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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 16 aprile 2025
483.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
ALLEGATO
Pag. 285

ALLEGATO 1

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2024. Emendamenti C. 2280 Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTE EMENDATIVE TRASMESSE DALLA XIV COMMISSIONE

ART. 6.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024, che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione)

  1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2024/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

   a) sostenere l'introduzione di adeguati meccanismi di vigilanza e controllo, che possano monitorare e verificare le pratiche di marketing legate alla sostenibilità;

   b) promuovere programmi di educazione ambientale per i consumatori, per supportarli a riconoscere e a comprendere le vere pratiche sostenibili e a evitare truffe o affermazioni ingannevoli;

   c) sostenere l'uso di tecnologie digitali per fornire informazioni ambientali dettagliate;

   d) garantire che nell'e-commerce i venditori rispettino gli standard di veridicità e chiarezza nelle loro dichiarazioni ambientali;

   e) definire un quadro regolatorio premiale verso l'impegno autentico verso la sostenibilità, con particolare riguardo alle pratiche ecologiche che siano accessibili alle piccole e medie imprese.

  Conseguentemente, all'Allegato A, di cui all'articolo 1, comma 1, sopprimere il numero 8).
6.03. Ferrara, Pavanelli, Appendino, Cappelletti.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della Direttiva (UE) 2024/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024, che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione)

  1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2023/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

   a) incentivare la formazione in tema ambientale degli operatori economici;

   b) prevedere che eventuali marchi nazionali e regionali relativi alla qualità ecologica di Tipo I siano conformi alla norma EN ISO 14024, in ottemperanza alle miglioriPag. 286 pratiche ambientali, attraverso l'attestazione di un prestatore indipendente che rispetti i necessari requisiti di vigilanza e di deontologia professionale;

   c) prevedere che le informazioni rese al consumatore e ai soggetti interessati relativamente alla presenza o all'assenza di specifiche sostanze chimiche siano trasparenti, precise e facilmente comprensibili.

  Conseguentemente, all'Allegato A, di cui all'articolo 1, comma 1, sopprimere il numero 8).
6.04. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.

ART. 8.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, sull'efficienza energetica e che modifica il regolamento (UE) 2023/955 (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE)

  1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

   a) introdurre le disposizioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023 nell'ordinamento nazionale, tenendo conto anche di quanto riportato nelle premesse della direttiva medesima;

   b) elaborare, in coordinamento con il sistema volontario istituito a livello UE, un Codice di condotta nazionale per l'efficienza energetica dei centri di elaborazione dati finalizzato ad informare e incoraggiare i titolari e i gestori a ridurre il proprio consumo energetico in modo sostenibile ed economicamente vantaggioso, anche attraverso il recupero e il riutilizzo del calore di scarto per il riscaldamento e la preparazione di acqua calda sanitaria a servizio di edifici residenziali, di manufatti agricoli e serre collocati in prossimità dei centri di elaborazione dati medesimi, in conformità a quanto previsto dall'articolo 26 della direttiva (UE) 2023/1791.

  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

  Conseguentemente, all'Allegato A, di cui all'articolo 1, comma 1, sopprimere il numero 2).
8.01. Pavanelli, Iaria, Appendino, Cappelletti, Ferrara.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, sull'efficienza energetica e che modifica il regolamento (UE) 2023/955 (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE)

  1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

   a) introdurre le disposizioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2023/1791 nell'ordinamento Pag. 287nazionale, tenendo conto anche di quanto riportato nelle premesse della direttiva medesima;

   b) apportare alla normativa vigente le modifiche e le integrazioni necessarie a prevedere che una percentuale obbligatoria minima dell'obiettivo annuale di risparmio energetico cui sono obbligati i distributori di energia elettrica e di gas naturale sia destinata e vincolata, in via prioritaria, alla realizzazione di misure e interventi a beneficio delle famiglie vulnerabili, delle famiglie a basso reddito, delle famiglie che vivono in alloggi sociali e delle famiglie in condizione di povertà energetica, in conformità con quanto previsto dall'articolo 9 della direttiva (UE) 2023/1791;

   c) definire, sulla base dei dati forniti dall'Osservatorio nazionale della povertà energetica, la Strategia nazionale contro la povertà energetica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, garantendo il coordinamento tra gli obiettivi e le misure che si intende in essa inserire e il Piano Nazionale Integrato Energia e Clima, la Strategia nazionale di ristrutturazione a lungo termine e i futuri incentivi per gli interventi di ristrutturazione e riqualificazione energetica degli edifici e di miglioramento antisismico delle strutture di cui alla direttiva (UE) 2024/1275 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, nonché con le disposizioni previste dal Regolamento (UE) 2023/955 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, che istituisce un Fondo sociale per il clima;

   d) esentare dall'imposta sul reddito delle persone fisiche i contributi alla spesa percepiti per l'efficientamento energetico delle abitazioni delle persone in condizioni di povertà energetica, dei clienti vulnerabili, delle persone appartenenti a famiglie a basso reddito e delle persone che vivono negli alloggi di edilizia residenziale pubblica e sociale.

  Conseguentemente, all'Allegato A, di cui all'articolo 1, comma 1, sopprimere il numero 2).
8.02. Sergio Costa, Cappelletti, Pavanelli, Scerra, Appendino, Ferrara, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1711 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che modifica le direttive (UE) 2018/2001 e (UE) 2019/944 per quanto riguarda il miglioramento dell'assetto del mercato dell'energia elettrica dell'Unione)

  1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2024/1711 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che modifica le direttive (UE) 2018/2001 e (UE) 2019/944, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

   a) introdurre le disposizioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2024/1711 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che modifica le direttive (UE) 2018/2001 e (UE) 2019/944 nell'ordinamento nazionale, tenendo conto anche di quanto riportato nelle premesse della direttiva medesima;

   b) adeguare la definizione di «povertà energetica» contenuta nella normativa vigente alla definizione di più ampia portata contenuta nella direttiva (UE) 2024/1711, con particolare riguardo ai clienti vulnerabili e ai clienti in condizioni di povertà energetica;

   c) assegnare ad un operatore pubblico, che persegua esclusivamente l'equilibrio di bilancio non avendo come obiettivo la massimizzazione degli utili, la funzione di approvvigionamento centralizzato dell'energia elettrica al dettaglio per i clienti Pag. 288vulnerabili e i clienti in condizioni di povertà energetica prevedendo che tale operatore, di comprovata esperienza nell'attività di acquisto, operi secondo procedure competitive e modalità che meglio garantiscano la tutela di prezzo e di fornitura, tramite contratti a termine e di lunga durata di fornitura di energia rinnovabile (PPA), prevedendo altresì l'introduzione di un meccanismo compensativo atto a garantire prezzi convenienti anche nei casi di un'eventuale diminuzione del prezzo unico nazionale (PUN) rispetto ai prezzi definiti con i contratti di lungo termine medesimi;

   d) incoraggiare i consumatori, gli autoconsumatori e le Comunità energetiche rinnovabili a partecipare ai mercati dell'energia elettrica offrendo servizi di flessibilità attraverso la gestione della domanda e lo stoccaggio con batterie e veicoli elettrici (vehicle to grid);

  Conseguentemente, all'Allegato A, di cui all'articolo 1, comma 1, sopprimere il numero 18).
8.03. Cappelletti, Scerra, Pavanelli, Appendino, Ferrara.

ART. 24.

  Al comma 2, lettera c), dopo le parole: relative violazioni, aggiungere le seguenti: nonché alla dimensione dell'impresa coinvolta, che tengano altresì conto, in termini di premialità, dell'esistenza di certificazioni del processo aziendale e di prodotto volontarie o di misure atte a garantire la sicurezza dei prodotti,;

  Conseguentemente, al medesimo comma 2:

   alla lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , prevedendo un periodo transitorio di almeno un anno e un piano di adeguamento specifico per le piccole e medie imprese in modo da garantire le condizioni di commerciabilità dei prodotti e il tempo necessario per adeguarsi ai nuovi obblighi;

   dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

   f-bis) prevedere strumenti di supporto quali guide pratiche, consulenza tecnica agevolata e piattaforme digitali che favoriscano la trasparenza e garantiscano un approccio proporzionato agli obblighi tenendo conto della necessità di semplificare e limitare gli oneri amministrativi, affinché micro, piccole e medie imprese siano in grado di adempiere ai nuovi obblighi derivanti dal regolamento (UE) 2023/988.
24.1. Peluffo.

ART. 25.

  Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:

   a-bis) garantire il necessario coordinamento con le disposizioni della legge 27 dicembre 2023, n. 206, e del Regolamento (UE) 2023/2411;

   a-ter) a prevedere la possibilità di richiedere la registrazione di un'indicazione geografica anche da parte di un singolo produttore ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento (UE) 2023/2411;.
25.1. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Caramiello, Sergio Costa.

  Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

   b-bis) prevedere che la domanda di registrazione possa essere presentata, oltre che da un'associazione di produttori, anche da un singolo produttore richiedente, nel rispetto di quanto stabilito all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/2411;

   b-ter) prevedere il coordinamento con le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 2023, n. 206, e al decreto interministeriale 11 giugno 2024, recante Modalità di erogazione del contributo per la predisposizione del disciplinare dei prodotti industriali ed Pag. 289artigianali tipici, apportandovi ove necessario le opportune modifiche;.
25.2. Peluffo, Filippin, Madia, De Luca, Prestipino.

  Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , prevedendo l'eventuale adeguamento delle relative strutture organizzative mediante reclutamento o assegnazione temporanea di personale proveniente da altre amministrazioni pubbliche, per assicurare lo svolgimento delle attività previste dal medesimo regolamento;

  Conseguentemente, al comma 2, sopprimere la lettera e).
25.3. Peluffo, Madia, De Luca, Filippin, Prestipino.

Pag. 290

ALLEGATO 2

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2024. Emendamenti C. 2280 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

  La X Commissione,

   esaminate le proposte emendative Ferrara 6.03, Pavanelli 6.04 e 8.01, Sergio Costa 8.02, Cappelletti 8.03, Peluffo 24.1, Pavanelli 25.1, Peluffo 25.2 e 25.3 riferite al disegno di legge C. 2280, approvato dal Senato, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2024», trasmesse dalla XIV Commissione,

  esprime

PARERE CONTRARIO.

Pag. 291

ALLEGATO 3

DL 39/2025: Misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali. C. 2333 Governo.

PARERE APPROVATO

  La X Commissione,

   esaminato, per le parti di competenza, il testo del disegno di legge C. 2333 di conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39, recante misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali;

   considerato che l'articolo 1, al comma 1, provvede al differimento, dal 31 marzo 2025, del termine iniziale di efficacia dell'obbligo assicurativo per le imprese di medie, piccole e micro dimensioni a copertura dei danni a taluni beni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale, rispettivamente, al 1° ottobre 2025, per le imprese di medie dimensioni, e al 31 dicembre 2025, per le piccole e microimprese, differimento idoneo a consentire un esame ponderato e comparativo delle offerte assicurative formulate sulla base della nuova normativa, considerato che le medie e piccole imprese riscontrano maggiori difficoltà nel rapido adeguamento;

   preso atto che l'articolo 1, al comma 3, per le grandi imprese fa salvo il termine del 31 marzo 2025 prevedendo tuttavia che la disposizione dell'obbligo assicurativo trovi applicazione decorsi novanta giorni dalla data di decorrenza del predetto obbligo, ossia dal 30 giugno 2025, anche al fine di evitare che l'imminenza della prevista sanzione possa costringere le imprese in questione a stipulare senza adeguata ponderazione e comparazione o comunque agevolare comportamenti speculativi da parte delle imprese assicurative,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.