ALLEGATO 1
5-03205 Simiani: Elementi in merito all'incidente avvenuto il 21 novembre scorso presso l'impianto «PLUTONIO» del Centro ENEA di Casaccia (RM) e alle misure di sicurezza adottate per assicurare la sicurezza ambientale.
TESTO DELLA RISPOSTA
In merito all'episodio occorso presso il Centro Ricerche di Casaccia, si deve anzitutto rilevare che SOGIN ha effettuato le necessarie comunicazioni secondo le modalità di esecuzione disciplinate dal decreto legislativo 101/2020. Infatti, la decorrenza del termine di tre giorni per l'obbligo di comunicazione ad ISIN, nonché alla ASL ed alla sede dell'ITL (Ispettorato Territoriale del Lavoro) territorialmente competenti, ha inizio dall'esito delle prime analisi. Questo tipo di evento non prevede comunicazione al MASE da parte di SOGIN.
La successione temporale è stata così scandita:
l'evento risale al 21 novembre scorso;
l'esito delle prime analisi si è avuto il 23 novembre, data da cui decorrevano i predetti termini;
la comunicazione ad ISIN è avvenuta il 25 novembre, perciò due giorni dopo;
infine ISIN ha fatto la sua prima ispezione il 27 novembre ed una seconda il 3 dicembre.
ISIN riferisce che la notifica non era dovuta, ma è stata trasmessa unicamente a scopo cautelativo. E si precisa che l'inalazione era di americio – e non di plutonio come riportato dalla stampa.
In merito all'accadimento, allo stato di contaminazione del sito, e alle misure idonee attuate per assicurare massima sicurezza ambientale e protezione sanitaria per la popolazione, si riferisce quanto segue.
Lo scorso 21 novembre, nel corso di attività di gestione di rifiuti radioattivi all'interno dell'impianto Plutonio del centro Enea di Casaccia, è stato riscontrato un evento di contaminazione interna al «locale 40». L'episodio è occorso all'interno di una tenda PEDI, ossia un dispositivo a tenuta per il confinamento delle lavorazioni operative nucleari dentro gli stessi ambienti chiusi. I dispositivi di monitoraggio delle dosi hanno segnalato un'assunzione di radiazioni da parte di un dipendente, con potenziale superamento dei limiti di dose annuale prescritti dalla normativa.
Come da normali procedure, l'operatore è stato subito sottoposto ad uno scrupoloso controllo già all'interno dei laboratori, e da una prima analisi sono emerse tracce di contaminazione interna. Presso il Policlinico Gemelli si sono svolte ulteriori analisi, e sono state somministrate sostanze per la depurazione dei metalli pesanti dall'organismo. Dopo alcune ore, il dipendente è stato visitato e dimesso senza alcuna prognosi e senza alcuna prescrizione di interruzione dal lavoro.
Ulteriori controlli ancor più dettagliati sono stati effettuati a Ispra (provincia di Varese), i cui esiti hanno dimostrato una contaminazione ampiamente sotto i 20 millisievert annui, quota massima consentita per i lavoratori esposti alle radiazioni. Un valore definitivo di dose, atteso in progressiva ulteriore diminuzione, si avrà solo in seguito a successive valutazioni.
Ad oggi è plausibile che la contaminazione sia classificabile come un evento anomalo frutto di una manovra errata, probabilmente commessa durante la svestizione, ed in particolare ad un'errata manovra in fase di rimozione della maschera interofacciale, nella quale sono presenti alcune zone non decontaminabili in profondità.Pag. 105
Secondo il verbale ISIN relativo alla seconda ispezione effettuata il 3 dicembre, ci sarebbe stato trasferimento di contaminazione anche all'esterno della tenda PEDI. Tuttavia, agendo secondo il principio delle «barriere multiple» in uso nel nucleare, tale contaminazione è rimasta confinata all'interno del «locale 40», già bonificato. Al riguardo, nel predetto verbale ISIN esclude categoricamente che vi sia stata qualsiasi contaminazione dell'ambiente esterno.
Si rappresenta in ogni caso che né l'attività complessiva, né il singolo evento occorso, comportano rischi per la popolazione. Infatti il tipo di operazioni avviene all'interno delle strutture di impianto nonché, secondo il principio dell'utilizzo di «barriere multiple», all'interno di una tenda PEDI. I sistemi di monitoraggio hanno per di più escluso categoricamente il rilascio di radioattività nell'ambiente esterno.
In conclusione, oltre a procedure di estrema cautela, esistono sistemi attivi e passivi e barriere multiple che permettono di ottenere livelli di sicurezza massima nelle lavorazioni nucleari e di gestire con la massima sicurezza episodi come quello in argomento.
ALLEGATO 2
5-03206 L'Abbate: Iniziative volte a garantire il monitoraggio della qualità delle acque del fiume Basento e a prevenire i rischi ambientali.
TESTO DELLA RISPOSTA
In merito alla crisi idrica, segnalata dall'On. Interrogante, avvenuta nella regione Basilicata, si rammenta che la stessa ha ritenuto necessario l'utilizzo delle acque del fiume Basento a causa dell'esaurimento delle risorse idriche del bacino Camastra.
Tale circostanza, oltre che effetto dei cambiamenti climatici e degli eventi siccitosi che interessano il nostro Paese, è stata anche determinata dall'elevato interrimento del bacino, con conseguente perdita di buona parte del volume disponibile.
L'apposito tavolo tecnico regionale promosso dall'unità di crisi sull'emergenza idrica ha operato in conformità ai criteri definiti dall'articolo 80 del Testo Unico Ambientale, relativi alla classificazione delle acque destinate alla produzione di acqua potabile in base a caratteristiche fisiche, chimiche e microbiologiche. Si è pertanto deciso di utilizzare le acque del fiume Basento come acque a destinazione funzionale, e di analizzarle, effettuando i previsti campionamenti nell'area del punto di presa individuato da acquedotto Lucano.
ARPA Basilicata ha inoltre comunicato di aver avviato un programma di monitoraggio ai fini della classificazione dello stato ecologico e di quello chimico. Nello specifico, dal 6 novembre scorso ad oggi sono stati effettuati complessivamente otto campionamenti con diverse finalità, sia al punto di presa del fiume Basento, sia sul Camastrino, sia all'uscita del potabilizzatore di Masseria Romaniello. ARPA ad ogni modo conferma che le attività di monitoraggio, per la valutazione la valutazione della categoria di appartenenza nonché della destinazione funzionale a potabile, e la caratterizzazione del corpo idrico finalizzato alla determinazione dello stato ecologico e di quello chimico, verranno eseguite con cadenza settimanale.
Per quanto attiene alla qualità delle acque destinate al consumo umano, si evidenzia quanto comunicato dalla competente struttura dell'istituto Superiore di Sanità. Alla luce dei campionamenti effettuati, la natura dei contaminanti e i valori di concentrazione rinvenuti nel Basento non configurano rischi sanitari dal punto di vista chimico e microbiologico. Inoltre, viene specificato che esse hanno caratteristiche chimico-fisiche e composizione in termini di sali minerali e durezza confrontabili con quelle dell'acqua attualmente in distribuzione, captata dal bacino Camastra.
L'istituto riferisce inoltre, come tali acque siano conformi ai processi di potabilizzazione idonei a trattamenti di acque di tipologia A3 o anche inferiore. Si rappresenta al riguardo che, come dettato dal predetto articolo 80, in casi eccezionali, e quando non sia possibile ricorrere ad altre fonti di approvvigionamento, possono essere utilizzate anche le acque classificate in classe A3 o qualitativamente inferiori ai valori limite imperativi della categoria A3. Quanto sopra, a condizione che esse siano sottoposte ad opportuno trattamento, ovvero un trattamento fisico e chimico spinto, un affinamento e disinfezione che consenta così di rispettare le norme di qualità delle acque destinate al consumo umano.
Di recente, il Commissario straordinario per la gestione della crisi idrica e del piano degli interventi per la regione Basilicata, nominato con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile dello scorso 29 ottobre, ha ribadito che le acque del Basento sono sottoposte a controlli costanti e severi a tutela della salute Pag. 107pubblica, e che la loro immissione in rete avverrà soltanto dopo l'autorizzazione dell'Azienda Sanitaria territorialmente competente. Tuttavia, qualora i risultati del campionamento dovessero essere positivi, sarà aperta la vasca di accumulo del Camastrino con un prevedibile miglioramento della situazione.
ALLEGATO 3
5-03207 Montemagni: Iniziative volte a verificare l'idoneità del sito della discarica di Cava Fornace (MS) e a prevenire danni ambientali.
TESTO DELLA RISPOSTA
Con riferimento a quanto segnalato dall'Onorevole interrogante, si rappresenta che le competenti strutture del MASE e ISPRA hanno proseguito le attività di verifica in merito all'accaduto dello scorso 6 maggio presso la discarica in argomento, ed alle conseguenze rilevate.
Infatti, nell'interrogazione discussa lo scorso 15 maggio in questa Commissione, si era dato conto delle modalità di svolgimento dell'intervento volto ad interrompere la fuoriuscita di liquami da parte delle autorità competenti, nonché delle cause della presenza in eccesso di alcuni elementi rilevata nelle analisi effettuate da ARPA Toscana.
A seguito di comunicazioni trasmesse dal comune di Pietrasanta e dalla Società Gaia Gestore del Servizio Idrico, la competente struttura del MASE, lo scorso 24 giugno, ha inviato apposita nota ad ISPRA. È stato perciò richiesto all'istituto di valutare, eventualmente anche avvalendosi del sistema agenziale SNPA, se quanto riportato in merito alla fuoriuscita di percolato dall'impianto possa integrare fattispecie di danno o minaccia di danno ambientale, ed eventualmente di indicare le misure di riparazione necessarie.
Al fine di dar seguito allo svolgimento delle attività di propria competenza, per ISPRA si è reso necessario organizzare un incontro con ARPA Toscana, calendarizzato per il prossimo 10 dicembre, in cui verranno analizzati gli approfondimenti effettuati.
La regione Toscana ha nuovamente rappresentato che tracce di un composto organoalogenato sono state rilevate in passato nelle acque sotterranee e principalmente in un piezometro posto a monte idraulico rispetto alla discarica. Considerato che tali composti non sono mai stati rilevati, invece, nel percolato, ARPAT ha già escluso che ci possa essere una correlazione tra la presenza di detti composti e l'esercizio della discarica. Risultano tutt'ora in corso le indagini per individuare l'origine della contaminazione.
Ad ogni modo, dopo l'incidente del 6 maggio scorso, la situazione della discarica risulta sotto controllo, ed il gestore sta fornendo gli aggiornamenti periodici richiesti a seguito del provvedimento di diffida e sospensione dei conferimenti dei rifiuti, emesso dalla regione in occasione dell'evento.
