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CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 11 febbraio 2025
449.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (V e VIII)
ALLEGATO
Pag. 23

ALLEGATO 1

DL 208/2024: Misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. C. 2184 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE 1.80, 1.81, 2.66, 2.67, 2.68, 2.026, 3.34, 3.35, 5.82 E 6.04 DEI RELATORI E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

ART. 1.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: entro sessanta giorni con le seguenti: entro novanta giorni.
1.80. I Relatori.

  All'emendamento 1.81 dei Relatori, aggiungere, in fine, le seguenti parole: previa comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti dell'ammontare delle risorse trasferite e dei criteri utilizzati.
0.1.81.1. Simiani.

  Al comma 1, sesto periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ovvero disponibili su contabilità speciali istituite per l'attuazione di interventi coerenti con le finalità di cui al presente articolo. Con provvedimento del Commissario straordinario sono definite le modalità per il trasferimento delle predette risorse nella contabilità speciale di cui al comma 5.
1.81. I Relatori.

ART. 2.

  All'emendamento 2.66 dei Relatori, sopprimere la lettera a).
0.2.66.1. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  All'emendamento 2.66 dei Relatori, lettera a), sostituire il secondo periodo con il seguente: Agli oneri derivanti dal periodo precedente si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di cui al Programma 1.1 della Missione 1 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti relativi alla realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria.
0.2.66.2. Morfino, Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  All'emendamento 2.66 dei Relatori, sopprimere la lettera b).
0.2.66.3. Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  All'emendamento 2.66 dei Relatori, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nell'ambito degli interventi per la regolazione del lago di Idro, la fase di progettazione delle opere prevede il pieno coinvolgimento dei comuni rivieraschi interessati, delle comunità montane della Valle Sabbia e della provincia di Brescia e delle associazioni territoriali, anche al fine di assicurare che la realizzazione delle stesse non crei pregiudizio al lago tutelandone la vocazione turistica e l'alto valore ambientale.
0.2.66.4. Girelli, Roggiani.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 4 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Allo scopo di verificare il rispetto dei requisiti contrattuali e la corrispondenzaPag. 24 degli impianti agli stessi, la durata delle fasi di avviamento e di gestione temporanea, da intendersi compresa nelle attività di cui al comma 1 del presente articolo di competenza del Commissario, è pari a un anno, decorrente dalla data di installazione. Agli oneri derivanti dal periodo precedente, nel limite di spesa di 20 milioni di euro, si provvede utilizzando le risorse previste dall'articolo 58, comma 1, quinto periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, un'ulteriore quota delle risorse ivi previste è versata all'entrata del bilancio dello Stato e resta acquisita all'erario, nella misura di 20 milioni di euro per l'anno 2025, ed è corrispondentemente autorizzata la spesa per gli oneri derivanti dalla gestione della fase di avviamento e di gestione temporanea degli impianti di cui al comma 1 del presente articolo;

   b) dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge, 13 giugno 2023, n. 68, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tal fine, confluiscono direttamente nella contabilità speciale di cui all'articolo 3, comma 2, del presente decreto, in deroga al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 aprile 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 26 giugno 2019, le risorse assegnate con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la realizzazione degli interventi di cui all'Allegato 2 al presente decreto, pari a 28 milioni di euro, di cui 18 milioni di euro per l'intervento denominato “Lavori di adeguamento dello sbarramento antisale alla foce dell'Adige con bacinizzazione dal fiume per il contenimento dell'acqua dolce a monte dello stesso” e 10 milioni di euro per l'intervento denominato “Realizzazione nuove opere di regolazione del lago d'Idro”, nonché quelle derivanti dall'attuazione del Piano nazionale di cui all'articolo 1, comma 516, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, pari a 5,6 milioni di euro, in deroga al decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 350 del 25 ottobre 2022.».
2.66. I Relatori.

  All'emendamento 2.67 dei Relatori, sostituire le parole: dopo le parole: «sistema acquedottistico del Peschiera» sono inserite le seguenti: con le seguenti: le parole: «per la realizzazione del “collegamento stradale Cisterna-Valmontone e relative opere connesse”» sono sostituite dalle seguenti: «dell'opera “Invaso di Campolattaro”.».
0.2.67.2. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

(Irricevibile)

  All'emendamento 2.67 dei Relatori, dopo le parole: «Invaso di Campolattaro» aggiungere le seguenti: ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le risorse a copertura degli oneri derivanti dalla realizzazione dell'intervento relativo all'“Invaso di Campolattaro” sono utilizzate dal Commissario straordinario d'intesa con la regione Campania, quale soggetto attuatore dell'intervento.».
0.2.67.3. De Luca.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 1, comma 289, della legge 31 dicembre 2023, n. 213, dopo le parole: «sistema acquedottistico del Peschiera» sono inserite le seguenti: «, del commissario straordinario dell'opera “Invaso di Campolattaro”».
2.67. I Relatori.

  All'emendamento 2.68 dei Relatori, al comma 6-bis, primo periodo, sostituire le parole da: Al fine di procedere celermente fino a: delle strutture delle amministrazioni territoriali interessate con le seguenti: Al fine di garantire il proseguimento delle attività in essere riguardanti lo studio sulla risorsa idrica in Val D'Enza, è autorizzata la spesa di 100.000 euro per ciascuno degli Pag. 25anni dal 2025 al 2027 a favore dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po.
0.2.68.4. Malavasi, Andrea Rossi, Vaccari, Simiani.

  All'emendamento 2.68 dei Relatori, al comma 6-bis, primo periodo, sostituire le parole: Al fine di procedere celermente al completamento della progettazione della diga di Vetto e assicurare la tempestiva realizzazione dell'opera, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare con le seguenti: Al fine di procedere celermente con l'implementazione dello studio e conseguente realizzazione delle opere ritenute necessarie per contemperare la disponibilità naturale di risorsa idrica, la domanda di risorsa idrica e il raggiungimento degli obiettivi ambientali in Val d'Enza, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, previa intesa con la regione Emilia-Romagna,.
0.2.68.2. Andrea Rossi, Malavasi, Vaccari, Simiani.

  All'emendamento 2.68 dei Relatori, al comma 6-bis, primo periodo, sostituire le parole: Al fine di procedere celermente al completamento della progettazione della diga di Vetto e assicurare la tempestiva realizzazione dell'opera con le seguenti: Al fine di procedere celermente con l'implementazione dello studio e conseguente realizzazione delle opere ritenute necessarie per contemperare la disponibilità naturale di risorsa idrica, la domanda di risorsa idrica e il raggiungimento degli obiettivi ambientali in Val d'Enza.

  Conseguentemente, al medesimo comma 6-bis, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Nell'ambito degli interventi di cui al primo periodo è assicurato il pieno coinvolgimento degli enti territoriali interessati e del Consorzio di bonifica dell'Emilia centrale e del Consorzio della bonifica parmense.
0.2.68.3. Malavasi, Andrea Rossi, Vaccari, Simiani.

  All'emendamento 2.68 dei Relatori, al comma 6-bis, primo periodo, sostituire le parole: Al fine di procedere celermente al completamento della progettazione della diga di Vetto e assicurare la tempestiva realizzazione dell'opera con le seguenti: Al fine di procedere celermente con l'implementazione dello studio e conseguente realizzazione delle opere ritenute necessarie per contemperare la disponibilità naturale di risorsa idrica, la domanda di risorsa idrica e il raggiungimento degli obiettivi ambientali in Val d'Enza.

  Conseguentemente, al medesimo comma 6-bis, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Per le medesime finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2025 a favore del soggetto attuatore per la realizzazione del progetto di fattibilità tecnico economico, da effettuarsi ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, delle opere ritenute necessarie per mitigare la crisi idrica in Val D'Enza. Agli oneri derivanti dall'attuazione del precedente periodo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
0.2.68.5. Andrea Rossi, Malavasi, Vaccari, Simiani.

  All'emendamento 2.68 dei Relatori, al comma 6-bis, primo periodo, sostituire le parole da: con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri fino a: delle strutture delle amministrazioni territoriali interessate con le seguenti: è assegnato un contributo pari a 100.000 euro per ciascuno degli Pag. 26anni 2025, 2026 e 2027 in favore dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po.
0.2.68.1. Bonelli, Grimaldi.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Al fine di procedere celermente al completamento della progettazione della diga di Vetto e assicurare la tempestiva realizzazione dell'opera, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un Commissario straordinario, con i poteri e le funzioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Al Commissario straordinario spetta un compenso determinato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il Commissario straordinario può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, delle strutture delle amministrazioni territoriali interessate. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2.68. I Relatori.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

  1. All'articolo 1 del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 486, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1996, n. 582, dopo il comma 14-bis, è aggiunto il seguente:

   «14-ter. Per la definizione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e risanamento ambientale relativi all'area marino-costiera di cui al comma 14 del presente articolo, si applica la procedura di analisi di rischio sanitario ambientale sito-specifica, secondo criteri e metodi scientifici definiti in ambito nazionale e internazionale, basata anche sulla determinazione dei valori di fondo dei sedimenti. Per lo svolgimento delle attività di cui al primo periodo, il Commissario straordinario di cui all'articolo 33, comma 11-bis, del citato decreto-legge n. 133 del 2014, si avvale dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale nonché dell'Istituto superiore di sanità, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
2.026. I Relatori.

ART. 3.

  Al comma 1, capoverso «489-bis», apportare le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole: nella città di Roma aggiungere le seguenti: e nella regione Umbria;

   b) dopo le parole: il supporto aggiungere le seguenti: delle organizzazioni di volontariato di protezione civile impiegate anche ai sensi del comma 489, nonché.
3.34. I Relatori.

  All'emendamento 3.35 dei Relatori, sostituire il comma 2-bis con il seguente:

  2-bis. Al fine di consentire la conclusione dell'istruttoria riguardante la relazione della regione Campania di cui all'articolo 9-ter, comma 12, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, contenente un dettagliato e documentato report sullo stato di attuazione del programma di adeguamento del sistema di Pag. 27trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico, approvato dalla regione Campania, e della conseguente necessità di completare la richiamata attività istruttoria, il termine di cui all'articolo 9-ter, comma 12, terzo periodo, del medesimo decreto è prorogato al 30 giugno 2025. Fino a tale termine la Struttura di supporto del Commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 11, diciottesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, con il personale ad essa assegnato alla data del 3 luglio 2024 e nei limiti delle risorse utilizzabili allo scopo, assicura la gestione stralcio della gestione commissariale, ai sensi della medesima legge n. 887 del 1984, garantendo lo svolgimento delle attività necessarie e urgenti correlate agli interventi in corso, con particolare riferimento alle opere o ai lavori già eseguiti o in fase di collaudo. Il responsabile della struttura di supporto opera nella qualità di responsabile (Commissario) per la gestione stralcio. Per le attività di cui al periodo precedente, la struttura di supporto può avvalersi anche dell'Unità tecnica-amministrativa della Presidenza del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 5 del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, funzionalmente ed organizzativamente disciplinata dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 20 febbraio 2014 e 1° dicembre 2017. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 76 del 2024. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2025, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
0.3.35.1. De Luca.

  All'emendamento 3.35 dei Relatori, al comma 2-ter, sopprimere la lettera b).
0.3.35.2. Caso, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Amato, Carmina, Cherchi, Dell'Olio, Donno, Orrico, Torto.

  All'emendamento 3.35 dei Relatori, dopo il comma 2-quater, aggiungere il seguente:

  2-quinquies. All'articolo 6 del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, lettera a), le parole: «ventiquattro mesi», sono sostituite dalle seguenti: «quarantotto mesi»;

   b) al comma 5, primo periodo, le parole: «per l'anno 2025», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027».
0.3.35.3. Borrelli, Grimaldi.

(Irricevibile)

  Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

  2-bis. All'articolo 9-ter del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 12, terzo periodo, in considerazione della mancata ricezione della relazione del Presidente della regione Campania di cui al quarto periodo del medesimo comma 12 nel termine ivi previsto e della conseguente necessità di completare l'attività istruttoria di cui al comma 13, lettera b), le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2025»;

   b) al comma 13, lettera b), dopo le parole: «degli esiti dell'istruttoria svolta congiuntamente» sono inserite le seguenti: «dal Commissario straordinario di cui al comma 1,».

  2-ter. Al medesimo articolo 9-ter del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito,Pag. 28 con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai provvedimenti del Commissario straordinario aventi natura regolatoria e organizzativa, esclusi quelli di natura gestionale, si applica quanto previsto dall'articolo 33 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229».

   b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

   «2-bis. Il Commissario straordinario di cui al comma 1 può coordinare l'attuazione degli interventi pubblici complementari a quelli inseriti nei programmi di cui al comma 2, lettera a), numeri 1) e 2), a condizione che si tratti di interventi già programmati da pubbliche amministrazioni, da società in house dello Stato o della regione Campania o da società partecipate a controllo statale nonché interamente finanziati senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In tali casi, ferma restando la competenza attuativa spettante ai soggetti titolari degli interventi pubblici complementari, i medesimi interventi sono individuati sulla base di convenzioni non onerose sottoscritte con i soggetti titolari e il Commissario straordinario può, con i poteri e le modalità di cui ai commi 1, 4, 5 e 6, stabilire le misure amministrative di accelerazione e semplificazione, procedurali e gestionali, con cui il soggetto titolare dell'intervento può provvedere alla realizzazione delle opere e dei lavori. Agli interventi di cui al presente comma si applica l'articolo 9-quater»;

   c) al comma 10, lettera b), le parole: «inseriti nel primo piano di interventi urgenti» sono soppresse;

   d) al comma 13, lettera a):

    1) al primo periodo, dopo le parole: «nonché le risorse europee e nazionali utilizzabili allo scopo» sono aggiunte le seguenti: «, ivi comprese, nel limite di 80 milioni di euro complessivi, quelle di cui al comma 10, lettera b)»;

    2) al secondo periodo, le parole da: «anche gli interventi oggetto di affidamento» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «gli interventi, ivi compresi quelli oggetto di affidamento a concessionari o a contraenti generali da parte del Presidente della regione Campania, quale Commissario straordinario ai sensi del predetto articolo 11, diciottesimo comma, della legge n. 887 del 1984, per i quali non ricorrono le condizioni di cui alla lettera b) del presente comma»;

  2-quater. Il secondo periodo del comma 5 dell'articolo 9-novies del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, e il secondo periodo del comma 698 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, si interpretano nel senso che, nel caso di interventi relativi a edifici con più unità immobiliari, la presenza nell'edificio anche soltanto di un'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, abituale e continuativa, consente la concessione del contributo anche in favore dei soggetti titolari delle altre unità immobiliari componenti il medesimo edificio, ancorché adibite ad abitazione non principale o aventi destinazione d'uso diversa da quella residenziale.
3.35. I Relatori.

ART. 5.

  All'emendamento 5.82 dei Relatori, al comma 5-bis, sopprimere la lettera b).
0.5.82.1. Ghio, Pandolfo.

  All'emendamento 5.82 dei Relatori, al comma 5-bis, lettera b), sopprimere i numeri 1) e 2).
0.5.82.2. Bonelli, Grimaldi.

  All'emendamento 5.82 dei Relatori, al comma 5-bis, lettera b), numero 2), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Commissario straordinario gestisce la contabilità speciale appositamente aperta, dandone tempestivaPag. 29 e adeguata pubblicità, ai sensi dell'articolo 42, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
0.5.82.3. Grimaldi, Bonelli.

  All'emendamento 5.82 dei Relatori, al comma 5-bis, lettera b), numero 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , relative al Tunnel sub-portuale e delle strutture e degli uffici tecnici e amministrativi dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale per le finalità ivi indicate relative alla Diga foranea di Genova.
0.5.82.4. Bonelli, Grimaldi.

  All'emendamento 5.82 dei Relatori, dopo il comma 5-quater, aggiungere i seguenti:

  5-quinquies. Al fine di consentire l'esecuzione delle opere complementari alla realizzazione dell'opera Terzo Valico dei Giovi, è autorizzata la spesa di 13 milioni di euro per l'anno 2025 a favore del progetto integrato di riqualificazione e rigenerazione urbana delle aree del Comune di Genova interessate dal progetto ferroviario «Potenziamento Genova – Campasso» ricompreso nel progetto di riqualificazione e rigenerazione urbana per Genova.
  5-sexies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 13 milioni di euro per l'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
0.5.82.5. Ghio, Pandolfo.

(Irricevibile)

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

  5-bis. All'articolo 9-bis del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le finalità di cui al primo periodo è autorizzata l'ulteriore spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2025. Agli oneri di cui al terzo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 6»;

   b) al comma 1-ter:

    1) il primo periodo è sostituito dal seguente: «Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Commissario straordinario di cui all'articolo 1 assume ogni determinazione ritenuta necessaria per l'affidamento, l'avvio, la gestione o la prosecuzione dei lavori nonché per il coordinamento e il monitoraggio delle attività dei soggetti attuatori relativi al Tunnel sub-portuale e alla Diga foranea di Genova»;

    2) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «Le risorse finanziarie destinate alla realizzazione dei progetti di cui al presente comma sono trasferite alla contabilità speciale del Commissario straordinario di cui all'articolo 1»;

    3) all'ultimo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, per le finalità ivi indicate».

  5-ter. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5-bis, lettera b), non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  5-quater. Il Commissario straordinario per il completamento dei lavori del Nodo ferroviario di Genova e del collegamento dell'ultimo miglio tra il Terzo Valico dei Giovi e il Porto storico di Genova, di cui all'articolo 4, comma 12-octies, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, è autorizzato a conferire incarichi di consulenza, fino al numero massimo di Pag. 30quattro, a esperti di elevata qualificazione in materia tecnica, amministrativa, giuridica e di comunicazione nel settore delle infrastrutture, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione e in deroga a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il relativo trattamento economico è stabilito con il provvedimento di conferimento dell'incarico, nel limite massimo di euro 60.000 annui per ciascun esperto, al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali, con oneri a carico del quadro economico dell'intervento di cui al primo periodo.
5.82. I Relatori.

ART. 6.

  All'articolo aggiuntivo 6.04 dei Relatori, dopo le parole: risulti già avviato aggiungere le seguenti: , garantendo la continuità dei programmi già finanziati nel 2024.
0.6.04.1. Vaccari.

  All'articolo aggiuntivo 6.04 dei Relatori, al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Conseguentemente, il comma 374 dell'articolo 1 della medesima legge 30 dicembre 2024, n. 207, è sostituto dal seguente: «374. Per contrastare le dipendenze correlate al gioco d'azzardo, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, è ricostituito il Fondo per il gioco d'azzardo patologico di cui all'articolo 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con un finanziamento di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sanitario nazionale, incrementato mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
0.6.04.2. Quartini, Di Lauro, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Marianna Ricciardi, Santillo, Sportiello.

(Irricevibile)

  All'articolo aggiuntivo 6.04 dei Relatori, al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Conseguentemente, il comma 371 dell'articolo 1 della medesima legge 30 dicembre 2024, n. 207, è abrogato ed è ricostituito l'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave di cui al decreto del Ministro della salute del 12 agosto 2019.
0.6.04.3. Quartini, Di Lauro, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Marianna Ricciardi, Santillo, Sportiello.

(Irricevibile)

  All'articolo aggiuntivo 6.04 dei Relatori, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, per contrastare le dipendenze patologiche e tutelare determinate categorie di soggetti vulnerabili e prevenire il disturbo da gioco d'azzardo è vietata la collocazione di apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6, lettere a) e b), e 7, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in locali che si trovano a una distanza, misurata in base al percorso pedonale più breve, inferiore a 300 metri per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e non inferiore a 500 metri per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti da istituti scolastici di ogni ordine e grado, centri di formazione per giovani e adulti, luoghi di culto, impianti sportivi, ospedali, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-sanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori, e a una distanza inferiore a 200 metri da apparecchi elettronici idonei al prelievo di denaro contante o da esercizi commerciali che svolgono le attività indicate nell'articolo 1, comma 2, della legge 17 gennaio 2000, n. 7. I comuni possono stabilire ulteriori luoghi sensibili o distanze territoriali maggiori di quelle prescritte dal presente comma e conseguentemente negare l'autorizzazione di cui al comma 1 tenendo conto dell'impatto della stessa sul contesto urbano e Pag. 31sulla sicurezza urbana ovvero di problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico o il disturbo della quiete e della salute pubbliche. Sono fatti salvi leggi regionali o regolamenti comunali vigenti più restrittivi rispetto ai vincoli disposti dal presente comma.
0.6.04.4. Quartini, Di Lauro, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Marianna Ricciardi, Santillo, Sportiello.

(Irricevibile)

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Disposizioni in materia di efficacia dei decreti di ripartizione del Fondo per il gioco d'azzardo patologico)

  1. All'articolo 1, comma 367, quarto periodo, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, dopo le parole: «già adottati» sono inserite le seguenti: «o il cui procedimento di adozione risulti già avviato».
6.04. I Relatori.

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ALLEGATO 2

DL 208/2024: Misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. C. 2184 Governo.

EMENDAMENTO APPROVATO

ART. 1.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: entro sessanta giorni con le seguenti: entro novanta giorni.
1.80. I Relatori.