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Resoconti delle Giunte e Commissioni

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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 28 maggio 2025
503.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

DL 45/2025: Ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026. 2420 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

  La XI Commissione,

   esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 2420, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026, approvato dal Senato;

   preso atto che l'articolo 1-bis introduce due nuovi istituti contrattuali relativi alla fase pre-ruolo della carriera accademica, gli incarichi post-doc e gli incarichi di ricerca, inserendo gli articoli 22-bis e 22-ter nella legge n. 240 del 2010;

   preso atto inoltre delle modifiche alla disciplina vigente in materia di reclutamento e assunzione in servizio del personale docente di cui all'articolo 2 del decreto-legge in esame;

   rilevato che l'articolo 2-bis dispone, per ciascuno degli anni 2025 e 2026, l'incremento di 6 milioni di euro del Fondo unico nazionale per la retribuzione di posizione e risultato relativo al personale dell'Area V della dirigenza;

   considerato inoltre che l'articolo 9 modifica la disciplina del concorso pubblico per i funzionari da destinare agli uffici scolastici regionali autorizzato in favore del Ministero dell'istruzione e del merito, prevedendo lo svolgimento del concorso su base territoriale e il supporto della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) per l'espletamento della procedura,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

5-04023 Tenerini: Sul divieto di cumulo del trattamento pensionistico «Quota cento» con redditi da lavoro non occasionale e sulla conseguente ripetizione da parte dell'INPS dell'intera annualità pensionistica inerente al periodo di percezione del reddito «non cumulabile».

TESTO DELLA RISPOSTA

  Si ringraziano gli Onorevoli Interroganti per il quesito proposto, in merito al quale, si rappresenta quanto segue.
  Il quadro normativo vigente stabilisce per alcuni trattamenti pensionistici, tra cui Quota 100, l'incumulabilità con i redditi da lavoro. Nello specifico, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del decreto-legge n. 4 del 2019, la pensione «Quota 100» non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia.
  In merito al profilo del regime di incumulabilità, sono state dettate apposite istruzioni operative con la circolare INPS n. 11 del 2019, nella quale è stato precisato che «I redditi derivanti da qualsiasi attività lavorativa svolta, anche all'estero, successivamente alla decorrenza della pensione e fino alla data di perfezionamento della pensione di vecchiaia prevista nella gestione a carico della quale è stata liquidata la “pensione quota 100”, comportano la sospensione dell'erogazione del trattamento pensionistico nell'anno di produzione dei predetti redditi».
  Con successiva circolare INPS n. 119 del 2019, è stato ulteriormente specificato che «Il pagamento della pensione è sospeso nell'anno in cui siano stati percepiti i redditi da lavoro, nonché nei mesi dell'anno, precedenti quello di compimento dell'età richiesta per la pensione di vecchiaia, in cui siano stati percepiti i predetti redditi. Pertanto, i ratei di pensione relativi a tali periodi non devono essere corrisposti ovvero devono essere recuperati ai sensi dell'articolo 2033 c.c. ove già posti in pagamento».
  A fronte di tale quadro normativo e procedurale di riferimento, è opportuno richiamare i principi espressi dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 234 del 2022 nella quale, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità sollevata, ha statuito che il divieto di cumulo risponde a più ampie esigenze di razionalità del sistema pensionistico, all'interno del quale il regime derogatorio introdotto dal legislatore del 2019 con una misura sperimentale e temporalmente limitata, risulta particolarmente vantaggioso per chi scelga di farvi ricorso.
  Tale posizione è stata tra l'altro confermata anche dall'interpretazione resa nella sentenza n. 30994/2024 della Corte di Cassazione, laddove è stato chiarito che «la violazione del divieto di cumulo tra redditi pensionistici e da lavoro subordinato comporta la perdita totale del trattamento pensionistico, non solo per i mesi in cui è stata espletata l'attività lavorativa, bensì per tutto l'anno solare di riferimento». In particolare, osserva la Corte di Cassazione come la privazione del trattamento pensionistico non determina una violazione dell'articolo 38 della Costituzione, in quanto la ripresa dell'attività lavorativa da parte del pensionato introduce un elemento fattuale che si colloca in contraddizione con il presupposto richiesto per l'accesso alla misura e, cioè, la definitiva uscita dal mercato del lavoro.
  Concludo osservando che, considerata la pendenza del giudizio di legittimità costituzionale sull'articolo 14, comma 3 del decreto-legge n. 4 del 2019 recante disciplina dell'incumulabilità tra Quota 100 e i redditi da lavoro dipendente e autonomo, il Governo ravvisa l'opportunità di attendere la pronuncia della Corte costituzionale, ai fini dell'adozione di eventuali interventi normativi.