I lavori di ripristino hanno subito alcuni ritardi sul cronoprogramma a causa del maltempo. Ciononostante, il paramento arginale risulta ricostruito: l'ultima relazione periodica di aggiornamento trasmessa dal gestore, pervenuta alla regione Toscana lo scorso 3 dicembre, riferisce, infatti, del completamento degli interventi di messa in sicurezza.
In merito al quesito posto nell'attuale interrogazione, la regione Toscana ha fornito rassicurazioni circa l'impatto ambientale della discarica in argomento. Infatti, il progetto relativo alla sua realizzazione è stato a suo tempo sottoposto a VIA (Valutazione di Impatto Ambientale) e a VIncA (Valutazione di Incidenza) da parte delle province di Massa Carrara e Lucca, verificando l'idoneità del sito. Il provvedimento di AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale) contiene le prescrizioni realizzative e gestionali ritenute necessarie a fini di tutela dell'ambiente e della salute pubblica.
Inoltre, l'impianto è oggetto di controlli periodici da parte dei dipartimenti territorialmente competenti dell'ARPA regionale, dai cui rapporti non emergono, invero, le criticità riportate nell'interrogazione. I referenti dell'Agenzia, interpellati per le vie Pag. 109brevi dalle strutture regionali preposte, hanno confermato che né la relazione prodotta a seguito dell'incidente, né altri documenti ARPAT, attestano la presenza negli sfiati delle sostanze citate nell'interrogazione.
La regione Toscana riferisce, infine, che per la realizzazione delle fasi 2 e 3 del progetto, è in corso di reiterazione il procedimento di VIA, in quanto il provvedimento di valutazione originario ha cessato la sua efficacia nel corso della gestione della fase 1. Nell'ambito del suddetto procedimento saranno effettuate tutte le valutazioni necessarie a garanzia dell'ambiente e a ulteriore verifica circa l'idoneità del sito; qualora le valutazioni di compatibilità ambientale dovessero dare esito negativo, allora si giungerebbe alla definizione delle condizioni per la chiusura definitiva della discarica.
ALLEGATO 4
5-03208 Lampis: Iniziative normative volte a consentire le operazioni di dragaggio nel porto di Buggerru (SU).
TESTO DELLA RISPOSTA
In merito a quanto segnalato dall'onorevole interrogante si rappresenta quanto segue.
Giova ricordare che il dragaggio delle aree portuali e marino-costiere ricadenti all'interno dei Siti di Interesse Nazionale (SIN) è disciplinato dall'articolo 5-bis della legge n. 84 del 28 gennaio 1994, – «Riordino della legislazione in materia portuale».
Nello specifico, il comma 2 dell'articolo 5-bis disciplina l'utilizzo ed il conferimento dei sedimenti provenienti dalle attività di dragaggio all'interno dei SIN.
Esso prevede che i materiali derivanti dalle attività di dragaggio in tali aree SIN possono essere immessi o refluiti nei corpi idrici dai quali provengono qualora: a) presentino caratteristiche idonee con riferimento al sito di destinazione e b) non presentino positività ai test eco-tossicologici, nel rispetto delle modalità che sono state successivamente disciplinate con decreto ministeriale MATTM (ora MASE) n. 172 del 15 luglio 2016.
Ai sensi dell'Allegato A al sopra citato decreto ministeriale n. 172 del 2016, l'idoneità del materiale dragato (caratterizzazione) ad essere gestito secondo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 5-bis della legge n. 84 del 1994 viene verificata mediante apposite analisi. In particolare, tali analisi sono da effettuare nel sito prima del dragaggio sulla base di metodologie e criteri stabiliti dal decreto ministeriale MATTM (ora MASE) del 7 novembre 2008.
La caratterizzazione dei sedimenti oggetto di dragaggio è realizzata tramite metodologie e criteri stabiliti dal sopra citato decreto del 7 novembre 2008. Tale decreto prevede che i sedimenti siano sottoposti ad analisi chimiche, fisiche, microbiologiche ed ecotossicologiche (saggi biologici di tossicità).
Da ultimo, si segnala che è in corso di definizione lo schema di regolamento per la semplificazione della disciplina inerente la gestione delle terre e rocce da scavo. Per quanto qui rileva, in tale schema di regolamento si precisa che i «sedimenti» (definiti come «tutte le plausibili frazioni granulometriche escavate negli alvei sia dei corpi idrici superficiali che del reticolo idrico scolante, in zone golenali dei corsi d'acqua, spiagge, fondali lacustri, anche artificiali, marini e portuali derivanti da attività finalizzate alla realizzazione di un'opera») sono compresi tra i materiali rientranti nella definizione di «terre e rocce da scavo».
Inoltre, tra le attività suscettibili di produrre terre e rocce da scavo, figurano anche quelle di dragaggio. Ne consegue che lo schema di regolamento in questione, volto in generale a introdurre semplificazioni nella gestione delle terre e rocce da scavo, è pienamente applicabile anche all'ipotesi rappresenta dall'On. Interrogante.
Si tenga altresì presente che il medesimo schema di regolamento contiene disposizioni specifiche riguardanti, sia l'ipotesi terre e rocce da scavo provenienti da siti di bonifica; sia l'ipotesi di terre e rocce da scavo che superano i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione per ragioni naturali, e dunque non per attività antropica.
ALLEGATO 5
DL 153/2024: Disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico. C. 2164 Governo, approvato dal Senato.
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
ART. 1.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 1.
(Introduzione dell'obbligo della valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario nell'ambito della procedura di autorizzazione integrata ambientale)
1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, comma 1, dopo la lettera b-bis) è inserita la seguente:
«b-bis.1) valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario, di seguito VIIAS: combinazione di procedure, metodi e strumenti, con i quali si possono stimare gli effetti potenziali sulla salute della popolazione nell'ambito della procedura di autorizzazione integrata ambientale (AIA). La VIIAS è predisposta dal proponente e redatta sulla base delle linee guida adottate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della salute, sentiti l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) e le agenzie provinciali per la protezione dell'ambiente (APPA);»;
b) all'articolo 29-ter, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. La domanda di AIA deve contenere, pena il mancato rilascio dell'autorizzazione da parte delle autorità competenti, la VIIAS».;
c) all'articolo 29-duodecies, comma 1, dopo le parole: «domande ricevute,» sono inserite le seguenti: «integrate dalla “VIIAS”,»;
d) all'articolo 29-terdecies dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Le AIA, già rilasciate alla data di entrata in vigore della presente disposizione, devono essere integrate con la VIIAS entro sei mesi dalla suddetta data, pena la sospensione o la revoca delle stesse.
1-ter. Chiunque esercita una delle attività di cui all'allegato VIII alla parte seconda senza essere in possesso della VIIAS, o dopo che la stessa sia stata sospesa o revocata, è punito con la pena della reclusione da un anno a due anni e con la multa da 250 euro a 50.000 euro.».
1.1. L'Abbate, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.
Al comma 1, sopprimere la lettera 0a).
1.2. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.
Al comma 1, lettera a), numero 1, sostituire il capoverso 1.2) con il seguente:
1.2) al sesto periodo, le parole da: «hanno in ogni caso priorità,» fino a: «da fonti rinnovabili, ove previsti», sono sostituite dalle seguenti: «sono considerati prioritari:
a) i progetti che prevedono un contributo al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione previsti dal PNIEC;
Pag. 112b) i progetti già in possesso dei necessari requisiti per l'attuazione di investimenti con i fondi del PNRR;
c) i progetti che valorizzano opere, impianti o infrastrutture esistenti;
d) i progetti concernenti impianti di idrogeno verde ovvero rinnovabile di cui al numero 6-bis) dell'allegato II alla parte seconda e i connessi impianti da fonti rinnovabili;
e) gli interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione di impianti alimentati da fonti eoliche o solari di Potenza nominale rispettivamente pari almeno a 50 MW e 25 MW;
f) i progetti fotovoltaici on-shore e agrivoltaici on-shore di potenza nominale pari almeno a 40 MW e i progetti eolici on-shore di potenza nominale pari almeno a 55 MW;
g) i progetti eolici off-shore realizzati con tecnologie innovative come quella galleggiante, o di potenza pari almeno a 250 MW;
h) i progetti nuovi e di repowering che presentano una soluzione di connessione a infrastrutture di rete già esistenti e operanti, ai fini di consentire l'immediato allaccio dell'impianto una volta costruito, senza necessità di nuove opere di connessione;
i) i progetti già in possesso dei necessari requisiti per l'attuazione di investimenti con i fondi del PNRR;
l) i sistemi di accumulo mediante pompaggio idroelettrico;
m) i progetti di nuovi impianti concernenti le derivazioni per uso idroelettrico di potenza fino a 10 MW.».
Conseguentemente, alla medesima lettera a), numero 2), sopprimere il capoverso comma 1-bis).
1.3. Simiani, Curti, Evi, Ferrari.
Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso 1.2), apportare le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, alle parole: sono considerate prioritarie premettere le seguenti: fermi restando i progetti già individuati dalla legge;
b) all'alinea, dopo le parole: Ministro delle infrastrutture e dei trasporti inserire le seguenti: da adottare entro 45 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;
c) dopo la lettera a), inserire la seguente:
a-bis) la misurazione dell'impronta del carbonio del progetto in relazione a tutto il suo ciclo di vita.
Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
1.6. Bonelli, Zanella, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti, Simiani.
Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso 1.2), all'alinea, alle parole: sono considerate prioritarie premettere le seguenti: Fermo restando i progetti già individuati dalla legge,.
1.7. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.
Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso 1.2), all'alinea, dopo le parole: del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, aggiungere le seguenti: , entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,.
1.8. L'Abbate, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.
Al comma 1, lettera a), numero 1.2), all'alinea, dopo le parole: Ministro delle infrastrutture e dei trasporti aggiungere le seguenti: da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto e Pag. 113sostituire le lettere a), b), c), d) con le seguenti:
a) rilevanza ai fini dell'attuazione degli investimenti del PNRR;
b) affidabilità e sostenibilità tecnica ed economica del progetto in rapporto alla sua realizzazione;
c) contributo al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione previsti dal PNIEC;
d) i progetti concernenti impianti di idrogeno verde ovvero rinnovabile di cui al numero 6-bis) dell'allegato II alla parte seconda e i connessi impianti da fonti rinnovabili;
e) gli interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione di impianti alimentati da fonti eoliche o solari;
f) valorizzazione di opere, impianti o infrastrutture esistenti;
g) progetti di impianti a fonti rinnovabili ubicati in aree classificate idonee ai sensi o in attuazione dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021;
h) i progetti di impianti fotovoltaici on-shore, agrivoltaici ed eolici on-shore, aventi potenza e producibilità energetica interamente assorbibili nella zona di mercato elettrico in cui l'impianto è ubicato.
Conseguentemente, alla medesima lettera a), numero 2), sopprimere il capoverso comma 1-bis).
1.9. Bonelli, Zanella, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti, Simiani.
Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso 1.2), all'alinea, dopo le parole: Ministro delle infrastrutture e dei trasporti aggiungere le seguenti: da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
1.10. Bonelli, Zanella, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti, Simiani.
Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso 1.2), sopprimere la lettera a).
Conseguentemente, alla medesima lettera a), numero 2), capoverso comma 1-bis, dopo la lettera c), inserire le seguenti:
c-bis) progetti eolici off-shore realizzati con tecnologie innovative come quella galleggiante, o di potenza pari almeno a 250 MW;
c-ter) progetti nuovi e di repowering che presentano una soluzione di connessione a infrastrutture di rete già esistenti e operanti, ai fini di consentire l'immediato allaccio dell'impianto una volta costruito, senza necessità di nuove opere di connessione;
c-quater) i progetti già in possesso dei necessari requisiti per l'attuazione di investimenti con i fondi del PNRR;
c-quinquies) i sistemi di accumulo mediante pompaggio idroelettrico;
c-sexies) i progetti di nuovi impianti concernenti le derivazioni per uso idroelettrico di potenza fino a 10 MW.
*1.12. Curti, Simiani, Evi, Ferrari.
*1.13. Gadda, Del Barba.
Al comma 1, alla lettera a), numero 1, capoverso 1.2), sopprimere la lettera a).
1.5. L'Abbate, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.
Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso comma 1-bis, sopprimere le lettere 0a) e 0b).
1.15. L'Abbate, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.
Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso comma 1-bis, dopo la lettera b), inserire la seguente:
b-bis) i progetti in cluster che hanno ad oggetto impianti allacciati al medesimo punto di connessione e riconducibili, direttamentePag. 114 o indirettamente, al medesimo proponente.
1.17. Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.
Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso comma 1-bis, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) i progetti fotovoltaici offshore di potenza nominale pari ad almeno a 50 MW, e i progetti eolici offshore di potenza nominale pari ad almeno 250 MW.
1.18. Simiani, Curti, Evi, Ferrari.
Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso comma 1-bis, lettera c), sostituire le parole: pari almeno a 50 MW e i progetti eolici on-shore di potenza pari almeno a 70 MW con le seguenti: pari almeno a 40 MW e i progetti eolici on-shore di potenza pari almeno a 60 MW.
1.20. Simiani, Curti, Evi, Ferrari.
Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso comma 1-bis, lettera c), sostituire le parole: 50 MW con le seguenti: 30 MW.
Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso comma 1-bis, dopo la lettera c), inserire la seguente:
c-bis) rilevanza ai fini dell'attuazione degli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
1.21. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.
Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 1-bis, lettera c), sostituire le parole: 50 MW con le seguenti: 30 MW.
1.22. Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.
Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso comma 1-bis, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché i pompaggi.
*1.23. L'Abbate, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.
*1.24. Simiani, Curti, Evi, Ferrari.
Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso comma 1-bis, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) opere infrastrutturali e progetti di rinaturazione per garantire la sicurezza idrica e idrogeologica.
1.26. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.
Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso comma 1-ter, sopprimere la parola: simultanea.
1.28. Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.
Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso comma 1-ter, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: La disciplina di cui al presente comma non pregiudica il rispetto dei termini di favore dei procedimenti di valutazione ambientale previsti dalla normativa vigente per i progetti indicati nell'Allegato I-bis al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per i progetti compresi nel PNRR e per quelli finanziati a valere sul fondo complementare. Per tutti gli altri procedimenti, relativi a progetti diversi da quelli di cui al presente comma, la presente disciplina non pregiudica il rispetto dei termini ordinari previsti per i procedimenti di valutazione ambientale.
1.29. Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.
Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso comma 1-ter, ultimo periodo, sopprimere le seguenti parole: compresi nel Pag. 115PNRR né di quelli finanziati a valere sul fondo complementare.
1.31. Bonelli, Zanella, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti, Simiani.
Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso comma 1-ter, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché per i progetti necessari al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione previsti dal PNIEC.
1.32. Evi, Simiani, Curti, Ferrari.
Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso comma 1-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per tutti gli altri procedimenti, relativi a progetti diversi da quelli di cui al presente comma, la presente disciplina non pregiudica il rispetto dei termini ordinari previsti per i procedimenti di valutazione ambientale.
1.33. Curti, Simiani, Evi, Ferrari.
Al comma 1, lettera a), numero 2), dopo il capoverso comma 1-ter, aggiungere il seguente:
1-quater. Per i progetti alimentati a fonti rinnovabili oggetto di valutazione ambientale e tra loro interferenti, per i quali l'autorità competente abbia trasmesso, in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente provvedimento, la comunicazione di cui all'articolo 23, comma 4, secondo periodo, la Commissione di cui al comma 2-bis avvia contestualmente la valutazione dei progetti qualora l'applicazione dell'ordine di trattazione secondo i criteri di cui ai precedenti commi 1-bis e 1-ter comporti una priorità del progetto che abbia ottenuto la comunicazione di cui all'articolo 23, comma 4, secondo periodo, in data successiva rispetto ai progetti interferiti. Ai fini dell'applicazione del presente comma, la Commissione di cui al comma 2-bis considera interferenti:
a) i progetti eolici limitrofi per i quali non vengono rispettate, per uno o più aerogeneratori, le distanze minime previste dall'articolo 3.2 lettera n) dell'Allegato 4 al decreto ministeriale 10 settembre 2010;
b) i progetti fotovoltaici, ovvero agrivoltaici, e i progetti eolici limitrofi per i quali, la distanza tra il centro di uno o più aerogeneratori e il perimetro della recinzione dei progetti fotovoltaici, ovvero agrivoltaici, risulti inferiore all'altezza massima, comprensiva del rotore, dell'aerogeneratore considerato.
1.34. Ferrari, Simiani, Curti, Evi.
Al comma 1, lettera a), numero 2), dopo il capoverso comma 1-ter, aggiungere il seguente:
1-quater. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alle istanze di valutazione ambientale presentate in data antecedente all'entrata in vigore del presente decreto ad esclusione di quelle considerate procedibili e per le quali, la Commissione di cui al comma 1 ovvero quella di cui al comma 2-bis, abbia già formalizzato richiesta di integrazioni ai sensi delle disposizioni di cui alla Parte Seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006.
1.35. Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.
Al comma 1, lettera a) numero 2), dopo il capoverso comma 1-ter, aggiungere il seguente:
1-quater. I progetti di cui all'allegato I del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, sono considerati prioritari ai sensi del comma 1, sesto periodo, o del comma 1-bis, in base al criterio di misurazione dell'impronta di carbonio (carbon footprint) per tutto il suo ciclo di vita.
1.36. L'Abbate, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.
Al comma 1, lettera a), numero 2), dopo il capoverso comma 1-ter, aggiungere il seguente:
1-quater. I progetti di cui all'allegato I del decreto legislativo del 3 aprile 2006, Pag. 116n. 152, sono considerati prioritari ai sensi del comma 1, sesto periodo, o del comma 1-bis, in base al criterio di misurazione dell'impronta di carbonio per tutto il suo ciclo di vita.
1.37. Bonelli, Zanella, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti, Simiani.
Al comma 1, lettera a), numero 2), sopprimere il capoverso comma 2-bis.
1.38. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.
Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso comma 2-bis con il seguente:
2-bis. Al comma 2-bis, primo periodo, le parole: «formata da un numero massimo di quaranta unità» sono sostituite dalle seguenti: «formata da un numero massimo di settanta unità» e dopo le parole: «dell'Istituto superiore di sanità (ISS)» sono inserite le seguenti: «ovvero tra soggetti anche estranei alla pubblica amministrazione, provvisti del diploma di laurea di vecchio ordinamento, di laurea specialistica o magistrale, con adeguata esperienza professionale di almeno cinque anni, all'atto della nomina, attingendo fra i soggetti qualificati che abbiano trasmesso la manifestazione d'interesse ai sensi dell'Avviso permanente prot. N. 40073 del 1° marzo 2024 del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per la nomina in qualità di componente alla commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS, di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».
1.39. Simiani, Curti, Evi, Ferrari.
Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 3).
1.40. L'Abbate, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.
Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso comma 6, primo periodo, sostituire le parole: a trenta giorni con le seguenti: a sessanta giorni.
1.42. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.
Al comma 1, sopprimere la lettera b-bis).
1.43. L'Abbate, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.
Al comma 1, lettera d), al numero 1) premettere il seguente:
01) al comma 4, secondo periodo, le parole: «centoventi» sono sostituite dalle parole: «quattrocentottanta» e dopo le parole: «delle indagini richieste» sono inserire le seguenti: «, quali ad esempio indagini su flora e fauna o indagini geognostiche di sottosuolo e falda, che richiedono per una valutazione esaustiva un periodo di osservazione pluristagionale».
1.44. Simiani, Curti, Evi, Ferrari.
Al comma 1, lettera d), numero 2), capoverso comma 4-bis, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo sostituire le parole: l'adeguatezza con le seguenti: la completezza;
b) al quarto periodo, dopo le parole: all'autorità competente. aggiungere il seguente periodo: Qualora la documentazione integrativa non consenta di esprimere una valutazione positiva di compatibilità paesaggistica, trova applicazione quanto previsto all'articolo 25, comma 2-quinquies, secondo periodo, in caso di parere favorevole della Commissione di cui all'articolo 8, comma 1, o della Commissione di cui all'articolo 8, comma 2-bis.;
c) al quinto periodo dopo le parole: , entro il termine assegnato, aggiungere le seguenti: di cui al secondo periodo, eventualmente prorogato, conseguentemente, al medesimo periodo, sopprimere le parole da: ovvero a: respinta e;
Pag. 117 d) sopprimere il sesto periodo.
1.45. Simiani, Curti, Evi, Ferrari.
Al comma 1, lettera e), apportare le seguenti modificazioni:
a) al numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e dopo le parole «trenta giorni» sono aggiunte le seguenti: «, decorsi i quali, lo stesso si intende acquisito.»;
b) dopo il numero 1), aggiungere il seguente:
1-bis) al comma 2-bis dopo le parole: «decreto legislativo 8 novembre, n. 199» sono aggiunte le seguenti: «, decorsi i quali, il concerto si intende acquisito.».
1.49. Simiani, Curti, Evi, Ferrari.
Al comma 1, lettera e), numero 2.2), dopo le parole: l'autorizzazione di cui al primo periodo inserire il seguente periodo: La medesima autorizzazione, nelle fattispecie di cui all'articolo 22, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 e in presenza di dissenso del Ministero della cultura, è compresa nel provvedimento di VIA adottato dal competente direttore generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
1.52. Simiani, Curti, Evi, Ferrari.
Al comma 1, sopprimere la lettera f-bis).
