ALLEGATO 1
Modifiche all'articolo 132 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernenti l'acquisizione di dati relativi al traffico telefonico e telematico per esigenze di tutela della vita e dell'incolumità fisica del soggetto interessato. C. 1074.
PARERE APPROVATO
La XIV Commissione,
esaminata, per i profili di competenza, la proposta di legge C. 1074, recante modifiche all'articolo 132 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernenti l'acquisizione di dati relativi al traffico telefonico e telematico e alle chiamate senza risposta per esigenze di tutela della vita e dell'incolumità fisica del soggetto interessato;
condiviso l'obiettivo del provvedimento, il quale ha l'effetto di consentire l'acquisizione dei dati telefonici e telematici, previo decreto o, in casi di urgenza, autorizzazione del pubblico ministero, per finalità quali la localizzazione di persone scomparse, la salvaguardia della vita e dell'integrità fisica di persone in pericolo e altre analoghe circostanze;
richiamato il regolamento (UE) 2016/679 (GDPR);
rilevato che le disposizioni della presente proposta di legge risultano coerenti con le disposizioni del citato regolamento (UE) 2016/679, ai cui sensi è lecito il trattamento dei dati personali necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona fisica (articolo 6) e con i suoi principi fondamentali, in quanto l'acquisizione dei dati è strettamente circoscritta a esigenze legittime e specifiche, in conformità con il principio di limitazione delle finalità;
ritenuto altresì che l'individuazione del pubblico ministero quale soggetto titolare del potere autorizzativo appare coerente con il principio, sancito dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, relativo alla terzietà rispetto al soggetto richiedente l'acquisizione dei dati, in quanto la presente proposta di legge non è applicabile, per espressa esclusione (comma 3-bis.1), ai procedimenti penali;
rilevato che pertanto il provvedimento non evidenzia profili d'incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,
esprime
PARERE FAVOREVOLE.
ALLEGATO 2
Documento di finanza pubblica 2025. Doc. CCXL, n. 1, e Allegati.
PARERE APPROVATO
La XIV Commissione,
esaminato il Documento di finanza pubblica 2025 (Doc. CCXL, n. 1, e Allegati) comprensivo della Relazione annuale sui progressi compiuti nel 2024 (sezione I) e delle analisi e tendenze di finanza pubblica (sezione II);
rilevato che il Documento adempie agli obblighi previsti dalla normativa europea sulla nuova governance economica, in vigore dal 2025, che introduce il Piano strutturale di bilancio di medio termine e la rendicontazione annuale dei progressi compiuti, segnando un cambio di paradigma rispetto al Documento di economia e finanza (DEF) previsto dalla normativa previgente;
sottolineato che la riforma della governance economica europea rappresenta una svolta significativa nel coordinamento delle politiche di bilancio, promuovendo un approccio integrato e orientato al medio periodo, con l'obiettivo di coniugare sostenibilità fiscale, crescita economica e resilienza strutturale degli Stati membri, attraverso strumenti come il monitoraggio della spesa netta primaria e l'adozione di obiettivi pluriennali vincolanti;
rilevato che il Documento di finanza pubblica 2025 si configura come un'innovazione necessaria per l'adeguamento alla nuova governance, distinguendosi dal DEF per il suo carattere prevalentemente retrospettivo, volto a rendicontare i progressi rispetto agli impegni assunti, pur includendo proiezioni prospettiche che rafforzano la coerenza con il quadro di medio termine delineato dal Piano strutturale di bilancio;
osservato che tale innovazione consente una maggiore trasparenza e un dialogo più strutturato con le istituzioni europee, favorendo un monitoraggio continuo delle politiche nazionali e un allineamento con le priorità unionali, come la transizione ecologica, la digitalizzazione e il rafforzamento della coesione sociale;
rilevato altresì che il Documento è stato trasmesso il 10 aprile, nel rispetto delle tempistiche previste dalle risoluzioni parlamentari approvate dalla Commissione Bilancio della Camera e dalla Commissione Bilancio del Senato il 1° aprile 2025, consentendo il pieno coinvolgimento del Parlamento prima dell'invio alla Commissione europea entro il 30 aprile 2025, in linea con l'esigenza di assicurare un esame approfondito da parte delle Camere in questa fase transitoria di adattamento normativo;
valutato positivamente il superamento dell'obiettivo di riduzione della spesa netta primaria per il 2024, con una diminuzione del 2,1 per cento, rispetto all'1,9 per cento programmato, e la conferma della traiettoria per il 2025, che vede un incremento dell'1,3 per cento, in linea con gli impegni assunti nel Piano strutturale di bilancio di medio termine, dimostrando l'efficacia del nuovo indicatore previsto dalla governance europea;