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ALLEGATO 3

5-04020 Laus: Iniziative volte a salvaguardare i livelli occupazionali e la continuità produttiva dell'azienda torinese di car design e ingegneria automotive Italdesign.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Grazie Presidente. Passo ad illustrare l'atto di sindacato ispettivo concernente la situazione produttiva e occupazionale dell'azienda Italdesign, specializzata nel design e nell'ingegneria automobilistica.
  Acquisite le informazioni dagli uffici tecnici del Ministero del lavoro e dalla regione Piemonte, rappresento quanto segue.
  La regione Piemonte ha rappresentato che da anni l'andamento del settore manifatturiero in Piemonte è oggetto di intervento con misure strutturali ed emergenziali a tutela delle produzioni e dei lavoratori.
  La produzione di automobili rimane infatti un pilastro del sistema economico e produttivo del Piemonte e in questo senso la regione ha intrapreso diverse linee di azione per sostenere e incrementare i livelli produttivi, promuovendo anche l'innovazione tecnologica attraverso il sostegno a programmi di ricerca e sviluppo.
  La regione Piemonte, attraverso i fondi strutturali europei, ha posto il comparto della mobilità tra gli ambiti di specializzazione regionale verso i quali indirizzare le risorse per sostenere gli investimenti aventi come scopo quello della ricerca e dello sviluppo di prodotti.
  Oltre a tali misure, la regione sta lavorando in raccordo con il Governo e gli altri interlocutori istituzionali al fine di sviluppare una strategia di lungo periodo che possa dare risposte concrete al comparto.
  A tal riguardo la Giunta regionale ha presentato la misura «di indennità di formazione» che prevede un'integrazione economica in busta paga per i lavoratori in cassa integrazione o in contratto di solidarietà che si impegnano in percorsi di riqualificazione, con uno stanziamento di 20 milioni di euro a valere sul Programma GOL. L'indennità è estesa fino a 600 ore nel primo ciclo di formazione, con l'erogazione in busta paga direttamente tramite INPS, rendendo così l'accesso alle risorse più semplice e rapido.
  L'obiettivo è quello di riportare i lavoratori ai livelli di capacità di spesa dello stipendio intero, offrendo loro ore di formazione per la propria riqualificazione professionale.
  Inoltre, la competente Direzione generale del Ministero del lavoro ha riferito che non risultano agli atti richieste di integrazioni al reddito dalla società Italdesign – Giugiaro s.p.a.
  Concludo assicurando che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel mantenere alta l'attenzione sulla vicenda segnalata, offre sin da subito la disponibilità a mettere in campo ogni utile strumento di propria competenza per evitare che si concretizzi l'ennesima crisi aziendale, che rischi di compromettere il mantenimento dei livelli occupazionali, con possibili ricadute negative sul complessivo tessuto socio economico del territorio nazionale.