1.54. Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.
Sopprimere il comma 2.
*1.55. Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.
*1.56. Bonelli, Zanella, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti, Simiani.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Per i progetti di produzione energetica da fonti rinnovabili onshore, il proponente allega all'istanza di VIA di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 152 del 2006 anche una dichiarazione attestante la legittima disponibilità, a qualunque titolo, della superficie, ferma restando la possibilità di chiedere la dichiarazione di pubblica utilità e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio nei casi di cui all'articolo 12, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 387 del 2003.
1.58. Simiani, Curti, Evi, Ferrari.
Al comma 2, sopprimere le parole: la legittima disponibilità, a qualunque titolo.
1.60. L'Abbate, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Le richieste di connessione alla rete di distribuzione relative ad impianti fotovoltaici di potenza fino ad 1 MW, per i quali è stata accolta la richiesta di finanziamento mediante le misure Parco Agrisolare, Sviluppo Agrivoltaico ed Autoconsumo diffuso del PNRR, sono gestite con carattere di priorità dal gestore di rete. A tal fine l'ARERA definisce entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione di cui al presente decreto, le modalità con cui il gestore di rete applica tale previsione normativa al fine di garantire l'allaccio alla rete con tempistiche coerenti a quelle di applicazione del decreto di incentivazione.
1.64. Caramiello, Sergio Costa, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Al fine di favorire l'adesione da parte delle aziende agricole ai meccanismi di incentivazione dell'autoconsumo diffuso e delle comunità energetiche di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 414 del 7 dicembre Pag. 1182023, in deroga a quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, lettera e) del medesimo decreto, il possesso del preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva, può essere presentato entro sei mesi dalla data di accoglimento della domanda di aiuto.
1.66. Caramiello, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Il comma 3 dell'articolo 3, del decreto legislativo 30 luglio 2020, n. 102, è abrogato.
1.68. Simiani, Curti, Evi, Ferrari.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Disposizioni urgenti per gli investimenti nelle fonti energetiche rinnovabili)
1. All'articolo 20, comma 1-bis, secondo periodo, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il primo periodo non si applica, altresì, in caso di progetti finalizzati a soddisfare i consumi di energia delle imprese industriali site sul territorio nazionale, realizzati, anche a distanza, dalle imprese medesime o da soggetti terzi con cui le stesse sottoscrivono contratti di approvvigionamento a termine per l'energia rinnovabile. Le aree di cui alla lettera b) del comma 8 di proprietà di soggetti pubblici sono offerte in concessione per le finalità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11.».
1.01. Curti, Simiani, Evi, Ferrari.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Incentivi progetti innovativi biomassa solida)
1. Al fine di sostenere il processo di transizione energetica delle imprese e promuovere gli investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, in linea con gli obiettivi del Piano Nazionale Integrato Energia e Clima, sono agevolabili con contributo in conto capitale tutti i nuovi investimenti intesi a promuovere la riduzione ovvero la sostituzione di combustibili fossili tramite progetti che utilizzino biomassa solida, effettuati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2027 in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.
2. Sono beneficiarie della misura di cui al comma 1, tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa, che appartengono a uno dei settori oggetto della relativa normativa specifica UE ETS. Il contributo in conto capitale è riconosciuto nella misura di 40 per cento del costo di investimento, per investimenti compresi tra 10 e 25 milioni di euro.
3. Per accedere alla misura di cui al comma 1, i progetti devono soddisfare i seguenti requisiti:
a) dimostrare una riduzione ovvero una sostituzione significativa nell'uso di fonti di energia fossile;
b) proporre soluzioni che favoriscano l'autoproduzione e l'autoconsumo di energia presso le imprese per almeno il 70 per cento dell'energia autoprodotta.
c) valorizzare la biomassa solida residuale, coerentemente con il principio dell'uso a cascata e in linea con i principi di economia circolare;
d) rispettare i criteri di cui all'articolo 42 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.
4. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica dovrà stabilire le modalità ed i criteri delle disposizioni di cui al presente articolo. Il Gestore dei servizi energetici effettueràPag. 119 controlli e verifiche periodiche per garantire la corretta utilizzazione dei fondi e il rispetto dei requisiti di cui al comma 2, pena l'interruzione del finanziamento.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni per il periodo 2025-2027 si provvede mediante le risorse derivanti dai proventi ETS.
1.02. Curti, Simiani, Evi, Ferrari.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Procedura Abilitativa Semplificata per le imprese a forte consumo di energia che intendano realizzare impianti alimentati da fonti rinnovabili)
1. La realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza fino a 20 MW di proprietà delle imprese a forte consumo di energia elettrica, regolarmente iscritte all'elenco istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali, è sempre sottoposta a Procedura Abilitativa Semplificata se l'impianto insiste sulle aree definite dall'articolo 20, comma 8, lettera c-ter), numero 1), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e ha almeno una delle seguenti caratteristiche:
a) è finalizzato all'autoconsumo; è realizzato su terreni industriali di proprietà delle imprese stesse;
b) è realizzato su terreni terzi di proprietà di terzi, con cui le imprese abbiano concluso o intendano concludere un contratto di Partenariato pubblico-privato, e/o siano connessi a tali impianti sia fisicamente (on site) sia virtualmente (off site). Sono conseguentemente aggiornate le linee guida di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010.
1.03. Curti, Simiani, Evi, Ferrari.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Attuazione del Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici)
1. Al fine di dare effettiva e tempestiva attuazione alla Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici (SNAC) e di offrire uno strumento di indirizzo per la pianificazione e l'attuazione delle azioni di adattamento più efficaci nel territorio italiano, in relazione alle emergenze in atto e alle criticità riscontrate, e per l'integrazione dei criteri di adattamento nelle procedure e negli strumenti di pianificazione esistenti, per l'attuazione delle misure e azioni di adattamento ai cambiamenti climatici previste dal PNACC, di cui al decreto ministeriale 21 dicembre 2023, sono stanziati 750 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 750 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate di cui al comma 3.
3. Entro il 28 febbraio 2025, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 750 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2025, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, 27 le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro Pag. 120delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 750 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
1.05. Evi, Simiani, Braga, Curti, Ferrari.
ART. 2.
Sopprimerlo.
2.1. Ilaria Fontana, L'Abbate, Cappelletti, Morfino, Santillo.
Al comma 2, sopprimere il secondo e il terzo periodo.
Conseguentemente:
a) sopprimere il comma 4;
b) al comma 5, sopprimere la lettera c).
2.2. Bonelli, Zanella, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti, Simiani.
Al comma 2, sopprimere il secondo e il terzo periodo.
*2.3. L'Abbate, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.
*2.4. Bonelli, Zanella, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti, Simiani.
Sopprimere il comma 3.
2.5. Bonelli, Zanella, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti, Simiani.
Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole da: tiene conto anche delle riserve e del potenziale minerario fino a: nonché.
2.6. Bonelli, Zanella, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti, Simiani.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. In ogni caso, la scadenza di una eventuale proroga delle concessioni di coltivazione di idrocarburi non può eccedere il limite temporale concordato di decarbonizzazione.
2.7. Bonelli, Zanella, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti, Simiani.
Sopprimere il comma 4.
*2.8. L'Abbate, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.
*2.9. Bonelli, Zanella, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti, Simiani.
*2.10. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari.
Al comma 5, lettera a) aggiungere, in fine, le seguenti parole: e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Dette procedure dovranno essere concluse entro e non oltre entro il 30 giugno 2024. I volumi di gas ai clienti industriali energivori dovranno essere offerti entro e non oltre il 31 ottobre 2025.».
2.12. Simiani, Curti, Evi, Ferrari.
Al comma 5, sopprimere la lettera c).
*2.13. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.
*2.14. Bonelli, Zanella, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti, Simiani.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Disposizione in materia di Comunità energetiche rinnovabili e rete elettrica nazionale di distribuzione)
1. Al fine di conseguire fattivamente i target del Piano nazionale di ripresa e resilienza previsti dalla Missione 2 (M2-Pag. 121Rivoluzione verde e Transizione ecologica), Componente 2, Investimento 1.2 (Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo), e garantire priorità di allaccio alla rete di distribuzione per le configurazioni che presentano istanza di accesso all'incentivo, entro 30 giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente legge in Gazzetta Ufficiale, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, istituisce una Cabina di Regia con l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, il Gestore dei Servizi Energetici, TERNA, i distributori di rete elettrica nazionale, le regioni e gli enti locali, per verificare lo stato delle reti di distribuzione e trasmissione, stabilire priorità di intervento anche a valere sulle risorse all'uopo allocate del Piano nazionale di ripresa e resilienza, sia di tipo infrastrutturale che regolatorio, al fine di tutelare l'autoproduzione diffusa su tutto il territorio nazionale.
2. All'articolo 33 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:
«2-ter. L'energia prodotta e immessa in rete da impianti alimentati da fonti rinnovabili inseriti all'interno di configurazioni di autoconsumo diffuso, nei limiti della sola quota di energia che viene condivisa all'interno del perimetro della medesima cabina primaria di consegna, secondo le modalità indicate dal presente decreto e successive disposizioni di attuazione, non assume alcuna rilevanza reddituale in quanto istantaneamente autoconsumata.».
3. All'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, alla lettera c) è aggiunto infine il seguente periodo: «In deroga alle previsioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), del presente decreto, gli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 possono accedere agli strumenti di incentivazione di cui all'articolo 8 e alle compensazioni di cui all'articolo 32, comma 3, lettera a), del presente decreto anche per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, purché i suddetti impianti e utenze di consumo siano situate all'interno dei territori degli enti locali stessi.».
4. All'articolo 119, comma 16-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «fino a 200 kW» sono sostituite dalle seguenti: «fino ad 1 MW»;
b) dopo le parole: «di cui all'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8» sono aggiunte le seguenti: «e di cui agli articoli 30 e 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199».
2.01. Ferrari, Braga, Simiani, Curti, Evi.
ART. 3.
Al comma 1, lettera a) premettere la seguente:
0a) all'articolo 63-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 3, le parole: «le misure si salvaguardia di cui all'articolo 65, commi 7 e 8» sono sostituite dalle seguenti: «le misure cautelari, anche di tipo inibitorio, con caratteri ed efficacia analoghi a quelli delle misure temporanee di salvaguardia di cui all'articolo 65, comma 7»;
2) al comma 4, le parole: «dai rappresentanti» sono sostituite dalle seguenti: «da rappresentanti, adeguatamente delegati,»;
3) dopo il comma 5-bis sono aggiunti i seguenti:
«5-ter. Al fine di garantire un efficiente utilizzo dei volumi degli invasi a scopo potabile, irriguo, industriale ed idroelettrico, l'Osservatorio provvede alla regolazione dei volumi e delle portate derivati dagli invasi, nei limiti delle quote autorizzate dalle concessioni di derivazione e dagli atti adottati dalle autorità di vigilanza, in funzione dell'uso della risorsa.Pag. 122 Per le attività di regolazione relative ai volumi degli invasi di cui al presente comma, l'Osservatorio acquisisce, per le dighe di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, il parere vincolante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che si esprime sulle condizioni di sicurezza della diga entro dieci giorni dalla richiesta di parere. Qualora il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti non provveda entro il predetto termine, l'Osservatorio assegna all'Ente gestore un termine per provvedere non superiore a dieci giorni.
