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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 26 febbraio 2025
457.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO
Pag. 38

ALLEGATO 1

Modifiche alla legge 5 marzo 2024, n. 21, per l'aggiornamento della delega ivi prevista e per il conferimento della delega al Governo per la riforma organica e il riordino del sistema sanzionatorio e di tutte le procedure sanzionatorie recati dal testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, nonché ulteriori disposizioni in materia finanziaria. C. 2240 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

  La II Commissione,

   esaminato, per le parti di competenza, il testo del disegno di legge del C. 2440 recante Modifiche alla legge 5 marzo 2024, n. 21, per l'aggiornamento della delega ivi prevista e per il conferimento della delega al Governo per la riforma organica e il riordino del sistema sanzionatorio e di tutte le procedure sanzionatorie recati dal testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, nonché ulteriori disposizioni in materia finanziaria, già approvato dal Senato;

   premesso che l'articolo 1:

    proroga da 12 a 24 mesi il termine per l'adozione, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto, per i profili di competenza, con il Ministro della giustizia, di uno o più decreti legislativi per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF) aggiungendo, anche una delega per la modifica delle disposizioni del codice di procedura civile in materia di arbitrato societario (comma 1, lettera a, numero 1);

    interviene sull'oggetto della delega con riguardo agli interventi di razionalizzazione della disciplina degli emittenti al fine di escludere che si intervenga sul relativo sistema sanzionatorio, consentendo che si possa invece modificare la disciplina sulla partecipazione assembleare (comma 1, lettera a, numero 3);

    integra l'oggetto della delega riferita alla revisione del regime di responsabilità, nel senso di delegare il Governo anche a prevedere disposizioni in materia di prescrizione dell'azione risarcitoria (comma 1, lettera a, numero 7);

    specifica che nell'esercizio della delega occorre assicurare in ogni caso il rispetto della disciplina antiriciclaggio (comma 1, lettera a, numero 8);

    inserisce una nuova delega al Governo ad adottare, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto, per i profili di competenza, con il Ministro della giustizia, uno o più decreti legislativi per la riforma organica e il riordino del sistema sanzionatorio e di tutte le procedure sanzionatorie previsti dal TUF (comma 1, lettera b) indicando i relativi principi e criteri direttivi;

   premesso, inoltre, che:

    l'articolo 2, comma 2 prevede sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei prestatori di servizi di pagamento e dei soggetti ai quali sono esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti, nonché di quelli incaricati della revisione legale dei conti, qualora essi non abbiano osservato una serie di doveri;

    il medesimo articolo 2, al comma 3, modifica il decreto legislativo n. 135 del 2015 che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e disposizioni sanzionatorie per le violazioni del Regolamento (UE) 2021/1230 relativo ai pagamenti transfrontalieri nell'Unione, adottato in attuazione dell'articolo 11 del Regolamento (UE) 260/2012;

Pag. 39

    l'articolo 3, modifica la disciplina che regola l'attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari, escludendo che costituisca una violazione del segreto d'ufficio la trasmissione di talune informazioni all'Organismo di vigilanza,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 40

ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di insequestrabilità delle opere d'arte prestate da Stati esteri o da enti o istituzioni culturali straniere, durante la permanenza in Italia per l'esposizione al pubblico. C. 182.

PARERE APPROVATO

  La II Commissione,

   esaminata, per i profili di competenza, la proposta di legge C. 182 Comaroli, recante disposizioni in materia di insequestrabilità delle opere d'arte prestate da Stati esteri o da enti o istituzioni culturali straniere, durante la permanenza in Italia per l'esposizione al pubblico;

   premesso che:

    il provvedimento in esame, composto da un unico articolo, è volto a garantire, salve alcune eccezioni e fermo il principio di reciprocità con lo Stato controparte, l'insequestrabilità delle opere d'arte prestate all'Italia per esposizioni temporanee;

    l'articolo 1, comma 1, dispone che i beni culturali pubblici stranieri e quelli appartenenti a istituzioni di Stati che non siano Parti della Convenzione dell'UNIDROIT, di rilevante interesse culturale o scientifico destinati a manifestazioni e mostre presso musei o altre istituzioni culturali in Italia, non possono essere sottoposti a sequestro giudiziario nell'ambito di procedimenti civili davanti al giudice italiano concernenti la loro proprietà o il loro possesso, a condizione di reciprocità, per il periodo della loro permanenza in Italia;

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 41

ALLEGATO 3

Delega al Governo per la revisione delle modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria. C. 2149, approvata, in un testo unificato, dal Senato e abb.

PARERE APPROVATO

  La II Commissione,

   esaminato, per le parti di competenza, il testo della proposta di legge C. 2149, trasmessa dal Senato, ed abbinate, recante delega al Governo per la revisione delle modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria,

   preso atto che le finalità del provvedimento risiedono nel potenziamento del Servizio sanitario nazionale in termini di personale (medici chirurghi, odontoiatri e medici veterinari), date le esigenze del SSN e la garanzia di una formazione qualitativa, in coerenza con gli investimenti di cui alla Missione 6 – Salute del PNRR; tale finalità è perseguita mediante il conferimento di una delega al Governo per la revisione delle modalità di accesso ai relativi corsi di laurea,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 42

ALLEGATO 4

Benefici in favore delle vittime di eventi dannosi derivanti da cedimenti totali o parziali di infrastrutture stradali o autostradali di rilievo nazionale. C. 2145, approvata, in un testo unificato, dal Senato e abb.

PARERE APPROVATO

  La II Commissione,

   esaminato, per le parti di propria competenza, la proposta di legge C. 2145, approvata, in un testo unificato, dal Senato, recante benefici in favore delle vittime di eventi dannosi derivanti da cedimenti totali o parziali di infrastrutture stradali o autostradali di rilievo nazionale;

   premesso che:

    il provvedimento si propone di riconoscere uno status giuridico specifico alle vittime di eventi dannosi derivanti dall'incuria legata alla gestione di infrastrutture o edifici strumentali all'erogazione di servizi pubblici;

    l'articolo 3, comma 2, stabilisce che sono esclusi dai benefici in favore dei familiari delle vittime degli eventi dannosi coloro che abbiano concorso alla produzione dei medesimi eventi dannosi o abbiano concorso alla commissione di reati a questi connessi, ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale;

    l'articolo 5 prevede il diritto al collocamento obbligatorio per i soggetti individuati all'articolo 3, comma 1, nei termini di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407;

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 43

ALLEGATO 5

Disposizioni in materia di economia dello spazio. C. 2026 Governo.

PARERE APPROVATO

  La II Commissione,

   esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 2026 recante disposizioni in materia di economia dello spazio;

   premesso che:

    il provvedimento si propone di regolamentare l'accesso allo spazio extra-atmosferico da parte degli operatori, quale crocevia strategico di interessi geopolitici, economici, scientifici e militari;

    l'articolo 6, comma 1, lettera a), prevede che l'operatore spaziale, per ottenere l'autorizzazione all'esercizio delle attività spaziali, deve possedere i requisiti generali di condotta previsti dal codice dei contratti pubblici;

    l'articolo 7, comma 7, stabilisce i casi in cui l'autorizzazione all'esercizio delle attività spaziali debba essere negata, tra i quali figura la sussistenza di legami fra l'operatore spaziale e altri Stati o territori terzi che sostengono organizzazioni criminali o terroristiche o soggetti ad esse comunque collegati;

    l'articolo 12, disciplina l'irrogazione di sanzioni amministrative per l'operatore spaziale e il proprietario dell'oggetto spaziale, da parte dell'Agenzia spaziale italiana e la destinazione dei relativi proventi a Fondo per l'economia dello spazio, nonché eventuali sanzioni di carattere penale;

    l'articolo 13 indica le modalità attuative delle disposizioni contenute nel provvedimento in esame, prevedendo che successivi DPCM, adottati di concerto, tra gli altri, con il Ministro della giustizia, definiscono i procedimenti per l'applicazione e i criteri di graduazione delle sanzioni amministrative previste dal disegno di legge in esame;

    l'articolo 18 prevede che l'operatore spaziale sia civilmente responsabile per i danni cagionati nell'espletamento delle attività spaziali condotte, anche a titolo di responsabilità oggettiva, superabile solo in casi specifici e che il risarcimento sia nei limiti dei massimali della copertura assicurativa obbligatoria, salvo eccezioni

    l'articolo 19 prevede che lo Stato italiano sia tenuto ad esercitare l'azione di rivalsa nei confronti dell'operatore dell'attività spaziale, qualora sia chiamato a rispondere da uno Stato straniero dei danni causati da oggetti spaziali, anche in questo caso nei limiti dei massimali assicurativi;

    l'articolo 20 disciplina le modalità di richiesta allo Stato del risarcimento del danno subito, anche quando sia responsabile uno Stato straniero;

    l'articolo 21 introduce un obbligo di garanzia assicurativa, o di altra garanzia finanziaria, per l'operatore spaziale autorizzato e disciplina le modalità attraverso le quali le imprese di assicurazione potranno svolgere tale attività di garanzia nonché le loro responsabilità in caso di risarcimento;

    l'articolo 23, comma 1, prevede che il Fondo per l'economia dello spazio venga alimentato anche tramite i contributi dalle sanzioni irrogate dall'Agenzia spaziale italiana ai sensi dell'articolo 12, comma 2;

    l'articolo 28, comma 2, reca una clausola di salvaguardia generale con riguardo all'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali;

    l'articolo 29, al comma 1, abroga la legge 25 gennaio 1983, n. 23, a fini di coordinamento con la nuova normativa;

Pag. 44

    l'articolo 30 prevede che, agli effetti della legge penale, gli oggetti spaziali immatricolati in Italia sono da considerarsi territorio dello Stato, ovunque si trovino, salvo che siano soggetti, secondo il diritto internazionale, a una legge territoriale straniera;

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.