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CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 28 novembre 2024
413.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
ALLEGATO
Pag. 44

ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Araba d'Egitto sul trasporto internazionale di merci per mezzo di veicoli trainati (rimorchi e semirimorchi) con l'uso di servizi di traghettamento marittimo, fatto a Il Cairo il 22 gennaio 2024. C. 2101 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione,

   esaminato per i profili di competenza il disegno di legge recante la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Araba d'Egitto, sul trasporto internazionale di merci per mezzo di veicoli trainati (rimorchi e semirimorchi) con l'uso di servizi di traghettamento marittimo, fatto a Il Cairo il 22 gennaio 2024 (C. 2101 Governo, approvato dal Senato);

   condiviso l'obiettivo del predetto Accordo di creare un quadro normativo stabile volto a regolamentare e incentivare gli scambi commerciali tra i due Paesi, migliorando la connettività logistica tra i porti italiani ed egiziani e favorendo la sostenibilità ambientale tramite il trasporto intermodale;

   avuto riguardo in particolare a quanto previsto dall'articolo 6, che garantisce che l'attuazione dell'Accordo sia conforme tanto alla legislazione nazionale quanto agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, assicurando così la piena compatibilità del testo con il diritto europeo e con le politiche dell'Unione volte a promuovere partenariati strategici con Paesi terzi;

   rilevato che il provvedimento non evidenzia profili d'incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 45

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161, che integra la direttiva 2001/83/CE stabilendo norme dettagliate sulle caratteristiche di sicurezza che figurano sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. Atto n. 198.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione,

   esaminato lo schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161, che integra la direttiva 2001/83/CE stabilendo norme dettagliate sulle caratteristiche di sicurezza che figurano sull'imballaggio dei medicinali per uso umano (Atto del Governo n. 198);

   ritenuto che scopo del provvedimento è quello di adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del predetto regolamento delegato, volto a tutelare la salute pubblica e a contrastare la falsificazione dei medicinali, assicurando una perfetta tracciabilità nella catena distributiva, individuando il codice Data Matrix 2D e il dispositivo antimanomissione (antitampering device) come strumenti per la verifica di autenticità dei farmaci;

   sottolineato che il regolamento delegato è già applicabile in tutti i Paesi europei dal 9 febbraio 2019, con l'eccezione di Italia, Belgio e Grecia, che hanno la possibilità di adeguarsi entro il 9 febbraio 2025, dato che già dispongono di sistemi di tracciatura;

   considerato che il sistema vigente in Italia, basato sul bollino farmaceutico, deve essere integrato con il nuovo identificativo univoco senza compromettere la competitività delle industrie nazionali e la disponibilità di farmaci;

   evidenziato che l'attuazione delle misure previste richiede un intervento normativo per armonizzare le normative nazionali con quelle europee, evitando oneri eccessivi per le aziende e possibili modifiche delle linee produttive;

   valutato indispensabile che il decreto stabilisca tempi congrui per l'attuazione delle nuove disposizioni, consentendo alle aziende di adeguarsi in modo efficace e sostenibile,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:

   formuli il Governo apposite disposizioni che prevedano la necessità di garantire un adeguamento tempestivo e sostenibile del regolamento delegato (UE) 2016/161, che integra la direttiva 2001/83/CE, oltre il termine dell'effettivo adeguamento alla normativa europea fissato al 9 febbraio 2025, al fine di assicurare continuità e competitività nella produzione di farmaci, in linea con gli obiettivi dell'Unione europea.

Pag. 46

ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1113, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività e che modifica la direttiva (UE) 2015/849, e per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, come modificata dall'articolo 38 del medesimo regolamento (UE) 2023/1113. Atto n. 227.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione,

   esaminato, per i profili di competenza, lo schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1113, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività e che modifica la direttiva (UE) 2015/849, e per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, come modificata dall'articolo 38 del medesimo regolamento (UE) 2023/1113 (Atto del Governo 227);

   considerato che il provvedimento mira a rafforzare il sistema di prevenzione e controllo sull'utilizzo illecito del sistema finanziario, con particolare attenzione alla tracciabilità delle transazioni finanziarie, attraverso l'introduzione di obblighi di trasparenza e di comunicazione dei dati relativi ai trasferimenti di cripto-attività;

   evidenziato, in particolare, che esso dà attuazione all'articolo 18 della legge di delegazione europea 2022-2023 (legge 21 febbraio 2024, n. 15), che stabilisce i princìpi ed i criteri direttivi per l'attuazione delle normative europee in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, con termine per l'esercizio della delega fissato al 10 marzo 2025;

   richiamati i contenuti del provvedimento che apportano modifiche significative alla disciplina nazionale in materia di cripto-attività e riciclaggio di denaro, tra le quali:

    l'introduzione di nuove regole relative alla valutazione dei rischi associati ai trasferimenti di cripto-attività e all'obbligo di adeguata verifica rafforzata per i rapporti di corrispondenza transfrontalieri;

    l'inclusione dei prestatori di servizi per le cripto-attività tra gli operatori finanziari obbligati a comunicare i dati relativi ai trasferimenti internazionali di cripto-attività per importi pari o superiori a 5.000 euro;

    l'estensione delle disposizioni sulla trasparenza e il controllo agli operatori del settore delle cripto-attività;

    l'attribuzione alla Banca d'Italia in relazione agli intermediari bancari e finanziari da essa vigilati, del potere di irrogare le sanzioni e di imporre altre misure amministrative, anche interdittive, previste dal Capo VI del regolamento (UE) 2023/1113;

   considerato che il provvedimento è pienamente coerente con le disposizioni Pag. 47unionali in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, contribuendo a migliorare il sistema di controllo e di vigilanza sulle cripto-attività, in linea con gli obiettivi posti dal regolamento (UE) 2023/1113;

   valutato che l'atto non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 48

ALLEGATO 4

Proposta di regolamento del Consiglio sul rilascio delle credenziali di viaggio digitali basate sulla carta d'identità e sulle norme tecniche per tali credenziali (COM(2024) 671 final).

