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CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 18 marzo 2025
466.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
ALLEGATO
Pag. 54

ALLEGATO 1

Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane. C. 2126 Governo, approvato dal Senato, C. 699 Girelli e C. 1059 Tassinari.

EMENDAMENTO 30.1 DELLA RELATRICE

ART. 30.

  Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: sette giorni con le seguenti: quindici giorni.
30.1. La Relatrice.

Pag. 55

ALLEGATO 2

Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane. C. 2126 Governo, approvato dal Senato, C. 699 Girelli e C. 1059 Tassinari.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 7.

  Al comma 4, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Con il decreto di cui al primo periodo, per i medesimi docenti è stabilito un ulteriore punteggio aggiuntivo proporzionato all'anzianità di servizio nelle medesime scuole.
7.23. (Nuova formulazione) Sottanelli, Ruffino.

  Al comma 4, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

   a) sostituire le parole: dei docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato che abbiano con le seguenti: del personale scolastico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato che abbia;

   b) sostituire le parole: i medesimi docenti che hanno con le seguenti: il medesimo personale scolastico che abbia.

  Conseguentemente, al medesimo comma, al secondo periodo, sostituire le parole: dei docenti che siano con le seguenti: del personale scolastico che sia.
7.24. (Nuova formulazione) Tassinari, D'Attis, Pella, Manes, Steger.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Promozione dei servizi educativi per l'infanzia nei comuni montani).

  1. Al fine di favorire la natalità e lo sviluppo di un sistema integrato di educazione e istruzione dei bambini fino a trentasei mesi di età nei comuni montani, lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, possono promuovere i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, compresi i nidi e micronidi aziendali, mediante soluzioni che soddisfano i bisogni delle famiglie in modo flessibile e diversificato, tenendo conto delle peculiarità delle zone montane e delle condizioni socio-economiche e produttive del territorio, dell'esigenza di promuovere la conciliazione tra i tempi e le tipologie di lavoro dei genitori e l'educazione e la cura dei bambini e di garantire l'equilibrata presenza dei servizi educativi per l'infanzia nelle diverse aree territoriali nonché l'omogeneità qualitativa nell'organizzazione e nell'offerta educativa.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, nell'ambito della SMI e in coerenza con la medesima, una quota non superiore al 20 per cento delle risorse del Fondo per lo sviluppo della montagna italiana destinate agli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), può essere impiegata per finanziare progetti innovativi volti allo sviluppo di un sistema integrato di servizi educativi per l'infanzia e alla costituzione di poli per l'infanzia nei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 2. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, adottato secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 595, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nella parte in cui dispone relativamente alla quota destinata agli interventi di competenza statale e al finanziamento delle campagne istituzionali Pag. 56sui temi della montagna, sentito il Ministro dell'istruzione e del merito, nel rispetto delle linee pedagogiche per il sistema integrato zerosei, adottate con decreto del Ministro dell'istruzione n. 334 del 22 novembre 2021, e degli orientamenti nazionali per i servizi educativi per l'infanzia, adottati con decreto del Ministro dell'istruzione n. 43 del 24 febbraio 2022.
*7.01. (Nuova formulazione) La Relatrice.
*7.33. (Nuova formulazione) Ferrari, Marino, Roggiani, Sarracino, Vaccari, Simiani, Curti, Girelli.
*7.02. (Nuova formulazione) Ruffino.

ART. 11.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: L'agricoltura aggiungere le seguenti: e la zootecnia. Conseguentemente, al terzo periodo, sostituire le parole: e la tutela con le seguenti: , la tutela e la valorizzazione, dopo le parole: sviluppo dell'attività agricola aggiungere le seguenti: e zootecnica e dopo le parole: della loro conservazione aggiungere le seguenti: nonché delle produzioni agroalimentari.
11.5. (Nuova formulazione) Castiglione, D'Attis.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: forestazione con la seguente: silvicoltura.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: nel rispetto del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, delle relative norme attuative e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 con le seguenti: ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera f), del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, nel rispetto del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.
11.6. Molinari, Comaroli, Barabotti, Frassini, Ottaviani.

ART. 13.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: dei ghiacciai aggiungere le seguenti: , degli ambienti idrici ipogei e del permafrost.
13.2. Bonelli, Grimaldi, Iaria, Carmina, Ferrari.

  Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: storiche aggiungere le seguenti: e non.
13.9. Ottaviani, Barabotti, Comaroli, Frassini.

ART. 14.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «s-ter)», sostituire le parole: lavori di taglio, esbosco, allestimento, a cura di un'impresa forestale come definita alla lettera q) con le seguenti: interventi silvicolturali di taglio, esbosco, allestimento.

  Conseguentemente:

   a) al medesimo comma 1, lettera b), capoverso Art. 10-bis, apportare le seguenti modificazioni:

    1) al comma 1, sostituire le parole: le imprese forestali di cui all'articolo 3, comma 2, lettera q), eseguono le attività di gestione forestale sostenibile come definite dall'articolo 3, comma 2, lettera b). A queste attività segue un certificato di regolare esecuzione dei lavori con le seguenti: al termine delle attività di gestione forestale sostenibile come definite dall'articolo 3, comma 2, lettera b), segue un certificato di regolare esecuzione;

    2) al comma 2, sostituire le parole: i lavori con le seguenti: gli interventi.

Pag. 57

   b) sostituire la rubrica con la seguente: Cantieri temporanei forestali.
14.3. (Nuova formulazione) Molinari, Comaroli, Barabotti, Frassini, Ottaviani.

ART. 15.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1-bis, sopprimere il secondo periodo.

  Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: Tutela e salvaguardia degli alberi monumentali e dei boschi monumentali.
15.4. (Nuova formulazione) Molinari, Comaroli, Barabotti, Frassini, Ottaviani, Manes.

ART. 16.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: Agli imprenditori agricoli e forestali singoli e associati, aggiungere le seguenti: comprese le cooperative agricole e forestali, e dopo le parole: consorzi forestali aggiungere le seguenti: , compresi quelli partecipati dai comuni,.
*16.1. Nevi, D'Attis.
*16.2. (Nuova formulazione) Gadda, Del Barba, Ruffino.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis
(Tavolo tecnico per l'individuazione di misure per agevolare la compravendita di terreni agricoli e gli atti di ricomposizione fondiaria)

  1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 2, comma 1, al fine di favorire la ricomposizione fondiaria, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, è istituito un tavolo tecnico per l'individuazione di misure volte ad agevolare la stipulazione dei contratti di compravendita e gli atti di ricomposizione fondiaria aventi a oggetto i terreni agricoli di superficie non superiore a due ettari e i relativi fabbricati rurali, situati nei comuni montani di cui al citato articolo 2, comma 1, con riferimento agli incentivi riconosciuti dalla legislazione vigente ivi comprese misure di agevolazione finanziaria e di garanzia. Per la partecipazione al tavolo tecnico non spettano gettoni di presenza, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
**16.011. (Nuova formulazione) Mattia, Ciaburro.
**16.012. (Nuova formulazione) Mattia, Ciaburro.
**16.013. (Nuova formulazione) Carloni.
**23.03. (Nuova formulazione) Ciaburro, Caretta, Mattia.

ART. 18.

  Al comma 1, sostituire le parole: degli escursionisti con le seguenti: dei fruitori dei percorsi escursionistici.

  Conseguentemente:

   al comma 3, sostituire le parole: agli escursionisti con le seguenti: ai fruitori dei percorsi escursionistici;

   al comma 4, sostituire le parole: dell'escursionista con le seguenti: del fruitore del percorso escursionistico.
18.1. Molinari, Comaroli, Barabotti, Frassini, Ottaviani, Manes, Steger.

  Al comma 3, sopprimere la parola: tutte.

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  Conseguentemente:

   al comma 5, sostituire le parole: del presente articolo con le seguenti: del comma 4 del presente articolo.
18.3. Comaroli, Barabotti, Frassini, Ottaviani.

  Al comma 5, dopo le parole: decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, aggiungere le seguenti: e alle strade e piste forestali e silvo-pastorali, pubbliche e private, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera f), del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34,.
18.8. (Nuova formulazione) Manes, Steger, Ferrari.