ALLEGATO 1
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica della Macedonia, ora Repubblica della Macedonia del Nord, in materia di sicurezza sociale, fatto a Skopje il 25 luglio 2014. C. 2293 Governo, approvato dal Senato.
PARERE APPROVATO
La XIV Commissione,
esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge C. 2293, approvato dal Senato, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica della Macedonia, ora Repubblica della Macedonia del Nord, in materia di sicurezza sociale, fatto a Skopje il 25 luglio 2014;
considerato che l'Accordo intende consolidare i rapporti tra i due Paesi per quanto riguarda la sicurezza sociale;
valutato che il disegno di legge non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,
esprime
PARERE FAVOREVOLE.
ALLEGATO 2
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2024. C. 2280 Governo, approvato dal Senato.
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
ART. 1.
All'Allegato A, di cui al comma 1, dopo il numero 21, aggiungere il seguente:
21-bis) direttiva (UE) 2024/1069 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, sulla protezione delle persone attive nella partecipazione pubblica da domande manifestamente infondate o procedimenti giudiziari abusivi («azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica»).
1.1. De Luca, Filippin, Madia, Prestipino.
All'Allegato A, di cui al comma 1, dopo il numero 21, aggiungere i seguenti:
21-bis) direttiva (UE) 2024/3101 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni amministrative in caso di violazioni (Testo rilevante ai fini del SEE);
21-ter) direttiva (UE) 2024/3099 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, recante modifica della direttiva 2009/16/CE, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo (Testo rilevante ai fini del SEE).
1.2. Traversi, Fede, Iaria.
ART. 4.
Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) al fine di garantire le libertà di scelta del consumatore e la concorrenza, nell'attuazione dell'articolo 14 della direttiva (UE) 2023/2225, prevedere il divieto di pratiche di commercializzazione abbinata relativamente all'apertura o tenuta di un conto di pagamento o di risparmio al fine dell'istruttoria e della gestione del credito e la sottoscrizione di una polizza assicurativa collegata al contratto di credito, non esercitando le opzioni di deroga di cui ai paragrafi 2 e 3 del medesimo articolo;.
4.1. Fenu, Bruno, Cantone, Scerra.
Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
e-bis) nell'attuazione dell'articolo 18 della direttiva (UE) 2023/2225 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, mantenere l'impostazione della disciplina vigente sulla valutazione del merito del credito in relazione alla disciplina di vigilanza prudenziale al fine di assicurare la riduzione del livello di insolvenza e, al contempo, la crescita del mercato dei prestiti al consumo, tenendo conto altresì delle caratteristiche e delle peculiarità di alcune tipologie di crediti, come il Buy Now Pay Later (BNPL);.
4.2. Fenu, Bruno, Cantone, Scerra.
Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
e-bis) valutare l'introduzione di una disciplina specifica per il rilascio della licenza ai fornitori dei sistemi di pagamento «Buy Now Pay Later» (BNPL), al fine di favorire l'innovazione e lo sviluppo del mercato di servizi finanziari innovativi e digitali, garantendo la tutela dei consumatori e Pag. 194prevedendo idonee modalità per prevenire il rischio di sovraindebitamento;.
4.3. Fenu, Bruno, Cantone, Scerra.
Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
e-bis) al fine di una sempre maggiore tutela del consumatore, adottare le necessarie misure per prevenire gli abusi e l'applicazione di tassi debitori, tassi annui effettivi globali e costi totali del credito eccessivamente elevati, rafforzando le disposizioni nazionali previste dall'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108;.
4.4. Fenu, Bruno, Cantone, Scerra.
Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: , garantendo la riconducibilità dei fornitori dei sistemi di pagamento Buy Now Pay Later (BNPL), alla normativa relativa ai fornitori di credito iscritti nel registro degli istituti finanziari non bancari;.
4.5. Fenu, Bruno, Cantone, Scerra.
ART. 5.
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: sanzioni penali inserire le seguenti: , nonché misure penali o non penali accessorie,.
5.1. Gianassi, Serracchiani, De Luca, Filippin, Madia, Prestipino.
ART. 6.
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio)
1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
a) potenziare le strutture della pubblica amministrazione deputate alla valutazione dei progetti di impianti a fonte energetica rinnovabile;
b) prevedere per le cosiddette aree di accelerazione la procedura di Autorizzazione Unica (AU) al fine di evitare sovrapposizioni normative con la disciplina relativa alle cosiddette aree idonee;
c) permettere di unificare i diversi soggetti sotto una pluralità di cabine primarie al fine di sviluppare la potenzialità delle Comunità di energia rinnovabile (CER) e dell'autoconsumo di energia rinnovabile;
d) prevedere un punto unico di contatto per le autorizzazioni riguardanti progetti comuni di produzione di energia rinnovabile offshore di cui all'articolo 1, paragrafo 4, lettera b) della direttiva (UE) 2023/2413;
e) prevedere che le piccole batterie e i veicoli elettrici possano partecipare al mercato dell'energia di cui all'articolo 1, paragrafo 11, della direttiva (UE) 2023/2413 al fine di potenziare le reti intelligenti per l'equilibrio della rete elettrica;
f) prevedere forme di promozione dei servizi di «demand-response», delle piccole batterie e dei servizi «vehicle to grid» e la standardizzazione della tecnologia utilizzata per l'aggregazione delle unità;
g) assegnare le necessarie competenze in materia di infrastrutture di ricarica pubbliche e private in capo all'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), già identificata quale autorità competente di settore ai sensi della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo Pag. 195e del Consiglio, del 5 giugno 2019, con particolare riferimento al monitoraggio, alla trasparenza e alla modalità di aggiornamento dei prezzi e alla qualità del servizio.
Conseguentemente, all'Allegato A, di cui all'articolo 1, comma 1, sopprimere il numero 4) .
6.01. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Ferrara.
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della Direttiva (Ue) 2023/2413 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 ottobre 2023 che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio)
1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
a) prevedere per le cosiddette aree di accelerazione la procedura di Autorizzazione Unica (AU) al fine di evitare sovrapposizioni normative con la disciplina relativa alle cosiddette aree idonee;
b) potenziare le strutture amministrative pubbliche preposte al rilascio delle autorizzazioni al fine di velocizzare i procedimenti autorizzativi;
c) implementare l'infrastruttura informatica di gestione delle domande di autorizzazione in modo da avere un portale unico per tutti i procedimenti autorizzativi nazionali, regionali e comunali (Autorizzazione Unica – Procedura abilitativa semplificata – edilizia libera) per permettere un monitoraggio completo di tutte le procedure attive;
d) incentivare la creazione delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) nei comuni sotto i 5 mila abitanti estendendo le aree idonee per gli impianti di energia rinnovabile anche alle aree commerciali e industriali;
e) promuovere la partecipazione degli autoconsumatori e delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) ai mercati dell'energia elettrica offrendo servizi di flessibilità attraverso la gestione della domanda e lo stoccaggio con batterie e veicoli elettrici;
f) promuovere l'uso di energia rinnovabile nel riscaldamento e raffrescamento attraverso forme di incentivazioni continuative per i consumatori al fine di favorire lo sviluppo delle filiere di settore e delle imprese nazionali e per garantire il raggiungimento dei target europei.
Conseguentemente, all'Allegato A, di cui all'articolo 1, comma 1, sopprimere il numero 4).
6.02. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Ferrara.
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024, che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione)
1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2024/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, Pag. 196n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
a) sostenere l'introduzione di adeguati meccanismi di vigilanza e controllo, che possano monitorare e verificare le pratiche di marketing legate alla sostenibilità;
b) promuovere programmi di educazione ambientale per i consumatori, per supportarli a riconoscere e a comprendere le vere pratiche sostenibili e a evitare truffe o affermazioni ingannevoli;
c) sostenere l'uso di tecnologie digitali per fornire informazioni ambientali dettagliate;
d) garantire che nell'e-commerce i venditori rispettino gli standard di veridicità e chiarezza nelle loro dichiarazioni ambientali;
e) definire un quadro regolatorio premiale verso l'impegno autentico verso la sostenibilità, con particolare riguardo alle pratiche ecologiche che siano accessibili alle piccole e medie imprese.
Conseguentemente, all'Allegato A, di cui all'articolo 1, comma 1, sopprimere il numero 8).
6.03. Ferrara, Pavanelli, Appendino, Cappelletti.
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della Direttiva (UE) 2024/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024, che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione)
1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2023/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
a) incentivare la formazione in tema ambientale degli operatori economici;
b) prevedere che eventuali marchi nazionali e regionali relativi alla qualità ecologica di Tipo I siano conformi alla norma EN ISO 14024, in ottemperanza alle migliori pratiche ambientali, attraverso l'attestazione di un prestatore indipendente che rispetti i necessari requisiti di vigilanza e di deontologia professionale;
c) prevedere che le informazioni rese al consumatore e ai soggetti interessati relativamente alla presenza o all'assenza di specifiche sostanze chimiche siano trasparenti, precise e facilmente comprensibili.
Conseguentemente, all'Allegato A, di cui all'articolo 1, comma 1, sopprimere il numero 8).
6.04. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.
ART. 7.
Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: , anche in deroga ai criteri e ai limiti di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e all'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234;.
7.1. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Bruno, Cantone, Scerra.
ART. 8.
Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , salvaguardando e rafforzando l'attuale sistema di finanziamento tramite trust;.
*8.1. Simiani, Curti, Evi, Ferrari.
*8.2. Pavanelli, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.
Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) riordinare la disciplina relativa al ruolo e alle competenze del Centro di coordinamento RAEE (CDCRAEE), attribuendo al medesimo il controllo e la responsabilità dell'intera gestione della filiera dei Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), congiuntamente a un Sistema Collettivo di produttori di Apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) professionali, al fine di implementare la tracciatura di tutte le fasi di raccolta e smaltimento e il raggiungimento degli obiettivi europei;.
8.3. Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.
Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) istituire, in linea con quanto disposto dall'articolo 1, paragrafo 1), numero 2) della direttiva (UE) 2024/884, una nuova categoria di Apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) denominata «pannelli fotovoltaici domestici», al fine di separare i pannelli fotovoltaici di natura esclusivamente domestica dalla categoria 4 di AEE, garantendo così un regime di finanziamento esclusivo;.
8.4. Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.
Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) rafforzare il sistema di controlli sulle attività dei Sistemi collettivi istituiti prevedendo l'introduzione di una certificazione di parte terza qualificata al fine di garantire la congruità delle attività degli stessi in merito alle attività finanziarie del trust e alla gestione finanziaria dei trust;.
8.5. Pavanelli, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.
Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) prevedere azioni di sorveglianza lungo tutta la filiera e sul territorio, con controlli capillari e sistematici da parte del Comitato di Vigilanza e Controllo, a garanzia del rispetto della legge e dell'ambiente, anche al fine di rendicontare tutti i flussi ed intercettare i flussi illegali di Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);.
8.6. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.
Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) definire, nell'ambito della filiera del recupero dei Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), il ruolo dei rivenditori, distinguendo tra distributori esclusivi in Italia di beni prodotti all'estero che svolgono anche il ruolo di importatori e imprese che svolgono la sola attività di vendita al dettaglio verso i consumatori;.
8.7. Pavanelli, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, sull'efficienza energetica e che modifica il regolamento (UE) 2023/955 (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE)
1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
a) introdurre le disposizioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023 nell'ordinamento nazionale, tenendo Pag. 198conto anche di quanto riportato nelle premesse della direttiva medesima;
b) elaborare, in coordinamento con il sistema volontario istituito a livello UE, un Codice di condotta nazionale per l'efficienza energetica dei centri di elaborazione dati finalizzato ad informare e incoraggiare i titolari e i gestori a ridurre il proprio consumo energetico in modo sostenibile ed economicamente vantaggioso, anche attraverso il recupero e il riutilizzo del calore di scarto per il riscaldamento e la preparazione di acqua calda sanitaria a servizio di edifici residenziali, di manufatti agricoli e serre collocati in prossimità dei centri di elaborazione dati medesimi, in conformità a quanto previsto dall'articolo 26 della direttiva (UE) 2023/1791.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Conseguentemente, Allegato A, di cui all'articolo 1, comma 1, sopprimere il numero 2).
8.01. Pavanelli, Iaria, Appendino, Cappelletti, Ferrara.
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, sull'efficienza energetica e che modifica il regolamento (UE) 2023/955 (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE)
1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
a) introdurre le disposizioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2023/1791 nell'ordinamento nazionale, tenendo conto anche di quanto riportato nelle premesse della direttiva medesima;
b) apportare alla normativa vigente le modifiche e le integrazioni necessarie a prevedere che una percentuale obbligatoria minima dell'obiettivo annuale di risparmio energetico cui sono obbligati i distributori di energia elettrica e di gas naturale sia destinata e vincolata, in via prioritaria, alla realizzazione di misure e interventi a beneficio delle famiglie vulnerabili, delle famiglie a basso reddito, delle famiglie che vivono in alloggi sociali e delle famiglie in condizione di povertà energetica, in conformità con quanto previsto dall'articolo 9 della direttiva (UE) 2023/1791;
c) definire, sulla base dei dati forniti dall'Osservatorio nazionale della povertà energetica, la Strategia nazionale contro la povertà energetica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, garantendo il coordinamento tra gli obiettivi e le misure che si intende in essa inserire e il Piano Nazionale Integrato Energia e Clima, la Strategia nazionale di ristrutturazione a lungo termine e i futuri incentivi per gli interventi di ristrutturazione e riqualificazione energetica degli edifici e di miglioramento antisismico delle strutture di cui alla direttiva (UE) 2024/1275 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, nonché con le disposizioni previste dal Regolamento (UE) 2023/955 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, che istituisce un Fondo sociale per il clima;
d) esentare dall'imposta sul reddito delle persone fisiche i contributi alla spesa percepiti per l'efficientamento energetico delle abitazioni delle persone in condizioni di povertà energetica, dei clienti vulnerabili, delle persone appartenenti a famiglie a basso reddito e delle persone che vivono Pag. 199negli alloggi di edilizia residenziale pubblica e sociale.
Conseguentemente, all'Allegato A, di cui all'articolo 1, comma 1, sopprimere il numero 2).
8.02. Sergio Costa, Cappelletti, Pavanelli, Scerra, Appendino, Ferrara, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1711 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che modifica le direttive (UE) 2018/2001 e (UE) 2019/944 per quanto riguarda il miglioramento dell'assetto del mercato dell'energia elettrica dell'Unione)
1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2024/1711 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che modifica le direttive (UE) 2018/2001 e (UE) 2019/944, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
a) introdurre le disposizioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2024/1711 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che modifica le direttive (UE) 2018/2001 e (UE) 2019/944 nell'ordinamento nazionale, tenendo conto anche di quanto riportato nelle premesse della direttiva medesima;
b) adeguare la definizione di «povertà energetica» contenuta nella normativa vigente alla definizione di più ampia portata contenuta nella direttiva (UE) 2024/1711, con particolare riguardo ai clienti vulnerabili e ai clienti in condizioni di povertà energetica;
c) assegnare ad un operatore pubblico, che persegua esclusivamente l'equilibrio di bilancio non avendo come obiettivo la massimizzazione degli utili, la funzione di approvvigionamento centralizzato dell'energia elettrica al dettaglio per i clienti vulnerabili e i clienti in condizioni di povertà energetica prevedendo che tale operatore, di comprovata esperienza nell'attività di acquisto, operi secondo procedure competitive e modalità che meglio garantiscano la tutela di prezzo e di fornitura, tramite contratti a termine e di lunga durata di fornitura di energia rinnovabile (PPA), prevedendo altresì l'introduzione di un meccanismo compensativo atto a garantire prezzi convenienti anche nei casi di un'eventuale diminuzione del prezzo unico nazionale (PUN) rispetto ai prezzi definiti con i contratti di lungo termine medesimi;
d) incoraggiare i consumatori, gli autoconsumatori e le Comunità energetiche rinnovabili a partecipare ai mercati dell'energia elettrica offrendo servizi di flessibilità attraverso la gestione della domanda e lo stoccaggio con batterie e veicoli elettrici (vehicle to grid);
Conseguentemente, all'Allegato A, di cui all'articolo 1, comma 1, sopprimere il numero 18).