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ALLEGATO 4

5-04021 Soumahoro: Iniziative volte a chiarire se l'incentivo al posticipo del pensionamento, previsto dalla legge di bilancio 2025 per i lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti minimi per l'accesso al trattamento di pensione anticipata, si applichi anche agli iscritti alle forme esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Ringrazio gli Onorevoli Interroganti per il quesito proposto, in merito al quale, si rappresenta quanto segue.
  L'articolo 1, comma 161, della legge di bilancio 2025 riconosce un incentivo al posticipo del pensionamento in favore dei lavoratori dipendenti iscritti all'AGO o a forme sostitutive ed esclusive della medesima, che abbiano maturato, nell'anno 2025, i requisiti minimi per l'accesso al trattamento di pensione anticipata ai sensi dell'articolo 24, comma 10, del decreto-legge n. 201 del 2011 o di pensione anticipata flessibile ai sensi dell'articolo 14.1 del decreto-legge n. 4 del 2019.
  Nello specifico, il comma 161, sostituendo l'articolo 1, comma 286, della legge di bilancio 2023, amplia il campo di applicazione della fattispecie con l'estensione dell'incentivo anche agli assicurati che maturano, nell'anno 2025, i requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato ed introduce, quale ulteriore agevolazione, l'esclusione delle somme corrisposte al lavoratore dalla base imponibile fiscale.
  Con questa nuova previsione in ogni caso non viene chiarito, se tra i destinatari dell'agevolazione dell'esclusione della base imponibile fiscale delle somme corrisposte al lavoratore siano inclusi anche i lavoratori dipendenti iscritti alla gestione pubblica.
  Al riguardo, si osserva che la problematica sopra descritta ha già formato oggetto di approfondimenti tecnici da parte del Ministero del lavoro e dell'INPS, ai fini della predisposizione di un'apposita circolare, da adottare in tempi brevi, per una corretta interpretazione del dettato normativo e di ciò che ne deriverebbe in termini di relativi effetti applicativi.

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ALLEGATO 5

5-04022 Barzotti: Sulla revisione delle condizioni per accedere alla proroga del Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL) prevista dalla legge di bilancio 2025, al fine di garantire la predetta misura a tutti coloro che sono impegnati in un percorso di politiche attive del lavoro.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Grazie Presidente. Grazie Onorevoli.
  Passo ad illustrare l'atto parlamentare concernente le condizioni di accesso alla proroga della misura del Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL).
  Al riguardo, voglio ricordare che la legge di bilancio 2025, modificando la disciplina di questo importante strumento di politica attiva, al comma 198 dell'articolo 1, ha previsto l'incremento dell'importo mensile della misura da 350 euro a 500 euro e ha consentito un ampliamento delle mensilità di indennità di partecipazione per i beneficiari che stanno frequentando corsi di formazione.
  Il limite temporale di dodici mesi di erogazione della misura è infatti prorogabile per una durata massima di ulteriori dodici mesi, previo aggiornamento del patto di servizio personalizzato, qualora alla scadenza dei primi dodici mesi di fruizione risulti la partecipazione del beneficiario a un corso di formazione. Il beneficio economico è erogato nei limiti della durata del corso di formazione.
  A tale novella legislativa hanno fatto seguito specifici messaggi dell'INPS e una nota del 10 febbraio scorso del Ministero del lavoro, con la quale sono state fornite indicazioni operative alle regioni e, per il loro tramite, ai Centri per l'impiego.
  Nella nota è stato precisato che la proroga della misura è subordinata all'aggiornamento del Patto di Servizio Personalizzato e il beneficio economico è erogato nei limiti della durata del corso e, in ogni caso, per un periodo massimo di ulteriori 12 mesi.
  È importante specificare che è cura dei Centri per l'Impiego procedere all'aggiornamento del Patto di Servizio Personalizzato durante la frequenza dell'attività formativa e, ai fini della proroga, è necessario che il cittadino stia ancora partecipando ad una delle attività formative consentite. Prima del termine della misura e, comunque, non oltre l'ultima mensilità.
  Per beneficiare della proroga della misura SFL, dunque, non è richiesta la presentazione di una nuova domanda, semplificando così il processo per i lavoratori coinvolti.
  Tra le indicazioni operative, si prevede la proroga della misura quando è presente per il cittadino una domanda per supporto formazione e lavoro ancora attiva e per quei beneficiari per i quali in Scheda Professionale risulti registrato un corso di formazione che abbia una data di conclusione successiva alla data del termine della fruizione della misura SFL.
  La proroga è ammessa esclusivamente con riferimento allo specifico corso o attività formativa che il cittadino sta frequentando ed è fondamentale che il beneficiario stia frequentando un corso di formazione che si concluda dopo le 12 mensilità di fruizione.
  Concludo, pertanto, assicurando la coerenza dell'intervento normativo sottesa alla ratio volta a garantire un supporto continuo ai lavoratori in formazione, facilitando l'accesso a opportunità di sviluppo professionale e soprattutto verso un'attività formativa portata a vanti dall'inizio alla fine.

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ALLEGATO 6

5-03437 Ascani: Iniziative volte a scongiurare, da parte della multinazionale francese Sagemcom, la chiusura dello stabilimento di Città di Castello e l'annunciato licenziamento collettivo dei lavoratori.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Grazie Presidente. Grazie Onorevoli.
  Passo ad illustrare l'atto parlamentare concernente le iniziative volte ad evitare la chiusura dello stabilimento di Città di Castello e l'annunciato licenziamento collettivo dei lavoratori da parte della multinazionale francese Sagemcom.
  Al riguardo, sulla questione sono state interpellate le Istituzioni regionali e locali competenti e acquisiti gli elementi informativi, rappresento quanto segue.
  La regione Umbria ha riferito che con nota dell'8 gennaio 2025 l'azienda ha comunicato alle organizzazioni sindacali e per conoscenza all'Agenzia ARPAL Umbria, l'attivazione della procedura di licenziamento collettivo.
  Con la successiva nota del 19 febbraio 2025, la Sagemcom ha comunicato all'Agenzia ARPAL Umbria il raggiungimento di un accordo sindacale che riduce da 39 a 37 il numero degli esuberi.
  La regione Umbria ha, altresì, riferito che da quanto si apprende dagli organi di stampa l'azienda fermerà l'attività nel mese di luglio 2025 (e non più ad aprile come inizialmente annunciato) ed il posticipo consentirà di attivare una procedura di mobilità e di incentivi all'esodo calibrati sui lavoratori, anche in base all'anzianità di servizio.
  Inoltre, si prevede per meno di un terzo dei lavoratori la ricollocazione in Sacofgas, azienda che ha sede nello stesso stabilimento di Città di Castello e produce sempre contatori, mentre per gli altri lavoratori sono stati quantificati gli incentivi definiti in base all'anzianità (tra 9 e 16 mensilità) oltre alla possibilità di accedere a percorsi di formazione finalizzati al reinserimento sul mercato del lavoro, che saranno finanziati dalla stessa Sagemcom.
  Concludo rassicurando che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel mantenere alta l'attenzione sulla vicenda segnalata, considerato che la vertenza ha rilevanza prettamente locale, qualora richiesto, è disponibile a mettere in campo ogni utile strumento di propria competenza per affrontare questa crisi aziendale che rischia di compromettere il mantenimento dei livelli occupazionali, con possibili ricadute negative sul complessivo tessuto socioeconomico del territorio umbro.

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ALLEGATO 7

5-03828 Soumahoro: Iniziative volte a favorire il salvataggio dell'azienda Meta System e la salvaguardia dei relativi livelli occupazionali.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il presente atto parlamentare l'Onorevole Interrogante richiama l'attenzione del Governo sulla situazione occupazionale della Società Meta System, operante nel settore della progettazione e produzione di sistemi elettronici avanzati per l'automotive, con sede legale e operativa a Reggio Emilia e unità produttiva anche nella provincia di Varese.
  Al riguardo, sono state interpellate le regioni Emilia-Romagna e Lombardia che hanno assunto un ruolo attivo e di coordinamento tra i soggetti coinvolti, nel rispetto delle competenze istituzionali, promuovendo il dialogo tra azienda, organizzazioni sindacali e istituzioni.
  Acquisite le informazioni, rappresento che la Società costituisce un presidio tecnologico e produttivo di rilievo nel contesto della filiera automobilistica regionale e nazionale che ha avviato, nel corso del secondo semestre 2024, un percorso di progressivo peggioramento della propria situazione economico-finanziaria, culminato con la presentazione, nel mese di dicembre 2024, di domanda di concordato con riserva, ai sensi dell'articolo 44 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza presso il Tribunale di Bologna.
  In seguito a tale atto, la società ha attivato gli strumenti previsti dall'ordinamento a tutela dell'occupazione nelle fasi di crisi aziendale. In particolare, sotto il profilo degli ammortizzatori sociali e in particolar modo per gli interventi della cassa integrazione guadagni straordinaria autorizzati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, rappresento che:

   per la sede di Reggio Emilia, l'ultimo provvedimento di solidarietà è stato adottato, mediante il decreto direttoriale n. 61/2025, per il periodo dal 1° gennaio 2025 al 30 giugno 2025, in favore di n. 434 lavoratori, su complessivi n. 580

   per la sede di Mornago (Varese) a seguito della sottoscrizione del contratto di solidarietà, sono stati posti in Cassa integrazione straordinaria, dal 1° gennaio 2025 al 30 giugno 2025, n. 138 lavoratori, su un organico complessivo di n. 580 unità.

  Al riguardo, per la sede di Mornago, la Direzione Generale competente del Ministero del lavoro ha precisato che a seguito di successivo verbale d'accordo sindacale sottoscritto lo scorso 24 febbraio è stato convenuto di interrompere anticipatamente, a decorrere dal 25 febbraio 2025, il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale «per il miglioramento della situazione degli ordini di lavoro ricevuti dall'impresa interessata».
  Per quanto riguarda la continuità produttiva, abbiamo appreso che ad aprile scorso il gruppo Certina, società finanziaria in Baviera, ha depositato la proposta definitiva per l'acquisizione dell'azienda presentandola ai commissari giudiziali e alle rappresentanze sindacali in un incontro svoltosi presso la sede di Meta System.
  Il Ministero delle imprese e del made in Italy, espressamente interpellato, ha riferito che in data 14 aprile 2025 si è svolto il tavolo plenario riguardante la situazione produttiva della società. In quella sede i rappresentanti dei lavoratori, i rappresentanti del fondo Certina, le Istituzioni regionali e il Ministero delle imprese e del made in Italy hanno approfondito gli aspetti dell'offerta presentata per il ramo d'azienda.
  I rappresentanti di Meta System hanno riferito che avrebbero presentato il piano concordatario al Tribunale di Bologna per poter accedere alla procedura di concordato preventivo e hanno sottolineato che il Pag. 220piano si basa sulla continuità indiretta garantita dal fondo di investimento Certina, che ha presentato alla società un'offerta per acquisire l'intero complesso aziendale e mantenere la totalità dell'organico dei dipendenti, illustrando gli aspetti fondamentali dell'offerta per l'acquisizione dell'azienda. Tale trattativa è poi proseguita nelle settimane successive fino al 30 aprile 2025, durante la quale Meta System, Fondo Certina, Organizzazioni Sindacali territoriali di Reggio Emilia e Varese, oltre alle Organizzazioni sindacali hanno sottoscritto un verbale di incontro sindacale in cui si condivideva un percorso di contratto di solidarietà anticipato dall'azienda, la predisposizione di un piano industriale di rilancio aziendale e la gestione degli aspetti operativi legati all'acquisizione del ramo d'azienda Meta System.
  Concludo sottolineando che tutte le istituzioni nazionali e locali hanno confermato il proprio impegno finalizzato ad un attento e costante monitoraggio sull'operazione in corso. In particolare, l'obiettivo è quello di raggiungere la soluzione ottimale per la continuità produttiva e la salvaguardia occupazionale di tutti i lavoratori coinvolti.

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ALLEGATO 8

5-03899 Scotto: Iniziative volte a promuovere migliori condizioni lavorative, salariali e in termini di sicurezza sul lavoro con particolare riferimento ai lavoratori impiegati con contratto di somministrazione dalle imprese artigiane.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Grazie Presidente, grazie Onorevoli interroganti.
  Il tema del miglioramento delle condizioni lavorative, soprattutto in termini di sicurezza sul lavoro, è di grande importanza per il Ministero del lavoro e per il Governo che ha realizzato e continua a porre in essere ogni azione necessaria finalizzata a garantire la piena tutela e sicurezza dei lavoratori.
  Il quesito del presente atto di sindacato ispettivo fa riferimento, in particolare, alla tutela dei lavoratori impiegati con contratto di somministrazione dalle imprese artigiane.
  I lavoratori in somministrazione, in base alla normativa vigente, non sono computati ai fini dei limiti dimensionali previsti dall'articolo 4 della legge quadro sull'artigianato n. 443 del 1985, anche a seguito delle modifiche apportate, da ultimo, con l'articolo 10 della legge n. 203 del 2024.
  Ciò detto, in merito agli aspetti attinenti alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, è doveroso chiarire che i lavoratori in somministrazione devono sempre essere computati nell'organico dell'azienda utilizzatrice ai fini dei relativi adempimenti.
  L'applicazione delle disposizioni contenute nel cosiddetto Testo Unico Sicurezza sul Lavoro costituisce, dunque, uno strumento adeguato ai fini della tutela dei lavoratori in argomento.
  All'utilizzatore spetta, infatti, l'obbligo di assicurare la formazione di base riferita alla sicurezza, di fornire la sorveglianza sanitaria e assicurare ai lavoratori in somministrazione sistemi di protezione e DPI.
  Segnalo, inoltre, che il quadro sanzionatorio in materia di somministrazione fraudolenta è stato recentemente novellato con il decreto-legge n. 10 del 2024, che ha introdotto un apparato sanzionatorio più rigoroso per scoraggiare l'utilizzo di pratiche illecite.
  In merito, inoltre, alla tipologia del CCNL da applicare, si ricorda che in conformità al principio della libertà sindacale sancito dall'articolo 39 della Costituzione, la scelta di un determinato CCNL rientra nell'autonomia delle parti contrattuali.
  Più specificamente per quanto attiene agli aspetti di natura ispettiva relativi al caso oggetto di interrogazione, rappresento che è stato interpellato l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, che ha riferito che il competente ufficio territoriale di Rimini-Forlì-Cesena ha effettuato accertamenti ispettivi presso la sede di Forlì-Cesena, unitamente a funzionari dell'ASL di Forlì, a seguito alla pubblicazione di articoli sui giornali locali riguardanti le condizioni di lavoro e di sicurezza illegali dell'impresa Giuliani Arredamenti SRL nonché alla conseguente richiesta del Prefetto di Forlì-Cesena del 22 aprile 2025.
  Dai primi riscontri del sopralluogo per la verifica della normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e dalle prime informazioni raccolte è emerso quanto segue.
  La documentazione di lavoro relativa alle tre realtà imprenditoriali presenti, con riferimento al periodo gennaio 2024 – aprile 2025 e relativa a tutti i lavoratori occupati/somministrati è attualmente in fase di verifica da parte dell'Ispettore incaricato.
  Inoltre, l'INL ha riferito che, a seguito di un successivo confronto con il referente dell'associazione di categoria, è stata acquisita conoscenza dell'accordo integrativo Pag. 222aziendale sottoscritto in data 14 maggio 2025, con il quale l'impresa «Giuliani Arredamenti S.r.l.» si impegna alla stabilizzazione, con contratto a tempo pieno e indeterminato, di n. 84 lavoratori precedentemente impiegati tramite le Agenzie per il Lavoro «Etjca» e «Gi Group».
  In conclusione, si assicura la massima attenzione da parte del Ministero del lavoro nonché l'attività di vigilanza messa in atto dall'INL che proseguirà per verificare il rispetto, da parte dei datori di lavoro, delle condizioni di lavoro, con particolare riferimento ai lavoratori impiegati con contratto di somministrazione.