ALLEGATO 1
DL 200/2024: Disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina. C. 2206 Governo, approvato dal Senato.
PARERE APPROVATO
Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 2206, approvato dal Senato, recante «decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 200, recante disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina»;
rilevato che:
il decreto-legge proroga fino al 31 dicembre 2025 l'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina, prevista dall'articolo 2-bis del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito con modificazioni dalla legge 5 aprile 2022, n. 28;
il richiamato articolo 2-bis del decreto-legge n. 14 del 2022 ha autorizzato, previo atto di indirizzo delle Camere, la cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari alle autorità governative ucraine, in deroga alla legge n. 185 del 1990 e agli articoli 310 e 311 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo, n. 66 del 2010, che disciplinano la cessione di materiali di armamento e di materiali non di armamento;
la stessa norma ha stabilito che l'elenco dei mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari oggetto della cessione, nonché le modalità di realizzazione della stessa, sono definiti con uno o più decreti del Ministro della difesa, adottati di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze;
nella seduta del 22 gennaio 2025 la Camera, in seguito alle comunicazioni del Ministro della difesa in materia di proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative ucraine, ha approvato risoluzioni che impegnano il Governo, tra l'altro, a continuare a sostenere, in linea con gli impegni assunti e con quanto sarà ulteriormente concordato in ambito NATO e Unione europea, nonché nei consessi internazionali di cui l'Italia fa parte, le autorità governative dell'Ucraina anche attraverso le suddette cessioni;
l'autorizzazione alla cessione era stata già prorogata, da ultimo, fino al 31 dicembre 2024, dal decreto-legge 21 dicembre 2023, n. 200, convertito dalla legge 13 febbraio 2024, n. 12;
considerato che:
la proroga di un anno dell'autorizzazione – con le modalità stabilite nella normativa e previo atto di indirizzo delle Camere – è dettata dalla necessità, per l'Italia, di ottemperare agli impegni assunti nell'ambito delle Nazioni Unite, dell'Unione europea e della NATO, per affrontare più efficacemente la crisi internazionale in atto in Ucraina, che incide sugli equilibri geopolitici e mina la sicurezza e la stabilità internazionali;
ritenuto che:
per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:
per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, le disposizioni del decreto-legge Pag. 26sono riconducibili sia alla materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato» che alla materia «difesa e Forze armate», entrambe demandate alla competenza esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettere a) e d) della Costituzione),
esprime
PARERE FAVOREVOLE.
ALLEGATO 2
La partecipazione al lavoro. Per una governance d'impresa partecipata dai lavoratori. C. 1573 d'iniziativa popolare e abb.
PARERE APPROVATO
Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminata la proposta di legge d'iniziativa popolare C. 1573, recante «La partecipazione al lavoro. Per una governance d'impresa partecipata dai lavoratori», e le abbinate proposte di legge;
rilevato che:
la proposta di legge, a seguito delle modifiche introdotte nel corso dell'esame in sede referente, consta di 15 articoli;
la proposta di legge reca l'oggetto e le finalità dell'intervento normativo, prevedendo un espresso riferimento all'articolo 46 della Costituzione (articolo 1) e una serie di definizioni (articolo 2); disciplina la partecipazione gestionale dei lavoratori nelle società con sistema dualistico (articolo 3) e con sistema non dualistico (articolo 4); interviene in tema di distribuzione degli utili (articolo 5) e ammette la previsione di piani di partecipazione finanziaria dei lavoratori dipendenti (articolo 6), nonché l'istituzione di commissioni paritetiche (articolo 7) e di diverse figure di referenti (articolo 8); prevede che le rappresentanze sindacali e dei lavoratori possano essere informate e consultate in merito alle scelte aziendali (articolo 9), disciplinando la procedura di consultazione (articolo 10) e facendo salve le condizioni di miglior favore previste dai contratti collettivi (articolo 11); prevede per talune categorie di lavoratori una specifica formazione (articolo 12) e dispone l'istituzione, presso il CNEL, della Commissione permanente per la partecipazione dei lavoratori (articolo 13); prevede l'applicazione delle disposizioni del provvedimento stesso alle società cooperative in quanto compatibili (articolo 14) e reca la copertura finanziaria (articolo 15);
ritenuto che:
per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:
le disposizioni del provvedimento sono essenzialmente riconducibili alla materia dell'«ordinamento civile», oggetto di competenza esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, in quanto intervengono sulla regolazione del rapporto di lavoro, sui diritti e obblighi che insorgono tra lavoratore e datore di lavoro nell'ambito del rapporto giuridico costituitosi con la sottoscrizione del contratto di lavoro;
le disposizioni che prevedono incentivi di carattere fiscale sono inoltre riconducibili alla materia «sistema tributario e contabile dello Stato», parimenti oggetto di competenza esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione,
esprime
PARERE FAVOREVOLE.