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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 2 aprile 2025
475.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO
Pag. 163

ALLEGATO 1

Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, al codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, e altre disposizioni in materia di funzioni di controllo e consultive della Corte dei conti e di responsabilità per danno erariale. C. 1621 Foti e abb.

PARERE APPROVATO

  La XI Commissione,

   esaminato, per quanto di competenza, la proposta di legge C. 1621 Foti, recante modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, al codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, e altre disposizioni in materia di funzioni di controllo e consultive della Corte dei conti e di responsabilità per danno erariale, come risultante dall'esame in sede referente delle proposte emendative, a cui è abbinata la proposta di legge C. 340 Candiani;

   ricordato che la Commissione ha già esaminato il testo originario della proposta di legge C. 1621 Foti nella seduta del 3 dicembre 2024, esprimendo un parere favorevole;

   rilevato, per quanto riguarda le modifiche introdotte nel corso dell'esame in sede referente che attengono alle competenze della Commissione, che all'articolo 1, le cui disposizioni sono principalmente volte ad estendere il campo di applicazione delle fattispecie che limitano la responsabilità amministrativa soltanto ai fatti e alle omissioni che siano sostenuti dall'elemento soggettivo del dolo e a introdurre forme di copertura assicurativa per danno erariale, si è specificato che costituisce colpa grave la violazione manifesta delle norme di diritto applicabili, il travisamento del fatto, l'affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento o la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento, e che non costituisce colpa grave la violazione o l'omissione determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti;

   preso atto altresì che al predetto articolo 1 si è previsto che nella quantificazione del danno deve tenersi conto dell'eventuale concorso dell'amministrazione danneggiata nella produzione del danno e che, salvi i casi di danno cagionato con dolo o di illecito arricchimento, la Corte dei conti esercita il potere di riduzione ponendo a carico del responsabile, in quanto conseguenza immediata e diretta della sua condotta, il danno o il valore perduto per un importo non superiore al 30 per cento del pregiudizio accertato e, comunque, non superiore al doppio della retribuzione lorda conseguita nell'anno di inizio della condotta lesiva causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o successivo, ovvero non superiore al doppio del corrispettivo o dell'indennità percepiti per il servizio reso all'amministrazione o per la funzione o l'ufficio svolti, che hanno causato il pregiudizio,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 164

ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica della Macedonia, ora Repubblica della Macedonia del Nord, in materia di sicurezza sociale, fatto a Skopje il 25 luglio 2014. C. 2293 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

  La XI Commissione,

   esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 2293, approvato dal Senato, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica della Macedonia, ora Repubblica della Macedonia del Nord, in materia di sicurezza sociale, fatto a Skopje il 25 luglio 2014;

   rilevato che l'Accordo ha lo scopo di coordinare le legislazioni di sicurezza sociale dei due Paesi, al fine di migliorare la condizione dei lavoratori che si spostano tra un Paese e l'altro, sostituendo la precedente Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica Popolare Federale di Jugoslavia firmata il 14 novembre 1957 e ratificata con legge n. 885 del 1960, e che, più in particolare, l'Accordo regola le prestazioni pensionistiche e le indennità di disoccupazione, malattia, maternità e prestazioni familiari delle persone che sono o sono state soggette alla legislazione di uno o di entrambi gli Stati contraenti,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 165

ALLEGATO 3

5-03190 Soumahoro: Iniziative urgenti volte a scongiurare la chiusura dello stabilimento di Santa Vittoria d'Alba della multinazionale britannica Diageo e a salvaguardare i posti di lavoro dei dipendenti del predetto stabilimento.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Ringrazio l'Onorevole Interrogante per aver posto all'attenzione della Commissione la salvaguardia occupazionale dei dipendenti dello stabilimento di Santa Vittoria d'Alba (Cuneo) della multinazionale britannica Diageo.
  La Società, a seguito di un'analisi sulla distribuzione geografica e degli assetti produttivi, ha deciso la chiusura dell'unico sito produttivo italiano con cessazione definitiva di tutte le attività entro la fine di giugno 2026.
  Per la gestione dell'esubero di tutti i 349 dipendenti dello stabilimento sito in Santa Vittoria D'Alba (Cuneo), la Società ha avviato il 26 novembre 2024 la procedura di cui all'articolo 1, comma 224 e ss., della legge n. 234 del 2021, presentando, in data 24 gennaio 2025, il piano per limitare le ricadute occupazionali ed economiche derivanti dalla chiusura del sito.
  Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha quindi convocato, in data 13 febbraio 2025, Diageo Operations Italy S.p.A. con le rappresentanze sindacali ed i rappresentanti della regione Piemonte e del Ministero delle imprese e del made in Italy, per l'avvio dell'esame congiunto e la discussione del piano.
  Il confronto tra le parti è proseguito nel successivo incontro del 18 marzo scorso durante il quale i rappresentanti della Società hanno presentato nel dettaglio la situazione aziendale, evidenziando gli aspetti principali del mercato di riferimento e le ragioni economiche, finanziarie, tecniche ed organizzative della chiusura, illustrando altresì il piano aziendale di azioni mirate alla salvaguardia dei livelli occupazionali, alla gestione non traumatica degli esuberi, alle misure di formazione finalizzate alla rioccupazione ed anche alle prospettive di cessione del sito. Con riferimento a quest'ultima soluzione, Diageo ha comunicato di avere già in corso contatti con alcuni possibili acquirenti.
  L'incontro è stato rinviato al prossimo 9 aprile per gli ulteriori aggiornamenti e approfondimenti in merito allo stato del percorso avviato dalla Società per la ricerca di potenziali acquirenti e per l'integrazione del piano presentato, con il dettaglio più puntale di tutte le azioni da intraprendere per arginare gli impatti socioeconomici connessi alla cessazione di attività.
  Anche la regione Piemonte, espressamente interpellata, ha manifestato la disponibilità a mettere in campo tutte le misure utili per la reindustrializzazione e a farsi mediatore con un eventuale acquirente. Inoltre la regione nel momento in cui sarà avviata la procedura di cassa integrazione, accompagnerà e supporterà i lavoratori con tutte le iniziative e misure a disposizione nell'ambito programma GOL – percorso 105, misure volte alla qualificazione e riqualificazione ai fini di una ricollocazione degli stessi.
  Concludo sottolineando la massima attenzione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che insieme al Ministero delle imprese e del made in Italy sta lavorando per individuare ogni iniziativa utile al rilancio industriale dell'azienda Diageo Operations Italy S.p.A.

