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CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 3 dicembre 2024
415.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO
Pag. 46

ALLEGATO

Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime di errori giudiziari. C. 441 Faraone, C. 1657 Bisa, C. 1694 Pittalis.

TESTO UNIFICATO ADOTTATO COME TESTO BASE

Art. 1.

  1. La Repubblica riconosce il giorno 17 giugno quale «Giornata nazionale in memoria delle vittime di errori giudiziari».
  2. La Giornata nazionale di cui al comma 1 non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.
  3. In occasione della Giornata nazionale di cui al comma 1, gli istituti scolastici di ogni ordine e grado promuovono, nell'ambito della propria autonomia e competenza nonché delle risorse disponibili a legislazione vigente, iniziative volte alla sensibilizzazione:

   a) sul valore della libertà, della dignità personale, della presunzione di non colpevolezza, quale regola di giudizio oltreché quale regola di trattamento, di coloro che sono ristretti in custodia cautelare prima e durante lo svolgimento del processo;

   b) sul giusto processo quale unico strumento volto a garantire, entro tempi ragionevoli, l'accertamento della responsabilità penale in contraddittorio tra le parti e davanti a un giudice terzo ed equidistante tra accusa e difesa.

  4. Al fine di conservare, rinnovare e costruire una memoria storica condivisa in difesa delle istituzioni democratiche, impegnate a garantire la riduzione al minimo degli errori giudiziari, possono essere altresì organizzati manifestazioni pubbliche, cerimonie, incontri, momenti comuni di ricordo dei fatti e di riflessione, nonché iniziative finalizzate alla costruzione, nell'opinione pubblica e nelle giovani generazioni, di una memoria delle vittime degli errori giudiziari.
  5. Le iniziative previste dal comma 4 sono organizzate nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.