ALLEGATO 1
Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane. C. 2126 Governo, approvato dal Senato.
PARERE APPROVATO
Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 2126, recante «Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane»;
rilevato che:
il disegno di legge si compone, all'esito dell'esame in sede referente, di 33 articoli ed è suddiviso in 6 Capi, recanti rispettivamente: norme generali (Capo I, articoli 1 e 2), disposizioni in materia di programmazione strategica, risorse e monitoraggio (Capo II, articolo da 3 a 5), disposizioni relative ai servizi pubblici (Capo III, articoli da 6 a 10), alla tutela del territorio (Capo IV, articoli da 11 a 18), allo sviluppo economico (Capo V, articoli da 19 a 26) e, infine, disposizioni finali (Capo VI, articoli da 27 a 30);
ritenuto che:
per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:
il provvedimento risulta prevalentemente riconducibile alla competenza esclusiva dello Stato in materia di perequazione delle risorse finanziarie, sistema tributario e contabile dello Stato, tutela della concorrenza (articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione), norme generali sull'istruzione (articolo 117, secondo comma, lettera n), della Costituzione), tutela dell'ambiente e dell'ecosistema (articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione), previdenza sociale (articolo 117, secondo comma, lettera o), della Costituzione), nonché alla competenza concorrente tra Stato e regioni in materia di tutela della salute, valorizzazione dei beni ambientali e governo del territorio (articolo 117, terzo comma, della Costituzione);
a fronte di questo intreccio di competenze, il provvedimento prevede forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali,
esprime
PARERE FAVOREVOLE.
ALLEGATO 2
DL 19/2025: Misure urgenti in favore delle famiglie e delle imprese di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale nonché per la trasparenza delle offerte al dettaglio e il rafforzamento delle sanzioni delle Autorità di vigilanza. C. 2281 Governo.
PARERE APPROVATO
Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 2281, di conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 2025, n. 19, recante «Misure urgenti in favore delle famiglie e delle imprese di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale nonché per la trasparenza delle offerte al dettaglio e il rafforzamento delle sanzioni delle Autorità di vigilanza»;
rilevato che:
il provvedimento, che si compone di 7 articoli, riconosce per il 2025 un contributo straordinario – del valore di 200 euro – per la fornitura di energia elettrica e gas naturale ai clienti domestici con un ISEE fino a 25.000 euro, nel limite delle risorse disponibili sul bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) (articolo 1); interviene sulla disciplina della fornitura di energia elettrica ai clienti vulnerabili (articolo 2); si occupa delle misure di riduzione del costo dell'energia per le imprese, destinando, tra le varie misure, 600 milioni di euro al finanziamento del Fondo per la transizione energetica nel settore industriale (articolo 3); introduce disposizioni in favore delle famiglie e delle microimprese vulnerabili (articolo 4); reca disposizioni per favorire la trasparenza e la confrontabilità delle offerte di energia elettrica e gas (articolo 5) e per garantire l'effettività della tutela nell'ambito dei procedimenti sanzionatori attivati dalle Autorità di settore (articolo 6); disciplina la propria entrata in vigore (articolo 7);
ritenuto che, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:
il provvedimento risulta prevalentemente riconducibile alla competenza concorrente in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nonché alla competenza esclusiva statale in materia di «tutela della concorrenza», di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione;
assume rilievo anche la competenza esclusiva statale in materia di «sistema tributario dello Stato» e «tutela dell'ambiente», di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere e) e s), della Costituzione,
esprime
PARERE FAVOREVOLE.
ALLEGATO 3
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2024. C. 2280 Governo, approvato dal Senato.
