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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 8 gennaio 2025
430.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO
Pag. 64

ALLEGATO 1

Istituzione della Giornata nazionale per il diritto al divertimento in sicurezza. C. 1296, approvata dal Senato.

PARERE APPROVATO

  La VII Commissione,

   esaminata, per le parti di competenza, la proposta di legge C. 1296, approvata dal Senato, recante istituzione della Giornata nazionale per il divertimento in sicurezza,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 65

ALLEGATO 2

Modifica al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e altre disposizioni concernenti la valorizzazione sussidiaria dei beni culturali e l'istituzione del circuito «Italia in scena». C. 1521 Mollicone.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

  Sopprimerlo.
1.1. Piccolotti.

  Al comma 1, dopo le parole: della Costituzione, inserire le seguenti: e nel quadro dei princìpi stabiliti dalla Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore dell'eredità culturale per la società, adottata a Faro il 27 ottobre 2005, resa esecutiva ai sensi della legge 1° ottobre 2020, n. 133,.
1.2. Orrico, Caso, Amato.

  Al comma 1, dopo le parole: beni culturali inserire le seguenti: e dell'impresa culturale e creativa.
1.3. Amorese.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  1-bis. Il Ministro della cultura approva, nel rispetto dei princìpi e delle finalità di cui al comma 1, con proprio decreto da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme tecniche e linee guida applicative, delle disposizioni contenute nella legge 1 ottobre 2020, n. 133, nonché di quelle contenute nell'articolo 6 comma 3 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche in funzione di coordinamento rispetto a fattispecie analoghe o collegate di partecipazione di privati alla gestione e valorizzazione del patrimonio culturale.
*1.4. Orrico, Caso, Amato.
*1.5. Iacono, Manzi, Orfini, Berruto.

ART. 2.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.
(Introduzione dell'articolo 121-bis del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2044, n. 42)

  1. Nel capo II del titolo II della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo l'articolo 121, è aggiunto il seguente:

«Art. 121-bis.
(Anagrafe digitale degli istituti, dei luoghi della cultura e dei beni culturali di appartenenza pubblica)

   1. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente capo, è istituita presso il Ministero della cultura l'Anagrafe digitale degli istituti, dei luoghi della cultura e dei beni culturali di appartenenza pubblica.
   2. L'anagrafe censisce le informazioni relative alla funzione sociale e alla valorizzazione delle attività di valore socio-culturale svolte, nonché all'accessibilità dei siti, al fine di monitorare lo sviluppo socio-culturale degli istituti e dei luoghi della cultura.Pag. 66
   3. Sono tenuti alla comunicazione e all'aggiornamento dei dati di cui al comma 3 del presente articolo gli istituti e i luoghi della cultura pubblici di cui all'articolo 101 del presente codice, nonché le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano la proprietà o la disponibilità, a qualunque titolo, di beni culturali.».
2.1. Piccolotti.

  Al comma 1, capoverso «Art. 121-bis», comma 1 sostituire le parole: di appartenenza pubblica con le seguenti: nella disponibilità pubblica a qualunque titolo.

  Conseguentemente nel testo, ovunque ricorrono, sostituire le parole: di appartenenza pubblica con le seguenti: nella disponibilità pubblica a qualunque titolo.
*2.3. Orrico, Caso, Amato.
*2.4. Iacono, Manzi, Orfini, Berruto.
*2.5. Loizzo.

  Al comma 1 capoverso «Art. 121-bis», sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. L'anagrafe censisce le informazioni relative alla forma di gestione, al fine di raccogliere e rendere accessibili i relativi dati, nonché di monitorarne la gestione, valutando altresì l'adozione di forme alternative, nel rispetto dei princìpi di cui al presente codice.
2.6. Iacono, Manzi, Orfini, Berruto.

  Al comma 1, capoverso «Art. 121-bis», comma 3, alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: o l'assenza di gestione.
*2.7. Amorese.
*2.8. Orrico, Caso, Amato.
*2.9. Iacono, Manzi, Orfini, Berruto.
*2.10. Loizzo.

  Al comma 1, capoverso «Art. 121-bis», comma 3, dopo la lettera c), inserire la seguente:

   c-bis) in caso di assenza di gestione, la dichiarazione di interesse a forme di gestione indiretta;.
**2.11. Amorese.
**2.12. Orrico, Caso, Amato.
**2.13. Iacono, Manzi, Orfini, Berruto.
**2.14. Loizzo.

  Al comma 1, capoverso «Art. 121-bis», comma 3, lettera d), dopo le parole: economico-finanziaria inserire le seguenti: , nonché all'impatto sociale e ambientale sul territorio e sulla comunità di riferimento.
*2.15. Orrico, Caso, Amato.
*2.16. Iacono, Manzi, Orfini, Berruto.

  Al comma 1, capoverso «Art. 121-bis», comma 3, alla lettera d), dopo le parole: preservare la memoria e l'identità inserire le seguenti: della Repubblica,.
2.17. Iacono, Manzi, Orfini, Berruto.

  Al comma 1, capoverso «Art. 121-bis», comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

   d-bis) i dati relativi agli immobili in disuso non utilizzati presenti nel territorio di competenza precisandone denominazione, localizzazione, proprietà, regime di tutela, ambito cronologico, stato di conservazione e ultima destinazione d'uso, specificando anche eventuali progetti di restauro e accordi di valorizzazione esistenti, in raccordo con l'osservatorio sul riuso istituito presso il Ministero della cultura.
2.18. Orrico, Caso, Amato.

  Al comma 1, capoverso «Art. 121-bis», comma 3 aggiungere, in fine, la seguente lettera:

   d-bis) i dati relativi agli immobili in disuso non utilizzati presenti nel territorio Pag. 67di competenza precisandone denominazione, localizzazione, proprietà, regime di tutela, ambito cronologico, stato di conservazione e ultima destinazione d'uso, specificando anche eventuali progetti di restauro e accordi di valorizzazione esistenti.
*2.19. Amorese.
*2.20. Orrico, Caso, Amato.
*2.21. Iacono, Manzi, Orfini, Berruto.

  Al comma 1, capoverso «Art. 121-bis», comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

   d-bis) l'impatto sociale sul territorio e sulla comunità di riferimento e l'impatto ambientale.
2.22. Iacono, Manzi, Orfini, Berruto.

  Al comma 1, capoverso «Art. 121-ter», comma 2, dopo le parole: nel rispetto di quanto previsto dal presente codice, inserire le seguenti: , dei princìpi della legge 7 agosto 1990, n. 241.
*2.24. Amorese.
*2.25. Orrico, Caso, Amato.
*2.26. Iacono, Manzi, Orfini, Berruto.

  Al comma 1, capoverso «Art. 121-ter», comma 2 sostituire le parole: gli stessi con le seguenti: la concessione in uso di beni immobili appartenenti al demanio culturale. I medesimi soggetti.
2.28. Amorese.

  Al comma 1, capoverso «Art. 121-ter», comma 3, dopo le parole: per l'iscrizione nell'albo di ciascuna di esse inserire le seguenti: finalizzati a garantire la più ampia partecipazione dei privati secondo una logica inclusiva e di collaborazione,.
2.27. Orrico, Caso, Amato.

ART. 3.

  Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).
3.1. Piccolotti.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: patrimonio culturale pubblico inserire le seguenti: , con priorità delle azioni di valorizzazione dei beni inutilizzati e inaccessibili.
3.2. Orrico, Caso, Amato.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: economico-finanziaria inserire le seguenti: , nonché la verifica dell'impatto sociale e ambientale sul territorio e sulla comunità di riferimento.
3.7. Orrico, Caso, Amato.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio in materia di Valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica e Forme di gestione)

  1. Al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 112, il comma 9 è sostituito dal seguente:

   «9. Con gli accordi medesimi possono essere anche istituite forme consortili non imprenditoriali, associazioni o altre istituzioni di carattere privato ai sensi delle disposizioni del codice civile per la gestione di uffici comuni. Per le stesse finalità di cui al primo periodo, ulteriori accordi possono essere stipulati dal Ministero, dalle regioni, dagli altri enti pubblici territoriali, da ogni altro ente pubblico nonché dai soggetti costituiti ai sensi del comma 5, con gli Enti di Terzo Settore di cui al decreto legislativo Pag. 683 luglio 2017, n. 117 che esercitano interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio. Il Ministero, le regioni, gli enti locali e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni di cui all'articolo 56 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 con organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale, dotate di adeguati requisiti, che abbiano per statuto finalità di promozione e diffusione della conoscenza dei beni culturali. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;

   b) all'articolo 115 sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. Le attività di valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica sono gestite in forma diretta, indiretta o mediante forme speciali di partenariato con enti e organismi pubblici e con soggetti privati»;

    2) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

   «3-bis. La gestione mediante forme speciali di partenariato ai sensi dell'articolo 134, comma 2, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 Marzo 2023, n. 36, e dell'articolo 89, comma 17, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è attuata da parte delle amministrazioni cui i beni pertengono o dei soggetti giuridici costituiti ai sensi dell'articolo 112, comma 5, qualora siano conferitari dei beni ai sensi del comma 7, ed è finalizzata a consentire il recupero, il restauro, la manutenzione programmata, la gestione, l'apertura alla pubblica fruizione e la valorizzazione di beni culturali, mediante procedure di evidenza pubblica, sulla base della valutazione comparativa di specifici progetti. I privati che eventualmente partecipano ai soggetti indicati all'articolo 112, comma 5, non possono comunque essere individuati quali partner del partenariato speciale pubblico-privato.»;

    3) il comma 4 è sostituito dal seguente:

   «4. Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali ricorrono alla gestione indiretta o all'attivazione di forme speciali di partenariato pubblico-privato di cui al comma precedente, al fine di assicurare un miglior livello di valorizzazione dei beni culturali. La scelta tra forme di gestione indicate ai commi 2, 3 e 3-bis, è attuata mediante valutazione comparativa in termini di sostenibilità economico-finanziaria e di efficacia, sulla base di obbiettivi previamente definiti anche alla luce dei principi di sussidiarietà orizzontale. La gestione in forma indiretta o mediante il ricorso alle forme speciali di partenariato pubblico-privato di cui al comma 3-bis è attuata nel rispetto dei parametri di cui all'articolo 114, ferma restando la possibilità per le amministrazioni di progettare i servizi e i relativi contenuti, anche di dettaglio, mantenendo comunque il rischio operativo a carico del concessionario o del partner privato e l'equilibrio economico e finanziario della gestione»;

    4) il comma 5 è sostituito dal seguente:

   «5. Le amministrazioni cui i beni pertengono e, ove conferitari dei beni, i soggetti giuridici costituiti ai sensi dell'articolo 112, comma 5, regolano i rapporti con i concessionari o con i partner privati delle attività di valorizzazione mediante contratto di servizio o accordi di partenariato speciale pubblico-privato, nel quale sono determinati, tra l'altro, i contenuti del progetto di gestione delle attività di valorizzazione ed i relativi tempi di attuazione, i livelli qualitativi delle attività da assicurare e dei servizi da erogare, nonché le professionalità degli addetti. Nel contratto di servizio o nell'accordo di partenariato speciale pubblico-privato sono indicati i servizi essenziali che devono essere comunque garantiti per la pubblica fruizione del bene»;

Pag. 69

    5) il comma 6 è sostituito dal seguente:

   «6. Nel caso in cui le attività di valorizzazione sia attuata dai soggetti giuridici di cui all'articolo 112, comma 5, mediante concessione a terzi o l'attivazione di forme speciali di partenariato pubblico-privato di cui al comma 3-bis, in quanto conferitari dei beni oggetto della valorizzazione, la vigilanza sul rapporto concessorio è esercitata anche dalle amministrazioni cui i beni pertengono. L'inadempimento, da parte del concessionario, degli obblighi derivanti dalla concessione e dal contratto di servizio, oltre alle conseguenze convenzionalmente stabilite, determina anche, a richiesta delle amministrazioni cui i beni pertengono, la risoluzione del rapporto concessorio e la cessazione, senza indennizzo, degli effetti del conferimento in uso dei beni»;

    6) il comma 8 è sostituito dal seguente:

   «8. Alle attività di valorizzazione gestite mediante concessione a terzi o forme speciali di partenariato pubblico privato di cui al comma 3-bis può essere collegata la concessione in uso degli spazi necessari all'esercizio delle attività medesime, previamente individuati nel capitolato d'oneri o negli avvisi pubblici di cui all'articolo 134, comma 2 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e dell'articolo 89, comma 17, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. La concessione in uso perde efficacia, senza indennizzo, in qualsiasi caso di cessazione della concessione delle attività»;

   c) l'articolo 121 è sostituito dal seguente:

   «Art. 121. – (Accordi con le fondazioni bancarie e con gli enti filantropici)1. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali, ciascuno nel proprio ambito, possono stipulare, anche congiuntamente, protocolli di intesa con le fondazioni conferenti di cui alle disposizioni in materia di ristrutturazione e disciplina del gruppo creditizio, con i soggetti da essi partecipati, con gli enti filantropici di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e con le fondazione erogative che statutariamente perseguano scopi di utilità sociale nel settore dell'arte e delle attività e beni culturali, al fine di coordinare gli interventi di valorizzazione sul patrimonio culturale e, in tale contesto, garantire l'equilibrato impiego delle risorse finanziarie messe a disposizione. La parte pubblica può concorrere, con proprie risorse finanziarie, per garantire il perseguimento degli obiettivi dei protocolli di intesa».
3.01. Iacono, Manzi, Orfini, Berruto.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio in materia di Valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica e Forme di gestione)

  1. Al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 112, il comma 9 è sostituito dal seguente:

   «9. Con gli accordi medesimi possono essere anche istituite forme consortili non imprenditoriali, associazioni o altre istituzioni di carattere privato ai sensi delle disposizioni del codice civile per la gestione di uffici comuni. Per le stesse finalità di cui al primo periodo, ulteriori accordi possono essere stipulati dal Ministero, dalle regioni, dagli altri enti pubblici territoriali, da ogni altro ente pubblico nonché dai soggetti costituiti ai sensi del comma 5, con gli enti di Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 che esercitano interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio. Il Ministero, le regioni, gli enti locali e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni di cui all'articolo 56 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 con organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione Pag. 70sociale, dotate di adeguati requisiti, che abbiano per statuto finalità di promozione e diffusione della conoscenza dei beni culturali. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;

   b) all'articolo 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. Le attività di valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica sono gestite in forma diretta, indiretta o mediante forme speciali di partenariato con enti e organismi pubblici e con soggetti privati»;

    2) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

   «3-bis. La gestione mediante forme speciali di partenariato ai sensi dell'articolo 134, comma 2, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e dell'articolo 89, comma 17, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è attuata da parte delle amministrazioni cui i beni pertengono o dei soggetti giuridici costituiti ai sensi dell'articolo 112, comma 5, qualora siano conferitari dei beni ai sensi del comma 7, ed è finalizzata a consentire il recupero, il restauro, la manutenzione programmata, la gestione, l'apertura alla pubblica fruizione e la valorizzazione di beni culturali, mediante procedure di evidenza pubblica, sulla base della valutazione comparativa di specifici progetti. I privati che eventualmente partecipano ai soggetti indicati all'articolo 112, comma 5, non possono comunque essere individuati quali partner del partenariato speciale pubblico privato.»;

    3) Il comma 4 è sostituito dal seguente:

   «4. Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali ricorrono alla gestione indiretta o all'attivazione di forme speciali di partenariato pubblico-privato di cui al comma precedente, al fine di assicurare un miglior livello di valorizzazione dei beni culturali. La scelta tra forme di gestione indicate ai commi 2, 3 e 3-bis, è attuata mediante valutazione comparativa in termini di sostenibilità economico-finanziaria e di efficacia, sulla base di obbiettivi previamente definiti anche alla luce dei principi di sussidiarietà orizzontale. La gestione in forma indiretta o mediante il ricorso alle forme speciali di partenariato pubblico-privato di cui al comma 3-bis è attuata nel rispetto dei parametri di cui all'articolo 114, ferma restando la possibilità per le amministrazioni di progettare i servizi e i relativi contenuti, anche di dettaglio, mantenendo comunque il rischio operativo a carico del concessionario o del partner privato e l'equilibrio economico e finanziario della gestione»;

    4) Il comma 5 è sostituito dal seguente:

   «5. Le amministrazioni cui i beni pertengono e, ove conferitari dei beni, i soggetti giuridici costituiti ai sensi dell'articolo 112, comma 5, regolano i rapporti con i concessionari o con i partner privati delle attività di valorizzazione mediante contratto di servizio o accordi di partenariato speciale pubblico-privato, nel quale sono determinati, tra l'altro, i contenuti del progetto di gestione delle attività di valorizzazione ed i relativi tempi di attuazione, i livelli qualitativi delle attività da assicurare e dei servizi da erogare, nonché le professionalità degli addetti. Nel contratto di servizio o nell'accordo di partenariato speciale pubblico-privato sono indicati i servizi essenziali che devono essere comunque garantiti per la pubblica fruizione del bene»;

    5) Il comma 6 è sostituito dal seguente:

   «6. Nel caso in cui le attività di valorizzazione sia attuata dai soggetti giuridici di cui all'articolo 112, comma 5, mediante concessione a terzi o l'attivazione di forme speciali di partenariato pubblico-privato di cui al comma 3-bis, in quanto conferitari dei beni oggetto della valorizzazione, la Pag. 71vigilanza sul rapporto concessorio è esercitata anche dalle amministrazioni cui i beni pertengono. L'inadempimento, da parte del concessionario, degli obblighi derivanti dalla concessione e dal contratto di servizio, oltre alle conseguenze convenzionalmente stabilite, determina anche, a richiesta delle amministrazioni cui i beni pertengono, la risoluzione del rapporto concessorio e la cessazione, senza indennizzo, degli effetti del conferimento in uso dei beni.»;

    6) Il comma 8 è sostituito dal seguente:

   «8. Alle attività di valorizzazione gestite mediante concessione a terzi o forme speciali di partenariato pubblico privato di cui al comma 3-bis può essere collegata la concessione in uso degli spazi necessari all'esercizio delle attività medesime, previamente individuati nel capitolato d'oneri o negli avvisi pubblici di cui all'articolo 134, comma 2 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e dell'articolo 89, comma 17, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. La concessione in uso perde efficacia, senza indennizzo, in qualsiasi caso di cessazione della concessione delle attività»;

   c) l'articolo 121 è sostituito dal seguente:

   «Art. 121. – (Accordi con le fondazioni bancarie e con gli enti filantropici)1. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali, ciascuno nel proprio ambito, possono stipulare, anche congiuntamente, protocolli di intesa con le fondazioni conferenti di cui alle disposizioni in materia di ristrutturazione e disciplina del gruppo creditizio, con i soggetti da essi partecipati, con gli enti filantropici di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e con le fondazione erogative che statutariamente perseguano scopi di utilità sociale nel settore dell'arte e delle attività e beni culturali, al fine di coordinare gli interventi di valorizzazione sul patrimonio culturale e, in tale contesto, garantire l'equilibrato impiego delle risorse finanziarie messe a disposizione. La parte pubblica può concorrere, con proprie risorse finanziarie, per garantire il perseguimento degli obiettivi dei protocolli di intesa».
3.02. Orrico, Caso, Amato.

ART. 4.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: novanta giorni.
4.1. Iacono, Manzi, Orfini, Berruto.

  Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

   b-bis) al comma 6, dopo le parole: «carattere culturale» sono inserite le seguenti: «incluse le fiere e le esposizioni temporanee di arte.».
4.3. Amorese.

  Sopprimere il comma 3.
4.4. Piccolotti.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

  1. I beni culturali mobili interessati dalla presente legge sono, secondo quanto stabilito degli articoli 10 e 13 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le cose mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.
  2. Si considerano, altresì, beni culturali le cose immobili e mobili di eccezionale interesse culturale, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose.Pag. 72
  3. Il Ministro della cultura, con proprio decreto da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisce una commissione di esperti per la creazione di un elenco di cento opere adatte alla circolazione temporanea sul territorio nazionale, senza che tale operazione possa arrecare un danno ad esse. La commissione ha una durata di 4 anni dalla nomina. L'elenco ha una durata di 24 mesi alla scadenza dei quali è soggetto ad aggiornamento.
  4. Con decreto del ministro della cultura, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito un albo a cui i comuni Italiani possono iscriversi per richiedere lo spostamento temporaneo di una delle opere inserite nell'elenco di cui al comma 3, nel proprio territorio. L'iscrizione all'albo è subordinata ai seguenti criteri:

   a) comuni italiani con popolazione al di sotto dei 15.000 abitanti;

   b) presenza nel territorio del comune di un museo pubblico con direttore nominato;

   c) redazione di un progetto culturale che associ l'evento espositivo a circuiti turistici, enogastronomici, sportivi già presenti sul territorio di riferimento;

   d) disponibilità di spazi e strutture idonei alla conservazione e custodia dell'opera d'arte.

  5. Con decreto del ministro della cultura, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le sovrintendenze territorialmente competenti per il comune richiedente, sono stabiliti i criteri di conservazione dell'opera vincolanti per l'iscrizione dei comuni all'albo di cui al comma 4.
  6. Il trasferimento delle opere è autorizzato dal Ministero della cultura previa valutazione dei criteri necessari e sottoscrizione di copertura assicurativa adopera del comune ospitante.
  7. Il trasferimento delle opere è temporaneo e non può superare i 12 mesi, trascorsi i quali le opere rientreranno nella loro sede originale e saranno disponibili per un nuovo trasferimento.
  8. Gli oneri di trasporto e assicurazione delle opere sono interamente a carico degli enti ospitanti.
4.01. Volpi, Amorese.

Pag. 73

ALLEGATO 3

Modifica al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e altre disposizioni concernenti la valorizzazione sussidiaria dei beni culturali e l'istituzione del circuito «Italia in scena». C. 1521 Mollicone.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

  Al comma 1, dopo le parole: della Costituzione, inserire le seguenti: e nel quadro dei princìpi stabiliti dalla Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore dell'eredità culturale per la società, adottata a Faro il 27 ottobre 2005, resa esecutiva ai sensi della legge 1° ottobre 2020, n. 133,.
1.2. Orrico, Caso, Amato.

  Al comma 1, dopo le parole: beni culturali inserire le seguenti: e dell'impresa culturale e creativa.
1.3. Amorese.

ART. 2.

  Al comma 1, capoverso «Art. 121-bis», comma 3, dopo la lettera b), inserire la seguente:

   b-bis): in caso di gestione diretta, l'assenza di fruizione del bene e l'eventuale dichiarazione d'interesse a forme di gestione indiretta;.
*2.7. (Nuova formulazione) Amorese.
*2.8. (Nuova formulazione) Orrico, Caso, Amato.
*2.9. (Nuova formulazione) Iacono, Manzi, Orfini, Berruto.
*2.10. (Nuova formulazione) Loizzo.
*2.11. (Nuova formulazione) Amorese.
*2.12. (Nuova formulazione) Orrico, Caso, Amato.
*2.13. (Nuova formulazione) Iacono, Manzi, Orfini, Berruto.
*2.14. (Nuova formulazione) Loizzo.

  Al comma 1, capoverso «Art. 121-bis», comma 3, alla lettera d), dopo le parole: preservare la memoria e l'identità inserire le seguenti: della Repubblica,.
2.17. Iacono, Manzi, Orfini, Berruto.

  Al comma 1, capoverso «Art. 121-bis», comma 3 aggiungere, in fine, la seguente lettera:

   d-bis) i dati relativi agli immobili in disuso non utilizzati presenti nel territorio di competenza precisandone denominazione, localizzazione, proprietà, regime di tutela, ambito cronologico, stato di conservazione e ultima destinazione d'uso, specificando anche eventuali progetti di restauro e accordi di valorizzazione esistenti.
*2.18. (Nuova formulazione) Orrico, Caso, Amato.
*2.19. Amorese.
*2.20. Orrico, Caso, Amato.
*2.21. Iacono, Manzi, Orfini, Berruto.

  Al comma 1, capoverso «Art. 121-ter», comma 2, dopo le parole: nel rispetto di quanto previsto dal presente codice, inserirePag. 74 le seguenti: , dei princìpi della legge 7 agosto 1990, n. 241.
**2.24. Amorese.
**2.25. Orrico, Caso, Amato.
**2.26. Iacono, Manzi, Orfini, Berruto.

  Al comma 1, capoverso «Art. 121-ter», comma 2 sostituire le parole: gli stessi con le seguenti: la concessione in uso di beni immobili appartenenti al demanio culturale. I medesimi soggetti.
2.28. Amorese.

ART. 4.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: novanta giorni.
4.1. Iacono, Manzi, Orfini, Berruto.

  Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

   b-bis) al comma 6, dopo le parole: «carattere culturale» sono inserite le seguenti: «incluse le fiere e le esposizioni temporanee di arte.».
4.3. Amorese.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Circolazione delle opere statali non esposte al pubblico)

  1.Con decreto del Ministero della cultura, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito un elenco di opere appartenenti alle collezioni dei musei statali e non esposte al pubblico, idonee alla circolazione temporanea sul territorio nazionale in quanto non presentano criticità conservative, fermo restando quanto previsto dall'articolo 48, commi 3 e 4 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. L'elenco è aggiornato ogni 24 mesi.
  2. I comuni italiani possono richiedere al Ministero lo spostamento temporaneo nel proprio territorio delle opere inserite nell'elenco di cui al comma 1. Tutte le spese sono a carico dell'ente richiedente. La richiesta è subordinata ai seguenti criteri:

   a) presenza nel territorio del comune di un museo pubblico con direttore nominato;

   b) redazione di un progetto culturale che associ l'evento espositivo a circuiti turistici, enogastronomici, sportivi già presenti sul territorio di riferimento;

   c) disponibilità di spazi e strutture in grado di garantire tutti i requisiti necessari alla conservazione e custodia dell'opera d'arte.
4.01. (Nuova formulazione) Volpi, Amorese.