazione governativa internazionale GCAP, fatta a Tokyo il 14 dicembre 2023. C. 2100 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

  La XI Commissione,

   esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 2100, approvato dal Senato, che prevede la ratifica e l'esecuzione della Convenzione sull'istituzione dell'organizzazione governativa internazionale GCAP, fatta a Tokyo il 14 dicembre 2023;

   rilevato che l'accordo di cui si propone la ratifica prevede l'istituzione di una nuova organizzazione internazionale, dotata di personalità giuridica, incaricata di gestire progettazione e sviluppo di una piattaforma aerea di 6a generazione costituita da Italia, Regno Unito e Giappone, che sostituisce la Svezia, originario partecipante del programma;

   rilevato inoltre che l'organizzazione realizzerà tecnologie innovative con rilevanti ricadute in termini di occupazione, competenze e know-how per tutto l'ecosistema industriale nazionale, introducendo pertanto l'opportunità di costituire il laboratorio scientifico-tecnologico nazionale e di proiettare in un unico programma di lunga durata la visione strategica di sicurezza dell'Italia;

   preso atto che il fabbisogno di personale dell'Agenzia GCAP per la sua fase iniziale ammonta a circa 150 unità, divise equamente tra le Parti, che a partire da agosto 2025 esso raggiungerà una cifra compresa tra le 380 e le 420 unità e che il personale italiano impiegato nell'Agenzia GCAP sarà prevalentemente personale delle Forze armate;

   considerato che il personale dell'Agenzia sarà costituito principalmente da funzionari delle amministrazioni delle Parti, in possesso dell'adeguata competenza, tenendo conto dei rispettivi contributi delle Parti, con la possibilità di assumere persone che non siano dipendenti pubblici e, nel caso ci sia bisogno di particolari competenze, per un periodo di tempo limitato, personale di Paesi terzi,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 152

ALLEGATO 4

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali. C. 30 Brambilla e abb.

PARERE APPROVATO

  La XI Commissione,

   esaminato, per quanto di competenza, la proposta di legge C. 30 Brambilla, recante modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali, come risultante dalle proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente, cui sono abbinate le proposte di legge C. 468 Dori, C. 842 Rizzetto, C. 1109 Bruzzone e C. 1393 Zanella;

   preso atto che provvedimento, perseguendo l'obiettivo di rafforzare la tutela degli animali, interviene in primo luogo sul codice penale inasprendo le pene attualmente previste per i reati commessi in danno di animali, ampliando l'ambito di applicabilità di fattispecie penali esistenti, introducendo nuove fattispecie penali e nuove aggravanti;

   considerato che il provvedimento inoltre reca l'introduzione delle sanzioni applicabili agli enti coinvolti nella commissione di taluni reati contro gli animali, la disciplina delle attività di polizia giudiziaria nell'ambito delle attività di prevenzione e contrasto ai reati in danno di animali, la previsione di centri di accoglienza per gli animali vittime di reato nonché di percorsi formativi specifici per gli alunni in materia di etologia comportamentale degli animali e del loro rispetto,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.