apprezzato l'impegno del Governo nel perseguire un ambizioso programma di riforme e investimenti, con interventi volti a migliorare l'efficienza della giustizia civile, a contrastare l'evasione fiscale, a modernizzare la pubblica amministrazione e a sostenere la politica industriale, con particolare attenzione alla transizione ecologica e digitale, in coerenza con le priorità strategiche delineate a livello europeo;
condiviso l'approccio orientato alla coesione sociale, attraverso risorse aggiuntive per il sistema sanitario, la stabilizzazione Pag. 362della riduzione del cuneo fiscale e incentivi per l'occupazione di donne, giovani e categorie vulnerabili, nonché l'accelerazione degli investimenti legati al PNRR e ai programmi di coesione, che contribuiscono al rafforzamento del potenziale di crescita del Paese;
preso atto della prudenza adottata nelle stime macroeconomiche per il 2025 e il 2026, che riflettono l'instabilità e l'incertezza dell'attuale contesto internazionale, e dell'equilibrio dimostrato nel coniugare il rigore di bilancio con il sostegno a famiglie e imprese, come evidenziato dal decreto-legge 28 febbraio 2025, n. 19, mantenendo la coerenza con il quadro di medio termine richiesto dalla nuova governance;
sottolineato che i dati relativi al disavanzo e al debito pubblico, fondamentali per il rispetto degli impegni assunti nell'ambito della governance economica europea, evidenziano un miglioramento significativo nel 2024, con un disavanzo al 3,4 per cento del PIL rispetto al 3,8 per cento previsto, e una traiettoria del debito pubblico che, a partire da un valore migliorato al 135,3 per cento del PIL nel 2024, consente di confermare il percorso di riduzione del disavanzo al 3,3 per cento nel 2025 e al 2,8 per cento nel 2026, in linea con l'uscita dalla procedura per disavanzi eccessivi nel 2027;
valutato che il Documento riflette un impegno concreto nel bilanciare le esigenze di sostenibilità fiscale con quelle di crescita e coesione, in un contesto di transizione verso la piena attuazione della riforma della governance economica europea, offrendo un quadro chiaro e dettagliato che rafforza la credibilità dell'Italia nelle sedi UE;
espresso apprezzamento per la capacità del Governo di integrare le innovazioni introdotte dalla riforma della governance economica europea con le specificità del contesto nazionale, garantendo un approccio pragmatico e lungimirante che risponde sia agli obblighi europei sia alle esigenze di modernizzazione e resilienza del Paese,
esprime
PARERE FAVOREVOLE.
ALLEGATO 3
Documento di finanza pubblica 2025. Doc. CCXL, n. 1, e Allegati.
PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE
PRESENTATA DAL GRUPPO M5S
La XIV Commissione,
esaminato il Documento di finanza pubblica approvato lo scorso 9 aprile dal Consiglio dei ministri e trasmesso al Parlamento;
premesso che:
il Governo ha presentato alle Camere, in data 27 settembre 2024, il primo Piano Strutturale di bilancio di Medio Termine 2025-2029 (in seguito «il Piano»), delineando le strategie economiche e finanziarie per il prossimo quinquennio;
a seguito delle deliberazioni parlamentari, e della proposta di Raccomandazione del Consiglio formulata dalla Commissione europea il 21 ottobre 2024, il 21 gennaio 2025 il Consiglio dell'Unione europea ha approvato il Piano con Raccomandazione del 14 gennaio 2025;
la riforma del coordinamento delle politiche di bilancio degli Stati membri dell'Unione europea (cd. riforma della governance economica europea), realizzata a partire dal 30 aprile 2024 a seguito dell'entrata in vigore del regolamento (UE) 1263/2024 (cd. «braccio preventivo»), del regolamento (UE) 1264/2024 (cd. «braccio correttivo») e della direttiva (UE) 2024/1265 (cosiddetto «quadro di bilancio»), ha modificato l'impostazione della programmazione economica degli Stati membri dell'Unione europea e gli strumenti utilizzati a tal fine, senza però incidere sui parametri di base contenuti nel Patto di stabilità e crescita (PSC) – in cui sono rimaste immutate le soglie di riferimento del 3 per cento nel rapporto deficit/prodotto interno lordo e del 60 per cento nel rapporto debito/prodotto interno lordo, con il conseguente rischio di spingere non solo l'Italia, ma l'intera Unione europea in recessione, a seguito di un'inevitabile riduzione degli investimenti;
considerando in primo luogo le previsioni macroeconomiche, il Piano stima un tasso di crescita del PIL reale pari all'1,0 per cento medio annuo nel periodo 2025-2029 e dello 0,8 per cento nel periodo di aggiustamento 2025-2031, confermando il tasso di crescita dell'1 per cento anche per l'anno 2024;
in secondo luogo, sul fronte della finanza pubblica, il Piano indica un aumento del rapporto debito/PIL nel periodo 2025-2027, raggiungendo il 135,8 per cento nel 2024 per poi diminuire gradualmente fino al 134,9 per cento nel 2029 e ulteriormente al 132,5 per cento del PIL alla fine del periodo di aggiustamento (2031). Contestualmente, si prevede una correzione programmata del saldo primario strutturale dello 0,5 per cento del PIL nel 2025 e nel 2026, con l'obiettivo di uscire dalla procedura per deficit eccessivo entro il 2027, a fronte di un rapporto deficit/PIL stimato al 3,8 per cento nel 2024;
