ALLEGATO
DL 137/2024: Misure urgenti per contrastare i fenomeni di violenza nei confronti dei professionisti sanitari, socio-sanitari, ausiliari e di assistenza e cura nell'esercizio delle loro funzioni nonché di danneggiamento dei beni destinati all'assistenza sanitaria. C. 2128, approvato dal Senato.
PARERE APPROVATO
Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 2128, approvato dal Senato, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 2024 n. 137, recante misure urgenti per contrastare i fenomeni di violenza nei confronti dei professionisti sanitari, socio-sanitari, ausiliari e di assistenza e cura nell'esercizio delle loro funzioni nonché di danneggiamento dei beni destinati all'assistenza sanitaria;
rilevato che:
il provvedimento, secondo quanto precisato nel preambolo, risponde alla straordinaria necessità e urgenza, attesa la recrudescenza di gravi episodi di violenza in danno dei professionisti e delle strutture sanitarie pubbliche in particolare nei pronto soccorso, di adottare misure idonee a costituire un valido ed effettivo apparato di deterrenza e contrasto a tali episodi che colpiscono e mortificano il personale addetto a tali funzioni e rischiano di depauperare il patrimonio sanitario pubblico;
il provvedimento modifica, all'articolo 1, gli articoli 583-quater e 635 del codice penale, al fine di estendere l'ambito di applicazione delle sanzioni previste per il delitto di lesioni procurate agli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni alle lesioni procurate al personale che svolge servizi di sicurezza complementari e di introdurre la fattispecie di danneggiamento di cose destinate al servizio sanitario o socio-sanitario;
il provvedimento modifica altresì, all'articolo 1, gli articoli 380, 382-bis e 550 del codice di procedura penale in materia di applicabilità dell'arresto obbligatorio in flagranza, dell'arresto in flagranza differita e del procedimento con citazione diretta a giudizio;
ritenuto che:
per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:
il provvedimento è riconducibile alle materie «giurisdizione e norme processuali» e «ordinamento penale», attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione,
esprime
PARERE FAVOREVOLE.