5-quater. Per le finalità di cui al comma 5-bis, l'Osservatorio, previo parere della regione territorialmente competente e sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli aspetti inerenti la sicurezza, può altresì autorizzare la riduzione temporanea dei volumi riservati alla laminazione delle piene, disposti ai sensi delle disposizioni di Protezione civile, escluse le limitazioni di esercizio disposte per motivi connessi alla sicurezza dello sbarramento o delle sponde, tenuto anche conto dei Piani di emergenza delle dighe di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, recante “Indirizzi operativi inerenti l'attività di protezione civile nell'ambito dei bacini in cui siano presenti grandi dighe”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4 novembre 2014, n. 256, e dei piani di laminazione di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004, recante “Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 11 marzo 2004, n. 59.
5-quinquies. Al fine di assicurare quanto richiesto al comma 3 del presente articolo le Autorità di Distretto, in quanto enti di coordinamento dell'intero bacino distrettuale, possono attivare Accordi o Convenzioni, ai sensi dell'articolo 7 commi 5 e 6 della legge 28 giugno 2016, n. 132, con le Agenzie per la protezione dell'ambiente del territorio di competenza, per il supporto tecnico scientifico agli Osservatori, prevedendo l'erogazione di un contributo per lo svolgimento di tali attività ulteriori. Nelle more della definizione del tariffario unico nazionale richiamato nel sopracitato articolo 7 comma 5 della legge 28 giugno 2016, n. 132, si applicano, in quanto compatibili, i tariffari di riferimento delle singole Agenzie regionali o provinciali interessate.
5-sexies. In conseguenza dell'aumento della frequenza con cui situazioni di grave deficit idrico stanno interessando il Distretto Idrografico del fiume Po nella sua interezza, vista la strategicità di questo territorio, si dispone, per l'Autorità di bacino distrettuale competente, lo stanziamento di un contributo annuo integrativo del fondo ordinario di cui all'articolo 11 del decreto ministeriale 25 ottobre 2016 pari a 2 milioni di euro, finalizzato alla copertura degli oneri finanziari connessi allo svolgimento da parte della Segreteria Tecnica delle attività utili a garantire lo svolgimento delle funzioni dell'Osservatorio.».
3.1. Simiani, Curti, Evi, Ferrari.
Al comma 1, lettera a) premettere la seguente:
0a) all'articolo 63-bis, dopo il comma 5-bis è aggiunto il seguente:
«5-ter. Al fine di assicurare quanto previsto al comma 3 del presente articolo le Autorità di Distretto, in quanto enti di coordinamento dell'intero bacino distrettuale, possono attivare Accordi o Convenzioni, ai sensi dell'articolo 7, commi 5 e 6, della legge 28 giugno 2016, n. 132, con le Agenzie per la protezione dell'ambiente del territorio di competenza, per il supporto tecnico scientifico agli Osservatori, prevedendo l'erogazione di un contributo per lo svolgimento di tali attività ulteriori. Nelle more della definizione del tariffario unico nazionale di cui all'articolo 7, comma 5, della legge 28 giugno 2016, n. 132, si Pag. 123applicano, in quanto compatibili, i tariffari di riferimento delle singole Agenzie regionali o provinciali interessate.».
3.2. Evi, Simiani, Curti, Ferrari.
Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e dopo il primo periodo è inserito il seguente: «In ambito agricolo il riuso delle acque deve avvenire in collaborazione con i consorzi di bonifica e di irrigazione ove presenti.».
3.3. Vaccari, Simiani, Curti, Evi, Ferrari.
Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
e-bis) All'articolo 154, comma 1, dopo le parole: «chi inquina paga» sono aggiunte le seguenti: «nonché secondo i criteri per gli adeguamenti funzionali previsti dal regolamento 741/2020 UE.».
3.4. Evi, Simiani, Curti, Ferrari.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 42, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e producono anche l'effetto di variante agli strumenti urbanistici. L'approvazione del Progetto di fattibilità Tecnica economica comporta dichiarazione di pubblica utilità ed apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, produce altresì effetto di revoca delle concessioni demaniali incompatibili con l'intervento e/o l'opera da realizzare, nei confronti di qualunque soggetto, concedente o concessionario.».
3.5. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, dopo la lettera h-ter) è aggiunta la seguente:
«h-quater) acquisisce dalle Autorità di distretto nazionali i bilanci idrici dei bacini idrografici redatti a seguito del Piano di Gestione del distretto idrografico e ne verifica l'attuazione;».
3.6. Simiani, Curti, Evi, Ferrari.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al fine di garantire la razionalizzazione e una gestione efficiente delle risorse idriche, gli impianti industriali o quelli oggetto di revamping che prevedono l'utilizzo di acque nei processi industriali o di raffreddamento, devono dotarsi di ogni sistema idoneo a chiudere il ciclo delle acque interne anche mediante la realizzazione di reti duali per il riutilizzo interno delle acque.
3.7. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al fine di garantire la razionalizzazione e la gestione delle risorse idriche e per contenere gli sprechi, ogni immobile pubblico e privato oggetto di ristrutturazione o di manutenzione straordinaria, deve prevedere ogni best practice finalizzata a ridurre lo spreco idrico.
3.8. Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.
Sopprimere il comma 2-bis.
3.9. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di Gestione sostenibile delle risorse idriche e l'Introduzione Pag. 124dell'Etichettatura ambientale dell'impronta idrica «water footprint»)
1. Al fine di promuovere una gestione sostenibile delle risorse idriche e sensibilizzare i consumatori sull'impatto ambientale dei prodotti, è introdotto un sistema di etichettatura ambientale che prevede l'indicazione dell'impronta idrica «water footprint», per i prodotti commercializzati sul territorio nazionale. Tale sistema consentirà di identificare e comunicare ai consumatori il consumo di acqua legato alla produzione, distribuzione e smaltimento dei prodotti, favorendo così una scelta informata e sostenibile.
2. L'impronta idrica dovrà essere inclusa nei Criteri ambientali minimi (CAM) per gli acquisti pubblici, contribuendo a monitorare e ridurre gli impatti idrici legati alle forniture, in linea con gli obiettivi nazionali di sostenibilità ambientale.
3. Per le finalità di cui al presente articolo, si istituisce presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica un fondo con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025 finalizzato a: sostenere le imprese nella realizzazione di studi sull'impronta idrica dei loro prodotti, anche mediante l'adozione di strumenti di misurazione standardizzati e riconosciuti a livello internazionale; sviluppare e implementare il sistema di etichettatura ambientale, compresa la creazione di piattaforme digitali per la raccolta e la verifica dei dati relativi all'impronta idrica dei prodotti; supportare campagne di sensibilizzazione e informazione dei consumatori sui temi della sostenibilità idrica e dell'impatto ambientale delle produzioni.
4. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti tecnici per la misurazione e la dichiarazione dell'impronta idrica, i criteri per l'inserimento nei CAM, nonché le modalità di accesso alle risorse del fondo per le imprese interessate.
5. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica presenta, annualmente, alle Camere una relazione sullo stato di attuazione delle presenti disposizioni, riportando i dati relativi all'adozione dell'etichettatura dell'impronta idrica e all'efficacia delle misure di sensibilizzazione e monitoraggio degli impatti idrici delle forniture.
3.01. L'Abbate, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Disposizioni sui costi del servizio idrico e incentivi per il risparmio idrico in agricoltura attraverso l'istituzione di certificati blu)
1. In conformità alle raccomandazioni della Commissione europea in materia di razionalizzazione delle risorse idriche e in attuazione dell'articolo 9 della Direttiva Quadro Acque, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite, entro il 31 dicembre 2025, le linee guida nazionali per individuare i criteri omogenei per il calcolo del contributo irriguo che si basano sui consumi effettivi di acqua, laddove tecnicamente possibile, o su stime puntuali, come nel caso delle reti irrigue a pelo libero, al fine di incentivare l'uso efficiente della risorsa e disincentivare gli sprechi.
2. I costi del servizio idrico devono riflettere la reale misura dei prelievi idrici, coprendo integralmente i costi finanziari, ambientali e della risorsa. Tale principio si applica al consumo di acqua potabile e alle pratiche irrigue, assicurando una gestione omogenea e sostenibile della risorsa idrica.
3. Il decreto di cui al comma 1 deve essere adottato entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione di cui al presente articolo, finalizzato a riconoscere e incentivare gli interventi e a stabilirne le modalità di erogazione del fondo al fine di un corretto efficientamento idrico tramite l'emissione di certificati per ogni litro risparmiato.Pag. 125
4. L'assegnazione dei Certificati Blu è effettuata a titolo premiale e senza obiettivi vincolanti, con lo scopo di incentivare l'adozione di pratiche di risparmio idrico da parte degli operatori.
5. Si istituisce, presso il ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un fondo con una dotazione, pari a 20 milioni di euro per il 2025 per premiare gli imprenditori agricoli che ricorrono a buone pratiche finalizzate al risparmio idrico che sono assegnati in base alla documentazione prodotta dagli imprenditori agricoli sui consumi effettivi di acqua calcolati rispetto ai valori medi di settore. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.02. L'Abbate, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Istituzione del Fondo «Blue Deal Italiano»)
1. Al fine di sostenere finanziariamente gli interventi strategici e innovativi previsti dal Piano Nazionale per la tutela e l'uso sostenibile delle risorse idriche, nonché per affrontare le sfide del cambiamento climatico e garantire un uso sostenibile delle risorse idriche, è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il fondo denominato «Blue Deal Italiano», con una dotazione annuale di risorse da destinare a progetti di adattamento climatico, sviluppo di infrastrutture idriche e promozione di tecnologie innovative.
2. Le risorse del «Blue Deal Italiano» sono destinate, in particolare, a finanziare:
a) interventi di manutenzione, ammodernamento e rifacimento delle infrastrutture idriche, con l'obiettivo di ridurre le perdite e garantire una distribuzione efficiente della risorsa idrica;
b) progetti di raccolta e stoccaggio delle acque piovane, anche attraverso la costruzione di invasi e altre infrastrutture per il contenimento e il recupero delle acque meteoriche;
c) attività di ricerca e sviluppo nel campo delle tecnologie per il risparmio e il recupero delle acque, al fine di favorire l'innovazione e l'efficienza nella gestione della risorsa idrica.
