ALLEGATO 1
5-01040 Casu: Iniziative urgenti per superare le criticità relative all'iscrizione in un'unica graduatoria di candidati ricorrenti per la posizione di dirigente scolastico che hanno superato tipologie di prove diverse nel 2017 e nel 2023.
TESTO DELLA RISPOSTA
Signor Presidente, Gentili Onorevoli, la proroga della graduatoria del concorso per dirigenti scolastici, bandito nel 2017, è stata prevista dal decreto-legge n. 198 del 2022, al fine di fornire – a fronte delle gravissime irregolarità emerse durante lo svolgimento delle prove concorsuali – una ulteriore opportunità ai candidati che avessero promosso un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova scritta o della prova orale di tale concorso.
E così, in attuazione del citato decreto-legge n. 198 del 2022, il Ministero dell'istruzione e del merito ha adottato il decreto ministeriale n. 107 del 2023 recante le modalità di partecipazione al corso intensivo di formazione e della relativa prova finale, il quale, coerentemente a quanto disposto dalla norma primaria, ha previsto un'unica prova selettiva di accesso al Corso dirigenziale da svolgersi, però, secondo differenti modalità – scritta o orale – a seconda della circostanza in cui versavano i candidati rispetto al mancato superamento delle prove ordinarie del concorso del 2017.
La necessità di individuare due differenti modalità per il sostenimento della nuova prova selettiva è la diretta conseguenza del fatto che le due platee interessate dalla misura si trovavano in condizioni sostanzialmente e giuridicamente molto diverse tra di loro. E, infatti, sarebbe stato irragionevole sottoporre nuovamente ad una prova scritta chi tale prova l'aveva superata, avendo incontrato una problematica solo nella prova orale.
Tanto premesso, si evidenzia che sia la prova scritta sia la prova orale sono state finalizzate ad accertare, per ogni candidato, la preparazione professionale in ciascuna delle materie indicate dal decreto ministeriale.
Per entrambe le tipologie di prove di accesso, infatti, è stata prevista una valutazione uguale con l'attribuzione dei medesimi punteggi per ciascuna materia, e per la verifica della conoscenza della lingua straniera prescelta e degli strumenti informatici e delle tecnologie della comunicazione, normalmente in uso presso le istituzioni scolastiche.
I candidati, che hanno conseguito un punteggio pari o superiore a sei decimi, sono stati ammessi a partecipare al corso intensivo di formazione, che si è concluso con la prova finale, all'esito della quale, sono stati inseriti in un elenco graduato in coda alla graduatoria di merito del concorso ordinario del 2017.
Pertanto, alla luce del quadro ricostruito appare evidente che la procedura in discussione ha previsto meccanismi idonei ad allineare i punteggi relativi a percorsi concorsuali comunque differenti, offrendo ai ricorrenti del concorso ordinario la medesima possibilità di sanare un persistente vulnus nel percorso selettivo ordinario precedentemente affrontato, che, come detto, è stato ritenuto gravemente viziato nel suo complesso.
Da ultimo segnalo che, grazie a questo intervento, tenuto conto che il nuovo concorso ordinario bandito nel frattempo dal Ministero non poteva concludersi in tempo per l'inizio del corrente anno scolastico, la presenza dell'ulteriore coda della graduatoria del concorso 2017 ha reso possibile assegnare oltre 500 dirigenti scolastici sul territorio ed ha evitato un utilizzo massimo delle reggenze, a beneficio della continuità della azione amministrativa e didattica nelle nostre scuole.
ALLEGATO 2
5-03784 Pastorino: Iniziative per valorizzare l'insegnamento della geografia e della geopolitica nei Licei e negli Istituti tecnici economici.
TESTO DELLA RISPOSTA
Signor Presidente, Gentili Onorevoli, preliminarmente, rappresento che le nuove Indicazioni nazionali non sono state ufficialmente emanate. Infatti, il testo costituisce oggetto di approfondita discussione e confronto all'interno della comunità scientifica, del mondo accademico, delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, della società civile nel suo complesso.
Preciso, altresì, che tale documento riguarda esclusivamente la scuola dell'infanzia e il primo ciclo di istruzione, senza incidere in alcun modo sui percorsi della scuola secondaria di secondo grado. Ne discende, pertanto, che non possa in alcun modo ritenersi che le suddette Indicazioni abbiano determinato una separazione tra la disciplina Geografia e quella della Storia nei percorsi liceali, né che abbiano comportato una valorizzazione della Geografia quale disciplina autonoma.
Osservo, inoltre, che un'eventuale scissione tra le due discipline, attualmente trattate in forma unitaria nel primo biennio dei licei, implicherebbe la necessaria quantificazione dei quadri orari, nonché una precisa individuazione degli obiettivi formativi e dei relativi contenuti disciplinari.
Alla luce di quanto sopra esposto, non risultano allo stato maturi i presupposti per valutare quanto prospettato dall'onorevole interrogante, tenuto conto della necessità di un ulteriore intervento che ridefinisca l'assetto complessivo delle discipline interessate.
ALLEGATO 3
5-03611 Caso: Iniziative per sanare le disparità di trattamento contrattuale dei docenti risultati vincitori del concorso «PNRR1».
TESTO DELLA RISPOSTA
Signor Presidente, Gentili onorevoli, ricordo che la previsione di specifici percorsi finalizzati all'abilitazione all'insegnamento si inserisce nel nuovo sistema di formazione iniziale e accesso in ruolo a tempo indeterminato nella scuola secondaria, come delineato dal decreto legislativo n. 59 del 2017, nell'ambito della Riforma sul reclutamento prevista dal PNRR.
Secondo il nuovo sistema, l'abilitazione all'insegnamento è un requisito indispensabile per la sottoscrizione del contratto a tempo indeterminato.
Conseguentemente, per i vincitori di concorso che non abbiano ancora conseguito l'abilitazione, è prevista l'assunzione con contratto a tempo determinato e la frequenza dei percorsi abilitanti, con assunzione a tempo indeterminato nell'anno scolastico successivo dopo aver conseguito l'abilitazione, e svolgimento del periodo annuale di prova in servizio.
Pertanto, la tipologia di contratto di assunzione – a tempo indeterminato o a tempo determinato – viene stabilita sulla base del possesso, da parte del vincitore di concorso, della specifica abilitazione al momento della sottoscrizione del contratto stesso.
Considerato quanto esposto in premessa, si evidenzia che una misura nella direzione auspicata dall'Onorevole interrogante, impatterebbe sul contingente di personale docente assunto per il corrente anno scolastico rispetto agli obiettivi assunzionali previsti dal PNRR, a causa della modifica in corso d'anno del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato: tali impedimenti – da considerarsi insuperabili anche in ragione delle regole di rendicontazione assunte dalla Commissione europea in relazione alla riforma del reclutamento – sono stati evidenziati al Ministero che, invero, si era fatto parte attiva per proporre una specifica disposizione normativa a tutela dei docenti cui si riferisce la presente interrogazione.
Da ultimo, si segnala, in ogni caso, che la modifica del contratto a tempo indeterminato non potrebbe avere concreta attuazione nell'anno scolastico in corso, non essendovi oggettivamente più il tempo materiale per l'eventuale svolgimento del periodo di prova.
ALLEGATO 4
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, e all'articolo 41 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di cambio della denominazione dell'archivio centrale dello Stato in quella di Archivio nazionale. C. 2159 Amorese.
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
ART. 1.
Sopprimerlo.
Conseguentemente sopprimere l'articolo 2.
1.1. Orrico, Amato, Caso.
Sopprimerlo.
1.2. Iacono, Manzi, Orfini, Berruto.
Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).
Conseguentemente, al comma 2, sopprimere la lettera b).
*1.4. Piccolotti.
*1.5. Iacono, Manzi, Orfini, Berruto.
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Il direttore dell'Archivio nazionale, di cui al comma 1, deve rivestire la qualifica di dirigente di prima fascia.
1.6. Iacono, Manzi, Orfini, Berruto.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
1. L'Archivio nazionale è ufficio dotato di autonomia speciale di cui all'articolo 24, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2024, n. 57, quale ufficio di livello dirigenziale generale.
2. Il Ministro della cultura, con proprio decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede all'attuazione della disposizione di cui al comma 1.
1.01. Piccolotti.