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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 7 maggio 2025
491.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO
Pag. 185

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante disciplina delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria. Atto n. 263.

PARERE APPROVATO

  La VII Commissione (Cultura, Scienza e Istruzione),

   esaminato lo schema di decreto legislativo recante disciplina delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria (Atto n. 263),

   premesso che:

    lo schema di decreto legislativo in esame dà attuazione alla legge n. 26 del 2025, recante delega al Governo per la revisione delle modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria;

   premesso altresì che:

    l'articolo 2, recante le definizioni, introduce una distinzione tra i due concetti di iscrizione e immatricolazione che costituisce una peculiarità della normativa in esame. In particolare, prevede che per «iscrizione» debba intendersi l'iscrizione al semestre filtro (lettera e)) e per «immatricolazione» l'iscrizione al primo semestre dei corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico diversi da quelli in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria ovvero al secondo semestre di tali corsi di laurea magistrale a ciclo unico (lettera f));

    l'articolo 4, comma 4, stabilisce che l'offerta formativa del semestre filtro sia erogata in deroga ai requisiti minimi di docenza richiesti in relazione alla numerosità massima delle classi dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico e che le università possano prevedere attività didattiche integrative nell'ambito delle discipline qualificanti comuni oggetto di insegnamento di cui al semestre filtro;

    rilevato che la normativa vigente e, in particolare, l'articolo 6, comma 1, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, recante «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509», prevede che, per ogni corso di laurea, i regolamenti didattici di ateneo definiscono le conoscenze richieste per l'accesso e ne determinano le modalità di verifica, anche a conclusione di attività formative propedeutiche, richiedendo, in caso di verifica non positiva, l'indicazione di specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso;

    tenuto conto dei restanti contenuti dello schema in esame,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:

   a) valuti il Governo l'opportunità di riformulare le parti dell'articolato relative all'uso delle espressioni «iscrizione» e «immatricolazione», al fine di chiarire che solo al termine del semestre filtro è possibile l'immatricolazione dello studente ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria ovvero a uno dei corsi di studio di area biomedica, sanitaria, farmaceutica e veterinaria, da Pag. 186individuare con successivo decreto ministeriale ai sensi dell'articolo 4, comma 3;

   b) valuti il Governo l'opportunità di prevedere, per le università che erogheranno il semestre filtro, una deroga espressa alla normativa vigente in materia di obblighi formativi aggiuntivi per l'accesso al primo anno di corso, in coerenza con l'intero impianto di riforma e in considerazione delle modalità di erogazione della didattica;

   c) valuti il Governo l'opportunità di riformulare l'articolo 4, comma 1, secondo periodo, al fine di considerare gratuita l'iscrizione al primo semestre dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia (LM-41), in odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e in medicina veterinaria (LM-42), piuttosto che a uno dei corsi di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico di cui al comma 3 del medesimo articolo;

   d) valuti il Governo l'opportunità di prevedere, a partire dal secondo anno accademico di attuazione delle disposizioni contenute nello schema di decreto legislativo in esame, un allineamento degli ordinamenti didattici dell'intero primo anno accademico delle lauree magistrali a ciclo unico in medicina e chirurgia (LM-41), in odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e in medicina veterinaria (LM-42) e dei corsi di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico di cui all'articolo 4, comma 3;

   e) valuti il Governo l'opportunità di individuare le discipline qualificanti comuni di cui all'articolo 5 (oggetto di insegnamento nel primo semestre delle classi dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico di cui all'articolo 1, comma 1) nelle aree di scienze bio-mediche, bio-chimiche e fisiche;

   f) valuti il Governo l'opportunità di specificare che le prove d'esame relative agli insegnamenti di cui si compone il semestre filtro debbano essere somministrate in forma scritta e simultaneamente su tutto il territorio nazionale secondo modalità definite con il decreto ministeriale di cui all'articolo 4, comma 3, dello schema di decreto legislativo in esame;

   g) con riferimento all'articolo 8, comma 1, valuti il Governo l'opportunità di precisare che il decreto del Ministro, richiamato al secondo periodo, volto a individuare i termini e le modalità di applicazione della disciplina in esame alle università non statali legalmente riconosciute, sia adottato in tempo utile affinché la riforma trovi applicazione a partire dal secondo anno accademico di attuazione delle disposizioni contenute nello schema di decreto legislativo in esame;

   h) valuti il Governo l'opportunità di riconsiderare l'attuale formulazione dell'articolo 8, comma 3, affinché le disposizioni del decreto legislativo si applichino anche ai corsi di studio erogati in lingua inglese presso le università statali, onde evitare percorsi differenziati che esporrebbero a possibili ricorsi;

   i) valuti il Governo l'opportunità di riconoscere, in sede di esercizio della delega legislativa relativa all'articolo 2, comma 2, lettera o), della legge delega, i crediti acquisiti dagli studenti che hanno frequentato i licei a curvatura biomedica (fermo restando che tali crediti non sono utili ai fini dell'accesso al secondo semestre dei corsi di laurea di cui all'articolo 1, comma 1).

Pag. 187

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante disciplina delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria. Atto n. 263.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA DAL GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE

  La VII Commissione (Cultura, Scienza e Istruzione),

   esaminato lo schema di decreto legislativo recante disciplina delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria (Atto del governo n. 263),

   premesso che:

    lo schema di decreto legislativo dà attuazione alla legge 14 marzo 2025, n. 26, recante «Delega al Governo per la revisione delle modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria» e, in particolare, all'articolo 2, comma 2, lettere a), b), c), d), e), i) e l);

    gli elementi caratterizzanti della citata riforma, a cui verrà dato «pieno ed immediato avvio con l'inizio dell'anno accademico 2025/2026» sono il superamento dell'attuale test d'ingresso e l'introduzione di un nuovo modello di selezione basato sul cosiddetto «semestre filtro», durante il quale gli studenti dovranno sostenere gli esami relativi ad una serie di discipline qualificanti comuni e conseguire tutti i CFU previsti per collocarsi in posizione utile nella graduatoria di merito nazionale ed essere ammessi al secondo semestre;

   considerato che:

    in merito ai princìpi e ai criteri direttivi sulla base dei quali deve essere esercitata la delega, dei tredici previsti, lo schema di decreto legislativo in esame reca l'attuazione di sette, in particolare:

    l'articolo 3, composto di due commi, dà attuazione all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b) della legge delega, prevedendo il principio cardine della riforma, ovvero l'iscrizione libera al primo semestre dei corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria;

    già in sede di esame della legge delega, il MoVimento 5 Stelle aveva evidenziato una contraddizione tra la previsione di un accesso libero (articolo 3, comma 1, dello schema in oggetto e lettera a) della legge n. 26 del 2025) e quella dell'onere, a carico delle università, di assicurare la sostenibilità per la frequenza ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico citati in caso di iscrizione al primo semestre di un numero di studenti superiore alla propria capacità ricettiva, garantendo, inoltre, adeguate modalità di erogazione della didattica (articolo 3, comma 2, dello schema in oggetto e lettera b) della legge n. 26 del 2025);

    tale norma, come evidenziato dalla relazione illustrativa, demanda all'autonomia universitaria la scelta circa le modalità di erogazione della didattica più idonee, anche mediante l'integrazione tra didattica in presenza e modalità da remoto, ma non solo: come si evince anche dalla relazione tecnica, tale disposizione, nel porre a carico delle università gli oneri derivanti da iscrizioni superiori alla loro capacità recettiva, impone alle stesse di gestirle con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili e tramite il ricorso ad adeguate modalità di erogazione della didattica, intendendoPag. 188 implicitamente che il previsto «surplus» delle iscrizioni non venga in ogni caso ed in alcun modo a gravare sulla finanza pubblica;

    invero, in merito alla sostenibilità delle capacità ricettive delle università, la legge delega avrebbe dovuto tenere conto della carenza di strutture, di laboratori, delle attrezzature, nonché del personale docente e non, indispensabili per assicurare un'elevata qualità della didattica, stanziando le apposite risorse, mentre lo schema in oggetto avrebbe dovuto garantire criteri di sostenibilità finalizzati ad integrare la disponibilità dei posti dichiarata dalle università;

    l'articolo 4 dello schema di decreto legislativo in oggetto individua le procedure di iscrizione, in attuazione dei criteri disposti dalle lettere d) e e) della legge delega, al cosiddetto «semestre filtro» e, contemporaneamente, anche al primo semestre di uno dei corsi di area biomedica, sanitaria, farmaceutica e veterinaria opzionabili come seconda scelta in caso di mancata ammissione al secondo semestre dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria, prevedendo la possibilità di iscrizione anche in sovrannumero e in università diverse;

    in particolare, lo studente dovrà individuare almeno cinque sedi universitarie, in ordine di preferenza, nelle quali è disposto a proseguire il secondo semestre dei corsi di laurea citati, nonché, in caso di mancata ammissione, in un altro corso di laurea tra quelli opzionabili individuati da un successivo decreto. Viene, inoltre, specificato che l'immatricolazione al primo semestre del secondo corso di studi è gratuita, al fine di consentire allo studente di beneficiare della contemporanea iscrizione (ed eventuale prosecuzione in altro corso di laurea) senza dover sostenere una spesa eccessiva per entrambi i corsi di studio cui si iscrive;

    in merito a ciò, occorre ricordare che la legge impone una doppia iscrizione obbligatoria, ma, come evidenziato dalla relazione tecnica, la gratuità dell'iscrizione è garantita limitatamente al primo semestre; pertanto, sarebbe stato più opportuno lasciare la possibilità di una doppia iscrizione, tutelando il diritto dello studente ad una scelta consapevole e libera del proprio percorso accademico di formazione. Inoltre, il proseguimento, anche in sovrannumero, di un altro corso di studio in caso di mancata ammissione al secondo semestre potrebbe compromettere la qualità della formazione, in quanto le università interessate vedrebbero il numero dei propri studenti aumentare oltre il limite indicato come sostenibile ad anno accademico in corso, senza la possibilità di programmare le risorse da investire in base ad un numero certo ed effettivo di studenti, oltre a dover ospitare un elevato numero di studenti scarsamente motivati;

    infine, il comma 5 dello stesso articolo 4 puntualizza che l'iscrizione al semestre filtro è consentita per un massimo di tre volte, al fine di consentire, come evidenziato dalla relazione illustrativa, agli studenti di poter verificare fattivamente le proprie conoscenze «acquisendo un bagaglio di competenze più strutturato»;

    già in sede di esame della legge delega, il MoVimento 5 stelle aveva evidenziato la mancanza di modalità di tutela degli studenti che hanno ottenuto la totalità dei crediti formativi universitari (CFU) necessari per l'accesso al secondo semestre, ma che non risultano collocati in posizione utile nella graduatoria di merito nazionale prevista dall'articolo 2, comma 2, lettera d) della legge delega e dall'articolo 6 dello schema di decreto in oggetto, nonché delle possibilità di riprovare l'ammissione nell'anno accademico successivo, così come avviene oggi per coloro che non superano i test d'ammissione. Tuttavia, la soluzione offerta all'articolo 4, comma 5, dello schema di decreto in oggetto continua a non essere chiara sul punto: infatti, la disposizione, per come formulata, sembra subordinare la possibilità di ripetere (fino a tre volte) il semestre filtro alla necessaria rinuncia alla «votazione conseguita negli esami di profitto sostenuti». Questa soluzione, però, parrebbe escludere l'eventualità che uno Pag. 189studente decida di ripetere il semestre ad esito del fatto di non essere risultato in posizione utile nella graduatoria, ma per averne conferma bisognerà attendere l'adozione del decreto ministeriale attuativo, nonostante sia un criterio fondamentale per avviare in maniera corretta e regolare la riforma già dal prossimo anno accademico 2025/2026;

    l'articolo 5 dello schema di decreto in esame dà attuazione all'articolo 2, comma 2, lettera c) della legge delega, la quale prevedeva l'individuazione delle discipline qualificanti comuni che devono essere oggetto di insegnamento nel primo semestre dei corsi di studio di area biomedica, sanitaria, farmaceutica e veterinaria, nonché la definizione dei medesimi corsi garantendo programmi uniformi e coordinati e l'armonizzazione dei piani di studio, per un numero complessivo di crediti formativi universitari (CFU) stabilito a livello nazionale e non inferiore a diciotto;

    tuttavia, la disciplina di dettaglio è demandata ad un decreto ministeriale che dovrà essere adottato, sentito il CUN, entro sessanta giorni, ma la relazione tecnica fa presente che le discipline qualificanti comuni, «saranno trasversalmente caratterizzanti a tutti gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea di area biomedica, sanitaria, farmaceutica e veterinaria e non dovranno necessariamente intendersi a frequenza obbligatoria, in quanto si tratta di discipline generiche di base, e non comprenderanno attività laboratoriali, che richiedono, invece, la partecipazione in presenza». Tale scelta, sempre secondo la relazione, consentirà ai singoli atenei di «individuare, sulla base del numero degli studenti che si iscriveranno al semestre filtro, le modalità di erogazione della didattica più opportune in base alla rispettiva capacità ricettiva e alle comuni esigenze formative. Nell'esercizio della loro autonomia, le università potranno pertanto organizzare le attività formative, a seconda dei casi, anche mediante l'integrazione tra didattica in presenza e modalità da remoto.»;

    in questa sede si ribadisce la complessità nel definire insegnamenti comuni per percorsi culturalmente molto differenti, in quanto le discipline qualificanti comuni che devono essere oggetto di insegnamento nel primo semestre dei corsi di studio di area biomedica, sanitaria, farmaceutica e veterinaria possono difficilmente essere uniformate, viste le diverse finalità e le specificità dei diversi percorsi formativi. Inoltre, se l'intento è quello di garantire che ogni singolo esame universitario sia utilizzabile per stilare una graduatoria nazionale, è necessario che l'esame sia identico (e non solo standardizzato, come da proposta) per tutti gli atenei nazionali coinvolti, un ulteriore elemento di difficile attuazione, considerato che, come detto dalla relazione, ogni ateneo potrà individuare le modalità di erogazione della didattica che riterrà più consone e quindi la formazione erogata da ogni ateneo non verrà «standardizzata»;

    l'articolo 6 dello schema di decreto in oggetto disciplina l'ammissione al secondo semestre dei corsi di laurea oggetto della riforma, subordinandola al conseguimento di tutti i CFU stabiliti per gli esami di profitto durante il semestre filtro e alla collocazione in posizione utile in una graduatoria nazionale elaborata sulla base sui punteggi conseguiti negli esami in questione. Ove non collocato in posizione utile nella graduatoria, lo studente può continuare nel corso di laurea di area biomedica, sanitaria, farmaceutica e veterinaria che aveva opzionato come seconda scelta, con riconoscimento dei CFU conseguiti, o intraprendere un diverso corso di studi. Ove, invece, lo studente non abbia conseguito i CFU necessari nel semestre filtro, questi potranno comunque essere riconosciuti, nei limiti delle scelte del singolo ateneo, in ossequio all'autonomia universitaria;

    appare opportuno ribadire la netta contrarietà ad una graduatoria di merito nazionale redatta dal Ministero dell'università e della ricerca sulla base del punteggio conseguito negli esami di profitto del semestre filtro, in quanto lo stesso dipenderebbe da criteri troppo discrezionali, oltre a rappresentare esami sostenuti con modalità differenti di insegnamento, le quali Pag. 190renderebbero il metodo di formazione della graduatoria costitutivamente iniquo;

    inoltre, il comma 4 dell'articolo 6 fa salva l'autonomia delle singole università di prevedere, in caso di «passarella» da uno dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria ad un altro corso di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico di area biomedica, sanitaria, farmaceutica e veterinaria, il «riconoscimento, anche solo parziale, dei CFU conseguiti sulla base degli esami di profitto sostenuti», permettendo agli studenti che abbiano conseguito anche solo una parte dei CFU previsti per gli esami di profitto relativi alle discipline qualificanti comuni oggetto di insegnamento nel semestre filtro di proseguire il proprio percorso formativo. Tale ipotesi di riconoscimento parziale dei CFU si applica anche al corso di area biomedica, sanitaria, farmaceutica e veterinaria che lo studente aveva opzionato come propria seconda scelta all'inizio del semestre filtro, ma solo e soltanto nel caso in cui lo studente «non abbia conseguito tutti i CFU stabiliti per gli esami di profitto del semestre filtro» e quindi gli risulti impossibile il proseguimento;

    pertanto, in tale caso, lo studente intenzionato a continuare gli studi nel corso che aveva opzionato come propria seconda scelta dovrà procedere ad una iscrizione del tutto nuova, e stavolta non più gratuita, a tale corso;

    l'articolo 7 dello schema di decreto in oggetto dà attuazione all'articolo 2, comma 2 lettera i) della legge delega, disponendo che il numero di studenti dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria venga considerato ai fini del riparto annuale del Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO) di cui all'articolo 5 della legge n. 537 del 1993, soltanto a partire dall'iscrizione al secondo semestre;

    la finalità di tale disposizione, come evidenziato anche dalla relazione tecnica, è di garantire la neutralità finanziaria del nuovo sistema di iscrizione al primo semestre dei corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria, in quanto il calcolo del costo standard per studente (utilizzato per il riparto del FFO) viene preso in considerazione soltanto per le iscrizioni definitive all'esito del semestre filtro;

    come più volte ribadito anche in questa sede, tale disposizione appare in contrasto con l'intero impianto della riforma, in quanto è proprio lo svolgimento del cosiddetto «semestre filtro» ad avere la maggiore necessità di finanziamenti, in quanto gli atenei si troveranno a dover sostenere una spesa ingente senza ottenere un euro in più rispetto alla legislazione vigente, avendo come naturale conseguenza un peggioramento della qualità formativa e didattica dell'intero sistema universitario;

    infine, l'articolo 8 dello schema di decreto in oggetto statuisce che, in sede di prima applicazione, le disposizioni del decreto in esame non si applichino alle università non statali legalmente riconosciute, un'esclusione che discende da una ragione esclusivamente pratica, in quanto alcune di queste università hanno già avviato le procedure di selezione mediante l'espletamento dei test di ingresso;

    inoltre, sarebbe necessario e auspicabile chiarire la netta impossibilità, da parte delle Università telematiche, anche se legalmente riconosciute, di poter erogare i corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria, al fine di evitare un allargamento dell'offerta formativa attraverso l'impiego di tali università che comprometterebbero in maniera definitiva la sostenibilità del sistema universitario e l'accesso ad un'offerta formativa di qualità;

   ritenuto infine che:

    la riforma contenuta nella legge n. 26 del 2025, cui il presente decreto legislativo dà una prima, ma frammentata attuazione, avrà inevitabilmente gravi ripercussioni sul sistema universitario e sanitario italiano, in quanto il superamento del test di ingresso Pag. 191con l'introduzione del semestre filtro, seppur presentato come un passo avanti nell'eliminazione delle disuguaglianze nell'accesso agli studi di medicina, non farà che accentuarle, rendendo il sistema ancora più iniquo e poco oggettivo, oltre ad essere difficilmente realizzabile in presenza di una clausola di invarianza finanziaria che graverà inevitabilmente sulle già scarse risorse finanziarie degli atenei coinvolti,

  esprime

PARERE CONTRARIO.

Caso, Amato, Orrico.

Pag. 192

ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante disciplina delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria. Atto n. 263.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA DAL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO – ITALIA PROGRESSISTA DEMOCRATICA

  La VII commissione (Cultura, Scienza e Istruzione),

   esaminato lo schema di decreto legislativo recante disciplina delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria. (Atto n. 263).

   premesso che:

    lo schema di decreto in esame è il primo provvedimento attuativo della legge 14 marzo 2025, n. 26, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 marzo 2025 ed entrata in vigore il 2 aprile 2025, sulla riforma delle modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria (LM-41, LM-46, LM-42) con l'inizio dell'anno accademico 2025/2026;

    lo schema di decreto reca alcune definizioni e attuazione e tra esse rileva, in particolare, la definizione di «semestre filtro»; tale definizione di «semestre filtro», come dichiarato in fase di discussione della legge di riforma, non supera il numero chiuso ma rimanda la selezione, di fatto, al secondo semestre, determinando una moltitudine di criticità alla formazione universitaria;

   rilevato che:

   entrando nel merito dello schema di decreto, si possono evincere diverse criticità che comprendono: la sfera della sostenibilità logistica e didattica delle Università, la ricaduta sullo stress ad affrontare gli studi e la pressione, conseguente, sugli studenti, la valutazione, l'assenza di risorse e il mancato obiettivo di ampliare e potenziare il Servizio sanitario nazionale in termini di numero di medici, chirurghi, odontoiatri e veterinari;

    l'iscrizione al semestre filtro, anche in assenza di investimenti, determinerà un boom d'iscrizioni, soprattutto nelle sedi più attrattive, l'aumento delle diseguaglianze territoriali, un sovraffollamento delle lezioni, a discapito della qualità formativa, un sovraccarico per il corpo docente, con possibile delega a personale non universitario e la prevalenza della didattica a distanza;

    come si evince dalla relazione illustrativa, la norma demanda all'autonomia universitaria la scelta circa le modalità di erogazione della didattica più idonee, anche mediante l'integrazione tra didattica in presenza e modalità da remoto;

   considerato, altresì, che:

    il numero di iscrizioni, il primo semestre, rischia di essere svolto soprattutto in modalità telematica. Dunque, per garantire omogeneità nelle procedure di selezione, non potranno tenersi esami individuali che consentano l'utilizzo del linguaggio proprio della disciplina e la verifica puntuale dell'efficacia dell'insegnamento;

    non è da sottovalutare il carico emotivo e competitivo, soprattutto per studenti meno preparati o provenienti da contesti fragili, con tempi di adattamento differenti, conseguente al conseguimento di tutti i CFU stabiliti per gli esami di profitto del semestre filtro necessari all'ammissione al secondo semestre;

Pag. 193

    il tema dell'aspetto emotivo tra gli studenti universitari è stato posto, purtroppo in seguito ad azioni drammatiche da parte di giovani studenti, tra le urgenze da non sottovalutare;

    è ancora dimostrato che tra gli studenti universitari il 33,8 per cento soffre di ansia e il 27,2 per cento ha sintomi depressivi. In alcune facoltà particolarmente competitive la situazione è ancora peggiore: fra gli studenti di medicina, l'incidenza della depressione è maggiore da due a cinque volte rispetto alla popolazione generale. Sempre più atenei stanno aprendo sportelli psicologici o servizi di counselling per i propri iscritti, ma restano iniziative insufficienti ad arginare un problema che ha cause più profonde di un disagio temporaneo;

    come si evince dalle memorie depositate, le modalità di verifica uniformi, stabilite all'articolo 6, comma 1, delle prove d'esame relative agli insegnamenti di cui si compone il semestre filtro potrebbero indurre a risultati distorti da condizionamenti soggettivi nella valutazione, ad una percezione di iniquità tra gli studenti, con effetti particolarmente gravi anche al momento della valutazione. Il che aprirebbe a possibili disparità tra gli studenti e inevitabili ricorsi;

    come emerso dalle audizioni, occorrerebbe, al fine del riconoscimento dei Cfu conseguiti, prevedere criteri omogenei da applicare in tutti gli atenei, così da evitare disparità di trattamento tra gli studenti;

    vengono sottovalutate le gravi ricadute che ci saranno sulla libertà di insegnamento;

    condivise, inoltre, le preoccupazioni dei docenti e ricercatori universitari i quali evidenziano che, per uniformare la formazione, dovranno essere stabiliti in modo rigido i contenuti per gli insegnamenti del primo semestre. Di conseguenza, facendo riferimento alla libertà di insegnamento garantita dall'articolo 33 della Costituzione, i docenti universitari non potranno scegliere del tutto liberamente i contenuti o i testi del proprio corso, riducendo in modo significativo l'autonomia decisionale di Atenei, Dipartimenti e corsi di laurea;

    risultano assenti interventi di chiarimento e sostegno agli studenti che vogliono intraprendere tale percorso di studio;

    un'ulteriore area di criticità è rappresentata dalla gestione logistica e amministrativa imposta dalla doppia iscrizione obbligatoria prevista nel semestre filtro. Ogni studente dovrà iscriversi sia al corso magistrale a ciclo unico (medicina, odontoiatria o veterinaria) sia a un corso alternativo di area affine, che fungerà da seconda scelta in caso di mancata ammissione al secondo semestre. Questo meccanismo comporta una duplicazione delle carriere accademiche che le università dovranno registrare, gestire e monitorare. Il carico sulle segreterie sarà notevole, aggravato dalla possibilità che le due iscrizioni avvengano in atenei diversi, complicando ulteriormente la gestione dei dati, il riconoscimento dei crediti e il coordinamento delle comunicazioni tra sistemi informativi universitari distinti;

    non risultano chiare le modalità dell'iscrizione in sovrannumero anche presso atenei diversi (articolo 4 comma 1), omettendo, lo schema di decreto, di predisporre un protocollo comune per la comunicazione interuniversitaria, il trasferimento dei CFU e l'attribuzione delle responsabilità in caso di controversie studente-ateneo;

    condivisa l'osservazione di precisare come sarà consentita l'iscrizione al secondo semestre dei corsi di seconda scelta, nel caso in cui questi siano a numero programmato, sarà inoltre necessario stabilire se e come verrà gestita l'eventuale assenza di posti liberi;

    non riscontriamo alcuna definizione di una programmazione del cosiddetto «sovrannumero» con la conseguenza che i corsi di laurea coinvolti nella riforma non potranno effettuare una programmazione adeguata alle proprie risorse economiche, ai propri spazi e alla disponibilità dei docenti;

    lo status dello studente, la sua iscrizione doppia e la definizione dell'università Pag. 194«principale» potrebbero generare confusione nei criteri di accesso a borse, alloggi e servizi, soprattutto in presenza di criteri ISEE già complessi. In mancanza di risorse aggiuntive o strumenti digitali avanzati;

    a tutela del diritto allo studio nessun chiarimento viene esplicitato circa la gratuità della tassa d'iscrizione al primo semestre se è estesa anche a coloro che frequenteranno il semestre filtro contemporaneamente ad un corso di laurea di anno superiore al primo;

    l'articolo 4, comma 1, definisce l'immatricolazione al secondo corso gratuita, senza specificare le modalità di gestione della doppia iscrizione ai fini ISEE, le modalità di accesso ai benefici per il diritto allo studio e se sono da ritenersi inclusi contributi le tasse locali e i servizi;

    constatata, altresì, l'assenza di qualsiasi previsione, anche finanziaria, di intervento volto ad incrementare il numero di docenti adeguato e gli spazi universitari adatti a garantire un percorso formativo serio e qualitativamente elevato per tutti gli studenti;

    ritenendo inammissibile la possibilità, durante il semestre formativo, di derogare ai requisiti minimi di docenza richiesti in relazione alla numerosità massima delle classi di laurea magistrale, anche in virtù del fatto, che si abbasserebbero notevolmente gli standard formativi, rischiando di alterare i giudizi delle prestazioni accademiche;

    al contrario, devono essere garantite adeguate infrastrutture formative in relazione al numero di studenti iscritti al semestre formativo;

    condividendo l'osservazione di rivedere le disposizioni che prevedono una distinzione tra università statali e non statali e l'esclusione dei corsi erogati in lingua inglese dall'ambito applicativo della riforma;

    di fatto, la proiezione secondo la quale tale nuova modalità di accesso nei prossimi anni formi circa 30.000 medici in più rispetto al sistema attuale non trova risposte concrete nel testo normativo in oggetto in quanto non attenziona il problema dell'imbuto formativo sostanziato nel divario tra il numero di laureati in medicina e i posti disponibili nelle scuole di specializzazione;

    come evidenziato dalla stessa relazione illustrativa, il decreto evade l'obiettivo fissato della legge delega 14 marzo 2025, n. 26 alle lettere g) e h) di cui all'articolo 2 «di costruire un sistema di accesso sostenibile che tenga conto sia del fabbisogno effettivo del Servizio Sanitario Nazionale, sia della capacità delle università di garantire una formazione di elevata qualità. In tale prospettiva, occorre riorganizzare anche l'accesso alle scuole di specializzazione, affinché il numero di nuovi professionisti risponda efficacemente alle reali esigenze del Paese. Solo così sarà possibile formare un numero adeguato di professionisti qualificati, rispondendo alle esigenze di un SSN sempre più sotto pressione, superando definitivamente il problema del cosiddetto imbuto formativo»;

    dai dati forniti anche in sede di audizione, emerge chiaramente che il vero deficit strutturale del nostro Servizio Sanitario Nazionale non risiede nel numero complessivo di laureati in Medicina e Chirurgia, quanto nella grave carenza di specialisti in discipline critiche, nonché nella insufficiente disponibilità di infermieri e professionisti sanitari; tale dato, pur correttamente riconosciuto nella relazione tecnica, non trova tuttavia una coerente traduzione normativa nella riforma proposta;

    si tratta di una riforma parziale che introduce nuove modalità di selezione ma non elimina il vincolo numerico all'accesso né quanto meno risolve i problemi strutturali legati al fabbisogno di medici;

    condivise le preoccupazioni della conferenza dei rettori delle università italiane – CRUI secondo le quali l'ingresso di 40-60 mila candidati in più è semplicemente impensabile, le risorse attuali, già insufficienti per gli attuali 20 mila studenti, non possono coprire un aumento così consistente;

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    constatata l'assenza di risorse da destinare all'incremento del Fondo di finanziamento Ordinario (FFO) volte a garantire, agli Atenei pubblici, i fondi necessari per l'adeguamento stipendiale del personale, a sostenere il piano straordinario di reclutamento e – a fronte dell'incremento del numero degli studenti iscritti – un adeguamento dell'offerta didattica e il potenziamento degli spazi fisici, dei laboratori,

  esprime

PARERE CONTRARIO.

Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.

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ALLEGATO 4

Schema di decreto legislativo recante disciplina delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria. Atto n. 263.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA DAL GRUPPO ALLEANZA VERDI E SINISTRA

  La VII Commissione (Cultura, Scienza e Istruzione),

   esaminato lo schema di decreto legislativo recante disciplina delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria in attuazione dell'articolo 2, comma 2, lettere a), b), c), d), e), i) e l) della legge 14 marzo 2025, n. 26;

   considerato che:

    questa riforma non costituisce una reale eliminazione della graduatoria nazionale e del blocco all'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria ma costituisce un semplice spostamento della graduatoria nazionale alla fine del primo anno, comportando numerose difficoltà agli atenei;

    posticipare di 6 mesi la selezione non vuol dire eliminare la selezione; vuol dire semplicemente posticiparla. Una soluzione che non cambierà nulla, che probabilmente, anzi sicuramente, aumenterà i costi alle università, senza che siano previste le risorse necessarie a far fronte a questi costi. Infatti, l'iscrizione al semestre filtro è libera (articolo 3, comma 1), ma non assegna risorse aggiuntive (articolo 7, articolo 10);

   non si sta eliminando il numero chiuso, né abolendo sicuramente il test d'ingresso, ma lo si sta semplicemente rimandando, creando caos e confusione;

    viene prevista la possibilità di erogare l'offerta formativa in deroga ai requisiti minimi di docenza richiesti (articolo 4, comma 4), nonché la possibilità, in relazione alla numerosità massima delle classi, di prevedere attività didattiche integrative (articolo 4, comma 4) provocando un notevole incremento d'iscrizioni, soprattutto nelle sedi più attrattive, un sovraffollamento delle lezioni con conseguente peggioramento della qualità formativa, un evidente sovraccarico per il corpo docente, con possibile delega a personale non universitario e, quindi, una prevalenza della didattica a distanza nel semestre filtro;

    garantire attività didattiche integrative non costituisce nessuna garanzia in termini di capacità dei singoli atenei nel fornire i giusti servizi di accesso alla didattica sia in presenza che eventualmente a distanza, ma costituirà un elemento ulteriore per ampliare le differenze tra atenei più piccoli e meno finanziati che non potranno mantenere determinati standard qualitativi;

    l'articolo 3, comma 2, dello schema di decreto non costituisce una garanzia rispetto alla capacità degli atenei di poter garantire la didattica in presenza per tutti gli studenti a causa della carenza strutturale di spazi nelle università, comportando un ritorno della didattica a distanza ormai in parte superato nella fase post pandemica;

    l'articolo 4 prevede che ogni studente dovrà iscriversi sia al corso magistrale a ciclo unico (medicina, odontoiatria o veterinaria) sia a un corso alternativo di area affine, che fungerà da seconda scelta in caso di mancata ammissione al secondo semestre. Questo meccanismo comporta una Pag. 197duplicazione delle carriere accademiche che le università dovranno registrare, gestire e monitorare. Il carico sulle segreterie sarà notevole, aggravato dalla possibilità che le due iscrizioni avvengano in atenei diversi, complicando ulteriormente la gestione dei dati, il riconoscimento dei crediti e il coordinamento delle comunicazioni tra sistemi informativi universitari distinti. Anche l'erogazione dei benefici legati al diritto allo studio rischia di essere compromessa: lo status dello studente, la sua iscrizione doppia e la definizione dell'università «principale» potrebbero generare confusione nei criteri di accesso a borse, alloggi e servizi, soprattutto in presenza di criteri ISEE già complessi;

    l'ammissione al secondo semestre è subordinata al conseguimento di tutti i CFU stabiliti per gli esami di profitto del semestre filtro e alla collocazione in posizione utile nella graduatoria di merito nazionale, sulla base del punteggio conseguito negli esami di profitto del semestre filtro (articolo 6, comma 1). In questo modo il semestre filtro assume di fatto la funzione di un esame di ammissione, pur presentandosi formalmente come un percorso universitario;

    con l'articolo 5 (Discipline qualificanti comuni), se da un lato il Governo dichiara l'intento di uniformare e coordinare a livello nazionale i programmi formativi del primo semestre dei corsi di laurea di cui al comma 1 garantendo l'armonizzazione dei piani di studio e un numero complessivo di CFU relativi alle discipline qualificanti comuni, dall'altro lascia irrisolte alcune questioni centrali dal punto di vista del diritto degli studenti, in primis la definizione precisa del contenuto di tali materie. Non sono stati ancora, infatti, specificati né i criteri quantitativi e qualitativi né standard minimi in termini di contenuti, metodologia o articolazione degli esami. La norma afferma soltanto che tali discipline devono appartenere alle macroaree scientifiche indicate e che i CFU non potranno essere inferiori a diciotto, ma non fornisce garanzie sostanziali di omogeneità effettiva dei percorsi. Il rischio concreto è che, dietro un'apparente uniformità nominale, si celino discrepanze significative nella difficoltà delle prove, nella qualità dell'insegnamento, nella valutazione e nella capacità delle strutture universitarie di offrire un'esperienza formativa adeguata. In un sistema che intende selezionare i candidati migliori su scala nazionale, tali disparità possono tradursi in violazioni del principio di parità di trattamento, generando sperequazioni gravi tra studenti di diverse sedi;

    rispetto all'articolo 7 (Finanziamento delle università) va ribadito che i tagli al Fondo di Finanziamento Ordinario dell'ultimo anno e il definanziamento strutturale delle università italiane non permetteranno di garantire a tutti gli atenei di coprire i costi causati da questo modello di accesso. L'assenza di finanziamenti uniforme al livello nazionale e la volontà di delegare ai singoli atenei la gestione finanziaria di questa riforma creeranno una divisione ulteriormente problematica tra atenei di serie A e atenei di serie B che depotenzia e indebolisce tutto il sistema di istruzione e ricerca nazionale;

    la clausola di invarianza finanziaria impone alle Università di provvedere ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse disponibili (articolo 10): nessuna risorsa aggiuntiva per strutture, personale e servizi, in particolare per il semestre filtro, con conseguente aumento del carico per le Università, senza compensazione economica,

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PARERE CONTRARIO.

Piccolotti.

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ALLEGATO 5

DL 27/2025: disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2025. C. 2362 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

  La VII Commissione (Cultura, scienza ed istruzione),

   esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 2362, approvato dal Senato, di conversione in legge del decreto-legge 19 marzo 2025, n. 27, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2025,

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PARERE FAVOREVOLE.