ALLEGATO
DELIBERA IN TEMA DI CRITERI PER LA CORRESPONSIONE
DEI RIMBORSI SPESE AI COLLABORATORI ESTERNI
(Adottata dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti
dei gruppi, nella riunione dell'11 febbraio 2025)
Articolo 1.
1. Le collaborazioni con la Commissione, di cui all'articolo 5, comma 2, della delibera istitutiva 22 marzo 2023 e all'articolo 21, comma 1, del regolamento interno, sono svolte a titolo gratuito, salvo che non sia diversamente stabilito dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.
2. Le spese di trasporto e alloggio possono essere rimborsate ai soli collaboratori esterni non residenti a Roma, ad eccezione delle spese relative alle missioni, quando il collaboratore esterno si trovi a Roma per lo svolgimento di attività riconducibili alle competenze della Commissione, a seguito di una espressa richiesta del Presidente, per lettera o per messaggio elettronico, che deve essere allegata alla richiesta di rimborso.
3. Le spese di trasporto sono rimborsate limitatamente ai viaggi di andata e ritorno per Roma in aereo in classe economica o in treno alla tariffa più conveniente disponibile; le spese di soggiorno a Roma, entro il limite massimo di euro 150,00 per notte, sono rimborsate per la notte precedente qualora la seduta o l'attività richiesta abbiano luogo al mattino, e per la notte successiva qualora abbiano luogo la sera; eventuali modalità di rimborso diverse devono essere autorizzate dalla presidenza. I trasferimenti in taxi dagli aeroporti di Roma Fiumicino o Roma Ciampino o dalle stazioni ferroviarie di Roma alle sedi della Camera dei deputati e viceversa sono rimborsabili entro il limite delle tariffe vigenti.
4. Le spese di vitto a Roma per i pasti sono rimborsate entro il limite massimo di euro 50,00 a pasto e, comunque, solo nel caso in cui non sia possibile usufruire delle strutture di ristorazione presenti nelle sedi della Camera dei deputati.