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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 2 aprile 2025
475.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
ALLEGATO
Pag. 216

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale in relazione alla campagna per i referendum popolari abrogativi indetti per i giorni 8 e 9 giugno 2025 (Documento n. 10).

TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE
NELLA SEDUTA DEL 2 APRILE 2025

  La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi:

   viste le ordinanze dell'Ufficio centrale per il referendum della Corte di Cassazione del 12 dicembre 2024, depositate in pari data, con le quali sono state dichiarate conformi alle norme degli articoli 75 e 87 della Costituzione e della legge n. 352 del 1970 e successive modificazioni le richieste di cinque referendum per l'abrogazione: dell'articolo 9, comma 1, lettera b), limitatamente alle parole «adottato da cittadino italiano» e «successivamente alla adozione», nonché della lettera f), recante la seguente disposizione «f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica» della legge 5 febbraio 1992, n. 91, con la seguente denominazione «Cittadinanza italiana: Dimezzamento da 10 a 5 anni dei tempi di residenza legale in Italia dello straniero maggiorenne extracomunitario per la richiesta di concessione della cittadinanza italiana»; del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, come modificato dal decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, dalla sentenza della Corte costituzionale 26 settembre 2018, n. 194, dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, dal decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dal decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dalla sentenza della Corte costituzionale 24 giugno 2020, n. 150, dal decreto-legge 24 agosto 2021, n. 115, convertito con modificazioni dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147, dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, dalla sentenza della Corte costituzionale 23 gennaio 2024, n. 22, dalla sentenza della Corte costituzionale del 4 giugno 2024, n. 128, con la seguente denominazione: «Contratto di lavoro a tutele crescenti – disciplina dei licenziamenti illegittimi: abrogazione»; dell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come sostituito dall'articolo 2, comma 3, della legge 11 maggio 1990, n. 108, limitatamente alle parole «compreso tra un» , alle parole «ed un massimo di 6» e alle parole «la misura massima della predetta indennità può essere maggiorata fino a 10 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai dieci anni e fino a 14 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai venti anni, se dipendenti da datore di lavoro che occupa più di quindici prestatori di lavoro», con la seguente denominazione: «Piccole imprese – licenziamenti e relativa indennità: abrogazione parziale»; del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, limitatamente alle seguenti parti: articolo 19, comma 1, limitatamente alle parole «non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque», alle parole «in presenza di almeno una delle seguenti condizioni», alle parole «in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 31 dicembre 2024, per esigenze di natura tecnica, organizzativa e produttiva individuate dalle parti»; e alle parole «b-bis)»; comma 1-bis , limitatamente alle parole «di durata superiore a dodici mesi» e alle parole «dalla data di superamento del termine di dodici Pag. 217mesi»; comma 4, limitatamente alle parole «, in caso di rinnovo,» e alle parole «solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi»; articolo 21, comma 01, limitatamente alle parole «liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente,», con la seguente denominazione «Abrogazione parziale di norme in materia di apposizione di termine dal contratto di lavoro subordinato, durata massima e condizioni per proroghe e rinnovi»; dell'articolo 26, comma 4, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato dall'articolo 16 del decreto legislativo 3 agosto 2009 n. 106, dall'articolo 32 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modifiche dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nonché dall'articolo 13 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modifiche dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, limitatamente alle parole «Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.», con la seguente denominazione: «Esclusione della responsabilità solidale del committente, dell'appaltatore e del subappaltatore per infortuni subiti dal lavoratore dipendente di impresa appaltatrice o subappaltatrice, come conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.»

   viste le sentenze della Corte costituzionale nn. 11, 12, 13, 14 e 15 del 20 gennaio 2025, depositate il 7 febbraio 2025, con le quali sono state dichiarate ammissibili le richieste di referendum popolare secondo i quesiti di cui alle ordinanze dell'Ufficio centrale per il referendum;

   visto il decreto-legge 19 marzo 2025, n. 27, recante «Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2025», il quale prevede che le operazioni di votazione si svolgano «in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15»;

   vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2025, assunta ai sensi dell'articolo 34 della legge n. 352 del 1970;

   visti i decreti del Presidente della Repubblica del 31 marzo 2025, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 75 del 31 marzo 2025, con i quali sono stati indetti i cinque referendum popolari abrogativi i cui comizi sono convocati per i giorni 8 e 9 giugno 2025;

   visti, quanto alla potestà di rivolgere indirizzi generali alla RAI e di disciplinare direttamente le «Tribune», gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103 e successive modificazioni e integrazioni;

   vista, quanto alla potestà di dettare prescrizioni atte a garantire l'accesso alla programmazione radiotelevisiva, in condizioni di parità, la legge 22 febbraio 2000, n. 28 e successive modificazioni e integrazioni, in particolare gli articoli 2, 3, 4 e 5;

   visti quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e dell'apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché alla tutela delle pari opportunità tra uomini e donne, l'articolo 4 del testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi, approvato con decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, nonché gli atti di indirizzo approvati dalla Commissione, in particolare, il 13 febbraio e il 30 luglio 1997, nonché l'11 marzo 2003;

   vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sull'iniziativa legislativa del popolo;

   considerata l'opportunità che la concessionaria pubblica garantisca la più ampia informazione e conoscenza sui quesiti referendari, anche nelle trasmissioni che non rientrano nei generi della comunicazione e dei messaggi politici;

   consultata l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e successive modificazioni e integrazioni e tenuto conto della relativa delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni recante «disposizioni di attuazione della disciplina in materiaPag. 218 di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per i cinque referendum popolari aventi ad oggetto l'abrogazione parziale dell'articolo 9, comma 1, lettera b) e lettera f), della legge 5 febbraio 1992, n. 91 (nuove norme sulla cittadinanza), l'abrogazione del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 recante “disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, l'abrogazione parziale dell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604 (norme sui licenziamenti individuali), l'abrogazione del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183) e l'abrogazione parziale dell'articolo 26, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), indetti per i giorni 8 e 9 giugno 2025», con particolare riferimento all'attività di monitoraggio e modalità di contraddittorio nonché ai criteri di valutazione;

   considerata la prassi pregressa e i precedenti di proprie deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi, nonché l'esperienza applicativa di tali disposizioni;

DISPONE

nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, come di seguito:

Articolo 1.
(Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni)

  1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento si riferiscono alle consultazioni referendarie dei giorni 8 e 9 giugno 2025 in premessa e si applicano su tutto il territorio nazionale. Ove non diversamente previsto, esse hanno effetto dal giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale e cessano di avere efficacia il giorno successivo alla consultazione.
  2. Il servizio pubblico radiotelevisivo fornisce la massima informazione possibile, conformandosi con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, completezza, imparzialità, indipendenza, parità di trattamento tra diversi soggetti politici e opposte indicazioni di voto, sulle materie oggetto di ogni referendum, al fine di consentire al maggior numero di ascoltatori di averne una adeguata conoscenza.
  3. In tutte le trasmissioni che, ai sensi e con i limiti del presente provvedimento, operano riferimenti alle materie proprie del referendum, gli spazi sono ripartiti in due parti uguali fra le opposte indicazioni di voto, ovvero fra i favorevoli e i contrari ai quesiti.
  4. In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale, della campagna elettorale di cui alla presente delibera con altre consultazioni elettorali, saranno applicate le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relative a ciascun tipo di consultazione.

Articolo 2.
(Tipologia della programmazione RAI durante la campagna referendaria)

  1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento la programmazione radiotelevisiva della RAI in riferimento alle consultazioni referendarie dei giorni 8 e 9 giugno 2025 ha luogo esclusivamente tramite:

   a) la comunicazione politica effettuata mediante forme di confronti previsti all'articolo 5 della presente delibera, nonché eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla RAI.
   Queste devono svolgersi nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 1, comma 2, tra i soggetti aventi diritto ai sensi del successivo articolo 3;

   b) messaggi politici autogestiti relativi alle materie proprie del referendum, ai sensi dell'articolo 6 della presente delibera;

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   c) l'informazione, assicurata, secondo i principi di cui all'articolo 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e successive modificazioni e integrazioni e con le modalità previste dall'articolo 7 della presente delibera, mediante i telegiornali, i giornali radio, i notiziari, i programmi di approfondimento e ogni altro programma di contenuto informativo. Questi ultimi, qualora si riferiscano specificamente alle materie proprie del referendum, devono essere ricondotti alla responsabilità di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 35 del testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi, approvato con decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208;

   d) le ulteriori trasmissioni di comunicazione politica, eventualmente disposte dalla RAI, diverse dai confronti, si conformano alle disposizioni di cui al presente articolo, in quanto applicabili.

  2. In tutte le trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di comunicazione politica, dai messaggi politici autogestiti e dai programmi di informazione ricondotti sotto la responsabilità di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi di legge, non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di esponenti politici o di persone chiaramente riconducibili ai soggetti politici di cui all'articolo 3 e non possono essere trattati temi che riguardino vicende o fatti legati alle tematiche dei referendum. In tali trasmissioni è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni di voto o manifestare le proprie preferenze di voto relative ai referendum.
  2-bis. Dal giorno della messa in onda del primo contenuto relativo alla disciplina in oggetto, la Rai si impegna ad aprire una relativa sezione in evidenza sul portale Raiplay ove saranno inseriti gli spot illustrativi delle modalità di voto, i programmi di comunicazione politica e i messaggi politici autogestiti, relativi alle predette consultazioni referendarie.

Articolo 3.
(Soggetti legittimati alle trasmissioni)

  1. Alle trasmissioni che trattano materie proprie del referendum possono prendere parte:

   a) le forze politiche che costituiscano gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale ovvero che abbiano eletto con proprio simbolo un deputato al Parlamento europeo. La loro partecipazione alle trasmissioni è soggetta alle modalità e alle condizioni di cui al presente provvedimento;

   b) le forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera a), oggettivamente riferibili a una delle minoranze linguistiche indicate dall'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, o che hanno eletto, con un proprio simbolo, almeno un rappresentante nel Parlamento nazionale. La loro partecipazione alle trasmissioni è soggetta alle modalità e alle condizioni di cui al presente provvedimento;

   c) il gruppo misto della Camera dei deputati e il gruppo misto del Senato della Repubblica, i cui rispettivi presidenti individuano, d'intesa fra loro, secondo criteri che contemperino le esigenze di rappresentatività con quelle di pariteticità, le forze politiche diverse da quelle di cui alle lettere a) e b), che di volta in volta rappresenteranno i due gruppi. La loro partecipazione alle trasmissioni è soggetta alle modalità e alle condizioni di cui al presente provvedimento;

   d) i comitati, le associazioni e gli altri organismi collettivi, comunque denominati, rappresentativi di forze sociali e politiche di rilevanza nazionale, diverse da quelle riferibili ai soggetti di cui alle lettere precedenti. Tali organismi devono avere un interesse obiettivo e specifico sui temi propri del referendum, rilevabile anche sulla base dei rispettivi statuti e delle motivazioni allegate alla richiesta di partecipazione, che deve altresì contenere una esplicita indicazione di voto. La loro partecipazione alle trasmissioni è soggetta alle condizioni e ai limiti di cui al presente provvedimento.

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  2. I soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c) chiedono alla Commissione, entro i cinque giorni non festivi successivi alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente provvedimento, di partecipare alle trasmissioni, indicando se il loro rappresentante sosterrà la posizione favorevole o quella contraria sui quesiti referendari, ovvero se sono disponibili a farsi rappresentare di volta in volta da sostenitori di entrambe le opzioni di voto.
  3. I soggetti di cui al comma 1, lettera d), devono essersi costituiti come organismi collettivi entro cinque giorni non festivi successivi alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente provvedimento. Entro i medesimi cinque giorni essi chiedono alla Commissione esclusivamente mediante invio a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo commvigilanzarai@pec.senato.it, di partecipare alle trasmissioni con un rappresentante, indicando se si dichiareranno favorevoli o contrari a ciascun quesito referendario.
  4. La rilevanza nazionale dei soggetti di cui al comma 1, lettera d), il loro interesse obiettivo e specifico ai temi oggetto della richiesta referendaria, nonché la sussistenza delle altre condizioni indicate dal presente articolo sono valutati dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 10, comma 2, della presente delibera. La comunicazione degli esiti delle valutazioni avviene per posta elettronica certificata.

Articolo 4.
(Illustrazione dei quesiti referendari e delle modalità di votazione)

  1. La RAI cura dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni l'illustrazione delle materie proprie dei quesiti referendari attraverso programmi radiofonici, televisivi e multimediali in modo esaustivo, plurale, imparziale e con linguaggio accessibile a tutti. Informa altresì sulla data e sugli orari della consultazione nonché sulle modalità di votazione, ivi comprese le speciali modalità di voto previste per gli elettori che non hanno accesso ai seggi elettorali; i programmi sono trasmessi sottotitolati e nella lingua dei segni, fruibile alle persone non udenti, e sono organizzati in modo da evitare confusione con quelli riferiti ad altre elezioni.
  2. I programmi di cui al presente articolo, realizzati con caratteristiche di spot autonomo, sono trasmessi entro sette giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni, alla Commissione, che li valuta con le modalità di cui al successivo articolo 10, comma 2, entro i successivi sette giorni.

Articolo 5.
(Confronti referendari)

  1. La RAI predispone e trasmette in rete nazionale uno o più cicli di confronti televisivi e radiofonici riservati ai temi propri dei quesiti referendari, privilegiando il contraddittorio tra le diverse intenzioni di voto. Ai predetti cicli di confronto prendono parte:

   a) le forze politiche referendarie di cui all'articolo 3 comma 1, lettera a), b) e c) in modo da garantire la parità di condizioni e in rapporto all'esigenza di ripartire gli spazi in due parti uguali fra le opposte indicazioni di voto; la loro partecipazione non può aver luogo se non dopo che esse abbiano dichiarato la loro posizione rispetto a ciascun quesito referendario;

   b) i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), tenendo conto degli spazi disponibili in ciascun confronto, anche in relazione all'esigenza di ripartire tali spazi in due parti uguali tra i favorevoli e i contrari a ciascun quesito.

  2. I confronti di cui al presente articolo non possono essere trasmessi nel giorno precedente il voto e fino a chiusura dei seggi.
  3. Ai confronti di cui al presente articolo non possono prendere parte persone che risultino candidate in concomitanti competizioni elettorali. Nei medesimi programmi non può farsi alcun riferimento a competizioni elettorali in corso.
  4. Nei confronti di cui al presente articolo, prendono parte, per ciascuna delle Pag. 221indicazioni di voto, fino ad un massimo di sei persone, tre per la posizione favorevole e tre per la posizione contraria.
  5. I confronti di cui al presente articolo sono trasmessi su tutte le reti generaliste diffuse in ambito nazionale, televisive e radiofoniche, preferibilmente nelle fasce orarie di maggiore ascolto, prima o dopo i principali notiziari I predetti confronti sono anche disponibili sulle piattaforme multimediali. Quelli trasmessi per radio possono avere le particolarità che la specificità del mezzo rende necessarie o opportune, ma devono comunque conformarsi quanto più possibile alle trasmissioni televisive. L'eventuale rinuncia o assenza di un avente diritto non pregiudica la facoltà degli altri soggetti a intervenire, anche nella medesima trasmissione o confronto, ma non determina un accrescimento del tempo loro spettante. Nelle relative trasmissioni è fatta menzione di tali rinunce o assenze. In ogni caso, il tempo complessivamente a disposizione dei soggetti che hanno preventivamente espresso una indicazione di voto uguale a quella del soggetto eventualmente assente deve corrispondere al tempo complessivamente a disposizione dei soggetti che esprimono opposta indicazione di voto. I confronti sono trasmessi dalle sedi RAI di norma in diretta; l'eventuale registrazione, purché effettuata nelle ventiquattro ore precedenti l'inizio della messa in onda contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte ai confronti, deve essere concordata con i soggetti che prendono parte alle trasmissioni. Qualora i confronti non siano ripresi in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.
  6. La RAI trasmette confronti sui temi referendari in numero uguale per ciascuna indicazione di voto, in condizioni di parità di tempo, di parola e di trattamento. Il confronto è moderato da un giornalista della RAI. La durata massima di ciascun confronto è di 40 minuti. Le ulteriori modalità di svolgimento dei confronti sono delegate alla direzione di Rai Parlamento, che riferisce alla Commissione tutte le volte che lo ritiene necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in proposito le disposizioni di cui al successivo articolo 10.
  7. In ogni caso la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti dei soggetti politici aventi diritto deve essere effettuata su base settimanale, garantendo l'applicazione dei principi di uguaglianza, equità e di parità di trattamento nell'ambito di ciascun periodo di due settimane di programmazione. Nell'ultima settimana precedente la consultazione la RAI è invitata ad intensificare la verifica del rispetto dei criteri di cui al precedente articolo 2, comma 1, lettera a), garantendo un più efficace e tempestivo riequilibrio di eventuali situazioni di disparità in relazione all'imminenza della consultazione. Ove ciò non sia possibile, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni valuta la possibilità di una tempestiva applicazione, nei confronti della rete su cui è avvenuta la violazione, delle sanzioni previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28 e successive modificazioni e integrazioni, e dall'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
  8. La ripartizione degli aventi diritto nelle trasmissioni di cui al presente articolo ha luogo mediante sorteggio a cui possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto, e per il quale la RAI può proporre criteri di ponderazione.

Articolo 6.
(Messaggi autogestiti)

  1. La programmazione dei messaggi politici autogestiti viene trasmessa, negli appositi contenitori sulle reti nazionali.
  2. Gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i soggetti di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
  3. Entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale, la RAI comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti, nonché la loro collocazione nel palinsesto televisivo e radiofonico nelle fasce orarie di maggiore ascolto. La comunicazione della RAI è valutata dalla Commissione con le modalità di cui al successivo articolo 10.Pag. 222
  4. I soggetti politici di cui all'articolo 3 beneficiano degli spazi a seguito di loro specifica richiesta alla concessionaria. In tale richiesta essi:

   a) dichiarano quale indicazione di voto intendono sostenere, in rapporto ai quesiti referendari;

   b) indicano la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;

   c) specificano se e in quale misura intendono avvalersi delle strutture tecniche della RAI, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e standard equivalenti a quelli abituali della Rai e in questo caso dovranno produrre le liberatorie relativamente ai diritti musicali e di immagine;

   d) se rientranti tra i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), dichiarano che la Commissione ha valutato positivamente la loro rilevanza nazionale e il loro interesse obiettivo e specifico a ciascun quesito referendario e indicano una casella di posta elettronica certificata per ogni comunicazione si rendesse necessaria.

  5. Gli spazi disponibili in ciascun contenitore sono comunque ripartiti in parti uguali tra i soggetti favorevoli e quelli contrari ai quesiti referendari. L'individuazione dei relativi messaggi è effettuata, ove necessario, con criteri che assicurino l'alternanza tra i soggetti che li hanno richiesti. L'eventuale assenza di richieste in relazione ai quesiti referendari, o la rinuncia da parte di chi ne ha diritto, non pregiudicano la facoltà dei sostenitori dell'altra indicazione di voto di ottenere la trasmissione dei messaggi da loro richiesti, anche nel medesimo contenitore, ma non determinano un accrescimento dei tempi o degli spazi ad essi spettanti.
  6. Ai messaggi di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 3, 4 e 8. Per quanto non è espressamente disciplinato nel presente provvedimento si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Articolo 7.
(Informazione)

  1. Sono programmi di informazione i telegiornali, i giornali radio, i notiziari, le rassegne stampa e ogni altro programma di contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, compresi i programmi informativi diffusi nella sezione video delle testate giornalistiche on line della società concessionaria soggetti al campo di applicazione dell'articolo 2 del regolamento approvato con delibera Agcom n. 295/23/CONS, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca.
  2. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento i notiziari e le rassegne stampa diffuse dalla RAI e tutti gli altri programmi a contenuto informativo di cui al comma 1 si conformano con particolare rigore, per quanto riguarda le materie oggetto dei quesiti referendari, ai criteri di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, della completezza, dell'obiettività, dell'equilibrata rappresentanza di genere e della parità di trattamento fra i diversi soggetti politici.
  2-bis. Il principio della parità di trattamento nei programmi di informazione, stabilito dall'articolo 5 della legge n. 28 del 2000, per i soggetti politici di cui all'articolo 3 della presente delibera è realizzato in modo tale che ciascuno di questi abbia analoghe opportunità di ascolto.
  3. I direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, curano, ferma restando l'autonomia editoriale e la salvaguardia della tipologia del format specifico, che l'organizzazione e lo svolgimento del programma, anche con riferimento ai contributi filmati, alla ricostruzione delle vicende narrate, alla composizione e al comportamento del pubblico in studio, risultino finalizzati ad assicurare il rispetto dei criteri di cui al comma 2. Essi assicurano la massima informazione possibile sui temi oggetto dei referendum, al fine di consentire al maggior numero di ascoltatori di averne una adeguata conoscenza, ed evitando pertanto che l'informazione sul referendum sia relegata in trasmissioni che risultano avere bassi indici di ascolto. Essi Pag. 223osservano comunque in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche e per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d). A tal fine, qualora il format del programma preveda la presenza di ospiti, prestano anche la massima attenzione alla scelta degli esponenti politici invitati e alle posizioni di contenuto politico espresse dai presenti, garantendo, nel corso dei dibattiti di chiara rilevanza politica, il contraddittorio in condizioni di effettiva parità di trattamento, osservando in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per i favorevoli o i contrari a ciascun quesito referendario. Qualora il format del programma di informazione non preveda il contraddittorio di cui al periodo precedente, il direttore di rete o di testata stabilisce in via preliminare l'alternanza e la parità delle presenze tra le posizioni favorevoli e contrarie a ciascun quesito referendario. A decorrere dall'entrata in vigore della presente delibera, nel caso in cui le puntate del format risultino in numero dispari, il direttore di rete o di testata garantisce la presenza nell'ultima puntata di esponenti politici che esprimono le due posizioni contrapposte in relazione ai quesiti referendari. I direttori responsabili sono tenuti settimanalmente ad acquisire i dati del monitoraggio del pluralismo relativi alla testata diretta e a correggere eventuali disparità di trattamento verificatesi nella settimana precedente. In particolare, essi curano che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata e che, nei notiziari propriamente detti, sia osservata la previsione di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 10 dicembre 1993, n. 515.
  4. Per quanto riguarda i programmi di informazione di cui al presente articolo, i rappresentanti delle istituzioni partecipano secondo le regole stabilite dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, e dalla legge 10 dicembre 1993, n. 515, per tutti i candidati e gli esponenti politici, salvo intervengano su materie inerenti all'esclusivo esercizio delle funzioni istituzionali svolte.
  4-bis. Ove la Rai trasmetta la diretta di convegni o di comizi elettorali di soggetti politici relativi ai quesiti referendari deve assicurare per ciascun quesito referendario la messa in onda di dirette di soggetti favorevoli e contrari al fine di garantire la parità di trattamento. In particolare, nell'ultimo giorno di campagna elettorale, le dirette potranno essere consentite solo se saranno garantiti spazi adeguati a tutte le posizioni referendarie.
  5. La parità di trattamento all'interno dei programmi di cui al comma 1 è garantita anche tenendo conto della collocazione oraria delle trasmissioni e degli ascolti. I tempi dei soggetti sono valutati anche considerando la visibilità dei soggetti politici a seconda delle fasce orarie in cui l'esposizione avviene, sulla base degli ascolti registrati dall'Auditel (audience).
  5-bis. In particolare, la visibilità è calcolata considerando un indicatore ricavato dal rapporto tra gli ascolti medi registrati da ciascuna rete Rai nel mese di marzo 2025, per ciascuna fascia oraria e gli ascolti medi registrati dal totale della platea televisiva nell'intera giornata. Ad ogni fascia oraria corrisponderà quindi un diverso indicatore. I tempi fruiti dai soggetti che rappresentano le posizioni favorevoli e contrarie di ciascun quesito referendario nelle varie fasce orarie sono rapportati all'indicatore della corrispondente fascia oraria al fine di ottenere il valore finale riparametrato del tempo rilevato. Ai fini della trasparente applicazione del calcolo della visibilità, il valore numerico degli indicatori sarà messo a disposizione della Rai contestualmente all'entrata in vigore della presente delibera.
  6. Per tutto il periodo di vigenza delle disposizioni di cui al presente provvedimento, e in particolare nei trenta giorni precedenti le consultazioni referendarie, la RAI assicura, anche nelle trasmissioni dei canali non generalisti e nella programmazione destinata all'estero, una rilevante presenza degli argomenti oggetto dei referendum nei programmi di approfondimento, a cominciare da quelli di maggior ascolto, Pag. 224curando una adeguata informazione e garantendo comunque, ferma restando l'autonomia editoriale e la salvaguardia della tipologia del format specifico, che nei programmi imperniati sull'esposizione di valutazioni e opinioni sia assicurato l'equilibrio e il contraddittorio fra i soggetti favorevoli o contrari alla consultazione. I responsabili dei suddetti programmi avranno particolare cura di assicurare la chiarezza e la comprensibilità dei temi in discussione, anche limitando il numero dei partecipanti al dibattito.
  7. Nel periodo disciplinato dal presente provvedimento i programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e di valutazioni politiche, sono tenuti a garantire la più ampia ed equilibrata presenza e possibilità di espressione ai diversi soggetti favorevoli o contrari ai quesiti referendari.
  8. Il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, e il ripristino di eventuali squilibri accertati, è assicurato d'ufficio dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

Articolo 8.
(Programmi dell'Accesso)

  1. La programmazione nazionale e regionale dell'Accesso è sospesa a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale fino al 9 giugno 2025.

Articolo 9.
(Trasmissioni per persone con disabilità)

  1. Per tutto il periodo di vigenza delle disposizioni di cui al presente provvedimento, e in particolare nei trenta giorni precedenti la consultazione referendaria, la RAI, in aggiunta alle modalità di fruizione delle trasmissioni da parte delle persone con disabilità, previste dal contratto di servizio, cura la pubblicazione di pagine di Televideo, redatte dai soggetti legittimati di cui al precedente articolo 3, recanti l'illustrazione delle argomentazioni favorevoli o contrarie a ciascun quesito referendario e le principali iniziative assunte nel corso della campagna referendaria.
  2. I messaggi autogestiti di cui al precedente articolo 6 possono essere organizzati, su richiesta del soggetto interessato, con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.

Articolo 10.
(Comunicazioni e consultazione della Commissione)

  1. Il calendario dei confronti e le loro modalità di svolgimento, l'esito dei sorteggi e gli eventuali criteri di ponderazione, qualora non sia diversamente previsto nel presente provvedimento, sono preventivamente trasmessi alla Commissione.
  2. Il Presidente della Commissione parlamentare, sentito l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, tiene con la RAI i contatti che si rendono necessari per l'interpretazione e l'attuazione del presente provvedimento.
  3. Entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale, la RAI comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il calendario di massima delle trasmissioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), pianificate fino alla data del voto oltre che, il venerdì precedente la messa in onda, il calendario settimanale delle trasmissioni programmate. Nella definizione dei calendari operativi delle trasmissioni di cui sopra la RAI terrà conto della necessità di favorire la più agevole comprensione da parte del pubblico dell'ambito elettorale di riferimento, anche alla luce della coincidenza temporale delle elezioni amministrative assieme ai cinque referendum.
  4. Nel periodo disciplinato dal presente provvedimento, la RAI pubblica quotidianamente sul proprio sito web – con modalità tali da renderli scaricabili – i dati quantitativi del monitoraggio dei programmi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c) e d) con particolare riferimento ai dati dei tempi di parola, di notizia e di antenna, fruiti dai soggetti favorevoli e dai soggetti Pag. 225contrari ai quesiti referendari. Con le stesse modalità la RAI pubblica con cadenza settimanale i medesimi dati in forma aggregata.

Articolo 11.
(Responsabilità del Consiglio di amministrazione e dell'Amministratore delegato della RAI)

  1. Il Consiglio di amministrazione e l'Amministratore delegato della RAI sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nel presente provvedimento, riferendone tempestivamente alla Commissione.
  2. Qualora dai dati del monitoraggio di cui al precedente articolo 10, comma 4, emergessero squilibri fra i soggetti favorevoli e contrari a ciascun quesito referendario, il Consiglio di amministrazione e l'Amministratore delegato della RAI, nel rispetto dell'autonomia editoriale, prescrivono alle testate interessate misure di riequilibrio a favore dei soggetti danneggiati. Le misure di riequilibrio devono essere realizzate nell'ambito della medesima trasmissione e nella medesima fascia oraria, ovvero, ove questo non sia possibile, in altra trasmissione, purché questa abbia analoghe opportunità di ascolto.
  3. L'inosservanza della presente disciplina costituisce violazione degli indirizzi della Commissione di vigilanza ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Articolo 12.
(Entrata in vigore)

  1. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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ALLEGATO 2

Quesiti per i quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione (nn. 117/935, 123/968, 124/971, 125/976, 127/985, 128/993, 129/998, 130/999, 131/1000, 132/1015, 133/1016, 134/1018, 135/1021, 136/1022, 137/1039 E 139/1057)

  ROSSO. – Al Presidente e all'Amministratore delegato della RAI. – Premesso che:

   il 27 giugno 2024 ricorreva il 44° anniversario della strage di Ustica, nella quale 81 persone persero la vita nella distruzione del DC-9 Itavia in servizio tra Bologna e Palermo;

   nell'occasione, la RAI ha dedicato alla tragedia due prodotti specifici, consistenti nel programma Report di Sigfrido Ranucci del 26 maggio e lo speciale di Massimo Giletti «Ustica una breccia nel muro» del 25 giugno;

   entrambi condividevano l'impostazione della cosiddetta «battaglia aerea», che postula l'abbattimento del DC-9 con un missile nell'ambito di uno scontro nel quale sarebbe stato coinvolto anche un MiG libico;

   in entrambi erano assenti coloro che non concordavano con la tesi della battaglia aerea o che avrebbero potuto dar conto delle risultanze delle perizie d'ufficio e dei procedimenti penali; unica eccezione, fortemente voluta da Giletti, il gen. Tricarico, al quale è stato però di fatto impedito di parlare;

  premesso che, sotto il profilo storico:

   nella sentenza di appello si legge tra l'altro che «l'accusa non è altrimenti dimostrabile se non affermando come certo quanto sopra ipotizzato ma non è chi non veda in esso la trama di un libro di spionaggio ma non un argomento degno di una pronuncia giudiziale» (pagina 114);

   delle 94 persone da Priore in vario modo accusate di «depistaggio», nessuna è mai stata condannata in alcun grado di giudizio;

   le sentenze di assoluzione sono state confermate dalla Corte di Cassazione, nella quale sedeva anche l'attuale presidente della Suprema Corte dott.ssa Margherita Cassano, che non può certo essere tacciata di essere di parte;

   l'inchiesta rigettò le prime 4 ipotesi, mentre l'esplosione interna fu considerata come «tecnicamente sostenibile» per cui il collegio peritale d'ufficio nominato dallo stesso GI Priore chiese all'unanimità di «...accettare la sua conclusione che la causa dell'incidente è stata un'esplosione interna»;

  premesso ulteriormente che l'unilateralità delle due trasmissioni non è accidentale o isolata, dato che:

   nel gennaio 2001 Il Fatto di Enzo Biagi, allora su RAI 1, intervistò il generale Tricarico, tagliando nella messa in onda proprio la risposta su Ustica;

   nel giugno 2018 Paolo Poggio fu costretto dalla signora Bonfietti prima a far saltare il contraddittorio a La vita in diretta tra Giovanni Fasanella e Gregory Alegi e poi a leggere un comunicato di RAI scritto sotto dettatura dalla stessa;

   il 20 giugno 2019 la presidente di AVDAU, Giuliana Cavazza, segnalava al direttore generale della RAI la necessità di garantire su Ustica un confronto aperto e il pluralismo dell'informazione, senza ricevere risposta;

   il 19 giugno 2020 l'on. Eugenio Baresi, già segretario della Commissione Stragi nella XII legislatura, lamentava come all'annuale trasmissione di Rai 3 su Ustica fosse stata invitata unicamente la signora Bonfietti e la sua parte;

   il 20 giugno 2020 AVDAU segnalava al presidente e al direttore generale RAI pro-Pag. 227tempore e al direttore di Rainews Franco Di Bella il rischio che le false prospettazioni sulle presunte ricostruzioni delle «ultime parole dei piloti» potessero far incorrere l'azienda nelle ipotesi di depistaggio previste e punite dall'articolo 375 per i pubblici ufficiali e quanti sono incaricati di pubblico servizio;

   il 20 giugno 2020 AVDAU, sempre in relazione alla trasmissione di Rai 3, stigmatizzava in un comunicato la mancanza di pluralismo della rete;

   il 18 aprile 2021 il TG3 trasmetteva la notizia falsa secondo cui il maresciallo Dettori avrebbe visto il MiG libico e il missile che avrebbero abbattuto il DC-9, venendo poi costretto a trasmettere una rettifica il giorno successivo;

   il 26 maggio 2024 AVDAU metteva in guardia la RAI dal travisare, tramite la trasmissione Report, i fatti accertati, segnalando in particolare l'inaffidabilità del teste Enrico Brogneri quando sentito in aula il 24 giugno 2002;

   il 22 giugno 2024, il prof. Alegi, consulente dello Speciale di Giletti, diffidava la RAI, nelle persone del dr Paolo Corsini, direttore degli approfondimenti, e la dr.ssa Gabriella Oberti, responsabile Approfondimenti 6, dall'associare il proprio nome al programma, segnalando la sensazione che vi sarebbe stata una rappresentazione più spettacolarizzata che equilibrata; lamentava inoltre la mancanza di costruttiva interazione con il programma e le strutture RAI, che pure gli avevano inizialmente affidato un incarico di consulenza;

  premesso che nella trasmissione su Rai 3 sarebbero state fatte alcune affermazioni errate, tutto ciò premesso, si chiede di sapere:

   se la totale assenza di contraddittorio nella puntata di Report e il vistoso squilibrio nel numero di ospiti microfonati e del tempo loro concesso da Giletti corrispondano all'obbligo di pluralismo della Tv pubblica;

   se sia compatibile con la qualità di un servizio sostenuto dal denaro pubblico il presentare come novità elementi smentiti dalla magistratura da 35 anni;

   se esista una linea aziendale, formale o informale, che affida alla sola signora Bonfietti, alla sola associazione, la titolarità esclusiva a parlare di Ustica, compreso il diritto di veto, formale o informale, su contenuti e ospiti dei programmi sulla strage di Ustica;

   se esista una linea aziendale che in ogni caso preveda la divulgazione della sola supposta «battaglia aerea» per quanto smentita dalle sentenze penali;

   quali impegni di fact-checking e, in generale, deontologici, chieda la RAI per i propri programmi giornalistici e/o di approfondimento, compresa l'eventuale esistenza di un manuale della qualità e di un «albero delle fonti»; se sì, come tali impegni e standard siano stati verificati e/o da chi applicati nelle due trasmissioni citate; in caso contrario, se intenda adottarli, quando e con quali procedure;

   quali misure la RAI intenda adottare per assicurare il pluralismo e la correttezza dell'informazione su Ustica e altri temi complessi, evitando il ripetersi di prospettazioni unilaterali, disinformate e distorsive della realtà.

(117/935)

  RISPOSTA. – In merito all'interrogazione in oggetto si forniscono i seguenti elementi informativi sulla base delle indicazioni delle competenti strutture aziendali.
  Il contratto di servizio 2023-2028 impegna Rai a sviluppare un'offerta informativa affidabile, credibile e di alta qualità potenziando il pluralismo informativo, rafforzando l'offerta di contenuti di approfondimento giornalistico nell'ambito dell'offerta complessiva di servizio pubblico e impegnandosi attivamente nel contrasto al fenomeno della disinformazione.
  A tal fine, Rai è tenuta ad assicurare, inter alla, la valorizzazione e la promozione della propria tradizione giornalistica d'inchiesta, di cui i programmi oggetto dell'interrogazione sono massima espressione.
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  Inoltre il contratto di servizio vigente impegna Rai a migliorare il proprio sistema informativo editoriale rafforzando l'ecosistema di news verificate e certificate sia sensibilizzando i propri dipendenti e collaboratori, attraverso specifiche azioni formative, sulla necessità di attenersi scrupolosamente nella loro attività ai principi del fact checking sia utilizzando strumenti informativi specifici e proponendosi come player all'avanguardia per il contrasto alla disinformazione.
  In tale quadro si inseriscono le inchieste di Report e dello speciale di Massimo Giletti che non avevano la pretesa di esaminare tutte le opzioni proposte negli anni bensì l'obiettivo di aggiungere elementi di valutazione sulla base di argomentazioni e documentazioni eterogenee ritenendo che anche tale obiettivo possa inserirsi in una dinamica volta ad assicurare il pluralismo e la correttezza dell'informazione.

  STUMPO, GRAZIANO, BAKKALI, PELUFFO, VERDUCCI, FURLAN. – Al Presidente e all'Amministratore delegato della Rai. – Premesso che:

   il contratto di servizio della Rai 2023-2028, prevede, all'articolo articolo 13 di «valorizzare il merito e la capacità professionale di tutto il personale dell'azienda»;

   la stessa contrattazione collettiva ha più volte affrontato il tema della «valorizzazione degli interni»;

   nel febbraio 2018, per esempio, la Rai ha sottoscritto un rinnovo del contratto collettivo nazionale che ha introdotto, fra l'altro, alcuni strumenti migliorativi dell'assetto gestionale ed organizzativo dei lavoratori dipendenti: come la «mappatura delle competenze», finalizzata a «valorizzare le risorse interne e garantire una maggiore efficienza editoriale e produttiva (...) anche con lo scopo di ridurre il ricorso ad appalti o collaborazioni nell'ottica del contenimento dei costi» così come il «registro delle professioni», che avrebbe permesso di «avere un quadro completo di tutte le professionalità presenti internamente» e da utilizzare in ogni reparto senza ricorrere a costose esternalizzazioni; nonché un «piano di formazione di massima», insieme a «progetti formativi di maggiore rilevanza strategica e di impatto significativo»;

   tutti strumenti che, purtroppo, non hanno mai trovato applicazione operativa, come nel caso più evidente del registro delle professioni;

   ad aggravare il quadro si evidenzia come nell'ambito dell'ultimo piano industriale, l'azienda stia tentando di introdurre, in maniera molto discutibile, un meccanismo di ottimizzazione del personale attraverso la costituzione di un «polo regia»;

   si tratta di una iniziativa embrionale di cui non si hanno informazioni dettagliate ed ufficiali e della cui creazione, i dipendenti, sono arrivati recentemente a conoscenza attraverso delle comunicazioni giunte nelle varie direzioni a firma dell'amministratore delegato, Giampaolo Rossi;

   si prevede la «confluenza» del profilo professionale del regista nel presidio organizzativo del «polo regia» che, risulterebbe, inoltre, suddiviso in diversi «raggruppamenti» o sottocategorie, attualmente non previste dal CCL e del tutto al di fuori dalla contrattazione collettiva con le parti sociali;

   alla luce di quanto riportato anche da un recente comunicato delle rappresentanze sindacali unitarie, non risulta da questo progetto che «le figure dei registi partecipano attivamente al processo creativo del prodotto, interagendo sui contenuti con autori che nel tempo sono quasi tutti divenuti esterni»;

   pertanto, una potenziale «confluenza» in un non meglio dettagliato «polo regia» nell'ambito della Direzione produzione TV, rischierebbe di svilirne la professionalità facendola diventare una figura eminentemente tecnica;

   quella ipotizzata rischia quindi di essere una operazione di riorganizzazione che mortifica le risorse interne dando di fatto il via libera alle solite esternalizzazioni selvagge nell'area editoriale;

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   la gestione del polo regia, che dovrebbe avere come area di riferimento proprio quella editoriale (non la «direzione produzione TV») non può essere privata di una risorsa chiave e funzionale al conseguimento della mission aziendale;

   la ridefinizione categoriale della figura del regista deve tenere conto delle caratteristiche di tale profilo, ovvero, in base a come si è sviluppato nell'area editoriale della Rai;

   gli elenchi del personale assegnabile dalle varie Direzioni all'ipotizzato polo regia, deve tenere conto delle effettive caratteristiche professionali delle risorse, e seguire un criterio di trasparenza e non di mera discrezionalità esercitato dalla direzione di appartenenza.

