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CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 3 dicembre 2024
415.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
Pag. 37

ALLEGATO 1

DL 155/2024: Misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali. C. 2150 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 2150, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, recante «misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali», approvato dal Senato in data 28 novembre 2024;

   rilevato che:

    il decreto-legge si compone di 27 articoli, suddivisi in quattro capi, e reca interventi economici in materia di investimenti e lavoro (articoli da 1 a 6-sexies), disposizioni fiscali (articoli 7 e 8), disposizioni in materia di enti territoriali (articoli da 9 a 9-quater) e disposizioni finanziarie e finali (articoli 10 e 11);

   ritenuto che:

    per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

     il provvedimento è prevalentemente riconducibile alla competenza esclusiva statale in materia di «sistema tributario e contabile dello Stato», di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 38

ALLEGATO 2

DL 160/2024: Disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. C. 2119 Governo.

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 2119, di conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, recante disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza;

   rilevato che:

   il decreto-legge, secondo quanto enunciato nel preambolo, è volto, tra le varie finalità, ad implementare e introdurre nuove misure nazionali di contrasto al lavoro sommerso, a risolvere situazioni di crisi occupazionale per le imprese operanti nel settore dell'informazione, dell'editoria e della moda, a garantire la piena operatività delle commissioni nazionali per l'abilitazione scientifica alle funzioni di professore universitario di prima e di seconda fascia, a prevedere disposizioni in materia di ordinamenti e personale scolastico in ragione dell'avvio dell'anno scolastico 2024-2025;

   il decreto-legge si compone di 12 articoli, suddivisi in 3 Capi, recanti, rispettivamente, disposizioni in materia di lavoro (articoli da 1 a 3), disposizione in materia di sistema universitario (articoli da 4 a 7) e disposizioni in materia di istruzione (articoli da 8 a 12);

   ritenuto che:

    per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

     le disposizioni del Capo I sono prevalentemente riconducibili alla materia dell'«ordinamento civile» (articolo 1, commi da 1 a 4 e 11, e articolo 2), oggetto di competenza esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;

     con riferimento alle disposizioni del Capo I, sono altresì investite le materie inerenti la «previdenza sociale» e il «sistema tributario dello Stato», anch'esse oggetto di competenza esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera o) ed e) della Costituzione e sussistono altresì profili riconducibili alla competenza concorrente Stato-regioni in materia di «tutela e sicurezza del lavoro», di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

     le disposizioni del Capo II e del Capo III risultano prevalentemente riconducibili alla materia «norme generali sull'istruzione», di competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera n), della Costituzione,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 39

ALLEGATO 3

Modifica all'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, concernente l'introduzione delle conoscenze di base in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica. C. 630-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminata la proposta di legge C. 630-B Rizzetto e altri, recante «Modifica all'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, concernente l'introduzione delle conoscenze di base in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica», approvata dalla Camera e modificata dal Senato;

   rilevato che:

    il provvedimento, che consta di 3 articoli, persegue la finalità di garantire la diffusione nelle istituzioni scolastiche delle conoscenze di base del diritto del lavoro e in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, anche attraverso le testimonianze di vittime di infortuni sul lavoro, per contribuire a formare cittadini consapevoli dei diritti, dei doveri e delle tutele del lavoratore e prevede l'introduzione delle conoscenze di base in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro nell'ambito delle linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica;

    alla proposta di legge è stata apportata nel corso dell'esame presso il Senato una correzione di carattere puramente tecnico-formale all'articolo 2;

   ritenuto che:

    per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

     le disposizioni della proposta di legge attengono alla materia «norme generali sull'istruzione», attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera n), della Costituzione,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 40

ALLEGATO 4

Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e altre disposizioni in materia di cancellazione dai pubblici registri dei veicoli fuori uso sottoposti a fermo amministrativo. C. 805 e abb.

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminata la proposta di legge C. 805, recante «Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e altre disposizioni in materia di cancellazione dai pubblici registri dei veicoli fuori uso sottoposti a fermo amministrativo», cui è abbinata la proposta di legge C. 347;

   rilevato che:

    la proposta di legge è volta a introdurre disposizioni inerenti alla cancellazione dai registri pubblici dei veicoli fuori uso sottoposti a fermo amministrativo cosiddetto fiscale, al fine di rendere disponibile la rottamazione di tali veicoli, ritenuti privi di valore economico, onde permetterne il corretto smaltimento, non consentendo tuttavia al privato, debitore dell'erario, di accedere a benefici economici legati alla rottamazione;

    la proposta di legge, modificata nel corso dell'esame in sede referente e composta da 4 articoli, novella gli articoli 5 e 13 del decreto legislativo n. 209 del 2003, inserendo nel primo i commi 8-bis e 8-ter e incrementando nel secondo le soglie minime delle sanzioni ivi previste (articolo 1), modifica l'articolo 231 del Codice dell'ambiente per coordinarlo con le modifiche apportate al decreto n. 209 del 2003 (articolo 2), disciplina le procedure relative alla dichiarazione di inutilizzabilità dei veicoli fuori uso ai fini della rottamazione (articolo 3) senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (articolo 4);

   ritenuto che:

    per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

     le disposizioni della proposta di legge, incidendo sulla facoltà di godimento e disposizione del bene – veicolo fuori uso sottoposto a fermo amministrativo – e quindi sul diritto di proprietà del veicolo, risultano prevalentemente riconducibili alla materia dell'«ordinamento civile», che l'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 41

ALLEGATO 5

Modifiche alla disciplina della Fondazione Ordine costantiniano di San Giorgio di Parma. C. 2034 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE E SUBEMENDATIVE PRESENTATE

ART. 3.

  All'emendamento del Relatore 3.4, sostituire la parte consequenziale con la seguente: al comma 4, dopo la lettera e), inserire la seguente: e-bis) un componente in rappresentanza della regione Emilia-Romagna e, al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: Quattro con la seguente: Due.
0.3.4.2. Alifano, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza.

  All'emendamento del Relatore 3.4, sostituire la parte consequenziale con la seguente: al comma 5, primo periodo, sostituire la parole: Quattro con la seguente: Tre.
0.3.4.1. Alifano, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza.

  Al comma 3, sostituire la parola: nove con la seguente: otto.

  Conseguentemente, al comma 4, sopprimere la lettera e).
3.4. Il Relatore.

  Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: , salvo rinnovo con le seguenti: e non possono essere rinominati.

  Conseguentemente, al comma 7, quarto periodo, sostituire le parole: , salvo rinnovo con le seguenti: e non possono essere rinominati.
3.1. Alifano, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza.

  Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: di cui ai commi 2, 5 e 7 con le seguenti: di cui ai precedenti commi.
3.3. Alifano, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza.

Pag. 42

ALLEGATO 6

Modifiche alla disciplina della Fondazione Ordine costantiniano di San Giorgio di Parma. C. 2034 Governo.

PROPOSTA EMENDATIVA APPROVATA

ART. 3.

  Al comma 3, sostituire la parola: nove con la seguente: otto.

  Conseguentemente, al comma 4, sopprimere la lettera e).
3.4. Il Relatore.