8.03. Cappelletti, Scerra, Pavanelli, Appendino, Ferrara.
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1275 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, sulla prestazione energetica nell'edilizia)
1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2024/1275 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, sulla prestazione energetica nell'edilizia, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, Pag. 200n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
a) apportare alla normativa vigente le modifiche e le integrazioni necessarie per dare attuazione alle disposizioni della direttiva (UE) 2024/1275 finalizzate a riordinare e razionalizzare le agevolazioni fiscali per gli interventi di ristrutturazione e riqualificazione energetica degli edifici e di miglioramento antisismico delle strutture, al fine di realizzare gli investimenti necessari individuati nei rispettivi piani nazionali di ristrutturazione, dando stabilità alle misure per un periodo congruo a consentire una programmazione degli interventi;
b) predisporre meccanismi di premialità, anche in termini di aliquote fiscali ridotte, per gli interventi caratterizzati da maggiore efficacia in termini di risparmio energetico, di utilizzo di materie prime all'avanguardia e alternative a fonti fossili, di materiali ottenuti da riciclo o di origine vegetale, prevedendo a tal fine anche l'aggiornamento dei criteri ambientali minimi (CAM), in conformità a quanto previsto all'articolo 17 della direttiva (UE) 2024/1275;
c) al fine di garantire un'adeguata tutela per i soggetti vulnerabili, rendere flessibili le misure di sostegno in base alla capienza reddituale e fiscale del contribuente, prevedendo che l'ammontare da portare in detrazione possa essere ripartito in un numero congruo di quote annuali, di importo variabile a seconda della capienza dell'imposta lorda nonché ad introdurre per questi soggetti la possibilità di accedere a meccanismi di cessione o sconto per le spese sostenute per la realizzazione di interventi di incremento dell'efficienza energetica delle proprie abitazioni, garantendo il coordinamento con le disposizioni previste dal Regolamento (UE) 2023/955 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, che istituisce un Fondo sociale per il clima;
d) istituire un fondo nazionale di garanzia per la concessione di contributi diretti alla realizzazione di Comunità Energetiche Rinnovabili, anche al fine di coprire il consumo totale annuo di energia primaria dei nuovi edifici o di quelli ristrutturati, in conformità a quanto previsto all'articolo 11 della direttiva (UE) 2024/1275;
e) favorire il più efficace perseguimento delle finalità della direttiva medesima, anche in relazione agli scopi di cui agli articoli 14 della stessa, in materia di infrastrutture per la mobilità sostenibile, anche garantendo il coordinamento con le disposizioni della direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili;
f) prevedere l'istituzione di un campione rappresentativo di sportelli unici territoriali pilota, distribuiti sul territorio nazionale e gestiti in modo imparziale, indipendente e gratuito, con funzioni di informazione, assistenza tecnica e consulenza amministrativa e finanziaria, in favore e a supporto di cittadini e imprese, sulla ristrutturazione degli edifici in chiave energetica, sull'installazione di impianti a fonti rinnovabili nonché di infrastrutture di ricarica elettrica, secondo quanto previsto all'articolo 18 della direttiva (UE) 2024/1275;
g) rafforzare le attività di comunicazione sui temi dell'efficienza energetica e della riqualificazione energetica degli edifici al fine di migliorare la fruibilità e la trasparenza delle informazioni, anche attraverso l'organizzazione di iniziative mirate a favorire comportamenti energeticamente consapevoli e la predisposizione di linee guida per la definizione di metodologie educative condivise sul risparmio e l'efficienza energetica;
h) sostenere percorsi di formazione e aggiornamento all'interno della pubblica amministrazione sui temi del risparmio e dell'efficienza energetica, nonché della contabilità energetica e ambientale, al fine di sviluppare competenze utili a conseguire gli obiettivi della transizione energetica e Pag. 201rafforzare le capacità di innovazione del Paese.
8.04. Santillo, Pavanelli, Ilaria Fontana, Cappelletti, Appendino, Ferrara, L'Abbate, Morfino, Sergio Costa.
ART. 9.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: in conformità ai criteri con le seguenti: adeguando a tal fine la normativa nazionale vigente ai criteri minimi.
9.1. L'Abbate, Caramiello, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.
Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) prevedere sistemi uniformi di valutazione della rilevanza del danno, tenendo conto degli elementi di cui all'articolo 3, paragrafi 6 e 8 della direttiva (UE) 2024/1203 per quanto attiene la valutazione della quantità trascurabile o meno e individuando criteri univoci per la determinazione del valore soglia di cui al medesimo paragrafo 8, lettere b) e d), anche in considerazione della quantificazione monetaria del danno ambientale, degli illeciti profitti ottenuti dalla commissione del reato, nonché dei costi di ripristino;.
9.2. Ilaria Fontana, Caramiello, L'Abbate, Morfino, Santillo.
Al comma 1, lettera f), dopo le parole: agli articoli aggiungere la seguente: 14 e dopo le parole: in materia aggiungere le seguenti: di protezione delle persone che segnalano reati ambientali o che prestano assistenza nelle relative indagini,.
9.3. Sergio Costa, Ilaria Fontana, Caramiello, L'Abbate, Morfino, Santillo.
ART. 10.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: alla competenza regionale con le seguenti: allo Stato, alle Regioni e alle Province autonome, ciascuno per i propri ambiti di competenza,.
10.1. Caramiello, Ilaria Fontana.
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
10.2. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da , in modo da sostituire fino a: le vigenti disposizioni in materia, con le seguenti: per determinare le condizioni di rilascio, modifica e rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale, anche nel rispetto delle migliori tecniche disponibili (Best Available Techniques – BAT),.
10.3. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: in modo da sostituire fino a: le vigenti disposizioni in materia, con le seguenti: fatto salvo l'obbligo di possedere l'autorizzazione integrata ambientale e.
10.4. Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.
Al comma 1, lettera d), sostituire le parole da: nel loro complesso fino a: a scala locale con le seguenti: mediante l'introduzione della valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario nei procedimenti di rilascio e riesame dell'autorizzazione integrata ambientale,.
10.5. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.
Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: in particolare garantendo il coinvolgimento nella fase decisoria dei soli soggetti, con le seguenti: garantendo le fasi di consultazione pubblica e di partecipazione dei portatori di interesse e prevedendo il Pag. 202coinvolgimento limitatamente alla fase decisoria dei soli soggetti.
10.6. Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.
Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , anche al fine di garantire la massima chiarezza ed esaustività del quadro prescrittivo ed evitare l'insorgere di eventuali criticità nella fase di attuazione della prescrizione da parte del proponente e nella fase di verifica dell'ottemperanza da parte dell'ente vigilante, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza.
10.7. Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.
Al comma 1, lettera g), dopo le parole: 3 aprile 2006, n. 152, aggiungere le seguenti: i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale ed il riesame della stessa al fine di includervi la valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario in funzione preventiva,.
10.8. Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.
ART. 11.
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: direttiva (UE) 2024/2831 aggiungere le seguenti: , tenendo conto anche di quanto riportato nelle premesse della direttiva medesima e in linea con il pilastro europeo dei diritti sociali;.
11.1. Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) assicurare, al fine di rispettare il dettato normativo e le finalità della direttiva (UE) 2024/2831, in conformità con il principio numero 7 del Pilastro europeo dei diritti sociali, le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, relativamente al divieto di licenziamento o allontanamento sulla base di una decisione assunta da un algoritmo o da un sistema decisionale automatizzato, a garanzia di una piena ed effettiva tutela dei diritti dei lavoratori;.
11.2. Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci.
Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , a tal fine ricorrendo alla presunzione legale di rapporto di lavoro a favore delle suddette persone, a garanzia del miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori delle piattaforme digitali;.
11.3. Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.
Al comma 1, lettera c), aggiungere, infine, le seguenti parole: , prevenendo, a tal fine, i rapporti di lavoro che portano a condizioni di lavoro precarie, anche vietando l'abuso dei contratti atipici;.
11.4. Carotenuto, Aiello, Barzotti, Tucci.
Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché l'accesso da parte dei lavoratori delle piattaforme digitali a condizioni di vita e di lavoro dignitose;.
11.5. Tucci, Aiello, Barzotti, Carotenuto.
Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: a esclusione delle attività rientranti nelle vendite dirette a domicilio di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 173 e di agente di commercio di cui alla legge 3 giugno 1985, n. 204;.
11.6. Tucci, Aiello, Barzotti, Carotenuto.
Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine le seguenti parole: , nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativamente, in particolare, alla previsione di determinati diritti e obblighi nonchéPag. 203 garanzie relativi al trattamento lecito, corretto e trasparente dei dati personali;.
11.7. Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci.
Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: in merito all'uso di sistemi di monitoraggio automatizzati o di sistemi decisionali automatizzati; con le seguenti: in merito ai possibili rischi legati al ricorso all'uso di sistemi di monitoraggio automatizzati o di sistemi decisionali automatizzati;.
11.8. Carotenuto, Aiello, Barzotti, Tucci.
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
(Princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2023/2668 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica la direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro)
1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva UE) 2023/2668 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
a) apportare alla normativa vigente le modificazioni necessarie ad assicurare la corretta e integrale applicazione della direttiva (UE) 2023/2668, tenendo conto anche di quanto riportato nelle premesse della direttiva medesima, in particolare attraverso la previsione di obblighi specifici del datore di lavoro, anche in materia di formazione ovvero informazione, in ragione della revisione dei valori limite di esposizione professionale, al fine di garantire la riduzione al minimo e in ogni caso al più basso valore tecnicamente possibile dei rischi connessi con l'esposizione dei lavoratori all'amianto durante il lavoro;
b) adeguare la definizione di «amianto» contenuta nella normativa vigente alle definizioni contenute nella direttiva UE) 2023/2668, al fine di garantire un elevato livello di protezione della salute dei lavoratori;
c) aggiornare l'attuale sistema di sorveglianza e prevenzione sanitaria nonché la metodologia di misurazione per l'amianto, al fine di ridurre il rischio mediante un abbassamento dei livelli di esposizione per la riduzione ulteriore dell'esposizione dei lavoratori alle malattie professionali legate all'amianto, in conformità con il Piano europeo per la lotta contro il cancro COM(2021)44;
d) introdurre misure di efficientamento del monitoraggio e della classificazione delle malattie amianto-correlate, anche tramite il rafforzamento dei Centri Operativi Regionali per la gestione delle suddette malattie;
e) tenere conto delle differenze di genere relativamente all'esposizione all'amianto e alle complicanze per la salute successive ad essa, per migliorare la prevenzione e l'identificazione delle malattie imputabili a tale esposizione;
f) in linea con le finalità di cui alla direttiva (UE) 2023/2668, a completare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli interventi di mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto ai sensi dell'articolo 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93 e secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 18 marzo 2003, n. 101;
g) promuovere periodiche campagne di informazione e di sensibilizzazione sui rischi per la salute sul luogo di lavoro legate all'amianto, al fine di diffondere una maggiore conoscenza presso le imprese e i lavoratori dei pericoli derivanti dall'eventuale presenza di amianto negli edifici e di informarli sui comportamenti da adottare al rinvenimento dello stesso nei cantieri di ristrutturazione.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previo parere della ConferenzaPag. 204 unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Conseguentemente all'Allegato A, di cui all'articolo 1, comma 1, sopprimere il numero 5).
11.01. Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci.
ART. 12.
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: prevedendo la competenza dello Stato ad adottare misure nazionali qualora i piani regionali non possano permettere con le seguenti: prevedendo il tempestivo esercizio del potere sostitutivo dello Stato qualora le Regioni e le Province autonome non adottino o aggiornino i piani regionali e non permettano.
12.1. Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.