DOCUMENTO FINALE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione,

   esaminata, ai fini della verifica di conformità con il principio di sussidiarietà, la proposta di regolamento sul rilascio delle credenziali di viaggio digitali basate sulla carta d'identità e sulle norme tecniche per tali credenziali;

   premesso che l'iniziativa in esame fa parte di un pacchetto legislativo che comprende anche una proposta di regolamento finalizzata a istituire un'applicazione per telefoni cellulari per il rilascio e la trasmissione di credenziali di viaggio digitali ai fini dei controlli precedenti al viaggio nonché ad introdurre credenziali di viaggio digitali basate sul passaporto;

   considerato che è condivisibile l'obiettivo perseguito dalla proposta in esame di facilitare l'esercizio del diritto di libera circolazione da parte dei cittadini dell'Ue all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne dello spazio Schengen, per consentire un più rapido ed agevole espletamento dei controlli di frontiera;

   sono altresì apprezzabili gli ulteriori obiettivi specifici perseguiti dalla proposta, quali quello di agevolare la registrazione presso le autorità nazionali di un altro Stato membro, oppure rendere più semplice l'accesso ai regimi di identificazione elettronica e ai servizi che richiedono un'identificazione affidabile, anche e soprattutto a favore dei cittadini che soggiornano in uno Stato membro diverso da quello di cui hanno la cittadinanza;

   osservato, inoltre, che:

    la proposta potrà avere anche un effetto restrittivo di diritti fondamentali quali quello al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali, sanciti agli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Ue, in quanto nelle credenziali di viaggio digitali saranno inseriti, oltre ai dati anagrafici, anche quelli biometrici (e, in particolare, l'immagine del volto del titolare);

    le suddette limitazioni sono tuttavia legittime, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, se previste dalla legge, se rispettano il contenuto essenziale di tali diritti e se sono conformi al principio di proporzionalità, in forza del quale possono essere apportate limitazioni del genere solo se necessarie e se rispondono effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti altrui;

   rilevato, con riferimento al rispetto del principio di attribuzione, che la base giuridica su cui si fonda la proposta è correttamente costituita dall'articolo 77, paragrafo 3, TFUE che conferisce all'Ue la competenza ad adottare disposizioni relative ai passaporti, alle carte d'identità, ai titoli di soggiorno o altro documento assimilato intese a facilitare l'esercizio del diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, garantito all'articolo 20, paragrafo 2, lettera a), TFUE;

   ritenuta la proposta conforme al principio di sussidiarietà, in quanto:

    i problemi legati alla libertà di circolazione, che presentano un carattere intrinsecamente transfrontaliero, non sono risolvibili con il ricorso a soluzioni nazionali confinate a un singolo Stato membro (o a più Stati membri, in caso di scambio di dati e altre forme di cooperazione);

Pag. 49

    l'assenza di un approccio comune a livello dell'Ue in tema di digitalizzazione dei documenti di viaggio costituisce un ostacolo all'uso di soluzioni digitali per verificare l'autenticità e l'integrità dei documenti di viaggio nei controlli di frontiera o in altre situazioni di libera circolazione. Le norme attuali prevedono infatti la verifica obbligatoria dei documenti di viaggio fisici;

    il valore aggiunto dell'intervento dell'UE consiste nel facilitare l'esercizio della libera circolazione e nel migliorare la sicurezza all'interno dell'UE e alle frontiere, offrendo ai cittadini dell'Unione la possibilità di ottenere e utilizzare credenziali di viaggio digitali sulla base della carta di identità nazionale;

    in ogni caso il regolamento oggetto della proposta esaminata non obbligherebbe gli Stati membri ad emettere carte d'identità che non siano previste dal diritto nazionale;

   considerata la proposta altresì conforme al principio di proporzionalità, in quanto:

    le norme introdotte possono considerarsi limitate al conseguimento degli obiettivi prefissati nella proposta, che peraltro non modifica sostanzialmente le disposizioni della direttiva 2004/38/CE né quelle della proposta di regolamento sul rafforzamento della sicurezza delle carte d'identità dei cittadini dell'Unione;

    ogni cittadino dell'UE sarebbe comunque libero di scegliere se procurarsi credenziali di viaggio digitali, potendo in caso contrario continuare ad esercitare il diritto di libera circolazione con il passaporto o la carta d'identità fisici;

    i costi determinati dalla nuova disciplina dovrebbero essere superati da benefici significativi attesi dalle misure proposte;

    il regolamento è lo strumento giuridico più adatto a garantire l'applicazione diretta e comune del diritto dell'UE in tutti gli Stati membri;

   ritenuto comunque opportuno valutare attentamente in sede di negoziato europeo la portata degli effetti restrittivi della proposta esaminata sui diritti fondamentali al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali, di cui agli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Ue, anche alla luce dell'altra proposta che integra il pacchetto «applicazione di viaggio digitale dell'Ue» già richiamato in premessa;

   rilevata l'esigenza che il presente documento sia trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea, nell'ambito del dialogo politico,

VALUTA CONFORME

   la proposta al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea.