ALLEGATO
Modifica dell'articolo 609-bis del codice penale in materia di violenza sessuale e di libera manifestazione del consenso. C. 1693 Boldrini, C. 2151 Sportiello e C. 2279 Ascari.
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
ART. 1.
All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01.
(Modifiche all'articolo 56 del codice penale)
1. All'articolo 56 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Nei casi di accordo o di istigazione a commettere il delitto di omicidio volontario, se l'azione non si compie o l'evento non si verifica per desistenza o per recesso di uno degli agenti, risponde di delitto tentato colui al quale la desistenza o il recesso non siano riferibili».
01.01. Ascari.
(Inammissibile)
All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01.
(Modifiche all'articolo 570-bis del codice penale)
1. All'articolo 570-bis, primo comma, del codice penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o di mantenimento dei figli nati al di fuori del matrimonio».
01.02. Ascari.
(Inammissibile)
All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01.
(Modifiche all'articolo 570-bis del codice penale)
1. All'articolo 570-bis del codice penale, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:
«Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra una delle circostanze previste dall'articolo 612-bis, quarto comma, ovvero quando il fatto è commesso con violenza o minaccia».
01.03. Ascari.
(Inammissibile)
All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01.
(Modifiche all'articolo 572 del codice penale)
1. All'articolo 572 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, dopo le parole: «o di un'arte,» sono inserite le seguenti: «o un animale della famiglia»;
b) al quarto comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se dal fatto deriva una lesione grave in danno all'animale, si applica la reclusione da sei mesi a un anno; se ne deriva una lesione gravissima o la morte, si applica la reclusione fino a due anni; in ogni caso si dovrà procedere con una valutazione del profilo criminoso del maltrattante che possa evidenziare come in ambito di violenza domesticaPag. 42 il maltrattamento di animali sia uno specifico indicatore predittivo di potenziali violenze fisiche o sessuali su donne, minori o anziani che sono esposti ad atti violenti da parte dell'abusatore».
01.04. Ascari.
(Inammissibile)
All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01.
(Modifiche al codice penale)
1. All'articolo 575, primo comma, del codice penale, le parole: «un uomo» sono sostituite dalle seguenti: «una persona».
2. All'articolo 579, primo comma, le parole: «un uomo, col consenso di lui» sono sostituite dalle seguenti: «una persona, con il suo consenso».
3. All'articolo 584, primo comma, del codice penale, le parole: «un uomo» sono sostituite dalle seguenti: «una persona».
01.05. Ascari.
(Inammissibile)
All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01.
(Modifiche all'articolo 600-bis del codice penale)
1. All'articolo 600-bis, secondo comma, del codice penale, le parole: «un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni» sono sostituite dalle seguenti: «una persona di età inferiore agli anni diciotto».
01.06. Ascari.
Sostituirlo con i seguenti:
Art. 1.
1. L'articolo 609-bis del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 609-bis.
(Violenza sessuale in assenza di consenso)
Chiunque, in assenza di consenso, compie atti sessuali con taluno o li fa ad esso subire è punito con la reclusione da sei a dodici anni.
La pena è aumentata fino ad un terzo quando gli atti sessuali sono commessi:
1) con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità;
2) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa, o abusando della situazione di incapacità della donna, al momento del fatto, dovuta ad abuso di alcolici o di droghe;
3) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.
Quando, in ragione delle modalità della condotta e dell'intensità della lesione della libertà sessuale, il fatto è di minore gravità, la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.
Agli effetti di cui al primo comma, il dissenso della vittima è sempre presunto, salvo prova contraria dell'imputato.
Agli effetti del presente articolo, per consenso si intende quello espresso quale libera manifestazione della volontà della persona e che rimanga tale e immutato durante l'intero svolgersi dell'atto sessuale. Il consenso deve essere valutato tenendo conto della situazione e del contesto e può essere revocato dalla persona in qualsiasi momento e con ogni forma. L'assenza di consenso rileva per tutti gli atti non consensuali indipendentemente dalla relazione tra l'autore del reato e la persona offesa».