RELAZIONE APPROVATA
La Commissione Affari costituzionali,
esaminato il disegno di legge C. 2280, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2024, già approvato dal Senato;
rilevato che:
il disegno di legge consta – a seguito dell'esame da parte del Senato – di 29 articoli, che recano disposizioni di delega riguardanti il recepimento di 21 direttive europee inserite nell'allegato A, prevedendo principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega relativa a 20 direttive e per l'adeguamento della normativa nazionale a 24 regolamenti europei nonché disposizioni per l'istituzione di un tavolo tecnico avente ad oggetto una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea;
quanto agli ambiti materiali attinenti ai profili di competenza della I Commissione, riguardo al contenuto del già richiamato Allegato A, assumono rilievo quattro direttive;
la direttiva (UE) 2024/1233 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 aprile 2024 procede alla rifusione della direttiva 2011/98/UE, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro nonché a un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro;
la direttiva (UE) 2024/1233 ricalca sostanzialmente la procedura amministrativa già disciplinata, con alcune modifiche in base alle quali la domanda da parte del lavoratore, se contemplata dall'ordinamento dello Stato membro, deve essere considerata legittima – oltre che in caso di presentazione dall'estero – anche qualora il soggetto la presenti quando già soggiorni nel territorio nazionale sulla base di un permesso di soggiorno valido;
la nuova direttiva stabilisce che, qualora uno Stato membro rilasci permessi unici solo sulla base della presenza del lavoratore nel proprio territorio, lo Stato membro interessato deve rilasciare il visto per l'ingresso, sempre che siano soddisfatti i relativi requisiti stabiliti dal diritto dell'Unione o nazionale;
ulteriori modifiche operate dalla direttiva sostitutiva consistono nel riconoscimento del diritto di cambiare datore di lavoro durante il periodo di validità del permesso suddetto, nella limitazione della revocabilità del permesso unico a causa di disoccupazione sopravvenuta, nell'introduzione di norme relative – con riferimento ai lavoratori stranieri e ai relativi datori di lavoro – alle attività di monitoraggio, di valutazione e di ispezione, alle sanzioni, all'agevolazione delle denunce e dei mezzi di ricorso;
la direttiva (UE) 2024/1499 del Consiglio del 7 maggio 2024 stabilisce i requisiti minimi comuni a livello europeo per il funzionamento degli organismi per la parità in materia di parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza o dall'origine etnica, tra le persone in materia di occupazione e impiego indipendentemente dalla religione o dalle convinzioni personali, dalla disabilità, dall'età o dall'orientamento sessuale e tra le donne e gli Pag. 41uomini in materia di sicurezza sociale e per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura;
la direttiva (UE) 2024/1500 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, in maniera analoga stabilisce i requisiti minimi comuni a livello europeo per il funzionamento degli organismi per la parità nel settore della parità di trattamento e delle pari opportunità tra donne e uomini in materia di occupazione e impiego;
tra le principali novità, le nuove disposizioni delle citate direttive richiedono agli Stati membri dell'Unione di: designare uno o più organismi per la parità e garantire che gli stessi siano indipendenti e liberi da influenze esterne; fornire agli organismi le risorse umane, tecniche e finanziarie necessarie per svolgere i compiti ad essi assegnati; porre gli organismi in condizione di prevenire la discriminazione e di promuovere la parità di trattamento, sensibilizzando la popolazione sull'esistenza e sui servizi degli organismi; garantire che gli organismi siano attrezzati per fornire assistenza alle vittime di discriminazione, in particolare conferendo agli stessi il potere di condurre indagini e di impegnarsi nella risoluzione alternativa delle controversie nei casi di discriminazione; autorizzare gli organismi per la parità a presentare osservazioni e ad agire nei procedimenti giudiziari nei casi di discriminazione;
la direttiva (UE) 2024/1712 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 reca disposizioni volte a modificare la direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, al fine di migliorare la risposta, sul piano della giustizia penale, ai reati relativi alla tratta di esseri umani e di garantire assistenza e adeguato sostegno alle vittime;
l'obiettivo è perseguito tramite il potere per le autorità di non perseguire penalmente le vittime coinvolte in attività illegali, la promozione di una formazione periodica e specializzata agli operatori che possono entrare in contatto con vittime effettive o potenziali della tratta di esseri umani, l'istituzione di unità specializzate contro la tratta e misure che garantiscano l'accesso alla protezione internazionale alle vittime e al risarcimento;
con specifico riguardo alle misure di assistenza e sostegno alle vittime minorenni, si prevedono da parte degli Stati membri azioni specifiche volte ad evitare che le vittime siano reimmesse nel circuito della tratta all'interno dell'Unione, quali l'introduzione di programmi volti a sostenere la transizione del minore verso l'emancipazione e l'età adulta e la nomina di un tutore o di un responsabile del minore dal momento in cui quest'ultimo viene identificato dalle autorità;
sul tema delle misure preventive, si specifica che gli Stati devono prestare attenzione alla dimensione online intervenendo con azioni adeguate, quali campagne di informazione e sensibilizzazione e programmi di ricerca e istruzione, compresa la promozione dell'alfabetizzazione digitale e delle competenze digitali,
DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE.