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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 20 novembre 2024
407.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
Pag. 60

ALLEGATO 1

Disposizioni di interpretazione autentica in materia urbanistica ed edilizia. C. 1987.

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminato la proposta di legge C. 1987, recante disposizioni di interpretazione autentica in materia urbanistica ed edilizia;

   rilevato che:

    la relazione illustrativa della proposta di legge sottolinea che «la vetustà e l'inadeguatezza delle disposizioni legislative in materia urbanistica sono ormai evidenti alla luce delle nuove competenze in materia assunte dalle regioni e dagli enti territoriali, determinando, nel tempo, la necessità di un chiarimento interpretativo che tenga conto dell'evoluzione normativa in tale materia»;

    come parimenti evidenziato nella relazione illustrativa, la legislazione nazionale concernente gli interventi di ristrutturazione edilizia è mutata più volte nel tempo, senza tenere conto delle numerose leggi regionali che, anch'esse, hanno innovato la materia, determinando di fatto dubbi interpretativi che necessitano di urgenti chiarimenti;

    la proposta di legge si compone di un unico articolo e reca disposizioni finalizzate a risolvere il contrasto, generatosi nella giurisprudenza amministrativa, circa la corretta interpretazione dell'articolo 41-quinquies, sesto comma, della legge urbanistica (legge n. 1150 del 1942), che individua i limiti di volumi e altezze delle costruzioni nell'ambito del territorio comunale, recando l'interpretazione autentica della richiamata disposizione nonché di quelle, ad essa collegate, di cui agli articoli 8, punto 2), del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e 3, comma 1, lettera d), del Testo unico dell'edilizia (D.P.R. n. 380/2001);

   ritenuto che:

   per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

    il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia «governo del territorio», attribuita alla potestà legislativa concorrente dello Stato e delle regioni dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, rispetto alla quale, dunque, lo Stato è competente a stabilire i principi fondamentali, tra i quali, per consolidata giurisprudenza costituzionale, rientrano la qualificazione degli interventi edilizi e il loro regime,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 61

ALLEGATO 2

DL 145/2024: Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali. C. 2088 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 15.

  Al capo III, dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Mezzi e materiali destinati al controllo delle frontiere e dei flussi migratori e alle attività di ricerca e soccorso in mare)

  1. In considerazione delle speciali misure di sicurezza necessarie nell'esecuzione dei relativi contratti, l'affidamento degli appalti pubblici di forniture e servizi relativi a mezzi e materiali ceduti, destinati alla cessione o in uso a Paesi terzi per il rafforzamento delle capacità di gestione e controllo delle frontiere e dei flussi migratori nel territorio nazionale e per le attività di ricerca e soccorso in mare, è effettuato ai sensi dell'articolo 139, comma 1, lettera b), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
  2. In relazione agli appalti di cui al comma 1 non si applica l'articolo 139, comma 2, secondo periodo, del codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023.
  3. Per i contratti di cui al presente articolo al cui oggetto, atti o modalità di esecuzione è attribuita una classifica di segretezza, resta ferma la disciplina prevista dall'articolo 139 del codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023 per i contratti di cui alla lettera a) del comma 1 del medesimo articolo 139 e dalle altre disposizioni normative in materia di tutela delle informazioni classificate.
15.02. La Relatrice.

  Nel capo III, dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Disposizioni in materia di rimpatrio volontario e assistito)

  1. All'articolo 14-ter del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, dopo le parole: «comma 2-bis,» sono inserite le seguenti: «e della provenienza da Stati o territori con i quali non sono in vigore accordi di riammissione»;

   b) al comma 5, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

   «b) si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 13, comma 4, lettere a) e f), ovvero non hanno ottemperato a uno dei provvedimenti emessi dalla competente autorità in applicazione del medesimo articolo 13, comma 13».
15.03. La Relatrice.

  Al capo III, dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Modifica all'articolo 4 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di interoperabilitàPag. 62 dei sistemi informativi per le frontiere, l'immigrazione e la sicurezza)

  1. All'articolo 4, comma 2-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto-legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «La comunicazione relativa al rilascio, al rifiuto, all'annullamento o alla revoca dell'autorizzazione è effettuata, secondo le modalità previste dagli articoli 38 e 42 del predetto regolamento (UE) 2018/1240, esclusivamente tramite il servizio di posta elettronica ed è inviata all'indirizzo di posta elettronica di cui all'articolo 17, paragrafo 2, lettera g), del medesimo regolamento, fornito dal richiedente nel modulo di domanda. La notificazione si intende perfezionata nel momento dell'avvenuto invio del messaggio di posta elettronica».
15.04. La Relatrice.

  Nel capo III, dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Disposizioni relative alle procedure per il riconoscimento della protezione internazionale e all'accoglienza dei richiedenti)

  1. All'articolo 28-bis, comma 2, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

   «e-bis) richiedente che è entrato o si è trattenuto irregolarmente in Italia e ha presentato domanda di protezione internazionale, senza giustificato motivo, oltre il termine di novanta giorni dal suo ingresso in Italia».

  2. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 1, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

   «2-bis. Nel rispetto dell'articolo 20 della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, non è ammesso alle misure di accoglienza il richiedente che, senza giustificato motivo, ha presentato domanda di protezione internazionale oltre il termine di cui all'articolo 28-bis, comma 2, lettera e-bis), del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. La decisione sull'ammissione è adottata, in forma scritta e motivata, dal prefetto competente per territorio, in ragione del luogo ove è presentata la domanda di protezione internazionale e tiene conto della vulnerabilità del richiedente»;

   b) all'articolo 8, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

   «2-bis. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 1, commi 2 e 3, l'accoglienza nei centri e nelle strutture di cui agli articoli 9 e 11 è assicurata con priorità a coloro che sono giunti nel territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio in mare, in ragione delle preminenti esigenze di soccorso e assistenza a esse connesse».
15.05. (Nuova formulazione) La Relatrice.

  Nel capo III, dopo l'articolo 15 inserire il seguente:

Art. 15-bis.
(Disposizioni in materia di personale per le esigenze della Commissione nazionale per il diritto d'asilo e delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale)

  1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 4:

    1. al comma 1-bis, dopo le parole: «a cura dell'Amministrazione medesima» sono inserite le seguenti: «, che può anche avvalersi del Centro Alti Studi del Ministero dell'interno,»;

    2. al comma 3:

     2.1) al primo periodo, dopo le parole: «ai sensi del comma 1-bis,» sono Pag. 63inserite le seguenti: «nonché, in via temporanea, da prestatori di lavoro con contratto di lavoro a tempo determinato in possesso di adeguata professionalità e da personale dell'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo, appositamente formati in materia di protezione internazionale a cura dell'Amministrazione dell'interno,»;

     2.2) il settimo e l'ottavo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Alle sedute della Commissione partecipano il funzionario prefettizio con funzioni di presidente, l'esperto designato dall'UNHCR e due dei componenti con compiti istruttori assegnati alla medesima Commissione ai sensi del comma 1-bis e del primo periodo del presente comma, tra cui il componente che ha svolto il colloquio ai sensi dell'articolo 12, comma 1-bis. Il presidente della Commissione fissa i criteri per l'assegnazione delle istanze ai componenti con compiti istruttori e per la loro partecipazione alle sedute della Commissione stessa.».

     2.3) al decimo periodo, le parole: «da non oltre due anni» sono soppresse;

   b) all'articolo 5:

    1. al comma 2, sesto periodo, la parola: «partecipa» è sostituita dalla seguente: «partecipano» e dopo le parole: «dell'UNHCR» sono aggiunte le seguenti: «e i funzionari amministrativi di cui al comma 2-bis»;

    2. dopo il comma 2 è inserito il seguente:

   «2-bis. Le attività istruttorie per i procedimenti amministrativi di competenza, tra cui l'audizione dell'interessato, sono svolte dai componenti della Commissione nazionale o dai funzionari amministrativi con compiti istruttori ad essa assegnati. Il presidente della Commissione fissa i criteri per l'assegnazione dei procedimenti e per la partecipazione dei funzionari amministrativi alle sedute della Commissione stessa. Si applicano le disposizioni dell'articolo 4, comma 3, undicesimo e dodicesimo periodo»;

   c) all'articolo 12, comma 1-bis, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Il colloquio si svolge di norma alla presenza del componente con compiti istruttori della domanda di protezione, ove possibile dello stesso sesso del richiedente. Il componente con compiti istruttori sottopone la proposta di deliberazione alla Commissione, che decide ai sensi dell'articolo 4, comma 4.».

  2. All'articolo 5, comma 2, lettera e-bis), del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78, le parole: «della Commissione nazionale per il diritto di asilo e» sono soppresse. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono apportate, in relazione al primo periodo, le necessarie modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78. Il medesimo regolamento prevede, con effetto dalla data della sua entrata in vigore, l'abrogazione delle disposizioni di cui allo stesso primo periodo.
  3. Al fine di semplificare e di accelerare la riorganizzazione del Ministero dell'interno, anche per quanto concerne l'adeguamento alle modifiche della dotazione organica intervenute con la legge 30 dicembre 2023, n. 213, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 31 dicembre 2025 le modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78, sono adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Consiglio di Stato e previa deliberazione del Consiglio dei ministri.
15.06. (Nuova formulazione) La Relatrice.

ART. 16.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 16.
(Modifica all'articolo 3 e introduzione dell'articolo 5-bis del decreto-legge 17 febbraio Pag. 642017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46)

  1. Al capo I del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 3, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

   «c) per le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, anche relative al mancato riconoscimento dei presupposti per la protezione speciale a norma dell'articolo 32, comma 3, del medesimo decreto legislativo»;

   b) dopo l'articolo 5 è aggiunto il seguente:

«Art. 5-bis.
(Competenza della corte d'appello)

   1. Per i procedimenti aventi ad oggetto la convalida del provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale, adottato a norma degli articoli 6, 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e dell'articolo 10-ter, comma 3, quarto periodo, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché per la convalida delle misure adottate ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo n. 142 del 2015 è competente la corte d'appello di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 22 aprile 2005, n. 69, nel cui distretto ha sede il questore che ha adottato il provvedimento oggetto di convalida.
   2. Nei procedimenti di cui al comma 1, la corte d'appello giudica in composizione monocratica».

  Conseguentemente,

   all'articolo 17, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

    a) alla lettera a), sopprimere il numero 1);

    b) alla lettera b), numero 2):

     al capoverso 2-bis, sostituire le parole: Nei casi di cui all'articolo 28-bis, commi 1, 2 e 2-bis con le seguenti: Nei casi di cui all'articolo 28-bis, commi 1 e 2, lettere a), d) ed e);

     al capoverso 2-ter, sostituire le parole: Quando nei confronti del ricorrente è stato adottato un provvedimento di trattenimento ai sensi dell'articolo 6-bis del decreto legislativo n. 142 del 2015 con le seguenti: Nei casi di cui all'articolo 28-bis, comma 2, lettere b), b-bis) e c), del presente decreto, anche se il ricorrente si trova in stato di trattenimento ovvero è sottoposto a misure alternative al trattenimento ai sensi dell'articolo 6-bis del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, ;

    c) alla lettera b), sopprimere il numero 3);

    d) sopprimere la lettera c);

    e) alla lettera d), numero 1), sostituire il capoverso 1 con il seguente:

  1. Nei casi di cui all'articolo 28-bis, comma 2, lettere b), b-bis) e c), del presente decreto, anche se il ricorrente si trova in stato di trattenimento ovvero è sottoposto a misure alternative al trattenimento ai sensi dell'articolo 6-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, contro la decisione della Commissione territoriale è ammesso ricorso nel termine indicato dall'articolo 35-bis, comma 2-ter, del presente decreto. La proposizione del ricorso o dell'istanza di sospensione non sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato. L'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato è proposta, a pena di inammissibilità, con il ricorso introduttivo.

    f) alla lettera d), sopprimere il numero 2);

Pag. 65

   sostituire l'articolo 18 con i seguenti:

Art. 18.
(Modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142)

  1. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 6:

    1) al comma 5:

     1.1) il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Il provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento è adottato per iscritto, è corredato di motivazione e reca l'indicazione che il richiedente ha facoltà di presentare memorie o deduzioni personalmente o a mezzo di difensore. Il provvedimento è trasmesso, senza ritardo e comunque entro quarantotto ore dalla sua adozione, alla corte d'appello di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46»;

     1.2) all'ultimo periodo, le parole: «al tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea» sono sostituite dalle seguenti: «alla corte d'appello competente»;

    2) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

   «5-bis. Contro i provvedimenti adottati ai sensi del comma 5 è ammesso ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

    3) al comma 8, le parole: «del tribunale in composizione monocratica» sono sostituite dalle seguenti: «della corte d'appello»;

   b) all'articolo 14, comma 6, ultimo periodo, le parole: «il tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea» sono sostituite dalle seguenti: «la corte d'appello».

Art. 18-bis.
(Modifiche agli articoli 10-ter e 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

  1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 10-ter, comma 3, quarto periodo, le parole: «il Tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea» sono sostituite dalle seguenti: «la corte d'appello»;

   b) all'articolo 14, comma 6:

    1) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, entro cinque giorni dalla comunicazione, solo per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 606 del codice di procedura penale»;

    2) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 22, comma 5-bis, secondo e quarto periodo, della legge 22 aprile 2005, n. 69».

Art. 18-ter.
(Modifica all'articolo 4 della legge 21 febbraio 2024, n. 14)

  1. All'articolo 4, comma 1, secondo periodo, della legge 21 febbraio 2024, n. 14, dopo le parole: «in via esclusiva,» sono inserite le seguenti: «la corte d'appello,».
16.4. (Nuova formulazione) La Relatrice.

ART. 1.

  Al comma 1, lettera e), numero 2), capoverso 2-ter, terzo periodo, sostituire le parole: per il reato di cui all'articolo 603-Pag. 66bis con le seguenti: per i reati di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603-bis.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso e periodo, sostituire le parole: per il predetto reato con le seguenti: per i predetti reati.
1.21. Zaratti.

ART. 11.

  All'articolo 11, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   a) sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) il comma 2-quater è sostituito dal seguente:

  «2-quater. Nei casi di violazione del provvedimento adottato ai sensi del comma 2, salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, si applica al comandante della nave la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 50.000. La responsabilità solidale di cui all'articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si estende all'armatore e al proprietario della nave. Alla contestazione della violazione consegue l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo da trenta a sessanta giorni della nave utilizzata per commettere la violazione. L'organo accertatore contesta la violazione mediante notificazione al destinatario e, senza ritardo e comunque entro cinque giorni, trasmette gli atti alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente in relazione al luogo di accertamento della violazione, per la decisione sulla sanzione amministrativa di cui al primo periodo e sul fermo della nave. Il prefetto, nei cinque giorni successivi, emana l'ordinanza e, se dispone il fermo, ne indica la durata, decorrente dalla data della notificazione della contestazione, e nomina custode l'armatore o, in sua assenza, il comandante o altro soggetto obbligato in solido, che provvede alla custodia della nave a proprie spese. Nella determinazione della durata del fermo si ha riguardo alla gravità della violazione e all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione stessa. Nelle more dell'adozione dell'ordinanza del prefetto, alla nave è interdetta la navigazione. L'avente diritto può chiedere al prefetto la restituzione della nave quando non sono rispettati i termini previsti dal quarto e dal quinto periodo o quando il prefetto non adotta il provvedimento sanzionatorio. Avverso i provvedimenti del prefetto è ammessa opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150»;

   b) dopo la lettera b) inserire la seguente:

   b-bis) al comma 2-sexies sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) al secondo periodo, la parola: «per» è sostituita dalle seguenti: «da dieci a»;

    2) il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «In caso di reiterazione della violazione, la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo è da trenta a sessanta giorni. Si applicano le disposizioni del comma 2-quater ad eccezione del primo e del terzo periodo. In caso di ulteriore reiterazione della violazione, si applica il comma 2-quinquies. Si ha reiterazione nel caso di nuova violazione commessa con l'utilizzo della medesima nave, contestata anche soltanto a uno degli autori o degli obbligati in solido nei cui confronti, nel quinquennio precedente, sia stata accertata, con provvedimento esecutivo, una precedente violazione delle disposizioni del presente comma, salvo che il medesimo autore od obbligato in solido provi che la condotta illecita è avvenuta contro la sua volontà, manifestata attraverso comportamenti idonei specificamente volti a impedirne il compimento».
11.32. (Nuova formulazione) La Relatrice.

Pag. 67

ART. 12.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Modifica all'articolo 28 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di ricongiungimento familiare)

  1. All'articolo 28 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norma sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «per asilo, per» sono sostituite dalle seguenti: «in conseguenza del riconoscimento della protezione internazionale o per»;

   b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. Gli stranieri di cui al comma 1, ad esclusione dei titolari di permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione internazionale, devono avere maturato, al momento della richiesta di ricongiungimento per i familiari di cui all'articolo 29, comma 1, lettera a), c) e d), un periodo ininterrotto di soggiorno legale di almeno due anni nel territorio nazionale».
   2. Restano ferme le deroghe previste dal citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 e dalla normativa dell'Unione europea.
12.01. (Nuova formulazione) Iezzi, Bordonali, Ravetto, Ziello, Panizzut.

  Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Modifica all'articolo 29 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di ricongiungimento familiare)

  1. All'articolo 29, comma 3, lettera a), primo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, previa verifica del numero degli occupanti dell'alloggio e degli altri requisiti previsti dal decreto del Ministro della sanità 5 luglio 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 luglio 1975».
12.03. Iezzi, Bordonali, Ravetto, Ziello, Panizzut.