Al comma, 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , facendo seguito a quanto evidenziato nell'Air Pollution Strategy relativa all'Italia, pubblicata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità nel 2017 e ripresa dal Rapporto ISTISAN 20/3 dell'Istituto Superiore di Sanità – GdS, Gruppo di studio nazionale sull'inquinamento indoor);.
12.2. Quartini, Bruno, Cantone, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Scerra, Sportiello.
Al comma, 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
e-bis) prevedere una normativa uniforme su tutto il territorio nazionale per il controllo delle emissioni odorigene moleste prodotte da diverse e diffuse attività umane, quali il trattamento delle acque reflue, gli allevamenti intensivi e gli impianti industriali e di trattamento dei rifiuti, tenendo conto delle migliori pratiche in materia e delle tecnologie strumentali più avanzate al fine di garantire in modo omogeneo l'attività degli enti controllori, valutando, altresì, l'inserimento di sistemi di tracciamento delle sorgenti odorigene collegati alle segnalazioni georeferenziate di miasmi da parte dei cittadini mediante apposite applicazioni.
12.3. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.
Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
e-bis) prevedere apposite misure per favorire il più efficace perseguimento delle finalità della direttiva (UE) 2024/2881 anche con riferimento all'individuazione della disciplina risarcitoria applicabile in caso di violazione delle norme relative ai piani o tabelle di marcia per la qualità dell'aria che determina un danno sanitario.
12.4. L'Abbate, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.
Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
e-bis) individuare procedure adeguate ed efficaci per la sollecita adozione dei piani d'azione a breve termine, contenenti indicazioni sui provvedimenti di emergenza da adottare nelle zone in cui sussiste il rischio che i livelli degli inquinanti superino una o più soglie di allarme.
12.5. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.
ART. 14.
Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b) numero 1), dopo le parole: Ministero dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: , del Ministero della giustizia;
b) alla lettera b), numero 2), sostituire la parola: definire con la seguente: aggiornare e dopo le parole: Ministero dell'economiaPag. 205 e delle finanze aggiungere le seguenti: e al Ministero della giustizia.
14.1. Rossello, Battilocchio, De Monte.
ART. 16.
Al comma 1, lettera l), sostituire le parole da: al fine di prevedere l'applicazione fino alla fine della lettera, con le seguenti: ivi compresa l'applicazione del cumulo;.
16.1. Merola, Stefanazzi, Prestipino, Filippin, Madia, De Luca.
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis.
(Princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1265 del Consiglio, del 29 aprile 2024, recante modifica della direttiva 2011/85/UE relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri)
1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2024/1265 del Consiglio, del 29 aprile 2024, recante modifica della direttiva 2011/85/UE relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
a) introdurre le disposizioni necessarie al corretto recepimento della direttiva (UE) 2024/1265 del Consiglio, del 29 aprile 2024, recante modifica della direttiva 2011/85/UE relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri nell'ordinamento nazionale, senza introdurre nuovi vincoli di bilancio che abbiano come conseguenza una compressione della spesa nazionale per investimenti in settori prioritari per la crescita del Paese, tra i quali gli investimenti destinati all'istruzione, quelli in ambito di spesa sanitaria, gli investimenti green, quelli destinati alle energie rinnovabili e ai beni pubblici europei che sono ostacolati dall'attuale quadro di bilancio;
b) prevedere percorsi di rientro dal debito realistici che tengano conto della specificità del quadro macroeconomico nazionale, astenendosi dall'applicazione di qualsiasi meccanismo che implichi una ristrutturazione automatica del debito pubblico;
c) assicurare un quadro di bilancio più favorevole alla crescita economica nazionale, finalizzata a rendere le norme sul debito più semplici, più applicabili e concepite per sostenere le priorità politiche per la doppia transizione verde e digitale, con adeguati investimenti pubblici e privati, per prevenire politiche di austerità, preservare la qualità e il livello di spesa pubblica, evitare pesanti tagli allo Stato sociale e sostenere una crescita inclusiva e sostenibile di medio e lungo termine;
d) assicurare il pieno e costante coinvolgimento degli organi parlamentari competenti in merito all'attuazione della direttiva (UE) 2024/1265 del Consiglio, del 29 aprile 2024 e congiuntamente all'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni dei regolamenti (UE) 2024/1263 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2024, relativo al coordinamento efficace delle politiche economiche e alla sorveglianza di bilancio multilaterale e del regolamento (UE) 2024/1264 del Consiglio, del 29 aprile 2024, recante modifica del regolamento (CE) n. 1467/97 per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi, nel rispetto del dialogo politico e a salvaguardia delle prerogative parlamentari.
Conseguentemente, all'Allegato A, di cui all'articolo 1, comma 1, sopprimere il seguente numero 13).
16.01. Scerra, Bruno, Cantone.
ART. 17.
Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: , anche nella versione digitale, con le Pag. 206seguenti: in formati accessibili, anche digitali e di facile lettura, e in formati assistivi su richiesta delle persone con disabilità,.
17.1. Scerra, Bruno, Cantone, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello.
Al comma 2, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: riducendo al minimo gli eventuali carichi burocratici che gravino sui destinatari delle presenti norme, per effetto di tali procedure;.
17.2. Cantone, Bruno, Scerra, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello.
Al comma 2, lettera l), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , incluse le condizioni, le norme, la prassi e le procedure per il loro rilascio, rinnovo o revoca;.
17.3. Bruno, Cantone, Scerra, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello.
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
Art. 17-bis.
(Princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1385 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulla lotta contro la violenza contro le donne e alla violenza domestica)
1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2024/1385 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
a) apportare alla normativa vigente, ivi comprese le disposizioni del codice penale, le modifiche, le integrazioni e le abrogazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2024/1385;
b) integrare nell'ordinamento penale nazionale la definizione di «vittima» ai sensi dell'articolo 2, lettera c), della direttiva (UE) 2024/1385;
c) prevenire i fenomeni di vittimizzazione secondaria, attraverso l'adeguata formazione professionale di tutti i professionisti coinvolti nei livelli di supporto alle vittime, in particolare nelle fasi processuali attraverso l'adozione delle migliori pratiche disponibili;
d) adottare le necessarie misure al fine di prevenire forme di ritorsione nei confronti delle vittime nelle fasi sia processuali sia post processuali al fine di prevenire fenomeni quali lo stalking carcerario;
e) implementare la normativa nazionale in materia di molestie sul luogo di lavoro prevedendo servizi di consulenza interna o esterna sia alle vittime che ai datori di lavoro e adeguati mezzi di ricorso a disposizione per allontanare l'autore del reato dal luogo di lavoro;
f) integrare le disposizioni di cui all'articolo 612-ter del codice penale, al fine di includere reati quali la minaccia di diffusione di materiale intimo, lo stalking e le molestie on line e disciplinare il fenomeno di invio di materiale fotografico intimo senza consenso (cosiddetto cyber flashing);
g) implementare i servizi di assistenza psicologica attraverso adeguata refertazione e personale specializzato per le donne e per i minori, anche vittime di violenza assistita, al fine di prevenire le conseguenze della sindrome post-traumatica.
Conseguentemente, all'Allegato A, di cui all'articolo 1, comma 1, sopprimere il numero 14).
17.01. Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, Bruno, Cantone, Scerra.
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
Art. 17-bis.
(Princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1499 del Consiglio, del 7 maggio Pag. 2072024, sulle norme riguardanti gli organismi per la parità in materia di parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza o dall'origine etnica, tra le persone in materia di occupazione e impiego indipendentemente dalla religione o dalle convinzioni personali, dalla disabilità, dall'età o dall'orientamento sessuale e tra le donne e gli uomini in materia di sicurezza sociale e per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura, e che modifica le direttive 2000/43/CE e 2004/113/CE)
1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1499 del Consiglio, del 7 maggio 2024, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
a) apportare alla normativa vigente le modificazioni necessarie ad assicurare la corretta e integrale applicazione della direttiva (UE) 2024/1499, tenendo conto, in particolare, anche di quanto riportato nelle premesse della direttiva medesima ed in linea con quanto sancito nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
b) prevedere le opportune disposizioni volte a consolidare e rafforzare i poteri degli organismi preposti al perseguimento della parità intesa non solo in ottica di genere ma anche di razza, origine etnica, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale, garantendo altresì, a tal fine, la piena indipendenza della struttura interna dei suddetti organismi;
c) prevedere tramite adeguati e stabili sistemi di finanziamento su base pluriennale il pieno sostegno al funzionamento efficace degli organismi per la parità e per l'adempimento dei loro compiti, adottando altresì tutte le necessarie misure finalizzate a predisporre le garanzie necessarie ad assicurare l'indipendenza dei suddetti organismi da influenze politiche, finanziarie, religiose o di altra natura nell'adempimento dei loro compiti;
d) apportare ogni ulteriore opportuna modifica alle norme dell'ordinamento interno, al fine di armonizzare il quadro giuridico nazionale e di favorire il più efficace perseguimento delle finalità della direttiva (UE) 2024/1499, anche attraverso l'abrogazione delle disposizioni con essa incompatibili.
Conseguentemente, all'Allegato A, di cui all'articolo 1, comma 1, sopprimere il numero 16).
17.02. Bruno.
ART. 18.
Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) individuare e definire, sin dalle prime fasi di definizione del piano nazionale di ripristino, le opportune forme di consultazione, partecipazione e coordinamento dei portatori di interesse, dei settori produttivi coinvolti, delle associazioni ambientaliste, dei rappresentati di categoria, delle università e dei centri di ricerca affinché sia avviato e portato a termine un processo di consultazione e partecipazione aperto, trasparente, inclusivo ed efficace.
18.1. Ilaria Fontana, Caramiello, L'Abbate, Morfino, Santillo.
ART. 20.
Al comma 2, lettera b), sostituire le parole da: con particolare riferimento fino alla fine della lettera, con le seguenti: garantendo in ogni caso il rispetto di quanto previsto in materia di accertamento e verifica dei requisiti e delle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, e dal regolamento (UE) n. 2020/1055 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, per l'esercizio della professione di trasportatore su strada.
20.1. Barbagallo, Morassut, Madia, De Luca, Filippin, Prestipino, Ghio.
ART. 22.
Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) prevedere una completa e rapida mappatura dei flussi informativi che a livello nazionale devono confluire nell'ambito del Punto unico d'accesso europeo (ESAP), nonché del perimetro dei soggetti che sono attualmente coinvolti nella produzione e nella raccolta delle informazioni, anche per consentire la definizione degli organismi di raccolta nazionali che invieranno le informazioni all'ESAP;.
22.1. Merola, Stefanazzi, De Luca.
ART. 24.
Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera c), dopo le parole: relative violazioni, aggiungere le seguenti: nonché alla dimensione dell'impresa coinvolta, che tengano altresì conto, in termini di premialità, dell'esistenza di certificazioni del processo aziendale e di prodotto volontarie o di misure atte a garantire la sicurezza dei prodotti,;
b) alla lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , prevedendo un periodo transitorio di almeno un anno e un piano di adeguamento specifico per le piccole e medie imprese in modo da garantire le condizioni di commerciabilità dei prodotti e il tempo necessario per adeguarsi ai nuovi obblighi.;
c) dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
f-bis) prevedere strumenti di supporto quali guide pratiche, consulenza tecnica agevolata e piattaforme digitali che favoriscano la trasparenza e garantiscano un approccio proporzionato agli obblighi tenendo conto della necessità di semplificare e limitare gli oneri amministrativi, affinché micro, piccole e medie imprese siano in grado di adempiere ai nuovi obblighi derivanti dal regolamento (UE) 2023/988.
24.1. Peluffo.
ART. 25.
Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:
a-bis) garantire il necessario coordinamento con le disposizioni della legge 27 dicembre 2023, n. 206, e del Regolamento (UE) 2023/2411;
a-ter) a prevedere la possibilità di richiedere la registrazione di un'indicazione geografica anche da parte di un singolo produttore ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento (UE) 2023/2411;.
25.1. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Caramiello, Sergio Costa.
Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:
b-bis) prevedere che la domanda di registrazione possa essere presentata, oltre che da un'associazione di produttori, anche da un singolo produttore richiedente, nel rispetto di quanto stabilito all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/2411;
b-ter) prevedere il coordinamento con le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 2023, n. 206, e al decreto interministeriale 11 giugno 2024, recante Modalità di erogazione del contributo per la predisposizione del disciplinare dei prodotti industriali ed artigianali tipici, apportandovi ove necessario le opportune modifiche;.
25.2. Peluffo, Filippin, Madia, De Luca, Prestipino.
Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , prevedendo l'eventuale adeguamento delle relative strutture organizzative mediante reclutamento o assegnazione temporanea di personale proveniente da altre amministrazioni pubbliche,Pag. 209 per assicurare lo svolgimento delle attività previste dal medesimo regolamento;.
Conseguentemente, al comma 2, sopprimere la lettera e).
25.3. Peluffo, Madia, De Luca, Filippin, Prestipino.
ART. 26.
Al comma 2, lettera d), dopo le parole: al valore delle materie prime o dei prodotti interessati, aggiungere le seguenti: nonché al profitto illecito,.
26.1. Morfino, Caramiello, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.
Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) prevedere sanzioni sanzioni penali effettive, dissuasive e proporzionate alla gravità del fatto, comminando una pena di almeno 5 anni di reclusione nel massimo, ai sensi dell'articolo 5 della direttiva UE 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, nonché l'applicazione delle circostanze aggravanti indicate all'articolo 8 della medesima direttiva nei casi di maggiore gravità;.
26.2. Caramiello.
Al comma 2, lettera e), sopprimere le seguenti parole: , nonché la possibilità per l'organo di controllo incaricato, nel caso in cui accerti l'esistenza di violazioni sanabili, di trasmettere una diffida all'operatore o al commerciante al fine di consentire l'adozione delle occorrenti misure correttive;.
26.3. Caramiello.
Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
g-bis) individuare le forme più idonee per mettere a disposizione del pubblico e della Commissione le informazioni sull'applicazione del regolamento (UE) 2023/1115 ai sensi dell'articolo 25 dello stesso regolamento;.
26.4. Scerra, Caramiello.
Al comma 2, lettera h), dopo le parole: del decreto legislativo 30 ottobre 2014, n. 178, aggiungere le seguenti: le associazioni di protezione ambientale.
26.5. L'Abbate, Caramiello, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.
Al comma 2, sopprimere la lettera o).
26.6. Schullian.
Al comma 2, lettera o), sopprimere le parole da: nonché disporre fino alla fine della lettera.
*26.7. Scerra, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.
*26.8. Schullian.
Al comma 2, lettera o), sostituire le parole: la conservazione con le seguenti: l'abolizione.
Conseguentemente, alla medesima lettera o), sopprimere le seguenti parole: , per il settore del legno, anche per il periodo successivo all'abrogazione del regolamento (UE) n. 995/2010.
26.9. Schullian.
ART. 27.
Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , anche al fine di garantire la trasparenza e facilitare il controllo della qualità e la rintracciabilità del materiale riciclato, assicurando il coordinamento con il regolamento (UE) 2025/351 della Commissione, del 21 febbraio 2025;.
27.1. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.
Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:
Art. 27-bis.
(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, sugli imballaggi ed i rifiuti da imballaggio e per la definizione di uno schema nazionale di deposito cauzionale su bottiglie realizzate in polietilene tereftalato (PET) e lattine per bevande, allo scopo di massimizzarne il riciclo ai fini della produzione di nuovi contenitori per bevande)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'attuazione di quanto previsto all'articolo 50 del regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, sugli imballaggi e i rifiuti da imballaggio, in merito alla introduzione di un sistema nazionale di deposito cauzionale su bottiglie realizzate in polietilene tereftalato (PET) e lattine per bevande, allo scopo di massimizzarne il riciclo e garantire il conseguimento degli obiettivi previsti dallo stesso articolo 50 del regolamento 2025/40 e dall'articolo 9, comma 1 della direttiva 2019/904 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene, oltre che ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, ai seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
a) individuazione della tipologia di contenitori per bevande nonché della relativa tipologia di bevande assoggettati al deposito cauzionale;
b) indicazione dell'entità minima del deposito;
c) individuazione della tipologia degli esercizi commerciali presso i quali prevedere l'obbligo di ritiro dei contenitori usati e dei punti di restituzione, sia meccanizzati che manuali, in ragione di dimensione e di distanza da altri punti di restituzione;
d) definizione della composizione e governance dell'Operatore Nazionale del Sistema, a cui è attribuito il compito di coordinare l'introduzione del deposito cauzionale sul territorio nazionale.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'amministrazione competente provvede agli adempimenti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
27.01. Sergio Costa, L'Abbate, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo, Bruno, Cantone, Scerra.