ALLEGATO
Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane. C. 2126 Governo, approvato dal Senato, C. 699 Girelli e C. 1059 Tassinari.
PROPOSTE EMENDATIVE 7.01 E 12.23 DELLA RELATRICE
E RELATIVI SUBEMENDAMENTI
ART. 7.
All'articolo aggiuntivo 7.01 della Relatrice, al comma 1, sostituire la parola: terzo con la seguente: sesto.
0.7.01.1. Ferrari, Roggiani.
All'articolo aggiuntivo 7.01 della Relatrice, al comma 1, dopo le parole: nei luoghi di lavoro, aggiungere le seguenti: agriasili e agrinido,.
0.7.01.2. Gadda, Faraone, Del Barba.
All'articolo aggiuntivo 7.01 della Relatrice, al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: nell'ambito della SMI e in coerenza con la medesima una quota delle risorse del Fondo per lo sviluppo della montagna italiana destinate agli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), può con le seguenti: è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, ai cui oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, per.
Conseguentemente, al medesimo comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: adottato secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 595, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nella parte in cui dispone relativamente alla quota destinata agli interventi di competenza statale e al finanziamento delle campagne istituzionali sui temi della montagna.
0.7.01.3. Ferrari, Roggiani.
All'articolo aggiuntivo 7.01 della Relatrice, al comma 2, primo periodo, dopo le parole: una quota aggiungere le seguenti: non inferiore al 3 per cento e sostituire le parole: può essere con la seguente: è.
Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Ai fini dell'attuazione del presente articolo nell'ambito della SMI la dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementata di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
0.7.01.4. Ruffino.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Promozione dei servizi educativi
per l'infanzia nei comuni montani)
1. Al fine di favorire la natalità e lo sviluppo di un sistema integrato di educazione e istruzione dei bambini dalla nascita fino al terzo anno di età nei comuni montani, lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, ciascuno in base alle rispettive competenze, possono promuovere l'erogazione di una pluralità di servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, mediante soluzioni Pag. 89flessibili e differenziate, idonee a rispondere in maniera adeguata alle esigenze dei bambini e delle loro famiglie, ivi compresi nidi e micronidi d'infanzia aziendali nei luoghi di lavoro, sezioni primavera, servizi educativi in contesto domiciliare ovvero nidi in famiglia, spazi di gioco per i bambini, centri per bambini e famiglie, tenendo conto delle peculiarità delle zone montane e delle condizioni socio-economiche e produttive del territorio e dell'esigenza di promuovere la conciliazione tra i tempi e le tipologie di lavoro dei genitori e l'educazione e la cura dei bambini e di garantire l'equilibrata presenza dei servizi educativi per l'infanzia nelle diverse aree territoriali nonché l'omogeneità qualitativa nell'organizzazione e nell'offerta educativa.
2. Per le finalità di cui al comma 1, nell'ambito della SMI e in coerenza con la medesima, una quota delle risorse del Fondo per lo sviluppo della montagna italiana destinate agli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), può essere impiegata per finanziare progetti innovativi volti allo sviluppo di un sistema integrato di servizi educativi per l'infanzia e alla costituzione di poli per l'infanzia nei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 2. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, adottato secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 595, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nella parte in cui dispone relativamente alla quota destinata agli interventi di competenza statale e al finanziamento delle campagne istituzionali sui temi della montagna, sentito il Ministro dell'istruzione e del merito, nel rispetto delle linee pedagogiche per il sistema integrato zerosei, adottate con decreto del Ministro dell'istruzione n. 334 del 22 novembre 2021, e degli orientamenti nazionali per i servizi educativi per l'infanzia, adottati con decreto del Ministro dell'istruzione n. 43 del 24 febbraio 2022.
7.01. La Relatrice.
ART. 12
All'emendamento 12.23 della Relatrice, dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:
2-ter. All'articolo 13, comma 17-bis, primo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, dopo le parole: «come definito dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50,», sono aggiunte le seguenti: «e di quelle stradali e autostradali».
0.12.23.1. Romano.
(Irricevibile)
All'emendamento 12.23 della Relatrice, al comma 2-bis, lettera a), sopprimere le parole: con il Ministero dell'interno e.
0.12.23.2. Comaroli, Barabotti, Frassini, Ottaviani.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 17-bis del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Alle medesime condizioni previste dal presente comma e dai relativi atti e regolamenti attuativi, la regione autonoma Friuli Venezia Giulia e le province autonome di Trento e di Bolzano possono dotare dei predetti strumenti di autodifesa i corpi di polizia locali e, previa intesa con il Ministero dell'interno e con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, le rispettive strutture operative territoriali di protezione civile. I corpi e le strutture interessati non possono impiegare soggetti che si trovino in una delle condizioni ostative previste dagli articoli Pag. 9011 e 43 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e che non abbiano presentato il certificato medico previsto dall'articolo 38, comma 4, del medesimo testo unico.»;
b) alla rubrica, dopo le parole: «corpi forestali» sono inserite le seguenti: «e alle strutture operative territoriali di protezione civile».
12.23. La Relatrice.