Art. 2.
(Modifiche all'articolo 612-ter del codice penale)
1. All'articolo 612-ter, primo comma, del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque,» sono inserite le seguenti: «realizza e,»;
b) sostituire la rubrica con la seguente: «Realizzazione e diffusione illecite Pag. 43di immagini o video sessualmente espliciti».
1.1. Bisa, Matone, Morrone, Sudano.
Sostituirlo con i seguenti:
Art. 1.
1. L'articolo 609-bis del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 609-bis.
(Atti sessuali in assenza di consenso)
Chiunque compie atti sessuali con una persona che non ha manifestato il proprio consenso è punito con la reclusione da sei a dodici anni.
Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:
1) mediante abuso di autorità;
2) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;
3) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.
Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.
Agli effetti di cui al primo comma, per consenso si intende quello espresso quale libera manifestazione della volontà della persona e che rimanga tale e immutato durante l'intero svolgersi dell'atto sessuale. Il consenso deve essere valutato tenendo conto della situazione e del contesto e può essere revocato dalla persona in qualsiasi momento e con ogni forma. L'assenza di consenso rileva per tutti gli atti non consensuali indipendentemente dalla relazione tra l'autore del reato e la persona offesa».
Art. 2.
(Modifica all'articolo 609-ter del codice penale)
1. Al numero 1) del primo comma dell'articolo 609-ter del codice penale è premesso il seguente:
«01) con violenza o minaccia».
1.2. Sportiello, Ascari.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 1.
1. L'articolo 609-bis del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 609-bis.
(Atti sessuali in assenza di consenso)
Chiunque compie atti sessuali con una persona che non ha manifestato in forma espressa o tacita il proprio consenso è punito con la reclusione da sei a dodici anni.
Alla stessa pena soggiace chi induce o costringe taluno a compiere o subire atti sessuali:
1) mediante abuso di autorità;
2) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;
3) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.
La pena è aumentata fino a un terzo se i fatti sono commessi con violenza o minaccia.
Quando, in ragione delle modalità della condotta e dell'intensità della lesione della libertà sessuale, il fatto è di minore gravità, la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.
Agli effetti del presente articolo si intende per:
1) “consenso”: la manifestazione libera, consapevole e inequivocabile della volontà della persona di partecipare all'atto sessuale;
2) “consenso tacito”: il comportamento inequivocabilmente adesivo della persona, che manifesta una volontà libera e consapevole di partecipare all'atto sessuale. Il consenso deve persistere per tutta la durata dell'atto sessuale e può essere revocato in qualsiasi momento».
1.3. Ascari.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 1.
1. L'articolo 609-bis del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 609-bis.
(Violazione dell'intimità della persona)
Chiunque compie atti di natura intima o sessuale nei confronti di un'altra persona, ovvero li fa ad essa subire, senza il suo consenso, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.
Per consenso si intende quello espresso quale libera manifestazione della volontà della persona e che rimanga tale e immutato durante l'intero svolgersi dell'atto sessuale. Il consenso deve essere valutato tenendo conto della situazione e del contesto e può essere revocato dalla persona in qualsiasi momento e con ogni forma.
Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente la metà.
La pena prevista dal primo comma è aumentata della metà se i fatti ivi previsti sono commessi:
1) con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità;
2) su persona in condizioni di inferiorità fisica o psichica o di particolare vulnerabilità prevista dall'articolo 90-quater del codice di procedura penale al momento del fatto;
3) su persona la cui volontà è annullata o diminuita per qualsiasi motivo al momento del fatto;
4) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona».
1.4. Bisa, Matone, Morrone, Sudano.
Al comma 1, capoverso, primo comma, alinea, primo periodo, sostituire le parole: , in assenza di consenso, costringe o induce taluno a compiere o subire atti sessuali con le seguenti: compie con taluno atti sessuali senza consenso
1.5. Bisa, Matone, Morrone, Sudano.
Al comma 1, capoverso, primo comma, alinea, primo periodo, sostituire le parole: , in assenza di consenso, costringe o induce taluno a compiere o subire atti sessuali con le seguenti: compie atti sessuali con una persona che non ha manifestato il proprio consenso.
Conseguentemente:
al medesimo capoverso,
al primo comma, numero 1), sopprimere le parole: con violenza o minaccia o;
dopo il secondo comma, aggiungere il seguente:
Agli effetti di cui al primo comma, per consenso si intende quello espresso quale libera manifestazione della volontà della persona e che rimanga tale e immutato durante l'intero svolgersi dell'atto sessuale. Il consenso deve essere valutato tenendo conto della situazione e del contesto e può essere revocato dalla persona in qualsiasi momento e con ogni forma. L'assenza di consenso rileva per tutti gli atti non consensuali indipendentemente dalla relazione tra l'autore del reato e la persona offesa;
sostituire la rubrica con la seguente: Atti sessuali in assenza di consenso;
sopprimere il comma 2;
dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Modifica all'articolo 609-ter del codice penale)
1. All'articolo 609-ter, primo comma, numero 1), del codice penale, è premesso il seguente:
«01) con violenza o minaccia».
1.6. Sportiello, Ascari.
Al comma 1, capoverso, primo comma, alinea, primo periodo, sostituire le parole: in assenza di consenso con le seguenti: con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità.
Conseguentemente:
al medesimo capoverso, primo comma, sopprimere il numero 1);
sopprimere il comma 2.
1.7. La Salandra.
Al comma 1, capoverso, primo comma, alinea, primo periodo, sostituire la parola: assenza con la seguente: mancanza.
1.8. Pulciani.
Al comma 1, capoverso, primo comma, alinea, primo periodo, e ovunque ricorra, sostituire la parola: consenso con la seguente: autorizzazione.
1.9. Vinci.
Al comma 1, capoverso, primo comma, alinea, primo periodo, e ovunque ricorra, sostituire la parola: consenso con la seguente: approvazione.
1.10. Pellicini.
Al comma 1, capoverso, primo comma, alinea, primo periodo, e ovunque ricorra, sostituire la parola: consenso con la seguente: accettazione.
1.11. Palombi.
Al comma 1, capoverso, primo comma, alinea, primo periodo, e ovunque ricorra, sostituire la parola: consenso con la seguente: beneplacito.
1.12. La Salandra.
Al comma 1, capoverso, primo comma, alinea, primo periodo, e ovunque ricorra, sostituire la parola: consenso con la seguente: benestare.
1.13. Buonguerrieri.
Al comma 1, capoverso, primo comma, alinea, primo periodo, e ovunque ricorra, sostituire la parola: consenso con la seguente: adesione.
1.14. Palombi.
Al comma 1, capoverso, primo comma, alinea, primo periodo, e ovunque ricorra, sostituire la parola: consenso con la seguente: permesso.
1.15. Dondi.
Al comma 1, capoverso, primo comma, alinea, primo periodo, e ovunque ricorra, sostituire la parola: consenso con la seguente: volontà.
1.16. Pellicini.
Al comma 1, capoverso, primo comma, alinea, primo periodo, e ovunque ricorra, sostituire la parola: consenso con la seguente: assenso.
1.17. Pulciani.
Al comma 1, capoverso, primo comma, alinea, primo periodo, dopo la parola: consenso aggiungere le seguenti: espresso e consapevole.
1.18. La Salandra.
Al comma 1, capoverso, primo comma, alinea, primo periodo, dopo la parola: consenso aggiungere la seguente: espresso.
1.19. Dondi.
Al comma 1, capoverso, primo comma, sostituire le parole da: costringe fino alla fine del comma, con le seguenti: compie atti sessuali nei confronti di una persona ovveroPag. 46 li fa ad essa subire, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.
Conseguentemente:
al medesimo capoverso:
dopo il primo comma, aggiungere il seguente:
Alla stessa pena soggiace chi costringe taluno a compiere o subire atti sessuali con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, ovvero chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto o traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona;
aggiungere, in fine, il seguente comma:
Per consenso si intende quello espresso quale libera manifestazione della volontà della persona e che rimanga tale e immutato durante l'intero svolgersi dell'atto sessuale. Il consenso deve essere valutato tenendo conto della situazione e del contesto e può essere revocato dalla persona in qualsiasi momento e con ogni forma;
sostituire la rubrica con la seguente: Violazione della libertà sessuale. Violenza sessuale;
sopprimere il comma 2.
1.20. Boldrini, Gianassi, Serracchiani, Lacarra, Scarpa, Ferrari, Ghio, Forattini.
Al comma 1, capoverso, primo comma, sostituire le parole da: costringe fino alla fine del comma, con le seguenti: compie atti sessuali nei confronti di una persona ovvero li fa ad essa subire, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.
Conseguentemente, al medesimo capoverso:
dopo il primo comma, aggiungere il seguente:
Alla stessa pena soggiace chi costringe taluno a compiere o subire atti sessuali con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, ovvero chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto o traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona;
sostituire la rubrica con la seguente: Violazione dell'autodeterminazione sessuale. Violenza sessuale.
1.21. Bisa, Matone, Morrone, Sudano.
Al comma 1, capoverso, primo comma, sostituire le parole da: costringe fino alla fine del comma, con le seguenti: compie atti sessuali nei confronti di una persona ovvero li fa ad essa subire, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.
Conseguentemente, al medesimo capoverso:
dopo il primo comma, aggiungere il seguente:
Alla stessa pena soggiace chi costringe taluno a compiere o subire atti sessuali con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, ovvero chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto o traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona;
sostituire la rubrica con la seguente: Violazione della libertà sessuale. Violenza sessuale.
1.22. Bisa, Matone, Morrone, Sudano.
Al comma 1, capoverso, primo comma, alinea, primo periodo, sostituire le parole: costringe o induce taluno a compiere o subire atti sessuali con le seguenti: compie atti sessuali con taluno o li fa ad esso subire.
1.23. Bisa, Matone, Morrone, Sudano.
Al comma 1, capoverso, primo comma, alinea, primo periodo, sopprimere le parole: o induce.
1.24. Buonguerrieri.
Al comma 1, capoverso, primo comma, alinea, primo periodo, sostituire la parola: induce con la seguente: convince.
Conseguentemente, al medesimo capoverso, alinea, secondo periodo, sostituire la parola: induce con la seguente: convince.
1.25. Buonguerrieri.
Al comma 1, capoverso, primo comma, alinea, primo periodo, sostituire la parola: induce con la seguente: persuade.
Conseguentemente, al medesimo capoverso, alinea, secondo periodo, sostituire la parola: induce con la seguente: persuade.
1.26. Vinci.
Al comma 1, capoverso, primo comma, alinea, primo periodo, sostituire la parola: induce con la seguente: conduce.
Conseguentemente, al medesimo capoverso, alinea, secondo periodo, sostituire la parola: induce con la seguente: conduce.
1.27. La Salandra.
Al comma 1, capoverso, primo comma, alinea, primo periodo, sostituire la parola: induce con la seguente: istiga.
Conseguentemente, al medesimo capoverso, alinea, secondo periodo, sostituire la parola: induce con la seguente: istiga.
1.28. Palombi.
Al comma 1, capoverso, primo comma, alinea, primo periodo, sostituire la parola: induce con la seguente: spinge.
Conseguentemente, al medesimo capoverso, alinea, secondo periodo, sostituire la parola: induce con la seguente: spinge.
1.29. Dondi.
Al comma 1, capoverso, primo comma, alinea, primo periodo, sostituire le parole: da sei a dodici con le seguenti: da quattordici a venti.
1.30. Palombi.
Al comma 1, capoverso, primo comma, alinea, primo periodo, sostituire le parole: da sei a dodici con le seguenti: da tredici a diciannove.
1.31. La Salandra.
Al comma 1, capoverso, primo comma, alinea, primo periodo, sostituire le parole: da sei a dodici con le seguenti: da dodici a diciotto.
1.32. Dondi.
Al comma 1, capoverso, primo comma, alinea, primo periodo, sostituire le parole: da sei a dodici con le seguenti: da undici a diciassette.
1.33. Buonguerrieri.
Al comma 1, capoverso, primo comma, alinea, primo periodo, sostituire le parole: da sei a dodici con le seguenti: da dieci a sedici.
1.34. Vinci.
Al comma 1, capoverso, primo comma, alinea, primo periodo, sostituire le parole: da sei a dodici con le seguenti: da nove a quindici.
1.35. Pulciani.
Al comma 1, capoverso, primo comma, alinea, primo periodo, sostituire le parole: Pag. 48da sei a dodici con le seguenti: da otto a quattordici.
1.36. Pellicini.
Al comma 1, capoverso, primo comma, alinea, primo periodo, sostituire le parole: da sei a dodici con le seguenti: da sette a tredici.
1.37. Palombi.
Al comma 1, capoverso, primo comma, alinea, sopprimere il secondo periodo.
Conseguentemente, al medesimo capoverso, sostituire il secondo comma con i seguenti:
Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente la metà.
La pena prevista dal primo comma è aumentata della metà se i fatti ivi previsti sono commessi:
1) con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità;
2) su persona in condizioni di inferiorità fisica o psichica o di particolare vulnerabilità prevista dall'articolo 90-quater del codice di procedura penale al momento del fatto;
3) su persona la cui volontà è annullata o diminuita per qualsiasi motivo al momento del fatto;
4) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.
1.38. Bisa, Matone, Morrone, Sudano.
Al comma 1, capoverso, primo comma, alinea, secondo periodo, sostituire le parole: stessa pena con le seguenti: pena di cui al primo periodo.
1.39. Pellicini.
Al comma 1, capoverso, primo comma, numero 1), sopprimere le parole: con violenza o minaccia o.
1.40. D'Orso.
Al comma 1, capoverso, primo comma, numero 2), sostituire le parole: persona offesa con le seguenti: vittima del reato.
1.41. Pulciani.
Al comma 1, capoverso, primo comma, numero 2), sopprimere le parole: al momento del fatto.
1.42. Buonguerrieri.
Al comma 1, capoverso, primo comma, numero 3), sostituire la parola: traendo con la seguente: inducendo.
1.43. Dondi.
Al comma 1, capoverso, primo comma, numero 3), sostituire le parole: persona offesa con le seguenti: vittima del reato.
1.44. Vinci.
Al comma 1, capoverso, sopprimere il secondo comma.
1.45. La Salandra.
Al comma 1, capoverso, secondo comma, sostituire le parole: è diminuita con le seguenti: può essere diminuita.
1.46. Palombi.
Al comma 1, capoverso, secondo comma, dopo le parole: è diminuita aggiungere le seguenti: sulla base della valutazione del giudice competente.
1.47. Pellicini.
Al comma 1, capoverso, secondo comma, sostituire le parole: in misura non eccedentePag. 49 i due terzi con le seguenti: fino ai due terzi.
1.48. Pulciani.
Al comma 1, capoverso, sostituire la rubrica con la seguente: Atti sessuali in assenza di consenso espresso o tacito.
Conseguentemente, al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini e per gli effetti della presente legge, per consenso tacito si intende il comportamento inequivocabilmente adesivo della persona, che manifesta una volontà libera e consapevole di partecipare all'atto sessuale.
1.49. Ascari.
Al comma 1, capoverso, sostituire la rubrica con la seguente: Atti sessuali in assenza di consenso.
Conseguentemente, al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini e per gli effetti della presente legge, per consenso tacito si intende il comportamento inequivocabilmente adesivo della persona, che manifesta una volontà libera e consapevole di partecipare all'atto sessuale.
1.50. Ascari.
Al comma 1, capoverso, sostituire la rubrica con la seguente: Violazione dell'autodeterminazione sessuale. Violenza sessuale.
1.51. Bisa, Matone, Morrone, Sudano.
Sopprimere il comma 2.
1.52. Dondi.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Ai fini e per gli effetti dell'articolo 609-bis del codice penale, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, per consenso si intende quello espresso quale libera manifestazione della volontà della persona e che deve permanere durante l'intero svolgersi dell'atto sessuale. Il consenso deve essere sempre valutato tenendo conto della situazione e del contesto e può essere revocato dalla persona in qualsiasi momento.
1.53. D'Orso.
Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: consenso aggiungere le seguenti: dichiarato espressamente.
1.54. Buonguerrieri.
Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: consenso aggiungere la seguente: espresso.
1.55. Vinci.
Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: libera aggiungere le seguenti: e non condizionata.
1.56. Dondi.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: della volontà con le seguenti: dell'intenzione.
1.57. Pellicini.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: della volontà con le seguenti: del proposito.
1.58. Pulciani.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: della volontà con le seguenti: della determinazione.
1.59. Vinci.
Al comma 2, primo periodo sopprimere le parole: tale e.
1.60. La Salandra.
Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: e immutato.
1.61. Buonguerrieri.
Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: Il consenso con le seguenti: L'accettazione della persona offesa.
1.62. Palombi.
Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: Il consenso con le seguenti: Il permesso della persona offesa.
1.63. La Salandra.
Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: Il consenso con le seguenti: La volontà della persona offesa.
1.64. Pellicini.
Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: Il consenso con le seguenti: L'assenso della persona offesa.
1.65. Dondi.
Al comma 2, secondo periodo, dopo la parola: valutato aggiungere le seguenti: dal giudice.
1.66. Palombi.
Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: tenendo conto con le seguenti: sulla base della valutazione.
1.67. Pellicini.
Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: della situazione e del contesto con le seguenti: delle circostanze concrete del fatto.
1.68. Pulciani.
Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: e può essere revocato con le seguenti: , anche se revocato.
1.69. Vinci.
Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: può essere revocato dalla persona con le seguenti: può venir meno.
1.70. Dondi.
Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: revocato con la seguente: cancellato.
1.71. Buonguerrieri.
Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: revocato con la seguente: annullato.
1.72. Vinci.
Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: revocato con la seguente: ritirato.
1.73. Pulciani.
Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: forma con la seguente: modalità.
1.74. Buonguerrieri.
Al comma 2, secondo periodo, dopo la parola: forma aggiungere la seguente: riconoscibile.
1.75. D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'assenza di una esplicita manifestazione di dissenso, consistente in silenzio determinato da paura, paralisi emotiva o fisica, stato di shock o immobilità della persona offesa, non può in alcun modo essere interpretata come consenso.
1.76. Dori.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
1. Dopo l'articolo 609-ter del codice penale è aggiunto il seguente:
«Art. 609-ter.1. – (Molestie sessuali) – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con minacce, atti o comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, in forma verbale o gestuale, reca a talune molestie o disturbo senza il suo consenso violando la dignità della persona, è punito con la pena della reclusione da due a quattro anni. La pena è aumentata fino alla metà se dal fatto, commesso nell'ambito di un rapporto di educazione, istruzione o formazione ovvero nell'ambito di un rapporto di lavoro, di tirocinio o di apprendistato, anche di reclutamento o selezione, con abuso di autorità o di relazioni di ufficio, deriva un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 61».
1.01. Dori.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Modifiche al codice penale in materia di molestie a connotazione sessuale)
1. Dopo l'articolo 609-ter del codice penale è aggiunto il seguente:
«Art. 609-ter.1. – (Atti di molestie a connotazione sessuale) – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con atti o comportamenti a connotazione sessuale effettuati in forma verbale o gestuale, anche se verificatisi in un'unica occasione, reca ad una persona molestia, violandone la dignità o l'auto determinazione o la libertà sessuale, è punito con la reclusione fino a cinque anni.
La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso con abuso di autorità o di relazioni di ufficio, nonché se il fatto è commesso nei confronti di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di dodici mesi. Si procede, tuttavia, d'ufficio nei casi previsti dall'articolo 609-septies, comma 4».
1.02. Ascari.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
1. All'articolo 609-septies, secondo comma, del codice penale, le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi».
1.03. Ascari.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 612-ter del codice penale)
1. All'articolo 612-ter, primo comma, del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque,» sono inserite le seguenti: «realizza e,»;
b) sostituire la rubrica con la seguente: «Realizzazione e diffusione illecite di immagini o video sessualmente espliciti».
1.04. Bisa, Matone, Morrone, Sudano.
Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:
Art. 1-bis.
(Disposizioni in materia di avocazione delle indagini)
1. All'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 8 settembre 2023, n. 122, le parole: «il procuratore della Repubblica può, con provvedimento motivato,» sono Pag. 52sostituite dalle seguenti: «il procuratore della Repubblica può, anche su richiesta della persona offesa o del suo difensore, con provvedimento motivato, basato su una valutazione del rischio aggiornata,».
1.05. Ascari.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Modifiche al Testo Unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115)
1. All'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«4-quinquies. Si applica il patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto, ai procedimenti civili riguardanti abusi familiari o condotte di violenza di genere o domestica poste in essere da una parte nei confronti dell'altra o dei figli minori, come previsto Titolo IV-bis, Capo III, Sezione I del codice di procedura civile».
1.06. Ascari.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Norme in materia di giustizia riparativa)
1. Le disposizioni contenute nel Titolo IV (Disciplina organica della giustizia riparativa) del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, non sono applicabili ai reati di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, nonché ai reati di cui agli articoli 582 e 583-quinquies nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma del medesimo codice.
1.07. Ascari.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Modifica all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354)
1. All'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-octies. Le disposizioni del comma 2-quater, lettera e), si applicano anche ai soggetti condannati per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609- quater, 609-octies e 612-bis del codice penale».
1.08. Ascari.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Tutela delle vittime di violenza in relazione all'accesso all'anagrafe nazionale della popolazione residente)
1. In deroga all'articolo 33 del regolamento anagrafico della popolazione residente di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, è vietato il rilascio di documenti e informazioni, di cui al comma 1 del medesimo articolo 33, relativi a una persona offesa da alcuno dei delitti previsti dagli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis del codice penale, ovvero relativi a un suo parente o affine di primo o di secondo grado, se la richiesta proviene dall'autore o dal presunto autore del reato, dal momento in cui è esercitata l'azione penale fino all'eventuale sentenza di non colpevolezza o all'archiviazione dell'azione penale.
2. Il Governo provvede ad adeguare l'articolo 33 del regolamento anagrafico della Pag. 53popolazione residente di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, alle disposizioni del comma 1 del presente articolo.
3. Al titolo I del libro V del codice di procedura penale, dopo l'articolo 329 è aggiunto il seguente:
«Art. 329-bis. – (Obbligo di comunicazione all'anagrafe nazionale della popolazione residente) – 1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 329 del presente codice, quando le indagini preliminari riguardano alcuno dei delitti previsti dagli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis del codice penale, il pubblico ministero, su richiesta motivata della persona offesa o del suo difensore, con l'esercizio dell'azione penale, ne dà immediata comunicazione all'anagrafe nazionale della popolazione residente, istituita dall'articolo 62 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai fini dell'applicazione delle disposizioni che vietano il rilascio di documenti e informazioni previsti dall'articolo 33, comma 1, del regolamento anagrafico della popolazione residente di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, relativi alla persona offesa da alcuno dei predetti delitti, o a un suo parente o affine di primo o di secondo grado, all'autore o al presunto autore del reato, dal momento in cui è esercitata l'azione penale fino all'eventuale sentenza di non colpevolezza o all'archiviazione dell'azione penale».
4. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, regolamenta l'accesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, da parte dell'anagrafe nazionale della popolazione residente, istituita dall'articolo 62 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, alle informazioni riguardanti l'esercizio dell'azione penale e i procedimenti penali aventi per oggetto alcuno dei delitti previsti dagli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis del codice penale.
1.09. Ascari.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Fondo per l'insegnamento all'educazione affettiva e sessuale)
1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito un fondo destinato al finanziamento di interventi a favore dell'insegnamento dell'educazione affettiva e sessuale nel primo e nel secondo ciclo di istruzione, finalizzato alla crescita e alla maturazione psicoaffettiva e socio relazionale delle alunne e degli alunni nonché delle studentesse e degli studenti, improntata alla conoscenza e al rispetto di sé e dell'altro, alla responsabilità sociale e alla valorizzazione della diversità di genere, con una dotazione pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
2. Il fondo, in particolare, è finalizzato a promuovere:
a) la formazione di cittadini responsabili e attivi nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri della comunità;
b) lo sviluppo di rapporti affettivi improntati ai valori del rispetto di sé e dell'altro, della solidarietà nonché del riconoscimento e dell'affermazione delle rispettive personalità e differenze;
c) l'adozione di modelli positivi di comportamento socio-culturali al fine di rimuovere i pregiudizi, gli stereotipi, le discriminazioni e la violenza di genere;
d) la divulgazione di informazioni, anche di carattere sanitario e scientifico, per la promozione della salute sessuale e riproduttiva intesa come benessere psicofisico della persona;
e) l'insegnamento di atteggiamenti positivi e responsabili per la prevenzione delle Pag. 54infezioni sessualmente trasmissibili e dei rischi a esse connesse nonché per una procreazione consapevole;
f) l'inserimento nel curricolo di istituto dell'insegnamento trasversale dell'educazione affettiva e sessuale, specificandone anche, per ciascun anno di corso, l'orario.
3. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità e con il Ministro per lo sport e i giovani, previa intesa in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, sentiti l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza e l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le linee guida per l'insegnamento dell'educazione affettiva e sessuale che individuino, ove non già previsti, specifici traguardi per lo sviluppo delle competenze e obiettivi specifici di apprendimento, in coerenza con le indicazioni nazionali per il curricolo delle scuole dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, nonché con le indicazioni nazionali e nuovi scenari, con le indicazioni nazionali per i licei e con le linee guida per gli istituti tecnici e professionali vigenti.
4. Il Ministro dell'istruzione e del merito presenta, con cadenza biennale, alle Camere, una relazione sull'attuazione delle disposizioni del presente articolo, anche ai fini della modifica dei quadri orari per l'introduzione dell'insegnamento dell'educazione affettiva e sessuale.
5. In relazione agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.010. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Fondo per la formazione obbligatoria in materia di violenza di genere)
1. È istituito nello stato di previsione del Ministero della giustizia un fondo destinato al finanziamento della formazione obbligatoria per i magistrati e le magistrate inquirenti e giudicanti, nonché per gli avvocati e le avvocate, anche alla materia della violenza di genere, prevedendola allo stesso modo anche per gli assistenti sociali, i consulenti tecnici d'ufficio e tutti gli operatori e le operatrici chiamati ad operare attorno al fenomeno criminale strutturato della violenza di genere, inclusi polizia e carabinieri, polizia municipale e personale sanitario, con una dotazione pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.011. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.