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CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 12 novembre 2024
400.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO
Pag. 72

ALLEGATO 1

5-03089 Merola: Dati relativi alla raccolta derivante dal gioco fisico e online e ai conti-gioco.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame l'Onorevole interrogante, con riferimento sia al gioco fisico che online, chiede di conoscere il quadro complessivo della raccolta totale del 2023 suddivisa per gioco telematico e rete fisica, il numero di conti-gioco per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023 e di quanti ne risultano attivi ad oggi, il numero dei citati conti-gioco che hanno avuto movimentazioni di denaro e sono risultati attivi per ogni annualità nonché quale sia l'ammontare delle somme depositate nei citati conti-gioco, suddiviso per annualità.
  Al riguardo, sentita l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, si rappresenta quanto segue.
  Giova preliminarmente osservare che la normativa vigente prevede che ogni singolo giocatore possa aprire un solo conto di gioco per operatore/concessionario. Si precisa, altresì, che la raccolta del gioco su rete fisica per il 2023 è stata pari a 65 miliardi di euro, con un incremento rispetto al 2022 del 3,6 per cento, e non del 7,8 per cento, come invece riferito nel documento di sindacato ispettivo in esame.
  Per quanto riguarda le stime relative alla raccolta complessiva del gioco, si conferma che, considerate le proiezioni, la raccolta per il 2024 crescerà rispetto al 2023 di un ulteriore 4-5 per cento.
  Nell'anno 2022 la raccolta totale del gioco fisico è stata pari a euro 62.890.943.172,37, mentre quella del gioco online pari a euro 73.088.327.263,56.
  Per il 2023, invece, la raccolta è risultata pari a euro 65.159.569.731,72 per il gioco fisico e a euro 82.553.456.066,90 per il gioco online.
  Con riferimento, poi, ai dati relativi ai conti di gioco si rileva quanto segue.
  A inizio novembre 2024 risultano attivi n. 15.822.960 conti di gioco. I conti giocanti sono, invece, 7.410.224.
  Alla data dell'11 novembre 2024, inoltre, risultano 20.711.252 conti dormienti e 15.340.585 conti definitivamente chiusi.
  Nella tabella seguente sono riportati i valori distinti per singola annualità, al 31 dicembre di ciascun anno.

  ANNO

  Conti giocanti

  Conti attivi

  2019

  4.984.379

  9.651.403

  2020

  5.775.802

  11.334.833

  2021

  6.677.775

  12.699.681

  2022

  7.064.246

  13.902.861

  2023

  7.908.370

  15.207.386

  Con riferimento alla richiesta relativa «all'ammontare delle somme depositate», si rappresenta che tale importo, in continuo cambiamento, è strettamente legato all'ammontare delle vincite conseguite e delle ricariche effettuate. Tale dato, inoltre, è condizionato all'ultimo accesso con login effettuato dal giocatore e, quindi, non può ritenersi mai effettivamente consolidato.
  Pertanto, al fine di fornire un quadro finanziario utile a definire la portata delle Pag. 73somme transitate sui conti di gioco, si forniscono, di seguito, i dati concernenti le ricariche e i prelievi effettuati sui conti di gioco al 31 dicembre di ogni annualità.

