ALLEGATO
DL 202/2024: Disposizioni urgenti in materia di termini normativi. C. 2245 Governo, approvato dal Senato.
PARERE APPROVATO
La XIV Commissione,
esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge C. 2245, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge n. 202 del 2024, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi, volto a garantire la prosecuzione di importanti discipline di settore, anche laddove introdotte in via transitoria o sperimentale;
considerato che le disposizioni di maggiore rilevanza per i profili di competenza della Commissione risultano pienamente coerenti con il quadro normativo dell'Ue e danno, in gran parte di casi, attuazione a specifiche prescrizioni da esso contenute;
richiamati al riguardo, in particolare:
l'articolo 2, comma 2, ai sensi del quale i permessi di soggiorno in scadenza al 31 dicembre 2024, rilasciati ai beneficiari della protezione temporanea, riconosciuta ai sensi della decisione di esecuzione (UE) 2022/382 che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina, possono essere rinnovati, su richiesta dell'interessato, fino al 4 marzo 2026, in attuazione della decisione di esecuzione (UE) 2024/1836 del Consiglio del 25 giugno 2024, alla luce del perdurare del conflitto bellico;
l'articolo 3, commi 1 e 2, che estende al 30 novembre 2025 rispettivamente il termine per la registrazione delle misure straordinarie adottate per il contrasto alla pandemia da Covid-19 con riferimento all'imposta municipale propria (IMU), e al 31 dicembre 2025 la sospensione della responsabilità per l'inadempimento di obblighi riguardanti la registrazione degli aiuti di Stato;
l'articolo 4, comma 2, che dispone la proroga al 31 dicembre 2027 della disciplina speciale relativa alla deroga del riconoscimento delle qualifiche professionali per medici e operatori socio-sanitari ucraini, di cui all'articolo 34, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, allo scopo di agevolare l'ingresso in Italia dei cittadini ucraini, in considerazione della crisi bellica ancora in atto e del flusso in ingresso dei rifugiati provenienti dai suddetti territori di guerra;
l'articolo 7, comma 2, che dispone la proroga di sei mesi – da trenta a trentasei mesi – dei termini per l'avvio e il completamento dei lavori nel settore dell'edilizia privata, relativi alla realizzazione di infrastrutture di rete a banda ultra-larga fissa e mobile, come stabilito dall'articolo 10-septies, comma 1, del decreto-legge n. 21 del 2022, relativo al contrasto degli effetti economici e umanitari della crisi ucraina, con l'obiettivo di conseguire il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale di cui al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);
l'articolo 11, comma 1, che prevede il rinvio dal 1° gennaio 2024 al 1° gennaio 2025 dell'obbligo di aumento dell'energia termica da fonti rinnovabili (FER) per le forniture superiori a 500 TEP annui, in attesa della pubblicazione delle linee guida della Commissione europea sulla definizione di calore e freddo di scarto, prevista dall'articolo 2 della direttiva (UE) 2018/2011 (cosiddetta RED II), avvenuta il 2 settembre 2024 con la comunicazione della Commissione europea C(2024) 5043;
rilevato che pertanto il provvedimento non evidenzia profili d'incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,
esprime
PARERE FAVOREVOLE.