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ALLEGATO 4

5-03213 Vaccari: Sul contrasto al fenomeno del lavoro irregolare in agricoltura.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Ringrazio gli Onorevoli interroganti per il quesito proposto, in merito al quale fornisco i seguenti elementi.
  Il problema dello sfruttamento del lavoro in agricoltura non può considerarsi ancora risolto, come si evince anche dagli avvenimenti di cronaca che, purtroppo, forniscono un quadro della drammaticità del fenomeno, nonostante le misure già introdotte mediante provvedimenti mirati. Infatti, tutti i soggetti istituzionali, a vario titolo coinvolti nel contrasto a questo fenomeno, cooperano in stretta sinergia e collaborazione proattiva che tenga conto non solo delle misure già introdotte, ma delle possibili ulteriori iniziative da adottare.
  Basti solo ricordare che, con l'adozione del Piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato (2020-22), il Ministero ha attuato una pluralità di iniziative per combattere lo sfruttamento lavorativo dei cittadini di Paesi terzi in agricoltura e promuovere il lavoro dignitoso, in collaborazione con i principali stakeholders a livello nazionale e locale.
  Gli sforzi messi in campo per il contrasto allo sfruttamento del lavoro traggono ulteriore forza dalle sinergie attivate con gli interventi previsti dal Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso, adottate nell'ambito degli impegni assunti dall'Italia con il PNRR, che vede tra l'altro coinvolto attivamente sul fronte delle misure di contrasto e vigilanza gli organi ispettivi dell'Agenzia INL.
  A tal riguardo è bene ricordare il PNS (Piano Nazionale per la lotta al lavoro sommerso) prevede un incremento, quantitativo e qualitativo, della già proficua attività dell'INL, in linea anche con quanto previsto dal Piano Triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo. L'approccio delle misure adottate, infatti, è quello della cooperazione multi-agenzia, basato sull'attivazione di specifiche task-force interprovinciali, come quella istituita nell'ambito del progetto A.L.T. Caporalato D.U.E. – Azioni per la Legalità e la Tutela del lavoro – Dignità, Uguaglianza ed Equità, avviato nel 2022 e teso a valorizzare e consolidare l'esperienza maturata con le precedenti progettualità di Su.Pr.Eme. e A.L.T. Caporalato!
  Volendo citare alcuni numeri significativi, è bene evidenziare che dai dati relativi alle violazioni accertate nel corso dell'anno 2024, emerge un numero complessivo di 7.884 lavoratori tutelati nell'ambito del settore agricoltura, di cui 1.819 da qualificarsi come «lavoratori irregolari» e ben 254 «lavoratori extra comunitari sprovvisti di permesso di soggiorno» e 519 «vittime di caporalato/sfruttamento» ai sensi dell'articolo 603 del codice penale.
  Al di là dei dati quantitativi, i più recenti interventi normativi hanno introdotto nell'ordinamento ulteriori strumenti volti a irrobustire il livello di presidio preventivo per il contrasto allo sfruttamento e la promozione del lavoro dignitoso. Fra questi ricordo l'istituzione, presso il Ministero del lavoro, di un «Sistema informativo per la lotta al caporalato nell'agricoltura» quale strumento di condivisione delle informazioni tra le Amministrazioni statali e le regioni, anche ai fini del contrasto del lavoro sommerso in generale (legge 12 luglio 2024, n. 101, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63).
  Di recente è anche intervenuto il decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, recante «Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e Pag. 167assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali».
  L'articolo 2 del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, rubricato «Disposizioni urgenti per l'ingresso dei lavoratori stranieri nell'anno 2025», ha previsto una modifica alla disciplina dell'ingresso in Italia di extracomunitari per motivi di lavoro riferite alla programmazione 2023-2025 di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 settembre 2023.
  La suddetta modifica si è resa necessaria per le criticità emerse dall'applicazione della previgente disciplina a danno sia delle imprese operanti nel settore agricolo che degli stessi lavoratori stranieri. In particolare, alla luce del disallineamento tra i numeri delle richieste formulate dai datori di lavoro e il numero dei contratti di lavoro effettivamente conclusi a causa del ritardo nei visti che giungono a stagione lavorativa conclusa (rendendo inutile l'assunzione dell'unità lavorativa richiesta), è emerso di fatto un fallimento dello strumento del «click day», con evidenti ripercussioni e difficoltà nelle attività di verifica e controllo della congruità delle richieste di lavoratori stagionali da parte delle imprese.
  Inoltre, lo stesso decreto-legge ha previsto un aumento delle quote programmate per il 2025, in particolare di quelle dedicate agli ingressi di lavoratori stagionali in cui rientra il settore agricolo, che passano da 93.550 a 110.00 e ha stabilito per lo specifico settore, una riserva di 47.000 unità per le domande di nulla osta stagionale, anche pluriennale, presentate dalle organizzazioni datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (articolo 7, comma 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 2023).
  Concludo ribadendo che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, allo stato attuale, sta procedendo al confronto con le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro di tutti i settori produttivi, compreso il settore agricolo, per la rilevazione del fabbisogno di lavoratori cittadini di Paesi terzi, al fine di rappresentare le esigenze dei diversi comparti al Tavolo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per il coordinamento dei lavori volti all'adozione del prossimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.