ALLEGATO 1
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Araba d'Egitto sul trasporto internazionale di merci per mezzo di veicoli trainati (rimorchi e semirimorchi) con l'uso di servizi di traghettamento marittimo, fatto a Il Cairo il 22 gennaio 2024. C. 2101 Governo, approvato dal Senato.
PARERE APPROVATO
Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 2101, già approvato dal Senato, recante la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Araba d'Egitto sul trasporto internazionale di merci per mezzo di veicoli trainati (rimorchi e semirimorchi) con l'uso di servizi di traghettamento marittimo, fatto al Cairo il 22 gennaio 2024;
rilevato che:
l'Accordo, secondo quanto precisato nella relazione illustrativa del disegno di legge presentato al Senato, si è reso necessario per regolare i trasporti su strada di veicoli per il trasporto di merci (solo rimorchi e semirimorchi) in relazione all'attivazione di servizi roll on – roll off tra Italia e Egitto;
in tale quadro, l'Accordo è finalizzato a regolare i trasporti su strada dei soli veicoli trainati per il trasporto di merci, ovvero rimorchi e semirimorchi, da parte di operatori del settore dei due Paesi, tenendo conto dell'attivazione di servizi di traghetto fra i porti italiani ed egiziani e nel rispetto del principio della reciprocità di trattamento;
il disegno di legge di ratifica si compone di 4 articoli relativi, rispettivamente, all'autorizzazione alla ratifica, all'ordine di esecuzione, alle disposizioni finanziari e all'entrata in vigore;
ritenuto che:
per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:
il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione,
esprime
PARERE FAVOREVOLE.
ALLEGATO 2
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato economico interinale tra il Ghana, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, fatto a Bruxelles il 28 luglio 2016. C. 2102 Governo, approvato dal Senato.
PARERE APPROVATO
Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 2102, già approvato dal Senato, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato economico interinale tra il Ghana, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, fatto a Bruxelles il 28 luglio 2016;
rilevato che:
l'Accordo è finalizzato al rafforzamento della cooperazione economica tra Unione europea e Ghana, attraverso la progressiva rimozione delle barriere commerciali e la conseguente facilitazione dell'accesso al mercato europeo, anche in vista di un consolidamento della relazione economica e commerciale complessiva dell'Europa con l'intera regione dell'Africa occidentale;
il disegno di legge di ratifica si compone di 4 articoli relativi, rispettivamente, all'autorizzazione alla ratifica, all'ordine di esecuzione, alle disposizioni finanziari e all'entrata in vigore;
ritenuto che:
per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:
il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione,
esprime
PARERE FAVOREVOLE.
ALLEGATO 3
Modifica al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e altre disposizioni concernenti la valorizzazione sussidiaria dei beni culturali e l'istituzione del circuito «Italia in scena». C. 1521.
PARERE APPROVATO
Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminata la proposta di legge C. 1521, recante «Modifica al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e altre disposizioni concernenti la valorizzazione sussidiaria dei beni culturali e l'istituzione del circuito “Italia in scena”»;
rilevato che:
la proposta di legge, come risultante dalle proposte emendative approvate in sede referente, consta di cinque articoli, il primo dei quali enuncia i princìpi e le finalità dell'intervento;
in particolare, come precisato nell'unico comma dell'articolo 1, la proposta è volta a favorire, nel rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale, l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, nella valorizzazione dei beni culturali e dell'impresa culturale e creativa, quale attività d'interesse generale necessaria a formare e a preservare l'identità e la memoria storica della comunità nazionale e delle comunità locali, a promuovere lo sviluppo della cultura in tutte le sue forme e a superare i divari territoriali e sociali favorendo occasioni di crescita economica;
le disposizioni a tal fine introdotte dalla proposta di legge costituiscono attuazione degli articoli 9 e 118, quarto comma, della Costituzione e si collocano altresì nel quadro dei princìpi stabiliti dalla Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore dell'eredità culturale per la società, adottata a Faro il 27 ottobre 2005, resa esecutiva ai sensi della legge 1° ottobre 2020, n. 133;
l'articolo 2 introduce all'interno del codice dei beni culturali e del paesaggio – di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 – gli articoli 121-bis e 121-ter volti ad istituire rispettivamente una nuova anagrafe digitale degli istituti, dei luoghi della cultura e dei beni culturali di appartenenza pubblica e l'albo digitale della sussidiarietà orizzontale;
l'articolo 3 demanda al Ministro della cultura la definizione della strategia nazionale di valorizzazione dei beni culturali «Italia in scena», ispirata ai princìpi del codice dei beni culturali e del paesaggio nonché ad una serie di criteri specifici;
l'articolo 4 reca modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio in materia di autorizzazione del prestito dei beni culturali per mostre ed esposizioni e di circolazione dei beni culturali in ambito internazionale e introduce disposizioni in materia di competitività del mercato dell'arte e del sistema museale nazionale;
l'articolo 4-bis reca norme in materia di circolazione delle opere statali non esposte al pubblico;
ritenuto che:
per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:
il provvedimento è prevalentemente riconducibile alla competenza concorrente tra Stato e regioni in materia di «valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali», di cui all'articolo 117, terzo comma della Costituzione;
Pag. 50a fronte di tale competenza concorrente, la proposta prevede le seguenti forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali:
all'articolo 2, comma 5, è prevista la previa intesa della Conferenza unificata ai fini dell'adozione del decreto ministeriale recante le procedure di funzionamento, le metodologie di raccolta, le tipologie di dati, le forme e le modalità di accesso e di pubblicazione relativi all'anagrafe digitale degli istituti, dei luoghi della cultura e dei beni culturali di appartenenza pubblica;
all'articolo 3, comma 1, è prevista la previa intesa della Conferenza unificata ai fini della definizione della strategia di valorizzazione dei beni culturali, denominata «Italia in scena»,
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PARERE FAVOREVOLE.
ALLEGATO 4
Disposizioni per il riconoscimento delle associazioni sportive costituite all'estero da italiani o da soggetti aventi origine italiana da parte del Comitato olimpico nazionale italiano e del Comitato italiano paralimpico. C. 1488.
PARERE APPROVATO
Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminata la proposta di legge C. 1488, recante disposizioni per il riconoscimento delle associazioni sportive costituite all'estero da italiani o da soggetti aventi origine italiana da parte del Comitato olimpico nazionale italiano e del Comitato italiano paralimpico;
rilevato che:
il provvedimento prevede il riconoscimento delle società o associazioni sportive costituite all'estero da parte da parte del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP), rimettendo a regolamenti del CONI e del CIP la definizione dei criteri e delle modalità per il riconoscimento;
ritenuto che:
per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:
il provvedimento è riconducibile alle materie «ordinamento civile», riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, e «ordinamento sportivo», attribuita alla competenza legislativa concorrente dello Stato e delle regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione,
esprime
PARERE FAVOREVOLE.
ALLEGATO 5
Modifiche alla disciplina della Fondazione Ordine costantiniano di San Giorgio di Parma. C. 2034 Governo.
PROPOSTA EMENDATIVA APPROVATA
ART. 7.
Al comma 2, sopprimere le parole: e le autorità.
7.1. Il Relatore.