  Si chiede pertanto di sapere quali sono le reali intenzioni dell'azienda rispetto al cosiddetto ipotizzato «polo regia» esigendo piena trasparenza e un confronto con le organizzazioni sindacali, per i criteri e le modalità di creazione dello stesso in particolare per quelle che sono le criticità già evidenziate in sede di premessa.

(123/968)

  GRAZIANO, BAKKALI, PELUFFO, STUMPO, FURLAN, NICITA, VERDUCCI. – Al Presidente ed all'Amministratore delegato della Rai. – Per sapere – premesso che:

   facendo seguito al Piano industriale approvato il 30 giugno 2024 la Rai, nello specifico la Produzione Tv, si è fatta parte attiva nel realizzare una Direzione in cui far confluire tutte le risorse nazionali dell'Area Registi, creando quindi la struttura del Polo regia. Da maggio ad oggi il Polo si è occupata di smistare le richieste editoriali verso i centri di produzione Roma, Torino, Milano e Napoli, promuovendo le ricognizioni interne di risorse disponibili. Nonostante la disponibilità di personale interno, l'esito finale è stato comunque il ricorso ad un contratto esterno, autorizzato dalla deroga dell'Amministratore delegato. L'azienda ha comunicato il suo intento, entro fine 2024, di far confluire sotto la Direzione Produzione TV l'intero comparto regia, ad oggi distribuito presso i centri di produzione, facendo confluire inoltre, le risorse selezionate dal personale con non meglio specificati criteri di attività, appartenenti ai Generi;

   seppur non dichiarato ufficialmente, l'obiettivo di questa struttura dovrebbe essere l'ottimizzazione delle risorse interne e la riduzione del ricorso all'esternalizzazione. A tal fine la firma della deroga verrebbe attribuita, non più all'AD ma al Direttore della Produzione;

   dal 5 aprile 2024 data, in cui l'AD ha preso in carico la deroga rispetto agli incarichi della figura del regista, ad oggi sono stati contrattualizzati circa 20 registi esterni, quasi tutti afferenti al Genere Primetime, pur avendo personale capace interno disponibile. Non si comprende come, con l'assunzione della deroga da parte del Direttore della Produzione, il numero delle contrattualizzazioni esterne dovrebbe diminuire;

   altra perplessità è la confluenza del personale registico dei generi;

   con un comunicato la RSU Editoriale/Staff Rai manifesta la propria preoccupazione circa il modus operandi dell'azienda che si appresterebbe a trasferire formalmente i registi di area editoriale presso la Produzione TV;

   l'azienda in questo modo procederebbe senza alcun confronto e in maniera del tutto unilaterale ad una riorganizzazione che andrà, ove confermata, a mortificare e penalizzare un segmento fondamentale dei profili professionali Rai;

   si tratta di una scelta assolutamente autolesionista anche in relazione all'oggettivo riscontro che vede il ricorso soprattutto per i format e i programmi di richiamo a professionalità esterne;

   sarebbe stato opportuno avere un confronto da parte dell'azienda con i rappresentanti sindacali per un processo di riorganizzazione che puntasse a valorizzare profili professionali Rai nell'ambito del cosiddetto Polo regia;

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   non si comprendono le ragioni da parte aziendale di perseverare nella volontà di trasferire i registi di area editoriale presso produzione TV che oggettivamente non risponde sicuramente né a criteri di economicità e neppure di razionalità;

   se l'obiettivo di questa riorganizzazione fosse attuare una riduzione di costi, sarebbe necessario focalizzare, prima di intraprendere questo percorso, l'effettivo vantaggio economico e inoltre capire in che modo, la confluenza del personale registico editoriale, già impiegato presso le Direzioni di Genere, dovrebbe abbattere o ridurre il ricorso agli esterni;

   si chiede pertanto anche in ragione della netta contrarietà manifestata dalle rappresentanze sindacali interne di non procedere ulteriormente nella definizione del Polo regia e contestualmente di avviare un tavolo di confronto proprio con le organizzazioni sindacali per un processo di riorganizzazione condivisa e non penalizzante delle professionalità interne del servizio pubblico radiotelevisivo.

(125/976)

  RISPOSTA. – Con riferimento alle interrogazioni in oggetto, sentite le competenti strutture aziendali, premesso il grande rispetto che Rai ha per il lavoro della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi con riguardo alle funzioni di indirizzo e di controllo affidate a quest'ultima, si ritiene opportuno richiamare quanto segue:

   a) La circolare del Presidente della Camera n. 2, del 21 febbraio 1996, statuisce che sono inammissibili gli atti di sindacato ispettivo su materie che non coinvolgono direttamente la responsabilità del Governo, quale è l'attività gestionale della Rai.

   b) I poteri di controllo attribuiti alla Commissione sono strettamente connessi a quelli di indirizzo: il controllo che essa esercita, infatti, riguarda unicamente «il rispetto degli indirizzi» (articolo 4, comma 1, della legge n. 103 del 1975) che recita testualmente: «.formula gli indirizzi generali per l'attuazione dei principi di cui all'articolo 1, per la predisposizione dei programmi e per la loro equilibrata distribuzione nei tempi disponibili; controlla il rispetto degli indirizzi e adotta tempestivamente le deliberazioni necessarie per la loro osservanza;» e non si estende ad altre forme di manifestazione dell'attività della Concessionaria.

   c) L'Avvocatura dello Stato, nel parere reso in data 2 dicembre 2014 al Ministero dell'economia e delle finanze che chiedeva chiarimenti in ordine ai limiti del potere di acquisizione conoscitiva della Commissione, ha precisato che quest'ultima, secondo quanto stabilito dalla giurisprudenza costituzionale (cfr. pronuncia n. 69/2009), è titolare di poteri finalizzati al rispetto del principio del pluralismo e della qualità dell'offerta radiotelevisiva sotto il profilo della completezza dell'informazione e che tali poteri devono essere esercitati nel rispetto delle predette competenze e della riservatezza delle informazioni rese dalla Concessionaria.

  GASPARRI. – Al Presidente e all'Amministratore delegato della RAI. – Premesso che:

   nella puntata del programma «Lo Stato delle cose», trasmessa lunedì 21 ottobre 2024 in prima serata su RAI 3, il conduttore Massimo Giletti ha mandato in onda un servizio relativo ai problemi della lotta alla mafia;

   la non completa e corretta informazione del programma necessita, a parere dello scrivente, una dettagliata precisazione, considerato che sono state fatte dire, da ospiti del servizio pubblico, cose inesatte su vicende delicate;

   Roberto Scarpinato, ex magistrato, attualmente senatore e membro della Commissione parlamentare antimafia, è stato ospite del programma e durante l'intervista il conduttore ha chiuso l'intervento in maniera frettolosa proprio nel momento in cui si parlava delle intercettazioni e di un possibile conflitto d'interesse con l'ex pm di Palermo Gioacchino Natoli;

   è opportuno ricordare e precisare che nel mese di agosto 1991, a seguito delle 5 Pag. 231ordinanze di custodia cautelare decise per l'inchiesta del Ros sugli appalti, la Procura della Repubblica di Palermo, ai difensori degli arrestati, invece che gli stralci delle posizioni dei loro assistiti, consegnò l'intera informativa, permettendo così anche a «Cosa nostra» di conoscere lo stato dell'inchiesta e dove, nel prosieguo, i Carabinieri potevano arrivare con le indagini;

   il 13 luglio 1992, il dottor Scarpinato, insieme al collega Lo Forte, chiese l'archiviazione per molti degli indagati nell'inchiesta «Mafia e Appalti» sviluppata dai Carabinieri del Ros. Tra le persone che non vennero ritenute perseguibili vi furono: alcuni politici, a livello regionale e nazionale, segnalati con una specifica informativa inviata dal Ros nell'estate del 1991;

   tale attività non venne sviluppata perché la Procura di Palermo non ritenne di concedere successive deleghe d'indagine in merito;

   gli imprenditori di alcune grandi imprese nazionali che, come evidenziato nel rapporto del Ros, avevano partecipato a pieno titolo agli accordi per condizionare illecitamente l'assegnazione di molti appalti: il geometra Giuseppe Lipari, commercialista che trattava gli affari di Riina e Provenzano; l'imprenditore agrigentino Filippo Salamone, fratello del magistrato Fabio Salamone, sostituto procuratore della Repubblica di Agrigento, uno dei principali protagonisti del condizionamento illecito degli appalti nella Regione Siciliana; l'imprenditore e sospettato mafioso Antonino Buscemi, fratello di Salvatore Buscemi, capo della famiglia di «cosa nostra» del quartiere palermitano di Boccadifalco; Antonino Buscemi, in quanto socio delle spa Calcestruzzi del Gruppo Ferruzzi era stato indicato anche dal pentito Leonardo Messina al dottor Borsellino quale tramite del rapporto tra Totò Riina e Raoul Gardini, quest'ultimo indagato dalla Procura della Repubblica di Milano in quanto coinvolto nell'inchiesta Mani Pulite;

   i rapporti Buscemi/Gardini, oltre che dal Ros, erano stati segnalati a Palermo, nel 1991, anche dal dottor Augusto Lama della Procura della Repubblica di Massa Carrara, ma i relativi accertamenti vennero presto archiviati a richiesta del dott. Gioacchino Natoli;

   con le sue scelte, la Procura di Palermo non aveva tenuto in considerazione le intese che Paolo Borsellino aveva raggiunto con il dottor Antonio Di Pietro per unificare le due inchieste (Mafia e Appalti/ Mani Pulite) sulla constatazione che le attività venivano tenute insieme dalla presenza in entrambe della componente mafiosa;

   a seguito dell'archiviazione dell'estate 1992, la problematica degli appalti venne ripresa senza essere tuttavia affrontata nel suo complesso, così ogni singola Procura della Repubblica sviluppò separatamente le proprie inchieste. Quindi, anche buona parte delle persone, sia imprenditori che amministratori, emerse nell'inchiesta del Ros, vennero rinviate a giudizio, ma alla fine quasi tutti assolte o raggiunte da pene modeste che non portarono comunque all'incarcerazione, perché le loro posizioni, prese senza quell'unitarietà che era stata individuata a suo tempo dal dottor Borsellino, risultarono insufficienti per accertarne pienamente le responsabilità,

  si chiede di sapere:

   se i vertici RAI abbiano preso atto della puntata di RAI 3, in onda lunedì 21 ottobre 2024 e quali siano le loro valutazioni;

   se abbiano intrapreso iniziative volte a fare chiarezza su quanto realmente accaduto e, in caso negativo, se ritengano di dover intervenire.

(124/971)

  RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto, sulla base delle informazioni ricevute dalle competenti strutture aziendali, si forniscono i seguenti elementi.
  Per quanto concerne la puntata del programma «Lo Stato delle Cose» del 21 ottobre scorso, l'intervista rilasciata dal Sen. Roberto Scarpinato era di estremo interesse e di stretta attualità, considerato il rilevante Pag. 232impatto mediatico avuto nelle ultime settimane.
  Il tema centrale dell'intervista si è focalizzato sulle interlocuzioni avvenute tra il Sen. Scarpinato e l'ex PM Gioacchino Natoli riguardo al tema che avrebbe dovuto trattare la Commissione Antimafia, il che poteva rappresentare un potenziale conflitto di interessi dato i rapporti amicali storici tra i due magistrati.
  Per quanto concerne il tema relativo all'archiviazione del procedimento «mafia appalti 2789/90», si precisa che il Sen. Scarpinato nell'intervista ha ribadito che il procedimento non è mai stato archiviato, e, nonostante il conduttore abbia ulteriormente insistito, la sua posizione non è cambiata nel corso dell'intervista.

  BEVILACQUA, CAROTENUTO.Al Presidente e all'Amministratore delegato della Rai. – Premesso che:

   la Rai S.p.A., in qualità di concessionaria del servizio pubblico, è tenuta a garantire non solo l'equilibrio economico-finanziario, ma anche una gestione trasparente delle risorse e un uso efficiente delle stesse, con particolare riferimento ai costi delle produzioni esterne e ai relativi ricavi pubblicitari;

   come riportato dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), in audizione a luglio 2023 presso la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, nel triennio 2020 – 2022, la Rai, su un totale complessivo di n. 5.313 contratti per un importo complessivo pari a 3.768.502.951,31 euro, ha concluso circa i 2/3 senza applicare il codice degli appalti;

   di tale numero, i servizi televisivi e i Servizi di produzione televisiva rappresentano circa il 99 per cento della spesa, per un valore pari a 2.494.619.633 euro. Rispetto alle modalità di scelta del contraente, circa il 98 per cento della spesa complessiva (per un valore pari a 2.475.366.154 euro) è caratterizzata da procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando;

   dunque, nonostante gli sforzi dichiarati per aumentare la produzione interna, sono decisamente numerose le trasmissioni che continuano a essere affidate, in tutto o in parte, a società di produzione esterne, talvolta con ascolti molto bassi, il che solleva interrogativi sul loro rapporto costo-beneficio, specialmente in termini di saldo tra costi di produzione e ricavi pubblicitari, oltre che sulle scelte compiute dai direttori che si occupano della distribuzione, della programmazione e del palinsesto;

   risulta essenziale, nell'ottica della trasparenza e della buona amministrazione, comprendere quale sia il rendimento economico complessivo di tali produzioni, anche senza fornire dati puntuali sugli importi relativi ai costi e ai ricavi, per preservare eventuali informazioni commercialmente sensibili;

   per tale motivo, per ciascuna delle seguenti trasmissioni: «Il provinciale – il racconto dei racconti»; «Todo modo»; «L'altra Italia»; «Se mi lasci non vale»; «Il mercante in fiera»; «Avanti popolo»; si chiede di conoscere:

   le schede programmi complete di costi sopra la linea e di quelli sotto la linea;

   quali siano le trasmissioni ad appalto totale e quelle ad appalto parziale;

   quale sia il saldo tra il costo di produzione, comprensivo degli appalti esterni, e i ricavi pubblicitari generati, tenendo conto anche delle eventuali altre fonti di finanziamento;

   quali siano in media risultati di ascolto dei programmi in elenco e quanto gli stessi risultino commercialmente appetibili indicando in quali di essi sia stato previsto il golden minute e quanti siano i break pubblicitari;

   se, nel caso di trasmissioni con ascolti significativamente bassi, siano state avviate analisi o valutazioni sulla loro sostenibilità economica e strategica, in relazione agli obiettivi di servizio pubblico;

   quali considerazioni guidano le scelte strategiche dei direttori di distribuzione, programmazione e palinsesto della Rai, in merito alla pianificazione di trasmissioni Pag. 233affidate totalmente o parzialmente a produzioni esterne, con particolare riferimento all'analisi del rapporto costo-beneficio, le procedure di rinnovo o cessazione delle trasmissioni, le misure di trasparenza adottate;

   in che modo la Rai intende incrementare il ricorso alla produzione interna e ridurre la dipendenza da società esterne, soprattutto in un contesto in cui la trasparenza nella selezione dei contraenti e l'ottimizzazione delle risorse risultano questioni centrali;

   quali misure intenda adottare la Rai per assicurare una maggiore trasparenza nella gestione dei costi delle produzioni esterne e del loro bilancio economico complessivo, garantendo al contempo il rispetto delle esigenze commerciali e competitive dell'azienda.

(127/985)

  RISPOSTA. – Con riferimento alle interrogazioni in oggetto, sentite le competenti strutture aziendali, premesso il grande rispetto che Rai ha per il lavoro della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi con riguardo alle funzioni di indirizzo e di controllo affidate a quest'ultima, si ritiene opportuno richiamare quanto segue:

   (a) La circolare del Presidente della Camera n. 2, del 21 febbraio 1996, statuisce che sono inammissibili gli atti di sindacato ispettivo su materie che non coinvolgono direttamente la responsabilità del Governo, quale è l'attività gestionale della Rai;

   (b) I poteri di controllo attribuiti alla Commissione sono strettamente connessi a quelli di indirizzo: il controllo che essa esercita, infatti, riguarda unicamente «il rispetto degli indirizzi» (articolo 4, comma 1, della legge n. 103 del 1975) che recita testualmente: «formula gli indirizzi generali per l'attuazione dei principi di cui all'articolo 1, per la predisposizione dei programmi e per la loro equilibrata distribuzione nei tempi disponibili; controlla il rispetto degli indirizzi e adotta tempestivamente le deliberazioni necessarie per la loro osservanza;» e non si estende ad altre forme di manifestazione dell'attività della Concessionaria;

   (c) L'Avvocatura dello Stato, nel parere reso in data 2 dicembre 2014 al Ministero dell'economia e delle finanze che chiedeva chiarimenti in ordine ai limiti del potere di acquisizione conoscitiva della Commissione, ha precisato che quest'ultima, secondo quanto stabilito dalla giurisprudenza costituzionale (cfr. pronuncia n. 69/2009), è titolare di poteri finalizzati al rispetto del principio del pluralismo e della qualità dell'offerta radiotelevisiva sotto il profilo della completezza dell'informazione e che tali poteri devono essere esercitati nel rispetto delle predette competenze e della riservatezza delle informazioni rese dalla Concessionaria;

   (d) I dati richiesti rivestono natura di «fatto rilevante» e quindi price sensitive, in considerazione dello status di Rai di emittente obbligazioni quotate in un mercato regolamentato comunitario (Euronext Dublin) e il cui titolo è anche negoziato su sistema multilaterale di negoziazione italiano e tenuto conto che le predette informazioni sarebbero comunque oggetto di pubblicazione sul sito della Commissione.
   (e) Il carattere price sensitive dell'informazione costituisce un elemento fondante dell'informazione privilegiata per cui si intende, ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 596/2014 sugli abusi di mercato (c.d. Regolamento MAR, come modificato dal Regolamento n. 2024/2809/UE), un'informazione avente carattere preciso che non è stata resa pubblica;

   (f) Le Linee Guida sulla gestione delle informazioni privilegiate adottate dalla Consob nell'ottobre del 2017 individuano come «privilegiate», tra l'altro, le informazioni attinenti a «contenzioso legale» e «andamento della gestione».

  Tutto ciò dovutamente premesso, in ossequio al principio di leale cooperazione istituzionale, si rappresenta quanto segue.
  Nel contesto editoriale televisivo ogni programma è un prodotto unico e sperimentale, ideato per rispondere alle esigenze di un pubblico specifico e raggiungere obiettivi fondamentaliPag. 234 come gli ascolti e la sostenibilità economica. In tale ambito, può accadere che alcune produzioni, nonostante presupposti promettenti, non riescano a individuare il proprio pubblico o a mantenere un equilibrio tra costi e ricavi. Questa dinamica riguarda tutti gli editori del settore, sia pubblici che privati. Quando un programma non soddisfa le aspettative in termini di ascolti o il rapporto ascolti-costi non è più sostenibile, le strutture editoriali avviano, in condivisione con tutte le altre Direzioni interessate, analisi approfondite sia sugli aspetti economici, di produzione e di contenuto, considerando anche gli impegni editoriali previsti dal Contratto di Servizio, ove applicabili. Prima di chiudere definitivamente un programma, si esplorano strategie alternative, come la riduzione dei costi di produzione o il riposizionamento nel palinsesto, al fine di migliorarne la
performance e minimizzare le perdite.
  Le scelte strategiche, in linea generale, hanno l'obiettivo di elaborare un'offerta editoriale che, nel rispetto dei valori fondanti del Servizio pubblico, da un lato garantisca continuità e ascolti attraverso progetti di successo già affermati, dall'altro introduca programmi innovativi, anche con approcci di tipo sperimentale, per tipologie di genere editoriale, contenuti, volti, linguaggi – e con modelli produttivi alternativi – che puntino ad intercettare anche fasce di pubblico più giovane.
  Infine, con riferimento alla richiesta degli ascolti medi dei programmi oggetto dell'interrogazione si riporta di seguito la relativa tabella.

  GASPARRI. – Al Presidente della RAI e all'Amministratore delegato della Rai. – Premesso che:

   da un articolo pubblicato su Il Giornale di oggi, 17 dicembre 2024, si apprende di un legame diretto tra gli «spioni» milanesi di Equalize e il programma Report condotto da Sigfrido Ranucci;

   quanto sopra rappresenta un nuovo tassello nell'inchiesta milanese su Equalize, emersa circa due mesi fa con gli arresti dell'ex poliziotto Carmine Gallo e del suo braccio destro Nunzio Calamucci, destinato a infoltire il dibattito sui metodi di giornalismo investigativo utilizzato nel programma Report, già alimentato nei giorni scorsi dalla messa in onda delle conversazioni tra l'ex Ministro Sangiuliano e la moglie;

   secondo quanto riportato nell'articolo di stampa, il coinvolgimento del programma Report è emerso nelle dichiarazioni messe a verbale da Calamucci, nel corso dell'interrogatorio di mercoledì scorso da parte del pubblico ministero De Tommasi e del sostituto procuratore nazionale Antimafia Antonello Ardituro;

   si apprende inoltre dallo stesso articolo che l'ex poliziotto Carmine Gallo, interrogato nella stessa giornata, avrebbe reso una confessione ampia, accusando il proprioPag. 235 capo Enrico Pazzali e molti clienti vip di essere pienamente consapevoli dei metodi illegali alla base dei dossier realizzati da Equalize;

   anche Calamucci avrebbe negato di aver hackerato il sistema informatico del Ministero dell'interno, ammettendo tuttavia i numerosi accessi abusivi, di intercettazioni illegali, di pedinamenti informatici gestiti dalla sede di Equalize;

   è inquietante e desta sconcerto apprendere che, nel corso dell'interrogatorio, Calamucci di sua iniziativa abbia parlato della trasmissione di Ranucci Report, dichiarando di aver passato sottobanco materiale alla redazione e di aver avuto contatti diretti con il giornalista Giorgio Mottola, uno degli inviati della trasmissione;

   come riportato dall'articolo menzionato, si tratta di un'accusa pesante considerato che Mottola ha ricevuto le informazioni da un privato e che le stesse, di conseguenza, fossero state acquisite del tutto illegalmente;

   desta ancor più sconcerto che Calamucci avrebbe fornito ai pm dettagli dei contatti con Report, dichiarando che in cambio dei dossier riservati che questo forniva alla redazione del programma Report, questa avrebbe fornito a sua volta informazioni a Equalize,

  si chiede di sapere:

   se i vertici RAI siano a conoscenza di quanto riportato in premessa e come valutino la inquietante vicenda che rende palese un pericoloso intreccio tra l'attività di dossieraggio e un programma condotto su una rete televisiva pubblica con metodi oscuri e illegali;

   come ritengano di intervenire e quali misure intendano adottare per fare luce sulla conduzione del programma Report condotto da Sigfrido Ranucci e al fine di garantire una corretta gestione del servizio televisivo pubblico.

(128/993)

  FILINI, MONTARULI, KELANY, CARAMANNA, SBARDELLA, BERRINO, LISEI, MARCHESCHI, MIELI, NASTRI, SATTA, SPERANZON. – Al Presidente e all'Amministratore Delegato della RAI. – Premesso che:

   da alcuni mesi, come è noto, la Procura di Milano – coordinata dal pubblico ministero Francesco De Tommasi – sta lavorando ad un'indagine che riguarda la società di investigazioni private Equalize S.r.l., la quale si è resa protagonista di un presunto sistema di dossieraggi realizzati illecitamente attraverso accessi abusivi a banche dati riservate e attività di spionaggio effettuate su commissione;

   nei giorni scorsi, diversi organi di stampa hanno riportato la notizia circa l'esistenza di un'intercettazione che risalirebbe al 23 febbraio 2024 in cui Enrico Pazzali – Presidente di Fondazione Fiera Milano e principale azionista di Equalize – ha affermato di dover incontrare Sigfrido Ranucci, conduttore della trasmissione televisiva Report in onda su Rai 3;

   ancora, Samuele Calamucci – stretto collaboratore di Carmine Gallo, ex funzionario della Polizia di Stato e socio di minoranza di Equilize, oggi in carcere – interrogato dal pm De Tommasi e dal sostituto procuratore Antimafia Antonello Ardituro, ha dichiarato di aver avuto contatti diretti con Giorgio Mottola, inviato di punta di Report e ha sostenuto anche di avergli fornito «sottobanco» materiale informativo;

   infine, sempre Calamucci ha spiegato che, in cambio dei dossier riservati, la redazione di Report avrebbe procurato a sua volta informazioni ad Equalize, che poi sarebbero state utilizzate per costruire i documenti destinati ai clienti dell'azienda che li avevano commissionati;

   qualora quanto sopra esposto trovasse conferma all'esito delle indagini e alla fine delle fasi processuali, si tratterebbe di una circostanza che metterebbe in pericolo la sicurezza e la tenuta democratica della nostra Nazione;

     ciò significherebbe anche che un programma del servizio pubblico avrebbe Pag. 236coltivato rapporti di mutua collaborazione con una società dedita all'acquisizione illegale di documenti e di informazioni per conto terzi in virtù dei quali avrebbe realizzato inchieste giornalistiche confezionate ad arte.

  Si chiede di sapere:

   se i vertici dell'azienda, una volta appresa la notizia, abbiano convocato il conduttore di Report Sigfrido Ranucci e l'inviato della trasmissione Giorgio Mottola ed ascoltato la loro versione della vicenda, anche alla luce del fatto che hanno pubblicamente smentito di aver avuto contatti con Equalize S.r.l.;

   se e quali iniziative di competenza intendano assumere al fine di accertare l'andamento dei fatti esposti in premessa e se, a tale scopo, non ritengano opportuno avviare un'indagine interna;

   se non ritengano che i fatti esposti in premessa possano comunque minare la credibilità di una trasmissione di inchiesta storica ed importante per la Rai, come lo è Report.

(130/999)

  RISPOSTA. – Con riferimento alle interrogazioni in oggetto, sulla base delle informazioni ricevute dalle competenti strutture aziendali, si forniscono i seguenti elementi.
  La trasmissione Report occupa un ruolo di primo piano nel panorama televisivo italiano, distinguendosi per l'impegno nel giornalismo d'inchiesta e nella sensibilizzazione su temi di interesse pubblico. Il programma, ampiamente seguito e apprezzato, si è affermato negli anni non solo per le sue inchieste di rilievo, ma anche per la costante attenzione alla verifica delle fonti.
  Nell'immediatezza degli articoli pubblicati dall'organo di stampa («il Giornale») citato in una delle interrogazioni in oggetto, e successivamente ripresi da altre testate, il conduttore della trasmissione Sigfrido Ranucci e il giornalista Giorgio Mottola hanno smentito categoricamente qualsiasi collaborazione o contatto con la società Equalize.
  Le ricostruzioni contenute negli articoli si fondano su atti coperti da segreto investigativo (verbali di interrogatorio di persona sottoposta a indagine; informativa di polizia giudiziaria relativa ad attività di intercettazione), e pertanto non sono disponibili alle parti né tanto meno a soggetti terzi estranei all'indagine penale, quale è Rai.
  Nel momento in cui l'obbligo di segreto cadrà, Rai potrà valutare di agire nei confronti degli eventuali responsabili di illeciti ai danni dell'immagine e della reputazione aziendale.

  GASPARRI. – Al Presidente e all'Amministratore delegato della RAI. – Premesso che:

   nella puntata di «Striscia la notizia» in onda su Canale 5 lunedì 2 dicembre u.s. alle ore 20:35, l'inviato Pinuccio, a seguito dell'annuncio dei 30 cantanti in gara al prossimo Festival di Sanremo 2025, ha richiamato l'attenzione sulla presenza di alcuni rapper-trapper tra i quali Emis Killa, Fedez, Tony Effe e Guè Pequeno, i cui nomi emergono anche nelle carte dell'inchiesta sulle infiltrazioni della 'ndrangheta nelle curve dello stadio San Siro;

   come riportato dall'inviato, i 4 cantanti, sebbene non indagati, sarebbero «Tutti amici di Luca Lucci, con cui ci sarebbe un rapporto di amicizia e, alcune volte, anche di affari»;

   nel servizio, l'inviato ha riportato quanto segue: «Il primo è Emis Killa, aveva un rapporto di amicizia anche professionale, perché ricordiamo che Emis Killa è titolare di un Barber Shop della catena di Lucci. Poi ha fatto dei concerti per la società della moglie di Lucci e di Norrito, l'altro ultrà. Poi ci sono varie foto che lo vede insieme a Lucci, Emis Killa, anche ad altri personaggi come Alex Cologno, quello che aveva i contatti con persone vicine alla 'ndrangheta. In una foto sta a casa di Lucci, non sappiamo se Lucci stava ai domiciliari in quel momento, non si è capito, diciamo un rapporto molto stretto. E Conti li ha chiamati a cantare a Sanremo. Altro nome selezionato è Fedez, anche lui aveva fatto dei concerti per la società della moglie di Pag. 237Lucci, poi loro erano proprio amici, Fedez lo chiamava 'patatone', ci sono delle foto che andava a casa, c'è un rapporto di stima ...»;

   l'inviato ha continuato dicendo: «poi ci sono altri nomi presenti al Festival e nelle carte delle indagini, come Guè Pequeno e Tony Effe. Secondo le carte delle indagini Lucci, nella sua nuova attività di promozione musicale, li vede coinvolti perché le carte dicono proprio questo: 'Nelle carte dell'inchiesta quando si parla di rapporti tra 'ndrangheta e ultrà si evince che Lucci aveva tessuto rapporti con noti artisti italiani per azioni di carattere lavorativo nel settore musicale, tra cui Fedez, Emis Killa, Lazza, Tony Effe, Cancún e Guè Pequeno, grazie anche ad Alex Cologno. Tony Effe e Fedez poi avevano litigato, speriamo non litighino sul palco, insomma è un Festival tutto da vedere»;

   desta molta perplessità l'attenzione mediatica a cantanti rapper e a personaggi poco trasparenti, la cui esibizione nell'ambito della manifestazione canora più importante, oltre che renderli modelli trasgressivi, ma accettabili – soprattutto dai più giovani –, rappresenta l'antitesi della cultura popolare che caratterizza Sanremo,

  si chiede di sapere:

   quali siano le valutazioni dei vertici RAI riguardo alla scelta di alcuni cantanti che si esibiranno nell'edizione di Sanremo 2025;

   in che modo intendano tutelare il patrimonio artistico italiano, anche attraverso i grandi spettacoli, del quale la musica è parte, evitando che la selezione degli artisti sconfini nella scelta di modelli di dubbia reputazione.

(129/998)

  RISPOSTA – Con riferimento all'interrogazione in oggetto, sulla base delle informazioni ricevute dalle competenti strutture aziendali, si forniscono i seguenti elementi.
  In primo luogo, è opportuno premettere che il Festival della Canzone Italiana che si svolge a Sanremo, nella sua lunga storia, ha sempre rappresentato la realtà musicale del momento. Più che mai in questo ultimo decennio di grandi trasformazioni della musica e della industria discografica, il Festival ha raccolto le istanze delle nuove realtà musicali che si sono prepotentemente affacciate sulla scena, dal genere indie, al rap e al trap, fortemente rappresentative di un larghissimo pubblico giovanile, pubblico che si è fatto rapidamente sempre più trasversale a livello generazionale e sociale, come hanno dimostrato ad esempio il travolgente successo di Geolier, rapper di origini campane, al Festival del 2024, o del rapper milanese Lazza nel 2023.
  Dunque, l'attenzione del Festival e dei suoi organizzatori si concentra da sempre – e più che mai ora, in un momento di particolare fermento musicale – sulle canzoni, per il valore che hanno nel panorama artistico italiano contemporaneo, ricercando l'obiettivo di rappresentare tutti gli stili ed essere una manifestazione viva e vivace, ricettiva del cambiamento, sensibile alla tradizione quanto al rinnovamento. Grazie a questa attenzione il Festival ha potuto sopravvivere al tempo e consolidare il suo successo e la sua fama internazionale.
  Nel corso dell'enorme lavoro di selezione delle canzoni in gara, anche quest'anno, si è posta particolarissima cura e attenzione alla qualità della tessitura musicale e testuale. Nessuna presenta elementi di natura sessista o violenta o in qualsiasi altro modo irrispettosi. Tutte le canzoni sono state scelte in base ai criteri ampiamente sopra enunciati di massima apertura alle istanze musicali contemporanee, al cantautorato e alla grande tradizione della musica italiana.
  La presenza nel cast del 75° Festival della Canzone Italiana di alcuni degli interpreti contemporanei più seguiti dal pubblico giovane, rappresenta un'occasione importantissima per rivolgersi a questi target con contenuti diversi, magari innovativi nel loro repertorio, utilizzando uno straordinario vettore di comunicazione come l'evento di spettacolo, musica e costume (e molto altro) più possente di tutto il panorama mediatico italiano.Pag. 238
  Tutti gli interpreti selezionati sono artisti che vantano indubitabili successi (decine di dischi di platino, milioni di visualizzazioni sul web, oltre all'enorme seguito che riscuotono ovunque i loro concerti). Tutti appartengono, chi da molti anni, chi solo di recente, alla cultura popolare musicale alla quale attinge il Festival, e che la kermesse non può ignorare.

  FILINI, MONTARULI, KELANY, CARAMANNA, SBARDELLA, BERRINO, LISEI, MARCHESCHI, MIELI, NASTRI, SATTA, SPERANZON. – Al Presidente e all'Amministratore Delegato della RAI. – Premesso che:

   nella puntata dell'8 dicembre 2024, la trasmissione televisiva Report, su Rai 3, trasmette un servizio a firma di Luca Bertazzoni dal titolo «Travolti da un insolito destino», riguardante il cosiddetto «caso Sangiuliano-Boccia», che, l'estate scorsa, ha coinvolto l'allora Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano e la signora Maria Rosaria Boccia;

   il reportage – mandato in onda dopo un breve riassunto della vicenda da parte del conduttore Sigfrido Ranucci – si concentra principalmente sulle motivazioni che hanno causato l'interruzione della procedura di nomina di Maria Rosaria Boccia a ruolo di consigliera del Ministro per i grandi eventi e sul suo coinvolgimento nell'organizzazione del G7 della Cultura a Pompei;

   durante il servizio, violando il diritto alla riservatezza sei soggetti coinvolti, è stato diffuso il contenuto originale ed integrale di una conversazione telefonica – risalente al 9 agosto 2024, registrata all'insaputa dei diretti interessati dalla signora Boccia e di cui Report è entrato in possesso – Gennaro Sangiuliano e sua moglie Federica Corsini, nella quale l'allora Ministro la informa, per la prima volta, della relazione extraconiugale che intratteneva con la Boccia;

   il 20 settembre 2024, dopo l'esplosione mediatica del caso, l'Autorità garante per la protezione dei dati personali diffonde una nota con la quale richiama i media e siti web «al più rigoroso rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, al criterio dell'essenzialità dell'informazione», al fine di «garantire la dignità di tutte le persone coinvolte» nella vicenda e «procedendo a una valutazione più approfondita circa l'oggettiva essenzialità di dettagli e informazioni relativi ad aspetti intimi, omettendone la pubblicazione quando non rispondono a un'esigenza realmente informativa su vicende di interesse pubblico»;

   il 9 dicembre 2024, su Raiplay, viene pubblicata la puntata di Report, dove nel servizio esposto in premessa l'audio originale della conversazione citata poc'anzi è sostituito con una sintesi del contenuto, poiché, stando a quanto si apprende da organi di stampa la registrazione è stata acquisita dai Carabinieri proprio nella giornata del 9 e non è più presente nella sezione di Raiplay dedicata a Report per autotutela della trasmissione.

  Si chiede di sapere:

   se i vertici dell'azienda fossero a conoscenza della messa in onda del servizio esposto in premessa;

   se ritengano che la trasmissione televisiva Report abbia violato quanto disposto dalla nota diffusa lo scorso 20 settembre dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali;

   se ritengano incompatibile con la cornice normativa e contrattuale e con i requisiti, i compiti e i criteri del servizio pubblico il fatto che Report abbia diffuso integralmente il contenuto di una conversazione privata registrata all'insaputa dei diretti interessati;

   se la suddetta modalità di elaborazione di inchieste giornalistiche sia compatibile con i requisiti, i compiti e i criteri del servizio pubblico;

   se ritengano che il servizio esposto in premessa getti discredito su una trasmissione di inchiesta così rilevante per la Rai, come lo è Report;

   se e quali altre iniziative di competenza intenda assumere al fine di stigmatizzarePag. 239 inchieste svolte con queste modalità in futuro.

(131/1000)

  RISPOSTA - Con riferimento all'interrogazione in oggetto, sulla base delle informazioni ricevute dalle competenti strutture aziendali, si forniscono i seguenti elementi.
  In premessa, pare opportuno evidenziare che il servizio ha trattato in modo rigoroso argomenti di interesse pubblico, dimostrandosi utile anche all'autorità giudiziaria che, il giorno dopo la trasmissione, ha acquisito il materiale riguardante l'ipotesi di rivelazione di segreti di ufficio che vede coinvolto l'ex Ministro Gennaro Sangiuliano. Prima della messa in onda, il servizio è stato portato all'attenzione dei responsabili della Direzione Approfondimento per tutte le valutazioni di competenza.
  Nello specifico, occorre precisare che gli audio a cui si fa riferimento all'interno dell'interrogazione non sono stati diffusi integralmente, ma attentamente selezionati nella valenza del puro interesse pubblico, in coerenza con la normativa vigente in materia di privacy che consente al giornalista di diffondere i dati altrui, anche senza il consenso degli interessati, se funzionali all'esercizio dell'attività giornalistica. Il principio dell'essenzialità dell'informazione segna, infatti, la prevalenza della libertà di espressione sulla protezione dei dati personali, e consente al giornalista di diffondere, senza il consenso dell'interessato, tutti i dati funzionali alla notizia diffusa, con l'eccezione di quelli affatto irrilevanti. Quando poi, come nel caso di specie, si tratta di giornalismo di inchiesta, il difetto dell'essenzialità dell'informazione deve essere provato in modo ancora più solido e rigoroso, atteso il particolare regime di favore di cui gode tale nobile e irrinunciabile forma di giornalismo.
  Nel caso in questione, la notizia veicolata dal servizio, nelle forme appunto del giornalismo di inchiesta, riposa nella possibilità che le pressioni esercitate dalla moglie dell'allora Ministro della Cultura abbiano influenzato le determinazioni di quest'ultimo nel bloccare la nomina a consulente ministeriale della dott.ssa Boccia.
  Non è infatti revocabile in dubbio l'interesse alla notizia della conversazione tra il Ministro e la moglie che, ben lungi dall'essere confinata ad un profilo della privata relazione tra i due, testimonia prepotentemente un'invasione famigliare, dettata da ragioni sentimentali, nelle esclusive prerogative di un Ministro della Repubblica.
  In tale ottica risulta pienamente rispettato anche il richiamato invito formulato dal Garante per la protezione dei dati personali del 20 settembre 2024.

  BEVILACQUA, ORRICO, CAROTENUTO. – Al Presidente e all'Amministratore delegato della Rai. – Premesso che:

   secondo le dichiarazioni di Umberto Babuscio, Chief Broadcasting & Media Officer di Rai Way, riportate da un articolo pubblicato sul Corriere della Sera il 4 novembre 2024, la stessa Rai Way, controllata da Rai S.p.A., starebbe valutando l'adozione di tecnologie innovative per ridurre il divario digitale in Italia, includendo nel proprio modello di sviluppo infrastrutture ispirate al sistema Starlink, realizzato da SpaceX;

   il modello Starlink è basato su una costellazione di satelliti in orbita bassa (LEO), che garantisce un'ampia copertura internet in aree geografiche isolate o difficilmente raggiungibili dai tradizionali sistemi di trasmissione via cavo, rappresentando un'innovazione significativa per la connessione digitale a livello globale;
   Rai Way, nelle interlocuzioni con Dazn e Sky citate nello stesso articolo, avrebbe messo in evidenza la necessità di sviluppare soluzioni avanzate per supportare la trasmissione di contenuti audiovisivi, in particolare eventi di grande rilevanza come le partite di calcio, in modo da superare le limitazioni attuali della rete infrastrutturale nazionale;

   l'integrazione di un modello Starlink o di sistemi analoghi potrebbe offrire alla Rai opportunità strategiche sia per la distribuzione capillare dei propri contenuti sia per il rafforzamento del servizio pubblico in aree remote, ma necessiterebbe di valutazioni approfondite circa costi, beneficiPag. 240 e impatti sul sistema radiotelevisivo nazionale;

  tutto ciò premesso, si chiede di sapere:

   1. quali siano, nello specifico, i casi e le situazioni operative in cui la Rai e Rai Way guardano con interesse a tecnologie ispirate al modello Starlink, e quali valutazioni strategiche siano state condotte rispetto alla loro implementazione in relazione alla missione di servizio pubblico;

   2. se la Rai ritenga che l'adozione di un modello basato su satelliti LEO sia compatibile con gli obiettivi aziendali di sostenibilità economica, ambientale e tecnologica, nonché con gli obblighi previsti dal contratto di servizio stipulato con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy;

   3. quali criteri e modalità la Rai intenda adottare per verificare che eventuali collaborazioni o implementazioni legate al modello Starlink siano realizzate in conformità con le norme nazionali ed europee in materia di telecomunicazioni e con le esigenze di tutela del pluralismo, della concorrenza e della sicurezza dei dati;

   4. se e in che modo la Rai preveda di coinvolgere gli organismi di vigilanza e controllo, inclusa la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, al fine di garantire trasparenza e coerenza nella valutazione e nell'eventuale adozione di tecnologie ispirate al modello Starlink, nonché delle possibili collaborazioni nella sua realizzazione e implementazioni, nel rispetto delle finalità di interesse pubblico.

(132/1015)

  RISPOSTA - Con riferimento all'interrogazione in oggetto, sulla base delle informazioni ricevute dalle competenti strutture aziendali, si forniscono i seguenti elementi.
  Premesso che è compito istituzionale del Servizio Pubblico Radiotelevisivo e Multimediale sperimentare ogni nuova proposta tecnologica in grado di soddisfare le esigenze produttive e distributive dei propri contenuti come espressamente previsto dal Contratto di Servizio, allo stato non è previsto alcun utilizzo permanente di costellazioni satellitari di tipo LEO, che possono invece utilmente contribuire ad esigenze occasionali e non pianificabili di copertura di aree geografiche prive o con limitate infrastrutture di accesso/distribuzione broadband, ovvero di disaster recovery.
  Le costellazioni LEO rappresentano infatti una soluzione adeguata poiché permettono soluzioni tecniche di rapida installazione dei terminali di accesso, che garantiscono latenze notevolmente inferiori ai satelliti geostazionari e capacità paragonabili alle configurazioni FTTC (Fibra mista rame) offrendo, seppure allo stato attuale in modalità non garantita, fino a 200Mbps in download e 20 Mbps in upload.
  Le diverse soluzioni offerte sul mercato possono coprire sia l'utente business che quello residenziale, e possono quindi rappresentare una alternativa alla fibra per la connettività broadband e la trasmissione point-to-point di contenuti personalizzati da e verso aree remote. In particolare, Rai sta attualmente sperimentando le tecnologie LEO offerte dal mercato sia in modalità B2C che B2B (tra cui ad esempio Starlink e Oneweb) per la contribuzione TV in assenza di infrastrutture terrestri o satellitari classiche.
  I sistemi LEO non sono invece idonei alla distribuzione dei contenuti broadcast in alternativa al DTH (nello specifico la piattaforma Tivusat per Rai), tradizionalmente diffuso da satelliti geostazionari, che hanno vaste aree di copertura, diffondono lo stesso contenuto a tutti, e, mantenendo una posizione fissa rispetto alla terra, richiedono dispositivi di ricezione d'utente molto più semplici ed economici. Inoltre, va tenuto presente che le tecnologie broadcast utilizzate da Rai sono a
standard DVB, consentendo un mercato dei terminali d'utente aperto, mentre le tecnologie utilizzate per le comunicazioni su satelliti LEO sono allo stato attuale proprietarie, per cui chiuse.
  Si fa presente, inoltre, che durante il Giro d'Italia 2023 (ben prima che l'argomento diventasse di stringente attualità) Radio Rai aveva avuto modo di sperimentare un terminale Starlink prestato da TV, risultato molto valido. La Produzione Radio starebbe, quindi, valutando l'inserimento di un terminalePag. 241 Starlink come dotazione dei 2 pulmini per le riprese esterne GR in via di allestimento.
  Si segnala, inoltre, che l'accesso alla rete Internet per la trasmissione dei segnali di contribuzione video e audio avviene in tanti modi differenti, evolve con le tecnologie nel tempo ed è funzione dei luoghi e condizioni logistiche dove tale accesso deve avvenire. Da più di 10 anni, ad esempio, sono impiegate le tecnologie delle reti mobili per i telefoni cellulari 4G/5G per realizzare dei collegamenti cosiddetti «leggeri» o «con zainetti» che usano le sim degli operatori di telecomunicazione. In situazioni più stabili, dove è richiesta maggiore affidabilità e dove le condizioni logistiche e delle infrastrutture pubbliche di telecomunicazione lo consentono, si accede alla rete internet con reti cablate (rame o fibra ottica).
  Dal 2017 la Rai ha impiegato anche il servizio di accesso ad Internet tramite satelliti geostazionari in banda KA-SAT attraverso i servizi messi a disposizione da Eutelsat e Telespazio, come modalità integrativa delle tecnologie 4G/5G o dove, a causa dei luoghi e delle condizioni logistiche di ripresa televisiva, le reti 4G/5G degli operatori di telefonia mobile non hanno adeguata copertura o non garantiscono sufficiente banda trasmissiva (ad esempio per eventi e luoghi particolarmente affollati).
  Inoltre, si specifica che la Direzione Produzione TV impiega saltuariamente il servizio Starlink, tramite un terminale che ha in dotazione, per accedere alla rete internet in situazioni di ripresa televisiva e contribuzione del segnale AV che non sono garantite con altre modalità. Tale modalità di realizzazione dei collegamenti AV di contribuzione è saltuaria, non sostituisce altre forme di accesso internet quando disponibili, non sostituisce modalità più tradizionali di contribuzione televisiva che non ricorrono alla rete internet per trasmettere i segnali (come, ad esempio, circuiti dedicati in fibra ottica, in ponti radio fissi e mobili, banda satellitare dedicata per collegamenti in banda KU, etc.). Tale utilizzo del servizio Starlink per accedere ad Internet in talune circostanze non costituisce, per quanto detto, un «sistema» o un «modello», ma semplicemente l'impiego di una delle tante modalità di accesso ad Internet che il mercato mette a disposizione.
  A conferma dell'ultima affermazione, si fa presente che la Direzione Produzione TV, insieme alle altre direzioni aziendali deputate al presidio dell'evoluzione tecnologica e alla realizzazione degli impianti di produzione televisiva, sta sperimentando anche una nuova modalità di accesso al web per via satellitare che si sta affacciando sul mercato: il servizio è denominato OneWeb ed è del gruppo Eutelsat. Anch'esso è basato su una rete satellitare LEO che può assicurare basse latenze e banda minima garantita di trasmissione; pertanto, è di interesse anche per le attività di contribuzione AV, sempre in circostanze logistiche e luoghi dove altre modalità non siano possibili o opportune, ed eventualmente a loro integrazione.
  Per quanto concerne la consociata Rai Way è opportuno evidenziare che, oltre ai servizi di broadcasting (offerti per Rai e privati), offre al mercato altre infrastrutture di servizi, tra cui la content delivery network (CDN), i servizi di connettività e una rete di data center. Elemento comune a tutte queste attività è la continua ricerca di soluzioni tecnologiche avanzate e sicure.
  Rai Way, inoltre, studia e valuta tutte le soluzioni tecnologiche utili al possibile miglioramento in termini di efficacia ed efficienza dei propri servizi in coerenza agli obiettivi che contraddistinguono la propria mission, anche in una logica d'integrazione delle stesse.
  La soluzione tecnologica proposta da Starlink rientra nella categoria delle trasmissioni via satellite. I servizi satellitari costituiscono una delle alternative infrastrutturali già utilizzate da Rai Way, nei casi in cui sia complesso se non impossibile ricorrere a collegamenti terrestri. Pur seguendo l'evoluzione di Starlink, Rai Way non ha usufruito dei suoi servizi. Il Modello Starlink non è stato oggetto di riflessioni strategiche da parte dell'azienda.

  GASPARRI. – Al Presidente della RAI e/o all'Amministratore delegato. – Premesso che:

   il giorno 14 gennaio 2025, in collegamento con la sala stampa della Camera dei Pag. 242deputati, la giornalista della trasmissione Rai «Report», Giulia Innocenzi, ha partecipato, come annunciato dagli organizzatori, a una conferenza stampa indetta dall'on. Alessandro Caramiello (M5S) sul cosiddetto «Caso Enci», oggetto del servizio firmato dalla giornalista e mandato in onda su Rai 3 il 5 gennaio 2025 nella trasmissione televisiva «Report»;

   alla conferenza stampa hanno preso parte, oltre all'on. Caramiello, altri parlamentari pentastellati e, da ultimo, il leader del Movimento, on. Giuseppe Conte;

   lo stesso on. Caramiello, in un comunicato diffuso dalle agenzie di stampa nel pomeriggio del 5 gennaio u.s., affermava di «aver segnalato il caso alla Tv di Stato, consegnando alla trasmissione Rai “Report”, e ad altri organi di stampa, una fitta documentazione» sulla gestione di Enci;

   durante la conferenza stampa ha nuovamente spiegato di aver chiesto lui alla giornalista Innocenzi di realizzare un servizio sulla vicenda, destinato a «Report», fornendo materiale di supporto alle proprie tesi;

   in definitiva, la giornalista ha messo la sua immagine, la sua professionalità e la sua funzione al servizio di un partito politico, prima svolgendo un'inchiesta «telecomandata» dai 5s e poi rendendo evidente il proprio ruolo organico durante l'incontro con la stampa, promosso per illustrare ulteriormente un caso che, a detta degli organizzatori, avrebbe dovuto «far tremare il Ministro Lollobrigida»;

   a parere dello scrivente tutto ciò pare lontanissimo dagli standard e dalle regole di imparzialità proprie del servizio pubblico, pagato da tutti i cittadini, e comunque dall'etica di un giornalismo indipendente non solo di nome,

  si chiede di sapere:

   se i vertici RAI abbiano preso atto del comportamento della giornalista della trasmissione Rai «Report», Giulia Innocenzi, e quali siano le valutazioni al riguardo, in particolare, sul suo ruolo evidente di strumento di diffamazione e di lotta politica palesemente schierato a favore del Movimento 5 Stelle.

(133/1016)

  FILINI, MONTARULI, KELANY, CARAMANNA, SBARDELLA, BERRINO, LISEI, MARCHESCHI, MIELI, NASTRI, SATTA, SPERANZON. – Al Presidente e all'Amministratore Delegato della RAI. – Per sapere – premesso che:

   il 14 gennaio 2025, in collegamento con la sala stampa della Camera dei deputati, Giulia Innocenzi, giornalista della trasmissione televisiva Report, su Rai 3, ha partecipato ad una conferenza stampa organizzata dall'On. Alessandro Caramiello, iscritto al Gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle, sul cosiddetto «Caso Enci», oggetto di un servizio firmato dalla stessa Innocenzi, dal titolo «Lottizzazione da cani», e mandato in onda nel corso della puntata di Report del 5 gennaio 2025;

   lo stesso on. Caramiello, in un comunicato diffuso dalle agenzie di stampa nel pomeriggio del 5 gennaio, affermava: «Ha dell'incredibile ciò che sta accadendo presso l'Ente Nazionale della Cinofilia Italiana, motivo per cui ho segnalato il caso alla TV di Stato, consegnando alla trasmissione Rai “Report” – che stasera tratterà la questione – e ad altri organi di stampa una fitta documentazione che getterà luce sulla gestione opaca di quest'organo vigilato dal ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste», sostenendo, inoltre, che l'ente sia «uno storico feudo del centrodestra»;
   se i vertici dell'azienda fossero a conoscenza della vicenda esposta in premessa;

   se e quali iniziative di competenza intendano assumere al fine di accertare l'andamento dei fatti esposti in premessa e se, a tale scopo, non ritengano opportuno avviare un'indagine interna volta a chiarire se la Innocenzi abbia utilizzato strumentalmente il proprio ruolo, al fine di dare risalto alla battaglia politica di un partito e, segnatamente, del Movimento 5 Stelle.

Pag. 243

(134/1018)

  RISPOSTA – Con riferimento alle interrogazioni in oggetto, sulla base delle informazioni ricevute dalle competenti strutture aziendali, si forniscono i seguenti elementi.
  La giornalista Giulia Innocenzi, autrice del servizio «Lottizzazione da cani» andato in onda nella puntata di
Report del 5 gennaio u.s., è entrata in contatto per la prima volta con l'on. Alessandro Caramiello il 31 dicembre 2024, quando il servizio era già stato consegnato alla redazione di Report.
  La giornalista era stata infatti informata che l'on. Caramiello fosse in procinto di presentare un'interrogazione parlamentare sull'ENCI e ha chiesto al parlamentare di poter visionare il testo dell'interrogazione proprio perché inerente al servizio che aveva preparato. Tale testo, tuttavia, non presentava alcun elemento di novità. Al riguardo, pare inoltre opportuno evidenziare che i contenuti dell'inchiesta in oggetto sono il frutto di anni di lavoro, a partire precisamente dall'ottobre 2021, e di decine di testimonianze inedite di allevatori cinofili, veterinari e soci dell'Enci.
  In merito alla conferenza stampa indetta dall'on. Caramiello sul cosiddetto «Caso Enci», la giornalista è stata invitata a partecipare proprio alla luce del servizio a sua firma nella puntata di
Report del 5 gennaio scorso. Il servizio, difatti, ha suscitato ampio dibattito e interesse sul tema, come dimostrano anche altre interrogazioni parlamentari presentate nei giorni successivi alla sua messa in onda e le centinaia di segnalazioni ricevute in redazione da cittadini, allevatori, addestratori cinofili e soci Enci.

  BAKKALI, GRAZIANO, PELUFFO, STUMPO, FURLAN, NICITA, VERDUCCI. – Al Presidente e all'Amministratore delegato della RAI. – Per sapere – premesso che:

   sabato 1° febbraio 2025 durante la trasmissione di Rai Uno «Ora o mai più», si è registrato un episodio di linguaggio inappropriato che il conduttore, Marco Liorni, ha voluto minimizzare;

   in riferimento ad una performance canora infatti, è stata usata testualmente la frase «Mi sembravi quasi una neg*a» a cui l'interprete ha reagito affermando che non era una bella parola;

   la Rai non ha ritenuto di emettere alcun comunicato per prendere le distanze dall'accaduto;

   al di là del singolo, pur grave, episodio, si deve rilevare che non è la prima volta che nei programmi della Rai non si mostra la dovuta attenzione al linguaggio usato ed al tipo di contenuti diffusi;

   basti ricordare il caso del programma «Tale e quale» dove per anni veniva utilizzata la tecnica di dipingere di nero il volto dei concorrenti che interpretavano cantanti di colore (c.d. «blackface»);

   nonostante le numerose proteste, solo nel 2021 la Rai ha preso le distanze e ha vietato questa pratica;

   nel 2017, invece, nel programma «parliamone di sabato», su Rai Uno si parlò dei «motivi per scegliere una fidanzata dell'Est», con racconti di tipo sessista e razzista;

   nel 2023 due cronisti di Rai Sport si abbandonarono, durante la Finale del salto da trampolino sincronizzato femminile dei Mondiali, ad una serie di commenti sessisti, razzisti, per i quali furono richiamati in Italia. Goffa fu la difesa di uno dei due che, evidenziando di non aver compreso la gravità del fatto, affermò di aver detto quelle frasi non sapendo che il microfono fosse aperto.

  Si chiede pertanto di sapere quali opportune iniziative intenda assumere con urgenza la Rai, che è un servizio pubblico che in origine ha promosso l'alfabetizzazione del Paese e si è fatta portavoce di importanti cambiamenti culturali e sociali, per evitare che casi come quelli sopra esposti si ripetano.

(135/1021)

  RISPOSTA – Con riferimento all'interrogazione in oggetto, sulla base delle informazioni ricevute dalle competenti strutture aziendali, si forniscono i seguenti elementi.Pag. 244
  Durante la puntata del 1° febbraio 2025 della trasmissione «Ora o mai più», al termine dell'esibizione della cantante Loredana Errore, Donatella Rettore, in qualità di giudice del programma, si è complimentata con Loredana definendo la sua esibizione eccellente con la frase: «Hai tirato fuori un vibrato eccezionale, mi sembravi quasi una negra».
  La frase pronunciata non aveva alcuna intenzione di essere razzista e discriminatoria, ed è stata subito corretta dal conduttore Marco Liorni, che ha detto: «Mi sembravi quasi una voce black». La cantante ha aggiunto: «Una voce nera, bella scura, voto 9». Tuttavia, Loredana Errore ha sottolineato che «negra» non è una bella parola, incalzando la Rettore. Quest'ultima ha replicato: «Nera, nera, una voce nera».
  Dopo qualche minuto, la Rettore è intervenuta di nuovo dicendo: «lo adoro le persone di tutti i colori», ponendo fine a una situazione che non aveva nulla a che fare con il razzismo, ma che era semplicemente frutto di un errore linguistico dovuto probabilmente anche alla frenesia della diretta.

  BEVILACQUA, ORRICO.Al Presidente p.t. e all'Amministratore delegato della Rai. – Premesso che:

   fonti di stampa riportano che per la trasmissione «Ossi di Seppia», prodotta da 42° Parallelo, sarebbe stata confermata dalla Rai per la 4a stagione a metà maggio 2023. Tuttavia, il progetto sarebbe stato improvvisamente fermato e accantonato;

   la casa di produzione avrebbe comunque realizzato un docufilm «Magma», sulla base di uno dei quattro macrotemi su cui avrebbe dovuto vedere la 4a stagione, nello specifico quello relativo all'omicidio di Piersanti Mattarella, e l'avrebbe sottoposto alla visione della dirigenza offrendolo prioritariamente al servizio pubblico;

   sempre da fonti di stampa si apprende che la Rai avrebbe però rifiutato l'acquisto e la messa in onda di «Magma»,

  si chiede di sapere

   se confermano che sia stato dato inizialmente l'avallo per la produzione della 4a stagione, se sì quali siano state le valutazioni che hanno portato poi all'accantonamento della serie, se è vero che il docufilm «Magma» sia comunque stato offerto alla Rai e quali siano state le valutazioni che hanno portato a rifiutarne l'acquisto e messa in onda.

(136/1022)

  RISPOSTA – Con riferimento all'interrogazione in oggetto, sulla base delle informazioni ricevute dalle competenti strutture aziendali, si forniscono i seguenti elementi.
  A partire da febbraio 2023, la Rai ha avviato un'interlocuzione con la società 42° Parallelo per la realizzazione della quarta stagione di «Ossi di Seppia». Il progetto prevedeva sedici puntate divise in quattro storie, tra cui «L'omicidio di Piersanti Mattarella».
  Nei mesi successivi e in particolare nel mese di giugno 2023, nell'ambito di una riorganizzazione aziendale, sono state rilasciate dalla competente Direzione aziendale le nuove linee guida editoriali, indirizzate verso contenuti innovativi per un pubblico giovane (18-34 anni) e sulla base di queste si è quindi deciso di non procedere con la quarta stagione di «Ossi di Seppia».
  Inoltre, si precisa che per il predetto progetto non è stata attivata verso la società 42° Parallelo alcuna procedura per l'autorizzazione economica né è stato formalizzato alcun contratto con la predetta società.

  BAKKALI, GRAZIANO, STUMPO, PELUFFO, NICITA, FURLAN, VERDUCCI. –Al Presidente e all'Amministratore delegato della RAI. – Per sapere – premesso che:

   il Tg1 delle 13.30 del 16 febbraio 2025 ha mandato in onda, durante la rubrica dedicata ai libri, un servizio dedicato ad un volume che, per l'ennesima volta, sostiene la tesi della bomba a bordo del DC-9 Itavia il 27 giugno 1980;

   è grave che la televisione pubblica dia spazio ad una tesi smentita dall'intera vicenda giudiziaria conseguente la tragedia del 27 giugno;

Pag. 245

   è incomprensibile che si insista a utilizzare come presunta fonte storica una perizia che è già stata bocciata dalla magistratura ed è inaccettabile che il servizio sia stato costruito come un'intervista realizzata dentro la cabina di pilotaggio di un aereo, quasi a dare l'impressione di una «presa diretta» volta a dare una maggiore credibilità ad una tesi smentita da anni;

   non ha senso invocare qui il diritto alla libertà d'informazione, che nessuno intende conculcare, ma non è accettabile che il servizio pubblico dia spazio e credibilità ad un'opera contro la verità. Le sentenze parlano chiaro – dice – il DC9 dell'Itavia fu abbattuto in uno scenario di guerra nei cieli del nostro Paese ed è incomprensibile che la Rai si presti al sostegno di tesi del tutto fuorvianti.

  Si chiede pertanto di sapere quali opportune iniziative intenda assumere con urgenza la Rai, servizio pubblico, per ristabilire la verità dei fatti sull'abbattimento dell'aero DC-9, smentendo esplicitamente le tesi false propalate nel servizio in oggetto.

(137/1039)

  RISPOSTA – Con riferimento all'interrogazione in oggetto, sulla base delle informazioni ricevute dalle competenti strutture aziendali, si forniscono i seguenti elementi.
  Il servizio sul libro di Ustica «Uscire dal labirinto», andato in onda nella Rubrica Libri del Tg1 il 16 febbraio 2025, riporta la prefazione di Giuliana Cavazza, figlia di una delle vittime della tragedia del 27 giugno 1980 e presidente onoraria dell'Associazione per la Verità sul disastro aereo di Ustica.
  Si ribadisce, come già fatto in risposta a precedenti interrogazioni inerenti altre trasmissioni di approfondimento, che questi spazi informativi non hanno «la pretesa di esaminare tutte le opzioni proposte negli anni bensì l'obiettivo di aggiungere elementi di valutazione sulla base di argomentazioni e documentazioni eterogenee ritenendo che anche tale obiettivo possa inserirsi in una dinamica volta ad assicurare il pluralismo e la correttezza dell'informazione».
  Nel libro in questione, infatti, non si dà spazio alla sola tesi della bomba a bordo dell'aereo (ipotesi affrontata nei vari gradi giudizio, con diverse perizie scientifiche) ma si prendono in esame anche tutte le altre tesi che hanno tenuto banco sui media e nelle aule giudiziarie per decenni e che sono state smentite, dopo una lunghissima inchiesta, dalle sentenze penali. Al di là delle considerazioni dell'autore del libro, infatti, il libro recensito riporta le conclusioni di tutti i procedimenti giudiziari e di tutte le perizie scientifiche correlate alla strage di Ustica.
  Per quanto concerne la realizzazione dell'intervista dentro una cabina di pilotaggio di un aereo, si precisa che è stata effettuata solo per mostrare l'oggetto della vicenda e non per creare suggestioni sbagliate al telespettatore.
  Il servizio ricalca quindi le linee guida e lo spirito di indipendenza del TG1, la principale testata giornalistica della Rai, relativamente alla correttezza, alla precisione, all'imparzialità, alla libertà, e soprattutto al pluralismo informativo proprio per dare voce a tutte le parti in causa.

  BONELLI, GRIMALDI.Al Presidente p.t. al Direttore e all'Amministratore delegato della RAI. – Per sapere – premesso che:

   il 5 marzo 2025 il TGR tematico Leonardo ha mandato in onda un servizio dal Titolo «L'auto elettrica e il disastro delle polveri sottili», durante il quale veniva asserito che «...i veicoli elettrici, nonostante la frenata rigenerativa generano più polveri sottili semplicemente perché pesano di più, la frenata è più pesante e consuma prima le pastiglie dei freni»;

   nel TGR Leonardo si fa riferimento ad uno studio condotto dall'Università di Southampton in Gran Bretagna, che secondo il servizio, si sarebbe occupato anche della quantificazione delle polveri sottili dei sistemi frenanti delle auto elettriche;

   il suddetto studio, condotto da un immunologo, ha lo scopo in realtà di indagare le conseguenze sull'organismo umano della diffusione in ambiente di polveri sottili derivanti dall'usura delle pastiglie dei Pag. 246freni, senza operare una specifica differenza tra auto diversamente alimentate;

   attuali studi dimostrano che tutti i veicoli elettrici ibridi plug-in (PHEV) e i veicoli elettrici a batteria (BEV) ricorrono alla frenata rigenerativa per aumentare l'efficienza del veicolo, con conseguente miglioramento dell'autonomia elettrica e una minore usura meccanica del sistema frenante con tendenziale riduzione delle polveri sottili;

   buona parte dei problemi che rallentano la transizione ecologica nel settore dell'automotive è legata proprio alla disinformazione o, peggio, alla diffusione di fake news contro l'utilizzo dei veicoli elettrici, che verosimilmente rappresentano e supportano il negazionismo climatico;

   se alla luce delle considerazioni esposte in premessa l'azienda RAI reputi che nel servizio del TGR Leonardo dello scorso 5 marzo sia stata garantita la divulgazioni di informazioni scientifiche sulle auto elettriche e se non si ritenga necessario intervenire nei confronti del servizio pubblico radiotelevisivo per garantire una corretta e scientifica divulgazione dei temi riguardo la crisi climatica e i necessari processi di riconversione ecologica che il nostro paese ha deciso di assumere sulla base degli impegni internazionali assunti.

(139/1057)

  RISPOSTA – Con riferimento all'interrogazione in oggetto, sulla base delle informazioni ricevute dalle competenti strutture aziendali, si forniscono i seguenti elementi.
  Premesso che il vigente contratto di servizio quinquennale impegna Rai a sviluppare un'offerta informativa affidabile, credibile e di alta qualità potenziando il pluralismo informativo, rafforzando l'offerta di contenuti di approfondimento giornalistico nell'ambito dell'offerta complessiva di servizio pubblico e impegnandosi attivamente nel contrasto al fenomeno della disinformazione.
  In tale ottica il servizio trasmesso da TG Leonardo il 5 marzo, oggetto del quesito, aveva come obiettivo di informare di una ricerca inglese sulla pericolosità delle polveri generate dalle pastiglie dei freni — di tutte le auto in circolazione — ed anche di evidenziare le ipotesi di soluzioni allo studio, come quella descritta dal Politecnico di Torino.
  La frase contestata «i veicoli elettrici pesano di più, la frenata è più pesante etc.» e che l'autrice del servizio ha attribuito ai «ricercatori inglesi», è effettivamente la citazione di una dichiarazione del supervisore della ricerca, il professor Matthew Loxham a commento della ricerca del suo gruppo, pubblicato sul sito dell'Università di Southampton in occasione del rilascio dello studio come si può leggere al seguente
link: https://www.southampton.ac.uk/news/2025/02/brake-pad-emissions.page.
  In ogni caso, l'obiettivo del servizio era quello di esaminare tutte le proposte e gli elementi di valutazione su un argomento specifico, assicurando il pluralismo e la correttezza dell'informazione. inoltre, è importante sottolineare che il TgR Leonardo è da sempre attento alle tematiche della sostenibilità e dell'ambiente, affrontando questi temi con autorevolezza riconosciuta da oltre 30 anni.