ALLEGATO 1
Disposizioni per la promozione delle manifestazioni in abiti storici e delle rievocazioni storiche. Istituzione della Giornata nazionale degli abiti storici. C. 1979, approvata dalla 7a Commissione permanente del Senato.
EMENDAMENTI APPROVATI
ART. 1.
Al comma 1, sostituire le parole: in concomitanza di eventi e con le seguenti: utilizzati in occasione di eventi e di e sostituire le parole: rievocazioni storiche improntate al quadro vivente con le seguenti: rappresentazioni viventi.
1.1. Mollicone.
ART. 2.
Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: delle rievocazioni storiche e aggiungere, in fine, le seguenti: , svolti in abiti storici;.
Conseguentemente:
al medesimo comma 2, lettera b), sopprimere le parole: delle rievocazioni storiche e aggiungere, in fine, le seguenti: , svolti in abiti storici.;
all'articolo 4:
al comma 1:
sostituire le parole: e la rievocazione storica nonché con la seguente: e;
sopprimere le parole: , delle rievocazioni storiche, e aggiungere, in fine, le seguenti parole: , svolti in abiti storici;
al comma 3, lettera b), sopprimere le parole: e la rievocazione storica;
al comma 3, lettera c), sopprimere le parole: e la rievocazione storica;
al comma 4, sopprimere le parole: e la rievocazione storica;
all'articolo 5:
al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: delle rievocazioni storiche, e dopo le parole: rievocazioni presepiali inserire le seguenti: svolti in abiti storici;
al comma 3, sopprimere le parole: delle rievocazioni storiche, e aggiungere, in fine, le seguenti: , svolti in abiti storici.;
al titolo sopprimere le parole: e delle rievocazioni storiche.
2.1. Mollicone, Amorese.
ART. 3.
Al comma 2, dopo le parole: con decreto del Ministro del turismo inserire le seguenti: di concerto con il Ministro della cultura,.
3.1. Mollicone, Amorese.
Al comma 2, dopo le parole: con decreto del Ministro del turismo, inserire le seguenti: , previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,.
3.2. Mollicone, Amorese, Caramanna.
Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al funzionamento del Comitato scientifico si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziariePag. 107 disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3.4. Mollicone, Amorese, Caramanna.
ART. 5.
Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2025 e di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 8.
5.1. Mollicone, Amorese, Caramanna.
ART. 8.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 8.
(Disposizioni finanziarie)
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 4 e 5, pari complessivamente a 300.000 euro per l'anno 2024, a 350.000 euro per l'anno 2025 e a 550.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede:
a) quanto a euro 350.000 per l'anno 2025 e a euro 550.000 annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo;
b) quanto a euro 300.000 per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo.
8.1. Mollicone, Amorese, Caramanna.
ALLEGATO 2
Disposizioni per la promozione delle manifestazioni in abiti storici e delle rievocazioni storiche. Istituzione della Giornata nazionale degli abiti storici. C. 1979, approvata dalla 7a Commissione permanente del Senato.
CORREZIONI DI FORMA APPROVATE
All'articolo 2, comma 2, lettera a), le parole: «la diffusione a livello nazionale e internazionale» sono sostituite dalle seguenti: «la diffusione, a livello nazionale e internazionale, della conoscenza».
All'articolo 3:
al comma 1:
alla lettera a), dopo le parole: «e di certificazione» sono inserite le seguenti: «mediante provvedimento»;
alla lettera b), le parole: «agli Elenchi di cui all'articolo 4 da parte dei soggetti richiedenti» sono sostituite dalle seguenti: «negli Elenchi di cui all'articolo 4 su richiesta presentata dai soggetti interessati».
All'articolo 4:
al comma 3, lettera b), le parole: «all'Elenco» sono sostituite dalle seguenti: «nell'Elenco»;
al comma 4, dopo le parole: «è pubblicato» sono inserite le seguenti: «e aggiornato».
All'articolo 5:
al comma 1, secondo periodo, le parole: «In tale giornata» sono sostituite dalle seguenti: «Nella Giornata nazionale» e le parole: «anche in coordinamento con gli enti ed organismi» sono sostituite dalle seguenti: «anche con la collaborazione degli enti e degli organismi».
All'articolo 6:
al comma 1, le parole: «anche in coordinamento con le associazioni e con gli organismi» sono sostituite dalle seguenti: «anche con la collaborazione delle associazioni e degli organismi»;
al comma 2:
al primo periodo, le parole: «nel rispetto» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ambito» e le parole: «finalizzati alla diffusione, alla tradizione manifatturiera e alla cultura degli abiti storici» sono sostituite dalle seguenti: «finalizzati alla diffusione della tradizione manifatturiera e della cultura degli abiti storici»;
al secondo periodo, dopo le parole: «a legislazione vigente» sono inserite le seguenti: «e, comunque,».
ALLEGATO 3
Benefìci in favore delle vittime di eventi dannosi derivanti da cedimenti totali o parziali di infrastrutture stradali o autostradali di rilievo nazionale. C. 2145 approvata, in un testo unificato, dal Senato e abb.
PARERE APPROVATO
La VII Commissione,
esaminata, per le parti di propria competenza, la proposta di legge C. 2145 approvata, in un testo unificato, dal Senato e abb., recante benefici in favore delle vittime di eventi dannosi derivanti da cedimenti totali o parziali di infrastrutture stradali o autostradali di rilievo nazionale, non modificata nel corso dell'esame in sede referente,
esprime
PARERE FAVOREVOLE.
ALLEGATO 4
Disposizioni in materia di economia dello spazio. C. 2026 Governo.
PARERE APPROVATO
La VII Commissione,
esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 2026 recante disposizioni in materia di economia dello spazio, quale risultante dalle proposte emendative approvate in sede referente,
esprime
PARERE FAVOREVOLE.