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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 29 gennaio 2025
442.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
ALLEGATO
Pag. 268

ALLEGATO 1

DL 201/2024: Misure urgenti in materia di cultura. C. 2183 Governo.

PARERE APPROVATO

  La XIV Commissione,

   esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge C. 2183, di conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201, recante misure urgenti in materia di cultura;

   considerato in particolare che il provvedimento interviene in modo strategico per il rafforzamento e la valorizzazione del settore culturale italiano, con misure che rispondono a obiettivi di coesione territoriale, inclusione sociale e cooperazione internazionale;

   considerato altresì che:

    l'articolo 1 prevede l'adozione da parte del Ministro della Cultura del «Piano Olivetti per la cultura», volto alla rigenerazione culturale delle periferie, delle aree interne e svantaggiate, nonché alla valorizzazione delle biblioteche, archivi e istituti storici, in linea con le politiche europee di coesione territoriale. Tale iniziativa mira a favorire anche il raggiungimento degli obiettivi fissati dal programma «Europa Creativa» ed è coerente con i principi stabiliti dalla Nuova agenda europea per la cultura del 2018;

    l'articolo 2 prevede l'istituzione di un'unità di missione per la cooperazione culturale con l'Africa e il Mediterraneo, finalizzata alla promozione di progetti culturali con gli Stati africani e al rafforzamento dei partenariati con i paesi dell'area mediterranea, in sintonia con le politiche di cooperazione internazionale e i principi di partenariato dell'Unione europea;

    l'articolo 4 autorizza una spesa di 800.000 euro per celebrare il venticinquesimo anniversario della Convenzione europea sul paesaggio, rafforzando la cooperazione internazionale nella gestione sostenibile del territorio e la valorizzazione del patrimonio paesaggistico europeo;

    valutato che il presente provvedimento non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 269

ALLEGATO 2

Proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale. COM(2024) 497 final.

DOCUMENTO APPROVATO

  La XIV Commissione,

   esaminata, ai fini della verifica di conformità con il principio di sussidiarietà, la proposta di direttiva recante modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale (DAC9);

   preso atto della relazione trasmessa dal Governo ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sul documento;

   ritenuto pienamente condivisibile l'obiettivo generale della proposta di istituire un quadro per lo scambio di Dichiarazioni sulle imposte integrative tra le autorità fiscali gli Stati membri coerente con l'articolo 44 della direttiva (UE) 2022/2523 (cd. «direttiva sul secondo pilastro») e con quanto elaborato in sede OCSE/G20;

   osservato al riguardo che le nuove norme permetterebbero alle imprese multinazionali di passare dalla presentazione della Dichiarazione sulle imposte integrative a livello locale a quella a livello centrale, nonché di disporre di un modello uniforme per la presentazione, con ripercussioni positive sugli oneri amministrativi a loro carico e riducendo notevolmente il numero di dichiarazioni che dovrebbero altrimenti presentare. Consentirebbero, inoltre, alle autorità fiscali nazionali di disporre di un sistema strutturato di scambio delle informazioni relative alla Dichiarazione sulle imposte integrative, contribuendo in tal modo a contrastare l'elusione e l'evasione fiscali e a salvaguardare il gettito fiscale degli Stati membri;

   considerato più in generale indispensabile continuare a perseguire, rafforzandolo, un approccio coordinato, sia a livello dell'UE, sia a livello internazionale, volto a garantire un'imposizione più equa e a sostenere il principio dell'imposizione nel luogo in cui si esercita l'attività economica. Ciò con particolare riguardo, tra l'altro, al carattere transfrontaliero dell'evasione e dell'elusione fiscali e alla digitalizzazione dell'economia, che pongono sfide complesse in termini di tassazione effettiva e rischiano di determinare perdite ingenti di gettito fiscale per le giurisdizioni nazionali;

   sottolineato in particolare che:

    il rafforzamento della cooperazione amministrativa tra le autorità competenti degli Stati membri sulle questioni transfrontaliere deve rappresentare, pertanto, una delle principali priorità della politica fiscale dell'UE in quanto strumento essenziale per garantire un'efficace riscossione delle entrate;

    è fondamentale contrastare la concorrenza fiscale sleale esistente all'interno dell'Unione che produce distorsioni al mercato interno, avvantaggiando i Paesi con maggiori margini di finanza pubblica, in grado rinunciare a parte del gettito fiscale per attrarre imprese e gruppi sul loro territorio. Allo stesso tempo essa può indurre l'ulteriore concentrazione, in gran parte degli ordinamenti, del carico fiscale sui fattori meno mobili della produzione, quale il lavoro dipendente;

    occorre, a medio e a lungo termine, procedere, a livello dell'UE – nel rispetto dell'assetto delle competenze stabilito dai Trattati –, in direzione di una piena armonizzazione dei regimi nazionali di imposta sulle società; la situazione di frammentazione delle regole applicate nei diversi Stati Pag. 270membri mina la prospettiva di una corretta competizione, favorisce comportamenti opportunistici da parte delle imprese transnazionali e sottrae all'erario risorse significative;

   rilevato, con riferimento al rispetto del principio di attribuzione, che la proposta è correttamente fondata sugli articoli 113 e 115 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che costituiscono, di norma, la base giuridica per le iniziative legislative nel settore della cooperazione amministrativa e dell'imposizione diretta. Sono stati infatti utilizzati anche come base giuridica per la direttiva 2011/16/UE (cd. DAC) che l'iniziativa in oggetto si propone di modificare;

   ritenuta la proposta conforme al principio di sussidiarietà, in quanto:

    apporterebbe un valore aggiunto evidente rispetto a quanto potrebbe conseguirsi attraverso una pluralità di metodi di attuazione nazionali basati sulle norme tipo GloBE giuridicamente non vincolanti;

    come osservato anche nella relazione del Governo, le norme della direttiva sul secondo pilastro sarebbero gravemente compromesse se gli Stati membri prevedessero obblighi di comunicazione diversi a livello nazionale;

   considerata la proposta complessivamente conforme anche al principio di proporzionalità in quanto, come osservato anche nella relazione del Governo, le misure previste si limitano a quanto necessario per conseguire gli obiettivi fissati, attuando gli obblighi di cui all'articolo 44 della citata direttiva sul secondo pilastro;

   osservato che la Commissione europea non ha ritenuto opportuno effettuare una valutazione d'impatto, in ragione del fatto che, essenzialmente, la proposta in oggetto rende operativo l'articolo 44 della citata direttiva sul secondo pilastro in coerenza con quanto è stato elaborato a livello internazionale. Tuttavia, sarebbe opportuno effettuare una valutazione più precisa e approfondita del possibile impatto della proposta per le imprese multinazionali interessate e per le autorità fiscali nazionali. Se per un verso, infatti, l'iniziativa in oggetto risponde all'esigenza di ridurre notevolmente gli oneri amministrativi a carico delle imprese multinazionali, per altro verso potrebbe comportare, per le medesime imprese, anche dei costi in termini di compliance. Allo stesso modo, se l'iniziativa, per un verso, contribuisce a salvaguardare il gettito fiscale degli Stati membri, per altro verso potrebbe richiedere l'effettuazione di idonei investimenti per il potenziamento delle infrastrutture informatiche a supporto dell'attività di scambio automatico di informazioni previsto;

   osservato, inoltre, che la proposta attribuisce alla Commissione europea importanti competenze di esecuzione per stabilire i formulari elettronici tipo, incluso il regime linguistico, per lo scambio di informazioni, nonché il potere di adottare atti delegati per modificare il formulario per la Dichiarazione sulle imposte integrative al fine di allinearlo agli eventuali aggiornamenti della Dichiarazione standard sulle imposte integrative concordata in sede OCSE/G20;

   rilevata l'esigenza che il presente documento sia trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea,

VALUTA CONFORME

   la proposta al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea.

Pag. 271

ALLEGATO 3

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2014/32/UE per quanto riguarda le apparecchiature di alimentazione dei veicoli elettrici, i distributori di gas compresso e i contatori dell'energia elettrica, del gas e dell'energia termica. COM(2024) 561 final.

DOCUMENTO APPROVATO

  La XIV Commissione,

   esaminata, ai fini della verifica di conformità con il principio di sussidiarietà, la proposta di direttiva che modifica la direttiva 2014/32/UE per quanto riguarda le apparecchiature di alimentazione dei veicoli elettrici, i distributori di gas compresso e i contatori dell'energia elettrica, del gas e dell'energia termica;

   preso atto della relazione trasmessa dal Governo ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sulla proposta di direttiva;

   premesso che:

    la necessità dell'intervento prospettato dalla proposta in esame discende, a giudizio della Commissione, dal fatto che la direttiva oggetto di modifica non contempla nuovi strumenti di misura necessari per il conseguimento degli obiettivi del Green Deal europeo e, per quanto riguarda i contatori di energia elettrica e di gas, non affronta la questione dell'importanza crescente della digitalizzazione (misurazione intelligente) o dell'uso di nuovi gas, come l'idrogeno o altri gas rinnovabili in alternativa a gas più tradizionali, per la fornitura domestica;

    è condivisibile l'obiettivo di definire requisiti armonizzati per determinate categorie di strumenti di misura per evitare legislazioni nazionali divergenti;

    la mancanza di requisiti armonizzati causerebbe una frammentazione del mercato unico e, di conseguenza, costi più elevati per gli operatori economici e i consumatori, nonché ritardi nella diffusione di tecnologie fondamentali per la duplice transizione verde e digitale dell'economia dell'Unione;

   considerato che:

    la Commissione europea non ha ritenuto opportuno effettuare una valutazione d'impatto, ritenendola non necessaria per una proposta che apporta una semplice modifica tecnica mirata alla direttiva sugli strumenti di misura;

    tale decisione non appare tuttavia giustificata e pregiudica una effettiva e corretta valutazione degli effetti delle misure proposte, come sottolineato anche nella relazione trasmessa dal Governo;

    la definizione della modifica proposta come limitata e di tipo tecnico appare infatti approssimativa, alla luce dei nuovi possibili oneri che potrebbe generare, anche in relazione allo specifico contesto italiano;

    è pertanto necessario che la Commissione europea predisponga la valutazione d'impatto;

   rilevato, con riferimento al rispetto del principio di attribuzione, che la base giuridica su cui si fonda la proposta è correttamente costituita dall'articolo 114 del TFUE, relativo alle misure di ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno;

Pag. 272

   ritenuta la proposta conforme al principio di sussidiarietà, in quanto, come osservato anche nella relazione del Governo:

    l'obiettivo della direttiva oggetto di modifica, vale a dire garantire che gli strumenti di misura nel mercato interno soddisfino requisiti rispondenti ad un livello elevato di protezione degli interessi oggetto della stessa, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello dell'Unione;

    l'armonizzazione dei requisiti essenziali relativi alle apparecchiature di alimentazione dei veicoli elettrici, ai distributori di gas compresso, ai contatori di energia termica per le applicazioni di raffreddamento e ai contatori intelligenti, che ne garantisce la libera circolazione, può essere ottenuta unicamente a livello di Unione;

    in assenza di un intervento dell'Unione il mercato unico resterebbe frammentato, con regimi normativi divergenti negli Stati membri che produrrebbero discrepanze, generando costi e oneri amministrativi aggiuntivi e ostacolando la libera circolazione degli strumenti di misura;

   considerata la proposta altresì conforme al principio di proporzionalità in quanto si limita al necessario per il conseguimento dell'obiettivo sopra richiamato di garantire il corretto funzionamento del mercato unico;

   ritenuto comunque opportuno valutare più attentamente in sede di negoziato europeo la portata della proposta soprattutto in termini di rapporto costi/benefici;

   rilevata l'esigenza che il presente documento sia trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea, nell'ambito del dialogo politico,

VALUTA CONFORME

   la proposta al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea.