ALLEGATO
DL 37/2025: Disposizioni urgenti per il contrasto dell'immigrazione irregolare. C. 2329 Governo.
PARERE APPROVATO
La XIV Commissione,
esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge C. 2329, di conversione in legge del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 37, recante disposizioni urgenti per il contrasto dell'immigrazione irregolare;
rilevato che l'articolo 1, comma 1, lettera a), del provvedimento modifica l'articolo 3, comma 2, della legge 21 febbraio 2024, n. 14, recante ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania, firmato a Roma il 6 novembre 2023, estendendo la possibilità di trasferire in strutture per il rimpatrio situate nel territorio albanese anche cittadini stranieri già destinatari di provvedimenti di trattenimento convalidati o prorogati ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
osservato che l'ipotesi di trattenimento in centri per il rimpatrio collocati fuori dal territorio nazionale non è vietata dalla vigente direttiva 2008/115/CE in materia di rimpatri, che non la disciplina;
considerato che l'articolo 1, comma 1, lettera a), stabilisce che il trasferimento dalle strutture di cui all'articolo 14, comma 1, del citato testo unico all'analoga struttura realizzata in Albania non fa venire meno il titolo del trattenimento adottato ai sensi del medesimo articolo e già convalidato o prorogato dall'autorità giudiziaria, né produce effetti sulla procedura amministrativa – di espulsione o di respingimento – cui lo straniero è sottoposto;
rilevato che l'articolo 1, comma 2, lettera a), attribuisce alla Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere del Ministero dell'interno, oltre al potere di assegnazione nei Centri di permanenza per i rimpatri (CPR), anche quello di trasferimento dello straniero in altra struttura analoga, compresa quella situata in Albania;
rilevato altresì che l'articolo 1, comma 2, lettera b), specifica che il trasferimento in altra struttura non richiede una nuova convalida del trattenimento da parte dell'autorità giudiziaria e può essere disposto in qualsiasi momento, a condizione che permanga il titolo originario del trattenimento;
considerato che il provvedimento nel suo complesso si inserisce nel quadro della strategia dell'Unione europea delineata nel Nuovo Patto su migrazione e asilo, presentato dalla Commissione europea il 23 settembre 2020 e attuato attraverso un insieme organico di regolamenti adottati nel 2024, il quale mira a rafforzare la gestione integrata delle frontiere esterne, a promuovere una cooperazione strutturata con i Paesi terzi e a rendere più efficace la politica di rimpatrio, sulla base del principio della responsabilità condivisa tra Stati membri;
rilevato che pertanto il provvedimento non evidenzia profili d'incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,
esprime
PARERE FAVOREVOLE.