ALLEGATO 1
Disposizioni in materia di insequestrabilità delle opere d'arte prestate da Stati esteri o da enti o istituzioni culturali straniere, durante la permanenza in Italia per l'esposizione al pubblico. C. 182 Comaroli.
EMENDAMENTO APPROVATO
ART. 1.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente: 4-bis. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti ivi previsti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
1.7. La Relatrice.
ALLEGATO 2
Istituzione della Settimana nazionale della scrittura a mano.
C. 758 Ciaburro.
EMENDAMENTI APPROVATI
ART. 5.
Al comma 1, sostituire la parola: assicura con le seguenti: può assicurare
5.1. Il Relatore.
ART. 6.
Aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
6.1. Il Relatore.
ALLEGATO 3
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2024. C. 2280 Governo, approvato dal Senato.
RELAZIONE APPROVATA
La VII Commissione,
esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 2280, approvato dal Senato, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2024,
DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE.
ALLEGATO 4
Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane. C. 2126 Governo, approvato dal Senato, e abb.
PARERE APPROVATO
La VII Commissione,
esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 2126, approvato dal Senato, e abb., recante disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane, quale risultante dalle proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente,
esprime
PARERE FAVOREVOLE.
ALLEGATO 5
5-03786 Tassinari: Sulle possibili modifiche alla legge 5 marzo 1957, n. 220 per una migliore conservazione e valorizzazione del Parco archeologico di Paestum.
TESTO DELLA RISPOSTA
Ringrazio gli Onorevoli interroganti per il quesito posto, che mi consente di porre l'attenzione sulla rilevanza dell'area archeologica dell'antica città di Paestum e sulle iniziative per la valorizzazione e la salvaguardia del sito.
Come noto, la città di Paestum è interessata dalle disposizioni di tutela della legge n. 220 del 1957, di iniziativa dell'illustre archeologo Umberto Zanotti Bianco, la quale ha costituito una zona di rispetto della profondità di mille metri all'esterno della cinta muraria della città e ha disposto il divieto di realizzare, nella medesima zona ed entro le mura, opere che possano pregiudicare lo stato attuale della località, mantenendo ferma l'efficacia dei vincoli di tutela delle cose di interesse storico e artistico, imposti dalla normativa di settore.
Tale legge rappresenta, ancora oggi, la disciplina di riferimento per la tutela del patrimonio storico-archeologico dell'antica città di Paestum, sulla quale insiste anche un vincolo paesaggistico in forza del decreto ministeriale 7 giugno 1967, nell'ottica di preservare il territorio circostante e i suoi rilevanti profili archeologici e paesaggistici. Anche il divieto di inedificabilità risponde alla medesima finalità di tutela, mirando a impedire l'alterazione del territorio.
La legge Zanotti Bianco ha costituito, e tuttora costituisce, strumento fondamentale per la protezione e la conservazione delle eccezionali risorse della città antica di Paestum, area a forte pressione antropica e con elevati interessi economici.
A sostegno dell'efficacia della legge in questione è possibile citare, a titolo esemplificativo, l'importante intervento di riqualificazione nell'area dello stabilimento industriale ex Cirio (insistente a ridosso della parte esterna della cinta muraria della città), che ha prodotto impatti positivi sulla salute del territorio e sulla sua economia, e il rinvenimento del tempio arcaico presso il tratto occidentale delle mura di Paestum, da cui è nato un progetto di rilevanza internazionale – sia scientifica che di valorizzazione – che consentirà la creazione di un nuovo percorso di fruizione dalla porta di mare della città di Paestum al centro della città antica. Tale percorso garantirà, nel contempo, una più significativa azione di conservazione e di studio del tratto ovest della cinta muraria, finora poco indagato e conosciuto, e costituirà, dunque, nel prossimo futuro, un'importante attrazione per studiosi e utenti.
Ad oggi, inoltre, l'area in questione è interessata da un importante progetto (il «Progetto di viabilità alternativa al passaggio a livello della stazione ferroviaria»), proposto dal comune di Capaccio e attualmente in corso di istruttoria, già valutato dal Comitato Tecnico-Scientifico Congiunto (CTS) costituito presso il Ministero della cultura, organo competente a esprimere pareri circa l'ampliamento o la modifica di costruzioni già esistenti nella zona tutelata dalla legge del 1957.
Detto progetto, in particolare, è volto ad una migliore sistemazione territoriale della zona, anche al fine di fronteggiare, mediante l'azione congiunta delle amministrazioni competenti, il fenomeno dell'abusivismo edilizio sviluppatosi nell'area nel corso degli anni, nel rispetto degli strumenti legislativi di tutela e di pianificazione e in vista di un maggior dialogo storico-culturale dei territori costieri con le realtà delle comunità civili dell'entroterra.
Ciò premesso, al fine di integrare le previsioni della legge Zanotti Bianco con la Pag. 159disciplina generale di tutela dei beni culturali e del paesaggio per una migliore salvaguardia e valorizzazione del territorio dell'antica città di Paestum, è certamente auspicabile prevedere forme di coordinamento per l'applicazione e l'attuazione dei differenti strumenti normativi di tutela e pianificazione urbanistica – alla luce, altresì, dello stato di avanzamento del lavoro di redazione del Piano Paesaggistico Regionale, come previsto dall'articolo 145 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo n. 42 del 2004) – anche attraverso l'istituzione di un tavolo tecnico di coordinamento tra le amministrazioni statali, regionali e locali coinvolte.
Anche con tale strumento, dunque, sarà possibile garantire che l'elevatissimo valore archeologico del sito, unito al pregio paesaggistico dell'area più vasta, rappresenti un valore identitario unico per lo sviluppo della cultura del Paese.
ALLEGATO 6
5-03787 Manzi: Sulla destinazione degli introiti derivanti dalla maggiorazione del costo del biglietto di ingresso degli istituti culturali introdotto con il decreto-legge n. 61/2023.
TESTO DELLA RISPOSTA
Ringrazio l'Onorevole interrogante per il quesito posto, che mi consente di rendere noto come siano state utilizzate le entrate derivanti dall'incremento del costo dei biglietti dei musei statali, volto a finanziare gli interventi di recupero del patrimonio culturale danneggiato dagli eventi alluvionali del 2023.
Con decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61 è stato istituito nello stato di previsione del Ministero della cultura un apposito fondo destinato alla tutela e alla conservazione del patrimonio culturale colpito dall'alluvione.
Le modalità di assegnazione delle somme raccolte è stata definita tramite decreto interministeriale del MIC e del MEF datato 24 aprile 2024, che rimetteva ad una successiva determinazione del MIC l'assegnazione dei fondi a specifici interventi.
Il decreto del Ministro della cultura n. 268 del 4 settembre 2024 ha ripartito le somme versate nel fondo in due distinti capitoli di spesa, che presentano un valore individuale di 9.560.349 euro e 3.183.324 euro, per un ammontare complessivo pari a 12.743.673 euro, cifra questa che corrisponde al numero complessivo di ingressi ai quali è stato applicato il sovrapprezzo di un euro, atteso che la misura interessava sia i biglietti interi che ridotti.
Tramite tale decreto il Ministero della cultura ha dato concreta attuazione all'Accordo stipulato nel febbraio del 2024 con l'Agenzia del demanio ed il comune di Forlì per la riqualificazione dell'ex Caserma Monti – Convento di Santa Maria della Ripa, immobile dichiarato di interesse culturale con decreto dell'8 luglio 2010.
Si tratta di un complesso cinquecentesco di notevole estensione, un tempo adibito a convento e trasformato in caserma nel 1797, che è stato colpito dagli eventi alluvionali del 2023.
Dal documento di indirizzo alla progettazione, in piena coerenza con quanto disposto nell'accordo del 2024, emerge come una parte del complesso fungerà da Archivio di Stato di Forlì mentre altra parte della struttura sarà destinata alla creazione di residenze universitarie per la sede distaccata dell'Alma mater studiorum di Bologna, ospitata dal comune. Il medesimo stabile sarà adibito anche ad ulteriori funzioni, volte al recupero e alla valorizzazione turistico-ricettiva di un luogo di grande valore storico, artistico e identitario.
Nascerà dunque uno spazio innovativo e polifunzionale, un nuovo centro di aggregazione civile e di crescita culturale. Si tratta di un intervento di ampio respiro, con enormi potenzialità in termini di rilancio del territorio.
ALLEGATO 7
5-03788 Piccolotti: Sui contenuti del decreto in materia di tax credit per il settore del cinema e dell'audiovisivo in corso di emanazione, con particolare riferimento alla tutela delle produzioni indipendenti.
TESTO DELLA RISPOSTA
Ringrazio l'Onorevole interrogante per il quesito posto che mi consente di chiarire la portata degli interventi posti in essere dal Ministero della cultura a vantaggio del settore cinema e audiovisivo.
Preliminarmente, si informa che i dati a nostra disposizione evidenziano che il settore della produzione cinematografica ed audiovisiva è assolutamente operativo, come testimoniano le 475 domande presentate, da novembre a oggi, per il «tax credit produzione cinematografica ed audiovisiva» di opere nazionali ed internazionali, per un volume di investimenti di circa 1,2 miliardi. Inoltre, sul sito https://www.italyformovies.it/ si può riscontrare il numero di 35 set attualmente attivi in Italia.
Ciò posto, ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 220 del 2016, le linee di intervento del credito d'imposta per la produzione nazionale ed internazionale non soggiacciono al limite delle risorse stabilite con il cosiddetto «decreto di riparto». La legge del 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) prevede, all'articolo 1 comma 584, che il Ministro dell'economia e delle finanze svolga il monitoraggio degli oneri derivanti dalla suddetta disposizione, con facoltà di provvedere mediante riduzione del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo, alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio.
Per cui, paventare la possibilità che le domande pervenute non possano trovare risposta per mancanza di risorse finanziarie, alla luce delle disposizioni vigenti, è una grave disinformazione che può essere messa in campo solo da chi non ha piena consapevolezza della normativa di riferimento. Tali infondati allarmismi provocano solo la destabilizzazione del settore, creando un clima sfavorevole anche per l'attrazione di capitali.
Al Ministero stiamo svolgendo un'attenta attività di monitoraggio con la Ragioneria Generale dello Stato e l'Agenzia delle Entrate, al termine della quale saremo in grado di valutare eventuali ulteriori aggiustamenti al sistema degli incentivi del settore, finalizzati a stabilizzare le misure di sostegno in un quadro normativo caratterizzato da certezza e stabilità finanziaria.
Il decreto n. 225 del 10 luglio 2024, che detta le disposizioni applicative in materia di credito di imposta per le imprese di produzione cinematografica e audiovisiva, è stato oggetto di un ricorso al TAR non ancora deciso.
Il Ministero, già prima del ricorso, aveva avviato una serie di riflessioni sul contenuto di tale decreto, decidendo di intervenire attraverso un decreto correttivo, al momento ancora in via di definizione.
In risposta a quanto indicato nell'interrogazione, si rappresenta che una delle modifiche potrebbe riguardare i criteri di distribuzione e circuitazione cinematografica delle opere affinché, ai fini dell'accesso al beneficio del tax credit, un'opera realizzi un numero minimo di proiezioni.
Inoltre, si sta valutando anche la reintroduzione del cosiddetto «obbligo di reinvestimento», in base al quale il produttore beneficiario dei crediti di imposta è tenuto a reinvestire una quota dei proventi dell'opera, solo dopo che siano stati coperti i costi dell'opera ed entro cinque anni dalla data di riconoscimento del beneficio, nello sviluppo, nella produzione o nella distribuzione di una o più nuove opere «difficili» (ad esempio le opere di giovani autori o le opere a basso budget). In tal modo, si mira ad assicurare che le risorse pubbliche possanoPag. 162 fungere da «moltiplicatore» per produrre e sostenere nuove opere «difficili».
Infine, si precisa che nel vigente decreto n. 225 del 10 luglio 2024, all'articolo 5 sono già previsti i limiti al credito d'imposta, ossia: in caso di opere cinematografiche, televisive e web, di documentario e di animazione, un limite massimo di credito d'imposta di euro 9.000.000 per opera; in caso di opere cinematografiche, televisive e web, di documentario e di animazione, alla cui copertura del costo complessivo di produzione concorrano, per almeno il 30 per cento, risorse provenienti da Paesi al di fuori dell'Italia, un limite massimo di credito d'imposta di euro 18.000.000 per opera e per i produttori non indipendenti e imprese cinematografiche e audiovisive non europee il limite massimo annuo di euro 5.000.000 per ciascuna impresa cinematografica ovvero per ciascun gruppo di imprese.
Emerge, dunque, l'infondatezza delle notizie riportate dalla stampa, che contribuiscono a creare un clima di incertezza che è davvero difficile coniugare con la realtà dei fatti.
ALLEGATO 8
5-03789 Orrico: Sullo stato di attuazione del Contratto istituzionale di Sviluppo relativo al centro storico di Cosenza, con particolare riferimento alla prevista governance istituzionale.
TESTO DELLA RISPOSTA
Ringrazio l'Onorevole interrogante per il quesito posto che mi consente di relazionare sullo stato di attuazione del Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) relativo al Centro Storico di Cosenza, sottoscritto in data 4 febbraio 2021, con l'obiettivo principale di valorizzare, attraverso una serie di interventi funzionalmente connessi, i luoghi del centro storico per troppo tempo trascurato.
I Contratti Istituzionali di Sviluppo, istituiti con il decreto legislativo n. 88/2011, sono strumenti di programmazione negoziata volti ad accelerare la realizzazione di progetti strategici di rilievo nazionale, interregionale e regionale tra loro funzionalmente connessi che richiedono, quindi, un approccio integrato. Quelli promossi nell'ambito del Piano Sviluppo e Coesione «Cultura», finanziato dal Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020, sono dedicati alla rigenerazione e alla valorizzazione del patrimonio culturale dei centri storici di quattro città del sud: Cosenza, Napoli, Palermo e Taranto.
In particolare, con delibera CIPE n. 10 del 2018, ai fini dell'attuazione dei quattro progetti integrati, veniva assegnata al Ministero della cultura una dotazione finanziaria pari a 360 milioni di euro, di cui 90 milioni sono stati concessi per il progetto di riqualificazione e rigenerazione del Centro storico della Città di Cosenza, volto a recuperare, rinnovare e riscoprire quei luoghi che ne sono cifra identitaria.
In una prima fase, con il precedente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 luglio 2020, è stato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Tavolo istituzionale chiamato a coordinare l'attuazione del progetto, presieduto dal Ministro della cultura e composto da tutti soggetti sottoscrittori del CIS. In tale contesto, l'attuazione del progetto si è concretizzata, a valle di un iter di concertazione tecnico-istituzionale con le Amministrazioni competenti, con l'individuazione e la successiva approvazione da parte del Tavolo, in data 14 settembre 2020, di ben 20 interventi, tutti a titolarità delle Amministrazioni del territorio. In particolare, il Segretariato regionale del Ministero della cultura per la Calabria è risultato beneficiario di un importo complessivo di 17,1 milioni di euro, per la realizzazione di quattro interventi volti al recupero e riqualificazione di immobili di pregio dal punto di vista culturale, quali il Complesso architettonico di santa Chiara, la Biblioteca nazionale di Cosenza, il centro studi Internazionale Telesio, Bruno e Campanella ed infine, il Laboratori di restauro e cultura creativa.
La sottoscrizione del CIS ha visto coinvolti il Ministro per il sud e la coesione territoriale; il Ministero della cultura; il Ministero dell'economia e delle finanze; il Ministero dell'interno – Prefettura di Cosenza; il Ministero dello sviluppo economico; il Ministero per le politiche giovanili e lo sport; l'Agenzia del Demanio; la Regione Calabria; la Provincia di Cosenza; il comune di Cosenza; l'Università della Calabria; l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – INVITALIA.
Da ultimo, l'articolo 12 del decreto-legge 7 maggio 2024 n. 60, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione», ha stabilito l'avvio, da parte del Dipartimento per le Politiche di Coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, di una ricognizione avente ad oggetto lo stato di avanzamento Pag. 164degli interventi inseriti nei CIS finalizzata alla revisione della governance istituzionale di tali contratti, mediante decreto del competente Ministro. Nello specifico, il decreto-legge ha previsto anche che al summenzionato Dipartimento venissero trasferite le funzioni del Responsabile Unico del Contratto (RUC) di tutti i CIS.
Con particolare riferimento allo stato di avanzamento procedurale degli interventi finanziati, ammonta a sei il numero di quelli rispettivamente in fase di progettazione e di stipula del contratto, mentre sette sono gli interventi in fase di esecuzione ed uno è stato concluso. Tutto questo, in termini finanziari, corrisponde ad un impegno di spesa di circa 68 milioni di euro: ben il 75 per cento del finanziamento complessivo, una percentuale di cui possiamo ritenerci soddisfatti.
ALLEGATO 9
5-03790 Mollicone: Iniziative per la tutela, la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale e della rievocazione storica.
TESTO DELLA RISPOSTA
Ringrazio gli Onorevoli Mollicone e Amorese per il quesito posto che mi consente di fare il punto sull'attuazione della legge 7 ottobre 2024, n. 152, recante disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica e delega al Governo per l'adozione di norme per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale.
Si tratta di un intervento normativo di sistema che il Governo Meloni ha fortemente voluto, ascoltando e rispondendo alle istanze dei territori, che si dedicano con abnegazione all'allestimento delle proprie rievocazioni storiche: tradizioni, costumi, ma anche eventi di aggregazione sociale e di attrazione turistica.
L'Istituto centrale per il Patrimonio Immateriale ha collocato nella mappatura nazionale, pubblicata sul portale dedicato nel settembre 2023, ben 1300 eventi rievocativi.
Questo atto legislativo, nella sua prima disposizione, reca un'affermazione di principio fondamentale, ovvero che si stia intervenendo a tutela di «componenti fondamentali del patrimonio culturale», nonché di un «elemento qualificante per la formazione e per la crescita socio-culturale della comunità nazionale».
Il Ministero della cultura è consapevole della propria responsabilità di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale immateriale e sta ponendo in essere tutte le iniziative necessarie per l'attuazione degli strumenti previsti a livello parlamentare.
È doveroso precisare che gli Uffici tecnici seguono con attenzione l'iter parlamentare degli atti che disciplinano materie affini, affinché gli interventi normativi vengano adottati nell'ambito di un quadro legislativo organico e sistematico. Ad esempio, si avvia alla conclusione il percorso del disegno di legge Atto Senato n. 597 – ora all'esame del Senato in terza lettura – recante disposizioni per la promozione delle manifestazioni in abiti storici, che presenta finalità analoghe e strumenti simili a quelli della legge 152 del 2024.
Rispetto alle attività di valorizzazione delle rievocazioni storiche di cui all'articolo 3, comunico che è alla attenzione degli organi di controllo il decreto ministeriale 20 marzo 2025, n. 75, con il quale sono stati disciplinati «Accesso, modalità e criteri di attribuzione e di erogazione delle risorse, a valere sul Fondo nazionale per la rievocazione storica». Detto fondo ha, per il 2025, una disponibilità finanziaria di euro 2,8 milioni di euro. A seguito della registrazione, il decreto ministeriale sarà pubblicato per l'acquisizione delle istanze di contributo 2025.
Sono, inoltre, in corso le attività propedeutiche alla costituzione del Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 5, con compiti di ricerca, di promozione, ma soprattutto di riconoscimento della qualifica di ente o di manifestazione di rievocazione storica nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 2 e dall'articolo 4.
In aggiunta a ciò, l'Istituto centrale per il patrimonio immateriale sta portando avanti il costante aggiornamento del portale dedicato alle rievocazioni storiche, il quale costituirà la base di dati necessaria per la definizione dell'elenco nazionale delle rievocazioni storiche previsto dall'articolo 4 della legge n. 152 del 2024, nonché per la pubblicazione del calendario delle rievocazioni previsto dall'articolo 6 della medesima legge.
Con riferimento agli attuativi previsti dalla delega di cui all'articolo 11, recanti la disciplina del patrimonio culturale immateriale, in ragione della complessità della materia, si sta valutando l'opportunità di istituire una Commissione di studio, compostaPag. 166 da soggetti dotati di competenze specifiche, per l'elaborazione degli schemi dei decreti legislativi da adottare.
Sarà certamente ambiziosa – ma necessaria – l'attività di censimento, catalogazione e inventariazione a livello nazionale del patrimonio culturale immateriale, prevista in una lettera specifica della delega, finalizzata all'istituzione di tre elenchi distinti: il primo per il patrimonio culturale immateriale, il secondo per il patrimonio culturale immateriale a salvaguardia urgente e il terzo per le buone pratiche per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale.
Riteniamo imprescindibile coinvolgere pienamente nella costruzione della disciplina di settore le associazioni di categoria. In tal senso, una disposizione di delega ha immaginato la costituzione di un forum, che sia sede di confronto e di sintesi al suo interno, con il compito di salvaguardare e valorizzare il patrimonio culturale immateriale.
Il Ministero della cultura saprà percorrere la strada tracciata dalla legge delega, adottando tutte le misure previste e quelle necessarie per assicurare al patrimonio culturale immateriale nazionale le più ampie e incisive forme di salvaguardia, valorizzazione e partecipazione.