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Resoconti delle Giunte e Commissioni

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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 26 marzo 2025
471.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO
Pag. 136

ALLEGATO 1

Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane. C. 2126 Governo e abb., approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

  La VI Commissione,

   esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, il testo, quale risultante dalle proposte emendative approvate in sede referente, del disegno di legge C. 2126 Governo e abb., approvato dal Senato, recante «Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane»,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 137

ALLEGATO 2

DL 19/2025: Misure urgenti in favore delle famiglie e delle imprese di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale nonché per la trasparenza delle offerte al dettaglio e il rafforzamento delle sanzioni delle Autorità di vigilanza. C. 2281 Governo.

PARERE APPROVATO

  La VI Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 2281, di conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 2025, n. 19, recante «Misure urgenti in favore delle famiglie e delle imprese di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale nonché per la trasparenza delle offerte al dettaglio e il rafforzamento delle sanzioni delle Autorità di vigilanza»,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 138

ALLEGATO 3

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2024. C. 2280 Governo, approvato dal Senato.

RELAZIONE APPROVATA

  La VI Commissione Finanze,

   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di delegazione europea 2024 (C. 2280), già approvato dal Senato, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2024;

   preso atto che il provvedimento contiene numerose disposizioni di competenza della Commissione Finanze, volte ad attuare nell'ordinamento interno norme unionali in materia di: contratti di credito ai consumatori; lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo; servizi finanziari conclusi a distanza; mercati e intermediari finanziari; requisiti per la valutazione dei rischi di banche, intermediari finanziari, imprese di investimento; requisiti per gli emittenti di obbligazioni verdi e obbligazioni ecosostenibili; realizzazione di un punto di accesso unico europeo per le informazioni finanziarie e non finanziarie; prestazione di servizi transfrontalieri e cooperazione in materia di vigilanza; tassazione dei veicoli per l'uso di infrastrutture; cooperazione amministrativa nel settore fiscale;

   tenuto conto, altresì, che l'articolo 15 del provvedimento individua i princìpi e i criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2024/1174, in tema di crisi bancarie e sistemi di tutela dei depositi, sulla quale la Commissione europea nel mese di gennaio 2025 ha aperto nei confronti dell'Italia una procedura di infrazione per mancato recepimento,

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE.

Pag. 139

ALLEGATO 4

5-03772 Centemero: Iniziative volte a chiarire il trattamento fiscale delle cripto-attività nonché degli acquisti di beni o servizi mediante criptovaluta.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti richiamano in premessa la disposizione di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-sexies), del TUIR, che qualifica come redditi diversi le plusvalenze e gli altri proventi derivanti da rimborso, cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività.
  Stando a una interpretazione letterale della norma, gli stessi ritengono che, ai fini fiscali, tale qualificazione faccia riferimento a un guadagno derivante da un'operazione finanziaria, come avviene per operazioni effettuate mediante differenti strumenti di pagamento, di guisa che il semplice acquisto di beni o servizi mediante criptovaluta, a seguito del quale non vi è realizzazione di alcun guadagno, non rientrerebbe in una fattispecie tassabile, al pari delle medesime operazioni effettuate con valuta fiat.
  A supporto di tale tesi, viene indicata la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 22 ottobre 2015, causa C-264/2014 (cosiddetta sentenza Hedqvist), nonché la risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 72/E/2016, che richiama la citata sentenza, e la circolare n. 30/E/2023.
  Tenuto conto che, in occasione dello svolgimento di un precedente atto di sindacato ispettivo, si è fatto cenno alla programmata predisposizione di un documento di prassi da parte dell'Agenzia delle entrate sulle problematiche in oggetto, gli Onorevoli interroganti chiedono di sapere «quale sia lo stato dell'arte del documento citato in premessa e se, in quella sede, non (si) convenga sulla necessità di chiarire anche il trattamento fiscale relativo all'acquisto di beni e servizi mediante criptovaluta».
  Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  Con specifico riferimento al quesito posto, avente ad oggetto la rilevanza fiscale dell'acquisto di beni e servizi, mediante l'impiego di criptovalute, l'Agenzia delle entrate richiama i chiarimenti forniti con la circolare 27 ottobre 2023, n. 30/E.
  A tal proposito, si ricorda che la lettera c-sexies) del comma 1 dell'articolo 67 del Tuir prevede che costituiscono redditi diversi «le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate. (...) Non costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra cripto-attività aventi eguali caratteristiche e funzioni».
  Pertanto, il legislatore ha escluso la rilevanza reddituale delle operazioni aventi ad oggetto cripto-attività nella sola ipotesi di «permuta tra cripto-attività aventi eguali caratteristiche e funzioni».
  Il comma 9-bis del successivo articolo 68 stabilisce, inoltre, che le plusvalenze realizzate su cripto-attività sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito ovvero il valore normale delle cripto-attività permutate e il costo o il valore di acquisto.
  Pertanto, qualora, mediante l'impiego di cripto-attività, viene acquistato un bene o un servizio, l'eventuale plusvalenza fiscalmente rilevante è costituita dalla differenza tra il corrispettivo pagato per l'acquisto del bene o servizio ricevuto o il loro valore normale e il costo o valore di acquisto della cripto-attività scambiata.
  D'altra parte, così come precisato nella relazione illustrativa della legge di bilancio per il 2023 (legge 29 dicembre 2022, n. 197), Pag. 140seppur con esplicito riferimento al reddito d'impresa, «resta fermo che nel momento in cui le cripto-attività sono permutate con altri beni (incluse altre cripto-attività) o cedute in cambio di moneta avente corso legale, la differenza tra il corrispettivo incassato e il valore fiscale concorre alla formazione del reddito di periodo».
  Fermo quanto sopra rappresentato, l'Agenzia ribadisce che il documento di prassi cui fanno cenno gli Onorevoli interroganti è attualmente in fase istruttoria. Con lo stesso saranno forniti ragguagli in ordine a tutte le novità fiscali previste dall'articolo 1, commi da 23 a 29, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio per il 2025).

Pag. 141

ALLEGATO 5

5-03773 Fenu: In ordine all'applicabilità della cedolare secca nel caso di conduttori che operano nell'esercizio di imprese e professioni.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti richiamano in premessa la sentenza n. 12395 del 7 maggio 2024 della Corte di Cassazione, la quale ha riconosciuto la legittimità dell'applicazione della cedolare secca ai contratti di locazione abitativa stipulati tra locatori persone fisiche e conduttori che operano nell'ambito di un'attività d'impresa o professionale.
  Nonostante l'arresto della sopraindicata sentenza, gli Interroganti rappresentano come numerosi uffici territoriali dell'Agenzia delle entrate continuino a escludere l'applicazione della cedolare secca alle locazioni abitative in cui il conduttore sia un'impresa o un professionista. Inoltre, sembrerebbe che il portale dell'Agenzia delle entrate non consenta la registrazione telematica di contratti di locazione per foresteria con l'opzione della cedolare secca, impedendo l'applicazione della sentenza e creando un'evidente disparità tra il diritto riconosciuto dalla Cassazione e la prassi amministrativa.
  Tanto premesso, gli Onorevoli chiedono di sapere se «quali iniziative (si) intenda (no) adottare per garantire l'applicazione uniforme della normativa e assicurare che 1'Agenzia delle Entrate riconosca l'applicazione della cedolare secca in relazione ai contratti di locazione ad uso abitativo quando il conduttore agisce nell'esercizio di un'impresa o professione in conformità con la recente giurisprudenza».
  Al riguardo, sentita l'Agenzia delle entrate, si rappresenta quanto segue.
  Giova anzitutto osservare che l'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante disposizioni in materia di «Cedolare secca sugli affitti», ha previsto che «In alternativa facoltativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, il proprietario o il titolare di diritto reale di godimento di unità immobiliari abitative locate ad uso abitativo può optare» per il regime sostitutivo disciplinato dal medesimo articolo.
  Il comma 6 del citato articolo 3 stabilisce, poi, che le relative disposizioni non si applicano «alle locazioni di unità immobiliari ad uso abitativo effettuate nell'esercizio di un'attività d'impresa o di arti e professioni».
  In altri termini, la norma ha introdotto un regime facoltativo di tassazione dei redditi derivanti dalla locazione, per finalità abitative, degli immobili a uso abitativo e delle relative pertinenze, in favore delle persone fisiche titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento di unità immobiliari abitative locate, che non agiscono nell'esercizio di un'attività di impresa o di arti e professioni.
  Come già chiarito, con la circolare n. 26/E del 2011 (confronta il paragrafo 1.2), «occorre porre rilievo, al fine di valutare i requisiti di accesso al regime (che, si ribadisce, presuppongono la locazione di immobili abitativi per finalità abitative, ndr), anche all'attività esercitata dal locatario ed all'utilizzo dell'immobile locato. Esulano dal campo di applicazione della norma in commento, i contratti di locazione conclusi con conduttori che agiscono nell'esercizio di attività di impresa o di lavoro autonomo, indipendentemente dal successivo utilizzo dell'immobile per finalità abitative di collaboratori e dipendenti». Sono compresi, invece, «i contratti conclusi con enti pubblici o privati non commerciali, purché risulti dal contratto di locazione la destinazione degli immobili ad uso abitativo in conformità alle proprie finalità. In tal caso, infatti, è soddisfatto il requisito della destinazionePag. 142 dell'immobile all'uso abitativo previsto dalla norma».
  Con la successiva circolare n. 12/E del 2016, al punto 3.2 – «Natura giuridica del conduttore», la suddetta posizione interpretativa è stata confermata anche alla luce dei successivi interventi normativi in materia, a opera dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 (convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80), che ha inserito, nell'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il comma 6-bis. In particolare, in base a tale ultima disposizione, l'opzione per la cedolare secca «può essere esercitata anche per le unità immobiliari abitative locate nei confronti di cooperative edilizie per la locazione o enti senza scopo di lucro di cui al libro I, titolo II del codice civile, purché sublocate a studenti universitari e date a disposizione dei comuni con rinuncia all'aggiornamento del canone di locazione o assegnazione».
  Nel dettaglio, assume rilievo, in tale ultima ipotesi, come chiarito con la suddetta circolare n. 12/E del 2016, «l'effettiva destinazione abitativa dell'immobile e, pertanto, nel caso in cui l'immobile venga utilizzato per soddisfare le finalità abitative degli studenti universitari può accedere al regime della “cedolare secca” anche il contratto di locazione stipulato dal locatore con le cooperative edilizie o con gli enti senza scopo di lucro. La circostanza, dunque, che il legislatore abbia individuato in maniera puntuale le ipotesi in cui è possibile estendere l'ambito applicativo della “cedolare secca”, definendo le condizioni, esclude che detta estensione possa essere effettuata in via interpretativa e, pertanto, deve ritenersi confermato il principio indicato con la predetta circolare, secondo cui è escluso dal regime della “cedolare secca” il contratto di locazione stipulato con conduttori che operano nell'esercizio di attività di impresa o di lavoro autonomo».
  Pertanto, come chiarito dai documenti di prassi, nel vissuto operativo dell'Agenzia non rientrano nell'ambito applicativo del regime in questione i contratti di locazione stipulati con conduttori che agiscono nell'esercizio di un'attività di impresa o di lavoro autonomo, ancorché l'immobile sia utilizzato per finalità abitative di dipendenti e collaboratori. Tale soluzione viene inoltre ritenuta dall'Agenzia delle entrate maggiormente coerente con la ratio della norma, individuabile nel contrasto all'evasione fiscale nel settore della locazione di immobili abitativi.
  Ciò anche in considerazione del fatto che la decisione richiamata dagli Onorevoli interroganti (sentenza della Corte di Cassazione n. 12395 del 7 maggio 2024) rimane al momento isolata.
  D'altro canto, va pure segnalato che sulla questione si è sviluppato un filone di contenzioso che, allo stato, nei gradi di merito, ha fatto registrare esiti contrastanti, con una parte della giurisprudenza che ha condiviso la tesi interpretativa dell'Agenzia delle entrate, anche successivamente alla citata sentenza della Suprema Corte (confronta ex multis: CGT I grado di Novara n. 132 del 29 ottobre 2024, CGT II grado della Campania n. 3527 del 27 maggio 2024, CGT I grado di Roma n. 4800 del 9 aprile 2024, CGT II grado del Piemonte n. 56 del 10 febbraio 2024, CGT II grado del Piemonte n. 429 del 19 ottobre 2023).
  Considerato, dunque, il quadro generale e che quella della Corte di Cassazione è una prima pronuncia, pur nell'attenta valutazione delle argomentazioni ivi svolte, l'Agenzia delle entrate ritiene opportuno attendere la formazione di un consolidato indirizzo interpretativo, anche a tutela delle esigenze di gettito erariali.

Pag. 143

ALLEGATO 6

5-03774 Merola: Dati ed elementi informativi riguardanti i contribuenti interessati dall'applicazione delle aliquote IRPEF 2023, in sede di versamento degli acconti di imposta.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti, nell'evidenziare che per il calcolo degli acconti IRPEF in sede di dichiarazione dei redditi 2024 e 2025 sono state applicate e si applicheranno le aliquote previste per l'anno 2023, chiedono di sapere «se si intenda (no) fornire i dati sul numero e la tipologia (lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi, pensionati e altri) dei soggetti interessati dall'applicazione delle regole del 2023 agli acconti Irpef anche riportando l'incidenza effettiva sul bilancio dello Stato, in termini di cassa, per gli anni 2024-2026, dell'anticipo in oggetto, al fine di prevedere misure correttive che pongano rimedio a questa grave stortura e garantendo che i contribuenti non siano più utilizzati come finanziatori involontari delle casse pubbliche».
  Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, e come già reso noto tramite comunicato stampa di codesto Ministero, si ribadisce quanto segue.
  La riduzione delle aliquote e l'incremento della detrazione per lavoro disciplinate dai commi 1 e 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 216 del 2023 erano state previste per il solo anno 2024 e, all'interno di tale cornice normativa, la disposizione di cui all'articolo 1 del citato decreto legislativo intendeva sterilizzare gli effetti delle modifiche alla disciplina IRPEF soltanto in relazione agli acconti dovuti dai soggetti la cui dichiarazione dei redditi evidenziava una differenza a debito di IRPEF, in quanto percettori di redditi ulteriori rispetto a quelli già assoggettati a ritenuta d'acconto. L'intervento del legislatore non era, dunque, indirizzato nei confronti di soggetti, come la maggioranza dei lavoratori dipendenti e pensionati, che, in mancanza di altri redditi, non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi.
  La disposizione di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 216 del 2023 va, dunque, interpretata nel senso che l'acconto per l'anno 2025 è dovuto, con applicazione delle aliquote 2023, solo nei casi in cui la differenza tra l'imposta relativa all'anno 2024 e le detrazioni, crediti d'imposta e ritenute d'acconto risulti di ammontare superiore a euro 51,65, il tutto però calcolato secondo la normativa applicabile al periodo d'imposta 2024.
  In questo senso, la norma troverebbe applicazione nei soli confronti dei titolari di reddito da professione, dei titolari di reddito da impresa individuale, nonché di una quota minoritaria di lavoratori dipendenti e pensionati che cumulano altri redditi.
  In ogni caso, si conferma che è allo studio un intervento volto a consentire il calcolo dell'acconto con l'applicazione delle nuove, più favorevoli aliquote. L'intervento sarà realizzato in tempi rapidi, in modo da evitare ai contribuenti ogni aggravio in termini di dichiarazione e di versamento.