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CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 15 aprile 2025
482.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e XI)
ALLEGATO

TESTO AGGIORNATO AL 17 APRILE 2025

Pag. 34

ALLEGATO 1

DL 25/2025: Disposizioni urgenti in materia di reclutamento
e funzionalità delle pubbliche amministrazioni. C. 2308 Governo.

PROPOSTE SUBEMENDATIVE ALLE PROPOSTE EMENDATIVE 4.103, 7.06, 7.07, 8.026, 11.02, 12.187, 12.186, 12.044, 14.57, 14.55, 14.56, 15.7, 17.03, 20.6, 20.04 E 21.014 DEI RELATORI E 17.02, 21.3 DEL GOVERNO

ART. 4.

  All'emendamento 4.103 dei Relatori, primo periodo, sostituire le parole: di euro 2 milioni con le seguenti: di euro 4 milioni.

  Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: pari a euro 2 milioni con le seguenti: pari a euro 4 milioni.
*0.4.103.1. Zaratti, Mari.
*0.4.103.2. Scotto, Bonafè.

  All'emendamento 4.103 dei Relatori, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al termine del ciclo sperimentale relativo agli anni 2025, 2026 e 2027, i corpi civili di pace assumono un ruolo strutturale nell'ambito del servizio civile nazionale.
0.4.103.3. Scotto, Bonafè.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Per la prosecuzione delle attività dei corpi civili di pace di cui all'articolo 1, comma 253, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, da realizzare nel rispetto, in quanto compatibile, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, è autorizzata la spesa di euro 2 milioni per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 2 milioni per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione della quota per interventi del finanziamento annuale di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125.
4.103. I Relatori.

ART. 7.

  All'articolo aggiuntivo 7.06 dei Relatori, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: dall'anno 2018 con le seguenti: dall'anno 2022.
0.7.06.1. Pellegrini, Baldino, Lomuti, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza, Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci.

  All'articolo aggiuntivo 7.06 dei Relatori, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «7-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 46, comma 2, lettera f), il personale con qualifica dirigenziale che svolge attività sindacale per le organizzazioni dichiarate rappresentative può continuare a fruire dei permessi e dei distacchi assegnati all'Area Negoziale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, anche dopo l'adozione, rispettivamente, del primo decreto di recepimento delle procedure negoziali di cui al comma 1 e del decreto di cui al comma 6, ovvero del primo decreto di recepimento delle procedure negoziali di cui al comma 1-bis.».
0.7.06.2. Gentile.

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  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Disposizioni in materia di Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari)

  1. A decorrere dall'anno 2018, ai fini della disciplina degli istituti normativi e dei trattamenti accessori di cui al comma 1-bis dell'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, si applicano le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter del medesimo articolo 46. In fase di prima applicazione, le modalità attuative già adottate con decreto di cui all'articolo 46, comma 4, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, sono estese, in quanto compatibili, alle aree negoziali dei dirigenti delle Forze di polizia a ordinamento militare e delle Forze armate, ferme restando le peculiarità dei rispettivi ordinamenti, facendo riferimento alla data del 31 dicembre 2024 ai fini della rilevazione di cui all'articolo 46, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95.
  2. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 884, comma 2, dopo la lettera i-bis), è aggiunta la seguente:

   «i-ter) aspettativa sindacale non retribuita.»;

   b) all'articolo 913-bis, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

   «2-bis. Salvo non sia diversamente disposto, la posizione di stato giuridico del distacco sindacale è equiparata negli effetti a quella dell'aspettativa».
7.06. I Relatori.

  All'articolo aggiuntivo 7.07 dei Relatori, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 79, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 dopo le parole: «decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175,» sono inserite le seguenti: «dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».
0.7.07.1. Pietrella.

(Irricevibile)

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

  1. All'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3:

    1) il quarto periodo è sostituito dai seguenti: «I dipendenti di cui al terzo periodo sono collocati fuori ruolo dalle amministrazioni di appartenenza e beneficiano del medesimo trattamento economico lordo annuo in godimento al momento dell'incarico, ivi incluse le indennità accessorie aventi carattere fisso e continuativo, corrisposto a carico delle amministrazioni di appartenenza. In aggiunta al trattamento economico accessorio previsto dal quarto periodo, al personale spetta il trattamento accessorio disciplinato dal regolamento previsto ai sensi del comma 3-ter ed il compenso per prestazioni di lavoro straordinario nei limiti della spesa autorizzata dall'ultimo periodo del comma 3-bis»;

    2) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Il mandato dei componenti della Commissione è di cinque anni ed è rinnovabile una sola volta e si applica ai mandati in corso»;

   b) al comma 3-bis è aggiunto in fine il seguente periodo: «A decorrere dall'anno 2025, l'importo anzidetto è aumentato a trecentocinquantamila euro»;

   c) dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:

   «3-ter. Il Presidente rappresenta la Commissione, provvede alla sua convocazione e ne stabilisce l'ordine del giorno. La Commissione adotta uno o più regolamenti recantiPag. 36 le norme di organizzazione e funzionamento, quelle concernenti il trattamento economico accessorio del personale operante presso la Commissione, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese. La Commissione provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento, ivi comprese quelle relative alle indennità accessorie attribuite al personale, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio»;

  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 290.000 euro annui a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
7.07. I Relatori.

ART. 8.

  All'articolo aggiuntivo 8.026 dei Relatori, comma 1, dopo le parole: valutazione multidimensionale aggiungere le seguenti: per ridurre i divari territoriali, contrastare la dispersione scolastica e l'abbandono precoce, nonché prevenire processi di emarginazione sociale tramite il potenziamento del sistema dei servizi sociali comunali e.

  Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: 50 milioni con le seguenti: 100 milioni.
0.8.026.1. Sportiello, Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Di Lauro, Penza, Quartini, Marianna Ricciardi, Tucci.

  All'articolo aggiuntivo 8.026 dei Relatori, comma 1, sostituire le parole: personale con qualifica di operatore sociale qualificato con le seguenti: assistenti sociali.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 22, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dei titoli per l'accesso alla sezione B indicati all'articolo 23 del presente decreto. Restano immutate le riserve e le attribuzioni professionali degli iscritti all'albo stabilite dall'articolo 21 del presente decreto e le attività di cui alle aree di competenza specifica previste al decreto del Ministro della giustizia n. 106, 2 agosto 2013.».
0.8.026.2. Sportiello, Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Di Lauro, Penza, Quartini, Marianna Ricciardi, Tucci.

(Irricevibile limitatamente alla parte consequenziale)

  All'articolo aggiuntivo 8.026 dei Relatori, comma 1, sostituire le parole: personale con qualifica di operatore sociale qualificato con le seguenti: assistenti sociali.

  Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: 50 milioni con le seguenti: 250 milioni.
0.8.026.3. Sportiello, Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Di Lauro, Penza, Quartini, Marianna Ricciardi, Tucci.

  All'articolo aggiuntivo 8.026 dei Relatori, comma 1, sostituire le parole: personale con qualifica di operatore sociale qualificato con le seguenti: assistenti sociali.

  Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: 50 milioni con le seguenti: 100 milioni.
0.8.026.4. Sportiello, Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Di Lauro, Penza, Quartini, Marianna Ricciardi, Tucci.

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  All'articolo aggiuntivo 8.026 dei Relatori, comma 1, sostituire le parole: personale con qualifica di operatore sociale qualificato con le seguenti: assistenti sociali.
0.8.026.5. Sportiello, Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Di Lauro, Penza, Quartini, Marianna Ricciardi, Tucci.

  All'articolo aggiuntivo 8.026 dei Relatori, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Detto personale è inquadrato nell'Area funzionari del contratto collettivo nazionale per il comparto delle Funzioni locali per il triennio 2019-2021.
*0.8.026.6. Scotto, Bonafè.
*0.8.026.7. Mari, Zaratti.
*0.8.026.8. Barzotti, Aiello, Alifano, Auriemma, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Tucci.

  All'articolo aggiuntivo 8.026 dei Relatori, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Al fine di sostenere interventi finalizzati alla prevenzione, al monitoraggio e al contrasto del diffondersi delle dipendenze comportamentali tra le giovani generazioni è altresì potenziato il fabbisogno di assistenti sociali attraverso il rafforzamento dell'incontro tra domanda ed offerta di assistenti sociali; a tal fine presso il Consiglio nazionale dell'ordine degli assistenti sociali sono istituiti elenchi speciali a cui si accede a seguito di specifici percorsi di formazione e di specializzazione, finalizzati all'acquisizione di ulteriori competenze professionali nell'ambito delle attività di programmazione, organizzazione, gestione, verifica e controllo dei sistemi di assistenza e politiche sociali, nonché di cura e di assistenza, della valutazione multidimensionale, del case management e dell'integrazione sociosanitaria a favore delle persone con dipendenze comportamentali.
  1-ter. Al fine di ridurre i divari territoriali, contrastare la dispersione scolastica e l'abbandono precoce, nonché prevenire processi di emarginazione sociale, e dipendenze comportamentali, i comuni possono utilizzare fino al 40 per cento dei fondi previsti dall'articolo 1, comma 791, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, incrementati di euro 200 milioni con le risorse di cui al comma 2, per l'assunzione di assistenti sociali a tempo indeterminato, anche attingendo agli elenchi di cui al comma 1-bis, fino al raggiungimento del rapporto 1 a 6.500, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale, anche ai sensi dell'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

  Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: 50 milioni con le seguenti: 250 milioni.
0.8.026.9. Sportiello, Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Di Lauro, Penza, Quartini, Marianna Ricciardi, Tucci.

(Irricevibile)

  All'articolo aggiuntivo 8.026 dei Relatori, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di ridurre i divari territoriali, contrastare la dispersione scolastica e l'abbandono precoce, nonché prevenire processi di emarginazione sociale e per potenziare il sistema dei servizi sociali comunali, i contributi di cui all'articolo 1, comma 797, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono incrementati rispettivamente di 20.000 euro e 10.000 euro. Qualora un comune non riesca ad assumere gli assistenti sociali in numero congruo, comunque idoneo a soddisfare almeno il rapporto di 1 a 6.500, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali interviene con misure idonee ad assicurare che i servizi sociali dei comuni siano in grado di garantire il livello essenziale delle prestazioni. Per l'attuazione del presente comma il Fondo di solidarietà comunale è incrementato di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.

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  Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: 50 milioni con le seguenti: 250 milioni.
0.8.026.10. Sportiello, Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Di Lauro, Penza, Quartini, Marianna Ricciardi, Tucci.

(Irricevibile)

  All'articolo aggiuntivo 8.026 dei Relatori, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

   «7.1 Al fine di fronteggiare la carenza di personale sanitario e rendere più snelle le procedure di reclutamento del medesimo personale nel Servizio sanitario nazionale, con uno o più regolamenti da adottare entro il 31 dicembre 2026 ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è aggiornata la disciplina per il reclutamento del personale dirigenziale dei ruoli sanitario, socio-sanitario, professionale, tecnico e amministrativo del Servizio sanitario nazionale nonché quella del personale non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale di cui al comma 7 del presente decreto. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al presente comma, i concorsi continuano ad essere espletati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483.».
0.8.026.11. Patriarca.

(Irricevibile)

  All'articolo aggiuntivo 8.026 dei Relatori, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine di conseguire, da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, l'uniforme applicazione del sistema di remunerazione delle farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di Servizio sanitario nazionale, le quote di cui all'articolo 1, commi 225, 226 e 227, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono da intendersi al netto dell'imposta di valore aggiunto e assoggettate ad IVA.
0.8.026.12. Gabellone.

(Irricevibile)

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di politiche sociali)

  1. In attuazione dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 163, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, al fine di rafforzare i Punti unici di accesso e le relative Unità di valutazione multidimensionale attraverso l'assunzione di personale con competenze di carattere sociale, gli ambiti territoriali sociali e i comuni, anche in forma associata, che ne facciano parte, sono autorizzati ad assumere, dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e nei limiti delle risorse di cui al comma 2, personale con qualifica di operatore sociale qualificato, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, anche a tempo parziale e anche in qualità di lavoratori sovrannumerari, in deroga alla dotazione organica, al piano triennale dei fabbisogni di personale e ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, con riferimento al triennio 2022-2024, con le risorse del Piano nazionale per la non autosufficienza per il triennio 2022-2024, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 ottobre 2022, nonché, a decorrere dal 2025, nella misura di 50 milioni di euro annui a valere sul medesimo fondo in deroga ai limiti di spesa stabiliti dall'articolo 1, commi da 557 a 557-quater e 562 Pag. 39della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, senza ulteriori o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
8.026. I Relatori.

ART. 11.

  All'articolo aggiuntivo 11.02 dei Relatori, comma 1, lettera a), capoverso 5, sostituire le parole: controllo continuativo sulla gestione finanziaria con le seguenti: controllo sulla gestione finanziaria dell'Ispettorato.
0.11.02.1. Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Tucci.

  All'articolo aggiuntivo 11.02 dei Relatori, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) dopo l'articolo 11, aggiungere i seguenti:

Art. 11-bis.
(Procuratore nazionale del lavoro)

   1. All'articolo 77 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è premesso il seguente:

«Art. 76-quater.
(Procuratore nazionale del lavoro)

   1. Nell'ambito della procura generale presso la Corte di cassazione è istituita la Direzione nazionale del lavoro.
   2. Alla Direzione è preposto un magistrato che abbia conseguito la settima valutazione di professionalità, scelto, anche in deroga all'ordinario periodo di legittimazione al trasferimento, tra coloro che hanno svolto anche non continuativamente, per un periodo non inferiore a otto anni, funzioni giudicanti o di pubblico ministero, sulla base di specifiche attitudini, capacità organizzative ed esperienze nella trattazione di procedimenti relativi alla normativa in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro e di tutela penale del lavoro.
   3. Alla nomina del procuratore nazionale del lavoro si provvede con la procedura prevista dall'articolo 11, terzo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195. L'incarico ha durata di quattro anni e può essere rinnovato una sola volta.
   4. Alla Direzione sono addetti, con funzione di sostituti, magistrati con qualifica non inferiore a quella di magistrato che abbia conseguito la quarta valutazione di professionalità, nominati sulla base di specifiche attitudini ed esperienze nella trattazione di procedimenti in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e di tutela penale del lavoro. Alla nomina provvede il Consiglio superiore della magistratura.
   5. Per la nomina dei sostituti, l'anzianità nel ruolo può essere valutata solo ove risultino equivalenti i requisiti professionali.
   6. Al procuratore nazionale del lavoro sono attribuite le funzioni previste dall'articolo 371-ter del codice di procedura penale.».

Art. 11-ter.

   1. Dopo l'articolo 371-bis del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 371-ter.
(Attività di coordinamento del procuratore nazionale del lavoro)

   1. Il procuratore nazionale del lavoro esercita le sue funzioni in relazione ai procedimenti per i reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro nonché per i reati contro la persona commessi nel luogo di lavoro o in occasione dell'attività lavorativa e per i reati connessi, ancorché di maggiore gravità. A tale fine si avvale del supporto operativo delle Forze dell'ordine nonché degli strumenti operativi territoriali del Servizio sanitario nazionale, degli ispettorati territoriali del lavoro e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il procuratore nazionale può inoltre avvalersi, a fini investigativi, degli enti e degli organismi di Pag. 40cui all'articolo 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché del personale ispettivo dell'Ispettorato nazionale del lavoro, in relazione alle competenze in materia di vigilanza a esso attribuite dalla legislazione vigente, e impartisce direttive intese a regolarne l'impiego a fini investigativi.
   2. Il procuratore nazionale del lavoro esercita funzioni di impulso e di coordinamento nei confronti dei procuratori distrettuali del lavoro al fine di rendere effettivo il coordinamento delle attività di indagine, di garantire la funzionalità dell'impiego della polizia giudiziaria nelle sue diverse articolazioni e di assicurare la completezza e tempestività delle investigazioni.
   3. Per lo svolgimento delle funzioni attribuitegli dalla legge, il procuratore nazionale del lavoro, in particolare:

   a) d'intesa con i procuratori distrettuali interessati, assicura il collegamento investigativo anche per mezzo dei magistrati della Direzione nazionale del lavoro;

   b) cura, mediante applicazioni temporanee dei magistrati della Direzione nazionale e delle direzioni distrettuali del lavoro, la necessaria flessibilità e mobilità che soddisfino specifiche e contingenti esigenze investigative o processuali;

   c) ai fini del coordinamento investigativo e della repressione dei reati provvede all'acquisizione e all'elaborazione di notizie, informazioni e dati utili al contrasto dello sfruttamento del lavoro;

   d) impartisce ai procuratori distrettuali del lavoro specifiche direttive alle quali attenersi per prevenire o risolvere contrasti riguardanti le modalità secondo le quali realizzare il coordinamento nell'attività di indagine;

   e) riunisce i procuratori distrettuali del lavoro interessati al fine di risolvere i contrasti che, malgrado le direttive specifiche impartite, sono insorti e hanno impedito di promuovere o di rendere effettivo il coordinamento;

   f) dispone con decreto motivato, reclamabile al procuratore generale presso la Corte di cassazione, l'avocazione delle indagini preliminari relative a taluno dei reati di cui al comma 1 quando non hanno dato esito le riunioni disposte al fine di promuovere o rendere effettivo il coordinamento e questo non è stato possibile a causa della:

    1) perdurante e ingiustificata inerzia nell'attività di indagine;

    2) ingiustificata e reiterata violazione dei doveri previsti dall'articolo 371 del codice di procedura penale ai fini del coordinamento delle indagini.

   4. Il procuratore nazionale del lavoro provvede all'avocazione di cui alla lettera f) del comma 3 dopo aver assunto sul luogo le necessarie informazioni personalmente o tramite un magistrato della Direzione nazionale del lavoro all'uopo designato. Salvi casi particolari, il procuratore nazionale del lavoro o il magistrato da lui designato non può delegare per il compimento degli atti di indagine altri uffici del pubblico ministero.».
0.11.02.2. D'Orso, Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Tucci.

(Irricevibile)

  All'articolo aggiuntivo 11.02 dei Relatori, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.
(Piattaforma unica della vigilanza)

   1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, comma 5, del presente decreto e dall'articolo 7, comma 15-ter, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, l'Ispettorato, l'INPS e l'INAIL istituiscono una piattaforma unica della vigilanza che provvede alla raccolta, all'elaborazione, alla classificazione e alla conservazione delle informazioni e dei dati, sia in Pag. 41forma analitica che aggregata, utili alla programmazione e svolgimento dell'attività di vigilanza.
   2. La piattaforma, alimentata con le informazioni e i dati conferiti dall'Ispettorato, dall'INPS e dall'INAIL, costituisce strumento unico e obbligatorio per tutto il personale ispettivo ed è finanziata dall'Ispettorato, dall'INPS e dall'INAIL, attingendo alle risorse dei rispettivi bilanci. L'accesso ai dati e alle informazioni conservati negli archivi automatizzati della piattaforma e la loro utilizzazione sono consentiti al personale dell'Ispettorato, dell'INPS e dell'INAIL per finalità connesse alla vigilanza.
   3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con provvedimento del direttore è istituita una commissione tecnica, presieduta da un rappresentante dell'Ispettorato e composta da un membro per ciascuno dei predetti enti, con il compito di:

   a) individuare i dati e le informazioni oggetto di condivisione;

   b) ripartire i costi per la realizzazione e la gestione della piattaforma;

   c) vigilare sulle attività connesse alla realizzazione della piattaforma;

   d) individuare le banche dati di altre amministrazioni funzionali all'attività di vigilanza, a cui accedere mediante convenzioni da stipulare a cura dell'Ispettorato, sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

   e) predisporre periodiche informative per consentire al direttore di riferire al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con cadenza bimestrale, sull'andamento dei lavori.

   4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con provvedimento del direttore, sentita la commissione tecnica e il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le misure a tutela degli interessati e i tempi di conservazione dei dati.».
0.11.02.3. Barzotti, Aiello, Alifano, Auriemma, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Tucci.

(Irricevibile)

  All'articolo aggiuntivo 11.02 dei Relatori, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.
(Piano straordinario nazionale per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)

   1. Al fine di contribuire all'obiettivo di razionalizzare e semplificare l'attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, è adottato un Piano straordinario nazionale per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, finalizzato alla prevenzione degli infortuni, delle malattie professionali e al rafforzamento dei diritti dei lavoratori, in particolare nei contesti ad alto rischio e a elevata precarietà.
   2. Il Piano si articola nei seguenti interventi strategici:

   a) prevenzione strutturale e formazione: sono finanziati programmi di formazione continua e partecipata in materia di salute e sicurezza, con priorità per micro e piccole imprese, mediante il rafforzamento della figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST) e l'istituzione di sportelli territoriali per l'assistenza tecnica gratuita;

   b) salario minimo e orario sostenibile: al fine di prevenire i rischi da affaticamento psico-fisico e stress lavoro-correlato, è istituito il salario minimo legale orario, definito annualmente con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti sociali. È altresì promossa, in via sperimentale, la riduzione dell'orario di lavoro settimanale a parità di salario, in settori e territori ad alta incidenza infortunistica,Pag. 42 con verifica periodica degli effetti sulla produttività e sul benessere dei lavoratori;

   c) diritto all'autotutela: in attuazione dell'articolo 44 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è garantito ai lavoratori il diritto di interrompere l'attività lavorativa e allontanarsi dal luogo di pericolo in presenza di condizioni gravi, immediate e inevitabili per la propria salute o sicurezza, secondo le modalità di cui al comma 3 del presente articolo;

