ALLEGATO
Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane. C. 2126 Governo, approvato dal Senato, C. 699 Girelli e C. 1059 Tassinari.
CORREZIONI DI FORMA APPROVATE
All'articolo 6, comma 6, primo periodo, le parole: «con le detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 23 della presente legge e» sono sostituite dalle seguenti: «con il credito d'imposta di cui all'articolo 23, comma 1, della presente legge e con le detrazioni spettanti ai sensi».
All'articolo 7:
al comma 4, secondo periodo, come risultante dall'approvazione dell'emendamento 7.23 (Nuova formulazione), le parole: «, per i medesimi docenti» sono soppresse;
al comma 8, primo periodo, le parole: «con le detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 23 della presente legge e» sono sostituite dalle seguenti: «con il credito d'imposta di cui all'articolo 23, comma 1, della presente legge e con le detrazioni spettanti ai sensi».
All'articolo 30:
al comma 1:
all'alinea, le parole da: «degli articoli» fino a: «per l'anno 2028» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 6, 7, 16, 21, 22, 23 e 25, pari a 105 milioni di euro per l'anno 2025, a 123,5 milioni di euro per l'anno 2026, a 119,6 milioni di euro per l'anno 2027, a 108 milioni di euro per l'anno 2028, a 110,5 milioni di euro per l'anno 2029, a 104,2 milioni di euro per l'anno 2030, a 101,3 milioni di euro per l'anno 2031, a 101,6 milioni di euro per l'anno 2032, a 101,1 milioni di euro per l'anno 2033 e a 101 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034, che aumentano ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno a 112 milioni di euro per l'anno 2028»;
alla lettera b), le parole: «quanto a 100 milioni di euro nell'anno 2025, a 118,5 milioni di euro nell'anno 2026, a 114,60 milioni di euro nell'anno 2027, a 103 milioni di euro nell'anno 2028, a 105,5 milioni di euro nell'anno 2029, a 99,2 milioni di euro nell'anno 2030, a 96,3 milioni di euro nell'anno 2031, a 96,6 milioni di euro nell'anno 2032, a 96,1 milioni di euro nell'anno 2033 e a 96 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034» sono sostituite dalle seguenti: «quanto a 105 milioni di euro per l'anno 2025, a 123,5 milioni di euro per l'anno 2026, a 119,6 milioni di euro per l'anno 2027, a 108 milioni di euro per l'anno 2028, a 110,5 milioni di euro per l'anno 2029, a 104,2 milioni di euro per l'anno 2030, a 101,3 milioni di euro per l'anno 2031, a 101,6 milioni di euro per l'anno 2032, a 101,1 milioni di euro per l'anno 2033 e a 101 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034»;
il comma 2 è soppresso;
al comma 3, le parole: «ai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 1»;
al comma 4, primo periodo, le parole: «dai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 1».