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CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 13 marzo 2025
464.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
Pag. 15

ALLEGATO 1

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 165, concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca e dell'organismo indipendente di valutazione della performance. Atto n. 248.

PARERE APPROVATO

  La I Commissione della Camera dei deputati,

   esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 165, concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca e dell'organismo indipendente di valutazione della performance (Atto n. 248);

   premesso che lo schema di decreto del Presidente della Repubblica reca modifiche all'organizzazione vigente degli uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'università e della ricerca, disciplinata dal d.P.C.M. 30 settembre 2020, n. 165, recante il «Regolamento concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca»;

   considerato che:

    l'articolo 1, comma 1, lettera a), inserisce la previsione ai sensi della quale gli incarichi relativi alle figure apicali della Segreteria del Ministro (Capo della Segreteria e Segretario particolare) possono essere affidati anche a un unico soggetto. Si rileva che l'accentramento in un unico soggetto di attività complementari risponde alle esigenze di efficacia e funzionalità, assicurando, al contempo, un risparmio di risorse. A tali figure è peraltro riconosciuta, ad invarianza complessiva delle risorse, un'indennità aggiuntiva ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c), n. 1;

    l'articolo 1, comma 1, lettera b), interviene specificando che, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 165 del 2020, può essere destinato agli uffici di diretta collaborazione anche il personale di altre Amministrazioni assegnato a qualsiasi titolo alla diretta collaborazione in via esclusiva del Ministro;

    infine, l'articolo 1, comma 1, lettera c), n. 2, uniforma l'indennità riconosciuta ai vice Capo di Gabinetto e ai vice Capo dell'Ufficio legislativo a quella prevista per le figure apicali della Segreteria del Ministro;

    rilevato il processo rinnovatore che ha coinvolto la formazione superiore e la ricerca, negli ultimi anni, in relazione agli obiettivi strategici degli stessi e dell'innovazione, oltreché, più in generale, agli obiettivi di sviluppo e di crescita della produttività e di competitività del Paese, anche alla luce degli ambiziosi obiettivi derivanti dell'attuazione delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR),

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:

   alla luce delle rafforzate ed accresciute esigenze correlate allo sviluppo delle attività concernenti la ricerca, l'università, gli enti pubblici di ricerca e le istituzioni AFAM con i nuovi indirizzi e gli obiettivi da perseguire nell'ambito del PNRR, valuti il Pag. 16Governo l'opportunità di incrementare il contingente degli esperti o dei consulenti di alta professionalità o specializzazione, che possono essere chiamati a collaborare con il Ministro, anche a titolo gratuito e, in ogni caso, nei limiti della capienza dei pertinenti capitoli di bilancio, di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2020, n. 165.

Pag. 17

ALLEGATO 2

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca. Atto n. 250.

PARERE APPROVATO

  La I Commissione della Camera dei deputati,

   esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca (Atto n. 250);

   considerato che:

    lo schema di regolamento, che abroga e sostituisce l'attuale regolamento di organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164, risponde all'esigenza di adeguare l'organizzazione del Ministero all'evoluzione e allo sviluppo che le competenze dello stesso hanno subito, unitamente allo sviluppo tecnologico, economico e culturale del Paese;

    con la riorganizzazione del Ministero si intende superare la divisione delle competenze sulla base della natura dell'ente vigilato (università, ente pubblico di ricerca e istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica) verso un criterio di ripartizione di tipo funzionale, in base al quale a ciascuna Direzione generale sono attribuite funzioni specialistiche che possono coinvolgere tutti e tre gli enti vigilati;

    nella nuova impostazione le competenze delle Direzioni generali avranno carattere trasversale sulla base dei nuovi obiettivi individuati;

    tra questi nuovi obiettivi si sottolinea, tra l'altro, l'estrema rilevanza della promozione del sistema della ricerca e del trasferimento tecnologico tramite l'istituzione di una Direzione generale della ricerca per la programmazione dei finanziamenti e per l'innovazione tecnologica;

    il contesto socio-economico attuale implica un ripensamento della programmazione del sistema di supporto alla ricerca e dell'innovazione tecnologica, in una logica radicalmente differente, puntando a garantire elevati livelli nella qualità della ricerca e acquisire un vantaggio competitivo nel panorama tecnologico globale ed evitare diseguaglianze nel sistema formativo e della ricerca;

    in tale ambito, si inseriscono le funzioni, di notevole importanza strategica nel quadro delle linee programmatiche del Governo, previste dallo schema di regolamento in esame, che insistono sulle attività della promozione, programmazione ed incentivazione del settore della ricerca, nella declinazione totale delle linee operative relative alle figure dei ricercatori e tecnologi, delle procedure dell'accesso degli stessi ai finanziamenti per la ricerca;

    ulteriore obiettivo è quello di assicurare, tramite la riorganizzazione degli uffici, un'attenta programmazione ed analisi di sostenibilità delle azioni da intraprendere e la conseguente assegnazione delle risorse finanziarie;

    tra le competenze del «Segretario Generale», di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), dello schema di regolamento, e della Direzione generale della ricerca per la programmazione dei finanziamenti e per l'innovazione tecnologica, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera o), risulta il coordinamento generale dei rapporti che le singole direzioni, in base alle loro specifiche competenze, hanno con gli organi ausiliari del Ministero dell'università e della ricerca, tra Pag. 18cui la CRUI, l'Agenzia Nazionale della Ricerca e altre autorità, agenzie, organismi o enti pubblici che operano nei settori di competenza del Ministero;

    inoltre, all'articolo 6, comma 1, lettera o), recante le funzioni della «Direzione generale della ricerca per la programmazione dei finanziamenti e per l'innovazione tecnologica», tra i compiti in capo alla stessa, si rileva, tra l'altro, la vigilanza, in coordinamento con la Presidenza del Consiglio dei ministri, dell'Agenzia nazionale della ricerca ai sensi dell'articolo 1, comma 241, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

    parte delle disposizioni concernenti l'istituzione, il funzionamento della stessa Agenzia nazionale della ricerca disposti con la citata legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono stati tuttavia abrogati dall'articolo 1, comma 314, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:

   valuti il Governo, in un'ottica di mero coordinamento normativo ed in osservanza alla normativa vigente, l'opportunità di modificare l'articolo 2, comma 1, lettera f), e l'articolo 6, comma 1, lettera o), sopprimendo i riferimenti all'Agenzia Nazionale per la Ricerca.