Camera dei deputati

Vai al contenuto

Sezione di navigazione

Menu di ausilio alla navigazione

MENU DI NAVIGAZIONE PRINCIPALE

Vai al contenuto

Resoconti delle Giunte e Commissioni

Vai all'elenco delle sedute >>

CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 3 dicembre 2024
415.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO
Pag. 119

ALLEGATO 1

DL 155/2024: Misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali. C. 2150 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

  La VI Commissione,

   esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il disegno di legge C. 2150 Governo, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 155 del 2024, recante misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 120

ALLEGATO 2

DL 155/2024: Misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali. C. 2150 Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA DAL GRUPPO PD-IDP

  La VI Commissione,

   esaminato il decreto-legge per le parti di competenza;

   premesso che:

    il testo del provvedimento all'esame prevede l'abrogazione del decreto-legge 14 novembre 2024, n. 167, recante, tra l'altro, misure urgenti per la riapertura dei termini di adesione al concordato preventivo biennale e la conseguente trasposizione nel provvedimento delle corrispondenti disposizioni;

    la prassi della confluenza di un decreto-legge in un altro provvedimento d'urgenza ha formato oggetto di attenzione, insieme con altri aspetti della decretazione d'urgenza, nella lettera del Presidente della Repubblica del 23 luglio 2021 indirizzata ai Presidenti delle Camere e del Consiglio dei Ministri;

    il Comitato per la legislazione ha costantemente raccomandato di evitare forme di confluenza tra decreti-legge contemporaneamente all'esame delle Camere per la loro conversione in legge, limitandola a circostanze di eccezionale gravità da motivare adeguatamente nel corso dell'esame parlamentare;

    sul punto, peraltro, si è recentemente pronunciata anche la Corte costituzionale che, nell'ordinanza n. 30 del 2024, richiamando sue precedenti pronunce (in particolare le sentenze n. 22 del 2012, n. 58 del 2018 e n. 110 del 2023), ha definito, in un obiter dictum di indubbia rilevanza per l'attività parlamentare, siffatta tecnica normativa «tortuosa» e «frutto di un anomalo uso del peculiare procedimento di conversione del decreto-legge, che reca pregiudizio alla chiarezza delle leggi e all'intelligibilità dell'ordinamento, principi questi funzionali a garantire certezza nella concreta applicazione della legge»;

    emerge inoltre per la Commissione, pur non coinvolta direttamente nell'esame del provvedimento, la necessità di esercitare le proprie prerogative ancorché in sede consultiva, affrontando i temi di maggiore competenza di un decreto-legge rinominato «decreto fiscale» contenente interventi di natura economica e fiscale sul quale si incentra la manovra di bilancio del triennio 2025-2027;

    con riferimento alle parti di competenza, il Capo II del decreto-legge reca disposizioni fiscali; in particolare, l'articolo 7 amplia ulteriormente e in modo ingiustificato, in funzione dell'accesso al concordato preventivo biennale, la possibilità di usufruire del «ravvedimento speciale» anche ai soggetti precedentemente esclusi; si consente così anche ai soggetti che nelle annualità tra il 2018 e il 2022 hanno dichiarato una causa di esclusione dall'applicazione degli ISA a causa della diffusione della pandemia da COVID-19, ovvero alla presenza di condizioni di non normale svolgimento della propria attività, di poter usufruire del ravvedimento speciale che consiste nel versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive;

    l'articolo 7-bis che costituisce la trasposizione dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 167 del 2024, consente a talune condizioni ai contribuenti per i quali si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale che, pur avendone i requisiti, non hanno aderito al concordato preventivo biennalePag. 121 e che hanno presentato validamente la dichiarazione dei redditi entro il termine del 31 ottobre 2024, di aderire al concordato medesimo presentando la dichiarazione dei redditi integrativa entro il 12 dicembre 2024;

    l'articolo 7-quinquies limita l'operatività della causa di esclusione dal concordato preventivo biennale e della causa di cessazione del concordato relativamente all'ipotesi in cui la società o l'associazione sia interessata da modifiche della compagine sociale;

    sugli altri aspetti rilevanti, l'articolo 7-ter, anch'esso introdotto in sede referente dalla al Senato come trasposizione dell'articolo 2 del decreto-legge n. 167 del 2024, modifica la disciplina del cosiddetto bonus natale ovvero dell'indennità una tantum di 100 euro, per l'anno 2024, in favore dei lavoratori dipendenti con redditi inferiori a 28.000 euro, introdotta dall'articolo 2-bis del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, sopprimendo la condizione che il lavoratore abbia fiscalmente a carico il coniuge e introducono la norma di esclusione dall'indennità per i casi in cui il coniuge o il convivente di fatto del lavoratore sia beneficiario della medesima indennità;

    l'articolo 7-quater, anch'esso introdotto in sede referente al Senato, rinvia, per il solo periodo d'imposta 2024, il versamento della seconda rata di acconto delle imposte sui redditi, con esclusione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi INAIL da parte delle persone fisiche titolari di partita IVA che, nel periodo d'imposta precedente, dichiarino ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170.000 euro. Il versamento potrà essere effettuato entro il 16 gennaio 2025, ovvero potrà essere dilazionato, a fronte del pagamento di interessi, fino a cinque rate mensili, da gennaio a maggio, con scadenza il giorno 16 di ciascun mese;