  ANNO

  RICARICHE

  PRELIEVI

  2019

  4.214.428.881

  2.667.140.150

  2020

  5.522.702.105

  3.220.088.456

  2021

  8.120.752.005

  4.929.603.682

  2022

  8.739.352.153

  5.194.255.438

  2023

  10.384.936.454

  6.614.929.314

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ALLEGATO 2

5-03090 Centemero: Rilevazione a fini fiscali di trasferimenti da o verso l'estero di denaro, titoli e valori riferiti alle cripto-attività.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti fanno riferimento agli obblighi di comunicazione all'Agenzia delle entrate dei dati relativi ai trasferimenti di denaro, titolo e valori effettuati attraverso intermediari bancari e finanziari e altri operatori di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 167 del 1990.
  In particolare, gli Onorevoli richiamano il provvedimento dell'Agenzia delle entrate n. 224381 del 9 maggio scorso, relativo agli obblighi di comunicazione degli operatori interessati, segnalando che «in molti casi i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale e di portafoglio digitale non dispongono di tutti i dati relativi alle controparti con cui i propri clienti effettuano transazioni in cripto-attività» in quanto le infrastrutture a registro distribuito nelle quali avvengono gli scambi di cripto-attività non prevedono l'obbligo di identificazione dei partecipanti i quali sono identificati mediante codici alfanumerici non associati a dati identificativi dei soggetti coinvolti.
  Gli Interroganti evidenziano, inoltre, che i prestatori di servizi di cripto-attività non hanno alcun obbligo di procedere alla raccolta e verifica dei dati personali dei soggetti coinvolti nelle operazioni in cripto-attività.
  A parere degli Interroganti, quindi, è necessario chiarire che «ai fini della rilevazione fiscale di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 167 del 1990 e successive modificazioni e integrazioni il titolare del trattamento sia autorizzato alla sola comunicazione dei dati riferiti ai trasferimenti da o verso l'estero, non ricomprendendo anche i dati personali esclusi dalla categoria dei trasferimenti da e per l'estero».
  Ciò premesso, gli Onorevoli interroganti chiedono se e quali iniziative, anche di carattere normativo, si intendano assumere in proposito.
  Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  L'articolo 1, comma 129, legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio per il 2023) ha introdotto una disciplina fiscale delle operazioni in cripto-attività modificando, tra l'altro, le disposizioni in materia di monitoraggio delle operazioni con l'estero previste dal decreto-legge n. 167 del 1990.
  Tale decreto, all'articolo 1, stabilisce che gli intermediari che intervengono nei trasferimenti di mezzi di pagamento di cui all'articolo 1, comma 2, lettera s), del decreto legislativo n. 231 del 2007 (recante la disciplina antiriciclaggio), da o verso l'estero, sono tenuti a trasmettere all'Agenzia delle entrate i dati acquisiti in occasione dell'adeguata verifica della clientela in relazione a tali operazioni, anche se effettuate in valuta virtuale, di importo almeno pari a 5.000 euro.
  Sono oggetto dei predetti obblighi di comunicazione solo le operazioni eseguite in favore o per conto di persone fisiche, enti non commerciali e società semplici o associazioni equiparate.
  La disposizione in argomento, in particolare, è stata modificata al fine di ricomprendere i prestatori di servizi di portafoglio digitale (di cui all'articolo 3, comma 5, lettera i-bis, del decreto legislativo n. 231 del 2007) tra gli operatori non finanziari che sono tenuti agli adempimenti ivi previsti, e le criptoattività tra le attività oggetto del monitoraggio.
  I prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale di cui all'articolo 3, comma 5, lettera i), del decreto legislativo n. 231 del 2007, erano già ricompresi tra i soggetti Pag. 75obbligati a seguito delle modifiche operate dal decreto legislativo n. 90 del 2017.
  Dal 1° gennaio 2023, quindi, oltre ai prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale, anche i prestatori di servizi di portafoglio digitale devono effettuare le comunicazioni previste dal citato articolo 1 del decreto-legge n. 167 del 1990 e tali comunicazioni devono avere ad oggetto tutte le cripto-attività, non solo le cripto-valute.
  Per quanto riguarda l'assenza, per i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale e per i prestatori di servizi di portafoglio digitale, dell'obbligo di raccogliere i dati personali della clientela, si ritiene, in linea generale, che, in presenza di un obbligo di trasmissione di determinati dati a una determinata Autorità, l'obbligo di rilevazione del dato sia implicito.
  Relativamente al caso in esame, premesso, peraltro, che la disciplina sul monitoraggio fiscale fa ampiamente riferimento alla disciplina sull'antiriciclaggio, sia relativamente all'individuazione dei soggetti tenuti agli obblighi di monitoraggio che all'individuazione dei dati da trasmettere all'Agenzia delle entrate, si fa presente che i dati relativi ai trasferimenti e alle movimentazioni da e verso l'estero da trasmettere all'Agenzia delle entrate, pur non essendo oggetto di una «autonoma rilevazione», coincidono con quelli conservati e comunicati alle Autorità di vigilanza di settore ai fini antiriciclaggio.
  Nel caso specifico, oggetto della comunicazione sono i dati e i documenti conservati ai sensi dell'articolo 31, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 1997; in particolare i dati analitici da comunicare sono:

    la data di instaurazione del rapporto continuativo o del conferimento dell'incarico;

    i dati identificativi del cliente, del titolare effettivo e dell'esecutore e le informazioni sullo scopo e la natura del rapporto o della prestazione;

    la data, l'importo e la causale dell'operazione;

    i mezzi di pagamento utilizzati.

  Il comma 2 del predetto articolo 1 del decreto-legge n. 167 del 1990 prevede che i dati relativi ai trasferimenti e alle movimentazioni «oggetto di rilevazione ai sensi del comma 1» sono trasmessi all'Agenzia delle entrate con le modalità e i termini stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
  Il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 224381 del 9 maggio 2024, dando attuazione alla disciplina in oggetto, nel punto 2.2, indica i seguenti elementi informativi da comunicare relativi ai trasferimenti in argomento:

   «– la data, la causale, l'importo e la tipologia dell'operazione, ivi compresi i mezzi di pagamento utilizzati;

   – l'eventuale rapporto continuativo movimentato e la relativa data di instaurazione, ovvero in caso di operazione fuori conto, l'eventuale presenza di contante reale,

   – i dati identificativi, compreso l'eventuale stato estero di residenza anagrafica, delle persone fisiche, enti non commerciali, società semplici e associazioni equiparate, che dispongono l'ordine di pagamento;

   – i dati identificativi delle persone fisiche, enti non commerciali, società semplici e associazioni equiparate destinatari dell'ordine di accreditamento, compreso l'eventuale stato estero di provenienza dei fondi, se presente;

   – qualora presenti in relazione alle tipologie di operazioni identificate dalle causali di cui all'allegato 5. Tabella Causali Analitiche, i dati identificativi dell'intermediario finanziario e degli altri soggetti esercenti attività finanziaria esteri, compreso lo stato estero di provenienza dei fondi.».

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ALLEGATO 3

5-03091 Fenu: Chiarimenti circa l'inclusione delle «forniture a piè d'opera» nel calcolo del limite del 30 per cento previsto in materia di cessione del credito e di sconto in fattura.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti fanno riferimento all'articolo 121, comma l-bis del decreto-legge n. 34 del 2020 secondo cui «L'opzione di cui al comma 1 può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Ai fini del presente comma, per gli interventi di cui all'articolo 119 gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento».
  Gli Onorevoli soggiungono che non si rinviene nella disciplina agevolativa del Superbonus una definizione del concetto di stato di avanzamento che deve essere ricercata nella normativa tecnica vigente.
  Al riguardo, gli Onorevoli richiamano l'articolo 14, comma 1, lettera d) del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 7 marzo 2018, n. 49 che definisce lo stato di avanzamento lavori (SAL) come un documento contabile che «riassume tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell'appalto sino ad allora. Tale documento, ricavato dal registro di contabilità, è rilasciato nei termini e modalità indicati nella documentazione di gara e nel contratto di appalto, ai fini del pagamento di una rata di acconto; a tal fine il documento deve precisare il corrispettivo maturato, gli acconti già corrisposti e, di conseguenza, l'ammontare dell'acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le prime due voci ...».
  In particolare, in merito ai SAL, gli Interroganti rilevano che è discussa la possibilità di considerare le cosiddette forniture a piè d'opera ai fini della spesa utile ai fini del raggiungimento del limite di avanzamento previsto dal predetto articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020.
  Tutto ciò premesso, Gli Onorevoli interroganti chiedono di sapere «se (si) conferma la possibilità di considerare le forniture a piè d'opera, regolarmente fatturate e pagate nonché eseguite in cantiere, utili ai fini del calcolo del limite del 30 per cento previsto in materia di cessione del credito e sconto in fattura in luogo delle detrazioni fiscali e, in caso contrario, quale sia la loro corretta imputazione ai fini del SAL».
  Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si rappresenta quanto segue.
  La nozione di SAL di cui all'articolo 14, comma 1, lettera d) del decreto ministeriale n. 49 del 2018 è confluita nell'allegato II.14 del decreto legislativo n. 36 del 2023 all'articolo 12 comma 1 lettera d), il quale prevede, che lo stesso rientra fra i diversi documenti contabili, predisposti e tenuti dal direttore dei lavori (o dai direttori operativi o dagli ispettori di cantiere, se dal medesimo delegato), da sottoscriversi contestualmente alla sua compilazione nel rispetto della cronologia di inserimento dei dati.
  Lo stato di avanzamento lavori (SAL), è, dunque, un atto, «ricavato dal registro di contabilità, funzionale al pagamento di rate di acconto» in favore dell'esecutore, dove vengono riassunte «tutte le lavorazioni eseguite dall'inizio dell'appalto fino al momento di emissione».
  Il direttore dei lavori, dal canto suo, procede quindi, in attuazione della sua funzione di controllo della spesa legata all'esecuzione dell'opera o dei lavori, attraverso la compilazione del documento contabile in esame, all'accertamento e alla Pag. 77registrazione di tutti i fatti producenti spesa contemporaneamente al loro accadere, affinché possa sempre rilasciare gli stati d'avanzamento dei lavori entro il termine fissato nella documentazione di gara e nel contratto, ai fini dell'emissione dei certificati per il pagamento degli acconti di competenza del RUP.
  Per completezza, si segnala, come il legislatore, da parte sua, sia, comunque, ulteriormente intervenuto in subiecta materia, allorché, nel decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, in relazione agli appalti pubblici di lavori, al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, ha ritenuto di dover commisurare la revisione dei prezzi agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori (confronta articolo 26, commi 5-ter, 6-bis, 6-ter, 6-quinquies), con ciò, intendendo implicitamente superare, seppure con riferimento solo a tali ipotesi, il principio contabile della corrispondenza (e contestualità) fra quanto registrato e quanto effettivamente realizzato e riscontrabile nella realtà del cantiere.
  Una lettura «a contrario» di tale normativa, da interpretarsi in combinato disposto con le previsioni del vigente codice dei contratti pubblici, così come confermate anche dalla costante giurisprudenza in materia, suggerisce, pertanto, di includere ordinariamente nella nozione di SAL solo le prestazioni effettivamente realizzate in cantiere.
  Tale tesi troverebbe conferma nello stesso decreto cosiddetto «Asseverazioni» (decreto ministeriale 6 agosto 2020) e, segnatamente, nell'Allegato 2, il quale, nel disciplinare le asseverazioni del tecnico, fa esclusivo riferimento a lavori «realizzati».

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ALLEGATO 4

5-03088 Gebhard: Chiarimenti circa l'imponibilità ad IVA dell'indennità di occupazione temporanea di un terreno ad uso agricolo.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame l'Onorevole interrogante fa riferimento agli articoli 49 e 50 del Testo Unico delle disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità (decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001) ai sensi dei quali, in caso di occupazione temporanea di aree non soggette a esproprio, viene riconosciuta al proprietario un'indennità per l'occupazione.
  In particolare, l'Interrogante segnala che le cennate occupazioni possono essere autorizzate in favore della ditta esecutrice (general contractor) delle opere pubbliche, la quale occupa materialmente l'area e ha l'obbligo di corrispondere l'indennità direttamente al proprietario, in conformità a un decreto di occupazione emesso dall'autorità competente.
  Tanto premesso, l'Onorevole, richiamando il caso di un'occupazione temporanea di un terreno a uso agricolo, situato nella zona omogenea «E» ai sensi dell'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968 e di proprietà di un imprenditore agricolo che lo utilizza come bene patrimoniale per l'attività frutticola, chiede di fornire chiarimenti circa l'imponibilità ai fini IVA dell'indennità per occupazione temporanea, corrisposta direttamente dalla ditta esecutrice ai sensi degli articoli 49 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001.
  Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  L'Agenzia delle entrate, con la risposta all'istanza di interpello n. 232 del 2021, ha affrontato – sebbene agli effetti del comparto impositivo del registro – il tema della qualificazione giuridica da attribuirsi all'indennità di occupazione temporanea.
  In tale sede, è stato evidenziato che l'occupazione temporanea: «(...) si concretizza, dal punto di vista amministrativo, in un provvedimento con cui la Pubblica Amministrazione ordina coattivamente in favore del beneficiario l'apprensione del possesso del fondo privato o perché funzionale alla fruizione di specifiche utilità necessarie all'esecuzione di un'opera di interesse pubblico, destinata a cessare con l'esigenza che ne giustifica la previsione, o perché imposta dalla necessità di fronteggiare pubbliche calamità o situazioni di forza maggiore ... La figura di tale forma di occupazione temporanea, non finalizzata all'esproprio, ma ad altre esigenze (ed, occupazione meramente detentiva), così come precisato dalla Suprema Corte di cassazione con la sentenza del 9 febbraio 2011, n. 3167 del 2011 “si avvicina all'istituto della requisizione temporanea, poiché entrambi gli istituti in comune presentano i caratteri della temporaneità dell'occupazione finalizzata a sopperire ad un'esigenza pubblica contingente e non all'acquisizione definitiva della titolarità di quel bene” (cfr. Cass. civ., Sez. 1a, 06/08/2008, n. 21249). Tanto premesso, al fine di risolvere il caso proposto, è utile il riferimento al canone ermeneutico previsto in materia di imposta di registro dalla previsione di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986 secondo cui l'imposta “è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo”».
  Conseguentemente, nella citata risposta ad interpello è stato ritenuto che: «Alla luce di tale disposizione, il delineato quadro giuridico, comportante la previsione, nell'ambito del procedimento amministrativoPag. 79 in oggetto, di una indennità derivante dall'occupazione temporanea sopra descritta a seguito dall'emanazione dei relativi provvedimenti di carattere autoritativo rende incompatibile l'inquadramento della fattispecie proposta nell'ambito delle disposizioni previste dal TUR in materia di tassazione dei contratti di locazione. (...) Nel caso in esame, (...), l'indennizzo riconosciuto a seguito del provvedimento di occupazione temporanea integra il ristoro del pregiudizio occorso per la perdita del godimento delle aree occupate dalla P.A. a seguito di un provvedimento autoritativo legalmente dato. Tale circostanza determina l'impossibilità di assimilare il riconoscimento della indennità in esame alla previsione di un corrispettivo contrattuale, pagato per la locazione di un fondo, che – come anticipato – costituisce, invece, un atto di natura negoziale perfezionato per effetto del consenso tra le parti».
  Pertanto, deve evidenziarsi che l'indennità prevista dal provvedimento di occupazione temporanea, concessa per la perdita del godimento dell'area da parte del proprietario in seguito a un provvedimento autoritativo, ha natura indennitaria e non sinallagmatica e, pertanto, non soggetta a IVA per carenza del presupposto oggettivo.
  Tutto ciò premesso, considerato tuttavia che il quesito posto dall'Interrogante attiene a una fattispecie concreta, caratterizzata peraltro da peculiarità – come, ad esempio la presenza della figura del general contractor, i cui effetti andrebbero opportunamente contestualizzati con una specifica istruttoria – l'Agenzia delle entrate rappresenta che in questa sede non è possibile esaminare il quesito stesso in modo compiuto, occorrendo, a tal fine, la presentazione di una mirata istanza di interpello.