per quanto attiene alle principali variabili macroeconomiche, la prospettiva complessiva del Piano si è basata su due ipotesi: la piena e tempestiva realizzazione dei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e l'assenza di un deterioramento del contesto internazionale, entrambe sconfessate alla luce del contesto economico e geopolitico internazionale, profondamente mutato;
considerato che:
il Consiglio dell'Unione europea, con la Decisione (UE) 2024/2124 del 26 luglio 2024 ha attivato la procedura di disavanzo Pag. 364eccessivo per deficit nei confronti dell'Italia: il deficit italiano, infatti, viola tutte e tre le seguenti condizioni: 1. È superiore alla soglia del 3 per cento del rapporto deficit/PIL; 2. Non è temporaneo, siccome è previsto che rimanga superiore al 3 per cento anche nel 2024 e nel 2025; 3. Non è eccezionale poiché non deriva né da un evento eccezionale al di fuori del controllo del Governo, né da una grave congiuntura negativa;
con la citata Raccomandazione approvata il 21 gennaio 2025 il Consiglio UE ha quindi richiesto all'Italia di porre fine alla situazione di disavanzo eccessivo entro il 2026. L'Italia dovrebbe assicurare che il tasso di crescita nominale della spesa netta non superi l'1,3 per cento nel 2025 e l'1,6 per cento nel 2026;
con specifico riferimento alle vigenti regole di governance economica europea, appare indispensabile che il Governo si impegni ad intraprendere ogni iniziativa utile, in sede europea, finalizzata a rivedere gli irrealistici parametri fiscali dell'attuale sistema PSC, anche al fine di un reale rafforzamento della competitività a livello unionale, prevedendo percorsi di rientro dal debito realistici che tengano conto delle specificità degli Stati membri e del loro quadro macroeconomico complessivo, opponendosi a qualsiasi meccanismo che implichi una ristrutturazione automatica del debito pubblico, a sostegno di un quadro di bilancio più favorevole alla crescita economica, finalizzata a rendere le norme sul debito più semplici, più applicabili e concepite per sostenere le priorità politiche per la doppia transizione verde e digitale, con adeguati investimenti pubblici e privati;
sempre nel quadro della riformata governance economica, è altresì indispensabile che il Governo sostenga la necessità, anche alla luce del mutato contesto geopolitico internazionale, di apportare le opportune modifiche al quadro di governance economica, al fine di includervi, tra i fattori da considerarsi rilevanti, anche le spese in investimenti strategici – tra i quali gli investimenti destinati all'istruzione, quelli in ambito di spesa sanitaria, gli investimenti green quelli destinati alle energie rinnovabili che sono ostacolati dall'attuale quadro di bilancio – per prevenire politiche di austerità, preservare la qualità e il livello di spesa pubblica, evitare pesanti tagli allo Stato sociale e sostenere una crescita inclusiva e sostenibile di lungo termine;
opportuno è poi adattare alla nuova architettura della politica di bilancio europea gli elementi di successo dell'esperienza del dispositivo di ripresa e resilienza, trasformando il programma NGEU in uno strumento permanente, da finanziare attraverso il bilancio europeo con la conseguente istituzione di nuove fonti di entrate nella forma di risorse proprie dell'Unione europea e l'inclusione dell'emissione di debito comune europeo come strumento stabile, finalizzati a sostenere l'impegno comune per il rafforzamento degli investimenti nella produzione di «beni pubblici» che consentano di rispondere al meglio alle esigenze concordate a livello europeo, come salute, istruzione, ricerca, innovazione, sicurezza e transizione energetica, al fine di assicurare all'Unione europea un proprio spazio fiscale autonomo, capace di avviare una politica economica anti-ciclica;
considerato altresì che:
riguardo poi all'attuazione del PNRR, a meno di un anno e mezzo dalla sua conclusione, preoccupano i dati contenuti nella banca dati ReGiS che riguardano il nostro Paese, aggiornati al 31 dicembre 2024: dei 120 miliardi di euro già incassati dall'Unione europea, ne risultano essere stati spesi appena 62,2 miliardi, pari a solo il 32 per cento dei 194 miliardi complessivi ottenuti grazie all'operato del Governo Conte; ma il dato più allarmante è quello riferito al drastico rallentamento della spesa negli ultimi mesi: dalla fine di settembre 2024 a gennaio 2025, sono stati messi a terra solo 5 miliardi di euro in quattro mesi, un ritmo assolutamente insufficiente a garantire la spesa di tutti i fondi previsti per raggiungere gli obiettivi prefissati entro giugno 2026;
il completamento del Piano nazionale di ripresa e resilienza richiede ancora Pag. 365la realizzazione di 284 traguardi e obiettivi previsti nei prossimi tre semestri, di cui 177 da conseguire nell'ultimo semestre che avrà scadenza il 30 giugno 2026; secondo le valutazioni economiche effettuate dall'Osservatorio Recovery plan, ipotizzando un andamento costante del regime di spesa, sarebbero infatti 94 i miliardi di euro di spesa a rischio del Piano nazionale di ripresa e resilienza;
il trend negativo è confermato anche dall'ultima Relazione semestrale della Corte dei conti al Parlamento sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza pubblicata il 9 dicembre 2024, in cui si evidenzia come l'avanzamento finanziario del Piano, seppur in linea con le scadenze concordate, continui a segnalare – come peraltro già messo in luce in occasione di precedenti relazioni – scostamenti significativi rispetto al cronoprogramma: al 30 settembre 2024, il livello della spesa si era attestato sui 57,7 miliardi di euro, il 30 per cento delle risorse del Piano e circa il 66 per cento di quelle che erano programmate entro il 2024;
va inoltre considerato il fallimento del Piano Transizione 5.0, di fatto mai partito e che nelle ultime settimane ha visto decretata la sua fine a seguito delle dichiarazioni del nuovo Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, Tommaso Foti, che ha certificato l'inefficacia della misura e annunciato che parte delle risorse del Piano verranno riprogrammate in modo diverso rispetto a quanto previsto. Si tratta di circa la metà dei fondi attualmente riconducibili al Piano per un ammontare di circa 3 miliardi di euro;
a fronte di tale fallimento, il Governo dovrebbe adottare senza ulteriori ritardi le necessarie iniziative affinché i fondi non impegnati a valere sullo strumento Transizione 5.0 siano resi disponibili in via immediata e senza difficoltà in termini di ostacoli burocratici a favore delle micro, piccole e medie imprese, garantendo l'accesso diretto e semplificato agli incentivi, senza rinunciare ai controlli, con particolare riferimento agli investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione, formazione del personale, attuando e potenziando – a tal fine in un'ottica di sinergia e complementarietà – i progetti del PNRR a sostegno della ricerca e dell'innovazione nonché preservando in ogni caso, con particolare riferimento agli investimenti finalizzati alla transizione ecologica ed energetica, il pieno automatismo degli incentivi e la più ampia diffusione tra le imprese;
è quindi oltremodo urgente che l'Esecutivo proceda con il dare piena e rapida attuazione al PNRR, rispettando tutti gli obiettivi, le riforme da attuare e le scadenze temporali previste, recuperando la capacità di spesa per compensare i ritardi accumulati, nonché a informare costantemente il Parlamento sullo stato di attuazione del PNRR e sugli eventuali aggiornamenti dello stesso e garantirne la realizzazione, anche prevedendo lo stanziamento di ulteriori risorse a copertura dei rincari dei prezzi dei materiali;
improcrastinabile è poi l'impegno a rafforzare le politiche per la riduzione dei divari territoriali, con particolare riferimento al Mezzogiorno, alle aree interne, ai territori montani e alle isole e a monitorare il rispetto della clausola del 40 per cento per gli investimenti del PNRR; in questo contesto si ribadisce la necessità di procedere con l'urgenza prevista dal caso, in ottemperanza all'articolo 2, comma 6-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, alla pubblicazione della Quarta relazione istruttoria sul rispetto del vincolo di destinazione alle regioni del Mezzogiorno di almeno il 40 per cento delle risorse territorialmente allocabili, al fine di verificare l'effettiva attuazione del predetto obiettivo in termini di riequilibrio territoriale e di rilancio del Sud come priorità trasversale a tutte le missioni del Piano e a scongiurare eventuali tagli ai progetti destinati alle regioni meridionali conseguenti alla revisione del PNRR;
rilevato che:
in merito al contesto internazionale, a seguito della presentazione del Piano il contesto macroeconomico risulta profondamentePag. 366 alterato, in conseguenza delle crescenti tensioni e dei mutati scenari geopolitici internazionali, portando il Ministro Giorgetti a dichiarare la necessità di sospendere il Patto di stabilità, di fatto ammettendo egli stesso il superamento del Piano e la necessità di una nuova programmazione;
in generale, il Governo pone in rilievo l'incertezza delle prospettive economiche in considerazione della maggiore complessità in confronto al periodo di elaborazione del Piano. Si rimarca, in particolare, la necessità di «dover rispondere» alle nuove esigenze legate alla sicurezza e alla difesa e al mutamento della politica estera e commerciale della maggiore economia del mondo, auspicando un utilizzo innovativo del bilancio dell'UE a sostegno degli investimenti per la sicurezza e la difesa;
il Documento in esame contiene le sole stime tendenziali senza nulla chiarire in merito ad eventuali interventi correttivi per rilanciare la crescita o i consumi e in generale le politiche future che il Governo intende adottare, anche in considerazione della prevista riduzione della crescita e del mutato contesto economico e geopolitico;
