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CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 25 febbraio 2025
456.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO
Pag. 93

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di versamenti e di riscossione. Atto n. 246.

PARERE APPROVATO

  La VI Commissione Finanze,

   esaminato lo schema di decreto legislativo recante Testo unico in materia di versamenti e di riscossione (Atto del Governo n. 246), approvato in esame preliminare dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, nella seduta n. 95 del 17 settembre 2024;

   premesso che esso attua i principi recati dalla legge delega per la riforma fiscale, legge n. 111 del 2023 e, in particolare, l'articolo 21, che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario, mediante la redazione di testi unici;

   preso atto che il provvedimento riordina il sistema dei versamenti delle imposte e della relativa riscossione, mediante la compilazione di un Testo unico;

   evidenziato che appare opportuno, all'esito di un mirato riesame, rivedere l'articolazione del provvedimento nonché correggere eventuali errori di drafting ovvero di coordinamento presenti nel Testo unico;

   rilevato che, come evidenziato anche nella Relazione illustrativa che accompagna il provvedimento, l'intento del Governo è di trasfondere le norme vigenti senza modifiche rispetto alla loro formulazione, salvo i casi in cui l'Esecutivo ha ritenuto opportuno effettuare aggiornamenti e sopprimere disposizioni non più applicabili;

   tenuto conto dell'esigenza di aggiornare lo schema di decreto in esame alle modifiche normative intervenute successivamente alla sua approvazione da parte del Consiglio dei ministri;

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:

   valuti il Governo l'opportunità di:

    a) rivedere, al fine di garantire una migliore razionalizzazione e sistematizzazione delle disposizioni inserite nel Testo unico, l'articolazione del provvedimento, attraverso una partizione interna più coerente, l'eventuale rinumerazione degli articoli e dei riferimenti interni e il coordinamento delle rubriche degli articoli alla struttura del provvedimento;

    b) approfondire le verifiche di tipo ricognitivo sulle disposizioni vigenti in materia di versamenti e riscossione al fine di assicurare, nella stesura finale del Testo unico, la massima precisione e fedeltà nella riproduzione del contenuto precettivo delle norme in vigore e del loro coordinamento in un corpo normativo omogeneo, in applicazione dei criteri di delega previsti dall'articolo 21 della legge 111 del 2023;

    c) aggiornare lo schema di decreto in esame, approvato nella seduta preliminare del Consiglio dei ministri del 17 settembre 2024, allo scopo di recepire le modifiche normative successivamente intervenute.

Pag. 94

ALLEGATO 2

Modifiche alla legge 5 marzo 2024, n. 21, per l'aggiornamento della delega ivi prevista e per il conferimento della delega al Governo per la riforma organica e il riordino del sistema sanzionatorio e di tutte le procedure sanzionatorie recati dal testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, nonché ulteriori disposizioni in materia finanziaria. C. 2240 Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

  Al comma 1, lettera a), premettere la seguente: 0a) l'articolo 12 è soppresso.
1.1. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
1.3. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1).
1.4. Fenu, Gubitosa, Raffa.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1) aggiungere il seguente:

    1-bis) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

   «1-bis. Per la predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo costituisce appositi tavoli con la partecipazione dei tecnici designati dall'Amministrazione finanziaria e di esperti in possesso di comprovata esperienza, alta formazione e competenze professionali nelle materie oggetto della delega. Ai componenti dei predetti tavoli, in ogni caso, non possono essere corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese né altri emolumenti, comunque denominati, a carico della finanza pubblica.».
1.5. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso a-bis), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e il giusto equilibrio tra competitività del mercato dei capitali italiano e tutela del risparmio, rafforzando la collaborazione tra i soggetti deputati a garantire la tutela dei risparmiatori e a prevenire le violazioni della normativa di riferimento
1.6. Fenu, Gubitosa, Raffa.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 3).
1.7. Fenu, Gubitosa, Raffa.

  Al comma 1, lettera a), numero 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, disciplinando in particolare le modalità per garantire:

    1) il trasparente processo di formazione della lista presentata dal consiglio di amministrazione uscente e la documentabilità del medesimo, nel rispetto del principio di adeguatezza, che tenga conto anche dell'eventuale politica per la gestione del dialogo con la generalità degli azionisti adottata in adesione;

    2) la tutela sostanziale degli investitori e degli azionisti, anche attraverso disposizioniPag. 95 che regolino la formazione e la presentazione della lista del consiglio di amministrazione, prevedendo in particolare che almeno la metà dei candidati della lista siano scelti tra soggetti diversi da coloro che ricoprono il medesimo incarico presso il consiglio di amministrazione uscente e, in ogni caso, che non possano essere inclusi nella lista candidati che abbiano ricoperto il medesimo incarico presso l'emittente per nove o più anni consecutivi o, comunque, per nove o più esercizi consecutivi;».
1.8. Fenu, Gubitosa, Raffa.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 5), inserire il seguente:

    5-bis) al comma 2, lettera e), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, avuto riguardo altresì alla remunerazione degli amministratori cui sono conferite specifiche attribuzioni ai sensi dell'articolo 2381, comma 2, del codice civile, prevedendo che la stessa, non possa, in ogni caso, essere superiore a venticinque volte la retribuzione annua lorda media del personale dipendente della società, laddove l'impresa abbia goduto negli ultimi cinque anni di agevolazioni o contributi pubblici oppure abbia usufruito della cassa integrazione, utilizzato ammortizzatori sociali o abbia realizzato licenziamenti collettivi».
1.9. Raffa, Gubitosa, Fenu.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 5), aggiungere il seguente:

    5-bis) al comma 2, lettera e), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «prevedendo altresì la partecipazione di almeno un rappresentante dei lavoratori dipendenti nel consiglio di amministrazione, di comprovata professionalità e scelto tra esperti del settore, con funzioni consultive e deliberative nell'ambito delle decisioni relative alle strategie aziendali, con particolare riferimento alle decisioni attinenti i livelli occupazionali».
1.10. Raffa, Gubitosa, Fenu.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 6).
1.11. Raffa, Gubitosa, Fenu.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 6), aggiungere il seguente:

    6-bis) al comma 2, dopo la lettera h), è inserita la seguente:

   «h-bis) rafforzare la vigilanza sul sistema bancario e sui mercati finanziari, avuto riguardo in particolare alla tutela del risparmio, alle modalità di applicazione delle regole e degli strumenti di controllo vigenti, nonché all'adeguatezza dei presidi contro i rischi e per la salvaguardia della trasparenza dei mercati;».
1.12. Gubitosa, Raffa, Fenu.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 10).
1.13. Fenu, Gubitosa, Raffa.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 10), aggiungere il seguente:

    10-bis) il comma 3 è sostituito dai seguenti:

   «3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro sessanta giorni dalla data di trasmissione. Le Commissioni parlamentari possono chiedere al Presidente della rispettiva Camera di prorogare di trenta giorni il termine per l'espressione del parere, qualora ciò risulti necessario per la complessità della materia o per il numero degli schemi di decreti legislativi trasmessi. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri espressi dalle Commissioni parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per Pag. 96materia e per i profili finanziari sono espressi entro trenta giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati, tenendo conto dei pareri ove approvati dalle Commissioni parlamentari. Qualora il termine per l'espressione dei pareri venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 1 o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di novanta giorni.
   3-bis. Nei decreti legislativi di cui al comma 1 il Governo provvede all'introduzione delle nuove norme mediante la modifica o l'integrazione delle disposizioni vigenti che regolano le materie interessate dai decreti medesimi, abrogando espressamente le norme incompatibili e garantendo il coordinamento formale e sostanziale tra i decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge e le altre leggi dello Stato.».
1.14. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

  Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).
1.15. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 19-bis, comma 1, alinea, sostituire le parole: nei termini di cui all'articolo 19, comma 1 con le seguenti: entro dodici mesi.
1.16. Fenu, Gubitosa, Raffa.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 19-bis, comma 1, lettera a), dopo le parole: della loro continuazione, aggiungere le seguenti: dell'adozione di misure per la tutela del risparmio e per la riduzione dell'entità delle conseguenze che ne se sono derivate,.
1.17. Fenu, Gubitosa, Raffa.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 19-bis, comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente: a-bis) in attuazione della precedente lettera a), individuazione delle condotte volte a limitare o condizionare l'accesso al credito delle micro e piccole imprese e delle relative sanzioni;.
1.18. Gubitosa, Raffa, Fenu.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 19-bis, comma 1, lettera d), sopprimere le seguenti parole: , anche mediante la previsione di meccanismi di applicazione concordata della sanzione.
1.19. Fenu, Gubitosa, Raffa.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 19-bis, comma 1, lettera e), sostituire la parola: revisione con la seguente: rafforzamento.
1.20. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 19-bis, comma 1, sopprimere la lettera g).
1.21. Fenu, Gubitosa, Raffa.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 19-bis, comma 1, lettera g), sopprimere le parole: , revisione degli istituti della confisca e del sequestro del profitto dell'illecito, ivi inclusa la loro eventuale soppressione,.
1.22. Gubitosa, Raffa, Fenu.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 19-bis, comma 1, lettera g), sostituire le parole: revisione degli istituti della confisca e del sequestro del profitto illecito, ivi inclusa la loro eventuale soppressione con le seguenti: in particolare per la piena ed effettiva tutela dei risparmiatori e dei soggetti lesi dalle condotte illecite.
1.23. Fenu, Gubitosa, Raffa.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 19-bis, comma 1, dopo la lettera h) aggiungere la seguente: h-bis) individuazione degli ambiti di destinazione dei proventi derivanti dalle sanzioni al fine di assicurare l'utilizzo prioritario all'implementazione dell'educazionePag. 97 finanziaria orientata alla cultura di impresa;.
1.24. Gubitosa, Raffa, Fenu.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 19-bis, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. Per la predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo costituisce appositi tavoli con la partecipazione dei tecnici designati dall'Amministrazione finanziaria e di esperti in possesso di comprovata esperienza, alta formazione e competenze professionali nelle materie oggetto della delega. Ai componenti dei predetti tavoli, in ogni caso, non possono essere corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese né altri emolumenti, comunque denominati, a carico della finanza pubblica.
1.25. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 19-bis, sostituire il comma 2 con i seguenti:

  2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro sessanta giorni dalla data di trasmissione. Le Commissioni parlamentari possono chiedere al Presidente della rispettiva Camera di prorogare di trenta giorni il termine per l'espressione del parere, qualora ciò risulti necessario per la complessità della materia o per il numero degli schemi di decreti legislativi trasmessi. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri espressi dalle Commissioni parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro trenta giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati, tenendo conto dei pareri ove approvati dalle Commissioni parlamentari. Qualora il termine per l'espressione dei pareri venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 1 o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di novanta giorni.
  2-bis. Nei decreti legislativi di cui al comma 1 il Governo provvede all'introduzione delle nuove norme mediante la modifica o l'integrazione delle disposizioni vigenti che regolano le materie interessate dai decreti medesimi, abrogando espressamente le norme incompatibili e garantendo il coordinamento formale e sostanziale tra i decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge e le altre leggi dello Stato.
1.26. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri delle Commissioni parlamentari di cui al presente comma, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.
1.27. Raffa, Fenu, Gubitosa.

ART. 3.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

  1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 35-bis, comma 6, primo periodo, le parole: «contratte per conto del Pag. 98singolo comparto, la Sicav o la Sicaf risponde esclusivamente con il patrimonio del comparto medesimo.» sono sostituite dalle seguenti: «a qualsiasi titolo gravanti sul singolo comparto o comunque originate o derivanti dai beni o diritti che lo compongono o conseguenti agli atti di gestione o liquidazione degli stessi, ivi incluse obbligazioni di qualsiasi genere di natura tributaria, la Sicav o la Sicaf rispondono esclusivamente con il patrimonio del comparto medesimo.»;

   b) all'articolo 36, il comma 4 è sostituito dal seguente:

   «4. Ciascun comparto di un fondo comune di investimento costituisce a ogni effetto un Oicr. Ciascun fondo comune di investimento, o ciascun comparto di uno stesso fondo, costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della società di gestione del risparmio e da quello di ciascun partecipante, nonché da ogni altro patrimonio (incluso qualsiasi altro comparto di uno stesso fondo) gestito dalla medesima società; delle obbligazioni a qualsiasi titolo gravanti sul singolo fondo (o su un suo singolo comparto) o comunque originate o derivanti dai beni o diritti che lo compongono o conseguenti agli atti di gestione o liquidazione degli stessi, ivi incluse obbligazioni di qualsiasi genere di natura tributaria, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del fondo medesimo ovvero del suo singolo comparto. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori della società di gestione del risparmio o nell'interesse della stessa, né azioni dei creditori del depositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi; del pari, sul patrimonio della società di gestione del risparmio non sono ammesse azioni dei creditori del depositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi. La società di gestione del risparmio non può in alcun caso utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza dei fondi gestiti e dei relativi comparti.».
3.01. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

ART. 4.

  Sopprimerlo.
4.1. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

  Sopprimere il comma 1.
4.2. Fenu.