ALLEGATO 1
5-03781 Mari: Iniziative volte a preservare il posto di lavoro per i 41 dipendenti in cassa integrazione della società Steel Telecom S.r.l. che rischiano il licenziamento.
TESTO DELLA RISPOSTA
Nel ringraziare l'Onorevole interrogante per aver posto all'attenzione della Commissione sul tema della situazione occupazione della Steel Telecom s.r.l., acquisite le informazioni dalle competenti Direzioni Generali e dalla Regione Siciliana e dalla Regione Lombardia, rappresento quanto segue.
In data 25 settembre 2024 la società ha avviato una procedura di licenziamento collettivo nei confronti di n. 41 dipendenti, di cui n. 40 in forza presso la sede di Misterbianco (CT) e n. 1 presso la sede di Sesto San Giovanni (MI).
In data 4 dicembre 2024, all'esito della fase amministrativa svolta presso il Ministero del lavoro, la Società e le organizzazioni sindacali hanno definito positivamente la procedura di licenziamento collettivo, individuando come unico criterio quello della non opposizione al licenziamento e decidendo, altresì, di ricorrere alla cassa integrazione straordinaria per cessazione di attività, in favore dei 41 dipendenti interessati dal licenziamento, con decorrenza dal 1° ottobre 2024 al 31 dicembre 2024.
In data 7 febbraio 2025, grazie al rifinanziamento della misura di sostegno al reddito, operato dal Governo con la legge di bilancio per il 2025, le Parti hanno sottoscritto presso il Ministero del lavoro un verbale di accordo finalizzato a proseguire l'utilizzo della CIGS per cessazione di attività, con decorrenza dal 1° gennaio 2025 al 30 settembre 2025.
Con decreto del 27 febbraio 2025, pertanto, il Ministero ha riconosciuto il trattamento di integrazione al reddito in favore di 40 lavoratori dipendenti della sede di Misterbianco (CT) e di un lavoratore dipendente della sede sita in Sesto San Giovanni (MI).
La Regione Siciliana ha riferito che, in occasione dell'accordo sottoscritto tra le Parti, vi è la massima disponibilità a proseguire le misure di politica attiva di competenza. La Regione ha, altresì, comunicato di aver stilato un programma, che prevede percorsi di aggiornamento professionale e riqualificazione professionale da erogare in favore dei suddetti soggetti. L'obiettivo di tale programma è di accompagnare i lavoratori in un percorso di riqualificazione delle competenze individuali tecno-specifiche, attraverso l'inserimento nel percorso «Ricollocazione Collettiva» previsto dal Programma GOL.
La Regione Lombardia ha riferito di aver partecipato agli incontri presso il Ministero del lavoro e ha confermato la piena disponibilità a promuovere, anche per il tramite delle istituzioni territoriali competenti, le misure di politica attiva atte a supportare concretamente il lavoratore coinvolto da questa situazione di crisi.
In conclusione, assicuro che il Ministero del lavoro, per quanto di propria competenza, continuerà a prestare la massima attenzione alla questione, monitorando i futuri sviluppi delle azioni già intraprese e sostenendo ogni iniziativa finalizzata alla tutela e alla ricollocazione dei lavoratori coinvolti.
ALLEGATO 2
5-03736 Sarracino: Iniziative volte a scongiurare i licenziamenti dei lavoratori della RTI Nethex Care/GPI che svolgono servizio di contact center presso la sede di Napoli della Fondazione Enasarco.
TESTO DELLA RISPOSTA
Ringrazio gli Onorevoli interroganti per aver portato all'attenzione la situazione che interessa i lavoratori della Fondazione Enasarco, relativamente alle quali acquisite le informazioni della Prefettura di Napoli, rappresento quanto segue.
La Prefettura riferisce che in data 14 marzo 2025 si è svolta una riunione alla quale hanno preso parte i rappresentanti della Fondazione Enasarco e quelli aziende Nethex Care e GPI s.p.a. aziende appaltatrici, al fine di individuare possibili soluzioni volte a tutelare i livelli occupazionali.
I rappresentanti delle aziende Nethex Care e GPI s.p.a. hanno dichiarato la propria disponibilità a valutare la ricollocazione dei lavoratori attualmente impiegati nell'appalto commissionato da Enasarco in altre posizioni aziendali, evidenziando, tuttavia, la necessità di poter disporre di congrue tempistiche per definire un apposito piano di intervento.
La Fondazione Enasarco ha espresso la propria disponibilità a valutare l'adozione di soluzioni, che consentano alle aziende di poter completare le proprie verifiche e implementare un programma di ricollocazione, ferma restando la propria intenzione di non indire nuove gare e di non internalizzare i lavoratori.
Nel successivo incontro svoltosi in data 21 marzo è stata confermata, da parte dei rappresentanti delle aziende interessate, la disponibilità a valutare la preliminare definizione di un accordo sindacale con il proprio personale.
Infine, è stata rappresentata l'intenzione di condurre ulteriori verifiche onde stabilire se sussistano le condizioni per ridurre i tempi di attuazione del piano di ricollocazione e per individuare altre soluzioni operative, eventualmente prendendo in considerazione anche l'attivazione di strumenti di integrazione salariale, e confermando la disponibilità a mantenere attivo il dialogo, ai fini di un riavvicinamento delle reciproche posizioni.
Concludo, ribadendo che il Ministero del lavoro in merito alla situazione occupazionale dei lavoratori interessati, garantirà il massimo sforzo e la massima attenzione, al fine di garantire le dovute tutele in favore dei lavoratori interessati, aspetto che diviene ancor più rilevante in un'area così strategica del Paese.
ALLEGATO 3
5-03737 Soumahoro: Iniziative volte a permettere ai lavoratori poligrafici ex Seat Pagine Gialle collocati in CIGS in data antecedente al 1° gennaio 2020 di accedere al prepensionamento.
TESTO DELLA RISPOSTA
Il quesito posto dall'On. interrogante si focalizza sulla situazione degli ex dipendenti di Italia on line (già Seat Pagine gialle Spa) fuoriusciti dall'azienda in seguito ad un licenziamento collettivo del 2019 e che attualmente non percepiscono forme di sostegno al reddito.
Come noto, nel corso degli anni, sono stati diversi gli interventi normativi che hanno interessato i lavoratori dipendenti poligrafici di aziende editoriali, tra i quali rientrano i dipendenti di Italia On Line, per i quali è possibile accedere al prepensionamento a fronte di 37 anni di contribuzione, salvo talune deroghe nelle quali, tuttavia, non rientra il personale innanzi menzionato.
Nel corso del 2024 sono stati sottoscritti presso la competente Direzione generale del Ministero due verbali di accordo tra la società e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali per il ricorso alla CIGS per 29 unità lavorative grafiche e poligrafiche, a far data dal 12 febbraio 2024 al 12 maggio 2024 e per l'estensione del trattamento di integrazione salariale a ulteriori 22 unità lavorative.
In occasione della sottoscrizione del secondo verbale di accordo, la Società ha dichiarato che le unità lavorative interessate al prepensionamento risultavano 26, di cui: 22 unità in possesso dei requisiti richiesti entro il 31 dicembre 2023 e 4 unità in grado di accedere al prepensionamento, in conformità a quanto previsto dalla legge n. 213 del 2023, a seguito delle indicazioni operative fornite dall'INPS.
In conclusione, segnalo l'attenzione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, disponibile a adottare ogni più opportuna iniziativa, senza tuttavia dimenticare che un eventuale intervento normativo oneroso dovrà essere attentamente valutato alla luce dei vincoli di finanza pubblica.
ALLEGATO 4
5-03735 Aiello: Iniziative volte a garantire la corretta applicazione del bonus giovani previsto dall'articolo 22 del decreto-legge n. 60 del 2024.
TESTO DELLA RISPOSTA
Il quesito posto mi permette di chiarire alcuni aspetti legati all'applicabilità della norma di cui all'articolo 22 del decreto-legge n. 60 del 2024 (cosiddetto Decreto Coesione), con la quale il Governo ha introdotto il cosiddetto «Bonus Giovani» che riconosce ai datori di lavoro che dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025 assumono giovani con meno di 35 anni contratti di lavoro a tempo indeterminato, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei contributi previdenziali, nel limite massimo di 500 euro, per un periodo massimo di ventiquattro mesi.
Occorre, infatti, fare chiarezza tra le misure previste nel cosiddetto Decreto Coesione rispetto all'asserita necessità, sottolineata da parte degli Onorevoli Interroganti, dell'autorizzazione da parte della Commissione europea, ai fini dell'efficacia delle agevolazioni introdotte dal Governo e della conseguente inapplicabilità del beneficio alle assunzioni antecedenti all'autorizzazione da parte della Commissione.
L'incentivo previsto dal comma 1 dell'articolo 22 del cosiddetto Decreto Coesione prevede che l'esonero sia riconosciuto ai datori di lavoro privati che – a prescindere dall'ubicazione delle sedi o unità produttive alle quali sarà destinato il lavoratore, che possono insistere indifferentemente su tutto il territorio nazionale – assumono a tempo indeterminato giovani che non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età e non sono stati mai occupati a tempo indeterminato.
L'esonero, dunque, non avendo carattere selettivo, non costituisce aiuto di Stato e, pertanto, la sua applicazione non necessità della preventiva autorizzazione della Commissione, dal momento che si colloca al di fuori del perimetro di applicazione della disciplina europea.
Voglio, pertanto, rassicurare gli Onorevoli Interroganti che, in riferimento ai benefici menzionati nell'interrogazione, la misura spetta in relazione alle assunzioni fatte con decorrenza dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025, in quanto non subordinata alla già menzionata disciplina europea.
Considerata l'importanza del tema e del forte impatto dell'agevolazione introdotta, preciso che si stanno adottando le opportune valutazioni per l'adeguamento del decreto attuativo dell'articolo 22 del Decreto Coesione a quelle che sono le finalità dell'intervento legislativo in conformità alle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato.
Concludo, ribadendo che l'attenzione del Ministero del lavoro è massima ed è sempre rivolta ad incrementare l'occupazione giovanile stabile.
ALLEGATO 5
5-03782 Rizzetto: Iniziative volte a ripristinare l'erogazione del contributo statale in favore della Federazione Nazionale Maestri del lavoro.
TESTO DELLA RISPOSTA
Ringrazio l'Onorevole interrogante per aver riportato all'attenzione il tema del sostegno finanziario nei riguardi della Federazione nazionale maestri del lavoro d'Italia, ente il cui ruolo riveste particolare importanza poiché raccoglie al suo interno coloro che sono stati insigniti con la «Stella al merito del Lavoro» e con il titolo di «Maestro del Lavoro».
Con riferimento al quesito proposto concernente la sospensione del sostegno finanziario nei confronti della citata Federazione, il cui utilizzo è finalizzato alle spese inerenti alle attività statutarie dell'associazione, rappresento quanto segue.
L'Ente in passato è stato destinatario di rilevanti finanziamenti, tra i quali un contributo annuo di 500 milioni in virtù della legge n. 143 del 1992, per far fronte alle spese inerenti alle attività statutarie, per gli anni 1992, 1993, 1994.
Successivamente per gli anni 2003, 2004, 2005, ha beneficiato di un contributo di euro 260.000 euro annui ristabilito dal Ministero del lavoro e concesso con la legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria 2003), che, nel febbraio 2004, la Tesoreria dello Stato ha erogato alla Federazione solo per la prima tranche del contributo, fino a quando, a seguito del processo di decentramento delle competenze Stato-regioni, la sentenza della Corte costituzionale n. 423 del 2004 ne ha determinato la sospensione.
In considerazione della rilevanza degli scopi perseguiti dalla Federazione, sarà compito del Ministero del lavoro monitorare la questione e valutare la possibilità di un futuro finanziamento che in ogni caso necessiterà dell'imprescindibile copertura finanziaria.
ALLEGATO 6
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2024. C. 2280 Governo, approvato dal Senato.
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
ART. 11.
Sopprimerlo.
Conseguentemente, all'Allegato A, di cui all'articolo 1, comma 1, dopo il numero 20) aggiungere il seguente: 20-bis) direttiva (UE) 2024/2831 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali.
11.1. Scotto, Sarracino, Fossi, Gribaudo, Laus.
Al comma 1, lettera d), apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: definire le procedure aggiungere le seguenti: di autorizzazione da parte dei lavoratori al trattamento dei dati personali nonché quelle;
b) aggiungere in fine le seguenti parole: , nel pieno rispetto di quanto previsto agli articoli 7 e 8 della direttiva (UE) 2024/2831.
11.2. Scotto, Sarracino, Fossi, Gribaudo, Laus.
Al comma 1, sopprimere la lettera e).
11.3. Scotto, Sarracino, Fossi, Gribaudo, Laus.
Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente: e) prevedere una tutela previdenziale coerente alla situazione occupazionale prevista dalla normativa vigente.
11.4. Scotto, Sarracino, Fossi, Gribaudo, Laus.
Al comma 1, lettera f), aggiungere in fine le seguenti parole: , che deve in ogni caso rispettare quanto stabilito dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
11.5. Scotto, Sarracino, Fossi, Gribaudo, Laus.
Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente: g) garantire che vi sia un adeguato controllo e monitoraggio sulle decisioni individuali prese o sostenute dai sistemi automatizzati sulle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali, nonché che le medesime decisioni possano essere contestate e riesaminate, nel rispetto di quanto previsto agli articoli 10 e 11 della direttiva (UE) 2024/2831.
11.6. Scotto, Sarracino, Fossi, Gribaudo, Laus.
Al comma 1, lettera g), aggiungere in fine le seguenti parole: , ai sensi degli articoli 10 e 11 della direttiva (UE) 2024/2831.
11.7. Scotto, Sarracino, Fossi, Gribaudo, Laus.
Al comma 1, lettera h), dopo le parole: misure di prevenzione inserire le seguenti: delle malattie professionali, dello stress da lavoro correlato,.
11.8. Scotto, Sarracino, Fossi, Gribaudo, Laus.
ALLEGATO 7
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2024 C. 2280 Governo, approvato dal Senato.
RELAZIONE APPROVATA
La XI Commissione,
esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 2280, recante Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2024, approvato dal Senato;
rilevato che il provvedimento, all'articolo 11, reca princìpi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2024/2831 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali;
ricordato che tale direttiva è intesa, mediante la definizione di diritti minimi, a migliorare le condizioni di lavoro e la protezione dei dati personali delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali, garantendo la corretta determinazione della loro situazione contrattuale, promuovendo la trasparenza, l'equità, la sicurezza e la responsabilità nella gestione algoritmica del lavoro mediante piattaforme digitali e migliorando la trasparenza del lavoro mediante le medesime piattaforme, anche in situazioni transfrontaliere, favorendo nel contempo le condizioni per la crescita sostenibile delle piattaforme in oggetto nell'Unione europea;
rilevato inoltre che il provvedimento, in relazione alle direttive elencate nel suo Allegato A, prevede, tra l'altro, il recepimento della direttiva (UE) 2023/2668 del 23 novembre 2023 che inserisce una serie di novelle nella direttiva 2009/148/CE, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi ad un'esposizione all'amianto durante il lavoro, in modo da garantire un migliore standard di salute e sicurezza e ridurre le differenze nella protezione dei lavoratori tra gli Stati membri dell'Unione europea;
rilevato altresì che il disegno di legge in titolo, sempre nell'ambito del richiamato Allegato A, prevede poi il recepimento della direttiva (UE) 2024/1499 del 7 maggio 2024, che reca norme riguardanti i c.d. organismi per la parità, in materia di parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza o dall'origine etnica, tra le persone in materia di occupazione e impiego indipendentemente dalla religione o dalle convinzioni personali, dalla disabilità, dall'età o dall'orientamento sessuale e tra le donne e gli uomini in materia di sicurezza sociale e con riferimento all'accesso a beni e servizi, nonché alla loro fornitura;
preso atto inoltre che si prevede il recepimento della direttiva (UE) 2024/1500 del 14 maggio 2024, che reca norme riguardanti i cosiddetti organismi per la parità, nel settore della parità di trattamento e delle pari opportunità tra uomini e donne in materia di occupazione e di impiego, nonché della direttiva (UE) 2024/1233 del 24 aprile 2024, che procede alla rifusione della direttiva 2011/98/UE, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro nonché a un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro,
DELIBERA DI RIFERIRE
IN SENSO FAVOREVOLE.
ALLEGATO 8
Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane C. 2126 Governo, approvato dal Senato.
PARERE APPROVATO
La XI Commissione,
esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge di iniziativa governativa C. 2126, approvato dal Senato, recante disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane, così come risultante dall'esame degli emendamenti in sede referente;
rilevato che il provvedimento in esame, che intende riconoscere e promuovere lo sviluppo e la crescita economica e sociale delle zone montane quale obiettivo di interesse nazionale, all'articolo 22, al fine di agevolare lo svolgimento del lavoro agile nei piccoli comuni montani ed il ripopolamento degli stessi, riconosce – entro determinati limiti di spesa – uno sgravio contributivo per gli anni dal 2026 al 2030 in favore dei datori di lavoro per ciascun lavoratore dipendente a tempo indeterminato che non abbia compiuto il quarantunesimo anno di età e che svolga stabilmente la prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile in un comune montano con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, a condizione che lo stesso lavoratore stabilisca, anche a seguito di trasferimento, in tale comune l'abitazione principale e il domicilio stabile,
esprime
PARERE FAVOREVOLE.
ALLEGATO 9
Misure in materia di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia, delle Forze armate nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. C. 2139 Governo, approvato dal Senato.
PARERE APPROVATO
La XI Commissione,
esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 2139, di iniziativa governativa, approvato dal Senato, recante misure in materia di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
rilevato che l'articolo 17, ai commi da 1 a 3, incrementa l'aliquota del contributo a favore della «Cassa ufficiali» e del «Fondo di previdenza per sottufficiali e militari di truppa» della Guardia di finanza, mentre al comma 4 dispone che il Fondo di assistenza per i finanzieri, il Fondo di assistenza per il personale della Polizia di Stato e il Fondo assistenza, previdenza e premi per il personale dell'Arma dei carabinieri possono utilizzare per le finalità assistenziali attribuite ai medesimi fondi le eventuali risorse residue derivanti dalle economie di gara conseguenti alla stipula delle polizze di copertura assicurativa,
esprime
PARERE FAVOREVOLE.
ALLEGATO 10
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 31 ottobre 2024. C. 2291 Governo, approvato dal Senato.
PARERE APPROVATO
La XI Commissione,
esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge d'iniziativa governativa C. 2291, approvato dal Senato, che prevede la ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 31 ottobre 2024;
rilevato che l'Accordo di cui si propone la ratifica – prevedendo anche la totalizzazione dei periodi assicurativi ai fini pensionistici e l'esportabilità di prestazioni non contributive e di tipo misto – è finalizzato a realizzare un più efficace coordinamento fra le legislazioni di settore dei due Paesi ed a migliorare la condizione dei lavoratori e dei membri delle loro famiglie che si spostano per motivi di lavoro fra i due Paesi,
esprime
PARERE FAVOREVOLE.
ALLEGATO 11
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Giappone in materia di vacanza-lavoro, fatto a Roma il 2 maggio 2022. C. 2292 Governo, approvato dal Senato.
PARERE APPROVATO
La XI Commissione,
esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge d'iniziativa governativa C. 2292, approvato dal Senato, che prevede la ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Giappone in materia di vacanza-lavoro, fatto a Roma il 2 maggio 2022;
rilevato che l'Accordo si colloca nel quadro del progressivo rafforzamento delle relazioni bilaterali tra Italia e Giappone e mira a facilitare l'accesso ad opportunità che consentano ai giovani di ambo le Parti di acquisire una migliore comprensione della cultura, della società e delle lingue dell'altra Parte attraverso un'esperienza di viaggio, di lavoro e di vita all'estero, garantendo la reciprocità e assicurando che i rispettivi cittadini possano beneficiarne in uguale misura,
esprime
PARERE FAVOREVOLE.
ALLEGATO 12
Disposizioni per l'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché di proroga della delega di cui all'articolo 9, comma 15, della legge 28 aprile 2022, n. 46. C. 2171 Governo, approvato dal Senato.
PARERE APPROVATO
La XI Commissione,
esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge di iniziativa governativa C. 2171, approvato dal Senato, recante disposizioni per l'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché di proroga della delega di cui all'articolo 9, comma 15, della legge 28 aprile 2022, n. 46;
rilevato che il provvedimento in esame all'articolo 1 fissa i contingenti di distacchi e permessi per il 2025 in misura analoga a quanto previsto per il 2024, attribuendo alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari (APCSM) riconosciute la misura di un distacco ogni duemila unità di personale e un'ora annua di permesso retribuito ogni unità di personale;
considerato che ai sensi del medesimo articolo resta ferma la possibilità di godere di ulteriori attribuzioni di permessi e distacchi, a seguito della conclusione della contrattazione di comparto, secondo quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 1480 del codice dell'ordinamento militare;
rilevato, inoltre, che tale disciplina ha comunque carattere provvisorio, potendo essere superata da quanto stabilito in sede di contrattazione;
considerato infine che l'articolo 2 dispone l'estensione del termine per l'esercizio, da parte del Governo, della delega per la disciplina delle limitazioni all'esercizio dell'attività sindacale da parte di determinate categorie di personale, prevista all'articolo 9, comma 15, della legge 28 aprile 2022, n. 46, elevandola a 36 mesi e prorogando così tale termine al 27 maggio 2025,
esprime
PARERE FAVOREVOLE.