con riferimento al «più rilevante tema di politica economica, con importanti impatti potenziali sulla finanza pubblica dei prossimi anni» (così viene classificato nel documento), ovvero il rafforzamento della capacità di difesa europea in considerazione del mutato contesto geopolitico, il Governo si limita a precisare che «sta attualmente valutando» la possibilità di richiedere l'attivazione della clausola di salvaguardia nazionale a tale scopo, facoltà riconosciuta ai singoli Stati dalla Commissione europea nell'ambito del Piano Defence Readiness 2030 e da comunicare alla Commissione possibilmente entro il prossimo 30 aprile;
l'attivazione della clausola di salvaguardia del Patto di stabilità e crescita permetterebbe infatti agli Stati membri di innalzare la propria spesa militare a livello nazionale, ipotesi che – consentendo lo scorporo degli investimenti per la difesa dal calcolo deficit/prodotto interno lordo – libererebbe, nelle intenzioni della Presidente della Commissione europea, complessivamente 650 miliardi di euro in un periodo di quattro anni, da aggiungersi ai 150 miliardi del nuovo strumento di prestiti per la difesa sostenuti dal bilancio dell'Unione europea. Gli spazi di indebitamento a disposizione degli Stati membri verrebbero così occupati dalle spese per il riarmo, a svantaggio dello stato sociale e dei servizi alla persona, con evidenti disparità a seconda delle disponibilità di bilancio, creando un progetto di investimento industriale non organico, che potrebbe falsare la concorrenza interna, minando i principi stessi del mercato comune, in luogo di una sana e ordinata competizione all'interno dell'Unione europea;
a conferma di tale tendenza, nella Risoluzione approvata dal Parlamento europeo del 12 marzo 2025 sul libro bianco sul futuro della difesa europea (2025/2565(RSP) si evince che: «reputa opportuno modificare i piani nazionali per la ripresa e la resilienza per lasciare spazio a nuovi finanziamenti per la difesa; chiede che gli investimenti in questione rispondano sia alle vulnerabilità della capacità militare che a quelle del tessuto sociale, consentendoci di combattere tutte le minacce ai nostri valori, al nostro modello sociale, alla nostra sicurezza e alla nostra difesa;»
allo stato attuale, dunque, si prospetta unicamente una mobilitazione senza precedenti di risorse finanziarie per l'aumento delle spese militari a livello nazionale dei singoli Stati membri, peraltro senza una revisione delle regole fiscali europee ma incidendo esclusivamente sul debito dei singoli Paesi membri;
valutato che:
tra le modalità di finanziamento del Piano Defence Readiness 2030, oltre alla possibilità di ricorrere all'attivazione della clausola di salvaguardia nazionale, è prevista anche la possibilità di riallocare i fondi e le risorse disponibili nel bilancio Pag. 367pluriennale 2021-2027, attualmente destinati ad altri scopi, come quelle a valere sui Piani nazionali di ripresa e resilienza e sui Fondi di coesione;
è dunque fondato il timore che si vogliano sottrarre le risorse del PNRR per destinarle al riarmo, così come preoccupa l'intenzione annunciata dal Governo italiano di destinare parte delle risorse dei fondi di coesione non spesi per finanziare obiettivi inconciliabili con le finalità originarie di inclusione economica, sociale e territoriale di tali risorse, rischiando di aggravare ulteriormente il divario Nord-Sud;
alla proposta di riprogrammazione intermedia dei Fondi di coesione per il ciclo 2021-2027 a favore della difesa, si aggiungono gli orientamenti della Commissione europea sul nuovo Quadro finanziario pluriennale dell'UE post 2027 favorevoli a una revisione della politica di coesione in termini di maggiore flessibilità, con inevitabili ricadute sui bilanci delle regioni destinatarie dei suddetti finanziamenti, oltre alla impossibilità per le stesse di realizzare le opere individuate quali necessarie per l'inclusione sociale e la coesione economica e occupazionale;
la coesione rappresenta infatti un pilastro costitutivo dell'Unione europea e il principio di «non nuocere» alla coesione – come ribadito anche in sede di Consiglio europeo – dovrebbe essere alla base di tutte le politiche e le iniziative dell'Unione europea con un approccio coerente di rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale unionale, attualmente messo a rischio proprio dalle proposte contenuta nel Piano Defence Readiness 2030 e da un'invocata maggiore flessibilità nell'utilizzo di tale risorse che ne giustificherebbe il dirottamento, senza mantenere l'originaria distribuzione delle risorse;
in uno scenario più che mai in evoluzione, prevedibile già in autunno, può oggi affermarsi con certezza che, a distanza di soli pochi mesi dalla definizione del Piano, le «ipotesi» su cui esso poggiava possono considerarsi ampiamente superate, come attestato dallo stesso documento in esame,
per tutto quanto sopra premesso e considerato esprime
PARERE CONTRARIO
Scerra, Bruno, Cantone.
ALLEGATO 4
DL 25/2025: Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni. C. 2308 Governo.
PARERE APPROVATO
La XIV Commissione,
esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge C. 2308, di conversione del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni;
richiamati al riguardo, in particolare:
l'articolo 3, comma 1, lettera f), che mira ad introdurre una misura di semplificazione in materia di accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e dei cittadini di Paesi terzi titolari di status di protezione internazionale, ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche, in linea con i principi di libera circolazione e non discriminazione previsti dall'ordinamento dell'Unione europea;
l'articolo 4, comma 6, che prevede, anche al fine del superamento del caso EU Pilot (2021)9915/Empl, che le stabilizzazioni e le altre assunzioni, già consentite da norme transitorie, di soggetti già impegnati in lavori socialmente utili o di pubblica utilità siano effettuate entro il 31 dicembre 2025;
l'articolo 7, comma 4, che prevede la modifica della struttura organizzativa nonché il potenziamento dell'organico del Dipartimento delle pari opportunità, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, al fine di rafforzare le attività svolte in materia di prevenzione del fenomeno della tratta degli esseri umani, nonché di assistenza delle relative vittime, in conformità con la direttiva (UE) 2024/1712 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024;
l'articolo 19, comma 1, che attribuisce al Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei Ministri la facoltà di avvalersi, tramite la stipula di apposite convenzioni, della società in house Eutalia s.r.l. per l'attuazione di specifici compiti, ivi compreso lo svolgimento di attività di supporto tecnico specialistico e di tutoraggio, in relazione alla partecipazione da parte delle pubbliche amministrazioni italiane a progetti a valere su programmi a gestione diretta dell'Unione europea;
rilevato che pertanto il provvedimento non evidenzia profili d'incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,
esprime
PARERE FAVOREVOLE.
ALLEGATO 5
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19, recante attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere. Atto n. 258.
PARERE APPROVATO
La XIV Commissione,
esaminato, per i profili di competenza, lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19, in attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere (Atto n. 258);
rilevato che il provvedimento in esame propone interventi correttivi resi necessari dalle criticità emerse nella prima fase applicativa della normativa, anche tenendo conto delle osservazioni formulate dalla dottrina e dalla prassi notarile, con l'obiettivo di assicurare maggiore chiarezza interpretativa, semplificazione procedurale e analiticità nell'individuazione degli adempimenti richiesti, nonché di quelli che possono essere omessi;
richiamati, in particolare, gli interventi correttivi all'articolo 30 del citato decreto legislativo introdotti dall'articolo 1 dello schema di decreto, che mirano a chiarire e rafforzare la procedura volta ad assicurare, da parte delle società e degli enti che procedono alle operazioni straordinarie transfrontaliere o internazionali, l'adempimento dei debiti aventi ad oggetto la restituzione degli aiuti di Stato dei quali la Commissione europea abbia ordinato il recupero, individuando modalità puntuali per la documentazione dei relativi debiti attraverso la visura che ne attesta l'inserimento nell'apposito elenco contenuto nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, nonché attribuendo al notaio un ruolo più incisivo nei controlli, anche mediante la possibilità di acquisire informazioni dalle amministrazioni competenti;
rilevato che il provvedimento non evidenzia profili d'incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,
esprime
PARERE FAVOREVOLE.
ALLEGATO 6
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2017/1938 per quanto riguarda il ruolo dello stoccaggio del gas nell'assicurare l'approvvigionamento di gas prima della stagione invernale. COM(2025) 99 final.
DOCUMENTO APPROVATO
La XIV Commissione,
esaminata, ai fini della verifica di conformità con il principio di sussidiarietà, la proposta di regolamento COM(2025)99 che proroga le misure concernenti lo stoccaggio del gas attraverso una modifica del regolamento (UE) 2017/1938 relativo alla sicurezza dell'approvvigionamento di gas;
tenuto conto degli elementi di conoscenza e di valutazione emersi nel corso delle audizioni svolte nell'ambito dell'esame della proposta;
tenuto conto, altresì, che il Consiglio dell'UE ha adottato in data 11 aprile 2025 il proprio mandato in vista dell'avvio dei negoziati interistituzionali sulla proposta;
considerato pienamente condivisibile, alla luce dell'attuale contesto geopolitico, l'obiettivo generale della proposta di ridurre, in attesa di una revisione del quadro giuridico sulla sicurezza energetica che la Commissione europea intende operare entro il 2027, le incertezze sul mercato del gas e la volatilità dei prezzi, garantendo prevedibilità e trasparenza nell'uso degli impianti di stoccaggio del gas in tutta l'UE;
osservato al riguardo che il mandato negoziale approvato dal Consiglio introduce notevoli miglioramenti al testo della proposta, in particolare al fine di riconoscere maggiore flessibilità agli Stati membri per adattarsi alle mutevoli condizioni di mercato ed evitare possibili distorsioni dello stesso;
rilevato, con riferimento al rispetto del principio di attribuzione, che la base giuridica su cui si fonda la proposta è correttamente individuata dalla Commissione europea nell'articolo 194, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'UE, inteso, tra l'altro, a garantire il funzionamento del mercato dell'energia e la sicurezza dell'approvvigionamento energetico;
considerata la proposta conforme al principio di sussidiarietà, in quanto l'interruzione dell'approvvigionamento di gas nel territorio dell'Unione rappresenta un grave rischio comune e avrebbe effetti significativi su molti Stati membri, incidendo sui prezzi del gas in tutta l'UE;
ritenuto che la proposta non è pienamente conforme al principio di proporzionalità in quanto:
le disposizioni oggetto di proroga prevedono per ciascuno Stato membro un obiettivo di riempimento del 90 per cento, da conseguire entro il 1° novembre di ogni anno, e una serie di obiettivi intermedi che appaiono troppo rigidi;
questo sistema prospettato dalla proposta, pur osservando la Commissione che gli obiettivi intermedi di riempimento sono stabiliti su base annua previa consultazione degli Stati membri, impedirebbe in particolare la conciliazione degli obblighi di riempimento con le flessibilità necessarie a reagire rapidamente alle condizioni di mercato e ad evitare speculazioni stagionali;
sarebbe opportuno in tal senso definire espressamente gli obiettivi intermedi di riempimento come indicativi per gli Stati membri, come proposto anche nel mandato negoziale del Consiglio, al fine di garantire allo stesso tempo prevedibilità e flessibilità;
Pag. 371evidenziata pertanto l'opportunità, nel corso del negoziato sulla proposta, di valutare:
la riduzione dell'obiettivo di riempimento dal 90 per cento all'80 per cento della capacità degli impianti di stoccaggio sotterranei, lasciando comunque agli Stati membri la facoltà di superare tale soglia su base volontaria: in tal senso è condivisibile la proposta del Consiglio di consentire agli Stati membri di scostarsi fino al 10 per cento dall'obiettivo di riempimento in caso di condizioni sfavorevoli del mercato e la facoltà per la Commissione di aumentare tale scostamento con atto delegato qualora le condizioni sfavorevoli dovessero persistere;
l'introduzione di un arco temporale compreso tra il 1° ottobre e il 1° dicembre per il raggiungimento dell'obiettivo di riempimento finale, in luogo del termine del 1° novembre, come proposto nel mandato negoziale del Consiglio;
l'introduzione di ulteriori deroghe, rispetto a quelle già previste dal regolamento, che tengano in debita considerazione le esigenze tecniche specifiche legate alla velocità di iniezione che, come nel caso dell'Italia, richiedono un periodo di riempimento esteso; è condivisibile in questo senso la proposta del Consiglio di consentire agli Stati membri di discostarsi fino al 5 per cento dall'obiettivo di riempimento in caso di bassi tassi di iniezione che causino un'iniezione eccezionalmente lunga degli impianti di stoccaggio con una capacità superiore a 40 TWh; tuttavia, occorre valutare con attenzione la clausola proposta dal Consiglio, secondo la quale gli Stati membri possono utilizzare questa flessibilità a condizione che ciò non abbia un impatto negativo sulla capacità degli Stati membri direttamente collegati di fornire gas ai loro clienti protetti;
considerato che:
la Commissione europea non ha effettuato una valutazione d'impatto dato il poco tempo rimanente prima della scadenza, prevista per dicembre 2025, delle disposizioni oggetto di proroga: tale decisione pregiudica tuttavia una effettiva e corretta valutazione degli effetti delle misure proposte;
è pertanto necessario che la Commissione predisponga la valutazione di impatto;
preso atto, ferma restando la opportunità delle modifiche sopra richiamate, della necessità di approvare la proposta di regolamento in termini brevi, allo scopo di definire al più presto un quadro certo di riferimento per le istituzioni nazionali e gli operatori e per consentire a questi ultimi di adeguarsi nella campagna di riempimento 2025;
rilevata l'esigenza che il presente documento sia trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico,
VALUTA CONFORME
la proposta al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea.
ALLEGATO 7
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche non finanziarie sugli immobili non residenziali. COM(2025) 100 final.
DOCUMENTO APPROVATO
La XIV Commissione,
esaminata, ai fini della verifica di conformità con il principio di sussidiarietà, la proposta di regolamento relativo alle statistiche non finanziarie sugli immobili non residenziali (COM(2025) 100 final);
preso atto della relazione trasmessa dal Governo ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sul documento;
premesso che:
la proposta risponde a un'esplicita sollecitazione del Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) che ha individuato lacune significative nella disponibilità di informazioni comparabili relative ai prezzi, ai canoni di locazione e all'avvio dei lavori di costruzione nel settore immobiliare non residenziale;
tali lacune ostacolano la capacità di fornire un'analisi solida e di individuare i possibili rischi nei vari Paesi;
la disponibilità di un numero maggiore di statistiche ufficiali permetterebbe invece ai decisori politici di valutare più accuratamente i potenziali rischi per la stabilità finanziaria e di non affidarsi, come avviene attualmente, in larga parte alle informazioni acquistate presso organizzazioni private;
ritenuto pertanto condivisibile l'obiettivo generale della proposta di introdurre un quadro normativo dell'UE per lo sviluppo, la produzione e la pubblicazione di statistiche non finanziarie sugli immobili non residenziali comparabili e di elevata qualità;
considerato che gli indicatori statistici normati riguarderebbero in particolare le licenze edilizie (numero di abitazioni, superficie utile), l'avvio e il completamento dei lavori di costruzione (superficie utile), gli indici dei prezzi degli immobili non residenziali, gli indici dei canoni di locazione degli immobili non residenziali e il valore delle operazioni immobiliari non residenziali;
osservato che nella fase preparatoria della proposta la Commissione europea:
ha consultato portatori di interessi ed esperti, tra cui associazioni immobiliari europee e rappresentanti degli istituti nazionali di statistica, della BCE, del CERS e di altre organizzazioni internazionali, quali FMI e Banca dei regolamenti internazionali;
ha effettuato una valutazione dei possibili impatti dell'iniziativa, affermando che la proposta comporterà costi minimi, in particolare per le imprese, dal momento che si baserà perlopiù sul riutilizzo di dati da fonti esistenti in banche dati amministrative o detenute da privati;
non ha tuttavia ritenuto necessario effettuare una valutazione d'impatto completa, sostenendo che il CERS l'ha specificamente incaricata di proporre la normativa in commento: tale motivazione non appare tuttavia condivisibile in quanto sarebbe stata comunque necessaria una ponderazione accurata delle diverse opzioni regolative e una quantificazione più puntuale dell'entità dei richiamati costi minimi che graveranno sulle imprese;
rilevato, con riferimento al rispetto del principio di attribuzione, che la base giuridica su cui si fonda la proposta è correttamente costituita dall'articolo 338 Pag. 373del TFUE, che consente di adottare misure per l'elaborazione di statistiche laddove necessario per lo svolgimento delle attività dell'UE;
ritenuta la proposta conforme al principio di sussidiarietà, in quanto, come osservato nella relazione tecnica del Governo, l'adozione di un quadro normativo europeo di riferimento che definisce i concetti statistici e i requisiti di qualità comuni permette di assicurare coerenza e comparabilità dei dati tra gli Stati membri;
considerata altresì la proposta conforme al principio di proporzionalità, in quanto, come osservato nella relazione tecnica del Governo, le misure legislative proposte consentono di applicare gli stessi principi in tutti gli Stati membri e possono di conseguenza garantire una migliore qualità e comparabilità delle statistiche europee;
osservato, tuttavia, che gli istituti nazionali di statistica dovranno investire risorse considerevoli per adeguarsi ai nuovi requisiti, al fine di elaborare e produrre le statistiche richieste e che ciò comporterà un inevitabile aumento degli oneri amministrativi a loro carico, anche in considerazione del fatto che l'adeguamento dovrebbe avvenire molto celermente dato che l'applicazione del regolamento è prevista a decorrere dal 1° gennaio 2026; inoltre, sarà necessario coinvolgere comuni e altre amministrazioni locali per quanto riguarda le licenze edilizie e l'avvio e il completamento dei lavori di costruzione;
rilevato che alcune disposizioni della proposta attribuiscono alla Commissione il potere di adottare atti delegati ed esecutivi volti a disciplinare aspetti molto rilevanti della nuova normativa, tra i quali la modifica dell'elenco delle variabili di cui all'allegato I, nonché i dettagli delle variabili, così come il formato, le misure di sicurezza e di riservatezza e la procedura per lo scambio di dati riservati, le modalità pratiche per la trasmissione, il contenuto e i termini per la trasmissione delle relazioni sulla qualità e sui metadati e le norme per la trasmissione di dati e di metadati;
ravvisata, in ragione di quanto esposto, l'esigenza che, nel corso del negoziato sulla proposta:
la Commissione europea presenti una specifica valutazione di impatto sulla proposta;
si pervenga a un migliore equilibrio tra le esigenze degli utenti delle statistiche e la necessità di mantenere sotto controllo l'onere gravante sugli Stati membri;
sia garantito agli istituti nazionali di statistica l'accesso alle informazioni di base richieste provenienti da fonti di dati amministrativi (come, ad esempio, registri delle operazioni immobiliari, atti notarili e licenze edilizie) e dati detenuti da privati e altre amministrazioni, tra cui le amministrazioni locali;
si introducano clausole di salvaguardia adeguate, anche in riferimento alla richiesta di fornire dati retrospettivi e alla decorrenza del primo periodo di riferimento dei dati, e deroghe appropriate, considerati l'aumento dell'onere e il tempo necessario per adeguarsi ai nuovi requisiti;
rilevata l'esigenza che il presente documento sia trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea, nell'ambito del dialogo politico,
VALUTA CONFORME
la proposta al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea.