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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 26 febbraio 2025
457.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
Pag. 22

ALLEGATO 1

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38, in materia di utilizzazione degli impianti sportivi scolastici da parte delle associazioni o società sportive. C. 505.

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminata la proposta di legge C. 505, recante «Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38, in materia di utilizzazione degli impianti sportivi scolastici da parte delle associazioni o società sportive»;

   rilevato che:

    la proposta di legge, composta da un solo articolo, reca alcune novelle alla normativa in materia di utilizzo di impianti sportivi scolastici;

    il provvedimento introduce il nuovo comma 4-bis all'articolo 96 del decreto legislativo n. 297 del 1994, grazie al quale il comune o la provincia mettono a disposizione delle società sportive gli impianti sportivi scolastici, anche nel periodo che intercorre tra la fine e l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico, utilizzabili anche senza l'assenso dei consigli di circolo o di istituto;

    viene altresì previsto che le associazioni e le società sportive senza fini di lucro possono presentare all'ente locale, sul cui territorio insiste l'impianto sportivo scolastico da rigenerare, riqualificare o ammodernare, un progetto per la rigenerazione, la riqualificazione o l'ammodernamento dell'impianto stesso;

    infine, il provvedimento dispone che le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici, possono essere utilizzate dalle società e associazioni sportive dilettantistiche sia per le sedute di allenamento, sia per le gare ufficiali, e che i consigli d'istituto o di circolo, per specifiche e documentate esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola, comunicano l'utilizzo temporaneo degli impianti all'ente pubblico territoriale proprietario;

   ritenuto che, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

    il provvedimento risulta prevalentemente riconducibile alla competenza concorrente tra Stato e regioni in materia di ordinamento sportivo, di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

    le disposizioni introdotte disciplinano principi fondamentali della materia, la cui determinazione è pertanto rimessa allo Stato,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 23

ALLEGATO 2

Delega al Governo per la revisione delle modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria. C. 2149, approvata, in un testo unificato, dal Senato e abb.

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminata la proposta di legge C. 2149, recante «Delega al Governo per la revisione delle modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria», approvata in un testo unificato dal Senato in data 27 novembre 2024;

   rilevato che:

    la proposta di legge, composta di 3 articoli, enuncia finalità e princìpi ispiratori (articolo 1) della delega al Governo per l'adozione, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del provvedimento, di uno o più decreti legislativi delegati volti alla revisione delle modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria (articolo 2, comma 1); enuclea i princìpi e i criteri direttivi della delega – tra cui quello della libertà di iscrizione al primo semestre dei corsi di laurea di cui al comma 1 – (articolo 2, comma 2); delinea la procedura di adozione dei suddetti decreti (articolo 2, commi 3 e 4), delegando il Governo all'adozione di eventuali decreti legislativi recanti disposizioni correttive o integrative o norme per il coordinamento formale e sostanziale con le altre leggi dello Stato (articolo 2, comma 5) e disciplinando l'ipotesi in cui uno o più tra i citati decreti determinino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (articolo 2, comma 6); dispone che con i decreti legislativi de quibus si provveda alla revisione della normativa vigente in materia di accessi programmati ai corsi universitari, nonché alla modifica o all'abrogazione di ulteriori disposizioni legislative in contrasto con i princìpi e i criteri direttivi del provvedimento (articolo 3);

   ritenuto che:

    per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

     la proposta di legge risulta prevalentemente riconducibile alla materia «norme generali sull'istruzione», di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera n), della Costituzione, nonché alle materie «istruzione» e «tutela della salute», di competenza concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione;

     la Corte costituzionale, con riferimento all'istruzione, ha distinto la categoria delle «norme generali sull'istruzione» da quella dei «princìpi fondamentali in materia di istruzione» (sentenza n. 279 del 2005), mentre con riguardo alle università ha riconosciuto l'ammissibilità di un intervento autonomo statale in relazione alla disciplina delle stesse, che «hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato», ai sensi dell'articolo 33, sesto comma, della Costituzione (sentenza n. 423 del 2004); rispetto alla tutela della salute, invece, volendo distinguere tra norme espressive di princìpi fondamentali e norme di dettaglio – attribuite le prime allo Stato e le seconde alle regioni – ha sottolineato come alla norma statale spetti la prescrizione di criteri ed obiettivi, mentre a quella regionale l'individuazione degli strumenti concreti per il raggiungimento di tali obiettivi (sentenza n. 181 del 2006);

Pag. 24

     la proposta di legge prevede alcune forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, richiedendo, all'articolo 2, comma 3, il parere della Conferenza Stato-regioni per i decreti legislativi volti all'attuazione dell'articolo 2, comma 2, lettere h) – per l'introduzione di un sistema di monitoraggio dei fabbisogni di personale del SSN –, m) – per lo svolgimento, da parte degli studenti dei corsi di laurea di cui all'articolo 2, comma 1, di attività di formazione teorico-pratica, anche sotto la guida di tutor – ed n) – per la promozione di percorsi di orientamento per i suddetti corsi di laurea, anche mediante tirocini, nell'ultimo triennio della scuola secondaria di secondo grado –, nonché l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni per i decreti legislativi volti all'attuazione delle lettere f) – per la sostenibilità delle iscrizioni al secondo semestre dei corsi di laurea di area biomedica, sanitaria, farmaceutica e veterinaria – e g) – per consentire l'allineamento del contingente di posti nei corsi di laurea di cui all'articolo 2, comma 1, con il contingente dei posti disponibili nei corsi di formazione post lauream,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 25

ALLEGATO 3

Benefici in favore delle vittime di eventi dannosi derivanti da cedimenti totali o parziali di infrastrutture stradali o autostradali di rilievo nazionale. C. 2145, approvata, in un testo unificato, dal Senato e abb.

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminata la proposta di legge C. 2145 recante benefici in favore delle vittime di eventi dannosi derivanti da cedimenti totali o parziali di infrastrutture stradali o autostradali di rilievo nazionale, approvata dal Senato in un testo unificato, adottata come testo base dalla VIII Commissione e alla quale non sono stati presentati emendamenti nel corso dell'esame in sede referente;

   rilevato che:

    la proposta di legge, composta da nove articoli, raccogliendo le istanze presentate dal Comitato Ricordo Vittime Ponte Morandi, si prefigge di riconoscere uno status giuridico specifico alle vittime di eventi dannosi derivanti da cedimenti totali o parziali di infrastrutture stradali o autostradali di rilievo nazionale, alla stregua di quanto già oggi riconosciuto ad altre categorie di vittime quali quelle del terrorismo, della criminalità organizzata e le vittime del dovere;

    a tal fine è istituito un fondo destinato, sulla base di specifici criteri di priorità, alla corresponsione di una speciale elargizione in favore dei membri della famiglia delle vittime dei richiamati eventi dannosi ed è estesa ai soggetti beneficiari la disciplina specifica sul collocamento obbligatorio prevista per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e per i relativi superstiti nonché per altre categorie specifiche di soggetti, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407;

    è prevista la concessione di borse di studio riservate agli orfani e ai figli delle vittime dei richiamati eventi dannosi per ogni anno di scuola primaria e secondaria, di primo e di secondo grado, e di corso universitario;

    inoltre, allo straniero coniuge o all'altra parte dell'unione civile ovvero alla persona convivente di fatto nonché ai figli, ai genitori, ai fratelli e alle sorelle di vittime degli eventi dannosi, di cittadinanza diversa da quella italiana e regolarmente residenti in Italia al momento del decesso, può essere concessa la cittadinanza italiana (ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91) se residenti legalmente nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni al momento della concessione della cittadinanza;

   ritenuto che:

    per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

     il provvedimento interviene in via generale sulla materia «ordinamento civile e penale» attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;

     singole disposizioni riguardano le materie «previdenza sociale», «sistema tributario e contabile dello Stato», «condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea» e «cittadinanza», attribuite alla legislazione esclusiva dello Stato (rispettivamente dalle lettere o), e), a) e i) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione),

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 26

ALLEGATO 4

Modifiche alla legge 5 marzo 2024, n. 21, per l'aggiornamento della delega ivi prevista e per il conferimento della delega al Governo per la riforma organica e il riordino del sistema sanzionatorio e di tutte le procedure sanzionatorie recati dal testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, nonché ulteriori disposizioni in materia finanziaria. C. 2240 Governo.

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 2240 recante «Modifiche alla legge 5 marzo 2024, n. 21, per l'aggiornamento della delega ivi prevista e per il conferimento della delega al Governo per la riforma organica e il riordino del sistema sanzionatorio e di tutte le procedure sanzionatorie recati dal testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, nonché ulteriori disposizioni in materia finanziaria»;

   rilevato che:

    il provvedimento reca la proroga del termine per l'esercizio della delega per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati di capitali di cui alla legge 5 marzo 2024, n. 21, la modifica dell'oggetto della delega introducendo – in luogo della modifica ove necessario delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti – la modifica delle disposizioni del codice di procedura civile in materia di arbitrato societario, e il conferimento di un'ulteriore delega per la riforma organica e il riordino del sistema sanzionatorio previsto dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

    il provvedimento reca altresì norme in materia di obblighi degli intermediari finanziari in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio, per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2024/886 del 13 marzo 2024 per quanto riguarda i bonifici istantanei in euro, in materia di disciplina dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari e in materia di accesso ai servizi bancari e finanziari con riferimento a servizi e attività di investimento aventi ad oggetto le azioni emesse dalle banche popolari e dalle banche di credito cooperativo;

   ritenuto che:

    per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

     il provvedimento risulta prevalentemente riconducibile alla materia «moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari» attribuita alla competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione;

     le disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al Regolamento (UE) 2024/886, di cui all'articolo 2, sono inoltre riconducibili alla materia «rapporti dello Stato con l'Unione europea» attribuita alla competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 27

ALLEGATO 5

Benefici in favore delle vittime di eventi dannosi derivanti da cedimenti totali o parziali di infrastrutture stradali o autostradali di rilievo nazionale. C. 2026 Governo.

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 2026 recante disposizioni in materia di economia dello spazio in esame, collegato alla decisione di bilancio, a completamento della manovra di bilancio 2024-2026, come risultante dalle proposte emendative approvate in sede referente;

   rilevato che:

    obiettivo del provvedimento, costituito da 31 articoli divisi in cinque titoli, è quello di colmare il vuoto normativo nazionale in materia di attività spaziali, promuovendo la crescita dell'industria spaziale italiana e l'innovazione tecnologica, oltre a rafforzare la cooperazione internazionale;

    il Titolo I (articoli 1-2) reca le disposizioni generali, mentre il Titolo II (articoli 3-14) detta le disposizioni in materia di esercizio delle attività spaziali, stabilendo l'obbligo di autorizzazione e subordinando tale autorizzazione al possesso di requisiti oggettivi e soggettivi nonché disciplinando il relativo procedimento autorizzatorio e l'apparato delle sanzioni amministrative e penali;

    il Titolo III (articoli 15-17) è dedicato all'immatricolazione degli oggetti spaziali, mentre il Titolo IV (articoli 18-21) interviene in materia di disciplina della responsabilità degli operatori spaziali e dello Stato;

    il Titolo V (articoli da 22 a 31) disciplina le misure per l'economia dello spazio, introducendo un nuovo strumento di pianificazione di durata quinquennale, denominato Piano nazionale per l'economia dello spazio; istituendo un fondo specifico, le cui risorse sono destinate a promuovere le l'innovazione tecnologica, lo sviluppo produttivo e la valorizzazione commerciale delle attività nazionali nel settore dell'economia dello spazio, in sinergia alle azioni e alle infrastrutture spaziali nazionali; affidando allo Stato il compito di promuovere lo sviluppo dell'attività spaziale quale fattore di crescita economica; introducendo specifiche norme in materia di appalti pubblici nel settore delle attività spaziali e delle tecnologie aerospaziali, al fine di favorire l'accesso al mercato delle piccole e medie imprese e delle start-up innovative;

   ritenuto che:

    per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

     il disegno di legge in esame è prevalentemente riconducibile alle materie politica estera e rapporti internazionali dello Stato, difesa e Forze armate e sicurezza dello Stato, tutela della concorrenza ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali attribuite alla legislazione esclusiva dello Stato (rispettivamente dalle lettere a), d), e) e g) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione),

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.