ALLEGATO 1
DL 19/2025: Misure urgenti in favore delle famiglie e delle imprese di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale nonché per la trasparenza delle offerte al dettaglio e il rafforzamento delle sanzioni delle Autorità di vigilanza. C. 2281 Governo.
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
ART. 1.
All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01.
(Misure straordinarie in materia di contenimento del prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso)
1. Al fine di liberalizzare l'installazione di impianti fotovoltaici su coperture per autoconsumo, mantenere il costo della produzione di energia elettrica da impianti a gas a livelli tali da consentire sia l'ingresso di nuova capacità rinnovabile che gli investimenti nelle fonti energetiche rinnovabili, nonché di consentire il contenimento dei costi variabili sostenuti per la produzione termoelettrica a gas, tenendo conto degli oneri di varia natura applicati al consumo di gas per la produzione termoelettrica, a decorrere dal 1° luglio 2025 sono introdotti meccanismi volti a contenere il prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso e a evitare la generazione di eccessive rendite inframarginali per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanare entro il 31 maggio 2025, sono definite le modalità applicative dei meccanismi di cui al comma 1.
01.01. Benzoni.
All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01.
(Misure straordinarie in materia di concessioni)
1. A decorrere dall'anno 2025 il rinnovo delle concessioni idroelettriche e geotermiche è vincolato ad una clausola specifica che prevede la cessione di energia al GSE attraverso contratti a due vie che mantengano, anche per mezzo di profili contrattuali standardizzati, adeguati incentivi per i produttori alla gestione efficiente degli impianti, anche in relazione al profilo di produzione.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 maggio 2025, sono stabilite le modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1.
01.02. Benzoni.
(Inammissibile)
Al comma 1, sostituire le parole: 200 euro con le seguenti: 350 euro.
1.1. L'Abbate, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.
Al comma 1, sostituire le parole: 200 euro con le seguenti: 300 euro;.
Pag. 207 Conseguentemente, sostituire le parole: 25.000 euro con le seguenti: 15.000 euro.
1.2. Ghirra, Bonelli.
Al comma 1, sostituire le parole: 25.000 euro con le seguenti: 35.000 euro.
1.3. Del Barba.
Al comma 1, dopo le parole: 25.000 euro, aggiungere le seguenti: aggiuntivo al bonus elettricità e gas ordinario previsto dalla legislazione vigente,.
1.6. Ghirra, Bonelli.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di promuovere le modalità di accesso al contributo straordinario di cui al comma 1, a partire dal 1° aprile 2025 il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri promuove e pubblicizza lo strumento attraverso una specifica campagna di comunicazione ed informazione destinata ai beneficiari.
1.7. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Ferrara.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto altresì in favore dei clienti domestici iscritti all'AIRE.
1.8. Toni Ricciardi, Carè, Porta, Di Sanzo.
Al comma 2, sostituire l'alinea con il seguente: Per l'attuazione delle misure di cui al comma 2-bis dell'articolo 5, del decreto-legge 18 novembre 2022 n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, il comma 4, dell'articolo 5-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è sostituito dal seguente.
1.9. Ferrara, Pavanelli, Appendino, Cappelletti.
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. In considerazione del perdurare della condizione di rincaro energetico che colpisce, in particolar modo, i nuclei familiari numerosi, ovvero economicamente fragili, a decorrere dal terzo trimestre 2025, i bonus sociali per la fornitura dell'energia elettrica e del gas naturale, di cui all'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e all'articolo 3, commi 9 e 9-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e le agevolazioni relative al servizio idrico integrato, di cui all'articolo 60, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, sono riconosciuti automaticamente a:
a) i nuclei familiari con un solo componente e ISEE fino a 10.000 euro;
b) i nuclei familiari con due componenti e ISEE fino a 13.000 euro;
c) i nuclei familiari con un figlio a carico e ISEE fino a 16.000 euro;
d) i nuclei familiari con due figli a carico e ISEE fino a 19.000 euro;
e) i nuclei familiari con tre figli a carico e ISEE fino a 22.000 euro;
f) i nuclei familiari con quattro o più figli a carico e ISEE fino a 25.000 euro.
3-ter. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), con propri provvedimenti, apporta, entro il 30 giugno 2025, le opportune modifiche regolamentari derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3-bis.
1.10. Benzoni.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Con deliberazione dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) da adottarsi entro il 1° luglio 2025, i bonus sociali per la fornitura dell'energia elettrica e del gas naturale, di cui all'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e all'articolo 3, commi 9 e 9-bis, del decreto-legge 29 novembrePag. 208 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e le agevolazioni relative al servizio idrico integrato, di cui all'articolo 60, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, sono ricalcolati, a decorrere dal 1° gennaio 2026, sulla base dei seguenti scaglioni differenziati dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE):
a) 10.000 euro per nuclei familiari con un solo componente;
b) 13.000 euro per i nuclei familiari con due componenti;
c) 16.000 euro per nuclei familiari con un figlio:
d) 19.000 euro per nuclei familiari con due figli;
e) 22.000 euro per nuclei familiari con tre figli;
f) 25.000 euro per nuclei familiari dai quattro figli in su.
1.11. Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 107 le parole: «non inferiore alla nuova classe energetica B, prodotti nel territorio dell'Unione europea con contestuale smaltimento dell'elettrodomestico sostituito» sono sostituite dalle seguenti: «, individuati con il decreto di cui al comma 110 e prodotti in uno stabilimento collocato nel territorio dell'Unione europea con corrispondente smaltimento dell'elettrodomestico sostituito di classe energetica inferiore a quella di nuovo acquisto»;
b) al comma 108 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il contributo è riconosciuto all'utente finale sotto forma di sconto in fattura. Il venditore recupera lo sconto praticato all'utente, mediante credito d'imposta fruibile esclusivamente in compensazione.»;
c) al comma 109 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La gestione del contributo è operata mediante la piattaforma informatica di cui all'articolo 28-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, gestita da PagoPA s.p.a. Le attività istruttorie, di verifica e controllo sono svolte da Invitalia s.p.a. I predetti soggetti operano sulla base di una o più convezioni stipulate con il Ministero delle imprese e del made in Italy. Gli oneri complessivi per le predette attività gravano sul fondo di cui al comma 109 nel limite massimo del 4 per cento.».
1.12. Giovine.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 24, comma 1, della legge 16 dicembre 2024, n. 193 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «entro il 30 giugno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2025»;
b) dopo le parole: «nel proprio sito internet istituzionale» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «e informando in maniera puntuale tutti i soggetti interessati alle disposizioni del presente articolo».
*1.13. Vaccari, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi.
*1.14. Schullian, Manes, Steger, Gebhard.
*1.16. Gadda.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Con deliberazione dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) da adottarsi entro il 1° luglio 2025, i bonus sociali per la fornitura dell'energia elettrica e del gas naturale, di cui all'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e all'articolo 3, commi 9 e 9-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e le agevolazioni relative al servizio idrico integrato, di cui all'articolo 60, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, sono ricalcolati, a decorrere dal 1° gennaio Pag. 2092026, tenendo conto di scaglioni differenziati dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e della composizione del nucleo familiare.
1.17. Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Con deliberazione dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) da adottarsi entro il 1° luglio 2025, l'accesso al bonus sociale per i rifiuti di cui all'articolo 57-bis, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 1, è riconosciuto, a decorrere dal 1° gennaio 2026, ai nuclei familiari il cui ISEE non risulti superiore a 16.000 euro, elevato a 20.000 euro limitatamente ai nuclei familiari con almeno quattro figli a carico.
1.18. Barzotti, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Pavanelli.
(Inammissibile)
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. I crediti generati da progetti forestali realizzati nel territorio nazionale e impiegabili su base volontaria per compensare le emissioni in atmosfera, gestiti nell'ambito del registro dei crediti di carbonio istituito ai sensi dell'articolo 45 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 e in conformità alle disposizioni previste dal regolamento europeo (UE) 2024/3012, possono essere destinati ai comuni montani e loro forme associative per finanziare specifiche misure di investimento e sostegno per famiglie e microimprese vulnerabili ivi residenti e per il finanziamento di interventi di efficientamento energetico di edifici pubblici finalizzati a ridurre i costi dell'energia elettrica e del gas.
1.19. Simiani, Vaccari, Lai, Curti, Evi, Ferrari.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Fondo di Garanzia per la realizzazione di Comunità energetiche rinnovabili)
1. Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, di contribuire al perseguimento della resilienza energetica nazionale nonché al raggiungimento degli obiettivi UE in materia di sviluppo dell'energia da fonti rinnovabili, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un fondo denominato «Fondo di garanzia per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili» finalizzato a garantire una parziale assicurazione ai crediti concessi dalle banche e da altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia per la realizzazione delle Comunità energetiche rinnovabili di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, in attuazione della direttiva (UE) 2018/2021 e della direttiva (UE) 2019/944. Il Fondo ha una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2024, di 20 milioni di euro per l'anno 2025, di 25 milioni per il 2026 e di 30 milioni per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità, i termini, i limiti e le condizioni per la concessione della garanzia. Il Gestore dei servizi energetici (GSE) assicura, anche attraverso il proprio sito istituzionale, adeguata informazione in merito alle disposizioni di cui al comma 1. I soggetti ammessi alla garanzia sono le comunità di energia rinnovabile, i sistemi di autoconsumo collettivo individuati dalle norme di recepimento della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, ovvero i soggetti che partecipano a tali configurazioni qualora finanzino impianti da mettere al servizio delle stesse.
3. I soggetti proprietari di impianti a fonte rinnovabile, beneficiari dei crediti per gli incentivi ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, maturati a decorrere dal 1° gennaio 2021, possono cedere i crediti derivanti dall'ammissione alle tariffe incentivanti, trasferendo la titolarità dei crediti stessi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2024, di 20 milioni di euro per l'anno 2025, di 25 milioni per il 2026 e di 30 milioni per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.07. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Ferrara.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102)
1. All'articolo 15 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), dopo le parole: «Pubblica Amministrazione», sono inserite le seguenti: «anche attraverso configurazioni di Comunità energetica rinnovabile (CER) e Autoconsumo collettivo (AUC)»;
2) alla lettera e), dopo le parole: «dei servizi», sono inserite le seguenti: Pag. 211«anche attraverso configurazioni di Comunità energetica rinnovabile (CER) e Autoconsumo collettivo (AUC)»;
b) dopo il comma 4-bis, è aggiunto il seguente:
«4-ter. Al fine di garantire che la dotazione del Fondo possa essere efficacemente utilizzata e di rendere più attrattiva la misura, il Ministero delle imprese e del made in Italy, anche in collaborazione con Invitalia, assicura una più diffusa promozione e pubblicizzazione dello strumento attraverso una specifica campagna di comunicazione ed informazione destinata ai beneficiari, con particolare riferimento a quelli operanti nei territori dove lo strumento risulta essere poco utilizzato.».
2. Per le finalità di cui al comma 1, le risorse del «Fondo nazionale per l'efficienza energetica», di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, sono incrementate di ulteriori 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Ai relativi oneri, pari a 20 milioni di euro a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.08. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Ferrara.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Disposizioni per la promozione della costituzione di comunità energetiche rinnovabili)
1. All'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) la comunità è un soggetto di diritto autonomo i cui soci o membri possono essere persone fisiche, PMI, anche partecipate da enti territoriali, associazioni, aziende territoriali per l'edilizia residenziale (Ater), istituti pubblici di assistenza e beneficenza (Ipab), aziende pubbliche per i servizi alle persone (Asp), consorzi di bonifica, enti e organismi di ricerca e formazione, enti religiosi, enti del terzo settore e associazioni di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;»;
b) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) la partecipazione alle comunità energetiche rinnovabili è aperta e volontaria, fermo restando che l'esercizio dei poteri di controllo fa capo ai soggetti di cui alla lettera b) che sono situati nel territorio in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione di cui al comma 2, lettera a)».
1.010. Battistoni, Squeri, Casasco.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Entrata in esercizio di impianti nella disponibilità delle comunità energetiche)
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, comma 2, lettera c), del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 7 dicembre 2023, n. 414 in materia di configurazioni per l'autoconsumo diffuso ed ai fini del riconoscimento degli incentivi ivi previsti, per gli impianti entrati in esercizio nei 150 giorni dall'entrata in vigore del decreto citato, anche se prima della regolare costituzione della comunità energetica, può essere prodotta idonea documentazione da cui si ricavi che l'impianto è stato realizzato ai fini del suo inserimento in una configurazione CER.
1.011. Gadda, Tassinari.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Misure per favorire le comunità energetiche rinnovabili e l'autoconsumo)
1. Ai fini di rafforzare l'autonomia energetica nazionale e contestualmente ridurre Pag. 212la povertà energetica, contribuendo al raggiungimento di almeno il 42,5 per cento di quota di rinnovabili nel consumo finale di energia entro il 2030, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito il Fondo di garanzia per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili, con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2025, 15 milioni di euro per l'anno 2026, e 20 milioni per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030.
2. Il fondo è finalizzato a garantire una parziale assicurazione ai crediti concessi dalle banche e da altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia per la realizzazione delle Comunità energetiche rinnovabili, previste dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, in attuazione della Direttiva (UE) 2018/2021 e della Direttiva (UE) 2019/944.
3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanarsi di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti criteri e modalità per la concessione della suddetta garanzia. Il Gestore dei servizi energetici (GSE) assicura, anche attraverso il proprio sito istituzionale, adeguata informazione in merito alle disposizioni per l'accesso al Fondo. I soggetti ammessi alla garanzia sono le comunità di energia rinnovabile, i sistemi di autoconsumo collettivo individuati dalle norme di recepimento della Direttiva UE 2018/2001, ovvero i soggetti che partecipano a tali configurazioni qualora finanzino impianti da mettere al servizio delle stesse.
4. Agli oneri di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi derivanti dalle aste CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, maturati nell'anno 2024 di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, già versati all'entrata del bilancio dello Stato e che restano acquisiti definitivamente all'erario.
5. All'articolo 33 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:
«2-ter. L'energia prodotta e immessa in rete da impianti alimentati da fonti rinnovabili inseriti all'interno di configurazioni di autoconsumo collettivo e diffuso, nei limiti della sola quota di energia condivisa all'interno del perimetro della medesima cabina primaria di consegna, secondo le modalità indicate dal decreto legislativo n. 199 del 2021 e successive disposizioni di attuazione, non concorre alla determinazione del reddito delle persone fisiche o giuridiche in quanto istantaneamente autoconsumata.».
1.012. Ghirra, Bonelli.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Disposizioni in materia di Comunità energetiche rinnovabili e rete elettrica nazionale di distribuzione)
1. Al fine di conseguire fattivamente i target del Piano nazionale di ripresa e resilienza previsti dalla Missione 2 (M2-Rivoluzione verde e Transizione ecologica), Componente 2, Investimento 1.2 (Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo), e garantire priorità di allaccio alla rete di distribuzione per le configurazioni che presentano istanza di accesso all'incentivo, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica viene istituita una Cabina di regia della quale fanno parte l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, il Gestore dei servizi energetici, TERNA, i distributori di rete elettrica nazionale, le regioni e gli Enti locali. La Cabina di regia ha il compito di verificare lo stato delle reti di distribuzione e trasmissione, stabilire le priorità di intervento anche a valere sulle risorse previste nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, sia di tipo infrastrutturale che regolatorio, al fine di tutelare Pag. 213l'autoproduzione diffusa su tutto il territorio nazionale.
2. All'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, alla lettera c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In deroga alle previsioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), del presente decreto, gli enti locali possono accedere agli strumenti di incentivazione di cui all'articolo 8 e alle compensazioni di cui all'articolo 32, comma 3, lettera a) del presente decreto anche per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, purché i suddetti impianti e utenze di consumo siano situati all'interno dei territori degli enti locali stessi.».
3. All'articolo 119, comma 16-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «fino a 200 kW» sono sostituite con le seguenti: «fino ad 1 MW»;
b) dopo le parole: «di cui all'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8» sono aggiunte le seguenti: «e di cui agli articoli 30 e 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199».
*1.05. Gnassi, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Pandolfo, Simiani.
*1.014. Ghirra, Bonelli.
*1.016. Manes, Steger, Gebhard, Schullian.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Convenzioni con i fornitori di energia e le comunità energetiche rinnovabili esistenti o in progetto)
1. Al fine di migliorare l'efficienza energetica e di favorire la sostenibilità ambientale, i centri di elaborazione dati stipulano convenzioni con i fornitori di energia per favorire:
a) la creazione e lo sviluppo di reti di teleriscaldamento, sfruttando il calore in eccesso prodotto dai medesimi centri di elaborazione dati;
b) l'integrazione dei centri di elaborazione dati con sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili e con le comunità energetiche rinnovabili esistenti o in progetto.
2. Le convenzioni stipulate ai sensi del comma 1 sono altresì finalizzate alla realizzazione di infrastrutture che apportino benefìci diretti alle comunità locali in termini di costi dell'energia elettrica, garantendo una distribuzione sostenibile ed efficiente delle risorse energetiche.
1.017. Iaria, Fede, Traversi, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Contributo agli enti locali per caro energia)
1. Per garantire la continuità dei servizi erogati è riconosciuto agli enti locali un contributo straordinario. A tal fine, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un Fondo con una dotazione massima di 340 milioni di euro per l'anno 2025, da destinare per 300 milioni di euro in favore dei comuni e per 40 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province.
2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 31 maggio 2025, in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas, rilevata tenendo anche conto dei dati risultanti dal SIOPE – Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 340 milioni di euro per l'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo Pag. 21410, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.028. Gnassi, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Pandolfo, Simiani.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Contributo agli enti locali per caro energia)
1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un Fondo con una dotazione massima di 340 milioni di euro per l'anno 2025, da destinare per 300 milioni di euro in favore dei comuni e per 40 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province per garantire la continuità dei servizi energetici erogati.
2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 31 maggio 2025, in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas, rilevata tenendo anche conto dei dati risultanti dal SIOPE – Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 340 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.030. Lancellotta.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Contributo agli enti locali per caro energia)
1. Per garantire la continuità dei servizi erogati è riconosciuto agli enti locali un contributo straordinario. A tal fine, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un Fondo con una dotazione massima di 340 milioni di euro per l'anno 2025, da destinare per 300 milioni di euro in favore dei comuni e per 40 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province.
2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 31 maggio 2025, in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas, rilevata tenendo anche conto dei dati risultanti dal SIOPE – Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici.
*1.031. Manes, Steger, Gebhard, Schullian.
*1.032. Benzoni.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Misure di riduzione del costo dell'energia elettrica per le pubbliche amministrazioni)
1. Al fine di consentire il monitoraggio delle prestazioni energetiche, economiche e funzionali degli impianti di energia elettrica e fornire una valutazione costante e dinamica dello stato di fatto dei medesimi impianti, le pubbliche amministrazioni, su base volontaria, aderiscono alla Piattaforma PUBLIC ENERGY LIVING LAB (PELL) dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA).
2. Per le finalità di cui al comma 1 e allo scopo di garantire l'efficientamento energetico degli impianti a rete dell'illuminazione pubblica, i comuni hanno l'obbligo di adottare, entro il 31 dicembre 2029, il Piano comunale per l'illuminazione pubblica, attraverso l'adesione alla Piattaforma PELL ENEA del medesimo comma 1 e il conferimentoPag. 215 dei dati statici e dinamici secondo le modalità previste dalle Specifiche di contenuto tecnico PELL IP di Agid/ENEA.
3. Sulla base dei dati sviluppati dall'ENEA, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica effettua il controllo sui risparmi energetici ed economici, annualmente ottenuti dai comuni in attuazione del comma 2, e il monitoraggio dell'efficacia dei finanziamenti statali, regionali e dell'Unione europea, attribuiti ai medesimi comuni per la realizzazione di progetti relativi ad investimenti nel campo dell'efficientamento energetico, secondo gli obiettivi e le priorità dei piani comunali per l'illuminazione pubblica.
1.033. Bof, Andreuzza.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Contributo agli enti locali per caro energia)
1. Per garantire la continuità dei servizi erogati è riconosciuto agli enti locali un contributo straordinario per le spese relative alle utenze di energia elettrica e gas. A tal fine, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione massima di 340 milioni di euro per l'anno 2025, da destinare per 300 milioni di euro in favore dei comuni e per 40 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province.
2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 31 maggio 2025, in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas, rilevata tenendo anche conto dei dati risultanti dal SIOPE – Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici.
3. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi derivanti dalle aste delle quote di emissione di CO2 dell'anno 2024, di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.
1.034. Ghirra, Bonelli.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Contributo agli enti locali per caro energia)
1. Per garantire la continuità dei servizi erogati è riconosciuto agli enti locali un contributo straordinario. A tal fine, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un Fondo con una dotazione massima di 340 milioni di euro per l'anno 2025, da destinare per 300 milioni di euro in favore dei comuni e per 40 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province.
2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 31 maggio 2025, in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas, rilevata tenendo anche conto dei dati risultanti dal SIOPE – Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici.
*1.035. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.
*1.036. Cavo.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Contributo straordinario contro il caro bollette)
1. Al fine di contenere per le imprese e i consumatori gli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico, è istituito, per l'anno 2025, un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario,Pag. 216 determinato ai sensi del presente articolo, a carico dei soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l'attività di produzione di energia elettrica, dei soggetti che esercitano l'attività di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale, dei soggetti rivenditori di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale e dei soggetti che esercitano l'attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi. Il contributo è dovuto, altresì, dai soggetti che, per la successiva rivendita, importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano, prodotti petroliferi o che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell'Unione europea. Il contributo è dovuto se almeno il 75 per cento del volume d'affari dell'anno 2024 deriva dalle attività indicate nei periodi precedenti. Il contributo non è dovuto dai soggetti che svolgono l'attività di organizzazione e gestione di piattaforme per lo scambio dell'energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti.
2. La base imponibile del contributo solidaristico straordinario è costituita dall'incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive, calcolato su base trimestrale a decorrere dal 1° ottobre 2024, rispetto al saldo dei corrispondenti trimestri delle annualità precedenti. In caso di saldo negativo, ai fini del calcolo della base imponibile per tale periodo è assunto un valore di riferimento pari a zero. Il contributo si applica nella misura del 25 per cento nei casi in cui il suddetto incremento sia superiore a euro 5.000.000. Il contributo non è dovuto se l'incremento è inferiore al 10 per cento.
3. Ai fini del calcolo del saldo di cui al comma 2, si assume il totale delle operazioni attive, al netto dell'IVA e delle accise versate allo Stato e indicate nelle fatture attive, e il totale delle operazioni passive, al netto dell'IVA, indicato nelle Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA, presentate, ai sensi dell'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per i periodi indicati al comma 2.
4. Non concorrono alla determinazione dei totali delle operazioni attive e passive, di cui al comma 3, le operazioni di cessione e di acquisto di azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e quote sociali che intercorrono tra i soggetti di cui al comma 1.
5. Non concorrono alla determinazione dei totali delle operazioni attive, di cui al comma 3, le operazioni attive non soggette a IVA per carenza del presupposto territoriale, ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, se e nella misura in cui gli acquisti ad esse afferenti siano territorialmente non rilevanti ai fini dell'IVA.
6. Non concorrono in ogni caso alla determinazione della base imponibile le operazioni derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili.
7. I soggetti tenuti al pagamento del contributo ai sensi del comma 1, che partecipano a un Gruppo IVA costituito ai sensi dell'articolo 70-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per determinare i saldi di cui al comma 2 del presente articolo, assumono i dati delle fatture emesse e ricevute dal Gruppo IVA che riportano il codice fiscale dei suddetti soggetti, secondo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 aprile 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 90 del 18 aprile 2018 e, per le operazioni effettuate tra i soggetti partecipanti al Gruppo IVA, i dati risultanti dalle scritture contabili tenute ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
8. Il contributo è liquidato e versato, a titolo di acconto, entro il termine di presentazione delle comunicazioni periodiche di cui al comma 3, con riferimento al trimestre di riferimento, fatto salvo il conguaglio a saldo entro il termine di presentazione della comunicazione relativa al quarto trimestre o, in alternativa, con la dichiarazione annuale IVA, con le modalità Pag. 217di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentita l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, sono definiti gli adempimenti, anche dichiarativi, e le modalità di versamento del contributo. Con il medesimo provvedimento possono essere individuati dati aggiuntivi da indicare nelle fatture di cessione e di acquisto dei prodotti di cui al comma 1 e sono definite le modalità per lo scambio delle informazioni, anche in forma massiva, con la Guardia di finanza.
9. Le entrate derivanti dal contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario determinato ai sensi del presente articolo sono attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano per la parte ad esse spettante in base ai rispettivi statuti di autonomia.
10. Ai fini della riscossione del contributo, dell'accertamento e delle relative sanzioni, nonché per il relativo contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto in quanto compatibili.
11. Il contributo non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
12. Al fine di evitare, a tutela del consumatore, indebite ripercussioni sui prezzi al consumo dei prodotti energetici e dell'energia elettrica, per il periodo dal 1° ottobre 2024 al 31 dicembre 2025, i soggetti tenuti al pagamento del contributo di cui al comma 1 comunicano entro la fine di ciascun mese solare all'Autorità garante della concorrenza e del mercato il prezzo medio di acquisto, di produzione e di vendita dell'energia elettrica, del gas naturale e del gas metano nonché dei prodotti petroliferi, relativo al mese precedente. L'Autorità riscontra la sussistenza dei presupposti per l'adozione dei provvedimenti di sua competenza sulla base dei dati ricevuti e di apposite verifiche, nell'ambito di un piano straordinario di controlli sulla veridicità delle comunicazioni di cui al presente comma. Le modalità per la trasmissione dei dati sono stabilite dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Per i periodi antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge la comunicazione è effettuata, cumulativamente, entro trenta giorni dall'entrata in vigore.
13. Ai fini dei riscontri e delle verifiche di cui al comma 12, l'Autorità si avvale, secondo modalità da definirsi mediante apposite intese, della collaborazione della Guardia di finanza, che utilizza anche i dati di cui al comma 8 e agisce con i poteri a essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi.
14. Fatto salvo quanto previsto dal comma 9, le maggiori entrate derivanti dal presente articolo affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinate, anche mediante riassegnazione, sulla base del monitoraggio periodico dei relativi versamenti, in un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per essere assegnate al finanziamento di interventi volti alla riduzione dei prezzi e delle tariffe del settore energetico a carico di famiglie e imprese.
1.01. Pavanelli, Cappelletti, Appendino, Ferrara, Francesco Silvestri.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Misure per il contenimento degli oneri relativi alle forniture di energia elettrica e gas naturale)
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024 n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 876, primo periodo, dopo le parole: «fondo di cui al comma 875» sono inserite le seguenti: «, ad eccezione della quota di cui al comma 876-bis,»;
b) dopo il comma 876 sono inseriti i seguenti:
«876-bis. Al fine di perseguire gli obiettivi di neutralità climatica stabiliti dal green deal europeo, una quota del Fondo di cui al comma 1, pari a 5.000 milioni di euro, di Pag. 218cui 500 per ciascuno degli anni dal 2027 al 2036, è destinata all'erogazione di contributi per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico degli immobili residenziali, ivi compresi quelli relativi a parti comuni degli edifici condominiali.
876-ter. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri, le modalità, gli interventi ammessi e il contributo massimo erogabile in favore di ciascun beneficiario, prevedendo in ogni caso, che tali strumenti siano commisurati a criteri di efficacia e di equità, tenendo conto dell'utilità per la collettività dell'intervento in relazione all'efficientamento energetico degli immobili con più basse prestazioni, all'abbattimento delle barriere architettoniche e delle caratteristiche del beneficiario, a partire dagli edifici adibiti ad edilizia residenziale pubblica, dai redditi più bassi e dal terzo settore.».
1.037. Simiani, Braga, Peluffo, Curti, Evi, Ferrari.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Incentivi per la riconversione dei container dal gasolio a batterie elettriche)
1. Al fine di promuovere la transizione verso un modello di trasporto merci sostenibile e ridurre le emissioni inquinanti, è riconosciuto per l'anno 2025, nel limite complessivo delle risorse di cui al comma 4, un contributo pari al 70 per cento della spesa sostenuta per la riconversione dei container attualmente alimentati a gasolio mediante l'adozione di sistemi di propulsione a batteria elettrica, e comunque di importo complessivo non superiore a 100.000 euro per ciascun intervento.
2. Possono accedere agli incentivi di cui al comma 1 i soggetti pubblici e privati che effettuano la riconversione dei motori da gasolio a batterie elettriche.
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di erogazione delle risorse, i criteri di ammissibilità e le procedure di rendicontazione delle spese sostenute dai beneficiari.
4. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante riduzione delle risorse del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per un pari importo.
*1.02. Mazzetti, Squeri.
*1.03. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.
*1.04. Toccalini.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Disposizioni in materia di efficientamento energetico)
1. Per l'anno 2025, per gli interventi relativi alla installazione di soli impianti fotovoltaici realizzati da persone fisiche, la detrazione prevista dall'articolo 119 comma 8-bis del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, è elevata al 90 per cento nel limite di spesa di 100 milioni di euro.
1.038. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Ferrara.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Disposizioni urgenti per gli investimenti nelle fonti energetiche rinnovabili)
1. All'articolo 20, comma 1-bis, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, è Pag. 219aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il primo periodo non si applica, altresì, in caso di progetti finalizzati a soddisfare i consumi di energia delle imprese industriali site sul territorio nazionale, realizzati, anche a distanza, dalle imprese medesime o da soggetti terzi con cui le stesse sottoscrivono contratti di approvvigionamento a termine per l'energia rinnovabile. Le aree di cui alla lettera b) del comma 8 di proprietà di soggetti pubblici sono offerte in concessione per le finalità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11.».
*1.018. Marattin.
*1.019. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Pandolfo, Simiani.
*1.020. Zucconi.
*1.021. Andreuzza, Di Mattina, Gusmeroli, Toccalini.
*1.023. Cavo.
*1.024. Squeri, Casasco.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di incremento dell'efficienza energetica di piccole dimensioni)
1. All'articolo 48-ter, comma 1, primo periodo, del decreto-legge, 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo le parole: «Servizio sanitario nazionale» sono inserite le seguenti: «, nonché di edilizia residenziale pubblica qualunque categoria catastale sia prevista,».
**1.039. Gnassi, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Pandolfo, Simiani.
**1.041. Squeri, Casasco.
**1.042. Manes, Steger, Gebhard, Schullian.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Piano di rateizzazione delle bollette energetiche in favore dei clienti finali domestici)
1. All'articolo 1, comma 509, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «tra il 1° gennaio 2025 e il 30 giugno 2025».
1.040. Ghirra, Bonelli.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Fondo per la riduzione delle bollette ai soggetti AIRE)
1. Al fine di contenere il maggior onere sostenuto, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo per la riduzione del costo dell'energia a carico dei soggetti iscritti all'AIRE con una dotazione, per l'anno 2025, di 5 milioni di euro, da ripartire tra gli aventi diritto che ne fanno richiesta con le modalità definite ai sensi del comma 2, per la concessione, tramite deliberazione dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), di un contributo straordinario, commisurato alle fatture per le forniture di energia elettrica e del gas emesse negli ultimi sei bimestri, in favore dei clienti domestici iscritti all'AIRE (Anagrafe degli italiani residenti all'estero).
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'ARERA, definisce le modalità di presentazione della domanda, esclusivamente in via telematica, e i criteri di riparto delle risorse di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.027. Toni Ricciardi, Carè, Porta, Di Sanzo.
ART. 2.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 2.
(Disposizioni in materia di fornitura di energia elettrica a favore dei clienti vulnerabili e di bonus sociale elettrico)
1. Al fine di promuovere lo sviluppo delle fonti rinnovabili, di favorire la stabilità e l'efficienza dei prezzi dell'energia elettrica nonché di contrastare il fenomeno della povertà energetica, Acquirente unico S.p.A. di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, svolge il servizio di approvvigionamento centralizzato di energia elettrica al dettaglio per i clienti vulnerabili di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210.
2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita l'Autorità per energia, reti e ambiente, emana linee guida affinché Acquirente unico S.p.A., in qualità di gruppo di acquisto pubblico, svolga, secondo procedure di mercato, l'attività di approvvigionamento di energia elettrica per i soggetti di cui al comma 1, tramite negoziazione di contratti di lungo termine (PPA) da impianti alimentati da fonti rinnovabili, stabilendo le modalità di gestione del servizio di vendita e le misure e le condizioni di contratto. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con propri provvedimenti da adottare entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce le modalità applicative per assicurare l'attivazione nonché i livelli di qualità del servizio di approvvigionamento di energia elettrica nonché le regole per l'introduzione di un meccanismo compensativo atto a garantire prezzi convenienti anche nei casi di un'eventuale diminuzione del prezzo del PUN rispetto ai prezzi definiti con i contratti di lungo termine (PPA) di cui al primo periodo.
3. A decorrere dal 1° giugno 2025, l'equivalente dell'importo riconosciuto automaticamente come compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica a favore dei clienti domestici economicamente svantaggiati e in gravi condizioni di salute di cui all'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e all'articolo 3, commi 9 e 9-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è erogato sotto forma di quota di energia rinnovabile, al fine di stabilizzare gli oneri delle bollette elettriche per i clienti domestici non vulnerabili che finanziano la componente ARIM.
4. Ai fini di cui al comma 3, il Gestore dei servizi energetici (GSE), entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce le procedure per le modalità di selezione, su base provinciale, di impianti di nuova costruzione definiti ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2016, entrati in esercizio successivamente al 1° gennaio 2017 e che non beneficiano di ulteriori incentivi sull'energia prodotta, per l'approvvigionamento con energia elettrica rinnovabile dei soggetti di cui al comma 3, specificando le misure e le condizioni di contratto con i medesimi.
5. Agli impianti aggiudicatari ai sensi della procedura di cui al comma 4, in grado di soddisfare almeno l'equivalente in kWh del bonus concesso, la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), su indicazione del gestore del Sistema informativo integrato-SII, eroga annualmente, per un periodo non superiore a quindici anni, il credito spettante ai clienti di cui al comma 3 e contestualmente cede energia elettrica rinnovabile ai clienti di cui al comma 3 per almeno quindici anni, in detrazione del consumo. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente definisce, con propri provvedimenti da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le modalità applicative per l'erogazione del bonus elettrico sotto forma di quota parte di Pag. 221energia rinnovabile, nonché, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, le modalità di condivisione delle informazioni relative agli aventi diritto ai kWh verdi tra il Sistema informativo integrato-SII e il Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente stipula, altresì, un'apposita convenzione con l'Associazione nazionale dei comuni italiani al fine di assicurare una capillare diffusione ai clienti domestici economicamente svantaggiati e in gravi condizioni di salute delle informazioni relative alla quota di energia rinnovabile loro spettante come compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica.
6. All'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, le parole: «agli esercenti il servizio di vulnerabilità. Il servizio di vulnerabilità è esercito da fornitori iscritti nell'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica al dettaglio di cui al decreto del Ministro della transizione ecologica 25 agosto 2022, n. 164, e individuati mediante procedure competitive svolte dalla società Acquirente unico S.p.A. ai sensi del comma 2-bis, lettera b), del presente articolo.» sono soppresse.
7. All'articolo 14 del decreto-legge 9 dicembre 2023 n. 181, i commi 3, 4 e 4-bis sono abrogati.
2.1. Cappelletti, Sergio Costa, Pavanelli, Appendino, Ferrara.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: stabiliti dall'ARERA con le seguenti: stabilite dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita l'ARERA.
2.2. Antoniozzi, Milani.
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: dell'energia elettrica all'ingrosso aggiungere le seguenti: , prodotta da impianti a fonti rinnovabili, anche in esercizio, nelle fasce orarie in cui la generazione elettrica rinnovabile è prevalente, senza necessità di rifornirsi di garanzie di origine.
2.3. Squeri.
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: esercenti il servizio di vulnerabilità, aggiungere le seguenti: determinando in autonomia i prezzi dell'energia elettrica per i clienti domestici vulnerabili secondo criteri di massima trasparenza e copertura dei costi efficienti; sceglie le modalità di approvvigionamento dell'energia che meglio garantiscono la tutela di prezzo e di fornitura dei clienti, ivi inclusi contratti a termine e di lunga durata di fornitura di energia rinnovabile (PPA - Power Purchase Agreement), contratti bilaterali a termine nella forma di contratti fisici ovvero alle differenze ed offre ogni tipologia di contratto a prezzo fisso o indicizzato da fonti esclusivamente rinnovabili.
Conseguentemente:
alla medesima lettera a) aggiungere in fine il seguente periodo: Con lo stesso provvedimento ARERA definisce altresì i livelli di qualità del servizio che Acquirente Unico è tenuto a garantire ai propri clienti.;
al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: Alla fine del servizio di maggior tutela, tutti i clienti vulnerabili tornano automaticamente a essere riforniti di energia elettrica dai soggetti esercenti il servizio di vulnerabilità, secondo modalità e condizioni stabiliti da ARERA, ferma restando la facoltà di passare al mercato libero mediante scelta espressa.
2.4. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Pandolfo, Simiani.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Al fine di limitare le speculazioni del mercato gas, responsabili del drenaggio di risorse di famiglie e PMI, ARERA, con proprio provvedimento, stabilisce modalità e condizioni per assegnare ad Acquirente Unico S.p.A., entro 60 giorni dalla conversione in legge del presente decreto-legge, una funzione di approvvigionamento centralizzato del gas, finalizzata all'esercizio del servizio di tutela della vulnerabilità gas. ARERA definisce altresì il prezzo che gli esercenti il servizio di tutela della vulnerabilitàPag. 222 gas sono tenuti ad applicare ai clienti vulnerabili.
1-ter. Per le finalità di cui al comma 1-bis, Arera definisce le modalità e gli strumenti con cui Acquirente Unico S.p.A. dovrà operare sui mercati regolamentati, anche attraverso l'acquisto del gas da importatori e operatori del mercato all'ingrosso, selezionati tramite procedure competitive e la sottoscrizione di contratti bilaterali a termine fisici o alle differenze.
1-quater. Al fine di garantire che la funzione di aggregazione di cui al comma 1-bis sia efficace nell'abbattimento dei prezzi, Acquirente Unico S.p.A. può attivare gli strumenti di cui al comma 1-ter tenuto conto dei prezzi medi ponderati di importazione nazionale del gas (monitoraggio ARERA ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 21/22) e a condizione che i prezzi ottenuti non siano superiori alla media dei prezzi rilevabili nei mercati europei caratterizzati da maggiore liquidità per i contratti a termine di analoga durata.
2.8. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Pandolfo, Simiani.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Per un periodo sperimentale di due anni, la Società Acquirente Unico S.p.A. sceglie le modalità di approvvigionamento dell'energia che meglio garantiscono la tutela di prezzo e di fornitura, ivi inclusi contratti a termine e di lunga durata di fornitura di energia rinnovabile (PPA - Power Purchase Agreement), contratti bilaterali a termine nella forma di contratti fisici ovvero alle differenze e offre ogni tipologia di contratto a prezzo fisso o indicizzato da fonti esclusivamente rinnovabili e accumuli ai clienti domestici che ne facciano richiesta tramite i propri fornitori.
1-ter. La fornitura di energia elettrica di cui al comma 1-bis viene assicurata dalla società Acquirente unico S.p.a. che svolge la relativa funzione di approvvigionamento sulla base di condizioni stabilite dall'ARERA entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
2.9. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Pandolfo, Simiani.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Entro 30 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto-legge, ARERA avvia un procedimento volto alla riforma del servizio di tutela della vulnerabilità gas finalizzata alla assegnazione ad Acquirente Unico S.p.A. della funzione di approvvigionamento centralizzato del gas per lo svolgimento del servizio di tutela della vulnerabilità gas nonché alla definizione del prezzo della materia gas (CMEM,m), che gli esercenti il servizio di tutela della vulnerabilità gas sono tenuti ad applicare ai clienti vulnerabili. ARERA stabilisce inoltre le modalità con le quali Acquirente Unico S.p.A. svolge la funzione di approvvigionamento del gas utilizzando tutti gli strumenti disponibili sui mercati regolamentati, ivi compresa la sottoscrizione di contratti bilaterali a termine, di acquisto del gas con soggetti importatori e operatori del mercato all'ingrosso, selezionati all'esito di procedure competitive gestite dalla società medesima, a condizione che i prezzi medesimi non siano superiori alla media dei prezzi rilevabili nei mercati europei caratterizzati da maggiore liquidità per i prodotti a termine di analoga durata e tenuto conto dei prezzi medi ponderati di importazione nazionale del gas come desumibili dal monitoraggio che ARERA svolge ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21.
2.10. Milani, Zucconi.
Al comma 2, sopprimere le parole: in misura non superiore al 50 per cento del totale delle risorse disponibili,.
Conseguentemente, al medesimo comma 2, aggiungere, in fine, il periodo: I costi delle misure che forniscono un sostegno diretto temporaneo al reddito dei soggetti di cui al precedente periodo non devono rappresentare più del 37,5 per cento dei costi totali stimati del piano.
2.11. Cappelletti, Pavanelli, Ilaria Fontana, Appendino, Ferrara.
Al comma 2, sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 37,5 per cento.
Conseguentemente, dopo le parole: delle risorse disponibili aggiungere le seguenti: vincolate a contrastare gli impatti sociali provocati dalla decarbonizzazione dei sistemi di produzione e consumo di energia,.
2.12. Ghirra, Bonelli.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Non è pignorabile l'immobile di proprietà di un soggetto vulnerabile ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, qualora il debito per il mancato pagamento di bollette energetiche condominiali sia inferiore ad euro 5 mila, e la casa sia l'unico immobile di proprietà del debitore, purché vi abbia fissato la residenza e non si tratti di abitazioni di lusso aventi le caratteristiche individuate dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, o di immobili classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9.
2-ter. Nei casi di cui al precedente comma, a garanzia del proprio credito, il condominio può, in ogni caso, iscrivere ipoteca giudiziale ai sensi dell'articolo 2818 codice civile.
2.13. Giovine, Zucconi, Vaccari.
Al comma 3, dopo le parole: nell'ambito del servizio a tutele graduali aggiungere le seguenti: già riconosciuti vulnerabili o.
2.14. Gusmeroli, Andreuzza, Di Mattina, Toccalini.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. I clienti vulnerabili che, alla data del 31 marzo 2027, sono forniti nell'ambito del servizio a tutele graduali, allo scadere del medesimo servizio, entrano automaticamente nel servizio di maggior tutela ovvero nel servizio di vulnerabilità gestito ai sensi del comma 1, lettera c), capoverso 2-quater del presente articolo.
2.15. Gusmeroli, Andreuzza, Di Mattina, Toccalini.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Proroga termine delibere di approvazione del Prospetto IMU)
1. All'articolo 6-ter, comma 1, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Limitatamente all'anno 2025, al fine di consentire ai comuni di recepire nella delibera di approvazione delle aliquote IMU le nuove differenziazioni recate dal decreto ministeriale 7 luglio 2023, come integrato dal decreto ministeriale 6 settembre 2024, ovvero di modificare le delibere già approvate ai fini dell'adeguamento degli atti alle modifiche di dettaglio successivamente apportate al prospetto informatico rispetto al prospetto di cui al predetto decreto ministeriale 6 settembre 2024, allegato A, il termine per l'approvazione della delibera di adozione delle aliquote IMU in coerenza con il citato prospetto è rinviato al 30 aprile 2025, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Eventuali variazioni al bilancio, che si rendessero necessarie per effetto del nuovo termine di cui al precedente periodo, potranno essere recepite con successiva variazione del bilancio di previsione per il triennio 2025-2027».
*2.01. Manes, Steger, Gebhard, Schullian.
*2.02. Benzoni.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Fondo per il rafforzamento dei bonus sociali elettrico e gas)
1. Al fine di rafforzare l'importo riconosciuto come sostegno alla spesa per la Pag. 224fornitura di energia elettrica e gas naturale alle famiglie in condizioni di disagio economico o fisico secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica nonché di contenere gli oneri di sistema per tutti i clienti finali mediante riduzione della componente tariffaria ARIM, all'articolo 18, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1, è sostituito dai seguenti:
«1. A decorrere dal 1° giugno 2025, i canoni annui per i permessi di prospezione e ricerca e per le concessioni di coltivazione e stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana sono così determinati:
a) permesso di prospezione: 2.000 euro per chilometro quadrato;
b) permesso di ricerca: 3.000 euro per chilometro quadrato;
c) permesso di ricerca in prima proroga: 5.000 euro per chilometro quadrato;
d) permesso di ricerca in seconda proroga: 10.000 euro per chilometro quadrato;
e) concessione di coltivazione: 20.000 euro per chilometro quadrato;
f) concessione di coltivazione in proroga: 25.000 euro per chilometro quadrato;
g) concessione di stoccaggio insistente sulla relativa concessione di coltivazione: 10,329 euro per chilometro quadrato;
h) concessione di stoccaggio in assenza di relativa concessione di coltivazione: 41,316 euro per chilometro quadrato.
1-bis. A decorrere dal 1° maggio 2025, per ogni anno di mancato inizio delle attività di concessione di cui al comma 1, si applica la sanzione pecuniaria di euro 4.000 per chilometro quadrato».
2. Salvo quanto previsto dal comma 12, dell'articolo 11-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo sono interamente assegnate a un fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze denominato «Fondo per la compensazione dei costi energetici dei clienti domestici in condizioni di disagio economico o fisico». Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse assegnate al fondo di cui al periodo precedente, che dovranno essere finalizzate a incrementare gli importi per la compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica riconosciuta ai clienti domestici economicamente svantaggiati e ai clienti domestici in gravi condizioni di salute di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2008, e per la compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
2.05. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Ferrara.
(Inammissibile)
ART. 3.
Al comma 1, sostituire le parole: 600 milioni con le seguenti: 1060 milioni.
Conseguentemente:
al comma 4, sopprimere le parole: con potenza disponibile superiore a 16,5 kW.;
al comma 5, sopprimere le parole: con potenza disponibile superiore a 16,5 kW.
3.1. Ghirra, Bonelli.
Al comma 1, sostituire le parole: 600 milioni con le seguenti: 650 milioni.
Pag. 225Conseguentemente:
al comma 4:
sopprimere le parole: in bassa tensione;
dopo la parola: superiore aggiungere le seguenti: o uguale;
al comma 5:
sopprimere le parole: in bassa tensione;
dopo la parola: superiore aggiungere le seguenti: o uguale.
*3.2. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Pandolfo, Simiani, Casu.
*3.3. Zucconi.
Al comma 1, sostituire le parole: 600 milioni con le seguenti: 630 milioni.
Conseguentemente:
al comma 4, dopo le parole: con potenza disponibile superiore a 16,5 kW aggiungere le seguenti: e inferiore a 1,5 chilowatt;
al comma 5, dopo le parole: con potenza disponibile superiore a 16,5 kW aggiungere le seguenti: e inferiore a 1,5 chilowatt.
3.4. Zucconi.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , nonché per l'anno 2025 la spesa di 50 milioni di euro per il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 1, primo periodo, per le finalità di cui al secondo periodo del medesimo comma, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175.
3.5. Squeri, Casasco.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di ridurre il costo dell'energia sostenuto dagli impianti sportivi particolarmente energivori, quali impianti natatori e piscine, per l'anno 2025 è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro da destinare alla finalità di cui all'articolo 7, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175.
Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: di cui al comma 1 con le seguenti: di cui ai commi 1 e 1-bis.
3.6. Squeri, Casasco.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. La lettera r-ter), del comma 7, dell'articolo 23, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, di cui al comma 2, si interpreta nel senso che gli interventi di decarbonizzazione del settore marittimo compreso il miglioramento dell'efficienza energetica delle navi, anche mediante riqualificazione energetica di quelle esistenti, nonché l'applicazione sui mezzi navali di tecnologie innovative, tecnologie di propulsione a zero emissioni e di generazione delle navi, devono essere realizzati presso cantieri navali situati all'interno dell'Unione europea.
3.7. Frijia.
(Inammissibile)
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 42-duodecies, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Non sussiste l'obbligo di restituzione delle quote per le emissioni di gas a effetto serra che, ai sensi delle pertinenti norme unionali, si ritiene siano state catturate e utilizzate in modo tale da essere legate chimicamente in modo permanente in un prodotto in modo da non entrare nell'atmosfera in condizioni d'uso normali, inclusa qualsiasi attività normale che intervienePag. 226 dopo la fine del ciclo di vita del prodotto.»;
b) all'allegato I, tabella, colonna «Attività»:
1) alla prima sezione, secondo capoverso, dopo la parola: «petrolio» sono inserite le seguenti: «, di oli vegetali e di oli sintetici»;
2) alla quarta sezione, nono capoverso, la parola: «25» è sostituita dalla seguente: «5».
3.8. Squeri, Casasco.
(Inammissibile)
Al comma 4, sostituire le parole: per i clienti non domestici in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW con le seguenti: per i clienti domestici e per i clienti non domestici in bassa e media tensione.
Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: con potenza disponibile superiore a 16,5 kW con le seguenti: e media tensione,.
3.9. Cappelletti, Dell'Olio, Pavanelli, Appendino, Ferrara.
Al comma 4, sostituire le parole: bassa tensione con potenza disponibile superiore ai 16,5 kW con le seguenti: bassa e media tensione con potenza disponibile superiore ai 16,5 chilowatt diversi dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui all'elenco per l'anno 2025 pubblicato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2018.
Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW con le seguenti: bassa e media tensione con potenza disponibile superiore ai 16,5 chilowatt diversi dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui all'elenco per l'anno 2025 pubblicato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2018.
3.17. Squeri, Casasco.
Al comma 4, sostituire le parole: bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW con le seguenti: bassa e media tensione con potenza disponibile superiore a 4,5 chilowatt.
Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW con le seguenti: bassa e media tensione con potenza disponibile superiore a 4,5 chilowatt.
3.18. Antoniozzi, Zucconi.
Al comma 4, dopo la parola: bassa aggiungere le seguenti: e media.
Conseguentemente:
dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 51, comma 1-quater, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Per clienti non domestici in media tensione si intendono quelli di cui agli articoli 1 e 1-bis del decreto-legge 15 marzo 2012 n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, il cui consumo medio di energia elettrica, calcolato nel periodo di riferimento, sia pari ad almeno 100 gigawattora/anno.»;
al comma 5:
sostituire le parole: la parte della componente ASOS applicata all'energia prelevata per i con le seguenti: le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicatePag. 227 ai dopo la parola: bassa aggiungere le seguenti: e media.
3.19. Squeri, Casasco.
Al comma 4, dopo la parola: bassa aggiungere le seguenti: e media.
Conseguentemente, al comma 5:
sostituire la parola: azzerando con la seguente: riducendo;
dopo le parole: clienti non domestici in bassa aggiungere le seguenti: e media.
*3.10. Marattin.
*3.11. Benzoni.
*3.12. Squeri, Casasco.
*3.13. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Pandolfo, Simiani.
*3.14. Zucconi.
*3.15. Andreuzza, Di Mattina, Toccalini.
Al comma 4, sopprimere le parole: con potenza disponibile superiore a 16,5 kW.
Conseguentemente, al comma 5, sopprimere le parole: con potenza disponibile superiore a 16,5 kW.
**3.20. Vaccari, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi.
**3.21. Gadda.
**3.22. La Salandra.
**3.23. Davide Bergamini.
Al comma 4, dopo le parole: potenza disponibile aggiungere le seguenti: pari o.
Conseguentemente, al comma 5, dopo le parole: potenza disponibile aggiungere le seguenti: pari o.
3.24. Squeri.
Al comma 4, dopo la parola: superiore aggiungere le seguenti: o uguale.
Conseguentemente, al comma 5, dopo la parola: superiore aggiungere le seguenti: o uguale.
3.25. Toccalini, Andreuzza, Di Mattina.
Al comma 4, sostituire le parole: 16,5 kW con le seguenti: 4,5 kW.
Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: 16,5 kW con le seguenti: 4,5 chilowatt.
3.26. Zucconi.
Al comma 4, sostituire le parole: 16,5 KW con le seguenti: 5 chilowatt.
Conseguentemente, al comma 5:
sostituire la parola: azzerando con la seguente: riducendo;
sostituire le parole: 16,5 kW con le seguenti: 5 chilowatt.
3.27. Nevi, Gatta, Squeri.
Al comma 4, sostituire le parole: 16,5 kW con le seguenti: 5 chilowatt.
Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: 16,5 kW con le seguenti: 5 chilowatt.
*3.28. Vaccari, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi.
*3.29. Schullian, Manes, Steger, Gebhard.
*3.30. Nevi, Gatta, Squeri.
*3.31. Gadda.
Al comma 4, sostituire le parole: 16,5 kW con le seguenti: 10 chilowatt.
Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: 16,5 kW con le seguenti: 10 chilowatt.
**3.32. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Pandolfo, Simiani.
**3.33. Zucconi.
Al comma 4, dopo le parole: 16, 5 kW aggiungere le seguenti: e per i clienti non domestici alimentati in media tensione con un consumo annuo inferiore a 1 gigawattora/anno e che rientrano in uno dei settori ammissibili ai sensi dell'allegato 1 della Comunicazione della Commissione europea (2022/C 80/01).
Conseguentemente, al comma 5:
dopo le parole: superiore a 16,5 kW aggiungere le seguenti: e per i clienti non domestici alimentati in media tensione relativamente ai punti di prelievo che rientrano uno dei settori ammissibili ai sensi dell'allegato 1 della Comunicazione della Commissione europea (2022/C 80/01), ed hanno un consumo annuo inferiore a 1 gigawattora/anno;
aggiungere, in fine, le parole: e per la restante parte mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi derivanti dalle aste delle quote di emissione di CO2 dell'anno 2024, di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, nell'ambito delle attribuzioni di cui al secondo periodo del comma 4 del medesimo articolo 23. Tale quota è versata all'entrata del bilancio dello Stato e resta definitivamente acquisita all'erario.
3.34. Pietrella, La Porta.
Al comma 4, dopo le parole: 16,5 kW aggiungere le seguenti: e per la fornitura in media tensione delle strutture turistico ricettive e termali.
Conseguentemente, al comma 5:
dopo le parole: 16,5 kW aggiungere le seguenti: e alla fornitura in media tensione delle strutture turistico ricettive e termali;
aggiungere, in fine, il periodo: A copertura dei maggiori oneri derivanti dall'azzeramento della componente ASOS in favore delle strutture turistico ricettive e termali valutati in 12 milioni di euro per il 2025, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*3.35. Simiani, Bonafè.
*3.36. Zucconi, Giorgianni, Matera, Michelotti, Gaetana Russo.
*3.37. Tenerini.
Al comma 4, dopo le parole: 16,5 kW aggiungere le seguenti: e per la fornitura in media tensione delle strutture ricettive, turistiche, alberghiere e termali.
Conseguentemente, al comma 5, dopo le parole: 16,5 kW aggiungere le seguenti: e alla fornitura in media tensione delle strutture ricettive, turistiche, alberghiere e termali.
3.40. Grippo.
Al comma 4, dopo le parole: 16,5 kW, aggiungere le seguenti: e per le strutture turistico ricettive e termali in media tensione.
Conseguentemente, al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le agevolazioni di cui al presente comma si applicano anche alle forniture in media tensione delle strutture turistico ricettive e termali.
3.42. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.
Al comma 4, dopo le parole: 16,5 kW aggiungere le seguenti: ivi incluse quelle per la ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.
3.41. Cattaneo, Squeri.
Al comma 4, dopo le parole: 16,5 kW aggiungere le seguenti: e per i clienti non domestici in media tensione di cui alla Tabella A, Parte III, n. 103, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,.
Conseguentemente, al comma 5, dopo le parole: clienti non domestici in bassa tensionePag. 229 aggiungere le seguenti: e per i clienti non domestici in media tensione di cui alla Tabella A, Parte III, n. 103, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,.
3.39. Squeri, Casasco.
Al comma 4, dopo le parole: 16,5 kW aggiungere le seguenti: , nonché per la fornitura di energia elettrica, anche in media tensione, agli impianti natatori e piscine per attività di base e sportiva gestite da associazioni e società sportive iscritte nel registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39.
Conseguentemente, al comma 5, dopo le parole: 16,5 kW aggiungere le seguenti: , nonché per la fornitura di energia elettrica, anche in media tensione, agli impianti natatori e piscine per attività di base e sportiva gestite da associazioni e società sportive iscritte nel registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39.
3.38. Squeri, Casasco.
Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le agevolazioni di cui al presente comma si applicano anche alle forniture in media tensione delle strutture turistico ricettive e termali.
Conseguentemente, al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le agevolazioni di cui al presente comma si applicano anche alle forniture in media tensione delle strutture turistico ricettive e termali.
*3.43. Andreuzza, De Bertoldi.
*3.44. Gardini.
Al comma 4, aggiungere, in fine, il periodo: Le agevolazioni di cui al presente comma si applicano anche alle forniture in media tensione delle strutture alberghiere.
Conseguentemente, al comma 5, aggiungere, in fine, il periodo: Le agevolazioni di cui al presente comma si applicano anche alle forniture in media tensione delle strutture alberghiere.
3.45. Antoniozzi, Zucconi.
Al comma 5, sostituire la parola: semestre con la seguente: anno.
3.46. Zucconi.
Al comma 5, dopo la parola: semestre aggiungere le seguenti: , con decorrenza dal mese di dicembre 2024,.
3.47. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Pandolfo, Simiani.
Al comma 5, dopo la parola: bassa aggiungere le seguenti: e media.
3.48. Del Barba.
Al comma 5, dopo le parole: 16,5 kW aggiungere le seguenti: ivi incluse quelle per la ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.
3.49. Zucconi.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Con la medesima delibera di cui all'articolo 1, comma 1, l'ARERA provvede a ridurre fino ad azzerare, per un semestre, la parte della componente ASOS applicata all'energia prelevata per i clienti non domestici in bassa tensione con potenza disponibile fino a 16,5 chilowatt. A tal fine, sono trasferite alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, entro il 15 giugno 2025, ulteriori risorse pari a 400 milioni di euro, che, in concorso con le risorse disponibili di cui al comma 2 dell'articolo 1 costituiscono limite di spesa. Al relativo onere pari a 400 milioni di euro per l'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione per il medesimo anno del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di Pag. 230cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
3.50. Squeri, Mazzetti.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Fatti salvi i vincoli derivanti dai trattati internazionali, le imprese italiane ed estere, operanti nel territorio nazionale, che abbiano beneficiato delle misure di cui al presente articolo, decadono dal beneficio medesimo qualora l'attività economica interessata dallo stesso o una sua parte venga delocalizzata in Stati non appartenenti all'Unione europea, ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro cinque anni dalla data di erogazione del beneficio.
3.51. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Al fine di consentire il superamento dell'emergenza energetica senza ulteriori oneri per le imprese all'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: «entro il 31 marzo 2025» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre 2025».
3.52. Zucconi.
(Inammissibile)
Sostituire il comma 6, con il seguente:
6. All'articolo 48, comma 7, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo le parole: «codice ATECO» sono inserite le seguenti: «le informazioni rilevanti ai fini dell'attività di governo che si rendano di volta in volta necessari, nonché le informazioni necessarie per analizzare e monitorare l'impatto dei costi dell'energia, dei servizi regolati e degli oneri generali di sistema sulle diverse categorie di imprese».
3.53. Antoniozzi, Milani.
Al comma 6, primo periodo, dopo la parola: monitoraggio aggiungere le seguenti: che viene altresì pubblicato nella Relazione annuale dell'attività.
*3.54. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Pandolfo, Simiani.
*3.55. Giovine, Zucconi.
*3.56. L'Abbate, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.
*3.57. Andreuzza, Di Mattina, Gusmeroli, Toccalini.
Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: L'ARERA con le seguenti: Acquirente unico S.p.A.
3.58. Antoniozzi, Milani.
Al comma 6, secondo periodo, sostituire la parola: periodicamente con le seguenti: con cadenza almeno semestrale.
Conseguentemente, dopo le parole: Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica aggiungere le seguenti: e le Commissioni parlamentari competenti.
3.59. Milani, Zucconi.
Al comma 6, secondo periodo, sostituire la parola: periodicamente con le seguenti: con cadenza semestrale.
Conseguentemente, al medesimo periodo, dopo le parole: il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica aggiungere le seguenti: che trasmette alle competenti Commissioni parlamentari una relazione annuale.
3.60. Zucconi.
Al comma 6, aggiungere, in fine, il periodo: Al fine di favorire la diffusione dell'energia da fonti rinnovabili e l'autoconsumo da parte delle imprese, ai nuovi impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili realizzati da imprese agricole, che entrano in esercizio entro il 30 giugno 2026, viene garantito l'accesso al meccanismo di scambio sul posto, in derogaPag. 231 alle disposizioni dell'articolo 9, comma 2 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.
*3.61. Vaccari, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi.
*3.62. Nevi, Gatta, Squeri.
*3.63. Gadda.
*3.64. La Salandra.
Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
6-bis. Alle imprese che realizzino o estendano reti di teleriscaldamento per l'approvvigionamento di energia termica per uso industriale che usino almeno il 50 per cento di energia derivante da fonti rinnovabili è riconosciuto un credito di imposta nella misura del 50 per cento del costo complessivo sostenuto con un massimale di spesa pari a 50.000.000 di euro per ciascun progetto di investimento.
6-ter. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono disciplinati i requisiti degli interventi ammissibili e le modalità di rendicontazione delle spese sostenute secondo quanto previsto dall'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi. L'effettuazione di tali spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 35, commi 1, lettera a), e 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, legittimati a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali, ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti ai sensi dell'articolo 2409-bis del codice civile.
6-quater. Il credito di imposta di cui al precedente comma è utilizzabile in compensazione nel modello F24, in 10 quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui il costo è stato sostenuto.
6-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi derivanti dalle aste CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.
3.65. Simiani.
Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
6-bis. Nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy è istituito in via sperimentale un Fondo con la dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2025, volto ad erogare contributi finalizzati ad interventi di efficientamento o riduzione dei costi di approvvigionamento energetico, a seguito della crisi economica del settore tessile, della moda e degli accessori di cui alle divisioni 13 e 14 dei codici ATECO 2007, che hanno registrato un calo di fatturato o dei corrispettivi di almeno il 25 per cento nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2024 e il 30 novembre 2024 rispetto allo stesso periodo del 2023. Il contributo è cumulabile con gli ulteriori benefici previsti dal presente articolo.
6-ter. Con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione, nonché le modalità di presentazione delle domande di agevolazione di cui al comma 6-bis, anche al fine di assicurare il rispetto del limite complessivo di risorse stanziate.
6-quater. Agli oneri di cui al comma 6-bis, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.66. Bonafè.
Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
6-bis. In aggiunta a quanto già disposto dal presente articolo agli esercizi di vicinato di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che ricadono nei Centri commerciali naturali, come individuati dalle rispettive norme regionali e costituiti in forma di associazioni, rete di impresa o Pag. 232consorzi, è riconosciuto un ulteriore contributo:
a) a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in misura pari al 10 per cento della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre dell'anno 2025, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre dell'anno 2024, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subìto un incremento del costo per chilowattora superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019;
b) a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre solare dell'anno 2025, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre dell'anno 2024, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici, abbia subìto un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.67. Simiani.
Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
6-bis. Alle imprese che utilizzano combustibili liquidi in purezza di cui all'articolo 3, comma 13, del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 16 marzo 2023, n. 107, per la produzione di energia elettrica o di calore, è riconosciuto un credito di imposta pari a 20 centesimi per ciascun litro di combustibile liquido in purezza acquistato, a condizione che sia utilizzato in sostituzione dei combustibili fossili e sia certificato ai sensi del decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 7 agosto 2024. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante l'utilizzo della quota del Fondo per la transizione energetica nel settore industriale di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, assegnata al finanziamento di interventi di decarbonizzazione e di efficientamento energetico del settore industriale, nel limite di spesa di 10 milioni complessivi per l'anno 2025.
6-ter. Con successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti criteri e modalità di accesso al contributo di cui al comma 6-bis, nonché le modalità del rispetto dei limiti di spesa.
*3.68. Marattin.
*3.69. Benzoni.
*3.70. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Pandolfo, Simiani.
*3.71. Zucconi.
*3.72. Andreuzza, Di Mattina, Gusmeroli, Toccalini.
(Inammissibile)
Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
6-bis. Al fine di favorire la riduzione del costo dell'energia per le imprese, è promossa la contrattualizzazione a termine dell'energia elettrica rinnovabile prodotta da impianti giunti a fine ciclo-vita e oggetto di interventi di revamping e repowering, anche attraverso l'implementazione di specifici meccanismi di accesso alla piattaforma dei contratti di lungo termine per Pag. 233l'energia elettrica (PPA) del Gestore dei mercati energetici – GME. Tale misura è finalizzata a garantire maggiore liquidità al mercato dell'energia rinnovabile a condizioni competitive, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
6-ter. Ai fini di cui al comma 6-bis, le autorizzazioni necessarie per gli interventi di repowering di impianti rinnovabili già esistenti, qualora non comportino incremento dell'occupazione di suolo, sono rilasciate nell'ambito dell'istituto dell'edilizia libera, secondo modalità definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
3.73. L'Abbate, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. All'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per gli investimenti effettuati entro il 30 giugno 2025 da imprese rientranti, per l'anno 2024 o per l'anno 2025, nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica o nell'elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale istituiti presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), in deroga alla normativa di riferimento, non opera l'esclusione di cui al comma 6, lettere a) e b). In ogni caso i Titoli di efficienza energetici concessi alle imprese ed alle Esco si intendono cumulabili con il credito di imposta di cui al presente comma, anche ove riferiti ai medesimi progetti, senza che al numero di tali Titoli si applichi alcuna riduzione. Le disposizioni di cui al presente comma sono adottate con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, che integra e modifica le corrispondenti disposizioni contenute nel decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy emanato in attuazione dell'articolo 38, comma 17, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56».
*3.74. D'Attis, Squeri, Casasco.
*3.75. Di Mattina, Andreuzza, Gusmeroli, Toccalini.
(Inammissibile)
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. All'articolo 1, comma 80, della legge 4 agosto 2017, n. 124, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La presente disposizione non si applica alle cooperative elettriche iscritte nel Registro delle cooperative storiche dotate di rete propria di cui all'allegato A della Delibera ARERA 116/2022/R/EEL e successive modificazioni. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione ARERA, sentito Acquirente unico, definisce le modalità operative per la gestione dei punti di prelievo e dei dati identificativi dei soci serviti dalle cooperative indicate all'interno del Sistema informativo integrato (SII)».
**3.76. Manes, Gebhard, Schullian, Steger.
**3.77. Squeri.
**3.78. Gadda.
**3.79. Zucconi.
**3.80. Andreuzza, Di Mattina, Gusmeroli, Toccalini.
(Inammissibile)
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. All'articolo 33 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:
«2-ter. L'energia prodotta e immessa in rete da impianti alimentati da fonti rinnovabili inseriti all'interno di configurazioni di autoconsumo diffuso, nei limiti della sola quota di energia che viene condivisa all'interno del perimetro della medesima cabina primaria di consegna, secondo le modalità indicate dal presente decreto e successive disposizioni di attuazione, non Pag. 234assume alcuna rilevanza reddituale in quanto istantaneamente autoconsumata.».
3.81. Peluffo.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di autoconsumo diffuso, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e della relativa disciplina di attuazione, in caso di aggregazione di imprese in forma cooperativa o consortile, cliente finale è il consorzio o la cooperativa anche nel caso in cui non abbia la titolarità di un punto di connessione e la quota di proprio uso finale dell'energia è rappresentata dalla somma dei prelievi dei singoli consorziati o soci, con riferimento ai punti di connessione nella titolarità degli stessi.
3.82. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Pandolfo, Simiani.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Al fine di ridurre gli oneri alle imprese, la partecipazione in qualità di soci o membri in una Comunità energetica rinnovabile è consentita altresì, oltre ai soggetti indicati nel decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e nel decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica del 7 dicembre 2023, n. 414, alle società a totale partecipazione pubblica che gestiscono il servizio idrico integrato, indipendentemente dalle dimensioni aziendali.
3.83. Giovine, Zucconi.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Al fine di prevenire ingiustificati aumenti dei prezzi e alterazioni delle condizioni di fornitura di energia elettrica, la tariffa ad uso domestico delle abitazioni in muratura, prevista dalla deliberazione 9 febbraio 2012 38/2012/R/eel di Arera, è applicata anche per le forniture temporanee a forfait delle abitazioni ad uso dello spettacolo viaggiante.
3.84. Simiani, Romeo.
Dopo l'articolo 3, aggiungere i seguenti:
Art. 3-bis.
(Misure volte a promuovere la concorrenza e l'integrazione dei mercati all'ingrosso del gas)
1. Al fine di promuovere la concorrenza nel mercato nazionale del gas naturale all'ingrosso e la piena integrazione del mercato medesimo nel mercato interno europeo, anche mediante la compensazione degli effetti sui prezzi registrati nel mercato del gas naturale italiano derivanti dal cumulo dei costi di trasporto per l'importazione del gas naturale dall'Europa del Nord, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) adotta almeno una delle seguenti misure:
a) determina corrispettivi unitari di capacità relativi ai conferimenti nel punto di entrata di passo Gries che assumano valori negativi, nei limiti di quanto necessario a eliminare le distorsioni causate dal cumularsi dei costi di trasporto a copertura di costi fissi infrastrutturali;
b) introduce un servizio di liquidità caratterizzato da:
1) la sottoscrizione di contratti, tra l'impresa maggiore di trasporto di gas naturale italiana e operatori selezionati mediante procedure competitive svolte sulla base di criteri e modalità stabiliti dall'Autorità stessa, che prevedono:
1.1) il diritto degli operatori selezionati di ricevere, da parte dell'impresa maggiore di trasporto di gas naturale italiana, un premio determinato in esito alle procedure competitive;
1.2) l'obbligo, in capo agli operatori selezionati, di formulare offerte di vendita sui mercati a pronti del gas naturale, eventualmente anche in sessioni ad asta, di predefiniti quantitativi giornalieri di gas naturale a prezzi pari alla somma tra quelli registrati al Title transfer facility (TTF) in orizzonti temporali prossimi a quelli in cui è prevista l'offerta sul mercato italiano e un corrispettivo, funzionale a contenere il rischioPag. 235 di volatilità dei prezzi di mercato, determinato da ciascun operatore selezionato nei limiti di un valore massimo stabilito dall'Autorità stessa;
1.3) l'obbligo, in capo agli operatori selezionati, di riconoscere, in favore dell'impresa maggiore di trasporto di gas naturale italiana, gli eventuali ricavi ottenuti dalla cessione dei quantitativi giornalieri di gas naturale di cui al numero 1.2) ed eccedenti quelli corrispondenti al prezzo di offerta di cui al medesimo numero;
1.4) l'obbligo, in capo agli operatori selezionati, di immettere, da uno o più punti d'entrata nella rete nazionale dei gasdotti, individuati dall'Autorità stessa, la quantità eventualmente ceduta in adempimento agli obblighi di cui al numero 1.2);
1.5) la definizione, da parte dell'Autorità stessa, di un fabbisogno di gas naturale oggetto degli obblighi di offerta sui mercati a pronti cui al numero 1.2), anche differenziato a livello infra-annuale;
1.6) la facoltà, per gli operatori selezionati ai sensi del numero 1), di soddisfare una quota del gas ceduto in relazione agli obblighi di offerta sui mercati a pronti di cui al numero 1.2) anche mediante il ricorso al gas stoccato ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e dell'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro della transizione ecologica 22 giugno 2022, pubblicato nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e delle georisorse n. 6 del 30 giugno 2022, secondo condizioni e termini stabiliti dall'Autorità stessa.
2. L'ARERA provvede alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle misure di cui al comma 1, lettere a) e b), mediante una rimodulazione dei corrispettivi applicati al servizio di trasporto del gas naturale.
3. Al fine che il Governo possa valutare l'opportunità di promuovere azioni finalizzate a superare le distorsioni di mercato legate al cumularsi dei costi di trasporto che gli operatori sono tenuti a sostenere per l'uso delle infrastrutture che collegano i sistemi energetici di Italia, Germania e Svizzera, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ARERA presenta al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica una proposta per la piena integrazione dei mercati del gas naturale italiano e tedesco attraverso le infrastrutture di trasporto in territorio svizzero.
Art. 3-ter.
(Misure per promuovere la decarbonizzazione delle imprese ad alto consumo di gas naturale, soggette al rischio di delocalizzazione)
1. Tenuto conto dell'esigenza di promuovere e accelerare gli investimenti per il consumo di biometano nelle imprese a forte consumo di gas naturale identificate dal decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021, n. 541, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 2022, al fine di raggiungere gli obiettivi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nelle more dell'avvio delle misure per il rafforzamento della sicurezza di approvvigionamento di gas naturale di cui all'articolo 16 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica con uno o più decreti da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce un meccanismo di ritiro di nuova capacità di produzione di biometano, una volta che sarà resa disponibile, entro un contingente massimo annuale di 4 miliardi Smc per anno, attraverso l'impegno da parte delle imprese a forte consumo di gas naturale alla sottoscrizione con il GSE di Biomethane Purchase Agreement decennale, con prezzo indicizzato non superiore al valore del mercato a pronti PSV, incrementato del controvalore dei titoli di emissione della CO2 evitata, potenzialmente prodotta dalla combustione del gas naturale sostituito.Pag. 236
2. Con uno o più decreti da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), stabilisce i criteri con i quali il Gestore dei servizi energetici S.p.A. (GSE) avvia le procedure per l'approvvigionamento di gas naturale nel mercato italiano di un volume di gas naturale pari al contingente massimo annuale di cui al comma 1 ed il trasferimento dei diritti su tale gas, a prezzi calmierati, mediante la stipula di contratti di durata triennale, per differenza ad una via, anche in forma aggregata, ai soggetti che hanno aderito agli impegni di cui al comma 1, in misura pro quota secondo lo storico dei consumi di cui alla dichiarazione prevista dal decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021. Le procedure di cui al precedente periodo sono avviate per un periodo di 3 anni, utilizzando, in riduzione, l'ammontare complessivo delle risorse disponibili, su base annuale, del Fondo di cui al successivo comma 3, da reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) ed utilizzati a copertura degli oneri del Gruppo GSE per le attività del presente articolo.
3. Entro il termine di 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, attraverso Decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita l'ARERA, è istituito un apposito Fondo, per le finalità di cui al comma 2, finanziato con apposito corrispettivo definito da ARERA.
4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
*3.01. Squeri.
*3.02. Pandolfo, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Simiani.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Misure volte a promuovere la concorrenza e l'integrazione dei mercati all'ingrosso del gas)
1. Al fine di promuovere la concorrenza nel mercato nazionale del gas naturale all'ingrosso e la piena integrazione del mercato medesimo nel mercato interno europeo, anche mediante la compensazione degli effetti sui prezzi registrati nel mercato del gas naturale italiano derivanti dal cumulo dei costi di trasporto per l'importazione del gas naturale dall'Europa del Nord, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) adotta almeno una delle seguenti misure:
a) determina corrispettivi unitari di capacità relativi ai conferimenti nel punto di entrata di passo Gries che assumano valori negativi, nei limiti di quanto necessario a eliminare le distorsioni causate dal cumularsi dei costi di trasporto a copertura di costi fissi infrastrutturali;
b) introduce un servizio di liquidità caratterizzato da:
1) la sottoscrizione di contratti, tra l'impresa maggiore di trasporto di gas naturale italiana e operatori selezionati mediante procedure competitive svolte sulla base di criteri e modalità stabiliti dall'Autorità stessa, che prevedono:
1.1) il diritto degli operatori selezionati di ricevere, da parte dell'impresa maggiore di trasporto di gas naturale italiana, un premio determinato in esito alle procedure competitive;
1.2) l'obbligo, in capo agli operatori selezionati, di formulare offerte di vendita sui mercati a pronti del gas naturale, eventualmente anche in sessioni ad asta, di predefiniti quantitativi giornalieri di gas naturale a prezzi pari alla somma tra quelli registrati al Title transfer facility (TTF) in orizzonti temporali prossimi a quelli in cui è prevista l'offerta sul mercato italiano e un corrispettivo, funzionale a contenere il rischioPag. 237 di volatilità dei prezzi di mercato, determinato da ciascun operatore selezionato nei limiti di un valore massimo stabilito dall'Autorità stessa;
1.3) l'obbligo, in capo agli operatori selezionati, di riconoscere, in favore dell'impresa maggiore di trasporto di gas naturale italiana, gli eventuali ricavi ottenuti dalla cessione dei quantitativi giornalieri di gas naturale di cui al numero 1.2) ed eccedenti quelli corrispondenti al prezzo di offerta di cui al medesimo numero;
1.4) l'obbligo, in capo agli operatori selezionati, di immettere, da uno o più punti d'entrata nella rete nazionale dei gasdotti, individuati dall'Autorità stessa, la quantità eventualmente ceduta in adempimento agli obblighi di cui al numero 1.2);
2) la definizione, da parte dell'Autorità stessa, di un fabbisogno di gas naturale oggetto degli obblighi di offerta sui mercati a pronti cui al numero 1.2), anche differenziato a livello infra-annuale;
3) la facoltà, per gli operatori selezionati ai sensi del numero 1), di soddisfare una quota del gas ceduto in relazione agli obblighi di offerta sui mercati a pronti di cui al numero 1.2) anche mediante il ricorso al gas stoccato ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e dell'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro della transizione ecologica 22 giugno 2022, pubblicato nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e delle georisorse n. 6 del 30 giugno 2022, secondo condizioni e termini stabiliti dall'Autorità stessa.
2. L'ARERA provvede alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle misure di cui al comma 1, lettere a) e b), mediante una rimodulazione dei corrispettivi applicati al servizio di trasporto del gas naturale.
3. Al fine che il Governo possa valutare l'opportunità di promuovere azioni finalizzate a superare le distorsioni di mercato legate al cumularsi dei costi di trasporto che gli operatori sono tenuti a sostenere per l'uso delle infrastrutture che collegano i sistemi energetici di Italia, Germania e Svizzera, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ARERA presenta al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica una proposta per la piena integrazione dei mercati del gas naturale italiano e tedesco attraverso le infrastrutture di trasporto in territorio svizzero.
**3.03. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Pandolfo, Simiani.
**3.04. Andreuzza, Di Mattina, Toccalini.
**3.010. Del Barba.
**3.043. Zucconi.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Misure volte a promuovere la concorrenza e l'integrazione dei mercati all'ingrosso del gas)
1. Affinché il Governo possa valutare l'opportunità di promuovere azioni finalizzate a superare le distorsioni di mercato legate al cumularsi dei costi di trasporto che gli operatori sono tenuti a sostenere per l'uso delle infrastrutture che collegano i sistemi energetici dell'Italia con quelli degli altri Paesi europei e, in particolare, Germania, Austria, Francia e Svizzera, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ARERA presenta al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica una proposta per la piena integrazione dei mercati europei del gas naturale attraverso l'azzeramento delle tariffe di trasporto cross-border tra gli Stati Membri.
*3.05. Squeri, Casasco.
*3.06. Zucconi.
*3.07. Andreuzza, Di Mattina, Gusmeroli, Toccalini.
(Inammissibile)
Pag. 238Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Misure volte a promuovere la concorrenza e l'integrazione dei mercati all'ingrosso del gas)
1. Al fine di promuovere la concorrenza nel mercato nazionale del gas naturale all'ingrosso e la piena integrazione del mercato medesimo nel mercato interno europeo, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con proprio decreto da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), stabilisce misure volte all'eliminazione del differenziale di prezzo fra i mercati del gas naturale italiano e del Nord Europa, anche mediante servizi di liquidità caratterizzati dalla compensazione degli effetti derivanti dal cumulo dei costi di trasporto per l'importazione del gas naturale dall'Europa del Nord.
3.08. Andreuzza, Di Mattina, Gusmeroli, Toccalini.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese termali ed alberghiere per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale)
1. Alle imprese termali ed alberghiere, i cui costi per chilowattora della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2025 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo per chilowattora superiore al 20 per cento relativo al medesimo periodo dell'anno 2024, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa, è riconosciuto un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta, pari al 30 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2025. Il credito di imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese di cui al primo periodo e dalle stesse autoconsumata nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2025. In tal caso l'incremento del costo per chilowattora di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2025, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 8 (otto) milioni di euro per il 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*3.011. Simiani, Bonafè.
*3.012. Grippo.
*3.013. Tenerini.
*3.014. Giorgianni, Zucconi, Michelotti, Matera, Gaetana Russo.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese termali ed alberghiere per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale)
1. Alle imprese termali ed alberghiere dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 chilowatt, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui all'elenco per l'anno 2024 pubblicato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, è riconosciuto, a Pag. 239parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in misura pari al 35 per cento della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre dell'anno 2025, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre dell'anno 2025, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subìto un incremento del costo per chilowattora superiore al 20 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2024.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 30 (trenta) milioni di euro per il 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
**3.015. Simiani, Bonafè.
**3.016. Grippo.
**3.017. Tenerini.
**3.018. Matera, Zucconi, Giorgianni, Michelotti, Gaetana Russo.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Sviluppo di contratti di lungo termine di energia per le imprese)
1. All'articolo 28 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo il comma 5-bis sono inseriti i seguenti:
«5-ter. Nelle more dello sviluppo di un'adeguata liquidità dei contratti di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili a lungo termine registrati sulla piattaforma gestita dal Gestore dei mercati energetici, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica con successivo decreto, da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, definisce i criteri e le modalità attraverso cui il Gestore dei servizi energetici stipula contratti per differenza con le imprese quali consumatori finali residenti nel territorio dello Stato, secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui ai commi 5-quater e 5-quinquies, compatibilmente con la disciplina sugli aiuti di Stato.
5-quater. Il decreto di cui al comma 5-ter disciplina, nel rispetto di quanto previsto dal comma 5-quinquies, i criteri e le modalità con cui il GSE assegna una quota fino al 100 per cento dell'energia elettrica da fonti rinnovabili generata dalla nuova capacità contrattualizzata entro il 31 dicembre 2030 nei regimi di cui agli articoli 6 e 7-bis, attraverso l'allocazione di prodotti pluriennali ai soggetti di cui al comma 5-ter.
5-quinquies. Il decreto di cui al comma 5-quater disciplina i contratti definiti dal GSE, nel rispetto delle seguenti disposizioni:
a) l'allocazione dei diritti sull'energia elettrica rinnovabile è assegnata dal GSE alle imprese di cui al comma 5-ter attraverso procedure competitive aventi prezzo di riserva nullo;
b) per ogni impresa aderente al meccanismo, la quantità di energia richiesta non può essere superiore, su base annua, ai consumi medi annui rilevati nelle tre annualità precedenti, opportunamente normalizzati per tenere conto della variabilità della produzione e degli obiettivi di decarbonizzazione settoriali previsti dal Piano nazionale integrato energia e clima».
*3.019. Marattin.
*3.020. Benzoni.
*3.021. Zucconi.
*3.022. Andreuzza, Di Mattina, Gusmeroli, Toccalini.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Promozione della contrattazione di energia a termine degli impianti rinnovabili giunti a fine vita utile ai fini incentivanti)
1. Gli impianti che generano energia elettrica da fonti rinnovabili che hanno Pag. 240raggiunto il termine del periodo di incentivazione, in caso di interventi di potenziamento e ricostruzione secondo le procedure di cui al comma 4, vendono l'energia elettrica prodotta sul mercato del giorno prima gestito dal Gestore del mercati energetici (di seguito GME) solo in presenza di contratti sulla piattaforma di mercato organizzato di cui all'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.
2. I contratti di cui al comma 1 devono avere almeno le seguenti caratteristiche:
a) il prezzo di vendita dell'energia elettrica include le relative garanzie di origine;
b) la durata dei contratti è almeno annuale.
3. I contratti di cui al comma 2 sono stipulati con consumatori finali residenti nel territorio dello Stato e la quantità di energia richiesta non può essere superiore, su base annua, ai consumi medi annui rilevati nelle tre annualità precedenti.
4. Il potenziamento e la ricostruzione totale o parziale degli impianti di cui al comma 1 può essere effettuato secondo lo schema della edilizia libera.
**3.023. Marattin.
**3.025. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Pandolfo, Simiani.
**3.026. Zucconi.
**3.027. Andreuzza, Di Mattina, Toccalini.
**3.028. Benzoni.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Contributo al disaccoppiamento della remunerazione di lungo termine della produzione esistente da fonti rinnovabili dal prezzo formantesi nel mercato elettrico a pronti nel rispetto del market coupling europeo)
1. All'articolo 16-bis del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole: «offre un servizio di ritiro e acquisto di energia elettrica da fonti rinnovabili prodotta da impianti stabiliti nel territorio nazionale, mediante la stipulazione di contratti di lungo termine di durata pari ad almeno tre anni» sono sostituite dalle parole: «attraverso procedure concorsuali lato offerta, disciplinate con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della conversione in legge del presente decreto ed attuate secondo un regolamento predisposto dal GSE, stipula contratti per differenza a due vie, che conferiscono il diritto a regolare le differenze tra il prezzo del mercato del giorno prima ed un altro riferimento di prezzo (prezzi contrattuali di esercizio lato offerta) con le medesime modalità del decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 30 dicembre 2024 n. 457 (FER X). Tali contratti, stipulati su base volontaria, hanno durata minima di cinque anni e massima di dieci anni e sono riferiti all'energia elettrica da fonte rinnovabile prodotta da impianti stabiliti sul territorio nazionale. La sottoscrizione dei contratti non è compatibile con altri schemi di supporto per fonti rinnovabili esistenti o futuri per tutta la durata del contratto. I volumi attesi degli impianti rinnovabili sottesi ai contratti sono commisurati alla produzione storica dei medesimi impianti. Con il medesimo decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sono stabilite le procedure relative al controllo degli adempimenti e per la verifica dei volumi prodotti nel corso della durata contrattuale.»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Anteriormente all'espletamento delle procedure concorsuali di cui al comma 1, vengono effettuate procedure concorsuali lato domanda cui partecipano le imprese, quali consumatori finali residenti nel territorio dello Stato e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, indipendentemente dalla Pag. 241forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa e aggregatori. Tali procedure sono definite con il medesimo decreto di cui al comma 1, prevedendo offerte obbligatorie progressive in termini di prezzo per lotti di energia, e vengono disciplinate da regole tecniche del GSE, prevedendo profili predefiniti e assegnando, attraverso la stipula di contratti alle differenze diretti a regolare le differenze tra il prezzo del mercato del giorno prima ed un altro riferimento di prezzo (prezzo contrattuale di esercizio lato domanda) che si perfezionano come diritti acquisiti dal GSE solo alla conclusione delle procedure concorsuali lato offerta di cui al comma 1. Lo stesso decreto regola i criteri per garantire la completa copertura del GSE tra diritti assegnati lato domanda e diritti acquisiti lato offerta. Una quota pari al 50 per cento dei diritti acquisiti dal GSE tramite le procedure concorsuali di cui al comma 1 è attribuita alle imprese assegnatarie, anche in forma aggregata, in ragione dell'ammontare dei diritti acquisiti dal GSE rispetto ai predetti diritti assegnati alle imprese. I volumi oggetto delle richieste dovranno essere commisurati ai consumi storici delle singole imprese assegnatarie. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, vengono disciplinati i sistemi di garanzia in capo al GSE, nel rispetto della compatibilità con il Diritto comunitario in tema di aiuti di Stato, prevedendo il concorso delle imprese assegnatarie e operatori dell'offerta alla costituzione e al finanziamento del sistema di garanzia in capo al GSE. La quota rimanente dei diritti acquisiti dal GSE viene destinata a beneficio dei clienti residenziali attraverso compensazione automatica a valere sulla rispettiva componente tariffaria Asos applicata ai clienti domestici, secondo modalità definite dall'ARERA.».
c) le lettere a) c) e d) del comma 3 sono soppresse.
d) il comma 4 è abrogato.
*3.029. Marattin.
*3.030. Squeri, Casasco.
*3.032. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Pandolfo, Simiani.
*3.033. Del Barba.
*3.034. Zucconi.
*3.035. Toccalini, Andreuzza, Di Mattina, Gusmeroli.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Contributo al disaccoppiamento della remunerazione di lungo termine della produzione esistente da fonti rinnovabili dal prezzo formantesi nel mercato elettrico a pronti nel rispetto del market coupling europeo)
1. All'articolo 16-bis del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: «offre un servizio di ritiro e acquisto di energia elettrica da fonti rinnovabili prodotta da impianti stabiliti nel territorio nazionale, mediante la stipulazione di contratti di lungo termine di durata pari ad almeno tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «attraverso procedure concorsuali lato offerta, disciplinate con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica ed attuate secondo un regolamento predisposto dal GSE, stipula contratti per differenza a due vie, che conferiscono il diritto a regolare le differenze tra il prezzo del mercato del giorno prima ed i prezzi contrattuali di esercizio lato offerta con le medesime modalità del decreto FER X. Tali contratti, stipulati su base volontaria, hanno durata minima di cinque anni e massima di dieci anni e sono riferiti all'energia elettrica da fonte rinnovabile prodotta da impianti stabiliti sul territorio nazionale. La sottoscrizione dei contratti non è compatibile con altri schemi di supporto per fonti rinnovabili esistenti o futuri per tutta la durata del Pag. 242contratto. I volumi attesi degli impianti rinnovabili sottesi ai contratti sono commisurati alla produzione storica dei medesimi. Con apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica vengono stabilite le procedure relative al controllo degli adempimenti e per la verifica dei volumi prodotti nel corso della durata contrattuale.»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Anteriormente all'espletamento delle procedure concorsuali di cui al comma 1, vengono effettuate procedure concorsuali lato domanda cui partecipano le imprese, quali consumatori finali residenti nel territorio dello Stato e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa e aggregatori. Tali procedure sono definite con apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, prevedendo offerte obbligatorie progressive in termini di prezzo per lotti di energia, che vengano disciplinate da regole tecniche del GSE, prevedano profili predefiniti e assegnino, attraverso la stipula di contratti alle differenze, diritti a regolare le differenze tra il prezzo del mercato del giorno prima ed i prezzi contrattuali di esercizio lato domanda che si perfezionano come diritti acquisiti dal GSE solo alla conclusione delle procedure concorsuali lato offerta di cui al comma 1. Lo stesso decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica regola i criteri per garantire la completa copertura del GSE tra diritti assegnati lato domanda e diritti acquisiti lato offerta. Una quota pari al 50 per cento dei diritti acquisiti dal GSE tramite le procedure concorsuali di cui al comma 1 è attribuita alle imprese assegnatarie, anche in forma aggregata, in ragione dell'ammontare dei diritti acquisiti dal GSE rispetto ai predetti diritti assegnati alle imprese. I volumi oggetto delle richieste dovranno essere commisurati ai consumi storici delle singole imprese assegnatarie. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro dell'economia e delle finanze vengono disciplinati i sistemi di garanzia in capo al GSE, nel rispetto della compatibilità con il Diritto comunitario in tema di aiuti di Stato, prevedendo il concorso delle imprese assegnatarie e operatori dell'offerta alla costituzione e al finanziamento del sistema di garanzia in capo al GSE. La quota rimanente dei diritti acquisiti dal GSE viene destinata a beneficio dei clienti residenziali attraverso compensazione automatica a valere sulla rispettiva componente tariffaria Asos applicata ai clienti domestici, secondo modalità definite dall'Autorità.»;
c) le lettere a), c) e d) del comma 3 sono soppresse;
d) il comma 4 è abrogato.
3.074. Cavo.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Contributo al disaccoppiamento della remunerazione di lungo termine della produzione esistente da fonti rinnovabili dal prezzo formantesi nel mercato elettrico a pronti nel rispetto del market coupling europeo)
1. All'articolo 16-bis del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole: «offre un servizio di ritiro e acquisto di energia elettrica da fonti rinnovabili prodotta da impianti stabiliti nel territorio nazionale, mediante la stipulazione di contratti di lungo termine di durata pari ad almeno tre anni» sono sostituite dalle parole: «attraverso procedure concorsuali lato offerta, disciplinate con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica da emanarsi entro 90 giorni dall'entra in vigore della conversione in legge del presente decreto ed attuate secondo un regolamento predisposto dal GSE, stipula contratti per differenza a due vie, che conferiscono il diritto a regolare le differenze tra il prezzo del Pag. 243mercato del giorno prima ed un altro riferimento di prezzo (prezzi contrattuali di esercizio lato offerta) con le medesime modalità del decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 30 dicembre 2024 n. 457 (FER X). Tali contratti, stipulati su base volontaria, hanno durata minima di cinque anni e massima di dieci anni e sono riferiti all'energia elettrica da fonte rinnovabile prodotta da impianti stabiliti sul territorio nazionale. La sottoscrizione dei contratti non è compatibile con altri schemi di supporto per fonti rinnovabili esistenti o futuri per tutta la durata del contratto. I volumi attesi degli impianti rinnovabili sottesi ai contratti sono commisurati alla produzione storica dei medesimi impianti. Con il medesimo decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sono stabilite le procedure relative al controllo degli adempimenti e per la verifica dei volumi prodotti nel corso della durata contrattuale.»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Anteriormente all'espletamento delle procedure concorsuali di cui al comma 1, vengono effettuate procedure concorsuali lato domanda cui partecipano le imprese, quali consumatori finali residenti nel territorio dello Stato e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa e aggregatori. Tali procedure sono definite con il medesimo decreto di cui al comma 1, prevedendo offerte obbligatorie progressive in termini di prezzo per lotti di energia, e vengono disciplinate da regole tecniche del GSE, prevedendo profili predefiniti e assegnando, attraverso la stipula di contratti alle differenze diretti a regolare le differenze tra il prezzo del mercato del giorno prima ed un altro riferimento di prezzo (prezzo contrattuale di esercizio lato domanda) che si perfezionano come diritti acquisiti dal GSE solo alla conclusione delle procedure concorsuali lato offerta di cui al comma 1. Lo stesso decreto regola i criteri per garantire la completa copertura del GSE tra diritti assegnati lato domanda e diritti acquisiti lato offerta. Una quota pari al 50 per cento dei diritti acquisiti dal GSE tramite le procedure concorsuali di cui al comma 1 è attribuita alle imprese assegnatarie, anche in forma aggregata, in ragione dell'ammontare dei diritti acquisiti dal GSE rispetto ai predetti diritti assegnati alle imprese. I volumi oggetto delle richieste dovranno essere commisurati ai consumi storici delle singole imprese assegnatarie. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, vengono disciplinati i sistemi di garanzia in capo al GSE, nel rispetto della compatibilità con il Diritto comunitario in tema di aiuti di Stato, prevedendo il concorso delle imprese assegnatarie e operatori dell'offerta alla costituzione e al finanziamento del sistema di garanzia in capo al GSE. La quota rimanente dei diritti acquisiti dal GSE viene destinata a beneficio dei clienti residenziali attraverso compensazione automatica a valere sulla rispettiva componente tariffaria Asos applicata ai clienti domestici, secondo modalità definite dall'ARERA.».
c) le lettere a) c) e d) del comma 3 sono soppresse.
3.036. Ghirra, Bonelli.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Misure per promuovere la decarbonizzazione delle imprese ad alto consumo di gas naturale, soggette al rischio di delocalizzazione)
1. Tenuto conto dell'esigenza di promuovere e accelerare gli investimenti per il consumo di biometano nelle imprese a forte consumo di gas naturale identificate dal decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021, n. 541, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Pag. 244Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 2022, al fine di raggiungere gli obiettivi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nelle more dell'avvio delle misure per il rafforzamento della sicurezza di approvvigionamento di gas naturale di cui all'articolo 16 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica con uno o più decreti da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce un meccanismo di ritiro di nuova capacità di produzione di biometano, una volta che sarà resa disponibile, entro un contingente massimo annuale di 4 miliardi Smc per anno, attraverso l'impegno da parte delle imprese a forte consumo di gas naturale alla sottoscrizione con il GSE di Biomethane Purchase Agreement decennale, con prezzo indicizzato non superiore al valore del mercato a pronti PSV, incrementato del controvalore dei titoli di emissione della CO2 evitata, potenzialmente prodotta dalla combustione del gas naturale sostituito.
2. Con uno o più decreti da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), stabilisce i criteri con i quali il Gestore dei servizi energetici S.p.A. (GSE) avvia le procedure per l'approvvigionamento di gas naturale nel mercato italiano di un volume di gas naturale pari al contingente massimo annuale di cui al comma 1 ed il trasferimento dei diritti su tale gas, a prezzi calmierati, mediante la stipula di contratti di durata triennale, per differenza ad una via, anche in forma aggregata, ai soggetti che hanno aderito agli impegni di cui al comma 1, in misura pro quota secondo lo storico dei consumi di cui alla dichiarazione prevista dal decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021. Le procedure di cui al precedente periodo sono avviate per un periodo di 3 anni, utilizzando, in riduzione, l'ammontare complessivo delle risorse disponibili, su base annuale, del Fondo di cui al successivo comma 3, da reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) ed utilizzati a copertura degli oneri del Gruppo GSE per le attività del presente articolo.
3. Entro il termine di 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, attraverso decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita l'ARERA, è istituito un apposito Fondo, per le finalità di cui al comma 2, finanziato con apposito corrispettivo definito da ARERA.
4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
*3.037. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Pandolfo, Simiani.
*3.039. Zucconi.
*3.040. Andreuzza, Di Mattina, Gusmeroli, Toccalini.
*3.041. Del Barba.
*3.042. Squeri, Casasco.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Contratti pluriennali di energia elettrica da fonti rinnovabili)
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica disciplina criteri e modalità per la cessione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili contrattualizzata nell'ambito dei meccanismi di incentivazione basati su procedure competitive con asta al ribasso ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e degli articoli 6 e 7-bis del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, fino al 100 per cento dei corrispondenti volumi, a un prezzo minimo a base d'asta stabilito in funzione dei prezzi determinatisi in esito alle procedure competitivePag. 245 svolte per l'attuazione dei predetti meccanismi di incentivazione. La cessione di cui al primo periodo avviene attraverso la stipula di contratti per differenza a due vie, di durata pluriennale, tra il Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.A. e i clienti finali di energia elettrica, anche per il tramite di soggetti terzi o intermediari dai medesimi delegati, selezionati mediante apposite procedure competitive, definite dal Gestore medesimo sulla base dei criteri disciplinati ai sensi del primo periodo, in modo da assicurare la minimizzazione dei costi per il sistema elettrico.
3.045. Squeri, Casasco.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Misure per garantire alle imprese energivore energia elettrica a prezzi competitivi)
1. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo l'articolo 7-bis è inserito il seguente:
«Art. 7-ter.
(Mercato dell'acquisto e della vendita di energia rinnovabile)
1. Al fine di contenere i maggiori costi delle imprese a forte consumo di energia elettrica, nelle more dello sviluppo di una adeguata liquidità dei contratti di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili a lungo termine registrati sulla Bacheca gestita dal Gestore del mercato elettrico, di seguito GME, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica definisce i criteri per la costituzione di un Mercato dell'acquisto e della vendita di energia rinnovabile, di seguito MAVER, gestito dal GME a cui partecipano per la presentazione di offerte in vendita, tra gli altri, il Gestore dei servizi energetici, di seguito GSE, e, per la presentazione di offerte in acquisto, in via esclusiva i soggetti iscritti nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).
2. Nell'ambito del MAVER, di cui al primo comma, viene disciplinato un meccanismo per la contrattualizzazione da parte delle imprese iscritte nell'elenco di cui al comma 1 con il GSE di una quota fino al 20 per cento dell'energia elettrica da fonti rinnovabili e delle relative garanzie di origine oggetto dei regimi di sostegno di cui agli articoli 6 e 7-bis del presente provvedimento.
3. Il meccanismo di cui al comma 2 è caratterizzato dai seguenti elementi:
a) la quantità di energia elettrica è assegnata dal GSE alle imprese iscritte nell'elenco di cui al comma 1 in relazione alla quantità richiesta e non può essere superiore, su base annua, ai consumi medi annui rilevanti ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1. Nel caso in cui l'ammontare complessivo di energia elettrica richiesto ecceda la quantità di cui al medesimo comma 2, lo stesso provvede a riproporzionare le quantità in base alle richieste presentate;
b) il GSE pone in vendita l'energia sul MAVER al prezzo di cui al punto d) seguente;
c) il GSE stipula contratti per differenza a due vie fra il prezzo di riferimento dell'energia da fonte rinnovabile e il prezzo di vendita sul MAVER di cui alla successiva lettera d) per la quota, di cui al comma 2, di energia elettrica da fonti rinnovabili oggetto dei regimi di sostegno e delle relative garanzie di origine;
d) il prezzo di riferimento dell'energia è definito in funzione del valore dell'energia elettrica nelle procedure competitive di cui agli articoli 6 e 7-bis del presente provvedimento;
e) il prezzo di vendita dell'energia è definito dal GSE entro trenta giorni della pubblicazione del decreto di cui al primo comma, tenuto conto del costo efficiente medio di produzione di energia rinnovabile da impianti di dimensione di scala efficiente che utilizzano tecnologie mature competitive;
Pag. 246f) è previsto l'obbligo, a carico dell'impresa iscritta nell'elenco di cui al comma 1 aderente al meccanismo, di versare al GSE il differenziale, se negativo, tra il prezzo di riferimento e il prezzo di vendita;
g) è previsto il diritto dell'impresa iscritta nell'elenco di cui al comma 1 aderente al meccanismo, a ricevere dal GSE il differenziale, se positivo, tra il prezzo di riferimento e il prezzo di vendita.
4. Il decreto di cui al comma 1 del presente articolo disciplina altresì le modalità per la copertura degli eventuali oneri a carico del GSE derivanti dal prodotto fra la quota di energia di cui al comma 2 e il differenziale, se positivo, tra il prezzo di riferimento e il prezzo di vendita di cui al comma 3, facendo ricorso ai proventi delle aste del sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.».
3.046. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Pandolfo.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Misure a favore degli operatori del servizio idrico integrato per il contenimento dei costi dell'energia)
1. All'articolo 3 del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 169, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. A decorrere dal 1 giugno 2025, le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano anche alle imprese di cui all'articolo 74, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.»;
b) al comma 4:
1) all'alinea, le parole: «Le imprese di cui ai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «Le imprese di cui ai commi 1, 2 e 2-bis»;
2) alla lettera b), le parole: «di cui al comma 1, lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1, lettera b), e 2-bis».
*3.047. Squeri.
*3.048. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Pandolfo, Simiani.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività di pesca e acquacoltura)
1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'elevato prezzo del gasolio, alle imprese esercenti attività di pesca e di acquacoltura è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio della predetta attività, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta nel limite massimo del 20 per cento della spese sostenute per l'acquisto del carburante effettuate nel secondo e terzo trimestre dell'anno 2025, comprovate mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 30 giugno 2026.
3. Entro il 16 marzo 2026 i beneficiari del credito di cui al comma 1, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, inviano all'Agenzia delle entrate un'apposita comunicazione sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2025. Si applicano, in quanto compatibili, anche con riferimento alla cedibilità del credito, le disposizioni dell'articolo 2 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175.Pag. 247
4. Agli oneri di cui al presente articolo nel limite di 45 milioni di euro per l'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del «Fondo per interventi strutturali di politica economica», di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Qualora l'ammontare delle richieste di credito d'imposta risulti superiore al limite di spesa previsto, la ripartizione delle risorse tra gli operatori richiedenti è effettuata in misura proporzionale e fino a concorrenza del citato limite massimo di spesa.
**3.049. Gatta, Squeri.
**3.050. Gadda.
**3.051. Mattia, Giovine.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Misure per incentivare il processo di transizione energetica degli ospedali gestiti da enti privati senza scopo di lucro)
1. Al fine di calmierare i costi sostenuti per l'acquisto di energia elettrica nonché per incentivare il processo di transizione energetica, è istituito, nello stato di previsione del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, un fondo con dotazione pari a 5 milioni di euro per l'anno 2025, per incentivare l'acquisto e l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili da parte di enti, istituzioni, fondazioni, imprese sociali, organismi di volontariato del terzo settore che gestiscono, senza scopo di lucro, ospedali, presidi sanitari e socio sanitari svolti in regime residenziale, semiresidenziale rivolti a persone con disabilità. Gli enti di cui al precedente periodo devono essere accreditati o convenzionati al sistema sanitario nazionale così come previsto dall'articolo 41, comma 4, del decreto legislativo n. 33 del 2013.
2. Il finanziamento di cui al presente articolo è concesso nella forma del contributo a fondo perduto ed è concedibile nella misura massima del 50 per cento del totale dei costi sostenuti per le spese di acquisto, installazione di impianti fotovoltaici o termo-fotovoltaici, nonché delle opere annesse. Sono altresì comprese nel contributo le spese tecniche relative alla progettazione, alla sicurezza, alla direzione dei lavori e all'adempimento delle pratiche autorizzative connesse all'intervento oggetto del contributo.
3. Il contributo di cui al comma 2 non può, in ogni caso, superare il limite massimo di 250.000 euro per ciascun intervento ed è concedibile unicamente per gli impianti installati o attivati nel corso dell'anno 2025.
4. Con apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della salute e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di regolamentazione della concessione del contributo di cui al presente articolo. Il decreto disciplina e individua, in particolare:
a) i requisiti e le caratteristiche dei beneficiari di cui al comma 1;
b) i requisiti minimi e le caratteristiche che gli impianti acquistati dagli enti beneficiari devono possedere, nel presupposto che gli stessi devono essere prodotti negli Stati membri dell'Unione europea;
c) le modalità di presentazione delle domande per l'assegnazione del contributo, con l'indicazione delle informazioni e dei documenti da allegare;
d) i criteri di valutazione per ciascuna domanda presentata;
e) i termini per la realizzazione delle opere, per la rendicontazione delle risorse, le cause di decadenza e revoca del beneficio in caso di alienazione/dismissione dell'impianto entro un arco temporale inferiore ai dieci anni nonché la quantificazione dei correlati obblighi risarcitori;
Pag. 248f) nel caso di alienazione, cessione in godimento a qualsiasi titolo ovvero estinzione di diritti personali di godimento relativamente all'immobile rispetto al quale l'impianto è funzionale, le modalità con le quali il soggetto subentrante dovrà impegnarsi al fine di mantenere in esercizio l'impianto.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
3.052. Comaroli, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Fondo per la transizione energetica delle strutture sanitarie e socio sanitarie del privato sociale)
1. È istituito, presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti Spa, un apposito fondo rotativo, denominato «Fondo per la transizione energetica delle strutture sanitarie e socio sanitarie del privato sociale». Il Fondo è finalizzato alla concessione alle strutture sanitarie e socio sanitarie non profit operanti in regime di contratto con convenzione con il servizio pubblico nei termini previsti dalle rispettive normative regionali di settore, di finanziamenti agevolati che assumono la forma dell'anticipazione, rimborsabile con un piano di rientro pluriennali. Le agevolazioni di cui al precedente periodo sono estese anche alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (Ipab) laddove la normativa regionale non abbia ancora legiferato sulla riorganizzazione delle medesime istituzioni.
2. Il Fondo ha una dotazione iniziale di 5 milioni di euro ed è alimentato dalla Cassa depositi e prestiti. Il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro della salute, su proposta del direttore generale della Cassa depositi e prestiti, può apportare con proprio decreto variazioni alla consistenza del Fondo.
3. Ai fini dell'individuazione degli interventi ammessi al finanziamento sono considerati i progetti di investimento finalizzati al risparmio energetico secondo le specifiche previste dalla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale.
4. Con decreto di natura non regolamentare il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce i requisiti e le condizioni per l'accesso ai finanziamenti agevolati previsti dal presente articolo. In particolare, sono stabilite le modalità di concessione dei finanziamenti agevolati, anche per quanto concerne i criteri di valutazione, i documenti istruttori, la procedura, le ulteriori condizioni per l'accesso, per l'erogazione e per la revoca delle agevolazioni, le modalità di controllo e rendicontazione, la quota minima di mezzi propri e di finanziamento bancario a copertura delle spese d'investimento, la decorrenza e le modalità di rimborso del finanziamento agevolato.
5. Il tasso di interesse sulle somme erogate in anticipazione è determinato con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro dell'economia e delle finanze. La differenza tra il tasso così stabilito e il tasso del finanziamento agevolato sono posti, in favore della Cassa depositi e prestiti Spa, a carico del bilancio dello Stato, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al successivo comma 7.
6. Sull'obbligo di rimborso al Fondo delle somme ricevute in virtù del finanziamento agevolato e dei relativi interessi può essere prevista, secondo criteri, condizioni e modalità da stabilire con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, la garanzia dello Stato.Pag. 249
7. Per le finalità previste dal presente articolo, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Agli oneri di cui al precedente periodo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
3.054. Comaroli, Andreuzza, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Misure per l'evoluzione dell'autoapprovvigionamento di energia elettrica)
1. Al fine di incrementare il livello di concorrenza nell'approvvigionamento energetico favorendo la riduzione dei prezzi dell'energia elettrica per i clienti finali, all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, ovunque ricorrano le parole: «purché tutte appartenenti al medesimo gruppo societario» sono soppresse.
2. Nel comma 1 dell'articolo 30 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, al numero 2) della lettera a) sopprimere le parole: «fermo restando che tali edifici o siti devono essere nella disponibilità dell'autoconsumatore stesso».
3.055. Tenerini, Squeri, Casasco.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Disposizioni relative ai procedimenti di autorizzazione dei sistemi di accumulo)
1. Al fine di favorire lo sviluppo di un'adeguata capacità di accumulo di energia da fonte rinnovabile, necessaria a gestire in sicurezza la crescita di generazione rinnovabile non programmabile in conformità al Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per l'anno 2025, ha la facoltà di avvalersi del supporto operativo del Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.A. in relazione ai procedimenti di autorizzazione dei sistemi di accumulo, mediante la stipula di una apposita convenzione, nel limite di spesa di 1 milione di euro per l'anno 2025. Agli oneri di cui al primo periodo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
3.056. Squeri, Casasco.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di iter autorizzativi degli impianti di accumulo)
1. Al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'allegato B, Sezione I, lettera aa), dopo la parola: «elettrochimico», sono aggiunte le seguenti: «o di accumulatori elettrici termomeccanici»;
b) all'allegato C, dopo la parola: «elettrochimico», ovunque ricorra, aggiungere le seguenti: «o di accumulatori elettrici termomeccanici».
2. All'articolo 1, comma 2-quinquies, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, le parole: «di cui al comma 2-quater lettere a), b) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «, nonché gli impianti di accumulo elettrico basati su una tecnologia termomeccanica».
3.059. Zucconi.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di iter autorizzativi degli impianti di accumulo)
1. Al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'allegato B, Sezione I, lettera aa), dopo la parola: «elettrochimico», sono aggiunte le seguenti: «o di accumulatori elettrici termomeccanici»;
b) all'allegato C, dopo la parola: «elettrochimico», ovunque ricorra, aggiungere le seguenti: «o di accumulatori elettrici termomeccanici».
2. All'articolo 1, comma 2-quinquies, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, dopo le parole: «di cui al comma 2-quater lettere a), b) e d)» sono aggiunte le seguenti: «, nonché gli impianti di accumulo elettrico basati su una tecnologia termomeccanica».
*3.057. Squeri.
*3.058. Gusmeroli, Andreuzza, Di Mattina, Toccalini.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Valorizzazione delle configurazioni in autoconsumo)
1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di autoconsumo diffuso, di cui al decreto legislativo n. 199 del 2021 e della relativa disciplina di attuazione, in caso di aggregazione di imprese in forma cooperativa o consortile, cliente finale è il consorzio o la cooperativa anche nel caso in cui non abbia la titolarità di un punto di connessione e la quota di proprio uso finale dell'energia è rappresentata dalla somma dei prelievi dei singoli consorziati o soci, con riferimento ai punti di connessione nella titolarità degli stessi.
**3.060. Gadda.
**3.061. Pavanelli, Cappelletti, Appendino, Ferrara.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Rilevanza reddituale dell'energia prodotta e immessa in rete da impianti rinnovabili inseriti all'interno di configurazioni di autoconsumo individuale e diffuso)
1. All'articolo 33 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo il comma 2-bis è aggiunto, in fine, il seguente:
«2-ter. L'energia prodotta e immessa in rete da impianti alimentati da fonti rinnovabili inseriti all'interno di configurazioni di autoconsumo individuale e diffuso, nei limiti della sola quota di energia condivisa all'interno del perimetro della medesima cabina primaria di consegna, secondo le modalità indicate dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e successive disposizioni di attuazione, non concorre alla determinazione del reddito delle persone fisiche o giuridiche in quanto istantaneamente autoconsumata.».
*3.062. Manes, Steger, Gebhard, Schullian.
*3.063. Gnassi, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Pandolfo, Simiani.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Modifica della disciplina degli oneri concessori per i piani straordinari di investimento)
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, comma 51, sopprimere le parole da: «, e sono stabiliti i criteri» fino alla fine del comma.
3.064. Del Barba.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Modifica della disciplina degli oneri concessori per i piani straordinari di investimento)
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, comma 51, le parole da: «, e sono stabiliti i criteri» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «. Gli oneri concessori che i concessionari del servizio di distribuzione dell'energia elettrica sono tenuti a versare in ragione della rimodulazione di cui al comma 52 sono stabiliti in un importo simbolico di 1 (uno) euro».
3.065. Del Barba.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Modifica della disciplina degli oneri concessori per i piani straordinari di investimento)
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, dopo il comma 53, è aggiunto il seguente:
«53-bis. L'impatto degli oneri concessori derivanti dai piani straordinari di investimento, come computati dall'ARERA e approvati ai sensi dei commi da 50 a 52, non potrà comportare un incremento del costo della bolletta per le utenze domestiche superiore ad 1 (uno) euro annuo per famiglia.».
3.066. Del Barba.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Misure per la promozione dei carburanti sostenibili per l'aviazione)
1. All'articolo 39 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3-bis, dopo le parole: «del presente articolo» sono inserite le seguenti: «e dei carburanti sostenibili per l'aviazione di cui al Regolamento (UE) 2023/2405 del 18 ottobre 2023,»;
b) al comma 3-ter:
1) le parole: «e a euro 10 milioni per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «, a euro 10 milioni per l'anno 2024 e a euro 200 milioni per l'anno 2026»;
2) dopo la lettera b), è inserita la seguente:
«b-bis) quanto a euro 200 milioni per l'anno 2026, mediante utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica nell'ambito della ripartizione dei proventi di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.»;
3) al comma 4, le parole: «integrazione degli elenchi» sono sostituite dalle seguenti: «aggiornamento degli elenchi» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con i medesimi decreti possono essere previste distinzioni tra i diversi vettori energetici ed esenzioni dagli obblighi di cui al comma 1 in conformità con quanto disciplinato all'articolo 25, paragrafo 3 della Direttiva UE 2018/2001, come modificato dalla Direttiva UE 2023/2413».
2. L'articolo 7-bis del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66 è abrogato. La riduzione delle emissioni di gas serra, a decorrere dal 2024, è assicurata applicando quanto previsto dall'articolo 39 del decreto legislativo n. 199 del 2021.
3.067. Squeri, Casasco.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Misure per il contenimento del costo dell'energia per le piccole e medie imprese)
1. Al fine di contenere le conseguenze derivanti dall'aumento dei prezzi del gas e dell'energia elettrica, alle piccole e medie imprese spetta una detrazione dall'imposta Pag. 252lorda pari al 90 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per ciascuna impresa. La detrazione è ripartita in due quote annuali di pari importo per l'installazione di sistemi solari termici, di sistemi geotermici a bassa entalpia, di pompe di calore e di impianti fotovoltaici. La detrazione di cui al presente comma si applica agli impianti con potenza massima pari a 220 chilowatt.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.068. Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Ferrara.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Contributo straordinario agli enti del terzo settore per il caro energia)
1. Al fine di sostenere gli enti iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte alla relativa anagrafe, per i maggiori oneri sostenuti per l'acquisto della componente energia e del gas naturale, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2025, per il riconoscimento di un contributo straordinario calcolato in proporzione ai costi sostenuti nel 2024 per la componente energia e il gas naturale.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi di cui ai commi 1, le relative modalità di erogazione, nonché le procedure di controllo.
3. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi derivanti dalle aste delle quote di emissione di CO2 dell'anno 2024, di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.
3.069. Ghirra, Bonelli.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Rateizzazione degli importi dovuti per i consumi energetici)
1. Le misure di cui all'articolo 3 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito con modificazioni dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6 si applicano in caso di richiesta da parte di imprese con utenze collocate in Italia a esse intestate, di rateizzazione degli importi dovuti a titolo di corrispettivo per la componente energetica di elettricità e gas naturale utilizzato per usi diversi dagli usi termoelettrici ed eccedenti l'importo medio contabilizzato, a parità di consumo, nel periodo di riferimento compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2024, per i consumi effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025 e fatturati entro il 30 giugno 2026.
3.070. Ghirra, Bonelli.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Contributo di solidarietà per il comparto energetico)
1. La disciplina di cui all'articolo 1, commi da 115 a 119, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 si applica anche con riferimento al periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2025.
3.071. Bonelli, Ghirra.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Annullamento degli oneri di sistema per le infrastrutture di ricarica elettrica)
1. Al fine di ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico per l'anno 2025, l'ARERA provvede ad annullare, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 chilowatt, anche connesse in media e alta/altissima tensione, per usi di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.
2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.
3.072. Ghirra, Bonelli.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili)
1. Al fine di valorizzare l'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da bioliquidi sostenibili e di favorire l'impiego di fonti rinnovabili, all'articolo 5, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
3.073. Carloni, Davide Bergamini, Bruzzone, Pierro, Di Mattina.
ART. 4.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: microimprese vulnerabili aggiungere le seguenti: ivi incluse quelle esercenti attività agricola.
*4.1. Vaccari, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi.
*4.2. Schullian, Manes, Steger, Gebhard.
*4.3. Gadda.
*4.4. Caramiello, Appendino, Cappelletti, Sergio Costa, Ferrara, Pavanelli, Cherchi.
*4.5. Nevi, Gatta, Squeri.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: con decreto aggiungere le seguenti: da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
4.6. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.
Al comma 1, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: Si considerano microimprese vulnerabili le microimprese che ai sensi dell'articolo 1, comma 60, della legge n. 124 del 2017 e della delibera di ARERA del 24 novembre 2020, 491/2020/R/eel, hanno diritto al Servizio a Tutele Graduali.
4.7. Pietrella, La Porta.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per microimprese vulnerabili si intendono le imprese che impiegano meno di 10 persone e con un fatturato annuo non superiore a 2 milioni di euro che risentono in modo significativo dell'impatto dei prezzi energetici per oltre il 10 per cento del bilancio d'impresa.
4.8. Zucconi.
Al comma 2, sostituire le parole: può essere adottato con le seguenti: è adottato.
4.9. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.
Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica con proprio decreto definisce i criteri in base ai quali individuare le famiglie e le microimprese vulnerabili di cui al comma 1, destinatarie delle agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica e di gas naturale. Con il medesimo decreto sono stabilite inoltre le modalità con cui i soggetti in possesso delle informazioni necessarie all'individuazione delle famiglie e delle microimprese vulnerabili trasferiscono tali informazioni all'Acquirente Unico S.p.A. nelle funzioni di Sistema Informativo Integrato, affinché il medesimo possa a sua volta consentire agli esercenti del mercato elettrico e del gas di applicare le agevolazioni così come definite da apposita delibera ARERA. Nell'ambito delle attività disciplinate dal presente comma i soggetti in possesso e destinatari delle informazioni relative alle famiglie e alle microimprese vulnerabili sono definiti Titolari Autonomi ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).
4.10. Antoniozzi, Milani.
Al comma 3, dopo le parole: con proprie delibere aggiungere le seguenti: sentite anche le associazioni dei consumatori e delle microimprese più rappresentative a livello nazionale.
4.11. Zucconi.
Al comma 3, sopprimere le parole: relative alle tariffe.
4.13. Pavanelli, Cappelletti, Appendino, Ferrara.
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. Con riferimento al settore del gas, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) adotta ulteriori provvedimenti a tutela delle famiglie, concernenti il quadro regolatorio relativo alle utenze domestiche, nel rispetto dei seguenti principi e criteri:
a) attuare quanto previsto dall'articolo 2, comma 12, lettera m), della legge n. 481 del 1995, consentendo anche agli utenti domestici di definire presso ARERA in via extragiudiziale le controversie insorte con gli operatori, estendendo a tale tipologia di utenza le procedure di terzo livello già disciplinate;
b) prevedere che gli utenti domestici possano richiedere, all'azienda distributrice del gas di cui si avvalgono, la documentazione ritenuta utile ad accertare la causa o la responsabilità di un problema insorto che incida sui rapporti tra loro intercorrenti, disponendo che l'operatore interessato provveda in tempi congrui a rendere disponibile copia conforme all'originale dei documenti di cui sia in possesso, anche mediante file informatici, a condizione che siano leggibili mediante programmi disponibili gratuitamente sul mercato;
c) prevedere, con riferimento alle utenze domestiche dotate di smart meter, indipendentemente dai loro consumi annui, l'obbligo per l'impresa distributrice di eseguire, ove richiesto, le rilevazioni dei consumi a cadenza mensile;
d) nel caso di inadempimento dell'obbligo di cui alla lettera c), derivanti da guasto o malfunzionamento del misuratore, non motivato dalle cause di forza maggiore o imputabili all'utente, disporre che l'impresa di distribuzione sia tenuta a ripristinare senza indugio le corrette modalità di rilevazione dei consumi e che, decorsi senza esito 90 giorni dal verificarsi del disservizio, alla stessa sia preclusa la facoltà di addebitare ulteriormente letture stimate;
e) disporre, nel caso di interventi di manutenzione o riparazione su misuratori a servizio delle utenze domestiche, l'obbligo per l'impresa distributrice di darne apposita informazione agli utenti interessatiPag. 255 con un preavviso di almeno 48 ore e per i tecnici incaricati, anche se dipendenti da ditta appaltatrice, l'obbligo di rilasciare al termine dei lavori copia di apposito verbale d'intervento;
f) in caso di guasto o malfunzionamento degli smart meter a servizio delle utenze domestiche, prevedere che l'onere della rilevazione dell'anomalia sia attribuito alle aziende distributrici, senza alcun concorso dell'utente;
g) disporre adeguate sanzioni a carico degli operatori anche nel caso di responsabilità attribuibili a ditte appaltatrici;
3-ter. L'ARERA provvede all'attuazione di quanto previsto dal comma 3-bis entro il termine di 45 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, dandone comunicazione alle commissioni parlamentari competenti.
4.14. D'Attis.
(Inammissibile)
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, alle imprese esercenti attività di pesca è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio delle predette attività, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2025.
4-ter. Il credito d'imposta di cui al comma 4-bis è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, entro la data del 31 dicembre 2025. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge n. 21 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 51 del 2022.
4-quater. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4-bis, pari a 46 milioni di euro per il 2025, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004.
4.15. Giovine.
(Inammissibile)
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. Per il secondo semestre dell'anno 2025 è riconosciuta, nei limiti delle risorse del Fondo di cui al successivo comma 4-ter, una agevolazione sulle tariffe per la fornitura di energia elettrica in favore delle persone con disabilità.
4-ter. Per le finalità di cui al comma 4-bis, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica un Fondo, denominato «Fondo bonus elettrico persone con disabilità», con dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2025. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottarsi di concerto con il Ministro delle disabilità e con il Ministro dell'economia e delle finanze entro il 30 giugno 2025, sono determinati i criteri e le modalità di accesso all'agevolazione di cui al comma 4-bis, tenendo in considerazione la gravità della patologia, la situazione economica e reddituale del richiedente e la numerosità del nucleo familiare.
4-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4.16. Grippo.
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. In linea con le finalità di cui al comma 1, per far fronte ai maggiori oneri sostenuti dalle imprese esercenti attività di pesca per l'acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per Pag. 256l'esercizio della loro attività, in ragione del perdurare dell'aumento del prezzo internazionale di tali carburanti, è riconosciuto il medesimo credito di imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2025, di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 21 marzo, 2022, n. 21.
4-ter. Agli oneri economici derivanti dalle disposizioni di cui al precedente comma, pari a 46 milioni di euro, si fa fronte mediante le risorse del Fondo Interventi a favore del settore pesca e acquacoltura.
*4.17. De Micheli.
*4.18. Vaccari, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi.
*4.19. Pierro, Davide Bergamini, Carloni, Bruzzone.
(Inammissibile)
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Al fine di contenere il maggior onere sostenuto per la fornitura congiunta di energia elettrica e di gas naturale mediante unico operatore, è vietata la doppia imposizione alle utenze domestiche relativa agli oneri di commercializzazione e di vendita.
Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1, primo periodo, dopo le parole: le misure occorrenti aggiungere le seguenti: per verificare le previsioni di cui al comma 4-bis dell'art. 4 e.
4.20. Bicchielli, Cavo.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Al fine di contenere per il primo trimestre 2025 gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale anche in esito alla cessazione del servizio di maggior tutela, i servizi di teleriscaldamento, nonché le somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto di servizio di energia di cui all'articolo 16 comma 4 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, sono assoggettati all'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) al 5 per cento per i consumi stimati o effettivi dei mesi gennaio, febbraio e marzo 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 41,46 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede a valere sulle risorse disponibili nel bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali per l'anno 2024.
4.22. Ghirra, Bonelli.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Al fine di conseguire gli obiettivi di efficienza energetica e assicurare benefici per i clienti finali, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, a far data 1° giugno 2025 le imprese di distribuzione del gas effettuano a cadenza mensile le rilevazioni dei consumi delle utenze domestiche dotate di misuratori per la telelettura e telegestione dei contatori da remoto, qualsiasi sia il loro prelievo annuo e senza alcuna deroga.
4.23. Bicchielli, Cavo.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Fermo restando quanto previsto all'articolo 2, comma 12, lettera m), della legge 14 novembre 1995, n. 481, gli utenti domestici si rivolgono all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente per la definizione extragiudiziale di controversie insorte con gli operatori, avvalendosi della specifica procedura decisoria di terzo livello già disciplinata dalla stessa Autorità.
4.24. Bicchielli, Cavo.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Misure per favorire l'installazione di rinnovabili e la stabilizzazione dei prezzi energetici)
1. Al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 9, comma 13, penultimo capoverso, la lettera: «v)» è sostituita dalla seguente «r)»;
Pag. 257b) all'Allegato A, Sezione I, punto 1, dopo la lettera i), è inserita la seguente:
«i-bis) impianti idroelettrici con capacità di generazione inferiore a 500 kW di potenza di concessione, realizzati su condotte esistenti senza incremento né della portata esistente né del periodo in cui ha luogo il prelievo e realizzati su edifici esistenti, sempre che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche alle destinazioni d'uso, non riguardino parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici;».
c) all'Allegato A, Sezione II:
1) al punto 1, la lettera d) è abrogata;
2) al punto 2 le parole: «Qualora gli interventi di cui alla presente sezione comportino un incremento di potenza di impianti esistenti o già abilitati o comunque autorizzati» sono sostituite dalle seguenti: «Fatti salvi gli interventi di cui alla presente sezione che comportano un incremento di potenza di impianti esistenti o già abilitati o comunque autorizzati non superiore al 15 per cento».
d) all'Allegato B, Sezione I, punto 1, lettera f):
1) le parole: «o agrivoltaici» sono soppresse;
2) le parole: «, d) ed e)» sono sostituite dalle seguenti: «e d)».
e) All'Allegato B, Sezione II:
1) al punto 1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le parole: «a prescindere dalla potenza elettrica risultante»;
2) al punto 1, dopo la lettera a), è inserita la seguente:
«a-bis) modifiche su impianti eolici esistenti, abilitati o autorizzati che, a prescindere dalla potenza elettrica risultante, comportano una riduzione minima del numero degli aerogeneratori rispetto a quelli esistenti, abilitati o autorizzati e sono realizzati nello stesso sito dell'impianto esistente. Ai fini della presente lettera:
1) nel caso di impianti su un'unica direttrice, il nuovo impianto è realizzato sulla stessa direttrice con una deviazione massima di un angolo di 20°, mantenendo la stessa lunghezza più una tolleranza pari al 20 per cento della lunghezza dell'impianto esistente, abilitato o autorizzato, calcolata tra gli assi dei due aerogeneratori estremi, arrotondato per eccesso;
2) nel caso di impianti dislocati su più direttrici, la superficie planimetrica complessiva del nuovo impianto è al massimo pari alla superficie oggetto di abilitazione o autorizzazione, con una tolleranza complessiva del 20 per cento; la superficie oggetto di abilitazione o autorizzazione è definita dal perimetro individuato, planimetricamente, dalla linea che unisce, formando sempre angoli convessi, i punti corrispondenti agli assi degli aerogeneratori autorizzati più esterni;
3) nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti, abilitati o autorizzati abbiano un diametro d1 inferiore o uguale a 70 metri, il numero dei nuovi aerogeneratori non supera il minore fra n1*2/3 e n1*d1/(d2-d1);
4) nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti o autorizzati abbiano un diametro d1 superiore a 70 metri, il numero dei nuovi aerogeneratori non deve superare n1*d1/d2 arrotondato per eccesso dove:
4.1) d1: diametro rotori già esistenti o autorizzati;
4.2) n1: numero aerogeneratori già esistenti o autorizzati;
4.3) d2: diametro nuovi rotori;
4.4) h1: altezza raggiungibile dalla estremità delle pale rispetto al suolo (TIP) dell'aerogeneratore già esistente o autorizzato;
5) i nuovi aerogeneratori presentano un'altezza massima (h2) raggiungibile dall'estremità delle pale rispetto al suolo pari al prodotto tra l'altezza massima dal suolo (h1) raggiungibile dall'estremità delle Pag. 258pale dell'aerogeneratore già esistente e il rapporto tra i diametri del rotore del nuovo aerogeneratore (d2) e dell'aerogeneratore esistente (d1): h2 = h1*(d2/d1);».
3) al punto 2, le parole: «Qualora gli interventi di cui alla presente sezione comportino un incremento di potenza di impianti esistenti o già abilitati o comunque autorizzati» sono sostituite dalle seguenti: «Fatti salvi gli interventi di cui alla presente sezione che comportano un incremento di potenza di impianti esistenti o già abilitati o comunque autorizzati non superiore al 15 per cento».
4.01. Squeri, Casasco.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Misure di semplificazione per le rinnovabili e la stabilizzazione dei prezzi energetici)
1. Al fine di raggiungere gli obiettivi di transizione energetica, favorire lo sviluppo delle fonti di energia rinnovabile per la riduzione dei prezzi dell'energia e al contempo contenere il consumo di suolo, gli interventi di modifica su impianti eolici esistenti, abilitati o autorizzati, che comportano una riduzione minima del numero degli aerogeneratori rispetto a quelli esistenti e sono realizzati nello stesso sito di impianto sono sottoposti alle valutazioni ambientali di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero a valutazioni paesaggistiche, nei casi in cui l'incremento di potenza risultante dall'intervento medesimo superi la soglia di 30 megawatt. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, in materia di valutazione di incidenza laddove applicabili.
2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, gli interventi consistenti di modifica su impianti eolici esistenti che comportano una riduzione minima del numero degli aerogeneratori devono rispettare i seguenti requisiti:
a) nel caso di impianti su un'unica direttrice, il nuovo impianto è realizzato sulla stessa direttrice con una deviazione massima di un angolo di 20°, mantenendo la stessa lunghezza più una tolleranza pari al 20 per cento della lunghezza dell'impianto esistente, abilitato o autorizzato, calcolata tra gli assi dei due aerogeneratori estremi, arrotondato per eccesso;
b) nel caso di impianti dislocati su più direttrici, la superficie planimetrica complessiva del nuovo impianto è al massimo pari alla superficie oggetto di abilitazione o autorizzazione, con una tolleranza complessiva del 20 per cento; la superficie oggetto di abilitazione o autorizzazione è definita dal perimetro individuato, planimetricamente, dalla linea che unisce, formando sempre angoli convessi, i punti corrispondenti agli assi degli aerogeneratori autorizzati più esterni;
c) i nuovi aerogeneratori, a fronte di un incremento del diametro, presentano un'altezza massima, da intendersi come il prodotto tra l'altezza massima dal suolo (h1) raggiungibile dall'estremità delle pale dell'aerogeneratore già esistente e il rapporto tra i diametri del rotore del nuovo aerogeneratore (d2) e dell'aerogeneratore esistente (d1): h2 = h1*(d2/d1), non superiore all'altezza massima dal suolo raggiungibile dalla estremità delle pale dell'aerogeneratore esistente, moltiplicata per il rapporto fra il diametro del rotore del nuovo aerogeneratore e il diametro dell'aerogeneratore esistente, il prodotto tra l'altezza massima dal suolo (h1) raggiungibile dall'estremità delle pale dell'aerogeneratore già esistente e il rapporto tra i diametri del rotore del nuovo aerogeneratore (d2) e dell'aerogeneratore esistente (d1): h2 = h1*(d2/d1);
d) nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti, abilitati o autorizzati abbiano un diametro d1 inferiore o uguale a 70 metri, il numero dei nuovi aerogeneratori non supera il minore fra n1*2/3 e n1*d1/(d2-d1);
e) nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti o autorizzati abbiano un diametro d1 superiore a 70 metri, il numero dei Pag. 259nuovi aerogeneratori non deve superare n1*d1/d2 arrotondato per eccesso dove:
1) d1: diametro rotori già esistenti o autorizzati;
2) n1: numero aerogeneratori già esistenti o autorizzati;
3) d2: diametro nuovi rotori;
4) h1: altezza raggiungibile dalla estremità delle pale rispetto al suolo (TIP) dell'aerogeneratore già esistente o autorizzato;
3. Resta ferma la facoltà per i proponenti che abbiano avviato i procedimenti amministrativi necessari alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1 in data antecedente all'entrata in vigore della presente disposizione, di richiedere all'autorità competente l'applicazione della disciplina di cui al medesimo comma 1.
4. Per gli interventi di repowering di impianti eolici e fotovoltaici, il gestore di rete competente elabora la soluzione tecnica minima generale di adeguamento della connessione esistente con priorità di trattamento e di immissione dell'incremento di potenza, confermando il punto di connessione esistente, fermi restando gli attuali vincoli fisici di rete. Il gestore di rete provvede all'aggiornamento delle soluzioni tecniche minime generali già elaborate su istanza del proponente.
5. L'eventuale operazione di repowering con aumento di potenza ed energia prodotta non comporta da parte del titolare la possibilità di modificare la struttura dell'incentivo a cui ha diritto a legislazione vigente.
4.02. Marattin.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Misure di semplificazione per le rinnovabili e la stabilizzazione dei prezzi energetici)
1. Al fine di raggiungere gli obiettivi di transizione energetica, favorire lo sviluppo delle fonti di energia rinnovabile per la riduzione dei prezzi dell'energia e al contempo contenere il consumo di suolo, gli interventi di modifica su impianti eolici esistenti, abilitati o autorizzati, che comportano una riduzione minima del numero degli aerogeneratori rispetto a quelli esistenti e sono realizzati nello stesso sito di impianto sono sottoposti alle valutazioni ambientali di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, nei casi in cui l'incremento di potenza risultante dall'intervento medesimo superi la soglia di 30 megawatt. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 in materia di valutazione di incidenza laddove applicabili, nonché quelle relative all'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 qualora richiesta.
2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, gli interventi consistenti di modifica su impianti eolici esistenti che comportano una riduzione minima del numero degli aerogeneratori devono rispettare i seguenti requisiti:
a) nel caso di impianti su un'unica direttrice, il nuovo impianto è realizzato sulla stessa direttrice con una deviazione massima di un angolo di 20°, mantenendo la stessa lunghezza più una tolleranza pari al 20 per cento della lunghezza dell'impianto esistente, abilitato o autorizzato, calcolata tra gli assi dei due aerogeneratori estremi, arrotondato per eccesso;
b) nel caso di impianti dislocati su più direttrici, la superficie planimetrica complessiva del nuovo impianto è al massimo pari alla superficie oggetto di abilitazione o autorizzazione, con una tolleranza complessiva del 20 per cento; la superficie oggetto di abilitazione o autorizzazione è definita dal perimetro individuato, planimetricamente, dalla linea che unisce, formando sempre angoli convessi, i punti corrispondenti agli assi degli aerogeneratori autorizzati più esterni;
c) i nuovi aerogeneratori, a fronte di un incremento del diametro, presentano un'altezza massima, da intendersi come il prodotto tra l'altezza massima dal suolo Pag. 260(h1) raggiungibile dall'estremità delle pale dell'aerogeneratore già esistente e il rapporto tra i diametri del rotore del nuovo aerogeneratore (d2) e dell'aerogeneratore esistente (d1): h2 = h1*(d2/d1), non superiore all'altezza massima dal suolo raggiungibile dalla estremità delle pale dell'aerogeneratore esistente, moltiplicata per il rapporto fra il diametro del rotore del nuovo aerogeneratore e il diametro dell'aerogeneratore esistente, il prodotto tra l'altezza massima dal suolo (h1) raggiungibile dall'estremità delle pale dell'aerogeneratore già esistente e il rapporto tra i diametri del rotore del nuovo aerogeneratore (d2) e dell'aerogeneratore esistente (d1): h2 = h1*(d2/d1);
d) nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti, abilitati o autorizzati abbiano un diametro d1 inferiore o uguale a 70 metri, il numero dei nuovi aerogeneratori non supera il minore fra n1*2/3 e n1*d1/(d2-d1);
e) nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti o autorizzati abbiano un diametro d1 superiore a 70 metri, il numero dei nuovi aerogeneratori non deve superare n1*d1/d2 arrotondato per eccesso dove:
1) d1: diametro rotori già esistenti o autorizzati;
2) n1: numero aerogeneratori già esistenti o autorizzati;
3) d2: diametro nuovi rotori;
4) h1: altezza raggiungibile dalla estremità delle pale rispetto al suolo (TIP) dell'aerogeneratore già esistente o autorizzato.
3. Resta ferma la facoltà per i proponenti che abbiano avviato i procedimenti amministrativi necessari alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1 in data antecedente all'entrata in vigore della presente disposizione, di richiedere all'autorità competente l'applicazione della disciplina di cui al medesimo comma 1.
4. Per gli interventi di repowering di impianti eolici e fotovoltaici, il gestore di rete competente elabora la soluzione tecnica minima generale di adeguamento della connessione esistente con priorità di trattamento e di immissione dell'incremento di potenza, confermando il punto di connessione esistente, fermi restando gli attuali vincoli fisici di rete. Il gestore di rete provvede all'aggiornamento delle soluzioni tecniche minime generali già elaborate su istanza del proponente.
4.03. Ghirra, Bonelli.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Misure di semplificazione per le rinnovabili e la stabilizzazione dei prezzi energetici)
1. Al fine di raggiungere gli obiettivi di transizione energetica, favorire lo sviluppo delle fonti di energia rinnovabile per la riduzione dei prezzi dell'energia e al contempo contenere il consumo di suolo, gli interventi di modifica su impianti eolici esistenti, abilitati o autorizzati, che comportano una riduzione minima del numero degli aerogeneratori rispetto a quelli esistenti e sono realizzati nello stesso sito di impianto sono sottoposti alle valutazioni ambientali di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero a valutazioni paesaggistiche, nei casi in cui l'incremento di potenza risultante dall'intervento medesimo superi la soglia di 30 megawatt. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, in materia di valutazione di incidenza laddove applicabili.
2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, gli interventi consistenti di modifica su impianti eolici esistenti che comportano una riduzione minima del numero degli aerogeneratori devono rispettare i seguenti requisiti:
a) nel caso di impianti su un'unica direttrice, il nuovo impianto è realizzato sulla stessa direttrice con una deviazione massima di un angolo di 20°, mantenendo la stessa lunghezza più una tolleranza pari al 20 per cento della lunghezza dell'impiantoPag. 261 esistente, abilitato o autorizzato, calcolata tra gli assi dei due aerogeneratori estremi, arrotondato per eccesso;
b) nel caso di impianti dislocati su più direttrici, la superficie planimetrica complessiva del nuovo impianto è al massimo pari alla superficie oggetto di abilitazione o autorizzazione, con una tolleranza complessiva del 20 per cento; la superficie oggetto di abilitazione o autorizzazione è definita dal perimetro individuato, planimetricamente, dalla linea che unisce, formando sempre angoli convessi, i punti corrispondenti agli assi degli aerogeneratori autorizzati più esterni;
c) i nuovi aerogeneratori, a fronte di un incremento del diametro, presentano un'altezza massima, da intendersi come il prodotto tra l'altezza massima dal suolo (h1) raggiungibile dall'estremità delle pale dell'aerogeneratore già esistente e il rapporto tra i diametri del rotore del nuovo aerogeneratore (d2) e dell'aerogeneratore esistente (d1): h2 = h1*(d2/d1), non superiore all'altezza massima dal suolo raggiungibile dalla estremità delle pale dell'aerogeneratore esistente, moltiplicata per il rapporto fra il diametro del rotore del nuovo aerogeneratore e il diametro dell'aerogeneratore esistente, il prodotto tra l'altezza massima dal suolo (h1) raggiungibile dall'estremità delle pale dell'aerogeneratore già esistente e il rapporto tra i diametri del rotore del nuovo aerogeneratore (d2) e dell'aerogeneratore esistente (d1): h2 = h1*(d2/d1);
d) nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti, abilitati o autorizzati abbiano un diametro d1 inferiore o uguale a 70 metri, il numero dei nuovi aerogeneratori non supera il minore fra n1*2/3 e n1*d1/(d2-d1);
e) nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti o autorizzati abbiano un diametro d1 superiore a 70 metri, il numero dei nuovi aerogeneratori non deve superare n1*d1/d2 arrotondato per eccesso dove:
1) d1: diametro rotori già esistenti o autorizzati;
2) n1: numero aerogeneratori già esistenti o autorizzati;
3) d2: diametro nuovi rotori;
4) h1: altezza raggiungibile dalla estremità delle pale rispetto al suolo (TIP) dell'aerogeneratore già esistente o autorizzato;
3. Resta ferma la facoltà per i proponenti che abbiano avviato i procedimenti amministrativi necessari alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1 in data antecedente all'entrata in vigore della presente disposizione, di richiedere all'autorità competente l'applicazione della disciplina di cui al medesimo comma 1.
4. Per gli interventi di repowering di impianti eolici e fotovoltaici, il gestore di rete competente elabora la soluzione tecnica minima generale di adeguamento della connessione esistente con priorità di trattamento e di immissione dell'incremento di potenza, confermando il punto di connessione esistente, fermi restando gli attuali vincoli fisici di rete. Il gestore di rete provvede all'aggiornamento delle soluzioni tecniche minime generali già elaborate su istanza del proponente.
*4.04. Benzoni.
*4.05. Squeri.
*4.06. Del Barba.
*4.08. Zucconi.
*4.09. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Ferrara.
*4.010. Toccalini, Andreuzza, Gusmeroli, Di Mattina.
*4.011. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Pandolfo, Simiani.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Misure a supporto dei progetti di rinnovamento di impianti rinnovabili e per la stabilizzazione dei prezzi energetici)
1. Al decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 199, all'articolo 6, comma 1, lettera a), dopo il primo periodo, è inserito il seguente:Pag. 262 «Agli interventi di integrale ricostruzione eolica, sulla base delle manifestazioni d'interesse pervenute al GSE, sono dedicati dei contingenti specifici fino al 50 per cento di quelli previsti all'interno dei bandi indetti dal GSE per la tecnologia eolica».
2. All'articolo 56 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, dopo il comma 4, è inserito il seguente:
«4-bis. Le decurtazioni percentuali di cui al comma 4 non si applicano nel caso di progetti di intervento di cui al comma 3 che comportino un incremento della potenza pari ad almeno il 20 per cento rispetto alla potenza dell'impianto preesistente. In tal caso, l'incentivo è applicato sul 95 per cento della produzione derivante dagli impianti oggetto di interventi ai sensi del primo periodo.».
**4.012. Del Barba.
**4.013. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Ferrara.
**4.014. Toccalini, Andreuzza, Gusmeroli, Di Mattina.
**4.015. Ghirra, Bonelli.
**4.016. Zucconi.
**4.017. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Pandolfo, Simiani.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Ulteriori misure a tutela delle utenze domestiche)
1. Per raggiungere gli obiettivi di efficienza energetica ed assicurare benefici per i clienti finali, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, dal primo giugno 2025 è fatto obbligo alle imprese di distribuzione del gas di effettuare a cadenza mensile le rilevazioni dei consumi delle utenze domestiche dotate di smart meter, qualsiasi sia il loro prelievo annuo e senza alcuna deroga.
2. In considerazione del controllo operabile da remoto sul funzionamento degli smart meter, nel caso di anomalie, l'impresa di distribuzione del gas è obbligata a ripristinare immediatamente le corrette modalità di rilevazione dei consumi. Decorsi senza esito 90 giorni dal verificarsi del disservizio, la società di distribuzione non può ulteriormente addebitare all'utenza domestica consumi stimati o importi presunti comunque denominati, sino all'avvenuta soluzione dell'anomalia. Il distributore assolve con la necessaria diligenza al costante monitoraggio del funzionamento degli smart meter e, ai fini di eventuali controversie, sono esclusi obblighi o responsabilità dell'utente domestico nei compiti di verifica degli stessi misuratori.
3. Per ogni intervento di manutenzione o riparazione su misuratori a servizio delle utenze domestiche, l'impresa distributrice del gas ha l'obbligo di informare gli utenti interessati con un preavviso di almeno 48 ore. Al termine dei relativi lavori, qualsiasi ne sia stato l'esito, i tecnici incaricati hanno l'obbligo di predisporre e rilasciare immediatamente all'utente il relativo verbale d'intervento. Agli anzidetti obblighi è parimenti vincolato anche il personale esterno all'impresa di distribuzione ovvero la ditta appaltatrice che esegue la manutenzione o riparazione.
4. L'indennizzo automatico, da erogarsi per ogni mancata rilevazione mensile di cui al comma 1, è di entità pari a quella attualmente in vigore per i misuratori accessibili ed è dovuto per ogni mese di omessa lettura. A tali indennizzi è altresì applicato il regime delle maggiorazioni di tipo crescente già operante per i ritardi dell'impresa distributrice nell'esecuzione di prestazioni, come previsto dal quadro regolatorio vigente.
5. L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente adotta, entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge, proprie deliberazioni per dare attuazione alle norme recate dal presente articolo. In considerazione dell'attività di pubblico servizio esercitata dalle aziende di distribuzione del gas, con le stesse deliberazioni è disposta anche l'applicazione di adeguate sanzioni e Pag. 263indennizzi a carico dell'operatore per le inadempienze di cui è responsabile. Analogamente si procede nel caso di soccombenza dell'operatore nella procedura decisoria di terzo livello. Gli importi relativi sono determinati in misura non inferiore a quelle già previste dal quadro regolatorio per analoghe fattispecie.
6. L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente informa le competenti commissioni parlamentari sull'effettiva adozione delle deliberazioni previste dal comma 5, entro e non oltre il termine indicato allo stesso comma.
4.018. Marattin.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Disposizioni concernenti l'utilizzo dell'accumulo di energia prodotta da sistemi di pompaggio idroelettrico)
1. Il presente articolo è diretto al miglioramento delle condizioni di accesso al mercato dell'energia elettrica per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili, attraverso l'utilizzo della capacità di accumulo dell'energia da unità idroelettriche di produzione e pompaggio, anche al fine di garantire la sicurezza energetica nazionale e ridurre la dipendenza da fonti energetiche fossili.
2. Ai fini del presente articolo, si intende per:
a) sistema di accumulo: l'insieme di dispositivi, apparecchiature e logiche di gestione e controllo, funzionale ad assorbire e rilasciare energia elettrica, previsto per funzionare in maniera continuativa in parallelo con la Rete di trasmissione nazionale (RTN) con obbligo di connessione di terzi o in grado di comportare un'alterazione dei profili di scambio con la RTN mediante immissione o prelievo;
b) unità idroelettriche di produzione e pompaggio: le unità di produzione aventi assetti con potenze negative nel funzionamento in assorbimento;
c) zona della rete rilevante: una porzione della RTN per la quale esistono, ai fini della sicurezza del sistema elettrico, limiti fisici di scambio dell'energia con altre zone confinanti.
3. A decorrere dal 1° maggio 2025, nessun soggetto può disporre, anche per tramite di società collegate o controllate, direttamente o indirettamente, di oltre il 30 per cento della potenza nominale degli impianti con unità idroelettriche di produzione e pompaggio. Tale percentuale è calcolata annualmente dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sentita l'ARERA, per ciascuna zona rilevante della RTN, come definita dalla società Terna Spa in conformità a quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 18 maggio 2004, e sulla base della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 250/04 del 30 dicembre 2004.
4. Ai fini di cui al comma 3, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sentita l'ARERA, identifica, per ogni soggetto che rientra nelle condizioni di cui al medesimo comma 3, l'eventuale quota da scorporare. Non concorrono al raggiungimento della soglia di cui al citato comma 3 gli impianti identificati come unità essenziali per la sicurezza del sistema elettrico, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 63, paragrafo 63.1, dell'allegato A annesso alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 111/06 del 9 giugno 2006.
5. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita l'ARERA, con apposito provvedimento predispone i piani con cui i soggetti produttori di energia elettrica da pompaggio cedono la quota da scorporare per le finalità di cui al comma 6.
6. I soggetti indicati nel provvedimento di cui al comma 5 assolvono all'obbligo di cedere la disponibilità degli impianti:
a) attraverso contratti bilaterali stipulati con i produttori di energia da fonti Pag. 264rinnovabili non programmabili, sia in forma singola che associata, a esclusione delle società collegate o controllate, direttamente o indirettamente, dai medesimi soggetti di cui all'alinea, secondo le modalità e i princìpi stabiliti dall'ARERA;
b) al Gestore dei mercati energetici (GME) Spa, incaricato di organizzare il mercato dei sistemi di accumulo di cui al comma 2, secondo criteri di neutralità, trasparenza e obiettività.
7. La disciplina del mercato, predisposta dall'ARERA, è approvata con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. Lo stesso mercato è riservato agli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili non programmabili che non hanno accesso ad alcun regime incentivante, al fine di accrescerne la possibilità di competere sul mercato elettrico.
8. I proprietari delle unità idroelettriche di produzione e pompaggio di cui alla lettera b) del comma 2 sono tenuti a mantenere l'impianto in perfette condizioni di funzionamento. A tale scopo, l'ARERA determina il valore da attribuire quale rimborso dei costi di funzionamento il cui totale, in ogni caso, non può superare le somme rese disponibili ai sensi della medesima lettera b) del comma 2.
9. Nel caso in cui la soglia del 30 per cento di cui al comma 3 del presente articolo, calcolata come media su base biennale, sia superata, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato adotta i provvedimenti di cui all'articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
4.019. Sergio Costa, Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Ferrara.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Tutela tariffaria per le utenze della Regione Siciliana a seguito della siccità)
1. Al fine di fronteggiare le conseguenze provocate dalla situazione di grave deficit idrico della Regione Siciliana, di cui alla delibera dello stato di emergenza del Consiglio dei ministri del 6 maggio 2024, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera), con riferimento al settore idrico integrato, introduce norme per la sospensione temporanea, a decorrere dal 1° gennaio 2025 e per un periodo non inferiore a 18 mesi, dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere nello stesso periodo per le utenze situate nel territorio della Regione Siciliana.
2. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera), disciplina le modalità di rateizzazione delle fatture i cui pagamenti sono stati sospesi e introduce altresì agevolazioni di natura tariffaria, a favore delle utenze situate nei territori di cui al primo comma, individuando le modalità per la copertura delle sospensioni dei pagamenti e delle agevolazioni di cui al presente articolo attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso a strumenti di tipo perequativo.
4.020. Morfino, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Pavanelli.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale)
1. Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le somministrazioni di gas naturale usato per usi civili sono assoggettate all'aliquota IVA del 10 per cento.
4.021. Benzoni.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi del gas naturalePag. 265 per uso di autotrazione per le famiglie e per le imprese)
1. Al fine di contenere, per i mesi di maggio, giugno e luglio 2025, gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale per autotrazione, ARERA provvede ad azzerare, per il medesimo trimestre, le aliquote delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas per l'uso di autotrazione sulla rete di trasporto e di distribuzione.
2. Al fine di contenere, per i mesi di maggio, giugno e luglio 2025, gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale per autotrazione, ARERA provvede ad azzerare, per il medesimo trimestre, i corrispettivi unitari variabili relativi alle tariffe di trasporto e misura, approvati dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente con deliberazione 216/2024/R/GAS, e le tariffe per i servizi di distribuzione e misura del gas, approvate dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente con deliberazione 587/2024/R/GAS.
3. Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale per autotrazione per le famiglie e per le imprese, per i mesi di maggio, giugno e luglio 2025 è disposto l'azzeramento del contributo della Servizi Fondo Bombole Metano ai sensi del comma 4 dell'articolo 62-bis di cui al decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76 e di cui al decreto direttoriale n. 43 del 3 ottobre 2024 del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 27,7 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4.022. Milani, Zucconi.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi del gas naturale per uso di autotrazione per le famiglie e per le imprese)
1. Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale per autotrazione per le famiglie e per le imprese, per i mesi di maggio, giugno e luglio 2025, in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di gas metano per uso autotrazione di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento.
2. Agli oneri derivanti dal precedente comma 1, valutati in 30 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4.023. Andreuzza, Di Mattina, Gusmeroli, Toccalini.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi del gas naturale per uso di autotrazione per le famiglie e per le imprese)
1. Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale per autotrazione per le famiglie e per le imprese, per i mesi di maggio, giugno e luglio 2025, in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di gas metano per uso autotrazione di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento.
2. Agli oneri derivanti dal precedente comma 1, valutati in 30 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili Pag. 266di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4.024. Milani, Zucconi.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Promozione del riutilizzo del calore prodotto dai centri di elaborazione dati per i sistemi di teleriscaldamento)
1. Al fine di contenere i maggiori oneri sostenuti per la fornitura di gas naturale ed energia elettrica dalle famiglie e dalle microimprese vulnerabili, derivanti dall'aumento del prezzo internazionale del gas naturale sul costo finale di tali prodotti, e di favorire il riutilizzo dell'energia e la transizione verde, sono promosse misure volte a favorire il recupero e il riutilizzo del calore prodotto dalle infrastrutture digitali, quali i centri di elaborazione dati, che emettono grandi quantità di calore durante il loro funzionamento, per alimentare sistemi di teleriscaldamento e altre soluzioni energetiche sostenibili.
2. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze e risorse, possono prevedere misure di sostegno e semplificazioni amministrative per favorire l'implementazione delle iniziative di cui al comma 1.
3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanare entro il 31 maggio 2025, sono definite le misure di cui al comma 1.
4.025. Pastorella, Benzoni.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Modifiche in materia di sicurezza energetica e competitività dei consumi industriali di gas naturale)
1. All'articolo 16 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 2022 n. 34, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, lettera b), le parole: «a un prezzo pari al costo asseverato di cui al comma 7» sono sostituite con le seguenti: «al prezzo di cui al comma 8, lettera b)»;
b) al comma 6:
1) al terzo periodo, dopo le parole: «del 2006» sono aggiunte le seguenti: «, che la avvia con la massima priorità al momento della presentazione dell'istanza di cui al secondo periodo. È possibile presentare un'unica istanza di VIA per i progetti ricadenti in una medesima concessione necessarie all'attuazione dei programmi di produzione di gas di cui al presente articolo.»;
2) all'ultimo periodo, le parole: «L'efficacia» sono sostituite con le seguenti: «Per le concessioni di coltivazione che usufruiscono della deroga di cui al comma 3, l'efficacia»;
c) al comma 7, dopo le parole: «campo di coltivazione,» sono aggiunte le seguenti: «al netto dell'aliquota di coltivazione di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625,»;
d) al comma 8:
1) alla lettera b), dopo le parole: «comma 7» sono aggiunte le seguenti: «, incrementato del valore delle aliquote di coltivazione dovute di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625»;
2) alla lettera d), le parole: «ai costi definiti ai sensi del comma 7» sono sostituite con le seguenti: «al prezzo di cui al comma 8 lettera b)»;
e) al comma 9:
1) al primo periodo, le parole: «ammessi alla specifica procedura» sono sostituite con le seguenti: «assegnatari dei diritti nella procedura di cui al comma 8»;
2) al secondo periodo, le parole: «offerte dagli» sono sostituite con le seguenti: «assegnate agli»;
Pag. 267f) al comma 10, le parole: «pari al costo asseverato ai sensi del comma 7» sono sostituite con le seguenti: «di cui al comma 8 lettera b)».
2. All'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5-bis, lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le produzioni incrementali di gas i cui diritti sono oggetto dei contratti di cui all'articolo 16, comma 10, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, in base al costo di cui all'articolo 16, comma 7, del medesimo decreto-legge.»;
b) dopo il comma 7-ter, è aggiunto il seguente: «7-quater. Le produzioni incrementali di gas i cui diritti sono oggetto dei contratti di cui all'articolo 16, comma 10, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, sono esenti dal pagamento dell'aliquota per la parte di spettanza dello Stato.».
*4.026. Squeri, Casasco.
*4.027. Zucconi.
*4.029. Toccalini, Andreuzza, Di Mattina, Gusmeroli.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Disposizioni per il sostegno all'incremento dei costi energetici nel settore sportivo)
1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 15 milioni di euro per l'anno 2025, per le finalità di cui all'articolo 7, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175. Con il decreto di cui al medesimo articolo 1, comma 369, ultimo periodo, sono individuati le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione nonché le modalità di erogazione dei contributi stessi, anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al presente comma. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 15.000.000 per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022, n. 142 e dall'articolo 19, comma 12, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito con modificazioni dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, la società Sport e salute S.p.a. è autorizzata a trattenere le somme ad essa trasferite in forza delle predette disposizioni, non ancora riversate all'entrata del bilancio dello Stato, non utilizzate e risultate eccedenti rispetto allo stanziamento originario, e a impiegarle per le finalità di cui al secondo periodo dell'articolo 16, comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14. Alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a euro 4.762.000 per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
4.030. Amorese.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Agevolazioni tariffarie)
1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Tavolo, con la partecipazione dei rappresentanti dei comuniPag. 268 e dei rappresentanti delle imprese che erogano i servizi di energia elettrica, gas e acqua, finalizzata a definire le modalità di riduzione delle tariffe per l'erogazione di energia elettrica, gas e acqua, commisurate al nucleo e al reddito delle famiglie residenti nelle aree interne anche per contrastare il fenomeno dello spopolamento. Per la partecipazione al Tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
4.032. Curti.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Delega al Governo per la revisione della gestione degli oneri generali del sistema elettrico, di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente articolo, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto la revisione della disciplina della gestione degli oneri generali di sistema afferenti al settore dell'energia elettrica, di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e l'introduzione di meccanismi agevolativi fiscali diretti ad assicurare una redistribuzione degli oneri medesimi in relazione ai redditi dichiarati dagli utenti.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) provvedere al riordino della normativa concernente le componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema afferenti al settore dell'energia elettrica in coerenza con la finalità di redistribuzione di cui al comma 1;
b) prevedere una disciplina specifica della struttura delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema afferenti al settore dell'energia elettrica applicate ai clienti dei servizi elettrici per usi domestici, mediante la fissazione di limiti massimi alle stesse, in coerenza con la finalità di redistribuzione di cui al comma 1;
c) prevedere, mediante la modifica del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la detraibilità dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo, degli importi versati a titolo di corresponsione degli oneri generali di cui alla lettera b) in misura pari:
1) al 75 per cento degli stessi, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro;
2) al 50 per cento degli stessi, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 30.000 euro;
3) al 25 per cento degli stessi, se il reddito complessivo è superiore a 30.000 euro ma non a 45.000 euro;
d) prevedere la rimodulazione in aumento dei canoni annui per i permessi di prospezione e ricerca e per le concessioni di coltivazione e stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana nella misura necessaria alla copertura degli oneri finanziari associati al riconoscimento delle agevolazioni fiscali di cui alla lettera c);
e) adottare le norme di attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, le norme di coordinamento con tutte le altre leggi dello Stato, nonché le norme di carattere transitorio.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei princìpi costituzionali, in particolare di quelli di cui agli articoli 3, 23 e 53 della Costituzione, del diritto dell'Unione europea, nonché dello statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212.
4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, senza nuovi o Pag. 269maggiori oneri per la finanza pubblica, un tavolo tecnico di lavoro per la realizzazione di un'equa redistribuzione degli oneri di sistema tra i contribuenti, del quale fanno parte rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Ministero dell'economia e delle finanze, della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, delle associazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale. Ai soggetti che partecipano ai lavori del tavolo non è corrisposto alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento comunque denominato. Il tavolo tecnico è sentito dal Governo in merito alla predisposizione degli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1.
5. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica e dei pareri acquisiti ai sensi del comma 7, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro sessanta giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine previsto per l'espressione del parere, i decreti possono essere comunque adottati.
6. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni, con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro il termine di venti giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.
7. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, previa acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta dei Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica, del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per gli affari europei, dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti.
8. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi previsti dal comma 2 e con le modalità di cui al presente articolo, il Governo è autorizzato ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi medesimi.
9. Le disposizioni della presente legge e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione della stessa si applicano nei confronti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei loro statuti e delle relative norme di attuazione.
4.033. Lomuti, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Sergio Costa.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Disposizioni in materia di fotovoltaico su aree agricole incolte)
1. All'articolo 20, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente:
«1-ter. L'installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti è consentita se l'area agricola è incolta da oltre 5 anni.».
4.035. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Ferrara.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(IVA agevolata sui servizi di teleriscaldamento)
1. Al fine di contenere per il primo trimestre 2025 gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale anche in Pag. 270esito alla cessazione del servizio di maggior tutela, i servizi di teleriscaldamento, nonché le somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto di servizio di energia di cui all'articolo 16 comma 4 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, sono assoggettati all'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) al 5 per cento per i consumi stimati o effettivi dei mesi gennaio, febbraio e marzo 2025.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 41,46 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede a valere sulle risorse disponibili nel bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali per l'anno 2024.
4.036. Ghirra, Bonelli.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Ulteriori misure di semplificazione per le energie rinnovabili)
1. Al fine di contribuire al rafforzamento dell'autonomia energetica nazionale e contestualmente a raggiungere il prima possibile un elevato livello di penetrazione delle energie rinnovabili per una maggiore copertura della domanda elettrica nazionale, in modo da ridurre sensibilmente i prezzi di approvvigionamento dell'energia, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministero della cultura, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate ulteriori misure di semplificazione e criteri per accelerare il rilascio di permessi per la realizzazione sul territorio nazionale di nuovi impianti di energia rinnovabile e per il rinnovamento e integrale ricostruzione di impianti rinnovabili, volti a contribuire al raggiungimento di almeno il 42,5 per cento di quota di rinnovabili nel consumo finale di energia entro il 2030.
4.037. Ghirra, Bonelli.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Misure urgenti per favorire l'accesso ai contributi previsti dalla Missione 2 Componente 2 Investimento 1.2 del PNRR)
1. Al fine di favorire il più ampio accesso dei soggetti beneficiari ai contributi per la realizzazione di impianti o potenziamento di impianti alimentati da fonti rinnovabili facenti parte di una configurazione CER o di gruppo di autoconsumatori, previsti dalla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo 8, comma 2, del decreto ministeriale del 7 dicembre 2023, n. 0000414, le parole: «31 marzo 2025» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2025».
4.038. Ghirra, Bonelli.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Sostegno speciale per le micro e piccole imprese di produzione alimentare «di prima necessità» per sopperire agli aumenti dei costi dell'energia)
1. È vietata l'interruzione della fornitura di energia elettrica e gas naturale da parte delle società fornitrici nei confronti di imprese di produzione alimentare di prodotti di prima necessità, ed in particolare per le imprese della panificazione, in caso di inadempimento del debito, qualora le stesse offrano di pagare almeno il 20 per cento di quanto previsto in fattura.
4.039. Ghirra, Bonelli.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Ulteriori disposizioni per la riduzione del costo dell'energia)
1. Al fine di accelerare la realizzazione degli impianti per la produzione di energia Pag. 271da fonte rinnovabile e conseguire in tempi più rapidi la riduzione del costo dell'energia a carico delle famiglie e delle imprese, all'articolo 8, comma 1-bis) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la lettera a-bis), è inserita la seguente:
«a-ter) gli impianti di produzione di energia elettrica a fonti rinnovabili soggetti ad autorizzazione unica di competenza statale, di cui alla sezione II dell'Allegato C del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190;».
4.040. Toccalini, Gusmeroli, Andreuzza, Di Mattina.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Disposizione per l'efficientamento energetico degli edifici)
1. All'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2024, n. 207, dopo il comma 55, è inserito il seguente:
«55-bis. Al fine di contenere i costi per la spesa energetica, anche attraverso interventi di efficientamento energetico che consentono di ridurre l'utilizzo di combustibili fossili nell'edilizia, l'esclusione di cui al comma 55, lettera a), capoverso 3-quinquies e lettera b), numero 1), non si applica:
a) alle misure di supporto adottate, entro il 31 dicembre 2024, nell'ambito del regolamento (UE) 2021/241, dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera h), punto i), terzo trattino, del regolamento (UE) 2021/1058 o dell'articolo 73 del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio;
b) ai sistemi di riscaldamento ibridi, che combinano due o più tipologie di generatore di calore e che producono calore con una quota considerevole di energia rinnovabile, quali le combinazioni di caldaie alimentate a combustibili fossili con pompe di calore o impianti solari termici, progettati per massimizzare l'utilizzo dell'energia rinnovabile;
c) ai sistemi di cogenerazione ad alto rendimento;
d) alle caldaie uniche alimentate con una quota considerevole di energia rinnovabile.».
4.041. Andreuzza, Di Mattina, Gusmeroli, Toccalini.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Disposizione per l'efficientamento energetico degli edifici)
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, dopo il comma 55, è inserito il seguente:
«55-bis. Al fine di contenere i costi per la spesa energetica, anche attraverso interventi di efficientamento energetica che consentono di ridurre l'utilizzo di combustibili fossili nell'edilizia, l'esclusione di cui al comma 55, lettera a), capoverso 3-quinquies e lettera b), numero 1), non si applica:
a) alle misure di supporto adottate, entro il 31 dicembre 2024, nell'ambito del regolamento (UE) 2021/241, dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera h), punto i), terzo trattino, del regolamento (UE) 2021/1058 o dell'articolo 73 del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio;
b) ai sistemi di riscaldamento ibridi, che combinano due o più tipologie di generatore di calore e che producono calore con una quota considerevole di energia rinnovabile, quali le combinazioni di caldaie alimentate a combustibili fossili con pompe di calore o impianti solari termici, progettati per massimizzare l'utilizzo dell'energia rinnovabile;
c) ai sistemi di cogenerazione ad alto rendimento;
d) alle caldaie uniche alimentate da energia rinnovabile in quota superiore al 50 per cento.».
4.042. Gusmeroli, Andreuzza, Di Mattina, Toccalini.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Interventi efficientamento energetico sul patrimonio pubblico)
1. All'articolo 12 del decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004, comma 1, le parole: «ad oltre settanta anni» sono sostituite dalle seguenti: «a prima del 1950».
*4.047. Bof, Andreuzza, Di Mattina, Gusmeroli, Toccalini.
*4.048. Manes, Steger, Gebhard, Schullian.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Misure urgenti per la trasparenza e concorrenza nel settore dell'efficientamento energetico nell'edilizia)
1. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dall'articolo 14, comma 3-quinquies, e dall'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le caldaie hybrid ready e le caldaie alimentate con combustibili rinnovabili non si intendono incluse nella definizione di caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.
2. Con provvedimento del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le caldaie hybrid ready e le caldaie alimentate a combustibili rinnovabili di cui al comma 1.
4.043. Gusmeroli, Andreuzza, Toccalini, Di Mattina.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Ulteriori disposizioni per la riduzione del costo dell'energia)
1. Al fine di accelerare la realizzazione degli impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile e conseguire in tempi più rapidi la riduzione del costo dell'energia a carico delle famiglie e delle imprese, all'articolo 8, comma 1-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «l'esame è definito in ordine cronologico» sono sostituite dalle seguenti: «l'esame è definito, in successione alternata, in considerazione della potenza nominale decrescente dell'impianto per ciascuna annualità e dell'ordine cronologico».
4.044. Toccalini, Gusmeroli, Andreuzza, Di Mattina.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Disposizioni in materia di economia circolare)
1. All'articolo 237 del decreto legislativo 152 del 2006, comma 4, le parole: «, nonché della presenza di sostanze pericolose,» sono sostituite dalle seguenti: «, nonché del contenuto di materia prima seconda e della presenza di sostanze pericolose,».
4.045. Andreuzza, Di Mattina, Gusmeroli, Toccalini.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
1. All'articolo 5 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, i commi 1 e 2 sono soppressi.
4.049. Pavanelli, Cappelletti, Appendino, Ferrara.
ART. 5.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: tre mesi.
*5.1. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Pandolfo, Simiani.
*5.2. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Ferrara, L'Abbate.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: sul mercato libero aggiungere le seguenti: ed alle piccole imprese aventi diritto al servizio a tutele graduali ai sensi della legge 4 agosto 2017, n. 124, e della deliberazione 24 novembre 2021, 491/2020/R/eel.
**5.3. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Pandolfo, Simiani.
**5.4. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Ferrara, L'Abbate.
**5.5. Gusmeroli, Andreuzza, Di Mattina, Toccalini.
**5.6. Cavo.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: sul mercato libero aggiungere le seguenti: , comprese quelle dedicate e quelle non più attivabili sul mercato ma ancora nella disponibilità dei consumatori.
5.7. Ghirra, Bonelli.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: documenti tipo aggiungere le seguenti: , con divieto di prevedere vendite di servizi accessori estranei alla fornitura,.
Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per le aziende che operano nel settore della vendita di energia elettrica e gas, l'ARERA definisce con proprio provvedimento, gli indicatori per ottenere un rating obbligatorio e specifico di legalità per gli operatori presenti sul mercato retail con particolare riferimento al rispetto degli obblighi informativi e contrattuali disciplinati dalla normativa di settore.
5.8. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Pandolfo, Simiani.
Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: L'ARERA definisce le caratteristiche essenziali delle condizioni di prezzo affinché le offerte possano denominarsi a prezzo fisso.
*5.9. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Pandolfo, Simiani.
*5.10. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Ferrara, L'Abbate.
*5.11. Gusmeroli, Andreuzza, Di Mattina, Toccalini.
Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
5.12. Squeri.
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: Con il provvedimento di cui al primo periodo, aggiungere le seguenti: nel quale sono richiamate almeno le seguenti informazioni minime relative alle voci variabili quali il prezzo di riferimento della materia prima negli ultimi dodici mesi relativa al PUN index GME o all'equivalente prezzo zonale, la differenza fra il prezzo pagato dal cliente per la materia prima e il prezzo di cui al punto precedente negli ultimi dodici mesi, gli eventuali oneri aggiuntivi annui di commercializzazione e un confronto degli stessi con un valore di riferimento definito dall'ARERA,.
Conseguentemente, aggiungere, in fine, le parole: e le modalità di invio delle comunicazioni con le quali le imprese venditrici energia elettrica e gas modificano le condizioni contrattuali applicate, modalità che devono sempre essere suscettibili di attestazione dell'avvenuta ricezione da parte dei destinatari.
5.13. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Pandolfo, Simiani.
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: Con il provvedimento di cui al primo periodo, aggiungere le seguenti: nel quale sono richiamate almeno le seguenti informazioni minime relative alle voci variabili quali il prezzo di riferimento della materia prima negli ultimi dodici mesi relativa al PUN index GME o all'equivalente prezzo Pag. 274zonale, la differenza fra il prezzo pagato dal cliente per la materia prima e il prezzo di cui al punto precedente negli ultimi dodici mesi, gli eventuali oneri aggiuntivi annui di commercializzazione e un confronto degli stessi con un valore di riferimento definito dall'ARERA,.
5.14. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Pandolfo, Simiani.
Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , nonché l'obbligo da parte dei fornitori di energia elettrica e di gas di impiegare modalità di invio delle comunicazioni ai clienti finali domestici sul mercato libero con le quali si modificano le condizioni contrattuali applicate suscettibili di attestarne la ricezione da parte dei destinatari, quali raccomandata con avviso di ricevimento ovvero posta elettronica certificata.
5.15. Ghirra, Bonelli.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di garantire la massima trasparenza di cui al presente articolo anche nelle comunicazioni commerciali, è fatto divieto di promuovere, con qualsiasi mezzo, sia con modalità tradizionali che automatizzate, qualunque comunicazione relativa alla fornitura di elettricità o gas e più in generale qualsiasi attività commerciale, senza aver ottenuto preventiva autorizzazione alla esplicita richiesta da parte del consumatore, registrata telefonicamente, nella formula stabilita con apposita delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l'ARERA aggiorna il Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali ai sensi di quanto previsto dalla presente disposizione, con particolare riferimento alle modalità con cui sono presentati nelle offerte i corrispettivi a copertura dei costi dei servizi soggetti a regolazione e alla necessità che tale rappresentazione non costituisca elemento di complessità nella valutazione delle offerte. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative del presente comma.
5.16. Gusmeroli, Andreuzza, Di Mattina, Toccalini.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di garantire la tutela del consumatore finale da possibili incrementi indesiderati del costo delle bollette, sia di energia elettrica che di gas naturale, nel caso di comunicazioni di modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali da parte dell'impresa venditrice, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l'ARERA integra il Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali di cui all'allegato A alla deliberazione 395/2024/R/com, con la previsione dell'obbligo, in capo al venditore, di acquisire il consenso espresso preventivo del cliente finale in caso di modifiche contrattuali unilaterali che prevedano condizioni peggiorative anche sul piano economico.
5.17. Milani, Zucconi.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Nei contratti di servizi energetici, qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al consumatore secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: «Proposta di modifica unilaterale del contratto», con preavviso di almeno sessanta giorni, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal consumatore.
2-ter. L'ARERA, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, integra il Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai Pag. 275clienti finali con la previsione dell'obbligo di cui al comma 2-bis.
2-quater. Le variazioni contrattuali che non rispettano le prescrizioni di cui al comma 2-bis sono nulle.
2-quinquies. Per le bollette di servizi energetici con importi considerati critici, definiti tali sulla base dei consumi medi storici del cliente, il fornitore è tenuto ad inviare un «sms allert» al cliente per informarlo e invitarlo alla verifica dei consumi.
5.18. Giorgianni.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dopo il comma 6-quinquies, è aggiunto il seguente:
«6-sexies. Ai fini della certificazione dell'operazione, la ricarica elettrica dei veicoli tramite stazioni di ricarica di cui al regolamento (UE) 2023/1804 è assimilata alla cessione di benzina e gasolio per i veicoli a motore di cui al comma 1-bis. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le informazioni da trasmettere, le regole tecniche, i termini per la trasmissione telematica e le modalità con cui garantire la sicurezza e l'inalterabilità dei dati.».
5.19. Squeri.
(Inammissibile)
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 1, comma 51, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, dopo le parole: «primo periodo» sono aggiunte le seguenti: «, ad eccezione di quelli inerenti al rinnovo della concessione,».
5.20. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Pandolfo, Simiani.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Sportelli unici territoriali)
1. Al fine di rafforzare la conoscenza energetica e l'accesso alle informazioni dei clienti finali per l'ottimizzazione degli interventi di ristrutturazione del patrimonio immobiliare privato in chiave energetica nonché per la riduzione della spesa energetica attraverso l'installazione di impianti per l'autoproduzione individuale e collettiva di energia rinnovabile, mediante la facilitazione tra operatori, proprietari e locatari delle abitazioni, enti amministrativi, finanziari ed economici e piccole e medie imprese, in conformità con la strategia dell'Unione europea in materia di Green Deal e transizione verde, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica istituisce, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso un numero limitato di regioni e province autonome ritenute idonee, un campione rappresentativo di dieci sportelli unici territoriali pilota.
2. Gli sportelli di cui al comma 1 sono distribuiti sul territorio nazionale e gestiti in modo imparziale, indipendente e gratuito, con funzioni di informazione, assistenza tecnica e consulenza amministrativa e finanziaria, in favore e a supporto di cittadini e imprese.
3. Ai fini della determinazione del campione pilota di cui al comma 1 e per la definizione di un modello unico di sportello da applicare e localizzare su tutto il territorio nazionale, possono essere selezionate anche alcune delle città italiane già individuate dalla Commissione europea nell'ambito della missione «Cities Mission delle città intelligenti e a impatto climatico zero entro il 2030».
4. Per la nascita e la gestione degli sportelli unici di cui al comma 1, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica si avvale delle Agenzie per l'energia locali pubbliche presenti nelle aree scelte come campione, rappresentate e coordinate dalla Rete nazionale delle agenzie energetiche locali (RENAEL), con il supporto dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e del Gestore dei servizi energetici (GSE).
5. Gli sportelli unici territoriali accedono a tutti i dati utili a fornire informazioniPag. 276 e servizi all'utenza il più completi ed esaustivi possibile e, per le informazioni e i servizi relativi al miglioramento della prestazione energetica del patrimonio edilizio, devono avere un collegamento diretto con il Portale nazionale sulla prestazione energetica degli edifici, di cui ai decreti attuativi della Direttiva (UE) 2018/844.
6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, individua, con apposito decreto, le modalità di funzionamento degli sportelli unici territoriali di cui al comma 1, con particolare riferimento alle modalità di erogazione del servizio e alla ripartizione delle risorse per il funzionamento degli stessi.
7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5.03. Sergio Costa, Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Ferrara.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Disposizioni per la partecipazione attiva dei consumatori ai mercati di energia elettrica e gas naturale)
1. Allo scopo di ridurre il costo della bolletta dell'energia elettrica e del gas naturale, nonché di promuovere la partecipazione attiva dei consumatori ai predetti mercati, i soggetti associativi di cui al comma 3 possono accedere ai servizi di cui al comma 2 al fine di individuare i venditori di energia elettrica e/o gas naturale dei clienti finali aderenti a un gruppo di acquisto dotato di imparzialità e indipendenza rispetto ai venditori medesimi o a soggetti a essi collegati, conformemente alle linee guida di cui all'articolo 1, comma 65, della legge 4 agosto 2017, n. 124.
2. I soggetti associativi di cui al comma 3 possono richiedere ad Acquirente unico Spa la fornitura di un servizio di messa a disposizione di informazioni aggregate relative ai clienti finali aderenti al gruppo di acquisto, non riconducibili al singolo individuo né ai dati personali del medesimo, individuate mediante il Sistema informatico integrato di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129.
3. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, i soggetti associativi, previo conferimento di mandato speciale con rappresentanza da parte dei clienti finali che aderiscono per iscritto a un gruppo di acquisto, provvedono alla conclusione di contratti con i venditori di energia elettrica e gas naturale.
4. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, con propri provvedimenti, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, definisce le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, del presente articolo.
5. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La fornitura del servizio di messa a disposizione di informazioni aggregate di cui al comma 2 è attuata con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
5.05. Sergio Costa, Pavanelli, Cappelletti, Appendino, Ferrara.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Riconoscimento della figura professionale del consulente alla vendita di servizi energetici)
1. È riconosciuta la figura professionale del consulente per la gestione delle utenze Pag. 277dei servizi energetici e di telecomunicazioni, quale professionista che supporta gli utenti nel monitoraggio e nella gestione delle predette utenze, cui si applica la disciplina prevista dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4. Detta figura possiede adeguata preparazione ed esperienza nel settore di specializzazione e conoscenza dei vari attori e servizi che la compongono, nonché del codice del consumo, dei contratti, delle tariffe, dei prezzi e delle norme relative alla privacy ed alla trasparenza e cura e aggiorna costantemente la propria formazione professionale.
2. La qualificazione professionale dei servizi prestati può essere attestata da un'associazione professionale costituita ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, cui il professionista risulti iscritto. Previe le necessarie verifiche, le attestazioni possono essere rilasciate dalle citate associazioni, sotto la responsabilità del proprio rappresentante legale, come previsto dall'articolo 7 della citata legge n. 4 del 2013.
3. Il possesso delle conoscenze, competenze e abilità della figura professionale del consulente per la gestione delle utenze dei servizi energetici e di telecomunicazioni, in conformità alla norma UNI 11782, è attestato da un ente di certificazione accreditato dall'associazione Accredia.
4. L'attestazione di qualità e qualificazione professionale dei servizi prestati, di cui agli articoli 7 e 8 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, nonché il possesso di una certificazione di conformità a norme tecniche UNI possono essere valutati ai fini dell'adozione di misure di favore, anche in materia di equo compenso.
5. Le società che vendono servizi energetici sono tenute a rendere noto al consumatore finale, prima della stipulazione del contratto, se si avvalgono della figura del consulente preposto alla gestione dei servizi energetici e di telecomunicazioni di cui al comma 1.
5.07. Giorgianni.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Misure a tutela dei consumatori contro le pratiche aggressive di pubblicità e vendita telefonica)
1. Al fine di contrastare i fenomeni di telemarketing e teleselling aggressivo e garantire la piena, reale e concreta tutela dei consumatori, all'articolo 130 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il comma 3-bis è sostituito dal seguente:
«3-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 129, il trattamento dei dati di cui al comma 1 del predetto articolo, mediante l'impiego del telefono e della posta cartacea per le finalità di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, è consentito esclusivamente nei confronti di chi abbia espresso in modo preventivo il proprio consenso mediante l'iscrizione della numerazione della quale è intestatario e degli altri dati personali di cui al comma 1 del predetto articolo in un registro delle autorizzazioni alle comunicazioni commerciali.».
2. Con le modalità e nel rispetto dei criteri e princìpi generali previsti dall'articolo 130, comma 3-ter, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è istituito il registro delle autorizzazioni alle comunicazioni commerciali di cui al comma 3-bis del medesimo articolo 130, come modificato dal comma 1 del presente articolo.
5.010. Iaria, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Pratiche commerciali considerate in ogni caso aggressive)
1. All'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
«c-bis) effettuare per telefono o posta cartacea sollecitazioni commerciali volte all'invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale al consumatore che non abbia espresso il proprio consenso successivamente all'iscrizione della numerazione, della quale è intestatario, al Registro pubblico dei contraenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2022, n. 26;».
5.08. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Ferrara.
ART. 6.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Al fine di contrastare il fenomeno del cosiddetto spoofing telefonico, all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2022, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge n. 5 del 2018», sono sostituite dalle seguenti: «assegnata dal provider di servizi telefonici ai sensi del comma 1-bis»;
b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Il provider di servizi telefonici è tenuto ad assegnare a tutti gli operatori che svolgono attività di call center, per chiamate con o senza operatore, attraverso i propri canali, specifiche numerazioni precedute da prefissi telefonici, individuati dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, atte a identificare e distinguere in modo univoco le chiamate effettuate da numerazioni non abilitate alla ricezione e finalizzate ad attività statistiche, al compimento di ricerche di mercato e ad attività di pubblicità, vendita e comunicazione commerciale.»;
c) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. L'Autorità vigila sul rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis applicando, in caso di violazione, le sanzioni di cui all'articolo 1, commi 29, 30, 31 e 32, della legge 31 luglio 1997, n. 249.».
d) l'articolo 2, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 5, è abrogato.
2-ter. Agli adempimenti di cui al comma 2-bis si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
6.1. Simiani, Ascani, De Luca.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Al codice penale, dopo l'articolo 501-bis, è aggiunto il seguente:
«Art. 501-ter.
(Manovre speculative sull'acquisto di titoli di accesso ad attività di pubblico spettacolo)
Chiunque, nell'esercizio di qualsiasi attività produttiva o commerciale, compie manovre speculative ovvero accaparra titoli di accesso ad attività di spettacolo, di intrattenimento o culturali, in modo atto a determinare la rarefazione ovvero il rincaro sul mercato interno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa fino a euro 500.000.
Alla stessa pena soggiace chiunque pone in vendita titoli di accesso ad attività di spettacolo, di intrattenimento o culturali senza autorizzazione dell'organizzatore dello spettacolo di intrattenimento.
La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 80.000 a euro 500.000 se i fatti di cui al primo comma sono commessi attraverso l'utilizzo Pag. 279di programmi informatici e/o tecnologici per l'acquisto automatizzato.
L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le altre autorità competenti effettuano i necessari accertamenti e interventi, agendo d'ufficio ovvero su segnalazione degli interessati. Non è comunque sanzionata la vendita o qualsiasi altra forma di collocamento di titoli di accesso ad attività di spettacolo effettuata da una persona fisica in modo occasionale e non massivo, purché senza finalità commerciali.».
2-ter. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il comma 545 è abrogato.
6.2. Grippo.
(Inammissibile)
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Al codice penale, dopo l'articolo 501-bis, è aggiunto il seguente:
«Art. 501-ter.
(Manovre speculative sull'acquisto di titoli di accesso ad attività di pubblico spettacolo)
Chiunque, nell'esercizio di qualsiasi attività produttiva o commerciale, compie manovre speculative ovvero accaparra titoli di accesso ad attività di spettacolo, di intrattenimento o culturali, in modo atto a determinare la rarefazione ovvero il rincaro sul mercato interno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa fino a euro 500.000.
Alla stessa pena soggiace chiunque pone in vendita titoli di accesso ad attività di spettacolo, di intrattenimento o culturali senza autorizzazione dell'organizzazione dello spettacolo di intrattenimento.
La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 80.000 a euro 500.000 se i fatti di cui al primo comma sono commessi attraverso l'utilizzo di programmi informatici e/o tecnologici per l'acquisto automatizzato.
L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le altre autorità competenti effettuano i necessari accertamenti e interventi, agendo d'ufficio ovvero su segnalazione degli interessati.
Non è comunque sanzionata la vendita o qualsiasi altra forma di collocamento di titoli di accesso ad attività di spettacolo effettuata da una persona fisica in modo occasionale e non massivo, purché senza finalità commerciali.».
2-ter. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il comma 545-bis è abrogato.
*6.3. Orfini, Manzi, Iacono, Berruto.
*6.4. Schiano Di Visconti.
(Inammissibile)
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il comma 545-bis è abrogato.
6.5. Toccalini, Di Mattina.
(Inammissibile)
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al fine di tutelare il consumatore, rafforzando i poteri sanzionatori e garantendo l'effettività del quadro sanzionatorio, all'articolo 18 del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 7, le parole: «con la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a cinquantamila euro» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto da sei mesi a tre anni o con l'ammenda da ventimila euro a cinquantamila euro»;
b) il comma 8 è sostituito dal seguente:
«8. Il comodatario o il locatario del serbatoio che abbia autorizzato il riempimento di cui al precedente comma 7 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro tremila a euro quindicimila. È ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.»;
Pag. 280 c) al comma 11, le parole: «1, 3, 4, 5 e 7» sono sostituite dalle seguenti: «1, 3, 4 e 5».
*6.6. Squeri.
*6.7. Cavo.
(Inammissibile)
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al fine di tutelare il consumatore, rafforzando i poteri sanzionatori e garantendo l'effettività del quadro sanzionatorio, all'articolo 18 del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 7, le parole: «da diecimila euro a cinquantamila euro» sono sostituite seguenti: «da ventimila euro a sessantamila euro»;
b) il comma 8 è sostituito dal seguente:
«8. Il comodatario o il locatario del serbatoio che abbia autorizzato il riempimento di cui al precedente comma 7 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro tremila a euro quindicimila. È ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.»;
c) al comma 11, le parole: «1, 3, 4, 5 e 7» sono sostituite dalle seguenti: «1, 3, 4 e 5».
6.8. Zucconi.
(Inammissibile)
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2022, n. 26, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «riportando altresì nel display del dispositivo telefonico dell'utente selezionato la finalità della chiamata qualora si tratti di divulgazione pubblicitaria o di vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale».
6.9. Simiani, Ascani, De Luca.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Comitato interistituzionale)
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Comitato interistituzionale in materia di approvvigionamento energetico, fornitura e vendita di servizi energetici. Il Comitato ha funzioni di monitoraggio, controllo e intervento sugli indirizzi e sulle finalità generali di politica energetica.
2. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è composto dai seguenti membri: Ministro dell'economia e delle finanze, Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, Ministro delle imprese e del made in Italy, Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, Antitrust, Autorità nazionale anticorruzione, Gestore dei servizi energetici.
3. Il Comitato, a cui sono attribuiti poteri commissariali, ha il compito di indagare sulle dinamiche del mercato energetico, sia a livello nazionale che internazionale, garantire la competenza tecnica e la regolazione del settore, favorire la libera concorrenza e prevenire pratiche scorrette, assicurare la trasparenza e la legalità negli appalti e nelle decisioni degli operatori pubblici e privati, intervenire sulle oscillazioni del prezzo delle forniture quando di natura speculativa e non giustificata da fattori economici reali in danno del consumatore.
6.03. Giorgianni.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Tassazione fringe benefit veicoli aziendali)
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, dopo il comma 48, aggiungere il seguente:
«48-bis. Resta ferma l'applicazione della disciplina dettata dall'articolo 51, comma Pag. 2814, lettera a), del citato testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo vigente al 31 dicembre 2024, per i veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024, nonché per i veicoli ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo dal 1° gennaio 2025 al 30 giugno 2025.».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 8,3 milioni di euro per l'anno 2025, 9,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e 1,2 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
6.04. Osnato, Zucconi.
(Inammissibile)
ALLEGATO 2
DL 25/2025: Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni. C. 2308 Governo.
PARERE APPROVATO
La X Commissione,
esaminato, per le parti di competenza, il testo del disegno di legge C. 2308 di conversione in legge del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, recante «Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni»,
esprime
PARERE FAVOREVOLE.
ALLEGATO 3
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2024. C. 2280 Governo.
RELAZIONE APPROVATA
La X Commissione,
esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 2280 Governo Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2024;
premesso che la legge di delegazione europea 2024 conferisce deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive europee e delle decisioni quadro da recepire nell'ordinamento nazionale;
preso atto che l'articolo 4 reca i principi e i criteri direttivi della delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2023/2225 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativa ai contratti di credito ai consumatori, cosiddetta Second Consumer Credit Directive, o CCD2;
tenuto conto che l'articolo 6 fornisce i princìpi e i criteri direttivi specifici che il Governo è tenuto ad osservare nel recepimento della direttiva (UE) 2023/2673, che semplifica la normativa esistente in materia di contratti di servizi finanziari conclusi a distanza, aumentando la protezione dei consumatori e creando condizioni di parità per i servizi finanziari conclusi online, via telefono o mediante altre forme di marketing a distanza;
considerato che l'articolo 24 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per adeguare l'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/988 relativo alla sicurezza generale dei prodotti, attraverso l'introduzione di alcuni principi e criteri direttivi da rispettare nell'esercizio della delega, tra cui l'adozione di modifiche e integrazioni al Codice del consumo al fine di garantirne la coerenza con il quadro normativo unionale in materia di vigilanza del mercato e la previsione di una disciplina transitoria per assicurare la commerciabilità dei prodotti già immessi sul mercato;
valutato con favore l'articolo 25, concernente la protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, che delega il Governo ad adottare un decreto legislativo per adeguare la normativa nazionale al regolamento 2023/2411, indicando, insieme alla dotazione finanziaria e organica necessaria, i criteri cui il legislatore dovrà attenersi per la sua attuazione, che individuano, inter alia, il Ministero delle imprese e del made in Italy quale autorità competente per la fase nazionale della procedura di registrazione delle Indicazioni Geografiche;
rilevato che l'articolo 29 conferisce al Governo la delega ad adottare uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento europeo 2023/1542, che dispone su batterie e rifiuti di batterie, in base a specifici principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega in esame, tra cui la regolamentazione delle attività di gestione del prodotto, attraverso la previsione delle modalità per il corretto riutilizzo, il cambio di destinazione e la rifabbricazione delle batterie;
segnalato che il disegno di legge dispone delega al Governo per il recepimento degli atti dell'Unione europea di cui all'annesso allegato A, tra i quali:
la direttiva (UE) 2023/1791 del 13 settembre 2023 sull'efficienza energetica che modifica il regolamento (UE) 2023/955);
Pag. 284la direttiva (UE) 2023/2413 del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio;
la direttiva (UE) 2024/825 del 28 febbraio 2024, che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione;
la direttiva (UE) 2024/1711 del 13 giugno 2024, che modifica le direttive (UE) 2018/2001 e (UE) 2019/944 per quanto riguarda il miglioramento dell'assetto del mercato dell'energia elettrica dell'Unione;
la direttiva (UE) 2024/1788 del 13 giugno 2024, relativa a norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell'idrogeno, che modifica la direttiva (UE) 2023/1791 e che abroga la direttiva 2009/73/CE,
delibera di
RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.
ALLEGATO 4
Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane. C. 2126 Governo, approvato dal Senato.
PARERE APPROVATO
La X Commissione,
esaminato, per le parti di competenza, il testo del disegno di legge C. 2126, approvato dal Senato, recante «Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane», quale risultante dalle proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente;
apprezzate le finalità del provvedimento, destinato a riconoscere e promuovere lo sviluppo delle zone montane e delle loro popolazioni la cui crescita economica e sociale è dichiarata essere un obiettivo di interesse nazionale;
preso atto che la Strategia nazionale per la montagna italiana di cui all'articolo 3 individua le priorità e le direttive delle politiche per le zone montane al fine di promuovere, tra le altre finalità, le attività commerciali e turistiche nonché gli insediamenti produttivi;
valutato con favore quanto disposto all'articolo 9 ove si prevede che le università promuovano un programma di partenariato per l'innovazione con gli operatori privati con l'obiettivo di costruire rapporti fra ricerca e imprese ed incoraggiare le applicazioni pratiche della intelligenza artificiale in settori quali quelli delle tecnologie per l'agricoltura o della produzione industriale manifatturiera;
preso atto con favore che l'articolo 10 prescrive che siano favorite forme di partenariato pubblico-privato, che comprendano, tra l'altro, anche gli enti locali e le start-up innovative ai fini del trasferimento tecnologico verso il tessuto produttivo locale;
apprezzate le finalità del Capo V volto a favorire lo sviluppo economico e sociale, il turismo, l'occupazione e il ripopolamento delle zone montane e, in particolare, le disposizioni di cui all'articolo 20, volte a valorizzare e tutelare le professioni della montagna esercitate nelle zone montane, nonché all'articolo 21 che riconosce, a determinate condizioni, un credito d'imposta alle piccole imprese e alle microimprese che esercitano la propria attività nei comuni montani e i cui titolari non abbiano compiuto il 41° anno di età, ovvero alle società e alle cooperative i cui soci che, per più del 50 per cento, non abbiano compiuto il 41° anno di età ovvero il cui capitale sociale sia detenuto per più del 50 per cento da persone fisiche che non abbiano compiuto il 41° anno di età;
preso atto che l'articolo 24 istituisce un Tavolo presso il Ministero dell'economia e delle finanze finalizzato a definire le modalità di riduzione delle tariffe per la fornitura di energia elettrica, acqua, gas, aria propanata e gpl al fine di favorire l'incremento della popolazione residente nei piccoli comuni delle zone montane con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e soggetti ad un costante decremento demografico,
esprime
PARERE FAVOREVOLE.
ALLEGATO 5
5-03775 Caramanna: Sulle misure incentivanti per la produzione di energia da biogas e per la realizzazione dei relativi impianti.
TESTO DELLA RISPOSTA
In merito al quesito relativo alla tariffa volta a incentivare la produzione di biogas, ed a promuovere la realizzazione di nuovi impianti, si rappresenta quanto segue.
Il decreto ministeriale 19 giugno 2024, cosiddetto decreto FER2, è attuativo degli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.1 predetti articoli prevedono che il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministero dell'agricoltura, delle sovranità alimentare e delle foreste per gli aspetti di competenza, disciplini meccanismi di supporto per l'esercizio di impianti a fonti rinnovabili lontani dalla competitività di mercato o con costi operativi elevati, nel rispetto di specifici criteri e principi. In particolare, è previsto l'accesso a tali meccanismi attraverso la partecipazione a procedure di aste e registro, e la stipula di contratti alle differenze a due vie a valere sull'energia elettrica prodotta e immessa in rete dagli impianti in argomento.
Per quanto concerne il tema del livello tariffario, il decreto prevede per gli impianti biogas una tariffa a base d'asta pari a 233 euro/megawattora. Rispetto a questa tariffa, è stata introdotta, in analogia a quanto previsto in precedenti misure – come ad esempio il decreto ministeriale Biometano – una specifica clausola di salvaguardia, che consentirà di modificare opportunamente il valore degli incentivi, a valle di analisi periodiche svolte da GSE sui costi di produzione delle diverse fonti e taglie di potenza. In tale ambito, si dovrà tener conto dei dati raccolti dagli impianti già in esercizio, nonché delle eventuali variazioni dei costi dei componenti registrati sul mercato nazionale ed europeo, anche a seguito dell'effetto di variazione dei tassi di inflazione.
Per quanto concerne gli impianti biogas, un primo bando è già stato aperto già il 16 dicembre 2024; la relativa scadenza per la presentazione delle richieste è stata fissata al 14 febbraio 2025. Le valutazioni in merito all'applicazione della citata clausola di salvaguardia saranno effettuate anche in ragione degli esiti della predetta procedura di gara.
Da ultimo, con riguardo alla previsione di un meccanismo di supporto all'investimento, si evidenzia che, come già rappresentato, in applicazione delle previsioni del decreto legislativo n. 199 del 2021 lo schema di decreto prevede esclusivamente un supporto al funzionamento degli impianti, che può essere cumulato con altre forme di supporto in misura massima del 40 per cento del costo di investimento.
Differentemente, le misure ascrivibili alla tipologia di quelle oggi in vigore per il fotovoltaico, circoscritte a specifiche fattispecie di soggetti e di interventi, con previsione di detrazioni fiscali, rientrano nelle competenze del Ministero dell'economia e delle finanze.
Tutto ciò premesso, il Ministero conferma l'attenzione e il sostegno a questa fonte di produzione di energia elettrica che, come rilevato dall'onorevole interrogante contribuisce al miglioramento della sostenibilità ambientale, energetica ed economica delle aziende che fanno ricorso.
ALLEGATO 6
5-03776 Cappelletti: Iniziative di competenza volte ad assicurare il rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza nel mercato del dispacciamento elettrico.
TESTO DELLA RISPOSTA
Come rammentato dall'onorevole interrogante, è stato di recente posto in consultazione da parte di Terna il nuovo sistema di garanzie volto a limitare la massima esposizione finanziaria consentita, ai soggetti responsabili del dispacciamento, in conformità a quanto previsto dal Testo integrato del dispacciamento elettrico (TIDE), adottato dall'ARERA ed entrato in vigore il 1° gennaio 2025. In forza di un contratto di dispacciamento, ciascun soggetto responsabile del bilanciamento (o Brp), è responsabile verso Terna degli sbilanciamenti che provoca sul mercato dell'energia elettrica e della relativa regolazione economica, secondo modalità e condizioni stabiliti nel medesimo TIDE.
In merito ai rischi di discriminazione, segnalati dall'interrogante, tra impianti allacciati alla rete elettrica di trasmissione nazionale e impianti allacciati alla rete di distribuzione, soprattutto in termini di importi oggetto di copertura, si rappresenta quanto segue.
Attraverso le nuove regole, si è inteso introdurre un sistema di garanzie in grado di coprire l'esposizione finanziaria derivante dal comportamento dei Brp sui mercati. Un sistema di garanzie robusto ed efficace è infatti indispensabile per la protezione dal rischio di insolvenza degli operatori, i cui effetti si riverserebbero sulla bolletta e sui clienti finali.
Secondo quanto riportato da Terna, al fine di determinare puntualmente il rischio da coprire attraverso il sistema di garanzie, è necessario fare riferimento alle potenzialità di un operatore di sbilanciare il sistema elettrico nazionale, e quindi di ingenerare oneri su di esso.
Più in particolare, per gli impianti per i quali la stessa Società Terna rileva direttamente le misure, il rischio di sbilanciamento è minore, e conseguentemente la garanzia necessaria è proporzionalmente inferiore, differentemente da quanto avviene con gli impianti, connessi alle reti di distribuzione, per i quali Terna riceve le misure dalle imprese di distribuzione con un ritardo di 45 giorni.
Sulla base di tali premesse, il metodo proposto da Terna prevede una differenziazione: da un lato, le garanzie prestate da nuovi Brp, per i quali i requisiti sono definiti in misura più cautelativa; dall'altro, le garanzie prestate da Brp già operativi, per i quali l'esposizione verrebbe valutata sulla base della effettiva esposizione economica verso Terna, con l'effetto di determinare vincoli di garanzia meno cautelativi.
Il meccanismo previsto dovrebbe comunque consentire, a certe condizioni, di ridurre progressivamente la garanzia, una volta che Terna venga messa nelle condizioni di verificare l'effettivo comportamento degli operatori sul mercato, dimensionando perciò il controvalore della garanzia stessa in funzione dell'allineamento delle vendite sui mercati con i valori di produzione attesi.
Alla luce di quanto sopra esposto, si può affermare che il nuovo sistema di garanzie è stato organizzato proprio in considerazione dell'evoluzione del sistema elettrico, incluso il peso crescente di impianti distribuiti ed il maggiore numero di operatori. In tale contesto, la corretta modalità di determinazione e di attribuzione dei rischi ai singoli soggetti è funzionale alla concorrenza e alla efficiente gestione del sistema elettrico, identificando in modo proporzionale le responsabilità e i rischi potenziali indotti dalle strategie di programmazione Pag. 288dei singoli operatori. Al riguardo, si evidenzia che, tra le misure introdotte, vi è anche l'eliminazione del cap massimo di garanzia di 10 milioni di euro, che potrebbe invece favorire i grandi operatori.
Giova ricordare che tra i fattori utili a valorizzare i comportamenti virtuosi degli operatori vi è anche il cosiddetto indice di onorabilità, che consente una riduzione della garanzia richiesta, fino al suo dimezzamento, a fronte della puntualità nei pagamenti.
Terna ha infine evidenziato che a seguito della consultazione della nuova metodologia, conclusasi il 17 febbraio scorso, sono in fase di valutazione le segnalazioni pervenute. L'obiettivo è di tener conto delle specifiche esigenze degli operatori, fermo restando che le nuove regole proposte sono soggette all'approvazione dell'ARERA.
ALLEGATO 7
5-03778 Ghirra: Iniziative di competenza volte a favorire l'accesso agli incentivi per impianti da fonti rinnovabili di CER o di gruppo di autoconsumatori.
TESTO DELLA RISPOSTA
Con riferimento al quesito posto, si rappresenta che il cosiddetto decreto ministeriale CACER, concernente le modalità di incentivazione delle configurazioni per la condivisione dell'energia rinnovabile, è entrato in vigore il 24 gennaio 2024. Le Regole operative per la gestione della misura, redatte dal GSE ed approvate preliminarmente dall'ARERA, sono state approvate da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il 23 febbraio 2024, e successivamente aggiornate il 22 aprile 2024. Conseguentemente, si è provveduto con tempestività a sviluppare e ad aprire i Portali da utilizzare per l'invio delle richieste in data 8 aprile 2024.
Come da indirizzi operativi forniti dal Ministero dell'agricoltura, delle sovranità alimentare e delle foreste volti a garantire la massima promozione dello strumento in questione, sono state attivate dal GSE molteplici misure. Tra queste, si ricordano l'avvio di iniziative di formazione e informazione, nonché la pubblicazione di diverse guide e documenti di supporto per gli operatori, anche con riferimento allo statuto e atto costitutivo delle comunità energetiche, con l'indicazione delle buone prassi sul territorio.
Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica si è ulteriormente impegnato in una campagna di diffusione del meccanismo sul territorio assieme al GSE, Unioncamere e alla CEI. Inoltre, a fine 2024, la struttura ministeriale competente ha sottoscritto un accordo di collaborazione con la Rete nazionale delle agenzie energetiche locali. Tale accordo ha consentito la nascita di un «one stop shop» nazionale per lo sviluppo delle CER e dell'efficienza e sicurezza energetica, con l'obiettivo di garantire un supporto diretto e immediato sul territorio, accompagnando i soggetti proponenti sin dalle prime fasi di costituzione delle CER e fino alla presentazione delle domande di agevolazione al GSE.
Oltre agli strumenti sopra elencati, si rappresenta che lo stesso decreto ministeriale CACER ha introdotto la possibilità di poter presentare una verifica preliminare di ammissibilità, secondo le modalità definite dalle suddette regole operative approvate dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. In tal modo, si garantisce la verifica del rispetto degli elementi minimi necessari previsti dalla normativa, in una fase antecedente alla presentazione della domanda di agevolazione, consentendo da un lato di perfezionare la redazione della domanda da parte del richiedente potenzialmente beneficiario, e dall'altro di ottimizzare la procedura di valutazione delle richieste per il soggetto deputato alla decisione finale in merito alla concessione del beneficio. Si rammenta, inoltre, che con l'entrata in vigore del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 59 del 28 febbraio 2025, il periodo di apertura dello sportello per la presentazione delle istanze di accesso al contributo del Piano nazionale di ripresa e resilienza è stato differito al 30 novembre 2025.
Tutto ciò premesso, in previsione degli obiettivi sfidanti che lo strumento delle CER propone, il Ministero sta continuando a lavorare per proseguire con l'azione di diffusione e promozione sul territorio del meccanismo e per rafforzare la misura del Piano nazionale di ripresa e resilienza, valutando la sussistenza di ulteriori margini di intervento sulla disciplina attuativa, al fine di incrementare la fruibilità delle Misure di supporto.
ALLEGATO 8
5-03779 Peluffo: Sulle misure strutturali per fronteggiare il caro energia e garantire maggiore competitività alle imprese italiane.
TESTO DELLA RISPOSTA
Come indicato dall'onorevole interrogante si rendono necessarie misure di carattere strutturale in grado di favorire la riduzione dei costi energetici e di salvaguardare la competitività delle imprese.
E bene precisare che a tal proposito, il Governo sta operando su più fronti, in linea con gli obiettivi e le misure previsti dal PNIEC e dal PNRR.
Infatti, nella prospettiva di costi decrescenti della generazione da fonti rinnovabili, la priorità è quella di accelerare lo sviluppo della generazione da fonti rinnovabili e di promuovere l'accesso a tale energia da parte dei consumatori. Tale priorità non si pone in alternativa con le politiche per lo sviluppo di altre tecnologie, quali il nucleare, che contribuiscono all'obiettivo finale, in una prospettiva di medio-lungo periodo, della maggiore sostenibilità ambientale, della riduzione dei costi per i consumatori e dell'indipendenza energetica.
Fondamentali al riguardo sono le riforme e le misure di sostegno agli investimenti per uno sviluppo più rapido di nuova capacità da fonti rinnovabili – a fine 2024 è stato adottato il nuovo Testo unico sulle rinnovabili per sistematizzare e semplificare i procedimenti amministrativi per la costruzione e l'esercizio degli impianti e di recente è stato pubblicato il decreto ministeriale 30 gennaio 2024 per il cosiddetto meccanismo FER X transitorio per lo sviluppo di nuova capacità, con la prima asta prevista nei prossimi mesi. Parimenti importanti sono le misure volte a promuovere l'autoproduzione da fonti rinnovabili delle imprese e quelle riguardanti il maggiore accesso agli accordi di approvvigionamento a termine di energia elettrica da fonti rinnovabili (PPA).
Va inoltre evidenziata la misura dell'energy release, di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 181 del 2023 – in corso di attuazione – per l'anticipazione triennale alle imprese energivore a prezzo calmierato di energia da fonti rinnovabili nella disponibilità del GSE, per circa 24TWh/anno, con l'impegno delle imprese a sviluppare nuova capacità da fonti rinnovabili. Si tratta di una misura sperimentale; sono infatti in corso valutazioni per l'ulteriore applicazione di meccanismi di contrattualizzazione a termine bastati sui contratti per differenza, riguardanti l'energia elettrica da fonti rinnovabili incentivata dal GSE.
Un'altra importante riforma è quella introdotta con l'articolo 8 del decreto-legge n. 208 del 2024 peraltro prevista dal Piano nazionale di ripresa e resilienza – che vedrà l'avvio nei prossimi mesi – per lo sviluppo di una piattaforma organizzata di negoziazione, assistita da un meccanismo di garanzia del GSE, per lo sviluppo dei PPA di energia rinnovabile, riducendo le barriere all'accesso a questi strumenti di contrattazione che possono contribuire in modo significativo sia per sostenere il processo di carbonizzazione dei consumi energetici dell'industria sia per consentire una maggiore stabilizzazione dei costi delle forniture e una minore esposizione alla volatilità dei mercati spot. Da ultimo, il decreto-legge 28 febbraio 2025, n. 19, introduce misure urgenti per sostenere famiglie e imprese.
Tanto premesso, resta fermo l'impegno del Governo a mettere a disposizione delle imprese strumenti che consentono di ridurre i costi energetici e a fare in modo che la transizione energetica rappresenti un'opportunità e non un vincolo per la competitività dei settori industriali più impattati.
ALLEGATO 9
5-03780 Squeri: Iniziative volte a chiarire taluni profili applicativi del Testo unico rinnovabili nel periodo transitorio anche al fine di evitare difformità di trattamento tra le imprese del settore energetico.
TESTO DELLA RISPOSTA
In merito al quesito posto, occorre preliminarmente segnalare la portata del decreto legislativo n. 190 del 2024, che ha permesso un riordino normativo attraverso la razionalizzazione delle procedure amministrative per la costruzione e l'esercizio degli impianti da fonti rinnovabili. Infatti, al fine di superare la frammentazione normativa preesistente, il quadro autorizzativo ha previsto la riduzione dei plurimi regimi amministrativi preesistenti al numero di 3: Attività libera, Procedura abilitativa semplificata (PAS) e Autorizzazione unica (AU); solo i progetti in Autorizzazione unica sono assoggettati a valutazioni ambientali.
In merito all'eventuale incompatibilità tra le norme in vigore e la disciplina previgente, preciso, come in effetti ricordato dall'onorevole interrogante, che le disposizioni del predetto decreto legislativo sono entrate in vigore il 30 dicembre 2024, così come disposto dall'articolo 17. All'articolo 15, rubricato «abrogazioni e disposizioni transitorie» – peraltro oggetto di apposita condizione richiesta dalle regioni ai fini del rilascio dell'intesa in sede di Conferenza Unificata – è prevista l'abrogazione di tutte le previsioni previgenti che disciplinavano il permitting del settore delle fonti rinnovabili, indicate specificatamente nell'Allegato D al decreto. Ai sensi di tale articolo, fatta salva la facoltà del soggetto proponente di optare per le nuove disposizioni, le disposizioni previgenti continuano ad applicarsi alle sole procedure in corso. Ai sensi dello stesso articolo, per «procedure in corso» non si intendono quelle la cui verifica di completezza è in corso bensì quelle che hanno già visto l'amministrazione competente definire la fase di verifica della completezza a corredo dell'istanza, da cui consegue la dichiarazione di procedibilità dell'istanza stessa. Ne consegue che la facoltà di opzione per l'applicazione della nuova disciplina può essere esercitata dal soggetto proponente a far data dal 30 dicembre 2024. Parimenti, a partire dalla medesima data, ogni nuova iniziativa che non rientri tra quelle per le quali la verifica di completezza della documentazione presentata a corredo del progetto risulti compiuta alla data di entrata in vigore, è soggetta alle nuove disposizioni sia in ordine alla tipologia di regime amministrativo (anche con riferimento all'assoggettabilità a VIA), sia in ordine all'amministrazione competente, tenuto conto della ripartizione di competenza operata dal combinato disposto degli articoli 8 e 9 e degli allegati B e C.
Per quanto attiene alle disposizioni riportate al comma 3 dell'articolo 1, si precisa che le medesime sono riferibili all'adeguamento ai principi di cui al TU FER, tra cui quello della digitalizzazione delle procedure. Esse sono state concepite per garantire l'adeguamento ad aspetti squisitamente organizzativi delle singole amministrazioni competenti, in ordine, tra gli altri e anzitutto, alla completa digitalizzazione delle procedure amministrative e modelli unici.
Al riguardo, si rammenta che con decreto ministeriale del 23 ottobre 2024 è stata istituita la Piattaforma Sportello unico delle energie rinnovabili (SUER), funzionale alla presentazione delle istanze in formato digitale. La definizione dei relativi modelli unici, che si era inizialmente previsto di compiere con il medesimo decreto ministeriale, è stata rinviata, nel corso della riunione tecnica della Conferenza unificata dello scorso 2 settembre, a un momento successivo all'entrata in vigore del cosiddetto TU FER, proprio in Pag. 292considerazione degli elementi di innovatività che sarebbero stati da questo introdotti.
Ad ogni buon conto, si conferma che il Ministero sta attentamente monitorando tutte le segnalazioni relative a problematiche inerenti all'applicazione del decreto legislativo.
Verranno pertanto intraprese tutte le azioni idonee a garantire una corretta gestione del periodo transitorio, al fine di evitare il blocco delle istanze degli operatori; al contempo, verranno adottate rapidamente tutte le misure di semplificazione possibile al fine di garantire un quadro giuridico certo per lo sviluppo degli impianti.
ALLEGATO 10
5-03777 Benzoni: Sull'ordine transitorio di priorità per la trattazione delle procedure di valutazione relative ai progetti attuativi del PNIEC.
TESTO DELLA RISPOSTA
In merito al quesito posto, si rappresenta quanto segue.
I criteri definiti per la determinazione delle priorità, funzionali alla trattazione delle procedure di valutazione relative ai progetti attuativi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), rispondono ad una duplice esigenza: da un lato, la volontà di rispettare gli impegni assunti in tema di installazione di impianti FER entro il termine di scadenza del 2030; dall'altro, la necessità di far fronte alle numerose richieste di installazione di tali impianti, connesse al notevole attivismo imprenditoriale nel settore di riferimento. Si è pertanto stabilito di prediligere, per una quota non superiore ai tre quinti, l'esame delle istanze aventi ad oggetto impianti di potenza nominale superiore a 50 megawatt o 70 megawatt, a seconda delle specifiche tipologie. Cionondimeno, la quota dei progetti di secondaria urgenza deve comunque essere non inferiore ai due quinti.
In ogni caso, qualunque sia la tipologia di impianto trattato, nello stabilire i due ordini di esame deve essere comunque attuato un principio di tipo cronologico, atto a garantire un ordine che si rifletta anche sull'occupazione delle aree da parte degli operatori, nell'ottica di evitare eventuali impatti cumulativi.
Per quanto concerne, invece, i criteri proposti dall'Onorevole interrogante, deve rilevarsi che essi presumono valutazioni non effettuabili preventivamente e in astratto, ma solo in sede istruttoria. In altre parole, dunque, i criteri proposti possono basarsi su elementi rinvenibili solo a istanza già in trattazione, e perciò solo non si rivelano funzionali ad orientare l'ordine dei lavori.
Peraltro, fra di essi, alcuni appaiono di difficile applicazione; a titolo di esempio, appare di difficile applicazione quello finalizzato a privilegiare i progetti collocati in aree dove è maggiore il fabbisogno energetico. I limiti di un simile criterio sono ascrivibili tanto a motivi di equità, quanto e soprattutto a considerazioni legate alle esigenze di sviluppo di alcune aree del Paese, in un'ottica di potenziale maggiore produttività.
In definitiva, è possibile individuare il vantaggio derivante dalla preferenza accordata ad alcune fattispecie di impianti, e, a parità di tipologia, a quelli che per requisiti dimensionali assicurano un maggiore apporto, fermo restando il rispetto dell'ordine cronologico. Difatti, tale soluzione risulta quella più utile a fornire maggiori garanzie sia per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione, sia in tema di sicurezza energetica e di affrancamento dalla dipendenza estera. Non si può infine trascurare il necessario rispetto degli interessi delle società proponenti, in considerazione dell'opportunità di garantire tempi certi del procedimento amministrativo connessi all'esercizio della libera iniziativa economica privata.