3. Per le finalità del presente articolo, si istituisce presso il ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica un fondo pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025.
4. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di accesso al fondo, i criteri di priorità per la selezione dei progetti e le modalità di rendicontazione delle risorse utilizzate.
5. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica presenta annualmente al Parlamento una relazione dettagliata sull'utilizzo delle risorse del «Blue Deal Italiano» e sui risultati conseguiti attraverso i progetti finanziati, in termini di miglioramento dell'efficienza idrica, adattamento climatico e innovazione tecnologica.
3.03. Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Disposizioni per favorire la riduzione delle emissioni in atmosfera)
1. Al fine di conseguire gli obiettivi finalizzati alla tutela dell'ambiente, alla transizione energetica e allo sviluppo sostenibile di cui alla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni COM/2019/640, a beneficio delle imprese che esercitano in maniera prevalente un'attivitàPag. 126 di commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande, riferita al codice ATECO 47.11, è riconosciuto un credito di imposta relativo all'acquisto di nuove apparecchiature di refrigerazione commerciale.
2. Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura dell'80 per cento del costo per la quota di investimenti di valore fino a 50.000 euro e nella misura del 40 per cento del costo per la quota di investimenti di valore fino a 200.000 euro e può essere ceduto dal beneficiario a intermediari bancari, finanziari ovvero assicurativi sottoposti a vigilanza prudenziale. I cessionari possono utilizzare il credito ceduto solo in compensazione dei propri debiti d'imposta o contributivi, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo del 9 luglio 1997, n. 241, esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate. Sono ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 1 le spese sostenute per gli interventi di sostituzione degli impianti di refrigerazione commerciale di categoria R404A, R507A, R410A, R407C, R407F, esistenti in punti vendita con superficie da 0 a 1000 metri quadrati, all'interno dei quali siano utilizzati impianti di refrigerazione commerciale, con nuovi impianti di refrigerazione commerciale di categoria R744, CO2, R290.
3. Il credito d'imposta di cui al comma 2 è riconosciuto per le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno di installazione delle apparecchiature di cui al comma 1. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta di cui ai commi da 1 a 3. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis». Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.04. L'Abbate, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Fondo per l'utilizzo delle acque reflue in agricoltura)
1. Al fine di garantire la razionalizzazione e la gestione sostenibile delle risorse idriche in campo agricolo, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un fondo denominato «Fondo per l'utilizzo delle acque reflue in agricoltura», con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025. Le risorse del fondo sono erogate a favore degli impianti di depurazione per l'effettuazione dell'affinamento terziario delle acque reflue al fine del loro utilizzo in agricoltura, con priorità nell'assegnazione alle regioni che si trovano in emergenza idrica.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e della sovranità alimentare, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e Pag. 127le modalità per l'assegnazione delle risorse del fondo di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3.05. L'Abbate, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Incentivi alla realizzazione delle vasche di raccolta di acque meteoriche)
1. Per incentivare la realizzazione di vasche di raccolta di acque meteoriche, realizzate senza impermeabilizzazione permanente del suolo, finalizzate all'esercizio dell'attività agricola è istituito, presso lo stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un apposito Fondo con una dotazione finanziaria di 200 milioni di euro per l'anno 2023 destinato agli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile.
2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo di cui al comma precedente.
3. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3.06. Simiani, Curti, Evi, Ferrari.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Istituzione di un Fondo per la gestione del drenaggio urbano delle acque piovane)
1. Al fine di migliorare la gestione delle acque piovane e promuovere una maggiore resilienza delle infrastrutture urbane, è istituito un fondo denominato «Fondo per la gestione del drenaggio urbano delle acque piovane,» da allocare presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica con una dotazione pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025 destinato a finanziare interventi e progetti per la gestione sostenibile delle acque piovane nelle aree urbane. Tale somma è destinata a un incremento delle risorse già esistenti nel Fondo nazionale per la sicurezza delle infrastrutture idriche, o, in mancanza, al rifinanziamento di fondi esistenti dedicati alla gestione delle risorse idriche.
2. Le risorse del fondo saranno destinate, in particolare, alla realizzazione di:
a) progetti di infrastrutture verdi, come giardini rain-garden, tetti verdi e sistemi di drenaggio naturale, per la raccolta e la gestione delle acque piovane;
b) interventi di ammodernamento e rifacimento delle reti di drenaggio urbano esistenti, con l'obiettivo di migliorare l'efficienza e ridurre il rischio di allagamenti;
c) studi e ricerche sulla gestione sostenibile delle acque piovane e sulla loro integrazione nei piani urbanistici e di sviluppo territoriale.
3. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, saranno definiti i criteri di accesso e le modalità di erogazione delle risorse del fondo, nonché le linee guida per la progettazione e la realizzazione degli interventi.
4. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica presenta annualmente al Parlamento una relazione dettagliata sull'utilizzoPag. 128 delle risorse del fondo e sull'efficacia degli interventi realizzati, con l'obiettivo di garantire la trasparenza e il monitoraggio dei risultati ottenuti nella gestione delle acque piovane nelle aree urbane.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per il 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.07. L'Abbate, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
1. Al fine di contribuire all'attuazione degli interventi urgenti di sicurezza idraulica e al pieno recupero di efficienza e capacità volumetrica degli invasi di altezza fino a 15 metri, è istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un apposito Fondo, con una dotazione pari a 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni e province autonome, sono definiti i criteri e le modalità per la ricognizione degli interventi di cui al comma 1, per la definizione del relativo ordine di priorità, con precedenza per gli invasi compromessi dall'accumulo di sedimenti o da problemi statici, e per la ripartizione dei contributi a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1.
3. Entro il 28 febbraio 2025, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2025, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
3.08. Simiani, Curti, Evi, Ferrari.
Dopo l'articolo 3,aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Accumulo di risorse idriche nei piccoli e medi invasi)
1. Al fine di contribuire alla sicurezza idraulica e all'incremento della capacità di accumulo di risorse idriche negli invasi, al recupero, alla realizzazione e al completamento di reticoli di raccolta delle acque piovane sul territorio e alla realizzazione di piccoli e medi invasi multi-obiettivo, anche nelle aree collinari e montane, è adottato un apposito Piano straordinario, realizzato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con la collaborazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, politiche agricole alimentari e forestali e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con la partecipazione degli Enti gestori dell'irrigazione collettiva. A tal fine, i consorzi di bonifica e d'irrigazione, gestori delle opere o concessionari di derivazione trasmettono, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presentePag. 129 decreto, al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica le informazioni e i documenti necessari. Per la realizzazione del Piano sono attribuiti al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 350 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027.
2. Ai fini della definizione della proposta di Piano di cui al comma 1, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, in collaborazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, politiche agricole alimentari e forestali e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con la partecipazione degli Enti gestori dell'irrigazione collettiva approva, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'elenco degli interventi, con specifica indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi di attuazione, con priorità per quelli in stato di progettazione esecutiva o definitiva, tenuto conto dei seguenti obiettivi: a) il ripristino delle capacità di invaso dei bacini attualmente in esercizio, con priorità per quelli compromessi da sedimenti o da problemi statici; b) la realizzazione di una rete diffusa di piccoli e medi invasi per la raccolta delle acque con basso impatto paesaggistico e in equilibrio con i territori, in particolare nelle aree collinari e montane, realizzati privilegiando materiali naturali locali, da destinare ad uso plurimo; c) il completamento delle opere incompiute e il funzionamento dei bacini realizzati e non ancora in esercizio.
3. Per il concorso al raggiungimento degli obiettivi di contrasto alla scarsità idrica e di potenziamento delle infrastrutture idriche disponibili, il Piano straordinario di cui al comma 1 definisce, altresì, le procedure amministrative semplificate e gli adempimenti necessari per la messa in regola dei piccoli e medi invasi per la raccolta delle acque, da destinare ad uso plurimo, realizzati da più di dieci anni e ancora non censiti, a condizione che gli stessi abbiano un basso impatto paesaggistico, siano in equilibrio con i territori e siano stati realizzati privilegiando materiali naturali locali.
4. Il piano straordinario di cui al comma 1 è definito, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare di concerto con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, politiche agricole alimentari e forestali e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni e province autonome.
5. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate di cui al comma 6.
6. Entro il 28 febbraio 2025, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2025, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
3.09. Ferrari, Simiani, Curti, Evi.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Fondo per gli interventi urgenti di sicurezza idraulica, manutenzione, opere di bonifica e per l'accumulo di risorsa idrica)
1. Al fine di favorire l'attuazione di interventi urgenti di sicurezza idraulica, manutenzione, opere di bonifica e per l'accumulo di risorsa idrica, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un apposito Fondo, con dotazione pari a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono destinate ai Consorzi di bonifica e alle Autorità di bacino distrettuali, quale contributo:
a) per l'attuazione degli interventi di sicurezza idraulica, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica, e per gli interventi finalizzati a prevenire gli effetti disastrosi degli eventi alluvionali;
b) per l'attuazione degli interventi finalizzati alla realizzazione di una rete diffusa di nuovi invasi sostenibili e multifunzionali di riserva idrica per la raccolta delle acque piovane, a basso impatto paesaggistico e in equilibrio con il territorio, da realizzare senza uso di cemento e con materiali naturali locali, le cui riserve sono destinate ad un uso plurimo in modo da contribuire alla riduzione del rischio idrogeologico e al fabbisogno idrico nei periodi di siccità;
c) per l'attuazione, di interventi di efficientamento e potenziamento della rete infrastrutturale di riserva, adduzione e distribuzione delle risorse idriche ed irrigue esistenti, con priorità di intervento per il completamento degli schemi idrici e la pulizia dei bacini di riserva;
d) per l'attuazione di interventi di ampliamento ed efficientamento della superficie attrezzata con impianti irrigui collettivi e per soluzioni innovative in campo irriguo nell'ottimizzazione d'uso della risorsa idrica, muniti di 46 sistemi innovativi di digitalizzazione monitoraggio e gestione automatizzata e telecontrollata delle reti di adduzione e distribuzione, a sostegno del processo irriguo e per un uso razionale ed efficiente della risorsa idrica.
3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per la ricognizione degli interventi di cui al comma 2, lettere a), b) e c), per la definizione del relativo ordine di priorità, e per la ripartizione dei contributi a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1.
4. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 1.000 milioni di per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate di cui al comma 5.
5. Entro il 28 febbraio 2025, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2025, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
3.010. Curti, Simiani, Evi, Ferrari.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Fondo straordinario per la manutenzione della rete idrica)
1. Al fine di contribuire all'attuazione degli interventi urgenti finalizzati a ridurre la dispersione e le perdite di acqua potabile nelle reti idriche, la manutenzione, la riparazione, l'ammodernamento e l'aumento dell'efficienza delle stesse è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un apposito Fondo, con una dotazione di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto fissa, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le modalità di funzionamento del fondo di cui al comma 1.
3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate di cui al comma 4.
4. Entro il 28 febbraio 2025, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 45 30 aprile 2025, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027.
3.011. Ferrari, Simiani, Curti, Evi.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Fondo straordinario per gli interventi urgenti sulla rete fluviale)
1. Al fine di contribuire alla realizzazione degli interventi urgenti previsti nel Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici finalizzati a restituire spazio e riqualificare la rete dei corsi d'acqua, riducendone la canalizzazione e ripristinando la connessione tra gli alvei e le pianure inondabili, anche rimuovendo o modificando parte degli sbarramenti esistenti, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un apposito Fondo, con una dotazione di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di 58 conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per la ricognizione degli interventi di cui al comma 1, per la definizione del relativo ordine di priorità, e per la ripartizione dei contributi a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1.
3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate di cui al comma 4.
4. Entro il 28 febbraio 2025, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 200 milioni di euro per Pag. 132ciascuno degli anni dal 2025 al 2027. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2025, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027.
3.012. Simiani, Curti, Evi, Ferrari.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Progettazione di fattibilità di infrastrutture idriche di particolare rilevanza ed entità)
1. Alla progettazione delle infrastrutture idriche di particolare rilevanza ed entità finanziate con le risorse di cui al decreto del ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile n. 259 del 29 agosto 2022, si continuano ad applicare le disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
3.013. Simiani, Curti, Evi, Ferrari.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Fondo per gli interventi urgenti per il contrasto della scarsità idrica)
1. Al fine di favorire l'attuazione di interventi finalizzati a contrastare la scarsità idrica e favorire il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche cui al presente decreto, è istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito Fondo, con dotazione pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono destinate agli interventi di urgente realizzazione individuati ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 3-bis, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, quale contributo aggiuntivo alle risorse individuate ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 1.
3. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 500 milioni per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate di cui al comma 4.
4. Entro il 28 febbraio 2025, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2025, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027.
3.015. Evi, Simiani, Curti, Ferrari.
ART. 4.
Al comma 2, lettera a), premettere la seguente:
0a) All'articolo 184-ter dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. Per i rifiuti organici, i criteri di cui al comma 1 lettere c) e d) sono soddisfatti esclusivamente qualora adottati in conformità a quanto stabilito dal decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75».
4.1. L'Abbate, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.
Al comma 2, lettera a), premettere la seguente:
0a) all'articolo 194 sono aggiunti i seguenti commi:
«7-bis. Fermo restando gli obblighi previsti dall'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo n. 125 del 2024, il produttore di rifiuti, il notificatore, la persona che organizza la spedizione e qualsiasi altra impresa coinvolta nella spedizione di rifiuti e di materiali derivanti dagli stessi o nel loro recupero o smaltimento adottano i provvedimenti necessari per garantire che i rifiuti spediti siano gestiti senza pericolo per la salute umana e in modo ecologicamente corretto per tutta la durata della spedizione e durante il recupero e lo smaltimento dei rifiuti. Ai fini dell'esportazione di rifiuti, si ritiene che i rifiuti siano gestiti in modo ecologicamente corretto per quanto concerne il recupero o lo smaltimento se è possibile dimostrare che i rifiuti, nonché gli eventuali rifiuti residui prodotti attraverso il recupero o lo smaltimento, saranno gestiti nel rispetto di obblighi di protezione della salute umana, del clima e dell'ambiente considerati equivalenti a quelli previsti a norma della normativa dell'Unione. Nel valutare l'equivalenza non è necessario che siano rispettati appieno gli obblighi derivanti dalla normativa dell'Unione, ma vige l'obbligo di dimostrare che le regole applicate nel Paese di destinazione assicurino un livello di protezione della salute umana e dell'ambiente analogo a quello degli obblighi derivanti dalla normativa dell'Unione. Le pertinenti disposizioni della normativa dell'Unione e gli orientamenti internazionali di cui all'allegato IX del Regolamento n. 1157/2024 sono utilizzati come punti di riferimento per effettuare la valutazione dell'equivalenza.
7-ter. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, vengono individuate le linee guida per attuare l'obbligo di dimostrare che le regole applicate nel paese di destinazione assicurino un livello di protezione della salute umana e dell'ambiente analogo a quello degli obblighi derivanti dalla normativa dell'Unione ed adottare la relativa modulistica ai fini del controllo doganale per l'osservanza dello stesso obbligo.».
4.2. Simiani, Curti, Evi, Ferrari.
Al comma 2, lettera a), numero 1), sostituire la parola: ventuno con la seguente: ventidue;
Conseguentemente al medesimo comma 2, lettera a), numero 2), sostituire la parola: dieci con la seguente: undici.
4.3. Simiani, Curti, Evi, Ferrari.
Al comma 2, lettera a), numero 3, sostituire il capoverso «16-bis.» con il seguente: «16-bis. Il legale rappresentante dell'impresa può assumere il ruolo di responsabile tecnico dell'impresa medesima senza essere soggetto alle verifiche di aggiornamento, a condizione che abbia svolto contestualmente il ruolo di responsabile tecnico presso la stessa per almeno cinque anni consecutivi negli ultimi cinque anni.»
4.4. Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.
Al comma 2, sopprimere le lettere a-bis) e a-ter).
4.5. L'Abbate, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.
Al comma 2, lettera a-bis), capoverso 10-bis, dopo le parole: previa verifica dei costi rilevanti e della loro entità netta inserire le seguenti: , con esclusione di quelli oggetto dell'accordo di cui all'articolo 224, comma 5,.
4.6. Simiani, Curti, Evi, Ferrari.
Al comma 2, sopprimere la lettera b).
4.7. Simiani, Curti, Evi, Ferrari.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Ferma restando, ai fini della qualifica di sottoprodotto, la dimostrazione dei requisiti indicati all'articolo 184-bis, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ai fini e per gli effetti della lettera a) del medesimo comma 1, rientrano nella nozione di sostanza o oggetto derivante da un processo di produzione i residui derivanti da attività estrattive, di demolizione, di consumo e da processi produttivi, ivi incluse le attività di manutenzione, cura e gestione del verde e gestione forestale, quelle di servizio o manutenzione non necessariamente finalizzate alla produzione o alla funzionalità di un bene materiale, nonché i prodotti agricoli ed alimentari invenduti o inadeguati, in quanto non più destinati o non destinabili al mercato o al consumo umano. Restano esclusi dal campo di applicazione dei rifiuti, secondo quanto disposto dall'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, i residui prodotti nell'ambito delle attività di cura e gestione del verde e selvicolturali svolti da imprese e cooperative agricole e forestali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e restano comunque qualificati come rifiuti i residui derivanti da attività di manutenzione del verde e di sfalcio che risultano contaminati con materiali misti e che necessitano di preventiva cernita ai fini del loro impiego.
2-ter. All'articolo 183, comma 1, lettera b-ter, il punto 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente: «5. I rifiuti biodegradabili di giardini e parchi».
2-quater. All'articolo 183, comma 1, lettera mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: «di recupero e trattamento» sono aggiunte le seguenti: «ovvero di rifiuti speciali previa comunicazione o convenzione con il gestore.» Ai fini indicati, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica procede all'aggiornamento delle previsioni del decreto ministeriale 8 aprile 2008, recante «Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato», in modo da assicurare il conferimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti simili agli urbani, come definiti agli articoli 183 e 184 e di rifiuti speciali conferiti su richiesta o previa comunicazione o convenzione con il gestore.
*4.9. Simiani, Curti, Evi, Ferrari.
*4.18. Gadda, Del Barba.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 183, lettera b-ter), dopo il numero 2) è inserito il seguente:
«2-bis) i RAEE provenienti domestici come definiti dall'articolo 4, comma 1 lettera “l”, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, comprese le loro componenti rimosse;»;
b) all'allegato L-quater, Parte Quarta, recante l'elenco dei rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2, sono inserite le seguenti voci:
Pag. 135|
Componenti rimosse da AEE che danno origine a RAEE domestici come definiti dall'articolo 4, comma 1 lettera «l», del decreto legislativo 14 marzo 2014 n. 49 |
Componenti rimosse |
16.02.16 |
|
RAEE domestici come definiti dall'articolo 4, comma 1 lettera «l», del decreto legislativo 14 marzo 2014 n. 49 |
Tubi fluorescenti e altri rifiuti contenenti mercurio |
20.01.21* |
|
Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi |
20.01.23* | |
|
Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi. Fra i componenti pericolosi di apparecchiature elettriche ed elettroniche possono rientrare gli accumulatori e le batterie di cui alle voci 16 06, contrassegnati come pericolosi; commutatori a mercurio, vetri di tubi a raggi catodici e altri vetri radioattivi ecc. |
20.01.35* | |
|
Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35 |
20 01 36 |
4.10. Simiani, Curti, Evi, Ferrari.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) all'articolo 198, comma 2-bis, dopo le parole “Le utenze non domestiche” sono aggiunte le seguenti: “, in deroga al regime di esclusiva del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani di cui all'articolo 202,”»;
2) all'articolo 202, comma 1, la parola: «aggiudica» è sostituita dalla parola: «affida»; le parole: «mediante gara disciplinata dai principi e dalle disposizioni comunitarie» sono sostituite dalle seguenti: «in regime di esclusiva»; le parole: «ai criteri» sono sostituite dalle seguenti: «alle previsioni»; le parole: «113, comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «14, comma 1» e le parole: «14 agosto 2000 n. 267» sono sostituite dalle seguenti: «23 dicembre 2022 n. 201».
4.11. Curti, Simiani, Evi, Ferrari.
Sopprimere il comma 3-bis.
4.12. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.
Dopo il comma 3-bis, aggiungere i seguenti:
3-ter. Al fine di incentivare il riutilizzo, la prevenzione, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti tessili, in conformità con gli obiettivi del green deal europeo, nel rispetto della gerarchia dei rifiuti e degli obiettivi di gestione degli stessi, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica con uno o più decreti, ed entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione di cui al presente articolo, disciplina, nel rispetto dell'articolo 178-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i regimi di responsabilità estesa del produttore fissando i requisiti e le misure che includono il sistema di restituzione dei prodotti tessili dopo il loro l'utilizzo, dei rifiuti derivanti dagli stessi, la loro successiva gestione nonché la responsabilità finanziaria per tali attività.
3-quater. I decreti di cui al comma 3-ter, devono prevedere misure appropriate finalizzate ad incoraggiare la progettazione dei prodotti tessili e dei loro componenti volti a ridurre gli impatti ambientali e la produzione di rifiuti durante la produzione e il successivo utilizzo dei prodotti.
4.13. L'Abbate, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Disposizioni in materia di informazione agli utilizzatori finali di AEE)
1. Al fine di promuovere pratiche virtuose di recupero delle materie prime critiche in un'ottica di economia circolare, nel rispetto degli obiettivi di cui alla Missione 2, Componente 1.1 del PNRR, all'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, alinea, dopo la parola: «informa» sono inserite le seguenti: «periodicamente, mediante adeguate iniziative di comunicazione,»;
b) alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con specifico riferimento alle singole tipologie di apparecchiature elettriche ed elettroniche e ai RAEE di piccolissime dimensioni;»;
c) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
«3-bis. Per i rifiuti derivanti dai pannelli fotovoltaici domestici di cui all'articolo 4, comma 1, lettera qq), del presente decreto legislativo il GSE fornisce periodicamente agli utenti finali le informazioni aggiornate sui sistemi di ritiro e di raccolta.».
2. Al fine di promuovere e incentivare lo smaltimento sostenibile dei pannelli fotovoltaici a fine vita, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica promuove campagne divulgative e programmi di comunicazione istituzionale volti a favorire una corretta informazione e sensibilizzazione periodiche, a carattere nazionale e regionale. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 300.000 euro a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.
4.01. Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Misure in materia di apparecchiature elettriche ed elettroniche)
1. Al fine di promuovere politiche in materia di sostenibilità ed economia circolare, per accrescere la consapevolezza dei cittadini ad adottare comportamenti virtuosi improntati al riuso e al riciclo dei rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche decisivi per ridurre lo smaltimento in discarica e garantire un percorso sostenibile dei flussi di Raee, presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per ciascun anno dal 2025 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.
4.02. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.
ART. 5.
Al comma 1, sopprimere il capoverso 1-quater.
5.1. Ilaria Fontana.
Al comma 1, capoverso 1-quater, sopprimere la lettera c).
5.2. L'Abbate, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.
Al comma 1, capoverso 1-sexies, primo periodo, sostituire la parola: sostituisce con le seguenti: non sostituisce.
5.3. Ghio, Simiani, Curti, Evi, Ferrari.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 115, dopo le parole: «rottami metallici» sono aggiunte le seguenti: «carta da riciclare e altri flussi omogenei di rifiuti e di materie prime secondarie derivanti dai rifiuti, funzionali e strategici per l'economia circolare ai sensi dell'articolo 198-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.».
5.4. Simiani, Curti, Evi, Ferrari.
ART. 5-bis.
Sopprimerlo.
5-bis.1. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.
ART. 6.
Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) alla Tabella 2 dell'Allegato 5, recante «Concentrazione soglia di contaminazione nelle acque sotterranee», i punti 10, 16 e 23 sono soppressi.
6.1. Simiani, Curti, Evi, Ferrari.
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi di risanamento ambientale del sito di interesse nazionale «Orbetello – area ex Sitoco», di cui all'Accordo di programma sottoscritto in data 29 maggio 2018 dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, dalla regione Toscana e dai comuni di Orbetello e Monte Argentario per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica del sito di interesse nazionale di «Orbetello – area ex Sitoco» e successivo atto integrativo del 4 ottobre 2021, sono stanziati 28 milioni di euro per l'anno 2025.
3-quater. Agli oneri di cui al comma 3-bis, pari a 28 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6.2. Simiani.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono individuate le misure urgenti volte ad accelerare i piani di bonifica delle aree industriali nelle quali sono presenti uno o più siti dichiarati di interesse strategico nazionale, anche al fine di garantire la riconversione ecologica connessa eventuali prescrizioni in essere.
6.3. Ferrari, Simiani, Curti, Evi.
ART. 7.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Disposizioni in materia di bonifica dei Siti di interesse nazionale)
1. Per ciascun sito di interesse nazionale oggetto di bonifica, al fine di garantire una adeguata struttura che consenta di supportare le strutture commissariali, ove presenti, si istituisce presso ogni agenzia regionale per la protezione e l'ambiente (ARPA), una unità operativa dotata di una adeguata struttura finalizzata ad accelerare, gestire e monitorare il processo di bonifica del sito interessato.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 10 milioni di euro per ciascun anno 2025, 2026, e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo Pag. 138di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
7.01. L'Abbate, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.
ART. 8.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Disposizioni il completamento della cartografia geologica)
1. Per il completamento e l'informatizzazione della Carta geologica d'Italia alla scala 1:50.000, nell'ambito del Progetto cartografia geologica (Progetto CARG), nonché per le connesse attività strumentali all'articolo 1, comma 702, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si apportano le seguenti modificazioni:
a) al comma 702, le parole: «di 1 milione di euro per l'anno 2025 e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027» sono sostituite dalle seguenti: «di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, nonché di 17 milioni di euro a decorrere dal 2028»;
b) al comma 704, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e all'assunzione di risorse umane a tempo indeterminato altamente specializzate».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
8.01. Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Disposizioni per l'assunzione di personale per gli interventi connessi al progetto CARG)
1. Al fine di assicurare il rispetto del cronoprogramma degli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR o del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC) e degli interventi connessi al Progetto CARG (Carta geologica d'Italia), nonché di implementare l'azione amministrativa del Dipartimento per il servizio geologico d'Italia dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), è assegnato al predetto Istituto un contributo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027 per l'assunzione di personale a tempo indeterminato. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
8.02. Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.
ART. 9.
Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso comma «2-ter» inserire il seguente:
2-quater. Per le finalità di cui ai commi precedenti i Commissari di Governo, ove siano stati individuati i comuni quali soggetti a cui è affidata l'attuazione degli interventi di difesa del suolo, istituiscono una Unità di Progettazione a supporto dei comuni medesimi.
*9.1. Curti, Simiani, Evi, Ferrari.
*9.2. Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.
Al comma 3, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
b-bis) al comma 4 dopo le parole: «degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni» sono inserite le seguenti: «, previa stipula di apposita convenzione».
9.3. Curti, Simiani, Evi, Ferrari.
Al comma 4, sostituire le parole: delle Grave di Ciano con le seguenti: nel medio e basso corso del fiume Piave.
9.4. Simiani, Curti, Evi, Ferrari.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. L'assegnazione delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico è altresì revocata qualora non sia rispettata la quota di almeno il 20 per cento delle risorse stesse per gli interventi integrati, finalizzati sia alla mitigazione del rischio sia alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità, ovvero che integrino gli obiettivi della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, e della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni, come previsto dal comma 2, punto 5 dell'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 e affidata, con poteri sostitutivi, al segretario dell'Autorità di bacino distrettuale competente che definisce gli interventi di cui sopra e l'intera richiesta delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico.
*9.5. Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.
*9.6. Bonelli, Zanella, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti, Simiani.
Sopprimere il comma 8-bis.
9.7. L'Abbate, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.
Dopo il comma 9-ter, aggiungere il seguente:
9-quater. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, con proprio provvedimento, il Commissario di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico definisce la strategia di sostenibilità per l'approvvigionamento idrico e il contrasto alla siccità, per le regioni insulari, individuando le risorse necessarie, quelle addizionali che vanno reperite, e i tempi di realizzazione. Nel medesimo documento, il Commissario indica al Governo le necessarie misure compensative per famiglie e imprese, da conferire con successivo atto del Governo.
9.8. Simiani, Curti, Evi, Ferrari.
Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
10-bis. Al fine di contribuire alla realizzazione degli interventi urgenti previsti nel Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici (PNACC) finalizzati a restituire spazio e riqualificare la rete dei corsi d'acqua, riducendone la canalizzazione e ripristinando la connessione tra gli alvei e le pianure inondabili, anche rimuovendo o modificando parte degli sbarramenti esistenti, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un apposito Fondo, con una dotazione di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per la ricognizione degli interventi di cui al presente comma, per la definizione del relativo ordine di priorità, e per la ripartizione dei contributi a valere sulle risorse del Fondo di cui al presente comma.
10-ter. Entro il 28 febbraio 2025, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi Pag. 140dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2025, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui 97 all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
9.9. Evi, Simiani, Curti, Ferrari.
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Disposizioni in materia di contratti di fiume)
1. All'articolo 68-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti commi:
«1-bis. I contratti di fiume si attuano attraverso partenariati stabili e costituiti che d'intesa con le autorità competenti e le comunità interessate predispongono una strategia territoriale da realizzarsi attraverso gli interventi previsti nei loro programmi d'azione.
1-ter. Ai fini dell'adozione ed attuazione delle pratiche partenariali partecipative di cui al comma 1-bis, rappresentate dai contratti di fiume, anche nelle forme di contratti di lago, di costa, di acque di transizione, di foce e di falda, saranno destinate apposite risorse finanziarie, di supporto operativo e accompagnamento per l'avvio e attuazione delle strategie e dei programmi di azione individuati nei contratti dai soggetti sottoscrittori.».
*9.01. Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.
*9.02. Simiani, Curti, Evi, Ferrari.
ART. 10.
Sopprimere il comma 4-bis.
10.2. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.
Dopo il comma 4-bis, aggiungere il seguente:
4-ter. All'articolo 19 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. I comuni che siano tenuti, ai sensi del comma 1, alla nomina del responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia possono assolvere all'obbligo attraverso accordo, convenzione o associazione con altri comuni, anche di dimensione superiore, a norma dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. La modalità di associazione tra più comuni può essere impiegata anche dai comuni che intendano dotarsi del responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia pur non rientrando tra i soggetti obbligati.».
10.3. Cappelletti, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
(Disposizioni in materia di impianti fotovoltaici sui terreni agricoli)
1. All'articolo 5 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, si apportano le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sono inserite, in fine, le seguenti parole: «Le disposizioni previste dal periodo precedente, non si applicano ai progetti che prevedano la realizzazione di impianti fotovoltaici con moduli Pag. 141collocati a terra che rientrino nei seguenti casi:
1) impianti di potenza fino a 3 megawatt realizzati da aziende agricole nel limite massimo del 10 per cento della superficie agricola nella disponibilità dell'imprenditore agricolo che realizza l'intervento;
2) impianti di qualsiasi potenza realizzati dalle imprese la cui produzione è finalizzata all'autoconsumo;
3) impianti realizzati su aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 300 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale;
4) impianti realizzati su aree non coltivate da almeno 5 anni;
5) impianti già realizzati su siti oggetto di bonifica;»;
b) al comma 2, dopo le parole: «del presente decreto», sono aggiunte le seguenti: «compresa la richiesta di allaccio alla rete elettrica».
10.01. Cappelletti, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.
ART. 10-bis.
Sopprimerlo.
*10-bis.1. L'Abbate, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.
*10-bis.2. Bonelli, Zanella, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti, Simiani.