   3. Ai fini dell'effettiva esigibilità del diritto di autotutela di cui al comma 2, lettera c), si dispone quanto segue:

   a) il lavoratore che, anche sulla base di analisi effettuate da esperti sindacali, viene a conoscenza di essere esposto ad una situazione di rischio per la propria salute, ha diritto di mettersi in autotutela, adottando le misure di prevenzione per ridurre il suo livello di esposizione al rischio, inclusa l'interruzione immediata dell'attività lavorativa e l'allontanamento dalla zona pericolosa, comunicando il fatto al preposto, al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS/RLST) o, in assenza, direttamente all'azienda mediante modulo standardizzato o piattaforma telematica appositamente istituita presso il sito dell'Ispettorato nazionale del lavoro; il lavoratore ha il diritto di restare in autotutela, senza subire pregiudizio alcuno, fino a quando gli Organi di vigilanza, o lo stesso datore di lavoro, non sono in grado di dimostrare che la sua condizione di esposizione al rischio è cessata;

   b) l'interruzione dell'attività lavorativa esercitata in buona fede e fondata su una ragionevole percezione di pericolo grave non comporta decurtazioni salariali, né conseguenze disciplinari o risarcitorie per il lavoratore, salvo il caso di dolo o colpa grave accertata;

   c) entro 24 ore dalla comunicazione, il datore di lavoro è tenuto a verificare le condizioni di rischio segnalate e a fornire una risposta scritta motivata al lavoratore, all'RLS e all'Ispettorato territoriale del lavoro competente;

   d) in caso di contestazione da parte del datore di lavoro, l'onere della prova circa l'assenza del pericolo ricade su quest'ultimo. È presunta, fino a prova contraria, la legittimità della condotta del lavoratore che ha agito in autotutela;

   e) è istituito presso l'Ispettorato nazionale del lavoro un canale digitale riservato, accessibile anche in forma anonima, per la segnalazione delle situazioni di rischio e dell'esercizio del diritto di autotutela, attivo 24 ore su 24 e con gestione prioritaria;

   f) è istituito un fondo nazionale per la tutela dell'autotutela, finalizzato a garantire la copertura salariale nei casi in cui la sospensione dell'attività sia stata ritenuta legittima ma non riconosciuta tempestivamente dal datore di lavoro;

   4. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con decreto da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, definisce:

   a) le modalità operative per l'attuazione del diritto di autotutela;

   b) la struttura del canale telematico e del modulo di segnalazione;

   c) i criteri di accesso al fondo di tutela e le forme di supporto legale gratuito in caso di contenzioso.

   5. La formazione dei lavoratori, dei rappresentanti per la sicurezza e dei preposti deve comprendere un modulo specifico obbligatorio sul diritto di autotutela, i cui contenuti sono definiti dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro. L'adempimento di tale formazione è condizione necessaria per la validità dei corsi di formazione generale e specifica previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.».
0.11.02.4. Barzotti, Aiello, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Tucci, Carotenuto.

(Irricevibile)

Pag. 43

  All'articolo aggiuntivo 11.02 dei Relatori, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) dopo l'articolo 11, è inserito il seguente:

Art. 11-bis.
(Omicidio sul lavoro)

   1. Dopo l'articolo 589-ter del codice penale, aggiungere il seguente:

«Art. 589-quater.
(Omicidio sul lavoro)

   Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali è punito con la reclusione da tre a otto anni. Il datore di lavoro che non abbia predisposto il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ovvero non abbia designato il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi, e cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. Se il fatto è commesso nell'esecuzione di un rapporto di lavoro irregolare sul piano contrattuale o contributivo, la pena è della reclusione da cinque a undici anni. La pena di cui al secondo comma si applica a chiunque, in violazione del titolo VIII, capi I e IV, del titolo IX, capi I, II e III, del titolo X, capi I, II e III, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, cagiona per colpa la morte di una persona. La stessa pena si applica, altresì, a chiunque mette a disposizione dei lavoratori attrezzature non conformi a quanto disposto dall'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, cagionando per colpa la morte di una persona. Chiunque cagioni la morte di più persone, ovvero la morte di una o più persone e lesioni a una o più persone è punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni diciotto.».
0.11.02.5. Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Tucci.

(Irricevibile)

  All'articolo aggiuntivo 11.02 dei Relatori, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di contribuire all'obiettivo della riduzione degli infortuni sul lavoro mediante la promozione del lavoro agile, a decorrere dal 1° gennaio 2026, per i rapporti di lavoro eseguiti in modalità agile, si applica la riduzione pari all'uno per cento sui premi assicurativi a carico del datore di lavoro, dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). A tal fine è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
0.11.02.6. Barzotti, Aiello, Alifano, Auriemma, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Tucci.

(Irricevibile)

  All'articolo aggiuntivo 11.02 dei Relatori, comma 2, dopo le parole: Aree Funzionali aggiungere le seguenti: , esclusa l'area funzionari del vigente Contratto collettivo nazionale, Comparto funzioni centrali, famiglia professionale ispettore di vigilanza tecnica salute e sicurezza,.
0.11.02.7. Scotto, Bonafè.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Disposizioni urgenti per la funzionalità dell'Ispettorato nazionale del lavoro)

  1. Al fine di efficientare il controllo sulla gestione finanziaria dell'Ispettorato nazionalePag. 44 del lavoro e la tempestività delle relative scelte gestionali, l'adeguamento della governance alle modifiche adottate dall'articolo 31, comma 12, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, nonché per garantire il presidio del territorio potenziando il coordinamento dell'attività di vigilanza in materia di lavoro, legislazione sociale e salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ed una maggiore efficienza nella gestione delle nuove competenze rimesse all'Ispettorato nazionale del lavoro, ivi inclusa la competenza nel rilascio e nella gestione della patente a crediti di cui all'articolo 29, comma 19, del medesimo decreto-legge n. 19 del 2024, al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 1, il comma 5 è sostituito dal seguente:

   «5. La Corte dei conti esercita il controllo continuativo sulla gestione finanziaria previsto dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259, e riferisce al Parlamento sulla efficienza economica e finanziaria dell'attività svolta nell'esercizio esaminato»;

   b) all'articolo 6, comma 1:

    1) al primo periodo, le parole: «non superiore a 7.846 unità» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a 7.816 unità»:

    2) al secondo periodo, le parole: «ottantasei posizioni dirigenziali di livello non generale» sono sostituite dalle seguenti: «novantaquattro posizioni dirigenziali di livello non generale».

  2. Al fine di garantire la neutralità finanziaria delle disposizioni di cui alla lettera b), numero 2), del comma 1, l'Ispettorato provvede alla riduzione del fabbisogno assunzionale disponibile per le Aree funzionali al 31 dicembre 2024 per un importo corrispondente al relativo onere.
11.02. I Relatori.

ART. 12.

  All'emendamento 12.187 dei Relatori, comma 16-bis, sostituire le parole: pari a 761.000 euro per l'anno 2025 e a euro 1.065.000 annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: pari a 31.000 euro per l'anno 2025 e a euro 65.000 annui a decorrere dall'anno 2026.

  Conseguentemente, al comma 16-ter, sostituire le parole: pari a 761.000 euro per l'anno 2025 e a euro 1.065.000 annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: pari a 31.000 euro per l'anno 2025 e a euro 65.000 annui a decorrere dall'anno 2026.
0.12.187.1. Scotto, Bonafè.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  16-bis. In relazione alle attività connesse all'attuazione del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima e delle correlate misure di diversificazione degli approvvigionamenti energetici, per gli incarichi di cui all'articolo 29, commi 1, 2, 3, 6 e 7, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, è autorizzata una spesa pari a 761.000 euro per l'anno 2025 e a euro 1.065.000 annui a decorrere dall'anno 2026.
  16-ter. Agli oneri di cui al comma 16-bis, pari a 761.000 euro per l'anno 2025 e a euro 1.065.000 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economica e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
12.187. I Relatori.

  All'emendamento 12.186 dei Relatori, dopo le parole: sicurezza energetica aggiungere le Pag. 45seguenti: e del Ministero dell'economia e delle finanze.

  Conseguentemente, sostituire le parole: il medesimo Ministero con le seguenti: i medesimi Ministeri.
0.12.186.1. Malagola.

  All'emendamento 12.186 dei Relatori, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Allo scopo di rafforzare la capacità amministrativa e di potenziare le attività necessarie per assicurare la piena realizzazione degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza di competenza del Ministero della giustizia, nelle more dell'espletamento di procedure di mobilità, a far data dal 1° luglio 2025 si procede a stabilizzazione, con contratto a tempo indeterminato, per coloro che sono utilmente collocati nelle graduatorie di merito formatesi all'esito della selezione comparativa, a condizione che i medesimi abbiamo maturato i quindici mesi continuativi nella qualifica ricoperta alla data del 30 giugno 2025 e siano in servizio alla medesima data. Completata la procedura di stabilizzazione, le graduatorie sono rese disponibili anche per lo scorrimento da parte di altre pubbliche amministrazioni. La dotazione organica del personale di ruolo del Segretariato generale della giustizia amministrativa, comparto Funzioni centrali, è conseguentemente aumentata di 150 unità nell'area dei funzionari e di 50 unità nell'area degli assistenti.
0.12.186.2. Dori, Zaratti, Mari.

(Irricevibile)

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  16-bis. Allo scopo di rafforzare la capacità amministrativa e di potenziare le attività necessarie per assicurare la piena realizzazione degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza di competenza del Ministero dell'ambiente della sicurezza energetica, nelle more dell'espletamento di procedure di mobilità e comunque fino al 31 dicembre 2026, per le richieste di comando e distacco di personale non dirigenziale appartenente al Comparto funzioni centrali presso il medesimo Ministero non si applica il limite di cui all'articolo 30, comma 1-quinquies, primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
12.186. I Relatori.

  All'articolo aggiuntivo 12.044 dei Relatori, sopprimere i commi 4 e 5.
0.12.044.1. Scotto, Bonafè.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Misure urgenti per il potenziamento e la funzionalità dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale)

  1. Al fine di garantire il rafforzamento, anche attraverso l'assunzione di personale, dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale («Agenzia») per l'esercizio delle nuove e maggiori funzioni in materia di cybersicurezza, derivanti dall'evoluzione del quadro regolatorio unionale e nazionale e per l'attuazione della Strategia nazionale di cybersicurezza, le risorse di cui all'articolo 1, comma 902, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono incrementate di euro 1.000.000 per l'anno 2025, di euro 4.000.000 per l'anno 2026 e di euro 5.000.000 a decorrere dall'anno 2027.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 899, lettera b), della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
  3. Tenuto conto delle funzioni volte alla tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico attribuite all'Agenzia, il personale appartenente ai segmenti professionali di direttore centrale e direttore deve possedere il nulla osta di sicurezza («NOS») di cui all'articolo 1, comma 1, lettera z), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 novembre 2015, n. 5, di cui all'articolo 4, comma 3, lettera l), della legge 3 agosto 2007, n. 124.Pag. 46
  4. Oltre a quanto previsto dal comma 3 e per le medesime finalità, per il personale ivi indicato che abbia tenuto comportamenti che, in relazione alle competenze dell'Agenzia in materia di tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico, determinino il venir meno del rapporto fiduciario, è disposta la cessazione del rapporto di lavoro con l'Agenzia. Tale cessazione comporta la ricollocazione, anche in sovrannumero, del personale interessato, con salvaguardia della posizione giuridica maturata, presso la pubblica amministrazione o l'ente pubblico di originaria appartenenza, ovvero presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, qualora esso non provenga da altra pubblica amministrazione o da altro ente pubblico o la sua ricollocazione, presso questi ultimi, non risulti possibile per altra causa. Tale cessazione può essere disposta anche indipendentemente dalla sussistenza di profili di responsabilità disciplinare. La ricollocazione di cui al periodo precedente è effettuata a valere sulle facoltà assunzionali delle amministrazioni di destinazione. Con il provvedimento di ricollocazione è disposto un assegno riassorbibile ad personam in caso di differenziali retributivi tra il trattamento economico complessivo in godimento presso l'Agenzia e quello previsto presso l'amministrazione di destinazione. Tale differenziale grava sulle risorse destinate al personale di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109. Le disposizioni di cui ai periodi precedenti si applicano altresì per la ricollocazione del personale dell'Agenzia di cui al comma 1, nei casi di mancato conseguimento, rinnovo o revoca del NOS.
  5. Ai fini dell'applicazione delle previsioni di cui al comma precedente, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni, in materia di destituzione per motivi disciplinari, recate dal regolamento del personale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 dicembre 2021, n. 224, di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109.
12.044. I Relatori.

ART. 14.

  All'emendamento 14.57 dei Relatori, dopo le parole: nonché dell'Ispettorato nazionale del lavoro aggiungere le seguenti: , dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, dell'Agenzia italiana del farmaco.
*0.14.57.2. Scotto, Bonafè.
*0.14.57.3. Mari, Zaratti.
*0.14.57.4. Barzotti, Aiello, Alifano, Auriemma, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Tucci.

  All'emendamento 14.57 dei Relatori, dopo le parole: dell'Agenzia italiana per la gioventù aggiungere le seguenti: quanto alle Agenzie fiscali per la quota parte del 50 per cento degli importi attualmente in godimento al personale delle indennità di amministrazione gravante sui rispettivi fondi di contrattazione integrativa. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri per quanto previsto al primo periodo, da destinare alle medesime finalità e da determinare sulla base dei medesimi criteri di cui al primo periodo, sono posti a carico dei rispettivi bilanci.
**0.14.57.5. Scotto, Bonafè.
**0.14.57.6. Mari, Zaratti.
**0.14.57.7. Barzotti, Aiello, Alifano, Auriemma, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Tucci.

  All'emendamento 14.57 dei Relatori, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: All'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, dopo le parole: «dell'Agenzia nazionale politichePag. 47 attive del lavoro» sono inserite le seguenti parole: «, dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, dell'Agenzia italiana del farmaco, dell'Agenzia italiana per la gioventù». Al medesimo fine di cui al periodo precedente, il fondo di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è incrementato di 6 milioni di euro per l'anno 2025 ed è ripartito in favore dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca e dell'Agenzia italiana per la gioventù con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze per corrispondere, a titolo di arretrato per gli anni 2020, 2021 e 2022, il medesimo trattamento economico accessorio al personale loro dipendente. Ai maggiori oneri di cui al terzo periodo, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
*0.14.57.8. Scotto, Bonafè.
*0.14.57.9. Mari, Zaratti.
*0.14.57.10. Barzotti, Aiello, Alifano, Auriemma, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Tucci.

(Irricevibili)

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei ministri aggiungere le seguenti: , nonché dell'Ispettorato nazionale del lavoro e dell'Agenzia italiana per la gioventù.
14.57. I Relatori.

  All'emendamento 14.55 dei Relatori, parte consequenziale, sopprimere le parole: mediante corrispondente riduzione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, quanto a euro 15.000.000 per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
0.14.55.1. Caso, Amato, Orrico, Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Tucci.

  Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: 20.000.000 per l'anno 2025, di euro 50.000.000 per l'anno 2026 e di euro 50.000.000 per ciascuno degli anni 2027, 2028, 2029 con le seguenti: 65.000.000 per ciascuno degli anni 2026, 2027, 2028 e 2029.

  Conseguentemente, sostituire il terzo periodo con il seguente: Agli oneri di cui al presente comma si provvede quanto a euro 50.0000.000 per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e a euro 65.000.000 per ciascuno degli anni 2028 e 2029, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, quanto a euro 15.000.000 per ciascuno degli anni 2026 e 2027 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.
14.55. I Relatori.

  All'emendamento 14.56 dei Relatori, sopprimere i commi 6-bis e 6-ter.
0.14.56.1. Scotto, Bonafè.

  All'emendamento 14.56 dei Relatori, dopo il comma 6-quater, aggiungere i seguenti:

  6-quinquies. Tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, a decorrere dal 1° giugno 2025, gli Stati maggiori delle Forze armate e il Comando generale dell'Arma dei carabinieri possono assegnare a supporto, nei limiti delle rispettive dotazioni organiche, le necessarie unità di personale militare non dirigente e dirigente, cui può essere affidata, compatibilmente con il grado rivestito, la direzione delle strutture in cui si articolano gli uffici di diretta collaborazione.Pag. 48 Al personale di cui al primo periodo, non percettore dell'indennità di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è corrisposto, a carico della Forza armata di appartenenza, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il trattamento economico previsto per le qualifiche corrispondenti, ivi inclusi i compensi per lavoro straordinario.
  6-sexies. Per la valorizzazione delle funzioni di raccordo con le Forze armate, alla luce del contesto geopolitico in atto, la dotazione finanziaria destinata alle esigenze dell'articolo 19, comma 11, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, è incrementata di euro 600.000 per l'anno 2025 e di euro 1.200.000 a decorrere dall'anno 2026.
  6-septies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 6-sexies, pari a euro 600.000 per l'anno 2025 e a euro 1.200.000 annui a decorrere dal 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.
0.14.56.2. Maiorano.

(Irricevibile)

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  6-bis. Per il potenziamento dei compiti finalizzati al miglioramento ed efficientamento dell'attività e dei servizi, la dotazione finanziaria destinata alle specifiche esigenze di cui al comma 5 dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 2002, n. 98, è incrementata di euro 737.812 per l'anno 2025 e di euro 1.327.000 a decorrere dall'anno 2026.
  6-ter. Agli oneri di cui al comma 6-bis, pari a euro 1.737.812 per l'anno 2025 e ad euro 2.327.000 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
  6-quater. All'articolo 22 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, dopo le parole: «si provvede destinando» sono inserite le seguenti: «una quota del fondo di cui all'articolo 32, nonché» e le parole da: «di componente del comitato» fino a: «della legge 24 febbraio 1992, n. 225» sono sostituite dalle seguenti: «nonché dai compensi attribuiti ai sensi degli articoli 25 e 26 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1,»;

   b) al comma 3, dopo la parola: «stabilendo» è inserita la seguente: «altresì».
14.56. I Relatori.

ART. 15.

  All'emendamento 15.7 dei Relatori, comma 3-bis, alinea, dopo le parole: 15 luglio 2022, n. 91, aggiungere le seguenti: ai fini dell'esercizio dei compiti di cui alla lettera d) al Commissario straordinario sono revocati i poteri commissariali per l'approvazione di progetti e l'autorizzazione di nuovi impianti per la gestione dei rifiuti, anche pericolosi, la cui entrata in esercizio è prevista successivamente alla data del 6 gennaio 2026 e.
0.15.7.1. Zaratti, Mari.

  All'emendamento 15.7 dei Relatori, comma 3-bis, alinea, sostituire le parole da: dopo la lettera e) fino alla fine dell'emendamento Pag. 49con le seguenti: sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

   «a) predispone e adotta il piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale nel rispetto degli obiettivi ambientali di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 e dei criteri di cui agli articoli 178, 179 e 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, fermi restando i criteri e i fabbisogni previsti dal Piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR) della regione Lazio vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, adottato ai sensi dell'articolo 196 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006»;

   b) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

   «d) assicura la realizzazione degli impianti per la gestione dei rifiuti ad esclusione degli impianti di incenerimento e co-incenerimento, fatte salve le competenze statali di cui agli articoli 7, comma 4-bis e 195, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».
0.15.7.2. Ilaria Fontana, Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Tucci.

  All'emendamento 15.7 dei Relatori, comma 3-bis, capoverso «e-bis)», sostituire le parole: , nonché gli eventuali adempimenti conseguenti previsti con le seguenti: di cui.
0.15.7.3. Ilaria Fontana, Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Tucci.

  All'emendamento 15.7 dei Relatori, comma 3-bis, capoverso «e-bis)», aggiungere, in fine, le seguenti parole: , fatta salva la procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) ai sensi del titolo II della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
0.15.7.4. Ilaria Fontana, Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Tucci.

  All'emendamento 15.7 dei Relatori, comma 3-bis, capoverso «e-bis)», aggiungere, in fine, il seguente periodo: La relazione semestrale sull'evoluzione della situazione ambientale, con particolare riferimento allo stato di esecuzione del piano di risanamento e dei risultati ottenuti, di cui all'articolo 8, comma 2, della legge regionale Lazio 19 luglio 2019, n. 13, è, altresì, trasmessa alle competenti Commissioni parlamentari.
0.15.7.5. Ilaria Fontana, Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Tucci.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

   «e-bis) adotta, limitatamente al territorio di Roma Capitale, l'atto di indirizzo, nonché gli eventuali adempimenti conseguenti previsti al comma 3 dell'articolo 2, della legge regionale Lazio 19 luglio 2019, n. 13».
15.7. I Relatori.

ART. 17.

  All'articolo aggiuntivo 17.02 del Governo, comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) la Cabina di regia, di cui al comma 1, sottopone a controllo e verifica certificata le garanzie fideiussorie rilasciate dagli operatori nei confronti della pubblica amministrazione. Per il raggiungimento delle predette finalità potrà avvalersi di società di certificazione specializzate.
0.17.02.1. Romano.

  All'articolo aggiuntivo 17.02 del Governo, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Con cadenza trimestrale il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette Pag. 50alle competenti Commissioni parlamentari una relazione illustrativa sugli esiti delle funzioni di cui al precedente comma 2 svolte dalla Cabina di regia.
0.17.02.2. Mari, Grimaldi, Zaratti.