    è necessario valutare attentamente la portata e gli effetti del concordato preventivo biennale, a partire dal dato incontrovertibile che le adesioni a tale istituto sono ben al di sotto delle aspettative del Governo e della maggioranza, tanto da giustificare l'ennesima riapertura dei termini per aderirvi. Si tratta di ulteriori misure condonistiche predisposte per rendere più appetibile lo strumento;

    nonostante i ripetuti interventi volti ad allargare i benefici della misura, il tasso di adesione è risultato basso, così come gli introiti – pari a 1,3 miliardi di euro complessivi – che dovranno essere correttamente calcolati al netto delle perdite di gettito qualora si fosse applicata la normale imposizione sui redditi;

    lo strumento che in particolare incentiva l'adesione da parte di contribuenti forfetari, tenuti a impegnarsi al versamento concordato per il solo 2024, e che presumibilmente in vista della chiusura dei conti di fine anno sono stati in grado di effettuare un calcolo di convenienza molto preciso, rischia di tradursi in una perdita, anziché in un guadagno, per l'erario; inoltre la parte di reddito dichiarata in più dai contribuenti che aderiscono al concordato preventivo biennale, che non deriva da emersione dell'evasione, genera una perdita per l'erario, perché viene tassata con aliquote più basse di quelle ordinarie considerate nei conti tendenziali;

    a fronte del pagamento dell'imposta sostitutiva, l'erario incasserebbe poco e dovrebbe rinunciare contestualmente a controlli, accessi, ispezioni e verifiche, ai fini delle imposte sui redditi e del valore aggiunto;

    agli aderenti è riservata inoltre la possibilità di effettuare il versamento dell'imposta sostitutiva in un'unica soluzione entro il 31 marzo 2025 oppure mediante pagamento rateale, in un massimo di 24 rate mensili a un tasso di interesse del 2 per cento con decorrenza 31 marzo 2025;

    alla luce di quanto sopra riportato, appare di tutta evidenza che si tratterebbe dell'ennesimo tentativo di salvare dal fallimento uno strumento a cui il governo ha affidato il recupero del gettito necessario per finanziare la riforma fiscale altrimenti Pag. 122impossibile da attuare; un tentativo basato sull'illusione che gli sconti, senza alcun reale rafforzamento dei controlli, siano sufficienti a convincere gli evasori a mettersi in regola;

    i ravvedimenti, i concordati e le proroghe di termini introdotte nel corso di questa legislatura stanno minando la solidità del sistema fiscale e avranno un effetto fortemente dissuasivo sulla fedeltà e la compliance che nel futuro potrà creare problemi sotto il profilo della tenuta dei conti pubblici e dell'equità sociale;

    con riferimento al cosiddetto bonus Natale, pur essendo migliorato il testo con l'estensione alle coppie di fatto, rimane tuttavia sostanzialmente inadeguato l'importo che non è in grado di coprire l'incremento dei costi della vita per i contribuenti e le loro famiglie con redditi fino a 28.000 euro ed esclude completamente famiglie monoreddito, con redditi fino a 35.000 euro; se il principio è quello di incentivare la propensione al consumo, pur con risorse così esigue, e quindi di realizzare un fattore moltiplicatore sul PIL, non si comprendono le ragioni di creare discriminazioni tra i percettori;

    le partite IVA con ricavi o compensi fino a 170 mila euro potranno rinviare, ancora una volta, per il periodo d'imposta 2024, il versamento della seconda rata di acconto delle imposte sui redditi; non si tratta di giovani che aprono la partita IVA e iniziano una attività ma di tutti i professionisti con ricavi fino a 170.000 euro che, ancora una volta, hanno agevolazioni nei tempi e nei modi;

    tutta questa serie di rottamazioni e contraddizioni dentro al governo diventa un invito all'evasione e all'elusione fiscale; è necessario invece intervenire subito e migliorare il sistema fiscale per renderlo equo e avere un Paese dove vengono premiati gli onesti;

    tutto ciò premesso,

  esprime

PARERE CONTRARIO.

Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

Pag. 123

ALLEGATO 3

Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, al codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, e altre disposizioni in materia di funzioni di controllo e consultive della Corte dei conti e di responsabilità per danno erariale. C. 1621 Foti e abb.

PARERE APPROVATO

  La VI Commissione,

   esaminata la proposta di legge C. 1621 Foti e abb., recante modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, al codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, e altre disposizioni in materia di funzioni di controllo e consultive della Corte dei conti e di responsabilità per danno erariale,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.