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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 13 novembre 2024
401.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
ALLEGATO
Pag. 149

ALLEGATO 1

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali. C. 30 Brambilla e abb.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XII Commissione,

   esaminata, per le parti di competenza, la proposta di legge recante «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali», quale risultante dalle proposte emendative approvate (C. 30 Brambilla e abbinate),

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 150

ALLEGATO 2

DL 145/2024: Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali. C. 2088 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XII Commissione,

   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 145 del 2024, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali (C. 2088 Governo),

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 151

ALLEGATO 3

5-03099 Zanella: Iniziative per l'erogazione gratuita di strumenti per il controllo dell'indice di coagulazione normalizzato (INR) ai pazienti in terapia anticoagulante.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Ringrazio gli Onorevoli interroganti perché mi consentono di segnalare che gli aspetti riguardanti la delicata tematica delineata nella interrogazione in esame, sono già all'attenzione di questo Dicastero.
  Con riferimento al quesito posto, infatti preciso anzitutto che la Commissione nazionale per l'aggiornamento dei LEA e la promozione dell'appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale, nella sua nuova composizione, avrà il compito di esaminare attentamente tutte le istanze di aggiornamento dei LEA finora pervenute, anche con riguardo sia alle misure di ausilio e sostegno a vantaggio dei pazienti costretti a seguire terapie anticoagulanti sia alla previsione dell'erogazione a carico del Servizio sanitario nazionale di strumenti per il controllo dell'indice di coagulazione normalizzato, ovvero International Normalized Ratio (Inr).
  Ciò premesso, con specifico riferimento all'utilizzo dei medicinali anticoagulanti, faccio presente che l'Agenzia italiana del farmaco-AIFA, interpellata su quanto affermato nell'interrogazione, ha inteso precisare che, relativamente ai profili dell'efficacia e dei rischi della terapia anticoagulante effettuata con farmaci con i principi attivi «Warfarin» e «Aceno cumarolo», tali farmaci sono simili sia per la struttura sia per l'azione, mentre differiscono per il tempo di insorgenza dell'effetto terapeutico, che appare più rapido nel caso dello «Aceno cumarolo», e più lungo per quanto riguarda il «Warfarin», nonché per la durata dell'effetto stesso.
  Nelle fasi iniziali della terapia farmacologica, deve essere eseguito il monitoraggio per poter adattare il dosaggio del farmaco al singolo paziente.
  Quando l'indice di coagulazione del sangue si mantiene stabile, il controllo può essere eseguito ogni tre-quattro settimane.
  Preme anzitutto sottolineare che il Servizio sanitario nazionale garantisce già la presa in carico del paziente che utilizza i predetti farmaci per una piena sorveglianza tramite ospedali e ambulatori territoriali.
  Inoltre, e vado verso la conclusione, l'AIFA ha fatto presente che, a differenza dei suddetti medicinali la cui azione è meno prevedibile in quanto influenzata da diversi fattori, a disposizione e per le opportune valutazioni del prescrittore, il prontuario farmaceutico nazionale è già dotato dei farmaci «anticoagulanti orali diretti» (DOAC), detti anche «nuovi anticoagulanti orali» (NOAC), che non richiedono controlli periodici in quanto bloccano in maniera diretta ed immediata i fattori della coagulazione e, di conseguenza, il loro effetto si esaurisce una volta sospesa la loro assunzione.

Pag. 152

ALLEGATO 4

5-03100 Quartini: Misure per contenere il fenomeno di privatizzazione dei pronto soccorso.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Ringrazio gli Onorevoli interroganti e in merito al quesito ricordo prioritariamente che le funzioni di pronto soccorso ospedaliero sono garantite all'interno della rete ospedaliera dell'emergenza, alla costituzione della quale concorrono strutture di diversa complessità assistenziale ed organizzativa, poste tra loro in correlazione funzionale integrata, secondo il modello hub and spoke.
  Il decreto del Ministro della salute del 2 aprile 2015 n. 70, relativo alla definizione degli standard dell'assistenza ospedaliera, al riguardo, individua le diverse tipologie di strutture – aderenti alle condizioni di sicurezza e qualità dell'assistenza sanitaria – deputate a rispondere alle necessità d'intervento urgente e le articola su quattro livelli di operatività (pronto soccorso, dipartimenti di emergenza urgenza e accettazione (DEA) di I livello, DEA di II livello e presidio in zone particolarmente disagiate).
  Ciò premesso, devo far presente che il coinvolgimento di strutture private nell'erogazione di prestazioni di pronto soccorso può considerarsi legittimo, solo nella misura in cui dette strutture risultino accreditate ai sensi dell'articolo 8-quater del decreto legislativo n. 502 del 1992 e correttamente inserite nella Rete dell'emergenza-urgenza secondo le indicazioni della programmazione regionale, nonché in coerenza con i requisiti e gli standard di livello nazionale, di cui al decreto ministeriale n. 70 del 2015 e rientrino nell'ambito delle funzioni assistenziali specificatamente assegnate a ciascuna struttura privata accreditata attraverso la definizione del relativo accordo contrattuale, ai sensi dell'articolo n. 8-quinquies del medesimo decreto legislativo n. 502 del 92.
  Al di fuori di queste ipotesi, non appare legittima l'erogazione di prestazioni di pronto soccorso propriamente dette e può risultare tendenziosa la rappresentazione di una siffatta tipologia di assistenza offerta nei confronti dell'utenza.
  Fermo restando quanto ricordato in via generale, per quanto concerne le affermazioni dell'Onorevole interrogante relative alla regione Lombardia, riferisco che l'Assessorato alla salute ha precisato che nella regione si conferma la parità di trattamento dei pronto soccorso tra Strutture pubbliche e Strutture private accreditate a contratto.
  In conformità a quanto disposto con il decreto ministeriale n. 70 del 2015, l'assistenza emergenziale è stata organizzata in Pronto soccorso, Dipartimenti di emergenza urgenza e accettazione (DEA) di I e II livello, con un totale di 97 strutture, di cui il 29 per cento è rappresentato da Pronto Soccorso operanti in Strutture di Ricovero e Cura Accreditati e a Contratto.
  Con l'adozione della delibera di giunta regionale XII 787/2023 la regione Lombardia ha dato ulteriori indicazioni per la gestione dei percorsi di Emergenza Urgenza con particolare attenzione all'organizzazione degli OBI (unità funzionale del PS - Osservazione Breve Intensiva), alla Medicina di Emergenza e alla valorizzazione del MEU (Medico di Emergenza Urgenza).
  Per quanto concerne, inoltre, le asserzioni dell'Onorevole interrogante relative alla Regione Siciliana, riporto che, come rappresentatomi dall'Assessorato della salute, fra le molteplici iniziative poste in essere per la riduzione delle liste di attesa e della pressione ricadente su alcuni reparti ospedalieri per effetto dei trasferimenti di pazienti dai pronto soccorso, con Pag. 153decreto assessoriale n. 876 del 6 agosto 2024, «Aggregati di spesa per l'assistenza ospedaliera da privato anno 2024», è stata prevista la possibilità per le Aziende del Servizio sanitario regionale di stipulare accordi con operatori della sanità privata accreditati.
  Le Aziende Sanitarie, pertanto, valutate le aree di obiettiva carenza, hanno la possibilità di bandire apposite manifestazioni d'interesse alle quali possono aderire i predetti operatori, dando evidenza della disponibilità per disciplina, per l'eventuale trasferimento diretto da pronto soccorso, previo consenso dei pazienti.
  A tale strumento straordinario le Aziende possono ricorrere in presenza di accertata necessità non fronteggiabile con proprie risorse, debitamente documentata dal Direttore generale dell'Azienda pubblica, che ha l'onere di fornirne immediata comunicazione all'Assessorato.
  Gli accordi che le Aziende potranno stipulare in esito alle anzidette manifestazioni d'interesse, hanno durata contrattuale coincidente con la definizione dell'aggregato 2024 e non potranno superare il 5 per cento dell'aggregato provinciale ed eccedere il 5 per cento del budget assegnato alla singola struttura.
  Ad oggi, riferisce l'Assessorato della Regione Siciliana, risulta che soltanto alcune Aziende hanno provveduto a bandire le manifestazioni di interesse e che l'intervento straordinario, di cui al citato decreto assessoriale, non implica che alle strutture private accreditate sia stata affidata la gestione dell'attività di emergenza-urgenza tipica dei pronto soccorso, trattandosi di un mero trasferimento del paziente, già stabilizzato dalla struttura pubblica di emergenza, previo consenso dello stesso.

Pag. 154

ALLEGATO 5

5-03101 Furfaro: Adeguamento dell'Ospedale della Media Valle del Tevere agli standard di un presidio ospedaliero DEA I livello.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Onorevoli Interroganti, premesso e considerato che l'organizzazione dei servizi sanitari a livello regionale è rimessa alla competenza delle regioni, ho provveduto, al fine di poter rispondere al quesito, ad acquisire le necessarie informazioni dalla giunta regionale della regione Umbria che comunica al Ministero della salute quanto segue.
  Nello specifico, faccio prioritariamente presente che, al fine di dare attuazione al regolamento adottato con il decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 70, relativo alla definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi dell'assistenza ospedaliera, la regione Umbria, con deliberazione della giunta regionale-DGR n. 212 del 2016, ha adottato il «Provvedimento generale di programmazione di adeguamento della dotazione dei posti letto ospedalieri accreditati (pubblici e privati) ed effettivamente a carico del Servizio sanitario regionale».
  Secondo tale deliberazione, l'Ospedale della Media Valle del Tevere è stato configurato come Ospedale di Base del «Presidio Ospedaliero Unico» della USL Umbria 1.
  Successivamente, a causa dell'evento pandemico da COVID-19, detto Ospedale è stato configurato come «Covid Hospital», per poi riacquisire la classificazione di Ospedale di Base alla cessazione dell'emergenza sanitaria.
  Proprio la pandemia da SARS-CoV-2, ha fortemente impattato sui Servizi sanitari regionali e, pertanto, al fine di adeguare l'offerta sanitaria ai bisogni della popolazione dell'Umbria, si è resa necessaria la riconfigurazione della rete ospedaliera rispetto a quella programmata con la DGR n. 212/2016.
  Con la DGR del 28 dicembre 2023, n. 1399, quindi, l'Ospedale della Media Valle del Tevere è stato mantenuto nella programmazione come «Ospedale di base per acuti, con Pronto Soccorso attivo nelle 24 ore, con Osservazione Breve Intensiva-OBI», nell'ambito del Presidio Ospedaliero Unico della USL Umbria 1.
  In attuazione a quanto previsto dal menzionato decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 70, i posti letto per tale tipologia di ospedale riguardano le seguenti discipline:

   Area medica con posti letto di medicina generale;

   Area chirurgica con posti letto di chirurgia generale, ortopedia e traumatologia, ostetricia e ginecologia, con ricoveri ordinari e diurni in collegamento anche ai posti letto tecnici ambulatoriali, onde poter consentire le attività delle discipline chirurgiche che possono sfruttare anche la degenza di chirurgia generale;

   Area per post acuti con la riabilitazione intensiva e la lungodegenza.

  A tali posti letto, ordinari e diurni, si aggiungono gli ulteriori posti letto «tecnici», suddivisi in 4 posti per l'Area emergenza-urgenza (OBI), 18 per l'emodialisi, 8 per l'oncologia, 10 per la chirurgia ambulatoriale, per un totale di 40 posti.
  La DGR n. 1399 del 2023, ha previsto, inoltre, le attività ambulatoriali di tutte le discipline già presenti con l'utilizzo delle tecnologie in dotazione.
  Si è pertanto realizzata l'integrazione funzionale degli Ospedali di Base del Presidio Ospedaliero Unico della USL Umbria 1 (Castiglione del Lago, Assisi, Passignano, Media Valle del Tevere) con l'Azienda Ospedaliera di Perugia.Pag. 155
  L'Ospedale di Perugia, che dista 30 minuti dall'ospedale della Media Valle del Tevere è, difatti, sede di DEA di II livello, fungendo da HUB nelle seguenti reti:

   trauma, cardiologica, ictus, neonatologica, oncologica.

  I Presidi Ospedalieri di Castiglione del Lago, Assisi e Media Valle del Tevere sono Ospedali di base con sede di Pronto Soccorso, mentre l'Ospedale di Passignano ha natura riabilitativa: dette strutture costituiscono il «Presidio Ospedaliero Unico» (POU) della USL Umbria 1.
  In tal modo viene realizzata una integrazione funzionale per favorire la presa in carico dei pazienti per livelli di intensità di cura, in relazione alla presenza dei Servizi, della tecnologia e del personale dedicato.
  Inoltre, negli ambiti dei Piani di efficientamento e riqualificazione del Sistema sanitario regionale, di cui alle deliberazioni della giunta regionale dell'Umbria n. 1024 del 2022 e n. 943 del 2023, sono state previste convenzioni inter-aziendali per favorire la piena integrazione funzionale della Rete a sostegno dei percorsi di cura.
  In particolare, l'Azienda USL Umbria 1 e l'Azienda Ospedaliera di Perugia hanno stipulato una convenzione per eseguire interventi chirurgici presso i Presidi Ospedalieri Media Valle del Tevere, Assisi, Umbertide e Castiglione del Lago, elaborando anche il relativo protocollo operativo.
  Preciso inoltre che, secondo quanto riferito dalla regione Umbria, per classificare l'Ospedale della Media Valle del Tevere come DEA di I livello dovrebbero essere soddisfatti i requisiti del punto 2.3 dell'allegato 1 del decreto ministeriale n. 70 del 2015 di cui l'Ospedale non dispone.
  Segnalo infine agli On.li interroganti che nel supplemento ordinario n. 1 al «Bollettino Ufficiale» – Serie Generale – n. 53 del 16 ottobre 2024 – Leggi Regionali – Legge Regionale 15 ottobre 2024 n. 21 - «Modificazioni e integrazioni di leggi regionali», è stata prevista l'integrazione strutturale dell'ospedale della Media Valle del Tevere con l'Ospedale di Perugia in unico Presidio Ospedaliero.
  Ritengo opportuno, da ultimo, riferire che risulta che il pronto soccorso del presidio in questione registra circa 11 mila accessi totali con un tasso di accessi evitabili pari al 42 per cento e che più dell'85 per cento degli accessi esitano in condizioni di intensità molto bassa come «dimissione a domicilio» o «dimissione a strutture ambulatoriali».