  All'articolo aggiuntivo 17.02 del Governo, comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, sostituire le parole: cinque unità con le seguenti: venti unità;

   b) dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: L'incarico di dirigente generale di cui al primo periodo può essere conferito anche a dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'articolo 2 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e dalla legge 4 giugno 1985, n. 281.;

   c) dopo il secondo periodo, aggiungere i seguenti: Nell'ambito del medesimo contingente di cui al primo periodo, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di tre anni rinnovabili, a seguito di procedura selettiva pubblica per titoli e colloquio, 15 unità di personale, di cui 5 da inquadrare nell'area degli assistenti, 5 nell'area dei funzionari e 5 nell'area delle elevate professionalità del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro – comparto Funzioni centrali. Possono partecipare alla procedura pubblica per la selezione delle figure delle elevate professionalità coloro che abbiano svolto attività presso amministrazioni statali con esperienza acquisita per almeno 12 mesi, anche non consecutivi, e che abbiano conseguito, anche all'estero, un dottorato di ricerca o master di secondo livello di durata almeno triennale. A tal fine, è autorizzata la spesa di euro 574.216,63 per l'anno 2025 e di euro 1.048.433, 25 a decorrere dall'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
0.17.02.3. Giaccone.

  All'articolo aggiuntivo 17.02 del Governo, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3:

    1) al primo periodo, sopprimere le parole da: ovvero, con trattamento economico complessivo a carico fino a: della legge 15 maggio 1997, n. 127;

    2) al sesto periodo, sostituire le parole: di euro 472.551 per l'anno 2025 e di euro 945.100 annui a decorrere dal 2026 con le seguenti: di euro 230.000 per l'anno 2025 e di euro 470.000 annui a decorrere dal 2026;

   b) al comma 4:

    1) al secondo periodo, sopprimere le parole: e tra esperti anche estranei alla pubblica amministrazione;

    2) sopprimere il quarto e il quinto periodo;

   c) al comma 5, sopprimere il secondo e il terzo periodo;

   d) al comma 6 del medesimo articolo aggiuntivo, sostituire le parole: pari a euro 1.772.551 con le seguenti: pari a euro 972.551 e sostituire le parole: euro 2.245.100 con le seguenti: euro 1.445.100.
0.17.02.4. Mari, Grimaldi, Zaratti.

  All'articolo aggiuntivo 17.02 del Governo, comma 3, sopprimere il quinto e il sesto periodo.
0.17.02.5. Scotto, Bonafè.

  All'articolo aggiuntivo 17.02 del Governo, comma 4, primo periodo, sopprimere le parole da: e può essere istituito un Consiglio tecnico-scientifico fino alla fine del comma.

Pag. 51

  Conseguentemente, al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: , nonché dei membri del Consiglio tecnico-scientifico di cui al comma 4, è autorizzata la spesa di 800.000 euro annui con le seguenti: è autorizzata la spesa di 300.000 euro annui.
0.17.02.6. Scotto, Bonafè.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Istituzione della Cabina di regia per il coordinamento strategico e la definizione di politiche e direttive efficaci in materia di valorizzazione e sviluppo del mercato dei capitali)

  1. Allo scopo di promuovere il coordinamento strategico e la definizione di politiche e direttive efficaci in materia di valorizzazione e sviluppo del mercato dei capitali, anche in relazione all'esercizio della delega di cui all'articolo 19 della legge 4 marzo 2024, n. 21, e delle eventuali ulteriori deleghe in materia, è istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze una Cabina di regia, di seguito denominata «Cabina di regia». La Cabina di regia è presieduta dal Ministro dell'economia e delle finanze o da un suo delegato ed è composta da rappresentanti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, della Presidenza del Consiglio dei ministri, della Banca d'Italia, della Commissione nazionale per le società e la borsa e della Guardia di finanza. Alla Cabina di regia partecipa il direttore generale del dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze o un suo delegato. Possono essere invitati a partecipare ai lavori della Cabina di regia rappresentanti di enti, organismi o associazioni portatori di specifici interessi. Ai componenti della Cabina di regia e ai partecipanti ai suoi lavori non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
  2. Coerentemente con le finalità di cui al comma 1, la Cabina di regia esercita funzioni di impulso e coordinamento in materia di promozione e realizzazione degli interventi necessari alla valorizzazione e allo sviluppo del mercato dei capitali e del sistema complessivo del mercato finanziario al fine di sostenere la crescita del Paese, anche attraverso lo sviluppo di forme alternative di finanziamento per le imprese, provvedendo, in particolare:

   a) all'effettuazione di studi ed analisi dell'ecosistema del mercato finanziario nazionale, anche in relazione agli altri mercati europei, al fine di individuare possibili aree di intervento, anche acquisendo dati e informazioni dagli enti e dai soggetti coinvolti;

   b) a promuovere il coordinamento e il confronto tra i diversi enti pubblici nazionali, le autorità di vigilanza finanziaria e ogni altro soggetto pubblico e privato competente;

   c) a promuovere l'elaborazione di un piano nazionale delle politiche e degli interventi strategici per la valorizzazione e lo sviluppo del mercato dei capitali, e le relative attività di aggiornamento e monitoraggio, anche dello stato di avanzamento.

  3. La Cabina di regia si avvale di una struttura tecnica composta da un dirigente generale, da due unità di personale dirigenziale di livello non generale e da cinque unità di personale non dirigenziale di supporto alle attività, da inquadrare nell'area dei funzionari del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro – comparto Funzioni centrali, individuate tra il personale dei ruoli del Ministero dell'economia e delle finanze ovvero, con trattamento economico complessivo a carico dell'amministrazione di destinazione, tra il personale dei ruoli delle altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che è collocato fuori ruolo o in posizione di comando o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti e al quale si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, nonché tra il personale della Guardia di Finanza. Nell'ambito del contingente di cui al primo periodo può Pag. 52essere ricompreso, sulla base di apposite convenzioni non onerose per il Ministero dell'economia e delle finanze, anche il personale proveniente da società a partecipazione pubblica nonché il personale di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, limitatamente ai dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'articolo 2 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e dalla legge 4 giugno 1985, n. 281. Conseguentemente la dotazione organica del Ministero dell'economia e delle finanze è incrementata del numero di unità di personale dirigenziale e non dirigenziale individuate ai sensi del presente comma. All'atto del collocamento fuori ruolo del predetto personale, è reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Al conferimento degli incarichi dirigenziali di cui al primo periodo del presente comma non si applicano i limiti percentuali previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 472.551 per l'anno 2025 e di euro 945.100 annui a decorrere dal 2026.
  4. Al fine di supportare l'attività della Cabina di regia, presso la struttura tecnica di cui al comma 3 è assegnato un contingente di esperti ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e può essere istituito un Consiglio tecnico-scientifico degli esperti con il compito di svolgere attività di elaborazione, di analisi e di studio nelle materie di competenza della Cabina di regia. Il Consiglio è composto da membri nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del dirigente generale della struttura tecnica di cui al comma 3, scelti tra magistrati, avvocati dello Stato, docenti universitari e tra esperti, anche estranei alla pubblica amministrazione, dotati di specifica e comprovata specializzazione scientifica o professionale nelle discipline oggetto dell'attività della Cabina di regia, ivi incluso il personale appartenente agli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e dalla legge 4 giugno 1985, n. 281. Gli incarichi sono rinnovabili. I compensi e la durata degli incarichi sono fissati con il decreto di nomina, nel rispetto delle disposizioni vigenti sui limiti retributivi, a valere sulle risorse di cui al comma 5 e nel limite di spesa complessivo ivi previsto. Le funzioni di segreteria del Consiglio sono svolte dalla struttura tecnica di cui al comma 3.
  5. Per le spese di funzionamento, per l'acquisizione di beni e servizi strumentali alle attività della Cabina di regia, nonché ai fini della stipula di convenzioni con università, enti e istituti di ricerca e di accordi di collaborazione di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è autorizzata la spesa massima complessiva di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025. Per i compensi del contingente di esperti, nonché dei membri del Consiglio tecnico-scientifico di cui al comma 4, è autorizzata la spesa di 800.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, da intendersi quale limite complessivo di spesa. Fermo quanto previsto dal secondo periodo, ai soggetti ivi indicati non spettano ulteriori compensi o emolumenti comunque denominati.
  6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 1.772.551 per l'anno 2025 e a euro 2.245.100 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
17.02. Il Governo.

Pag. 53

  All'articolo aggiuntivo 17.03 dei Relatori apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1:

    1) alinea, sostituire le parole: Al fine di garantire nel tempo gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di riduzione della durata di dei processi civili e penali, dare attuazione al Piano strutturale di bilancio di medio termine per gli anni 2025-2029, nonché per con le seguenti: Al fine di assicurare, attraverso lo scorrimento delle graduatorie in corso di validità, l'integrale copertura dei posti previsti dalla misura M1-C1 per lo specifico rafforzamento dell'ufficio per il processo, incentivando i candidati risultati idonei al concorso pubblico per il reclutamento a tempo determinato di 3.946 unità di personale non dirigenziale dell'area funzionari, con il profilo di addetto all'ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia, all'assenso rispetto all'assunzione, onde garantire nel tempo gli obiettivi PNRR di riduzione della durata dei processi civili e penali, di dare attuazione al Piano strutturale di bilancio di medio termine per gli anni 2025-2029, nonché al fine di;

    2) alla lettera a), sostituire le parole: quindici mesi con le seguenti: dodici mesi;

    3) alla lettera b), primo periodo, sostituire le parole: quindici mesi con le seguenti: dodici mesi;

   b) al comma 2, sostituire le parole: quindici mesi con le seguenti: dodici mesi;

   c) aggiungere, in fine, il seguente comma:

   3-bis. Fino al 31 dicembre 2026, al fine di garantire la piena funzionalità dell'amministrazione penitenziaria nonché il necessario supporto alla gestione commissariale e alla realizzazione degli interventi urgenti in materia di edilizia penitenziaria, le disposizioni di cui all'articolo 35, comma 5-ter, quarto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applicano ai concorsi pubblici banditi per il reclutamento del personale dell'amministrazione penitenziaria.
0.17.03.1. Kelany.

  All'articolo aggiuntivo 17.03 dei Relatori, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1:

    1) dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) al primo periodo, le parole: «previa selezione comparativa sulla base dei distretti territoriali e degli uffici centrali, con possibilità di scorrimento tra i distretti» sono soppresse e le parole: «2.600 unità nell'area dei funzionari e di 400 unità nell'area degli assistenti del contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 – comparto Funzioni centrali. Per le finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 68.176.819 euro per l'anno 2026 e di 136.353.638 euro annui a decorrere dall'anno 2027» sono sostituite dalle seguenti: «10.350 unità nell'area dei funzionari e di 2.645 unità nell'area degli assistenti del contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 – comparto Funzioni centrali, con corrispondente aumento della dotazione organica del medesimo Ministero. Per le finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 291.341.171 euro annui per l'anno 2026 e di 582.682.342 euro annui a decorrere dall'anno 2027»;

    2) alla lettera b), primo periodo, sopprimere le parole: per coloro che saranno utilmente collocati nelle graduatorie di merito formatesi all'esito della selezione comparativa e sopprimere il secondo periodo;

   b) dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024 , n. 207, dopo il comma 135, è inserito il seguente:

   «135-bis. Per le stesse finalità di cui al comma 135, il Segretariato generale della Giustizia amministrativa è autorizzato a stabilizzare nei propri ruoli i dipendenti assunti a tempo determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, che hanno lavorato per almeno quindici mesi continuativi nella qualifica ricoperta e risultano in servizio alla Pag. 54data del 30 giugno 2026, nei limiti di un contingente massimo di 250 unità nell'area dei funzionari e di 76 unità nell'area degli assistenti del contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 – comparto Funzioni centrali, con corrispondente aumento della dotazione organica del medesimo Segretariato generale della Giustizia amministrativa. Per le finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 4.229.348 euro per l'anno 2026 e di 8.458.696 euro annui a decorrere dall'anno 2027, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali.»;

  1-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, lettera a-bis), e al comma 1-bis del presente articolo si provvede:

   a) quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2026 e 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

   b) quanto a 145.570.519 euro per l'anno 2026 e a 491.141.038 euro a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
*0.17.03.2. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.
*0.17.03.3. Scotto, Bonafè.
*0.17.03.4. Mari, Zaratti.

(Irricevibile limitatamente alle lettere a), numero 1, e b))

  All'articolo aggiuntivo 17.03 dei Relatori, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, dopo il comma 135, è inserito il seguente:

   «135-bis. Per le stesse finalità di cui al comma 135, il Segretariato generale della Giustizia amministrativa è autorizzato a stabilizzare nei propri ruoli i dipendenti assunti a tempo determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, che hanno lavorato per almeno quindici mesi continuativi nella qualifica ricoperta e risultano in servizio alla data del 30 giugno 2026, nei limiti di un contingente massimo di 250 unità nell'area dei funzionari e di 76 unità nell'area degli assistenti del contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 – comparto Funzioni centrali, con corrispondente aumento della dotazione organica del medesimo Segretariato generale della Giustizia amministrativa. Per le finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 4.229.348 euro per l'anno 2026 e di 8.458.696 euro annui a decorrere dall'anno 2027, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali.».

  1-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-bis del presente articolo si provvede, quanto a 4.229.348 euro per l'anno 2026 e a 8.458.696 euro annui a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
0.17.03.5. Mari, Zaratti.

(Irricevibile)

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Misure urgenti per il potenziamento e la funzionalità del Ministero della giustizia)

  1. Al fine di garantire nel tempo gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di riduzione della durata dei processi civili e penali, di dare attuazione al Piano strutturale di bilancio di medio termine per gli anni 2025-2029, nonché per garantire il miglioramento dell'efficienzaPag. 55 del sistema giudiziario assicurando la funzionalità degli uffici giudiziari e valorizzare l'esperienza dell'ufficio per il processo tramite la stabilizzazione prevista dall'articolo 16-bis del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, all'articolo 1, comma 135, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo le parole: «ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «quindici mesi»;

   b) dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «L'assunzione avviene a far data dal 1° luglio 2026 per coloro che saranno utilmente collocati nelle graduatorie di merito formatesi all'esito della selezione comparativa, a condizione che i medesimi abbiano maturato i quindici mesi continuativi nella qualifica ricoperta alla data del 30 giugno 2026 e siano in servizio alla medesima data. Completata la procedura di stabilizzazione, le graduatorie sono rese disponibili anche per lo scorrimento da parte di altre pubbliche amministrazioni. La dotazione organica del personale del comparto Funzioni centrali, area dei funzionari, del Ministero della giustizia, organizzazione giudiziaria, è conseguentemente aumentata di 2.600 unità nell'area dei funzionari e di 400 unità nell'area degli assistenti»;

   c) al secondo periodo dopo le parole: «al primo» sono inserite le seguenti: «e al quarto» e dopo le parole: «dall'anno 2027» sono inserite le seguenti: «, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali»;

   d) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'espletamento delle procedure concorsuali è autorizzata la spesa di euro 800.000 per l'anno 2025, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali”, della Missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2025 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.».

  2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021 n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le parole: «ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «quindici mesi».
  3. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, le facoltà assunzionali dell'amministrazione giudiziaria, ivi comprese le procedure di reclutamento straordinarie di cui all'articolo 1, comma 860, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, all'articolo 1, comma 27, della legge 27 settembre 2021, n. 134, all'articolo 1, comma 868, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, sono utilizzabili fino al 31 dicembre 2026.
17.03. I Relatori.

ART. 20.

  All'emendamento 20.6 dei Relatori, comma 2-bis, terzo periodo, sopprimere le seguenti parole: anche ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,.
0.20.6.1. Scotto, Bonafè.

  All'emendamento 20.6 dei Relatori, comma 2-ter, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nell'ambito di professionalità in possesso di competenze relative alla pianificazione della mobilità sostenibile.
0.20.6.2. Ghio, Barbagallo, Bakkali, Casu, Morassut.

  All'emendamento 20.6 dei Relatori, sopprimere il comma 2-quinquies.
0.20.6.3. Scotto, Bonafè.

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  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  2-bis. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i trasporti e la navigazione è istituita la Struttura nazionale di supporto per i Piani urbani della mobilità sostenibile (PUMS), quale punto di contatto nazionale di cui al regolamento (UE) 2024/1679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024. La Struttura di cui al primo periodo opera alle dipendenze della Direzione generale per il trasporto pubblico locale del medesimo Ministero ed è retta da un dirigente di livello non generale. Conseguentemente, la dotazione organica dirigenziale del predetto Ministero è incrementata di una unità dirigenziale di livello non generale, di n. 12 unità di personale, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, di cui n. 8 unità da inquadrare nell'area dei funzionari e di n. 4 unità nell'area degli assistenti. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato, per le finalità di cui al presente comma, a conferire un incarico di livello dirigenziale non generale, anche ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in deroga ai limiti percentuali ivi previsti. La Struttura di cui al primo periodo svolge le funzioni strumentali alla piena attuazione del Regolamento (UE) 2024/1679, comprese le funzioni in materia di supporto e assistenza ai fini dell'adozione e del monitoraggio dei PUMS, nonché per la predisposizione del programma nazionale per i PUMS.
  2-ter. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a reclutare con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato il contingente di personale non dirigenziale di cui al comma 2-bis, mediante scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  2-quater. Al fine di rafforzare l'operatività e l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è autorizzato l'incremento di due posizioni di dirigente generale della dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186, da destinare al Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative per l'istituzione di due ulteriori uffici dei Provveditorati alle opere pubbliche.
  2-quinquies. Per le medesime finalità di cui al comma 2-quater, il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è incrementato di ulteriori due unità dirigenziali non generali. Conseguentemente il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato, per le finalità di cui al presente comma, a conferire due incarichi di livello dirigenziale non generale, anche ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in deroga ai limiti percentuali ivi previsti.
  2-sexies. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recepisce le disposizioni di cui ai commi 2-bis, 2-quater e 2-quinquies nei propri regolamenti di organizzazione. Le corrispondenti modifiche sono adottate entro il 31 dicembre 2025 con le modalità di cui all'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204.
  2-septies. Agli oneri derivanti dai commi 2-bis, 2-quater e 2-quinquies, pari a euro 814.334,75 per l'anno 2025 e a euro 1.628.669,52 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  2-octies. In considerazione dell'urgenza di attuare i nuovi compiti derivanti dalle Decisioni di esecuzione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023 e del 7 maggio 2024, di modifica della Decisione di esecuzione del 13 luglio 2021 relativa all'approvazione del PNRR dell'Italia entro il residuo periodo disponibile per realizzare le Pag. 57misure del PNRR, all'Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono attribuite facoltà assunzionali straordinarie per un totale di due dirigenti non generali a tempo determinato fino al 31 dicembre 2026, ad integrazione delle previsioni di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Per le medesime finalità di cui al primo periodo, i contingenti di esperti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono incrementati rispettivamente di due ulteriori unità fino al 31 dicembre 2026.
  2-novies. L'Unità di Missione PNRR presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzata a utilizzare le risorse residue di cui all'articolo 35-bis, comma 1-bis, primo periodo, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, a copertura degli oneri derivanti dal conferimento degli incarichi di unità di personale dirigenziale e di esperti di cui al comma 2-septies.
  2-decies. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 226, comma 9, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono disciplinate le modalità di accesso delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alle informazioni contenute nella banca dati affidata in concessione alla Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634, al fine di assicurare, nel rispetto dell'articolo 50, commi 1 e 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82:

   a) l'accesso, previo accreditamento, alle informazioni contenute nella predetta banca dati e pubblicate, mediante interoperabilità, sulla Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) di cui all'articolo 50-ter del decreto legislativo n. 82 del 2005;

   b) l'accesso a servizi ed elaborazioni dati non disponibili sulla Piattaforma Digitale Nazionale Dati, previa stipula, a titolo oneroso, di apposita convenzione con la Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
20.6. I Relatori.

  All'articolo aggiuntivo 20.04 dei Relatori, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

  2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono estese, alle medesime condizioni, a tutti i lavoratori di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
0.20.04.1. Scotto, Bonafè.

(Irricevibile)

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Disposizioni urgenti per la funzionalità dell'Autorità Nazionale Anticorruzione)

  1. Ai sensi dell'articolo 52-quater del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, al fine di deflazionare il rilevante contenzioso in materia di trattamento di giuridico ed economico del personale l'Autorità nazionale anticorruzione adegua il vigente regolamento su trattamento giuridico ed economico del proprio personale procedendo:

   a) al riordino delle carriere mediante reinquadramento del personale di ruolo non dirigenziale in servizio alla data del 1° gennaio 2019, riconoscendo sulla base degli anni di servizio svolti, nonché dell'esperienza professionale acquisita, un livello giuridico ulteriore per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi di servizio nell'esercizio delle medesime funzioni svolte in Autorità fino al 1° gennaio 2019;

Pag. 58

   b) all'adozione del trattamento di previdenza e quiescenza in conformità agli istituti previsti dall'Autorità Garante della concorrenza e del mercato riconoscendo, al personale in servizio dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2025, l'indennità di fine rapporto calcolata sull'ultima retribuzione percepita ragguagliata al servizio utile commisurato agli anni di servizio svolti in Autorità ed al personale in servizio a far data dal 1° gennaio 2026 il trattamento di fine rapporto calcolato ai sensi dell'articolo 2120 del codice civile incrementato della quota di contribuzione da versare al fondo di previdenza complementare indicato dal lavoratore e della quota lump sum da calcolarsi sulla base delle disposizioni vigenti nel contratto collettivo di lavoro in vigore per l'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

  2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, l'Autorità provvede, a decorrere dalla data dell'inquadramento di cui al comma 1, mediante i fondi disponibili nel proprio bilancio.
  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono comunque derivare maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
20.04. I Relatori.

ART. 21.

  All'emendamento 21.3 del Governo, dopo le parole: per almeno ventiquattro mesi aggiungere le seguenti: anche non.
0.21.3.2. Scotto, Bonafè.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 2, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato a procedere, a valere sulle facoltà assunzionali della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile disponibili a legislazione vigente, alla stabilizzazione nel proprio ruolo speciale tecnico-amministrativo di cui alla tabella «B» del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, nella categoria A-F1, previa selezione comparativa e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta, dei dipendenti assunti a tempo determinato mediante utilizzo di graduatorie per l'assunzione di personale a tempo indeterminato, ai sensi dell'articolo 50-bis, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e dell'articolo 1, comma 701, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che hanno svolto la propria attività per almeno ventiquattro mesi continuativi nella predetta categoria e che risultano in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
21.3. Il Governo.

  All'articolo aggiuntivo 21.014 dei Relatori, comma 1, sopprimere le seguenti parole: da parte di utenti nelle comunità terapeutiche convenzionate.

  Conseguentemente, al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: l'acquisto, presso le comunità terapeutiche convenzionate fino alla fine del periodo con le seguenti: incrementare le attività di testing e vaccinazione, con unità mobili, e attivare operazioni di drug-checking, anche intervenendo sul costo del naloxone spray e sulla sua prescrivibilità.
0.21.014.1. Quartini, Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Di Lauro, Penza, Marianna Ricciardi, Sportiello, Tucci.

  All'articolo aggiuntivo 21.014 dei Relatori, comma 1, sopprimere le parole: da parte di utenti nelle comunità terapeutiche convenzionate.

  Conseguentemente, al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: l'acquisto, presso le comunità terapeutiche convenzionate fino alla fine del periodo con le seguenti: potenziare i servizi sanitari pubblici dedicati all'uso di sostanze legali e illegali, Pag. 59prendendo in considerazione le nuove modalità di erogazione dei servizi, in particolare le consulenze, il counselling online, implementando la telemedicina e le soluzioni digitali.
0.21.014.2. Quartini, Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Di Lauro, Penza, Marianna Ricciardi, Sportiello, Tucci.

  All'articolo aggiuntivo 21.014 dei Relatori, comma 1, sopprimere le parole: da parte di utenti nelle comunità terapeutiche convenzionate.

  Conseguentemente, al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: l'acquisto, presso le comunità terapeutiche convenzionate fino alla fine del periodo con le seguenti: potenziare la partecipazione di tutti gli attori interessati alla programmazione dei percorsi terapeutici, come le persone che usano sostanze o alcol e i loro familiari, rafforzando le esperienze di auto-aiuto e quelle dei club alcologici territoriali (CAT), tramite il coinvolgimento degli operatori attivi sul territorio nel sistema di allerta precoce.
0.21.014.3. Quartini, Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Di Lauro, Penza, Marianna Ricciardi, Sportiello, Tucci.

  All'articolo aggiuntivo 21.014 dei Relatori, comma 1, sopprimere le parole: da parte di utenti nelle comunità terapeutiche convenzionate.

  Conseguentemente, al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: l'acquisto, presso le comunità terapeutiche convenzionate fino alla fine del periodo con le seguenti: potenziare la risposta dei servizi sanitari, delle attività di screening e degli interventi brevi nell'assistenza primaria, nei contesti di vita comune e nei luoghi di lavoro.
0.21.014.4. Quartini, Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Di Lauro, Penza, Marianna Ricciardi, Sportiello, Tucci.

  All'articolo aggiuntivo 21.014 dei Relatori, comma 1, dopo le parole: riabilitazione da parte di utenti aggiungere le seguenti: dei Servizi per le dipendenze patologiche (SerD).
0.21.014.5. Zanella, Mari, Zaratti.

  All'articolo aggiuntivo 21.014 dei Relatori, comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: ulteriori rispetto a quelle rendicontate dalle medesime strutture nell'anno 2024 e.

  Conseguentemente, al medesimo comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per l'acquisto, presso le comunità terapeutiche convenzionate, di prestazioni di cura e riabilitazione dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche di cui al presente articolo, le regioni assicurano l'espletamento di procedure selettive pubbliche e trasparenti.
0.21.014.6. Quartini, Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Di Lauro, Penza, Marianna Ricciardi, Sportiello, Tucci.

  All'articolo aggiuntivo 21.014 dei Relatori, comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: ulteriori rispetto a quelle rendicontate dalle medesime strutture nell'anno 2024 e.
0.21.014.7. Quartini, Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Di Lauro, Penza, Marianna Ricciardi, Sportiello, Tucci.

  All'articolo aggiuntivo 21.014 dei Relatori, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: rendicontazione da parte delle aggiungere le seguenti: strutture destinatarie, delle.
0.21.014.8. Quartini, Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Di Lauro, Penza, Marianna Ricciardi, Sportiello, Tucci.

Pag. 60

  All'articolo aggiuntivo 21.014 dei Relatori, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: al Ministero della salute aggiungere, in fine, le seguenti: e alle competenti Commissioni parlamentari.
0.21.014.9. Zanella, Mari, Zaratti.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Misure urgenti per la prevenzione e il recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche)

  1. Per la realizzazione degli interventi relativi alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche, al fine di garantire l'accesso alle prestazioni di cura e riabilitazione da parte di utenti nelle comunità terapeutiche convenzionate, nell'anno 2025 è autorizzata in favore del Ministero della salute la spesa di euro 23.276.969,29.
  2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite con decreto del Ministro della salute tra le regioni, anche a statuto speciale, e le province autonome di Trento e di Bolzano in base alle quote di accesso al fabbisogno sanitario nazionale standard ultime disponibili, con vincolo di destinazione di utilizzo per l'acquisto, presso le comunità terapeutiche convenzionate, di prestazioni di cura e riabilitazione dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche ulteriori rispetto a quelle rendicontate dalle medesime strutture nell'anno 2024 e già finanziate con le risorse del fabbisogno sanitario nazionale standard. Tali prestazioni sono oggetto di specifica rendicontazione da parte delle regioni e delle province autonome al Ministero della salute.
  3. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, a valere sulle risorse residue della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a diretta gestione statale di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137.
21.014. I Relatori.

Pag. 61

ALLEGATO 2

DL 25/2025: Disposizioni urgenti in materia di reclutamento
e funzionalità delle pubbliche amministrazioni. C. 2308 Governo.

PROPOSTE DI RIFORMULAZIONE

ART. 3.

  Al comma 1, lettera c), capoverso 2-bis, primo periodo, dopo le parole: ad eccezione della Presidenza del Consiglio dei ministri aggiungere le seguenti: e degli enti locali con un numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore a 50.

  Conseguentemente:

   a) dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i posti non coperti mediante i corsi-concorsi selettivi di formazione indetti dalla Scuola nazionale dell'amministrazione sono destinati ai concorsi organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri tramite la Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM);

   b) al comma 3, sostituire le parole: o già banditi alla data di entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: e banditi nell'anno 2025.
*3.13. (Nuova formulazione) Tenerini, Battilocchio, Tassinari.
*3.14. (Nuova formulazione) Scotto, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Fossi, Gribaudo, Laus, Mauri, Sarracino.
*3.15. (Nuova formulazione) Boschi.
*3.16. (Nuova formulazione) Giaccone, Caparvi, Giagoni.

  Al comma 1, lettera c), capoverso 2-bis, dopo il quarto periodo aggiungere il seguente: Le disposizioni del quarto periodo si applicano al personale, escluso quello delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare con qualifica non dirigenziale, in posizione di comando ai sensi dell'articolo 113-bis, commi 3 e 4-ter, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, a decorrere dall'esercizio finanziario successivo al raggiungimento di una forza effettiva di ruolo pari almeno al 90 per cento della dotazione di cui al comma 1 del citato articolo 113-bis.
3.28. (Nuova formulazione) Urzì.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni, alla lettera d), prima del numero 1) è inserito il seguente:

    01) al comma 3-bis, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché con una riserva pari al 10 per cento dei posti messi a concorso in favore delle persone con disabilità ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68. Restano ferme le tutele già stabilite dalla citata legge n. 68 del 1999 in materia di assunzioni obbligatorie e relative riserve»;

   al numero 1), capoverso 4-septies, sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) organizza i concorsi unici applicando una riserva del 10 per cento dei posti messi a concorso in favore delle persone con disabilità ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68. Restano ferme le tutele previste dalla legge n. 68 del 1999 in materia di assunzioni obbligatorie e relative riserve.
3.33. (Nuova formulazione) Morgante.

Pag. 62

  Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

   e-bis) all'articolo 36, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

   «2.1. Nei casi in cui il personale dipendente delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, fruisca dell'aspettativa non retribuita, le amministrazioni stesse, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, previo svolgimento di procedure selettive conformi a quanto previsto dall'articolo 35, possono coprire le vacanze di organico conseguenti al collocamento in aspettativa mediante il ricorso a contratti a tempo determinato della durata massima di trentasei mesi, comunque non superiore all'effettiva durata dell'aspettativa. I contratti di cui al primo periodo si intendono risolti alla data di rientro in servizio del personale collocato in aspettativa di cui al presente comma. Nel periodo di aspettativa non retribuita, il personale dipendente delle amministrazioni di cui al primo periodo non riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio. Il servizio prestato ai sensi del presente comma è valorizzato nei concorsi per l'accesso ai ruoli della pubblica amministrazione, anche attraverso la previsione di riserve di posti in misura non superiore al 10 per cento di quelli messi a concorso».
3.47. (Nuova formulazione) Zinzi.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  3-bis. Ai componenti di tutti gli organi collegiali delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e di tutte le autorità indipendenti, che assumano determinazioni obbligatorie destinate ad avere, direttamente o indirettamente, effetti nei confronti di soggetti privati determinati, si applica il regime di incompatibilità previsto dall'articolo 29-bis, comma 1, primo e secondo periodo, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in deroga a qualunque diversa disposizione, la quale cessa di avere efficacia limitatamente ai componenti di detti organi.

  Conseguentemente, alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché in materia di incompatibilità dei componenti di organi collegiali cessati dall'incarico.
*3.64. (Nuova formulazione) Del Barba.
*3.68. (Nuova formulazione) Squeri.

ART. 4.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, è inserito il seguente:

   «2-bis. Per l'anno scolastico 2025/2026 le assunzioni dei docenti di religione cattolica sono effettuate per un numero pari a quello dei posti banditi con il concorso ordinario di cui al comma 1 e con la procedura straordinaria di cui al comma 2, tenendo conto delle assunzioni già autorizzate per l'anno scolastico 2024/2025, nel limite dei posti vacanti e disponibili».
*4.48. (Nuova formulazione) Sasso, Latini, Loizzo, Miele.
*4.49. (Nuova formulazione) Amorese.

ART. 6.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Disposizioni urgenti per il reclutamento di personale e la funzionalità dell'Autorità «Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità»)

  1. L'Autorità «Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità» è autorizzata, nei limiti della dotazione organica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 settembre 2024, a bandire i concorsi pubblici per l'assunzione di personale non dirigenziale, di cui all'articolo 3 comma 3, secondo periodo, del Pag. 63decreto legislativo 5 febbraio 2024, n. 20, con procedura selettiva per titoli ed esame orale, prevedendo una riserva di posti non inferiore al 10 per cento e non superiore al 30 per cento destinata ai soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e prevedendo, in ogni caso, un'adeguata valorizzazione della professionalità specifica di soggetti che abbiano maturato, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un'esperienza di almeno ventiquattro mesi, anche non continuativi, presso le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o presso enti od organismi internazionali, nello svolgimento di attività specialistica in materia di tutela dei diritti delle persone con disabilità, anche in ambito sanitario, sociale e socio-assistenziale.
*6.010. (Nuova formulazione) Morgante.
*6.011. (Nuova formulazione) Giaccone, Iezzi, Bordonali, Ziello.

ART. 8.

  Al comma 3, dopo le parole: personale di ruolo aggiungere le seguenti: e personale proveniente da società a partecipazione pubblica.
*8.23. (Nuova formulazione) Patriarca, Rubano, Tenerini.
*8.27. Cangiano, Cerreto.

  Al comma 7, dopo le parole: n. 267, aggiungere le seguenti: al primo periodo, le parole: «anche in primo grado» sono sostituite dalle seguenti: «anche con provvedimento non definitivo» e.

  Conseguentemente, dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

   7-bis. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano anche ai giudizi che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono stati ancora definiti con sentenza passata in giudicato.
8.63. (Nuova formulazione) Battilocchio, Tenerini.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  10-bis. All'articolo 1, comma 133, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole: «di cui alla legge della regione Calabria 8 novembre 2016, n. 31,» sono inserite le seguenti: «e alla legge della regione Calabria 13 giugno 2008, n. 15,»;

   b) le parole: «70 unità» sono sostituite dalle seguenti: «252 unità»;

   c) dopo le parole: «aventi sede nel territorio regionale» sono inserite le seguenti: «e dall'Ente Parco nazionale del Pollino».
8.79. (Nuova formulazione) Sbardella.

ART. 9.

  Al comma 1, dopo le parole: al comune di Lampedusa e Linosa, aggiungere le seguenti: nonché agli altri comuni che presentino analoghe condizioni di marginalità geografica, criticità amministrative e gestionali connesse al fenomeno dell'immigrazione e particolari esigenze di rafforzamento tecnico e operativo, con particolare riguardo alla gestione dei fondi di sviluppo e coesione e del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR),.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Il trattamento economico dei segretari comunali di cui al presente comma è a carico dei comuni interessati.
9.1. (Nuova formulazione) Polo.

Pag. 64

ART. 11.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. In attuazione delle disposizioni della legge 6 novembre 2012, n. 190, al fine di potenziare la misura organizzativa della rotazione ordinaria degli incarichi dirigenziali in funzione di prevenzione della corruzione, gli incentivi economici alla mobilità territoriale per i dirigenti dell'Agenzia delle entrate possono essere corrisposti, previa contrattazione integrativa, nei limiti della disponibilità complessiva dei fondi per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti di prima e di seconda fascia, in misura non superiore al 20 per cento delle risorse complessivamente destinate alla retribuzione di risultato.
11.7. (Nuova formulazione) Iezzi.

ART. 12.

  Al comma 5, capoverso c-bis), sostituire le parole: e per assicurare la sicurezza informatica con le seguenti: e per l'innovazione tecnologica, con particolare riguardo all'intelligenza artificiale, alla sicurezza informatica e alla gestione dei big data.

  Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

   5-bis. Le amministrazioni pubbliche, nell'ambito della pianificazione in materia di formazione, definiscono indirizzi in materia di transizione digitale correlati alla dimensione e alle proprie specifiche esigenze.
12.29. (Nuova formulazione) Schiano Di Visconti.

  Sostituire il comma 14 con il seguente:

  14. A decorrere dall'anno 2025, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è autorizzato ad assumere a tempo pieno e indeterminato, mediante l'indizione di concorsi pubblici o mediante lo scorrimento di graduatorie vigenti, nei limiti della dotazione organica e delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, un contingente di personale non dirigenziale pari a 68 unità da inquadrare nell'area degli assistenti della sezione del ruolo agricoltura. Per la medesima sezione del ruolo agricoltura è autorizzata, a decorrere dall'anno 2026, l'assunzione, a tempo pieno e indeterminato, mediante l'indizione di concorsi pubblici anche in deroga al concorso unico per il reclutamento di specifiche professionalità, di un'unità di personale dirigenziale di livello non generale e un contingente di personale non dirigenziale pari a 28 unità da inquadrare nell'Area dei funzionari, nei limiti della dotazione organica e delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente. A decorrere dall'anno 2025, per le specifiche esigenze dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è autorizzato ad assumere, a tempo pieno e indeterminato, mediante l'indizione di concorsi pubblici anche in deroga al concorso unico per il reclutamento di specifiche professionalità e alle procedure di mobilità, nei limiti della dotazione organica e delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, un'unità di personale dirigenziale di livello non generale e un contingente di personale non dirigenziale pari a 30 unità da inquadrare nell'Area dei funzionari, anche mediante lo scorrimento di graduatorie vigenti, a decorrere dall'anno 2026. Per lo svolgimento delle procedure concorsuali di cui al periodo precedente è autorizzata, per l'anno 2025, una spesa complessiva pari a 300.000 euro, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero Pag. 65dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
12.83. (Nuova formulazione) Cerreto, Caretta, Mattia.

  Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:

  16-bis. All'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole: «di cui all'articolo 68-bis» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 66-bis e 68-bis» e dopo le parole: «se informatici,» sono inserite le seguenti: «e delle copie informatiche di cui all'articolo 62-ter della citata legge n. 89 del 1913, nonché per la tenuta di tutti i repertori e i registri dei quali è obbligatoria la tenuta ai sensi dell'articolo 66-bis della medesima legge n. 89 del 1913,»;

   b) al secondo periodo, dopo le parole: «degli atti formati su supporto informatico,» sono inserite le seguenti: «delle copie informatiche di cui all'articolo 62-ter della citata legge n. 89 del 1913 e dei repertori e registri dei quali è obbligatoria la tenuta ai sensi dell'articolo 66-bis della medesima legge n. 89 del 1913,»;

   c) al terzo periodo, dopo le parole: «il trasferimento degli atti» sono inserite le seguenti: «, delle copie informatiche, dei registri e dei repertori» e le parole: «le strutture» sono sostituite dalle seguenti: «gli uffici periferici».

  16-ter. All'articolo 66-bis, comma 3, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, le parole: «Con uno o più decreti non aventi natura regolamentare del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per i beni e le attività culturali, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e il Ministro per la semplificazione normativa, sentiti» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreto di natura non regolamentare del Ministro della giustizia, sentiti il Ministro della cultura,».
12.110. (Nuova formulazione) Lucaselli.

ART. 14.

  Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: 20.000.000 per l'anno 2025, di euro 50.000.000 per l'anno 2026 e di euro 50.000.000 per ciascuno degli anni 2027, 2028, 2029 con le seguenti: 65.000.000 per ciascuno degli anni 2026, 2027, 2028 e 2029.

  Conseguentemente, sostituire il terzo periodo con il seguente: Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede, quanto a euro 50.000.000 per ciascuno degli anni 2026, 2027, 2028 e 2029, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, quanto a euro 15.000.000 per ciascuno degli anni 2026, 2027, 2028 e 2029, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.
14.55. (Nuova formulazione) I Relatori.

Pag. 66

ALLEGATO 3

DL 25/2025: Disposizioni urgenti in materia di reclutamento
e funzionalità delle pubbliche amministrazioni. C. 2308 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

  Al comma 1, dopo le parole: Per le amministrazioni di cui al comma 4-bis, inserire le seguenti: le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,.
1.2. Manes, Steger.

ART. 3.

  Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

   a-bis) all'articolo 23, comma 1, terzo periodo, le parole: «nei limiti dei posti disponibili» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti dei posti complessivamente disponibili, al netto dei posti previsti dall'articolo 28-bis, comma 1».
3.70. I Relatori.

  Al comma 1, lettera c), capoverso 2-bis, primo periodo, dopo le parole: ad eccezione della Presidenza del Consiglio dei ministri aggiungere le seguenti: e degli enti locali con un numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore a 50.

  Conseguentemente:

   a) dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i posti non coperti mediante i corsi-concorsi selettivi di formazione indetti dalla Scuola nazionale dell'amministrazione sono destinati ai concorsi organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri tramite la Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM);

   b) al comma 3, sostituire le parole: o già banditi alla data di entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: e banditi nell'anno 2025.
*3.13. (Nuova formulazione) Tenerini, Battilocchio, Tassinari.
*3.14. (Nuova formulazione) Scotto, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Fossi, Gribaudo, Laus, Mauri, Sarracino.
*3.16. (Nuova formulazione) Giaccone, Caparvi, Giagoni.

  Al comma 1, lettera c), capoverso 2-bis, primo periodo, dopo le parole: facoltà assunzionali aggiungere le seguenti: impegnate in ciascun esercizio finanziario, nel caso in cui il piano assunzionale preveda un numero di assunzioni pari o superiore a 10 unità di personale,.
**3.22. Zaratti, Mari.
**3.23. Ruffino, D'Alessio.
**3.24. Bordonali, Iezzi, Ziello, Giaccone, Caparvi, Giagoni.
**3.25. Barzotti, Aiello, Alifano, Auriemma, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Tucci.

  Al comma 1, lettera c), capoverso 2-bis, dopo il quarto periodo aggiungere il seguente: Le disposizioni del quarto periodo si applicano al personale, escluso quello delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare con qualifica non dirigenziale, in Pag. 67posizione di comando ai sensi dell'articolo 113-bis, commi 3 e 4-ter, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, a decorrere dall'esercizio finanziario successivo al raggiungimento di una forza effettiva di ruolo pari almeno al 90 per cento della dotazione di cui al comma 1 del citato articolo 113-bis.
3.28. (Nuova formulazione) Urzì.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   alla lettera d) prima del numero 1) è inserito il seguente:

    01) al comma 3-bis, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché con una riserva pari al 10 per cento dei posti messi a concorso in favore delle persone con disabilità ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68. Restano ferme le tutele già stabilite dalla citata legge n. 68 del 1999 in materia di assunzioni obbligatorie e relative riserve»;

   al numero 1), capoverso 4-septies, sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) organizza i concorsi unici applicando una riserva del 10 per cento dei posti messi a concorso in favore delle persone con disabilità ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68. Restano ferme le tutele previste dalla legge n. 68 del 1999 in materia di assunzioni obbligatorie e relative riserve.
3.33. (Nuova formulazione) Morgante.